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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 19.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2557 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Portoscuso in vico Sardegna n. 2B, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Logudoro n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Valeria RI, dell'Avv. Giovanni
DD e dell'Avv. AU RI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e
pagina 1 dall'Avv. Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo per CP_2
l'ipoacusia di natura professionale ed il maggior indennizzo spettante per le altre
malattie denunciate, nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà
in corso di causa, e quello complessivo con gli esiti dell'infortunio del 2008, con
la decorrenza di legge o quell'altra che risulterà in corso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
pagina 2 In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come meccanico manutentore, dal 1998 a tutt'oggi, prevalentemente nell'impianto industriale della Parte_2
− di occuparsi della manutenzione degli impianti della Parte_2
svolgendo lavori di carpenteria metallica leggera e pesante, saldatura di
[...]
lamierati in acciaio e sostituzioni di componenti meccaniche guaste ed usurate,
lavori in quota di oleodinamica;
− di avere, nell'esercizio della propria attività professionale, contratto lesioni alla colonna e lesioni osteoarticolari e muscolotendinee agli arti superiori,
e un'ipoacusia di origine professionale per le quali il 22.10.2021 e il 15.07.2022
aveva presentato domande di indennizzo all' CP_2
− che l'Istituto gli aveva erroneamente disconosciuto il danno per l'ipoacusia da rumore, mentre gli aveva riconosciuto un d.b. nella misura del 4%
per “spondilodiscoartrosi L4/L5”, del 4% per “tendinopatia della cuffia dei
rotatori bilaterale”, del 2% per “tendinopatia inserzionale degli epicondili
bilaterale” e un indennizzo complessivo del 13%, con gli esiti dell'infortunio del
2008 (3%) “Esiti di frattura del perone dx”, che non ristora l'entità delle lesioni subite;
tuttavia le opposizioni non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste colleghi di Tes_1 Testimone_2
lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 26.03.2024, i quali hanno dichiarato
pagina 3 che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di prova, Parte_1
secondo le modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 17.10.2025, ha ritenuto che
“Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente con quanto rilevato in
occasione dell'attuale accertamento medico-legale è affetto Parte_1
da ipoacusia percettiva bilaterale di origine professionale quantificabile nella
misura del 14% di danno biologico. Sulla base dell'attuale accertamento medico
legale si rivaluta il danno biologico relativo alla discopatia L4-L5 nella misura
del 6% (cfr. voce tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con disturbi
troficosensitivi persistenti) e quello relativo alla tendinopatia bilaterale della
cuffia dei rotatori nella misura del 7% [con riferimento e le dovute proporzioni
rispetto alle voci 224-Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-
omerale ai gradi estremi: 3 e 227-Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee
della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante
dalla limitazione funzionale: fino a 4)]. Il danno biologico complessivo è pari al
29%, comprensivo del 2% relativo all'epicondilite bilaterale e del 3% relativo
agli esiti di frattura del perone dx da pregresso infortunio, a far data dalla
presentazione della domanda amministrativa”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del sanitario dell' a cui il Consulente dell'Ufficio CP_2
pagina 4 ha così puntualmente replicato: “Lette attentamente le osservazioni
otorinolaringoiatriche e medico-legali formulate nell'interesse di parte resistente
si rileva che le stesse non tengano in debita considerazione l'esame audiometrico
agli atti del 2019 che presenta caratteristiche compatibili con l'esordio di
un'ipoacusia percettiva da trauma acustico cronico in rapporto alla presenza
della tipica incisura a “V” centrata sui 4000 Hz. A questo proposito preme
evidenziare che il parere otorinolaringoiatrico dell'Ente del 15 giugno 2022
aveva concluso che “la mancanza di esami precedenti al 2021 non permette di
valutare una eventuale componente tecnopatica preesistente”. Quest'ultima a
parere di chi scrive è comprovata proprio dall'esame audiometrico del 2019 il cui
reperto non consente di escludere la sussistenza di una componente tecnopatica
di deficit uditivo anche a fronte della comprovata esposizione lavorativa a rumore
otolesivo, documentata in occasione delle visite di idoneità del 2020 e 2021 e
armonica con il DVR dal quale si evince che alcuni dei gruppi omogenei di
lavoratori impiegati in aree di cantiere, aree di impianto, officina carpenteria
leggera e automezzi sono esposti a rischi derivanti dall'esposizione a rumore.
Per quanto osservato si ritiene corretto confermare integralmente le
considerazioni e conclusioni valutative formulate nella bozza di relazione”.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico pari al 14% dalla domanda amministrativa del 22.10.2021 e un complessivo danno biologico del 29% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.07.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico pari al 14% dalla domanda amministrativa del 22.10.2021 e l'indennizzo in rendita rapportato a un complessivo danno biologico del 29% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.07.2022.
pagina 5 In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico pari al 14% dalla domanda amministrativa del 22.10.2021 e l'indennizzo in rendita commisurato complessivo danno biologico del 29% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.07.2022;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale e rendita,
come indicato nel punto che precede, in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze pure indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, Parte_1
che liquida in euro 4.974,75 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese
pagina 6 generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dall'Avv. Valeria RI, dell'Avv. Giovanni DD e dell'Avv.
AU RI, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7