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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pelosi presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia in Portici al c.so Garibaldi n. 179;
APPELLANTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti e presso questi elettivamente domiciliato presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 07.07.2023,
[...]
ha proposto appello tempestivo avverso la sent. n. 122/2023 con la Parte_1
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda ha così provveduto: “a) In parziale accoglimento del ricorso ridetermina l'indebito del nella somma di euro 9.476,00; b) Pt_1
CP_ Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1749,00 a titolo di indennità di malattia;
oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo
c) Dichiara compensate le spese di lite”.
Lamenta l'appellante la erroneità della decisione eccependo “1) Violazione del principio dell'onere della prova in relazione all' applicazione della sanzione di cui all' art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1973 per irreperibilità del lavoratore;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma
14, D.L. 463/1983, in relazione all' applicazione della sanzione della decadenza e al calcolo dell'importo.”
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della propria domanda e vittoria di spese di lite.
L' appellato si è costituito contestando la fondatezza nel merito CP_2 dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il Tribunale ha evidenziato che la legge, nei casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo, ha previsto la decurtazione al
100% dell'indennità per i primi 10 giorni e la decurtazione al 50% per i successivi sino al termine del periodo. Cosicché, richiamato l'art. 5, comma 14, del DL n.
463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, il giudice ha statuito la riduzione della decurtazione con la conseguenza che l'indebito del ricorrente è stato ritenuto pari ad euro 9.476,00. Sul punto alcuna censura è stata sollevata né da parte appellante né (con eventuale appello incidentale) da parte appellata con la conseguenza che deve ritenersi caduto il giudicato.
Analogamente è caduto il giudicato anche sul riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 30 aprile Pt_1
2021 al 1° giugno 2021 e sulla relativa condanna dell' appellata, in CP_2
mancanza di specifiche censure sul punto, sia pure con le precisazioni che verranno di seguito effettuate.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ed invero - come rimarcato in un precedente di questa stessa Corte (sent.
2105/2021, prodotta da parte appellata) che si richiama, in quanto condivisibile, ex art. 118 disp. att. c.p.c. - l'errore nel certificato addebitato al medico riguardante l'indicazione di un indirizzo per la reperibilità del lavoratore differente da quello effettivo, non giustifica il lavoratore stesso se la visita medica di controllo domiciliare viene inviata all'indirizzo errato, essendo suo onere, nonostante il certificato medico telematico di malattia sia redatto dal medico, di controllarlo ed essendo responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato che può verificare chiedendo al medico l'invio di copia (in tal senso Cass. Civ. sez. lav n. 8093/1999).
Quindi, affinché il lavoratore si ponga nella condizione di non violare il preciso obbligo di non sottrarsi ai controlli previsti dalla legge per ottenere l'indennità di malattia, deve verificare l'invio del certificato di malattia, rientrando tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, non solo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma anche di verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia
CP_ all' da parte del medico curante sia avvenuta correttamente.
La Corte di Cassazione con la sentenza 15226/2016, ha precisato, inoltre, che il lavoratore è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea, in quanto questa incombenza è stata sostituita dalla trasmissione CP_ telematica all' da parte del medico curante, ma non dall'obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.
L'assicurato, dunque, per non perdere l'indennità ha l'onere, che ricade a suo esclusivo carico, di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa o errata indicazione del proprio recapito, ma a un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. lav n..
7909/1997).
Nel caso di specie, se è vero che il lavoratore ha comunicato – in data 15.01.2021
- all'Istituto il proprio cambiamento di domicilio da via Dogana n. 24, Ercolano a
Corso Italia N. 50, Ercolano (come evincibile dalla documentazione in atti), è anche vero che nel certificato di malattia inviato successivamente all' CP_1
viene ancora una volta indicato, quale luogo dove effettuare la visita di controllo, il precedente domicilio. Era, dunque, onere del lavoratore- proprio per il suo dovere di correttezza e collaborazione, controllare la correttezza dei dati indicati dal medico che ha redatto il certificato medico inviato all' onde evitare CP_1 situazioni di incertezza ed indurre in errore il medico, a nulla rilevando l'indirizzo indicato nelle raccomandate (posto che ben può accadere che l'indirizzo indicato per il mittente non corrisponda all'indirizzo presso il quale debba essere effettuata la visita di controllo).
Quanto alla seconda censura, con la quale l'appellante si duole del fatto che non sia comprensibile il conteggio effettuato dal Tribunale per determinare l'indebito effettivamente sussistente e l'ammontare dell'indennità di malattia per il periodo indicato in ricorso, la censura si palesa del tutto generica (e in quanto tale inammissibile) non avendo l'appellante neanche specificato per quale motivo la cifra individuata dal giudice appaia incongrua.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 16.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Pelosi presso il Parte_1
cui studio elettivamente domicilia in Portici al c.so Garibaldi n. 179;
APPELLANTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti e presso questi elettivamente domiciliato presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 07.07.2023,
[...]
ha proposto appello tempestivo avverso la sent. n. 122/2023 con la Parte_1
quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda ha così provveduto: “a) In parziale accoglimento del ricorso ridetermina l'indebito del nella somma di euro 9.476,00; b) Pt_1
CP_ Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1749,00 a titolo di indennità di malattia;
oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo
c) Dichiara compensate le spese di lite”.
Lamenta l'appellante la erroneità della decisione eccependo “1) Violazione del principio dell'onere della prova in relazione all' applicazione della sanzione di cui all' art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1973 per irreperibilità del lavoratore;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma
14, D.L. 463/1983, in relazione all' applicazione della sanzione della decadenza e al calcolo dell'importo.”
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della propria domanda e vittoria di spese di lite.
L' appellato si è costituito contestando la fondatezza nel merito CP_2 dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il Tribunale ha evidenziato che la legge, nei casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo, ha previsto la decurtazione al
100% dell'indennità per i primi 10 giorni e la decurtazione al 50% per i successivi sino al termine del periodo. Cosicché, richiamato l'art. 5, comma 14, del DL n.
463/1983, convertito nella legge n. 683/1983, il giudice ha statuito la riduzione della decurtazione con la conseguenza che l'indebito del ricorrente è stato ritenuto pari ad euro 9.476,00. Sul punto alcuna censura è stata sollevata né da parte appellante né (con eventuale appello incidentale) da parte appellata con la conseguenza che deve ritenersi caduto il giudicato.
Analogamente è caduto il giudicato anche sul riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 30 aprile Pt_1
2021 al 1° giugno 2021 e sulla relativa condanna dell' appellata, in CP_2
mancanza di specifiche censure sul punto, sia pure con le precisazioni che verranno di seguito effettuate.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ed invero - come rimarcato in un precedente di questa stessa Corte (sent.
2105/2021, prodotta da parte appellata) che si richiama, in quanto condivisibile, ex art. 118 disp. att. c.p.c. - l'errore nel certificato addebitato al medico riguardante l'indicazione di un indirizzo per la reperibilità del lavoratore differente da quello effettivo, non giustifica il lavoratore stesso se la visita medica di controllo domiciliare viene inviata all'indirizzo errato, essendo suo onere, nonostante il certificato medico telematico di malattia sia redatto dal medico, di controllarlo ed essendo responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato che può verificare chiedendo al medico l'invio di copia (in tal senso Cass. Civ. sez. lav n. 8093/1999).
Quindi, affinché il lavoratore si ponga nella condizione di non violare il preciso obbligo di non sottrarsi ai controlli previsti dalla legge per ottenere l'indennità di malattia, deve verificare l'invio del certificato di malattia, rientrando tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, non solo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza, ma anche di verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia
CP_ all' da parte del medico curante sia avvenuta correttamente.
La Corte di Cassazione con la sentenza 15226/2016, ha precisato, inoltre, che il lavoratore è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato di malattia in forma cartacea, in quanto questa incombenza è stata sostituita dalla trasmissione CP_ telematica all' da parte del medico curante, ma non dall'obbligo di accertarsi che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico che identifica il certificato di malattia.
L'assicurato, dunque, per non perdere l'indennità ha l'onere, che ricade a suo esclusivo carico, di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa o errata indicazione del proprio recapito, ma a un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. lav n..
7909/1997).
Nel caso di specie, se è vero che il lavoratore ha comunicato – in data 15.01.2021
- all'Istituto il proprio cambiamento di domicilio da via Dogana n. 24, Ercolano a
Corso Italia N. 50, Ercolano (come evincibile dalla documentazione in atti), è anche vero che nel certificato di malattia inviato successivamente all' CP_1
viene ancora una volta indicato, quale luogo dove effettuare la visita di controllo, il precedente domicilio. Era, dunque, onere del lavoratore- proprio per il suo dovere di correttezza e collaborazione, controllare la correttezza dei dati indicati dal medico che ha redatto il certificato medico inviato all' onde evitare CP_1 situazioni di incertezza ed indurre in errore il medico, a nulla rilevando l'indirizzo indicato nelle raccomandate (posto che ben può accadere che l'indirizzo indicato per il mittente non corrisponda all'indirizzo presso il quale debba essere effettuata la visita di controllo).
Quanto alla seconda censura, con la quale l'appellante si duole del fatto che non sia comprensibile il conteggio effettuato dal Tribunale per determinare l'indebito effettivamente sussistente e l'ammontare dell'indennità di malattia per il periodo indicato in ricorso, la censura si palesa del tutto generica (e in quanto tale inammissibile) non avendo l'appellante neanche specificato per quale motivo la cifra individuata dal giudice appaia incongrua.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 16.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro