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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 488/2023 promossa in grado di appello d a e rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Parte_1 Parte_2
IA e SE IC.
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO e nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti SE Bernocchi e Marco di Gloria. CP_2
APPELLATO
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato il 25/5/2020 e (unitamente a Parte_1 Parte_2
oggi non appellante) avevano chiesto al Tribunale di Palermo di Controparte_3 CP_4 riconoscere loro, a partire dal 2013, l'inquadramento nella posizione D5 del CCRL in attuazione della deliberazione n. 400/2012 della Giunta Regionale - che aveva approvato il nuovo Regolamento di organizzazione dell'ESA e inserito l'ente nell'unico comparto della contrattazione regionale - , nonchè a corrispondere le correlate differenze retributive e a rideterminarne la posizione previdenziale.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 23/12/2022 il G.L. ha rigettato la domanda. Ha ritenuto il G.L. che nessuna normativa e/o provvedimento amministrativo riconduceva in capo all' un vero e proprio obbligo giuridico di procedere al CP_1 reinquadramento dei predetti ricorrenti nella posizione auspicata dei dipendenti della Regione Siciliana e che nessuna responsabilità anche di ordine risarcitorio poteva ricollegarsi alla mancata adozione del chiesto provvedimento di equiparazione. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalle sole e le quali Pt_1 Pt_2 insistono nel ricondurre efficacia obbligatoria alla sequenza procedimentale innescata dalla deliberazione n. 400/2012 dell' Autorità di governo regionale cui aveva fatto seguito l'atto di indirizzo dell'ESA adottato con delibera commissariale n. 5/2014 senza che l'ente avesse provveduto a definire l'iter di parificazione del personale in servizio con le corrispondenti categorie regionali.
Nelle more del giudizio le appellanti hanno altresì prodotto con finalità asseverative della fondatezza del proposto gravame la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ESA n. 48 del 22/12/2023 che ha provveduto alla loro riclassificazione secondo il CCRL sia pure in un livello inferiore (D3) a quello invocato. Resiste in questo grado l'ente regionale che chiede, con memoria oggettivamente non pertinente all'odierna materia del contendere , il rigetto del proposto gravame. Esso nondimeno appare infondato.
La posizione espressa dall' nel giudizio di primo grado, cui il G.L. ha di fatto CP_1 prestato adesione, è che gli atti richiamati dalle appellanti non erano idonei “a costituire fonte di un obbligo”, stante la loro “natura non definitiva e concludente, ma organizzativa e programmatica. Aveva dedotto l'Ente che l'adeguamento della disciplina giuridica ed economica dei Cont dipendenti a quella prevista per gli statali, non poteva operare attraverso l'automatica riproduzione della normativa preesistente (tabelle di equiparazione), ma necessitava di un iter procedurale allo stato non “compiutamente definito, cosicché mancava il titolo costitutivo delle pretese anelate dai ricorrenti. In particolare al “Regolamento di Organizzazione”, oggetto di parere favorevole della Giunta giusta deliberazione n.400/2012, non aveva fatto seguito, “a causa dei lunghi tempi burocratici occorrenti”, per “la mancanza di stanziamenti di bilancio” e per i “numerosi rilievi di carattere sostanziale e materiale da parte delle sigle sindacali”, l'approvazione
“di un ulteriore regolamento dell' funzionale al transito del personale di ruolo dai CP_1
CCN di lavoro dei dipendenti del Ministero a quella dei CCR di lavoro” . Tale opinione ha già ricevuto sostanziale avallo nella statuizione di questa Corte di Appello (proc. n. 128/2020) dalla quale non vi è ragione di discostarsi. In quella sede il collegio aveva osservato quanto segue . L'art.28 della l.r. n.21/1965 (“Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in di CP_1 sviluppo agricolo”), nel prevedere che “il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed Cont economica del personale impiegato e salariato dell' , da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato, fatta eccezione per il direttore generale, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli”, non “dice chiaramente che i provvedimenti legislativi da prendere in esame nel caso in oggetto sono soltanto quelli statali” , introducendo, piuttosto, un mera disposizione programmatica, condivisibile nei principi ispiratori, ma destinata a confrontarsi con il vincolante dettato dell'art.14 (lettere p e q) dello Statuto approvato con R.D.Lgs. n.455/1946, per il quale rientrano nella competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana
“l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, e lo “stato giuridico ed economico degli impiegati e dei funzionari della Regione”. Potestà legislativa manifestatasi nella fattispecie a seguito dell'approvazione della L.R. 10/2000 (“Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza”), il cui art.1, comma 3, così dispone
“Gli enti di cui al comma 1 [enti pubblici non economici] si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'art.20 della legge regionale 14 settembre 1979, n.212, all'art.4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n.2”. Art.20 (“Controlli”) della L.r. 212/1979 per il quale:
- “Tutte le deliberazioni dell'IRVV, dell'AST, dell'IRCAC, della CRIAS e dell'EAS inerenti a bilanci, ad atti di programmazione annuale e pluriennali e alle relative relazioni di attuazione, nonché le deliberazioni inerenti ad operazioni di anticipazione su quote future dei fondi di dotazione sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale”;
- “Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 10 aprile 1978, n.2, le deliberazioni inerenti alla costituzione di nuove società, alla partecipazione a società esistenti, agli organici del personale ed i relativi regolamenti, nonché quelle inerenti al trasferimento di beni immobili sono sottoposte all'approvazione degli Assessori competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza, che decidono, previa acquisizione del parere dell'Assessore regionale per il bilancio e lefinanze, entro quaranta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate”;
- “ … Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative ad atti di ammissione singola a contributi e a finanziamenti diretti, sono trasmessi in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, oltre che agli Assessorati regionali competenti allo svolgimento della vigilanza e della tutela anche alla Presidenza della Regione”;
- “Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di controlli sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ESA”. Infine ai sensi dell'art.4, comma 4, l.r. 28/1962: “La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessorati relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale”. Ragionare diversamente, riconoscendo la diretta applicabilità della normativa statale e attribuendo alle stessa una sorta di sopravvivenza o prevalenza rispetto alla disciplina regionale di settore, determinerebbe un evidente travisamento della portata lessicale dell'art.28 cit. e un'ingiustificata alterazione delle regole statutarie di riparto della competenza legislativa in materia. A sostegno della prospettazione degli odierni appellati non può essere invocato neppure l'art.9 del Regolamento di Organizzazione dell'E.S.A. (approvato con deliberazione n.170 del 19.06.2021 del Commissario ad Acta), trattandosi di una disposizione meramente programmatica, priva di ogni vincolatività precettiva, come agevolmente desumibile da una sua mera lettura: “L'Ente di sviluppo dispone al 01.01.2012 di n° 375 unità di personale a tempo indeterminato … Con separato atto regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, saranno dettate le disposizioni relative all'ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempo indeterminato e determinato”. Egualmente non possono configurare titoli costituivi delle pretese qualificatorie e retributive dei lavoratori, né la Delibera di Giunta Regionale n.400 del 12.10.2012 - perché caratterizzata da un'impronta prettamente sollecitatoria (peraltro senza l'indicazione di rigidi limiti temporali), limitandosi l'organo collegiale a manifestare la volontà di “avviare l'iter per il riconoscimento dei diritti dei n.375 lavoratori a tempo indeterminato dal punto di vista tecnico e giuridico” - né la Delibera del Commissario Straordinario n.5 dell'11.02.2014, con la quale il redigente si limitava ad approvare un “atto di indirizzo” dai contorni evidentemente pianificatori e preparatori al successivo agere amministrativo (“Demandare al Direttore Generale ogni atto rientrante nelle sue competenze, affinché … investa l' per addivenire alla parificazione dei dipendenti a tempo CP_5 determinato dell' con l'omologo personale dell' Parte_3 Parte_4
trasmettendo alla suddetta agenzia una relazione esaustiva che specifiche la situazione
[...] giuridica, economica e funzionale dei dipendenti medesimi, nonché ogni altra informazione necessaria atta a garantire il giusto inquadramento del personale interessato, nel rispetto delle giuste aspettative dei lavoratori e delle loro storie professionali”). Espressioni lessicali connotate da una valenza sostanzialmente propositiva riscontrabile altresì nella Cont missiva del 24.3.2014 (Prot. 502) a firma del Direttore Generale dell' , inviata all' e per CP_5 conoscenza all'Assessorato , nella quale testualmente si legge: “Con Parte_5 deliberazione n.05 dell'11/02/2014, approvata dall'Organo Tutorio con nota prot. n.22590 del 13/03/2014, il Commissario Straordinario dell' ha dato mandato allo Parte_3 scrivente … di investire codesta Agenzia per effettuare la parificazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo dell' con l'omologo personale Parte_3 dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. n.10/2000”. Carattere meramente consultivo deve essere attribuito alla nota Pg/2014/800 del CP_5
17.10.2014, a mezzo della quale l' in risposta alla missiva del 24.3.2014, indicava all'ESA i Pt_6 criteri di massima per l'inquadramento del personale proveniente dai livelli VII, VIII e IX poi C1, C2, C3 del Contratto comparto Ministeri all'interno delle Aree-Categorie del CCNL per i dipendenti regionali. Infine il passaggio verbale (“l'unica coerenza riguarda il personale dell'Area C del ccnl che correttamente viene inquadrato nell'Area D del ccrl”) (…) quale presupposto giustificativo della fondatezza delle ragioni dei lavoratori, trascritto nella nota ARAN n.261 del 13.04.2017, è privo di immediata valenza precettiva e configura mero indice di un'astratta e propedeutica condivisione - in assenza del necessari atti di definitiva approvazione delle tabelle di equiparazione da parte degli organi regionali statutariamente e normativamente a ciò preordinati - dei criteri di inquadramento elaborati per il personale ESA già di Area C. Egualmente inconferente è il richiamo all'art.31 l.r. n.46/1997 (“Il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione regionale … non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvati dai Presidenti della Regione, su deliberazione della Giunta”), introducendo con tale previsione il legislatore un limite massimo ai compensi dei dipendenti degli enti (fra i quali l'ESA) sottoposti al controllo regionale e non certo prevedendo l'immediata e automatica estensione in favore di questi ultimi dell'integrale trattamento retributivo riconosciuto ai dipendenti regionali. Inoltre non vi è agli atti traccia dei necessari atti amministrativi: visto dell'organo di revisione, deliberazione della Giunta, pedissequo decreto di approvazione del Presidente della Regione. In estrema sintesi nessuna disposizione normativa o provvedimento amministrativo concludente riconosce attualmente il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica D5 di cui al CCRL. Né valenza alcuna a dimostrazione dell'invocato diritto può ascriversi oggi alle determinazioni assunte nelle more del giudizio dal Commissario Straordinario dell'ESA il quale, con deliberazione n. 48 del 22/12/2023 ha finalmente provveduto ad approvare le tabelle di equiparazione del personale ESA alle corrispondenti categorie del personale regionale (disponendo l' inquadramento delle odierne appellanti nella categoria D3) non essendo in nessun modo evincibile dalla natura tipicamente discrezionale propria dell'atto una volontà diretta a dare ritardato adempimento ad un obbligo giuridicamente vincolante. Per quanto suesposto deve essere pronunciata la conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza n. 4202/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 23 dicembre 2022. Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore dell e le liquida in complessivi € 3.473,00 oltre sese generali, iva e CP_1 cpa in quanto dovute.
Compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 11 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco