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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2239/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2239/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2 ato il 26/08/1976 a TORINO (TO)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PELISSERO MONICA SILVIA*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI PE 1 e PE_2
1) la potestà genitoriale sarà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori;
2) i figli, entrambi minorenni, PE 1 di anni 14 e PE_2 di anni 9 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Chieri, V. G. Di
Vittorio 6.
3) In particolare, le parti sono d'accordo affinché i figli stiano con i genitori secondo le seguenti modalità: una settimana il lunedì, martedì e mercoledì con la madre e il giovedì e venerdì con il padre, week-end con la madre;
la settimana successiva sempre il lunedì, martedì e mercoledì con la madre e il giovedì e venerdì con il padre, weekend con il padre e così di seguito. Si intende che il genitore che ha con sé i minori, provvederà al relativo accudimento, a coadiuvare i figli per i compiti ed accompagnare gli stessi ad attività sportive o di svago, nonché a scuola secondo gli impegni dei minori e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. I figli PE 1 e Per 2 rimarranno con il padre durante le festività natalizie alternativamente con l'altro genitore, un anno dal 24 Dicembre al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio, il resto del periodo con la madre. PE il periodo di Pasqua sempre per uguali periodi ad anni alterni, con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive staranno con il padre 1 settimana a giugno, 1 settimana a luglio, 1 settimana ad agosto;
per il resto del periodo con la mamma e valgono i diritti di visita precedentemente indicati, salvo comunque con le abitudini famigliari. Viene stabilito di comune accordo con il padre, che considerata l'età di PE 2 nel caso quest'ultimo manifestasse disagio nel dormire o stare lontano dalla mamma, il padre accetta che PE_2 possa dormire dalla mamma anche nel periodo in cui dovrebbe stare con l'altro genitore, questo a tutela del benessere psico-fisico del minore.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - Assegno unico
Il sig. Pt 2 i impegna a corrispondere la somma di €. 450,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli minori, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Si stabilisce che i genitori contribuiranno nella misura del 50%, delle spese mediche, scolastiche e sportive, ricreative previamente concordate e sempre documentate, e comunque secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa. PE accordo tra le parti si intende che l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% a favore della signora Parte 1
CP 1 sita in Montafia, via Umberto I, n. 1 di proprietà esclusiva del sig. Pt 2
[...] (donazione), rimarrà assegnata al sig. Pt 2 La signora Parte 1 ei figli, per già intervenuto accordo, andranno ad abitare a Chieri, in V. G Di VITTORIO n. 6.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI
I coniugi sono comproprietari pro-indiviso ed in parti uguali dei seguenti beni immobili: 1) alloggio sito in Chieri, Str. Andezeno 35 con annesso garage sito in V. Grandi 1 -3; 2) 2-3) alloggio sito in V.
G. Di vittorio n. 2 sub 1 con annessa cantina e alloggio sempre in via G. Di Vittorio n. 2 sub 2 con annessa cantina.; 3) alloggio sito in Via G. Di Vittorio n. 6 con annessa cantina, 4) alloggio sito in V.
G Di Vittorio n. 8 con annessa cantina 5) e terreni agricoli in Montafia cui seguiva pratica di variazione catastale. PE accordo tra le parti si intende che l'alloggio sito in Chieri Strada Andezeno con annesso Garage e i due appartamenti siti in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 2 sub 1 sub 2 con annesse cantine;
nonché i terreni tutti siti in Montafia rimangano in piena proprietà nella misura del 100% al sig. Pt 2 In particolare, per quanto riguarda l'alloggio sito nel COMUNE DI CHIERI, nello stabile in Via Grandi n. 3 (già Via Andezeno n. 35) e precisamente: a) in piano terreno (primo fuori terra) ALLOGGIO composto da camera, cucinino, tinello e servizi. Detto alloggio appare distinto con la sigla "7/D" nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata all'atto di deposito di regolamento di condominio di cui infra. Coerenti: cortile alloggio 6/C, pianerottolo, vano scala e alloggio 8/E, salvo altri o variati. B) in piano sotterraneo: un vano ad uso Per 3 e cioè quello che appare distinto con il numero “17” (diciassette) nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria sopra citata. Coerenti: corridoio di accesso, cantine n. 18 -12 e 16, salvo altri o variati. C) piano terreno un vano box ad uso AUTORIMESSA e cioè quello che appare distinto con il numero "14" (quattordici) nella pianta del relativo piano compresa nella più volte citata planimetria.
Coerenti: area comune di manovra, proprietà Ronco o aventi causa, box nn. 13 e 15. Dette unità immobiliari risultano censite al N.C.E.U come: - Foglio 23 numero 272 subalterno 34 - cat. A/3 - cl.
3 -vani 3 - rendita euro 317,62 (l'alloggio e la cantina); Foglio 23 numero 272 subalterno 64 – cat.
C/6-cl 2-mq 10 -rendita euro 53,71 (l'autorimessa). (atto notaio PE 4 del 12 marzo 2010, rep. N.
55109 a cui si rimanda). In particolare, per quanto riguarda gli alloggi siti nel COMUNE DI CHIERI, nello stabile in v. G. di Vittorio n. 2 angolo via Andezeno 99 quanto al primo a) in piano terreno primo fuori terra - due alloggi entrambi composti da ingresso, tinello con cucinino, camera e servizi. Coerenti al primo alloggio: cortile, vano scale, via Andezeno, proprietà PE 5 od aventi causa;
coerenti al secondo alloggio: vano scale, cortile, proprietà Bosio od aventi causa, via Andezeno;
b) piano scantinato: due vani ad uso Cantine accessorie ai suddetti alloggi. Dette cantine formano un sol corpo tra le coerenze: corridoio comune, altra cantina, via Andezeno, altra cantina. Dette unità
immobiliari risultano censite al C.F. come: - foglio 23 numero 422 subalterno 1 - cat. A/3 - cl.
3 - vani 3.5-rendita euro 370,56; foglio 23 numero 422 subalterno 2 - cat. A/3 - cl.
3 -vani 3,5 - rendita euro 370,56 (atto notaio PE 4 del 24 luglio 2018, rep. N. 71408 a cui si rimanda). Quanto ai terreni agricoli siti in Montafia, Provincia di Asti, sezione di Bagnasco, censiti al Catasto Terreni come:
Foglio 3 numero 361 – bosco ceduo di Ha: 00.29.50 - cl.
2 - R.D. Euro 2,29 - R.A. Euro 1,37; Foglio
-
3 numero 360 – bosco ceduo di Ha: 00.16.50 – cl. 2 – R - D - Euro 1,28 -R.A. Euro 0,77; Foglio 3 numero 404 bosco ceduo di Ha: 00.11.50 cl. 2 – R.D. Euro 0,89 - R.A. Euro 0,53 tutti detti mappali formano un sol corpo tra le coerenze: proprietà dei mappali 409, 829, 719, 403, 403, 341,
358, 783, 359 tutti del Foglio 3 ed appare contornato in giallo nell'estratto di mappa catastale allegato all'atto notarile (atto notaio PE 4 del 20 gennaio 2015, rep. N. 64953 a cui si rimanda.). PE quanto riguarda il terreno sito in Comune di MONTAFIA (AT) e cioè numero 1 (uno) appezzamento di terreno per la superficie di catastali metri quadrati 1.430 (millequattrocentotrenta), così censito in
Catasto Terreni, con intestazione aggiornata, alla sezione di BAGNASCO: foglio 3, particella 409, prato, classe 2, are 14 e centiare 30, reddito dominicale euro 3,69 e agrario euro 5,54. Coerenze: mappali numeri 829, 404 e 361 dello stesso foglio, salvo altri (atto notaio PE 6 del 13.11.2015 a cui si rimanda, rep. N. 958). PE quanto riguarda il terreno sito in Comune di MONTAFIA (AT) e cioè numero 1 (uno) appezzamento di terreno per la superficie di catastali metri quadrati 1.440
(millequattrocentoquatanta), così censito in Catasto Terreni, con intestazione aggiornata, alla sezione di BAGNASCO: foglio 3, particella 829, bosco ceduo, classe 2, are 14 e centiare 40, reddito dominicale euro 1,12 e agrario euro 0,67. Coerenze: mappali numeri 409, 404, 719, 408, 410, 411 e
804 dello stesso foglio, salvo altri (atto notaio PE 6 del 11.04.2016 a cui si rimanda, rep. N. 1128).
A cui seguiva pratica di VARIAZIONE CATASTALE del 15.01.2018 protocollo n. AT0005873 in atti dal 31.01.2018 (n. 1749.1/2018). PEtanto la sig.ra Parte 1 assume l'impegno a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% al sig. he andrà a consolidare l'intera quota a Pt 2
proprio favore dell'immobile sito in Chieri, Str. Andezeno con annesso garage in v. Grandi;
dell'alloggio sito in V. G Di Vittorio n. 2 sub 1 e dell'alloggio sito in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 2, sub 2, con annesse cantine nonché dei terreni tutti siti in Montafia. Che a fronte di tale obbligo al trasferimento espresso dalla sig.ra Parte 1 il sig. Pt 2 ichiara fin da ora di essere
d'accordo al consolidamento a proprio favore dell'intera quota di proprietà. Nel trasferimento verranno compresi tutti i diritti e tutte le ragioni di comproprietà che a detti locali spettano o spettar possono sulle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge, uso, destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c.
I sopra descritti immobili diverranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà del sig. Pt 2
che ne diventerà proprietario nato a [...], il [...], C.f. C.F. 1
[...]
acquisendo così la quota indivisa già di proprietà della sig.ra Parte 1 nata a [...] -
acquisendo la titolarità della quota del bene di Romania, il 25.02.1981, C.F.: C.F. 2
cui sopra libera da vincoli e pregiudizi.
I coniugi precisano che relativamente alle entità immobiliari qui descritte non sono state effettuate altre opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono fin da ora quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 27 aprile 1990/n. 90 convertito con modificazioni nella L. 26 giugno 1990 n. 165 e degli art. 4 e 26 L. 4 gennaio 1962 n. 15 la signora
,Parte 1 consapevole della responsabilità penale cui sarebbe soggetta in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara con riguardo le unità immobiliare oggetto del presente atto, che il relativo reddito fondiario è stato dalla stessa dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Mentre l'alloggio sito in
Chieri, V. G. Di Vittorio 6 con annessa cantina e l'alloggio sito sempre in Chieri, V. G. Di Vittorio
n. 8 con annessa cantina rimangano nella misura del 100% in piena proprietà alla sig.ra
Parte 1 In particolare quanto all'alloggio sito in Comune di Chieri, alla via Di Vittorio n. 8
(già strada Andezeno n. 93) denominato Condominio "Andezeno" in piano terreno (primo fuori terra), alloggio composto di ingresso - disimpegno, camera, bagno, tinello, cucinino e balcone;
coerenti: vano scala comune, androne di accesso, cortile comune a due lati e strada, salvo altri;
b) al piano scantinato, un vano ad uso cantina accessorio e pertinenziale, confinante con altra cantina, corridoio comune e cortile comune a due lati, salvo altri;
c) proporzionali diritti di comproprietà indivisa sulle parti comuni condominiali che per legge, uso, destinazione e/o regolamentazione siano da ritenersi tali. Si intendono inoltre accettati la Regolamentazione dei rapporti di vicinato con gli adiacenti stabili di via
Di Vittorio numeri 2,4,6 e via Andezeno numeri 37,39,4, 43 stipulata con atto a rogito notaio PE_7
[...] In data 14 dicembre 1967, registrato a Torino il 27 dicembre 1967 al n. 33511. Immobile così censito al Catasto Fabbricati: foglio 23, n. 423, sub. 1, strada Andezeno n. 93, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale metri quadrati 54 e rendita euro 317,62 - come da atto Notaio PE 6 del 31.03.2017 a cui si rimanda. Quanto all'alloggio sito in Comune di Chieri, alla via Di Vittorio n. 6 in piano primo (secondo fuori terra) alloggio composto da tinello con angolo cottura, camera, disimpegno, bagno, ripostiglio e balconi. Coerenti: altra unità immobiliare, ascensore, vano scala, cortile, altra unità immobiliare, via G. Di Vittorio;
in piano interrato: un vano ad uso PE_3 pertinenziale al suddetto alloggio. Coerenti: locale condominiale, corridoio, altra cantina, muro perimetrale verso cortile. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati come: Foglio 23 numero 424 subalterno 15 cat. A/3 cl.
3 - vani 3 rendita euro 317,62
- - - ―
(l'alloggio); Foglio 23 numero 424 subalterno 16 - cat. C/2 - cl.
1 - mq.
6 - rendita euro 16,11 (la cantina), derivanti detti subalterni da variazione pratica n. TO0183029 in atti dal 2 aprile 2025 portante la soppressione dell'originaria unità immobiliare Foglio 23 numero 424 subalterno 3 - come da atto Notaio PE 4 del 11 aprile 2025 a cui si rimanda. PEtanto, il sig. Pt 2 ssume l'impegno a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% alla sig.ra Parte 1 che andrà a consolidare l'intera quota a proprio favore dell'immobile siti in Chieri, V. G. Di Vittorio 6 con annessa cantina e l'alloggio sito sempre in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 8 con annessa cantina. Che a fronte di tale obbligo al trasferimento espresso dal sig. Pt 2 la signora Parte 1 dichiara fin da ora di essere d'accordo al consolidamento a proprio favore dell'intera quota di proprietà. Nel trasferimento verranno compresi tutti i diritti e tutte le ragioni di comproprietà che a detti locali spettano o spettar possono sulle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge, uso, destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c.
I sopra descritti immobili diverranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra
Parte 1 nata a [...] -Romania il 25.02.1981, C.F.: C.F. 2 che ne diventerà proprietaria acquisendo così la quota indivisa già di proprietà del sig. Parte 2
acquisendo la titolarità della quota del nato a [...], il [...], C.f. C.F. 1
bene di cui sopra libera da vincoli e pregiudizi. I coniugi precisano che relativamente alle entità immobiliari qui descritte non sono state effettuate altre opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono fin da ora quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 27 aprile 1990/n. 90 convertito con modificazioni nella L. 26 giugno 1990 n. 165 e degli art. 4 e 26 L. 4 gennaio 1962 n. 15 il sig. consapevole della responsabilità penale cui sarebbe Parte 2
soggetto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara con riguardo le unità immobiliare oggetto del presente atto, che il relativo reddito fondiario è stato dalla stessa dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
1. Il presente verbale verrà trascritto nei RR.II di Asti-Torino a cura di entrambe le parti, con esonero del competente conservatore dei RR.II da ogni responsabilità a riguardo e con rinuncia all'ipoteca legale.
2. Le spese, tasse ed oneri per la registrazione del presente verbale e successive occorrenti saranno divise per metà ciascuno tra coniugi.
3. I coniugi richiedono la registrazione del presente verbale a tassa fissa ai sensi della L. 10/5/1976 n. 260 e della circolare del Ministero delle Finanze
del 14/6/1976 n. 21 prot. n 250695. 4. Le parti prendono atto che il giudice ed il cancelliere si limitano conformemente a quanto disposto dalla legge a raccogliere le loro dichiarazione in ordine al trasferimento dei beni previsti come condizioni della loro separazione consensuale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trascritto, all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.
5. Viene stabilito tra le parti che per gli immobili di cui sopra trattasi di permuta di quote di comproprietà di immobili senza conguaglio tra le parti.
6. Viene individuato quale notaio per la stipula dell'atto o per lo svolgimento delle attività necessarie alla trascrizione lo studio Alberto IR di Asti di fiducia e la vendita verrà eseguita entro il
31.12.2025.
C/C COMUNE
Le parti sono titolari di c/c comune presso l'Istituto di Credito, Banca d'Alba, ag. Di Chieri. La disponibilità ivi presente sarà utilizzata per la ristrutturazione dell'immobile sito in Chieri, V. Di
Vittorio n. 6, dove andranno a vivere la signora Parte 1 e i figli. L'eventuale giacenza rimanente dopo tale spesa verrà divisa al 50% tra le parti a saldo di qualunque richiesta rivendicabile dalla stessa relativamente al rapporto di coniugo.
AUTO IN PROPRIETÀ
I coniugi durante il matrimonio hanno acquistato i seguenti mezzi: una Fiat Punto t.ga DA321CS e di una FIAT DOBLO' t.ga EX665VF; una autovettura Fiat 500L t.ga FW873FE del 7/2018 e un ciclomotore a 2 ruote "Beta" t.ga XB8VFY. Si stabilisce tra le parti che il sig. Parte 2 rimane proprietario esclusivo della Fiat Punto t.ga DA321CS e della FIAT CP 2 .ga EX665VF, nonché del ciclomotore a 2 ruote "BETA" t.ga XB8VFY, con accordo fin da ora, da parte della signora Parte 1 alla disponibilità alla firma per eventuali passaggi di proprietà/vendita a terzi, senza nulla pretendere. Si stabilisce tra le parti che la sig.ra rimane proprietaria Parte 1
esclusivo della Fiat 500L t.ga FW873FE, con accordo fin da ora, da parte del sig. Pt 2 lla disponibilità alla firma per eventuali passaggi di proprietà/vendita a terzi, senza nulla pretendere.
AN ST Il sig. risulta essere proprietario di un cane razza Parte 2
pastore tedesco di nome KY, che rimarrà di sua esclusiva proprietà che ne assumerà la cura e i costi di mantenimento e veterinarie".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte 2 Parte 1
nato a [...] il [...], celebrato in CORTANZE in data 07/06/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2239/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
Parte 1 nata il [...] a [...]
e
Parte_2 ato il 26/08/1976 a TORINO (TO)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PELISSERO MONICA SILVIA*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"AFFIDAMENTO dei FIGLI MINORI PE 1 e PE_2
1) la potestà genitoriale sarà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori;
2) i figli, entrambi minorenni, PE 1 di anni 14 e PE_2 di anni 9 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Chieri, V. G. Di
Vittorio 6.
3) In particolare, le parti sono d'accordo affinché i figli stiano con i genitori secondo le seguenti modalità: una settimana il lunedì, martedì e mercoledì con la madre e il giovedì e venerdì con il padre, week-end con la madre;
la settimana successiva sempre il lunedì, martedì e mercoledì con la madre e il giovedì e venerdì con il padre, weekend con il padre e così di seguito. Si intende che il genitore che ha con sé i minori, provvederà al relativo accudimento, a coadiuvare i figli per i compiti ed accompagnare gli stessi ad attività sportive o di svago, nonché a scuola secondo gli impegni dei minori e comunque compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. I figli PE 1 e Per 2 rimarranno con il padre durante le festività natalizie alternativamente con l'altro genitore, un anno dal 24 Dicembre al 30 dicembre, e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio, il resto del periodo con la madre. PE il periodo di Pasqua sempre per uguali periodi ad anni alterni, con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive staranno con il padre 1 settimana a giugno, 1 settimana a luglio, 1 settimana ad agosto;
per il resto del periodo con la mamma e valgono i diritti di visita precedentemente indicati, salvo comunque con le abitudini famigliari. Viene stabilito di comune accordo con il padre, che considerata l'età di PE 2 nel caso quest'ultimo manifestasse disagio nel dormire o stare lontano dalla mamma, il padre accetta che PE_2 possa dormire dalla mamma anche nel periodo in cui dovrebbe stare con l'altro genitore, questo a tutela del benessere psico-fisico del minore.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - Assegno unico
Il sig. Pt 2 i impegna a corrispondere la somma di €. 450,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli minori, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Si stabilisce che i genitori contribuiranno nella misura del 50%, delle spese mediche, scolastiche e sportive, ricreative previamente concordate e sempre documentate, e comunque secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa. PE accordo tra le parti si intende che l'assegno unico verrà richiesto nella misura del 100% a favore della signora Parte 1
CP 1 sita in Montafia, via Umberto I, n. 1 di proprietà esclusiva del sig. Pt 2
[...] (donazione), rimarrà assegnata al sig. Pt 2 La signora Parte 1 ei figli, per già intervenuto accordo, andranno ad abitare a Chieri, in V. G Di VITTORIO n. 6.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONIUGI
I coniugi sono comproprietari pro-indiviso ed in parti uguali dei seguenti beni immobili: 1) alloggio sito in Chieri, Str. Andezeno 35 con annesso garage sito in V. Grandi 1 -3; 2) 2-3) alloggio sito in V.
G. Di vittorio n. 2 sub 1 con annessa cantina e alloggio sempre in via G. Di Vittorio n. 2 sub 2 con annessa cantina.; 3) alloggio sito in Via G. Di Vittorio n. 6 con annessa cantina, 4) alloggio sito in V.
G Di Vittorio n. 8 con annessa cantina 5) e terreni agricoli in Montafia cui seguiva pratica di variazione catastale. PE accordo tra le parti si intende che l'alloggio sito in Chieri Strada Andezeno con annesso Garage e i due appartamenti siti in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 2 sub 1 sub 2 con annesse cantine;
nonché i terreni tutti siti in Montafia rimangano in piena proprietà nella misura del 100% al sig. Pt 2 In particolare, per quanto riguarda l'alloggio sito nel COMUNE DI CHIERI, nello stabile in Via Grandi n. 3 (già Via Andezeno n. 35) e precisamente: a) in piano terreno (primo fuori terra) ALLOGGIO composto da camera, cucinino, tinello e servizi. Detto alloggio appare distinto con la sigla "7/D" nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata all'atto di deposito di regolamento di condominio di cui infra. Coerenti: cortile alloggio 6/C, pianerottolo, vano scala e alloggio 8/E, salvo altri o variati. B) in piano sotterraneo: un vano ad uso Per 3 e cioè quello che appare distinto con il numero “17” (diciassette) nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria sopra citata. Coerenti: corridoio di accesso, cantine n. 18 -12 e 16, salvo altri o variati. C) piano terreno un vano box ad uso AUTORIMESSA e cioè quello che appare distinto con il numero "14" (quattordici) nella pianta del relativo piano compresa nella più volte citata planimetria.
Coerenti: area comune di manovra, proprietà Ronco o aventi causa, box nn. 13 e 15. Dette unità immobiliari risultano censite al N.C.E.U come: - Foglio 23 numero 272 subalterno 34 - cat. A/3 - cl.
3 -vani 3 - rendita euro 317,62 (l'alloggio e la cantina); Foglio 23 numero 272 subalterno 64 – cat.
C/6-cl 2-mq 10 -rendita euro 53,71 (l'autorimessa). (atto notaio PE 4 del 12 marzo 2010, rep. N.
55109 a cui si rimanda). In particolare, per quanto riguarda gli alloggi siti nel COMUNE DI CHIERI, nello stabile in v. G. di Vittorio n. 2 angolo via Andezeno 99 quanto al primo a) in piano terreno primo fuori terra - due alloggi entrambi composti da ingresso, tinello con cucinino, camera e servizi. Coerenti al primo alloggio: cortile, vano scale, via Andezeno, proprietà PE 5 od aventi causa;
coerenti al secondo alloggio: vano scale, cortile, proprietà Bosio od aventi causa, via Andezeno;
b) piano scantinato: due vani ad uso Cantine accessorie ai suddetti alloggi. Dette cantine formano un sol corpo tra le coerenze: corridoio comune, altra cantina, via Andezeno, altra cantina. Dette unità
immobiliari risultano censite al C.F. come: - foglio 23 numero 422 subalterno 1 - cat. A/3 - cl.
3 - vani 3.5-rendita euro 370,56; foglio 23 numero 422 subalterno 2 - cat. A/3 - cl.
3 -vani 3,5 - rendita euro 370,56 (atto notaio PE 4 del 24 luglio 2018, rep. N. 71408 a cui si rimanda). Quanto ai terreni agricoli siti in Montafia, Provincia di Asti, sezione di Bagnasco, censiti al Catasto Terreni come:
Foglio 3 numero 361 – bosco ceduo di Ha: 00.29.50 - cl.
2 - R.D. Euro 2,29 - R.A. Euro 1,37; Foglio
-
3 numero 360 – bosco ceduo di Ha: 00.16.50 – cl. 2 – R - D - Euro 1,28 -R.A. Euro 0,77; Foglio 3 numero 404 bosco ceduo di Ha: 00.11.50 cl. 2 – R.D. Euro 0,89 - R.A. Euro 0,53 tutti detti mappali formano un sol corpo tra le coerenze: proprietà dei mappali 409, 829, 719, 403, 403, 341,
358, 783, 359 tutti del Foglio 3 ed appare contornato in giallo nell'estratto di mappa catastale allegato all'atto notarile (atto notaio PE 4 del 20 gennaio 2015, rep. N. 64953 a cui si rimanda.). PE quanto riguarda il terreno sito in Comune di MONTAFIA (AT) e cioè numero 1 (uno) appezzamento di terreno per la superficie di catastali metri quadrati 1.430 (millequattrocentotrenta), così censito in
Catasto Terreni, con intestazione aggiornata, alla sezione di BAGNASCO: foglio 3, particella 409, prato, classe 2, are 14 e centiare 30, reddito dominicale euro 3,69 e agrario euro 5,54. Coerenze: mappali numeri 829, 404 e 361 dello stesso foglio, salvo altri (atto notaio PE 6 del 13.11.2015 a cui si rimanda, rep. N. 958). PE quanto riguarda il terreno sito in Comune di MONTAFIA (AT) e cioè numero 1 (uno) appezzamento di terreno per la superficie di catastali metri quadrati 1.440
(millequattrocentoquatanta), così censito in Catasto Terreni, con intestazione aggiornata, alla sezione di BAGNASCO: foglio 3, particella 829, bosco ceduo, classe 2, are 14 e centiare 40, reddito dominicale euro 1,12 e agrario euro 0,67. Coerenze: mappali numeri 409, 404, 719, 408, 410, 411 e
804 dello stesso foglio, salvo altri (atto notaio PE 6 del 11.04.2016 a cui si rimanda, rep. N. 1128).
A cui seguiva pratica di VARIAZIONE CATASTALE del 15.01.2018 protocollo n. AT0005873 in atti dal 31.01.2018 (n. 1749.1/2018). PEtanto la sig.ra Parte 1 assume l'impegno a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% al sig. he andrà a consolidare l'intera quota a Pt 2
proprio favore dell'immobile sito in Chieri, Str. Andezeno con annesso garage in v. Grandi;
dell'alloggio sito in V. G Di Vittorio n. 2 sub 1 e dell'alloggio sito in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 2, sub 2, con annesse cantine nonché dei terreni tutti siti in Montafia. Che a fronte di tale obbligo al trasferimento espresso dalla sig.ra Parte 1 il sig. Pt 2 ichiara fin da ora di essere
d'accordo al consolidamento a proprio favore dell'intera quota di proprietà. Nel trasferimento verranno compresi tutti i diritti e tutte le ragioni di comproprietà che a detti locali spettano o spettar possono sulle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge, uso, destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c.
I sopra descritti immobili diverranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà del sig. Pt 2
che ne diventerà proprietario nato a [...], il [...], C.f. C.F. 1
[...]
acquisendo così la quota indivisa già di proprietà della sig.ra Parte 1 nata a [...] -
acquisendo la titolarità della quota del bene di Romania, il 25.02.1981, C.F.: C.F. 2
cui sopra libera da vincoli e pregiudizi.
I coniugi precisano che relativamente alle entità immobiliari qui descritte non sono state effettuate altre opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono fin da ora quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 27 aprile 1990/n. 90 convertito con modificazioni nella L. 26 giugno 1990 n. 165 e degli art. 4 e 26 L. 4 gennaio 1962 n. 15 la signora
,Parte 1 consapevole della responsabilità penale cui sarebbe soggetta in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara con riguardo le unità immobiliare oggetto del presente atto, che il relativo reddito fondiario è stato dalla stessa dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Mentre l'alloggio sito in
Chieri, V. G. Di Vittorio 6 con annessa cantina e l'alloggio sito sempre in Chieri, V. G. Di Vittorio
n. 8 con annessa cantina rimangano nella misura del 100% in piena proprietà alla sig.ra
Parte 1 In particolare quanto all'alloggio sito in Comune di Chieri, alla via Di Vittorio n. 8
(già strada Andezeno n. 93) denominato Condominio "Andezeno" in piano terreno (primo fuori terra), alloggio composto di ingresso - disimpegno, camera, bagno, tinello, cucinino e balcone;
coerenti: vano scala comune, androne di accesso, cortile comune a due lati e strada, salvo altri;
b) al piano scantinato, un vano ad uso cantina accessorio e pertinenziale, confinante con altra cantina, corridoio comune e cortile comune a due lati, salvo altri;
c) proporzionali diritti di comproprietà indivisa sulle parti comuni condominiali che per legge, uso, destinazione e/o regolamentazione siano da ritenersi tali. Si intendono inoltre accettati la Regolamentazione dei rapporti di vicinato con gli adiacenti stabili di via
Di Vittorio numeri 2,4,6 e via Andezeno numeri 37,39,4, 43 stipulata con atto a rogito notaio PE_7
[...] In data 14 dicembre 1967, registrato a Torino il 27 dicembre 1967 al n. 33511. Immobile così censito al Catasto Fabbricati: foglio 23, n. 423, sub. 1, strada Andezeno n. 93, piano T, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 3, superficie catastale totale metri quadrati 54 e rendita euro 317,62 - come da atto Notaio PE 6 del 31.03.2017 a cui si rimanda. Quanto all'alloggio sito in Comune di Chieri, alla via Di Vittorio n. 6 in piano primo (secondo fuori terra) alloggio composto da tinello con angolo cottura, camera, disimpegno, bagno, ripostiglio e balconi. Coerenti: altra unità immobiliare, ascensore, vano scala, cortile, altra unità immobiliare, via G. Di Vittorio;
in piano interrato: un vano ad uso PE_3 pertinenziale al suddetto alloggio. Coerenti: locale condominiale, corridoio, altra cantina, muro perimetrale verso cortile. Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati come: Foglio 23 numero 424 subalterno 15 cat. A/3 cl.
3 - vani 3 rendita euro 317,62
- - - ―
(l'alloggio); Foglio 23 numero 424 subalterno 16 - cat. C/2 - cl.
1 - mq.
6 - rendita euro 16,11 (la cantina), derivanti detti subalterni da variazione pratica n. TO0183029 in atti dal 2 aprile 2025 portante la soppressione dell'originaria unità immobiliare Foglio 23 numero 424 subalterno 3 - come da atto Notaio PE 4 del 11 aprile 2025 a cui si rimanda. PEtanto, il sig. Pt 2 ssume l'impegno a trasferire la propria quota di proprietà pari al 50% alla sig.ra Parte 1 che andrà a consolidare l'intera quota a proprio favore dell'immobile siti in Chieri, V. G. Di Vittorio 6 con annessa cantina e l'alloggio sito sempre in Chieri, V. G. Di Vittorio n. 8 con annessa cantina. Che a fronte di tale obbligo al trasferimento espresso dal sig. Pt 2 la signora Parte 1 dichiara fin da ora di essere d'accordo al consolidamento a proprio favore dell'intera quota di proprietà. Nel trasferimento verranno compresi tutti i diritti e tutte le ragioni di comproprietà che a detti locali spettano o spettar possono sulle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge, uso, destinazione ai sensi dell'art. 1117 del c.c.
I sopra descritti immobili diverranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra
Parte 1 nata a [...] -Romania il 25.02.1981, C.F.: C.F. 2 che ne diventerà proprietaria acquisendo così la quota indivisa già di proprietà del sig. Parte 2
acquisendo la titolarità della quota del nato a [...], il [...], C.f. C.F. 1
bene di cui sopra libera da vincoli e pregiudizi. I coniugi precisano che relativamente alle entità immobiliari qui descritte non sono state effettuate altre opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono fin da ora quindi la regolarità edilizia, anche dal punto di vista amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter D.L. 27 aprile 1990/n. 90 convertito con modificazioni nella L. 26 giugno 1990 n. 165 e degli art. 4 e 26 L. 4 gennaio 1962 n. 15 il sig. consapevole della responsabilità penale cui sarebbe Parte 2
soggetto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara con riguardo le unità immobiliare oggetto del presente atto, che il relativo reddito fondiario è stato dalla stessa dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
1. Il presente verbale verrà trascritto nei RR.II di Asti-Torino a cura di entrambe le parti, con esonero del competente conservatore dei RR.II da ogni responsabilità a riguardo e con rinuncia all'ipoteca legale.
2. Le spese, tasse ed oneri per la registrazione del presente verbale e successive occorrenti saranno divise per metà ciascuno tra coniugi.
3. I coniugi richiedono la registrazione del presente verbale a tassa fissa ai sensi della L. 10/5/1976 n. 260 e della circolare del Ministero delle Finanze
del 14/6/1976 n. 21 prot. n 250695. 4. Le parti prendono atto che il giudice ed il cancelliere si limitano conformemente a quanto disposto dalla legge a raccogliere le loro dichiarazione in ordine al trasferimento dei beni previsti come condizioni della loro separazione consensuale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità del bene trascritto, all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere.
5. Viene stabilito tra le parti che per gli immobili di cui sopra trattasi di permuta di quote di comproprietà di immobili senza conguaglio tra le parti.
6. Viene individuato quale notaio per la stipula dell'atto o per lo svolgimento delle attività necessarie alla trascrizione lo studio Alberto IR di Asti di fiducia e la vendita verrà eseguita entro il
31.12.2025.
C/C COMUNE
Le parti sono titolari di c/c comune presso l'Istituto di Credito, Banca d'Alba, ag. Di Chieri. La disponibilità ivi presente sarà utilizzata per la ristrutturazione dell'immobile sito in Chieri, V. Di
Vittorio n. 6, dove andranno a vivere la signora Parte 1 e i figli. L'eventuale giacenza rimanente dopo tale spesa verrà divisa al 50% tra le parti a saldo di qualunque richiesta rivendicabile dalla stessa relativamente al rapporto di coniugo.
AUTO IN PROPRIETÀ
I coniugi durante il matrimonio hanno acquistato i seguenti mezzi: una Fiat Punto t.ga DA321CS e di una FIAT DOBLO' t.ga EX665VF; una autovettura Fiat 500L t.ga FW873FE del 7/2018 e un ciclomotore a 2 ruote "Beta" t.ga XB8VFY. Si stabilisce tra le parti che il sig. Parte 2 rimane proprietario esclusivo della Fiat Punto t.ga DA321CS e della FIAT CP 2 .ga EX665VF, nonché del ciclomotore a 2 ruote "BETA" t.ga XB8VFY, con accordo fin da ora, da parte della signora Parte 1 alla disponibilità alla firma per eventuali passaggi di proprietà/vendita a terzi, senza nulla pretendere. Si stabilisce tra le parti che la sig.ra rimane proprietaria Parte 1
esclusivo della Fiat 500L t.ga FW873FE, con accordo fin da ora, da parte del sig. Pt 2 lla disponibilità alla firma per eventuali passaggi di proprietà/vendita a terzi, senza nulla pretendere.
AN ST Il sig. risulta essere proprietario di un cane razza Parte 2
pastore tedesco di nome KY, che rimarrà di sua esclusiva proprietà che ne assumerà la cura e i costi di mantenimento e veterinarie".
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte 2 Parte 1
nato a [...] il [...], celebrato in CORTANZE in data 07/06/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2006, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.