CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 917/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso l'Avv. D'Angelo in VIA ASSAROTTI 20 GENOVA - rappresentata e difesa dagli
Avv.ti D'ANGELO ANDREA;
; ; Parte_2 Parte_3
appellante principale nei confronti di
(COD. FISC. nato in GENOVA (GE) Controparte_1 C.F._1
il 25/04/1970 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA DELLE CASACCIE, 1
3 P 16121 GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. ALLAVENA VITTORIO appellato e appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale “Voglia la Corte Ecc.ma, Parte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
• sull'appello principale
- accogliere l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 2374/2023 e, per l'effetto, in integrale riforma della predetta sentenza:
1 A) In via preliminare:
(a) rigettare le domande originariamente formulate dal Dott. nel procedimento Trib. _1
Genova R.G. 11087/2018 in quanto improponibili per illegittimo frazionamento del credito e conseguente abuso degli strumenti processuali;
(b) dichiarare l'inammissibilita delle domande sub C) e D) formulate dal Dott. nella _1
prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del 18 gennaio 2019, per le ragioni di cui in narrativa;
B) Nel merito:
(a) in via principale: revocare il D.I. n. 1216/2018 emesso dal Tribunale di Genova in data
27 marzo 2018, depositato in data 28 marzo 2018 e notificato a in data 30 marzo _1
2018 e, per l'effetto, condannare il Dott. alla integrale restituzione dell'importo di € _1
265.275,85 percepito in data 15 gennaio 2019 in esecuzione di tale decreto, oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla predetta data;
(b) accertata l'avvenuta scadenza del termine di validita del Contratto e/o la validita dell'esercizio del diritto di recesso dal Contratto da parte di e, in ogni caso, la _1
corretta interpretazione del Contratto, rigettare tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e condannare il
Dott. al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; _1
(c) in via meramente subordinata: accertare e dichiarare che il Dott. ha diritto a un _1
compenso calcolato nella misura dello 0,35% del solo valore dei lotti di crediti effettivamente ceduti da a in virtu del Secondo Contratto di _1 CP_2
Cessione;”
•sull'appello incidentale del dott. Controparte_1
dichiarare inammissibile ovvero rigettare i motivi di appello incidentale proposti dal dott. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2374/2023; Controparte_1
C) In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte nel giudizio di primo grado. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dal dott. si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta come articolata nella _1
memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3, c.p.c.
2 Per l'appellato e appellante incidentale ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di _1
Genova adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti: dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. II (Dott. Pasquale Grasso) n.
[...]
2374/2023 emessa il 6.10.2023, pubblicata il 9.10.2023 e notificata il 10.10.2023 a definizione del giudizio R.G. 5841/2018 + R.G. 11087/2018, e per l'effetto confermare detta sentenza nelle parti impugnate da Parte_1
2. in via di impugnazione incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Genova, Sez. II (Dott. Pasquale Grasso) n. 2374/2023 emessa il 6.10.2023, pubblicata il
9.10.2023 e notificata il 10.10.2023 a definizione del giudizio R.G. 5841/2018 + R.G.
11087/2018:
a) dichiarare tenuta e quindi condannare a pagare a favore del Parte_1
Dott. gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi: Controparte_1
(i) sugli importi in linea capitale del compenso previsto dal Contratto del 22.7.2014 già fatturati dal Dott. e corrisposti da (pari Controparte_1 Parte_1
complessivamente ad Euro 37.605,00 + 174.273,42 = 211.878,42) dalla data in cui il Dott. avrebbe avuto diritto al relativo pagamento ai sensi del Contratto del Controparte_1
22.7.2014 (ossia dal 14.7.2015) sino alla data di emissione delle singole fatture (fatture nn.
2015 002, 2016 003, 2017 001 e 2017 002);
(ii) sul residuo importo in linea capitale del compenso previsto dal Contratto del 22.7.2014 non ancora fatturato dal Dott. né corrisposto da Controparte_1 Parte_1
(pari ad Euro 908.121,58) dalla data in cui il Dott. avrebbe
[...] Controparte_1
avuto diritto al relativo pagamento ai sensi del Contratto del 22.7.2014 (ossia dal
14.7.2015) sino al saldo effettivo;
b) condannare a rifondere al Dott. le spese Parte_1 Controparte_1
di lite per il giudizio di primo grado, quantificandole secondo lo scaglione di valore della controversia da Euro 1.000.001 ad Euro 2.000.000 previsto dal D.M. 13.8.2022 n. 147;
c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolto il terzo motivo di appello proposto da dichiarare inammissibile la domanda subordinata di Parte_1
volta a quantificare il compenso spettante al Dott. Parte_1 _1 sulla base del solo “corrispettivo incassato” (Euro 108.798.452,66) da
[...] [...] con le cessioni di crediti eseguite in forza dell'Accordo Quadro del Parte_1
3 29.6.2015, nonché dichiarare tenuta e quindi condannare a Parte_1
pagare a favore del Dott. _1
(in aggiunta a quanto già intimato e incassato in virtù del decreto ingiuntivo n.
[...]
1216/2018 emesso il 28.3.2018 dal Tribunale di Genova, R.G. n. 3245/2018) l'importo in linea capitale di Euro 268.351,83, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo e a partire dalla data della cessione di ciascun lotto di crediti (“Data Cessione”, ove esistente, ovvero dalla “Data Lotto” o da altra data ad essa anteriore, i.e. data dell , risultanti dai documenti depositati da controparte Parte_4 in primo grado in ottemperanza all'ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 3.6.2019:
v. docc. avv. da 37 a 40);
3. in via di estremo subordine, condannare ad indennizzare il Parte_1
Dott. ai sensi dell'art. 2041 c.c., in misura pari agli importi liquidati con Controparte_1
la suddetta sentenza del Tribunale di Genova, Sez. II (Dott. Pasquale Grasso) n.
2374/2023, nonché agli importi di cui al precedente punto 2., lett. a-b, o in ulteriore subordine, agli importi di cui al precedente punto 2., lett. c, ovvero alla diversa maggiore o minore somma meglio ritenuta, se del caso con determinazione equitativa;
4. in via istruttoria:
a) per il caso in cui la Corte di Appello di Genova non ritenga già altrimenti provate le domande, il Dott. insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale Controparte_1
formulati nella propria seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., di seguito trascritti, con i testi ivi indicati: [omissis]
b) il Dott. insiste per l'ammissione dei documenti allegati dal proprio Controparte_1
CTP (Dott. alla memoria tecnica autorizzata del 5.3.2021, depositati nel Persona_1
presente giudizio in data 8.7.2021 unitamente alle note di trattazione scritta depositate in pari data.
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge anche in appello:”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
«Con decreto ingiuntivo n. 1216/2018 emesso il 27.3.2018 e depositato il 28.3.2018 il
Tribunale di Genova ingiungeva a (d'ora in avanti solo ) di Parte_1 _1 pagare a l'importo di € 221.468,88 oltre accessori e spese, quale Controparte_1
compenso per attività professionale di assistenza e consulenza in tesi svolta dal in _1
4 favore di in adempimento di contratto stipulato dalle parti in data 22.7.2014. _1 _1 proponeva opposizione, … Con giudizio distinto e ulteriore rispetto a quello monitorio, conveniva altresì in giudizio domandando, in forza del Controparte_1 _1 medesimo rapporto contrattuale sopra richiamato, il pagamento dell'ulteriore importo di euro 937.331,58, oltre accessori, maturato in relazione alla conclusione di altre cessioni di crediti in portafoglio da parte di (oltre che per la cessione di una partecipazione _1 azionaria) e sempre con l'assistenza e consulenza del Nel costituirsi in detto _1
giudizio , oltre a svolgere difese sovrapponibili a quelle del giudizio di opposizione a _1 decreto ingiuntivo, eccepiva altresì l'improponibilità della domanda in quanto, con la stessa, controparte aveva realizzato un illegittimo frazionamento del proprio preteso credito, con danno per il supposto debitore. I predetti giudizi venivano riuniti con provvedimento del 18.1.2019».
Con sentenza definitiva n. 2374/2023 del 09/10/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, (così come corretto il dispositivo con ordinanza 12/12/2023) così decideva: «-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1216/2018 del Tribunale di Genova emesso il 27.3.2018 e depositato il 28.3.2018;
- condanna a pagare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
908.121,58, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna a pagare a l'ulteriore somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 29.210,00 (Euro 25.000,00 a titolo di capitale + Euro 4.210,00 a titolo di contributi previdenziali e rimborsi spese), oltre IVA e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 dalla data della fattura n. 2015 001 sino al saldo effettivo”;
- rigetta la domanda ex art.96cpc svolta da;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu come liquidate in Parte_1
corso di giudizio
- condanna a rifondere le spese di lite relative al presente giudizio Parte_1 in favore di spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € Controparte_1
520.000,01 a € 1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - con applicazione dei valori minimi si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 22/10/2023.
[...]
5 Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello; proponeva appello incidentale.
Infine, dopo lo scambio delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, all'esito dell'udienza in data 15/1/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., riservava la decisione al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRINCIPALE CHE L'APPELLO
INCIDENTALE SONO FONDATI E DEVONO ESSERE ACCOLTI, NEI LIMITI INFRA
SPECIFICATI.
APPELLO PRINCIPALE
1) «§.I - PRIMO MOTIVO: Errata interpretazione del Contratto nella misura in cui stabilisce che il recesso comunicato da prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro _1
rimane privo di concreto effetto in relazione al diritto al compenso a favore del Dott. _1
Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366, 1175 e 1375 c.c.» §.I.2 – «La critica alla statuizione del Tribunale - 8. Come abbiamo visto, secondo il Tribunale il Contratto ha in astratto previsto la possibilità per il Dott. di maturare compensi per tutte le tranche _1
di cessioni realizzate da a favore di .
9. Orbene, tali compensi non _1 CP_3
sarebbero in ogni caso potuti maturare poiché aveva medio tempore esercitato il _1
proprio diritto di recesso dal Contratto. Nel farlo, si è avvalsa di una facoltà _1 espressamente riconosciuta dal Contratto, secondo cui “ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo previa comunicazione all'altra Parte da spedirsi, con raccomandata
A.R., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni” (doc. 2, ns. fasc. appello). 10. A partire dal giorno di efficacia del recesso, è dunque evidente che il Contratto ha cessato di produrre effetti, con la conseguenza che esso non può aver attribuito al Dott. nuovi _1 diritti in relazione all'Accordo Quadro stipulato tra e il terzo cessionario in data _1
successiva. 11. La cronologia degli eventi è inequivocabile: a. Il Contratto tra e il _1
Dott. è stato sottoscritto in data 22 luglio 2014 (doc. 2, ns. fasc. appello); b. Il _1
Contratto di Cessione tra e è stato sottoscritto in data 31 marzo _1 CP_3
2015 (doc. 7, fasc. primo grado); c. ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto _1 con una lettera dell'11 marzo 2015 e con effetto a partire dal 15 aprile 2015 (doc. 9, fasc. primo grado); d. l'Accordo Quadro tra e (in relazione al quale il Dott. _1 CP_3 ha rivendicato ulteriori compensi per ben € 908.121,58) è stato sottoscritto in data _1
29 giugno 2015 (doc. 28, fasc. primo grado;
e che – per agevolarne la consultazione da
6 parte di Codesta Ecc.ma Corte – viene riprodotto sub doc. 3, ns. fasc. appello). 12.
L'Accordo Quadro è dunque stato stipulato oltre due mesi dopo la data in cui il Contratto
(tra e il Dott. aveva smesso di produrre effetti a causa del recesso di . _1 _1 _1
13. Di conseguenza, il Dott. non potrebbe rivendicare il diritto a dei compensi per le _1 cessioni realizzate da in forza dell'Accordo Quadro, atteso che quest'ultimo è stato _1 stipulato quando l'eventuale fonte del diritto di controparte (i.e. il Contratto) aveva già cessato di produrre effetti».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE
I) Si riportano di seguito le clausole contrattuali rilevanti:
«Oggetto dell'incarico - Tutto ciò premesso, il Cliente conferisce a Controparte_1
incarico di consulenza professionale, finalizzato ad assistere ed affiancare il Cliente nella cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di _1
e/o nella ricerca di Capitali di Credito e/o di Capitali di Rischio per le Attività
(congiuntamente anche definibili le “Transazioni” e singolarmente ciascuna la
'Transazione”) e delle controparti più idonee (definiti anche genericamente le
“Controparti”), per l'esecuzione delle stesse (l'incarico”). L'incarico comprenderà, tra le altre: l'attività di ricerca, selezione e di interfaccia con le Controparti da contattare per le
Transazioni. l'assistenza anche in collaborazione con i professionisti di cui il Cliente vorrà avvalersi a suo carico, per le fasi di negoziazione per addivenire alla favorevole
Conclusione delle Transazioni. In considerazione del fatto che Controparte_1
lavorerà sulle Transazioni con remunerazione legata al successo delle Transazioni stesse, il Cliente concorda che nell'espletamento del suo incarico, opererà Controparte_1
come unico ed esclusivo mandatario per le Controparti da egli individuate»
«Durata, recesso e revoca - … ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo previa comunicazione all'altra Parte da spedirsi, con raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso/la revoca avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte del soggetto destinatario della predetta comunicazione e comporterà il venir meno di tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente Incarico fatti salvi gli obblighi e le tutele di cui agli articoli: 'Dati informativi e riservatezza”, “Compensi e rimborsi spese” ed
“Accettazione”, che continueranno a produrre i propri effetti e resteranno pienamente in vigore anche successivamente alla data di pervenimento al soggetto destinatario della comunicazione di recesso/revoca. …».
«Compensi e rimborsi spese - Alfine di ottenere un allineamento tra gli interessi delle Parti ed in accordo con la prassi, i compensi saranno strutturati come segue:
7 Compenso Variabile
Un compenso calcolato nella misura dello 0,35% (zero virgola trenta cinque per cento) del
Valore della Transazione, come di seguito definita, eseguita da Controparti individuate da da pagarsi alla Conclusione della Transazione, come di seguito Controparte_1
definita».
«Sopravvivenza delle clausole: le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni del presente accordo sopravviveranno alla cessazione dello stesso, dipenda esso dalla scadenza del termine del contratto o dal recesso/revoca di una delle Parti».
II) Si riportano di seguito le motivazioni della sentenza impugnata in ordine alle riportate clausole contrattuali: « … dopo la espressa previsione del fatto che il diritto al compenso maturato per l'attività prestata non viene “inciso” da eventuale revoca o recesso dal contratto, il testo prosegue indicando i criteri di determinazione del corrispettivo spettante al (pag. 15). … il contratto reca la previsione di una “sopravvivenza delle clausole”, _1 statuendo che “le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni del presente accordo sopravviveranno alla cessazione dello stesso, dipenda esso dalla scadenza del termine del contratto o dal recesso/revoca di una delle Parti”; detta previsione, seppur considerata in relazione alla possibilità di recesso in precedenza commentata, impone - con riferimento all'analisi delle conseguenze del recesso comunicato da a meglio sviluppata _1 _1
in prosieguo di motivazione - di adottare una interpretazione quanto mai estesa del diritto del al compenso in (ogni) ipotesi di apporto causale alla realizzazione di una _1 cessione/transazione; ciò per la “assorbente” considerazione del fatto che le parti con la previsione in esame hanno determinato, di fatto e specificamente, la “ultrattività” del diritto al compenso e ai rimborsi spese;
va, dunque, conclusivamente affermato che a) l'efficacia del contratto in esame non si è esaurita con la prima cessione di crediti operata da;
_1
b) il diritto al compenso del è ancorato a tutte le cessioni operate da con _1 _1
l'assistenza e l'apporto causale del c) in presenza di detta condizione, l'eventuale _1
recesso comunicato da rimane privo di concreto effetto in relazione al diritto al _1 compenso;
(pagg. 16 – 17) … parte ha altresì provato documentalmente _1
l'intervenuta conclusione, anche con il suo apporto causale, di un accordo/quadro datato
29.6.2015 e di durata triennale - per le considerazioni sopra esposte non inciso da eventuale dichiarazione di recesso comunicata da - tra e _1 _1 Controparte_4
per la cessione di propri crediti in portafoglio del valore complessivo di 320 milioni di euro
(cfr. doc.5 di parte nella causa n.11087/18); il contenuto e gli effetti del predetto _1
accordo/quadro sono riconducibili a condotta e prestazione del con conseguente CP_5
8 diritto del predetto al corrispettivo, secondo i criteri di calcolo pattuiti dalle parti;
(pag. 18)
… nota 7 pag. 18: Trattasi di attività non specificamente contestata da e comunque _1
risultante dalla documentazione in atti;
cfr. in particolare le email del 13.11.2014 sub doc.
n. 6 e 7, R.G. 11087/2018 e l'email del 14.1.2015 sub doc. n. 9, R.G. 11087/2018».
III) Quanto ai documenti, vengono di seguito riprodotti:
9 IV) Quanto alla “non contestazione”, a pag. 20 comparsa di costituzione nel giudizio _1
di opposizione a d.i., la parte allegava quanto segue: «Alla luce di quanto sopra, è evidente che le trattative intercorse tra e , gestite e curate dal Dott. _1 CP_3
in esecuzione del Contratto, non hanno mai avuto ad oggetto la cessione del solo _1
“Portafoglio Esistente” ma un programma di cessioni ben più ampio, disciplinato con l'Accordo Quadro ed avviato con una prima cessione di crediti in misura pari a Euro
5.571.545,00, anticipata alla firma dell'Accordo Quadro per assecondare le Pt_5
esigenze di reportistica trimestrale cui è soggetta - in quanto intermediario quotato in borsa - , la quale aveva espressamente chiesto di effettuare una prima CP_3 cessione entro marzo 2015 in attesa di finalizzare l'Accordo Quadro (v. doc. avv. n. 4).
Non vi può essere perciò alcun dubbio che tale cessione fosse una mera anticipazione e fosse “in previsione o in relazione” rispetto alle cessioni disciplinate con l'Accordo Quadro, come esposto al precedente punto 22»
Rispetto a tale specifica allegazione, non vi è stata puntuale contestazione da parte di che a Pag 7 e 8 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1: «4.13 Si ribadisce che in _1
relazione alle cessioni di crediti riferibili al Secondo Contratto di Cessione, il Dott. _1
non ha diritto ad alcun compenso nei confronti di . Tale conclusione discende sia (i) _1 dalla corretta interpretazione del Contratto tra e il Dott. – il quale ha un _1 _1 oggetto e una durata limitati – sia (ii) dall'esercizio da parte della Società del diritto di recesso dal Contratto – che esclude in ogni caso la spettanza di commissioni per le cessioni avvenute in data successiva alla data di efficacia del recesso».
V) In altre parole, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non vi è stata contestazione dei fatti materiali allegati dal quale fondamento del diritto al compenso, ma solo _1 viene prospettata un'interpretazione delle clausole contrattuali, in forza delle quali tale compenso non spetterebbe, in quanto preteso in relazione ad un accordo concluso successivamente al recesso (v. meglio in relazione al secondo motivo).
VI) Il Tribunale, in estrema sintesi, ha ritenuto che, se il compenso era previsto come dovuto alla conclusione di determinati accordi, in relazione ai quali il doveva _1
prestare la propria opera, la debenza del compenso non poteva che insorgere, in base alle previsioni contrattuali, in relazione al contributo causale dato dal al _1
10 perfezionamento dell'accordo. Che questo fosse il significato delle previsioni contrattuali non è contestato neppure dall'appellante, in quanto la relativa censura è generica, come evidenziato al punto che segue, e comunque le contestazioni svolte in primo grado sono anch'esse del tutto generiche, come meglio sarà evidenziato in sede di esame del secondo motivo d'appello. Da questo punto vista, è evidente che, se il aveva _1
dato un contributo causale alla conclusione di un accordo, perfezionatosi dopo la cessazione dell'incarico (come, nella concreta fattispecie, per effetto del recesso di
), non per questo ciò comportava il venir meno del diritto al compenso in capo al _1
come del resto espressamente garantito dalle clausole contrattuali citate _1
(«Durata, recesso e revoca … Il recesso/la revoca avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte del soggetto destinatario della predetta comunicazione e comporterà il venir meno di tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente Incarico fatti salvi gli obblighi e le tutele di cui agli articoli: 'Dati informativi e riservatezza”, “Compensi e rimborsi spese” ed
“Accettazione”, che continueranno a produrre i propri effetti e resteranno pienamente in vigore anche successivamente alla data di pervenimento al soggetto destinatario della comunicazione di recesso/revoca» e «Sopravvivenza delle clausole: le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni del presente accordo sopravviveranno alla cessazione dello stesso, dipenda esso dalla scadenza del termine del contratto o dal recesso/revoca di una delle
Parti») in forza delle quali, in particolare, il recesso non faceva venir meno il diritto al compenso per le prestazioni effettuate.
VII) In atto appello, a pag. 37, l'appellante insiste che «… non può in alcun modo essere sostenuta un'interpretazione che considera la sopravvivenza dell'Incarico consulenziale dopo l'esercizio del diritto di recesso da parte di e tantomeno può ritenersi _1 sufficiente un generico “apporto causale” alla conclusione di un contratto stipulato successivamente all'esercizio del recesso per dar luogo al compenso», ma le censure svolte si riducono alla mera reiterazione delle difese articolate in primo grado e non si confrontano con la motivazione effettiva della sentenza impugnata, quale si è ricostruita. Il motivo è pertanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
2) «§.II - SECONDO MOTIVO: Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell'apporto causale del Dott. in favore di nella _1 _1 conclusione dell'Accordo Quadro con Violazione e falsa Controparte_4 applicazione degli artt. 115-116 c.p.c.» - l'appellante impugna la Sentenza «nella parte in cui ha dichiarato: “Parte ha altresì provato documentalmente l'intervenuta _1
conclusione, anche con il suo apporto causale, di un accordo/quadro datato 29.6.2015 e di
11 durata triennale - per le considerazioni sopra esposte non inciso da eventuale dichiarazione di recesso comunicata da - tra e per la _1 _1 Controparte_4
cessione di propri crediti in portafoglio del valore complessivo di 320 milioni di euro (cfr. doc.5 di parte nella causa n.11087/18); Il contenuto e gli effetti del predetto _1
accordo/quadro sono riconducibili a condotta e prestazione del con conseguente _1
diritto del predetto al corrispettivo, secondo i criteri di calcolo pattuiti dalle parti;
in particolare, applicati i predetti criteri di calcolo, deve affermarsi spettino al (lo 0,35% _1 di euro 320.000.000,00 =) euro 1.120.000,00. … Nella nota a piè d pagina n. 7 il Giudice ha ritenuto che “Trattasi di attività non specificamente contestata da e comunque _1
risultante dalla documentazione in atti;
cfr. in particolare le email del 13.11.2014 sub doc.
n. 6 e 7, R.G. 11087/2018 e l'email del 14.1.2015 sub doc. n. 9, R.G. 11087/2018
(Sentenza, pag. 18, doc. 1, ns. fasc. Appello). L'appellante sostiene i) «… quanto alla dichiarata “non contestazione”, contrariamente a quanto dedotto dal
Tribunale (spiace davvero rilevare che la Sentenza di primo grado sia stata motivata senza aver letto l'atto introduttivo) aveva contestato l'attività del Dott. per _1 _1
ben tre volte nella propria comparsa di costituzione e risposta: La prima domanda di controparte ha ad oggetto la richiesta di pagamento di una serie di compensi a cui il Dott. avrebbe asseritamente diritto per una (insussistente) attività di consulenza … non _1 sussistendo alcuna attività contrattualmente prevista (né effettivamente svolta) … Quanto all'“intensa attività di consulenza” … si rileva innanzitutto come dalla documentazione prodotta da controparte non emerga nulla a tal riguardo … La contestazione di , per _1
quanto occorrer possa, è stata reiterata anche nei successivi atti nel prosieguo del giudizio: … “In altri termini, non sussistendo alcuna attività contrattualmente prevista (né effettivamente svolta) del Dott. rispetto alle successive operazioni concluse tra _1
e ” (memoria 183, 6 comma n. 1, c.p.c.) • “La prima domanda di _1 CP_3
controparte ha ad oggetto la richiesta di pagamento di una serie di compensi a cui il Dott. avrebbe asseritamente diritto per una (insussistente) attività di consulenza prestata _1 nell'ambito del Contratto in relazione alle operazioni di cessione di crediti che ha _1
realizzato o potrebbe realizzare con in forza del Secondo Contratto di CP_3
Cessione (definito anche 'Accordo Quadro')” (comparsa conclusionale, p. 18)» (atto di appello pagg. 39 – 40).
ii) «… i documenti richiamati dal Giudice, che dovrebbero dimostrare l'apporto causale del consulente ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 29 giugno 2015, non provano alcunché, essendo del tutto inconferenti e certamente non sono sufficienti per
12 riconoscere un compenso di oltre un milione di euro. Questi documenti, in realtà, si riferiscono al Primo Contratto di cessione con stipulato in data 31 marzo CP_3
2015 e su cui è stato pacificamente pagato il compenso dovuto. … Ebbene, nel caso di specie, si chiede all'Ecc.ma Corte di rivalutare le prove poste dal Giudice di primo grado alla base del proprio convincimento, in quanto del tutto inidonee a provare un apporto causale con riferimento alla conclusione dell'Accordo Quadro concluso nel giugno 2015 In particolare, la prima email richiamata dal Tribunale per dimostrare l'apporto del consulente ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 29 giugno 2015 è datata 13 _1
novembre 2014, ore 10:25 AM, e riguarda un incontro con in cui viene CP_3 menzionato l'interesse generico di relativo al progetto di (v. doc. 6, CP_3 _1 fasc. primo grado . … la mail in questione, come appare evidente, non menziona _1 affatto l'Accordo Quadro, ma concerne il precedente accordo con , CP_3
concluso in data 31 marzo 2015, per il quale il Dott. è stato integralmente pagato da _1
. … La seconda e-mail citata dal Giudice risale allo stesso giorno, ovvero il 13 _1
novembre 2014 e riguarda la stessa conversazione della mail precedente, come la prima relativa allo stesso Accordo concluso in data 31 marzo 2015 con . … Alla CP_3
mail in questione, che non prova alcunché evidentemente, viene allegata una bozza di accordo, che riguarda appunto l'accordo di marzo 2015 e non quello del giugno 2015
Infine, l'ultima e-mail richiamata dal Giudice è datata 14 gennaio 2015 e rappresenta una prosecuzione delle comunicazioni precedenti non ancora formalizzate in un Accordo, ed allude ad un possibile incremento futuro delle cessioni» (atto di appello pagg. 40 – 42)
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge a pagg. 18 – 18 comparsa di costituzione n primo grado: «Del resto, _1
l'evoluzione dei rapporti tra e non lascia alcun dubbio che le parti _1 CP_3
avessero inteso sin da subito concordare la cessione di crediti in misura ben superiore rispetto ai crediti esistenti e che il primo contratto di cessione e l'Accordo Quadro sono in realtà parte di un unico complessivo accordo intercorso tra e . In _1 CP_3 proposito: a) l'email prodotta dalla stessa sub doc. avv. n. 4, inviata in data _1
26.3.2015 a dal Dott. (al tempo Direttore Centrale Banking di _1 Persona_2
) dimostra pacificamente che le cessioni dei crediti verso CP_3 CP_3 devono intendersi tutte parte di un'unica e unitaria operazione, della quale la cessione dei crediti esistenti rappresentava soltanto la prima fase, inscindibile dall'Accordo Quadro. Ed infatti, in tale email si legge che: - “il comitato Esecutivo del CDA della banca (i.e.
[...]
) ha esaminato il business plan e la proposta di collaborazione tra le nostre CP_3 _1
13 due società. Ha approvato il progetto (…) e mi ha dato la delega per concludere e firmare i contratti”; - “i contratti sono per una cessione del portafogli esistente di (…), un _1
plafond per cessioni di volumi per i 3 anni futuri originati da varie 106/107, e accordi di servicing per tre anni per tutte le cessioni”; - “come discusso, la cessione del portafogli esistente è solo il primo step rispetto alle cessioni future, che sono fondamentali e imprescindibili”; - rappresentava a la propria volontà di “concludere CP_3 _1 la cessione del portafogli esistente prima di fine marzo 2015 (…) appena concluso (…) finalizzare i dettagli dei contratti delle cessioni future, i quali sono già in stato avanzato”; -
proponeva altresì il valore dei crediti oggetto di tali cessioni future, ossia CP_3
“circa 70 MM (i.e. milioni) di montante per il primo anno di cessioni, per poi passare a 100
MM e poi 150 MM”, come poi effettivamente formalizzato nell'Accordo Quadro;
b) nel bilancio di al 31.12.2014 si legge che “in data 31 marzo 2015 è stato stipulato con _1 un primo contratto di cessione dei crediti pro-soluto (…) Tale Controparte_4
cessione è la prima operazione rientrante nel progetto di sviluppo nel comparto cqs della trovato esecuzione con l'approvazione da parte del Comitato Parte_6 esecutivo di in data 25/03/2015 della stipula dell'accordo quadro Controparte_4
(…)” (v. doc. n. 29, Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2014, pag. 16); c) il “Non
Disclosure Agreement” firmato da (v. prod. n. 7, ns. fascicolo monitorio) CP_3 prevede espressamente che l'accordo non sia limitato alla cessione dei crediti esistenti, ma ricomprenda tutti i crediti venuti ad esistenza successivamente. Ed infatti vi si legge che “this agreement (this “Agreement”) sets forth the terms and conditions (…) in connection with potential financing transaction or acquisition of certain Italian salary secured consumer loans portfolios (“cessione del quinto dello stipendio” or “CQS”), that are originated or to be originated by (14); d) la lettera scritta dal Parte_1
Sig. in data 14.12.2014 all'azionista (v. doc. n. 24, ns. Parte_7 Controparte_6 fascicolo monitorio), ove quest'ultimo dà atto che “tramite un mio consulente” [i.e. il Dott.
con “abbiamo fatto più di qualche incontro e alla fine siamo giunti _1 CP_3
ad una ipotesi di accordo, così strutturato: il primo passaggio (previsto per il primo trimestre) consiste nella fornitura di funding per un importo di almeno 150.000.000 euro”;
e) il Dott. ha comunicato a , già in data 14.1.2015, che _1 Parte_7 CP_3
“ribadisce il suo interesse a fornirci un plafond iniziale di eur100m [i.e. Euro 100.000.000], probabilmente incrementabile” (v. doc. n. 8, ns. fascicolo monitorio). Alla luce di quanto sopra, è evidente che le trattative intercorse tra e , gestite e curate _1 CP_3
dal Dott. in esecuzione del Contratto, non hanno mai avuto ad oggetto la cessione _1
14 del solo “Portafoglio Esistente” ma un programma di cessioni ben più ampio, disciplinato con l'Accordo Quadro ed avviato con una prima cessione di crediti in misura pari a Euro
5.571.545,00, anticipata rispetto alla firma dell'Accordo Quadro per assecondare le esigenze di reportistica trimestrale cui è soggetta - in quanto intermediario quotato in borsa - , la quale aveva espressamente chiesto di effettuare una prima CP_3 cessione entro marzo 2015 in attesa di finalizzare l'Accordo Quadro (v. doc. avv. n. 4).
Non vi può essere perciò alcun dubbio che tale cessione fosse una mera anticipazione e fosse “in previsione o in relazione” rispetto alle cessioni disciplinate con l'Accordo Quadro, come esposto al precedente punto 22 (15). 26. È quindi destituita di ogni fondamento la tesi di per cui i compensi del Dott. sarebbero limitati alla cessione del primo _1 _1
lotto di crediti nei confronti di , non trovando alcun supporto né nel CP_3
Contratto né nei fatti di causa».
II) Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si legge: «4.1 Il Dott. esige da _1 _1
il pagamento di una commissione del valore dello 0,35% dell'intero importo dei _1
crediti che la Società ha ceduto o potrà cedere in futuro a . Si ribadisce che CP_3
tale pretesa, (illegittimamente) frazionata nei due procedimenti oggi riuniti, deve essere rigettata perché del tutto priva di fondamento.
4.2 Per le ragioni già articolate nei precedenti scritti difensivi, e qui sinteticamente ripetute, l'unico compenso a cui ai sensi del Contratto il Dott. aveva diritto è costituito da una commissione pari a una quota _1 del valore della prima tranche dell'operazione di cessioni di crediti realizzata tra e _1
. La Società non solo ha già pagato tale compenso al Dott. ma essa CP_3 _1
– ancorché non contrattualmente tenuta a farlo – ha addirittura corrisposto degli importi ulteriori al fine di tenere fede a quanto prospettato al Dott. nell'ambito delle trattative _1
precontrattuali.
4.3 Sul punto si ripetono brevemente le seguenti considerazioni.
4.4 Con il
Contratto, il Dott. ha assunto l'incarico di “assistere ed affiancare il Cliente [i.e. _1
] nella cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di _1
pagamento di e/o nella ricerca di Capitali di Credito e/o di Capitali di Rischio per le _1
Attività […] e delle controparti più idonee […] per l'esecuzione delle stesse” (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione avversario, “Oggetto dell'Incarico”).
4.5 Scopo del Contratto era quello di agevolare la conclusione da parte di di un'operazione una tantum di _1 cessione di un portafoglio crediti – portafoglio già esistente e ben definito nella propria consistenza – il cui valore complessivo ammontava a circa € 10.4 milioni (il Portafoglio
Esistente).
4.6 Il Contratto era stato infatti concepito e negoziato dalle Parti con l'intento di affidare al Dott. solo ed esclusivamente l'assistenza di nell'individuazione di _1 _1
15 controparti interessate ad acquistare il suo Portafoglio Esistente.
4.7 Tale circostanza è comprovata dalle trattative tra e (i.e. la banca a favore della quale _1 CP_3 avverrà poi la cessione) per “concludere la cessione del portafogli esistente prima di fine marzo 2015” (doc. 4 – enfasi aggiunta).
4.8 Ad ulteriore prova, si ribadisce che ciò è stato riaffermato anche nel corso delle negoziazioni avviate dalle Parti per la stipulazione di un diverso, successivo contratto (poi mai concluso), durante le quali , nella persona del _1
Dott. , rammentava al Dott. che “il primo tentativo per cui è nata la Parte_7 _1 collaborazione era mirata alla cessione del vecchio portafoglio” (cfr. doc. 5 – enfasi aggiunta).
4.9 Tale obiettivo, condiviso tra le Parti, è di grande importanza per comprendere sia l'oggetto del Contratto sia, soprattutto, la sua successiva esecuzione.
4.10 In data 31 marzo 2015, concludeva con un contratto per la _1 CP_3
cessione dei crediti rientranti nel Portafoglio Esistente (Primo Contratto di Cessione), in forza del quale l'esponente si impegnava a cedere pro soluto a un CP_3 pacchetto di crediti avente valore complessivo pari a € 5.571.545,00 (doc. 6).
4.11 In esecuzione del Primo Contratto di Cessione, in data 1° aprile 2015, cedeva a _1
il primo lotto di crediti facente parte del Portafoglio Esistente, pari a € CP_3
5.571.545,00 (doc. 7). Con il perfezionamento di tale cessione, il Dott. acquisiva il _1 diritto al pagamento di una commissione di € 19.500,41, corrispondente allo 0,35% della somma di € 5.571.545,00. Tale commissione veniva inserita nella fattura n. 2015 002, emessa dal Dott. il 29 ottobre 2015 (la Prima Fattura), prontamente pagata da _1
(cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione avversario).
4.12 Con le proprie domande, _1
il Dott. mira ad ottenere degli ulteriori compensi a cui sostiene di avere diritto in _1
relazione alle operazioni di cessione di crediti che ha realizzato e potrebbe in futuro _1 realizzare con nell'ambito del secondo contratto di cessione che CP_3 [...]
e hanno stipulato in data 29 giugno 2015 (Secondo Contratto di Cessione). CP_3 _1
4.13 Si ribadisce che in relazione alle cessioni di crediti riferibili al Secondo Contratto di
Cessione, il Dott. non ha diritto ad alcun compenso nei confronti di . Tale _1 _1
conclusione discende sia (i) dalla corretta interpretazione del Contratto tra e il Dott. _1
– il quale ha un oggetto e una durata limitati – sia (ii) dall'esercizio da parte della _1
Società del diritto di recesso dal Contratto – che esclude in ogni caso la spettanza di commissioni per le cessioni avvenute in data successiva alla data di efficacia del recesso».
III) L'interpretazione del contratto prospettata da è stata disattesa dal Tribunale _1 sia con riferimento al punto (i), vale a dire “esaurimento del rapporto e del pagamento al
16 momento del primo atto di cessione” (« … le locuzioni utilizzate dimostrano e confermano il fatto che con il termine “transazioni” si intende la cessione di porzioni di portafoglio, e soprattutto si conferma il fatto che il contratto intrinsecamente prevedeva una pluralità di atti di cessione di attività tutte da svolgersi con il supporto dell'attività di la predetta _1
conclusione trova ulteriore conferma nel seguito delle previsioni contrattuali;
in particolare, la previsione di una durata del contratto indefinita e di un aggiornamento nel tempo dell'elenco delle controparti, conferma l'infondatezza della tesi dell'esaurimento del _1 rapporto e del pagamento al momento del primo atto di cessione;
» - pagg. 13 – 14 sentenza impugnata) sia con riferimento al punto (ii), vale a dire non spettanza di commissioni per cessioni avvenute in data successiva all'esercizio del recesso (per quanto detto sopra).
IV) Indipendentemente da ciò, si deve sottolineare che effettivamente non vi è stata contestazione dei fatti materiali specificamente allegati dal con dettagliati richiami _1
al contenuto dei documenti prodotti per suffragare le proprie allegazioni, quale fondamento del diritto al compenso, ma, per un verso, viene in modo del tutto generico contestato che il non avesse compiuto alcuna attività, per altro verso, viene solo prospettata _1 un'interpretazione delle clausole contrattuali che escluderebbe il diritto al compenso, appunto l'interpretazione disattesa dal Tribunale.
V) Quanto alla generica contestazione, come tale inidonea e inefficace a impedire la
“relevatio ab onere probandi”, prevista dall'art. 115 c.p.c., correttamente applicato dal
Tribunale, la stessa è smentita dal testo integrale della mail 26/3/2015 (doc. 4 ) di _1 cui l'appellante estrapola solo un brano, mentre il testo della medesima confuta le sue tesi:
17 Quanto alla mail 14/12/2015 (doc. 5), la stessa non ha nessun valore probatorio in quanto l'affermazione proviene da soggetto che per conto di delinea la posizione della _1
società medesima nei confronti di CP_7
[...]
In conclusione, per effetto della non contestazione e dell'esame della documentazione
[...] prodotta in primo grado dall'attuale appellato, alla quale facevano puntuale riferimento le allegazioni di detta parte, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ritenuto la fondatezza del diritto al compenso preteso dal Il motivo di appello è pertanto _1 palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
3) «§.III - TERZO MOTIVO: Errata interpretazione del Contratto nella misura in cui riconosce al Dott. un compenso per le cessioni dei Contratti di Finanziamento e dei _1
Crediti, futuri e solo eventuali, previsti dall'Accordo Quadro. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 c.c.» - L'appellante censura «la statuizione con cui il Tribunale ha riconosciuto al un compenso dello 0,35% quale _1 conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, accordo che era finalizzato a programmare una futura e solo eventuale cessione di crediti del valore complessivo di 320 milioni di euro. Il Giudice a quo, in altre parole, ha riconosciuto il compenso calcolato su
18 una potenziale e solo eventuale cessione di crediti per un importo massimo di 320 milioni di euro da eseguirsi in tre anni, crediti che , ai sensi dell'Accordo Quadro non era _1
obbligata a cedere (e che infatti, al termine del triennio, sono stati ceduti solo in una piccola parte).» - L'appellante sostiene: «In effetti, facendo applicazione delle regole ermeneutiche previste dagli artt. 1362 ss. c.c., emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, deve escludersi che il Contratto possa riconoscere al consulente un compenso pari allo 0,35% in presenza di un Accordo Quadro che disciplinava una futura (ma non certa) cessione di crediti, fino ad un importo massimo di 320 milioni;
il compenso del consulente non può invece che maturare soltanto per le cessioni effettivamente intervenute. … Va infatti ricordato che l'Accordo Quadro sottoscritto con nel giugno 2015, che prevedeva che , per poter procedere alla CP_3 _1 cessione pro soluto in favore di dei “contratti di finanziamento aventi ad CP_3 oggetto l'erogazione di prestiti personali contro la cessione del quinto dello stipendio” (i
“Contratti di Finanziamento”) e dei “crediti” (i “Crediti”) derivanti dai predetti Contratti di
Finanziamento, dovesse prima rivolgersi al mercato per acquistarli dagli (così Parte_8 esattamente le Premesse A, B, C dell' Accordo Quadro, pp. 5-6, doc. n. 3, ns. fasc. appello). … L'Accordo Quadro era dunque un accordo programmatico fra le parti che non obbligava a cedere i Contratti di Finanziamento e i Crediti. … Ciò risulta testualmente dall'art. 4 dell'Accordo Quadro, rubricato “Perfezionamento delle Cessioni” che prevede che
Dunque, l'Accordo Quadro garantisce alla Cedente una “FACOLTÀ DI CEDERE” _1 alla Cessionaria, i Crediti che la “Cedente acquisterà dagli Originators” (v. Premessa B e
C, doc. n. 3, ns. fasc. appello). … L'Accordo Quadro sottoscritto il 29 giugno 2015 – su cui il Tribunale ha fatto maturare il compenso del Dott. – non prevede una cessione _1
contestuale di crediti per 320 milioni in favore di , e nemmeno un obbligo di CP_3
cessione futura, ma solamente una mera facoltà a favore di . 91. Pertanto, in base _1 all'interpretazione letterale, sistematica e di buona fede, è agevole ricavare l'erroneità in parte qua della Sentenza». «… in base alla lettera del Contratto, il compenso nella misura dello 0,35% è dovuto “per i capitali di credito e/o i capitali di rischio” che ha _1
19 concretamente incassato: non può infatti interpretarsi in altro modo l'utilizzo, all'interno della clausola in parola, dei termini “ottenuti”, “approvati” o “distribuiti”, così come al riferimento al fatto che i suddetti capitali sono pagati a anticipatamente e/o differiti _1 nel tempo (pagati o da pagarsi). L'utilizzo di questa inequivoca terminologia, esclude che il
Contratto possa riconoscere al consulente un compenso indipendentemente dall'effettivo incasso di capitali da parte di ». In base all'interpretazione sistematica _1
«l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'Accordo Quadro costituisce una
“Transazione” (con conseguente diritto del Dott. alla maturazione del compenso _1
dello 0,35% su 320 milioni di euro), non pare logica in quanto porta a ritenere che il consulente avrebbe diritto ad un ulteriore 0,35% anche sulle singole cessioni, successivamente intervenute con , le quali sono pure, ai sensi del CP_3
Contratto, autonome “Transazioni”». «Con riferimento alla interpretazione di buona fede …
l'interpretazione fornita dal Tribunale (che slega il compenso dalle effettive operazioni di cessione intervenute) non può essere accettata, non essendo quella che, secondo una lettura di buona fede, pare conforme all'affidamento reciproco delle parti». Con riguardo al al comportamento complessivo delle Parti, anche posteriore alla conclusione dell'atto da interpretare, l'appellante riproduce «la lettera e-mail inviata in data 10 luglio 2014 (dieci giorni prima della sottoscrizione del Contratto), dal Dott. al Sig. , l.r. di _1 Parte_7
“c) Per quanto riguarda il concetto di Transazione, esso è definito nella prima CP_8
pagina del documento, al paragrafo "Oggetto dell'Incarico", in neretto e con l'iniziale maiuscola e recita: "cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di e/o ricerca di capitali". Questa era una definizione che avevo preso _1
da alcune comunicazioni con . Non saprei come meglio definirla. Se però il dott. Per_3
si riferiva al migliorare la definizione di "Conclusione della Transazione" CP_9
(riportata nel paragrafo dei compensi), affinchè " ... il compenso al mediatore venga corrisposto non alla prima firma di un accordo qualunque, ma dovrà essere subordinato al buon fine della cessione (o similare)", allora per migliorare questo aspetto ho definito meglio che la "Conclusione della Transazione" sia da intendersi come: "il primo perfezionamento, se previsto in più tranches, di accordi formali e vincolanti, tra il Cliente,
e/o suoi azionisti con le Controparti per una Transazione" dove la Transazione, essendo in maiuscola, si riferisce alla definizione riportata nella prima pagina del documento in neretto, e quindi non ci si può sbagliare che ci si riferisca all'avvenuta "cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di ". … (… doc. _1
24, fasc. primo grado). … La comunicazione e-mail del 10 luglio 2014 è inequivocabile e
20 chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, quale fosse al momento della sottoscrizione la comune volontà delle parti circa la maturazione del compenso del consulente che _1 doveva “essere subordinato al buon fine della cessione” (per dirla con Controparte_10
e alla “avvenuta cessione” (per dirla con .». Infine l'appellante si
[...] _1 richiama «all'interpretatio contra stipulatorem della clausola che regola il concetto di
“Transazione”, interpretandola a favore del contraente che non l'ha inserita, ossia . _1
A tal riguardo è lo stesso a confermare nella lettera email del 10 luglio 2014 che _1
“per quanto riguarda il concetto di Transazione, esso è definito nella prima pagina del documento, al paragrafo "Oggetto dell'Incarico", in neretto e con l'iniziale maiuscola e recita: "cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di e/o ricerca di capitali". Questa era una definizione che avevo preso da alcune _1 comunicazioni con . Non saprei come meglio definirla” (art. 1370 c.c.). È dunque il Per_3
ad averla predisposta;
e/o _1
• alla regola c.d. di chiusura, che prevede che, nel caso in cui le regole di interpretazione, soggettiva e oggettiva, si siano rivelate insufficienti allo scopo, e il contratto rimanga oscuro, il contratto deve essere interpretato in modo che da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.). A tal riguardo, un contratto che riconosce al Dott. un compenso “a successo” (e dunque parametrato ai benefici _1 ricevuti da ), per oltre un milione di euro, anche nell'ipotesi in cui l'accordo, di fatto, _1
non generasse al cliente alcun concreto ricavo, non sarebbe certamente un _1
contratto che non realizza l'equo contemperamento degli interessi delle parti, ma realizza solo gli interessi del consulente».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «… le parti hanno elaborato un sistema di calcolo del compenso basato sul “valore della transazione”, inteso come controvalore lordo percepito da (rectius, cui ha diritto ) per la cessione di (porzione di) attività _1 _1 presenti in portafoglio. Detto meccanismo, in tutta evidenza, si inserisce in un “quadro complessivo” in cui le parti hanno ben presente (e anzi di fatto prevedono) la possibilità di realizzare plurimi atti di cessione delle attività presenti nel portafoglio di . Dunque, _1
strutturano un compenso per ciascuna cessione, ovviamente sul presupposto della incidenza causale dell'attività del nella singola cessione. Oltre al criterio di _1
determinazione del valore della transazione, necessario per il calcolo del compenso, le parti individuano anche il momento in cui, in relazione alle singole operazioni di cessione, sorgerà il diritto del al corrispettivo. Detto momento è quello del “primo _1
21 perfezionamento … di accordi formali e vincolanti … tra il Cliente [dunque ] … con _1 le Controparti per una Transazione”. Alla luce della previsione di una possibile pluralità di
“transazioni” (e dunque di atti di cessione di attività presenti in portafoglio ), è del _1
tutto evidente il fatto che con la previsione in esame le parti non hanno certo voluto limitare il diritto al compenso di alla sola prima transazione;
pena l'illogicità e _1 inconcludenza dell'intera struttura contrattuale. Deve pertanto concludersi affermandosi che il contratto in questione prevedeva una durata, e un termine per il sorgere del diritto al corrispettivo, per ciascun atto di cessione (transazione), mentre non prevedeva un termine finale di durata dell'incarico. Detta mancata previsione non determina effetto di invalidità o inefficacia del contratto, ove si ponga mente al fatto che il diritto al compenso del è _1
in tutta evidenza subordinato alla prestazione di una condotta che abbia rilievo causale e incidenza in relazione alla conclusione di una singola cessione» (pagg. 15 – 16) «parte ha altresì provato documentalmente l'intervenuta conclusione, anche con il suo _1
apporto causale, di un accordo/quadro datato 29.6.2015 e di durata triennale - per le considerazioni sopra esposte non inciso da eventuale dichiarazione di recesso comunicata da - tra e per la cessione di propri crediti in portafoglio _1 _1 Controparte_4
del valore complessivo di 320 milioni di euro (cfr. doc.5 di parte nella causa _1
n.11087/18); - il contenuto e gli effetti del predetto accordo/quadro sono riconducibili a condotta e prestazione del con conseguente diritto del predetto al corrispettivo, _1
secondo i criteri di calcolo pattuiti dalle parti;
- in particolare, applicati i predetti criteri di calcolo8, deve affermarsi spettino al (lo 0,35% di euro 320.000.000,00 =) euro _1
1.120.000,00; - detto importo, in parte è quello che risulta azionato con il decreto ingiuntivo in questa sede opposto (euro 174.273,42 oltre accessori e già dedotto l'importo di euro
37.605,00 pagato senza contestazione da ), e nella restante parte (e _1
comprendendosi anche il compenso per la cessione azionaria, sul quale si motiva in prosieguo) è quello richiesto dal con atto di citazione che ha condotto al fascicolo _1
n.11087/18, pari a un importo di euro 908.121,58, oltre accessori;
» (pagg. 17 – 18).
II) Si riporta il testo del contratto SPEFIN – BOLLERI «Compenso Variabile - Un compenso calcolato nella misura dello 0,35% (zero virgola trenta cinque per cento) del
Valore della Transazione, come di seguito definita, eseguita da Controparti individuate da da pagarsi alla Conclusione della Transazione, come di seguito Controparte_1
definita.
Pagamento - li Compenso Variabile sarà corrisposto in euro entro i primi 15 giorni dalla
Conclusione della Transazione. …
22 Per “Valore della Transazione” si intende in senso generico e non restrittivo il controvalore lordo, complessivo e completo dei capitali di credito e/o dei capitali di rischio (in qualunque veste e titolo, tra cui titoli sia azionari, sia mezzanini, sia convertibili, sia obbligazionari e/o altre attività ivi incluse commodities e/o eventuali accolli di debito e/o di passività in genere, riconoscimenti di diritti di opzioni put e/o calI, earn-out, ecc.), cui il Cliente, e/o i suoi azionisti e/o altri aventi diritto avranno diritto (ottenuti, approvati o distribuiti, direttamente o indirettamente), anticipatamente e/o differiti nel tempo (pagati o da pagarsi), al lordo di debiti e passività (rimborsati, riacquistati, cancellati o assunti come parte della Transazione o che rimangono da rimborsare a conclusione della Transazione), in previsione o in relazione a ciascuna Transazione, anche successivamente al termine del presente Incarico».
III) Se per «Per “Valore della Transazione” si intende in senso generico e non restrittivo il controvalore lordo, complessivo e completo dei capitali di credito e/o dei capitali di rischio
… cui il Cliente, e/o i suoi azionisti e/o altri aventi diritto avranno diritto (ottenuti, approvati o distribuiti, direttamente o indirettamente), anticipatamente e/o differiti nel tempo (pagati o da pagarsi), al lordo di debiti», già sotto il profilo dell'interpretazione letterale, è chiaro che detta definizione si attaglia perfettamente, quanto alla debenza del compenso, alla previsione dell'accordo – quadro, in particolare la clausola relativa al perfezionamento delle cessioni, che prevede l'efficacia vincolante per la cessionaria , mentre CP_3
è la sola cedente che si riserva la “facoltà”. _1
Sul piano sistematico, se l'incarico conferito a consiste nel procurare la “cessione _1
del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di e/o nella _1
ricerca di Capitali di Credito e/o di Capitali di Rischio per le Attività (congiuntamente anche definibili le “Transazioni” e singolarmente ciascuna la 'Transazione”)”, è chiaro che, nel momento in cui assume l'obbligo di “acquistare pro soluto Portafogli di CP_3
Crediti”, con la sottoscrizione del dettto accordo, la transazione deve ritenersi “conclusa” e quindi idonea a determinare l'insorgere del diritto al compenso in capo a proprio _1 perché l'incarico conferito al (come definito nel contratto) deve ritenersi concluso. _1
23 Sul piano dell'interpretazione secondo buona fede, è chiaro che l'accordo deve ritenersi a tutti gli effetti vincolante sotto il profilo dell'interesse e dell'affidamento sia di che di proprio perché la cessionaria “sarà tenuta a _1 _1 CP_3 acquistare pro soluto Portafogli di Crediti”, che è appunto quello che conta ai fini della piena realizzazione dell'interesse perseguito da , così come si ricava dalla _1 definizione dell'incarico conferito a «il Cliente conferisce a _1 Controparte_1
incarico di consulenza professionale, finalizzato ad assistere ed affiancare il Cliente nella cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di _1
e/o nella ricerca di Capitali di Credito e/o di Capitali di Rischio per le Attività
(congiuntamente anche definibili le “Transazioni” e singolarmente ciascuna la
'Transazione”) e delle controparti più idonee (definiti anche genericamente le
“Controparti”), per l'esecuzione delle stesse». Quindi anche sul piano del criterio di buona fede, l'interpretazione appare corretta.
Tale interpretazione risponde ai criteri dell'interpretazione letterale, sistematica e di buona fede.
IV) Quanto alla la lettera e-mail inviata in data 10 luglio 2014 (dieci giorni prima della sottoscrizione del Contratto), dal Dott. al Sig. , l.r. di , dalla frase _1 Parte_7 _1
«Se però il dott. si riferiva al migliorare la definizione di "Conclusione della CP_9
Transazione" (riportata nel paragrafo dei compensi), affinchè " ... il compenso al mediatore venga corrisposto non alla prima firma di un accordo qualunque, ma dovrà essere subordinato al buon fine della cessione (o similare)", allora per migliorare questo aspetto ho definito meglio che la "Conclusione della Transazione" sia da intendersi come: "il primo perfezionamento, se previsto in più tranches, di accordi formali e vincolanti, tra il Cliente,
e/o suoi azionisti con le Controparti per una Transazione" dove la Transazione, essendo in maiuscola, si riferisce alla definizione riportata nella prima pagina del documento in neretto, e quindi non ci si può sbagliare che ci si riferisca all'avvenuta "cessione del portafoglio prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di ”», il contenuto _1 della stessa non può corroborare l'interpretazione prospettata dall'appellante, proprio perché l'espressione “subordinata al buon fine della cessione” è riportata tra virgolette in quanto costituisce una richiesta dell'interlocutore del;
richiesta che Controparte_11
peraltro non viene recepita dal il quale propone soltanto che il compenso sia _1 ancorato al “primo perfezionamento, se previsto in più tranches, di accordi formali e vincolanti, tra il Cliente, e/o suoi azionisti con le Controparti per una Transazione”, dove per transazione deve intendersi, secondo il la “avvenuta "cessione del portafoglio _1
24 prestiti con cessione del quinto e delega di pagamento di ”, laddove peraltro nel _1 contratto poi stipulato è stata in effetti inserita la seguente definizione: «Per “Conclusione della Transazione” si intende in senso generico e non restrittivo il primo perfezionamento, se previsto in più tranches, (firma, formalizzazione o approvazione), di accordi formali e vincolanti (intesi come contratti, patti, o impegni, ma con espressa esclusione di generiche lettere di intenti o accordi di riservatezza, propedeutici alla valutazione del Cliente o del suo portafoglio prestiti che non siano seguiti dal perfezionamento di accordi vincolanti tra il
Cliente e le Controparti), in qualunque veste e titolo, tra il Cliente, e/o suoi azionisti, e/o altri aventi diritto e/o entità successorie con le Controparti per una Transazione».
Definizione ben diversa e che, per quanto detto, dimostra l'erroneità dell'interpretazione propugnata dall'appellante; non solo, ma il contenuto della lettera, proprio in quanto la definizione di cui alla lettera non è stata recepita nel testo, anziché corroborare, contribuisce a smentire la testi dell'appellante.
V) Quanto detto al punto che precede esclude l'applicabilità della «interpretatio contra stipulatorem della clausola che regola il concetto di “Transazione”», fermo restando che, in ogni caso, tale criterio è inapplicabile a un testo contrattuale che risulta essere stato concordato tra le due parti dell'accordo, e non unilateralmente (Cass. Sez. 3, 27/05/2003,
n. 8411, Rv. 563611 – 01), fermo restando altresì che : “L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato. (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 28939, Rv. 672995 - 01), laddove nel caso specifico i criteri interpretativi utilizzati hanno chiarito il signiticato delle clausole in contestazione.
VI) Quanto all'interpretazione che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, si tratta ugualmente di un criterio sussidiario: “Accertato il rispetto da parte del giudice di merito delle norme di ermeneutica contrattuale, il giudice di legittimità non può sindacare l'interpretazione compiuta sul rilievo dello squilibrio in danno di uno dei contraenti puntualmente risultante dall'accertato regolamento di interessi, poiché il criterio interpretativo dell'equo contemperamento dell'interesse delle parti, prescritto dall'art.1371 cod.civ. costituisce criterio residuale cui - come espressamente dispone la norma - è consentito ricorrere solo quando nonostante l'applicazione delle precedenti regole interpretative il contratto rimanga oscuro” (Cass. Sez. 2, 28/07/2000, n. 9921, Rv. 538891
25 – 01; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26626 del 06/11/2008 Rv. 605504 -
01), laddove nel caso specifico i criteri interpretativi utilizzati hanno chiarito il signiticato delle clausole in contestazione.
4) «§.IV– QUARTO MOTIVO: Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova dell'apporto causale del Dott. in favore di nella “vendita di _1 _1 una partecipazione azionaria”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115-
116 c.p.c.» - L'appellante impugna la pagina 19 della Sentenza, laddove il Tribunale ha ritenuto fondato il raggiungimento della prova da parte del Dott. sostenendo: «In _1 primo luogo la sentenza è errata nella parte in cui il avrebbe “documentato - in _1
assenza di allegazione e prova di alcun concreto fatto modificativo, impeditivo o estintivo da parte di - di aver prestato la propria attività in favore di controparte nella vendita _1 di una partecipazione azionaria”. … Tale statuizione è smentita dagli atti di causa, atteso che ha immediatamente contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, i _1 fatti costitutivi della domanda dell'attore … In secondo luogo il Giudice a quo nella sua erronea decisione ha dichiarato che “anche per tale attività il contratto sopra commentato prevedeva una remunerazione a favore del pari allo 0,35% del valore _1 dell'operazione” ma che “secondo allegazione di parte attrice che non risulta tempestivamente ed efficacemente contestata da , le parti hanno successivamente _1
pattuito a) un compenso fisso in misura pari ad Euro 25.000,00, oltre a IVA, contributi previdenziali e rimborso spese;
e b) un compenso “a successo”, costituito da una somma di denaro pari ad almeno Euro 90.000,00 o, alternativamente, da un compenso “in natura” mediante l'attribuzione al di una partecipazione azionaria in ”. … ha _1 _1 _1
contestato, specificamente e tempestivamente, punto per punto, con ampia ed esauriente argomentazione, tutte le allegazioni di controparte sulla richiesta di compenso in relazione alla vendita di una partecipazione azionaria. 134. Si trascrive di seguito il contenuto della comparsanti [punti da 8.1 a 8.12] … le parti non avrebbero comunque potuto pattuire una modificazione al Contratto se non rispettando le modalità previste dal Contratto stesso secondo cui: • nella clausola rubricata “Completezza del contratto” chiaramente prescrive che “nessun accordo o patto che modifichi o amplii questo accordo sarà vincolante per le parti”, salvo che la modifica (i) avvenga per iscritto, (ii) contenga un espresso richiamo al
Contratto e (iii) sia debitamente sottoscritto dalle Parti. • nella clausola rubricata “Modifiche delle presenti condizioni” dispone che “il presente accordo può essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza” … Se dunque che il Contratto “può essere modificato soltanto con atto sottoscritto” la prova del
26 successivo accordo modificativo al Contratto, non potrebbe essere data – come erroneamente ritiene il Tribunale - dalla “email inviata dall'amministratore delegato di al in data 14.12.2014”; e dalla “risposta in pari data con cui il _1 _1 _1 chiedeva “ti chiederei di aggiungervi una componente cash, non legata al successo (…) come professionista non posso lavorare su tutti i fronti solo a successo e con ho già _1 il fronte funding solo a successo … Credo quindi che una retainer fee di eur25mila … sia ragionevole”). … In effetti la comunicazione e-mail del Dott. del 14.12.2014, posta _1
dal Giudice a base della decisione, non potrebbe neanche essere considerata una proposta di modifica del Contratto, tenuto conto che “il messaggio di posta elettronica (cd.
e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. e pertanto “una e-mail che contenga espressioni generiche di consenso ma sia priva della firma elettronica avanzata qualificata o digitale dei promittenti, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.” (da ultimo Cass., II sez., 24 luglio 2023, n.
22012 … Peraltro, anche qualora la comunicazione e-mail del Dott. del 14.12.2014, _1 fosse considerata una “proposta” di modifica del Contratto, a detta proposta non è seguita, da parte di , alcuna “accettazione”, né tantomeno, come previsto dal Contratto alcun _1
“atto sottoscritto” modificativo del Contratto stesso, nel rispetto delle formalità contrattualmente pattuite … Conclusivamente, controparte non è riuscita a provare né di aver prestato la propria attività in favore di nella vendita di una partecipazione _1
azionaria, né tantomeno che la vendita si sia perfezionata, né infine che le Parti avessero modificato il Contratto, sostituendo il compenso in misura percentuale con un compenso in misura fissa»
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE
I) atto di citazione nel proc. 1187/18 pagg. 22 e ss.: «… con il Contratto il Dott. si è _1
impegnato ad assistere nella vendita di una propria partecipazione azionaria, _1 rappresentando tale attività la “ricerca di (…) Capitali di Rischio” cui il Contratto si riferisce
(v. doc. n. 3, clausola “Oggetto dell'Incarico”). …. Anche per tale attività il Contratto prevedeva una remunerazione a favore del Dott. esclusivamente in caso di _1 successo dell'operazione ed in misura pari allo 0,35% del valore di tale operazione. In riforma dell'originario dettato contrattuale (una volta già avviata l'attività del Dott. _1 per questo obiettivo) il Dott. hanno però successivamente pattuito – Controparte_12 oralmente e mediante lo scambio di diverse email - che l'attività di assistenza nella vendita di una partecipazione societaria di sarebbe stata remunerata con: _1
27 a) un compenso fisso in misura pari ad Euro 25.000,00, oltre a IVA, contributi previdenziali e rimborso spese;
eb) un compenso “a successo” in caso di realizzazione dell'operazione con una delle controparti nei rapporti con la quale il Dott. avesse assistito , _1 _1
pari ad almeno Euro 90.000,00 o, alternativamente, un partecipazione azionaria.
In proposito, si veda l'email inviata dal Sig. al Dott. in data Parte_7 _1
14.12.2014, con la quale il Sig. ha proposto all'esponente un “importo tra i 90 ed i Pt_7
100 mila euro” (v. doc. n. 22) in caso di successo dell'operazione.
Sempre in data 14.12.2014, il Dott. ha riscontrato positivamente tale proposta, _1
chiedendo che fosse aggiunta una componente fissa e svincolata dal successo dell'operazione, scrivendo “ti chiederei di aggiungervi una componente cash, non legata al successo (…) come professionista non posso lavorare su tutti i fronti solo a successo e con ho già il fronte funding solo a successo (…). Credo quindi che una retainer fee _1
[i.e. una componente di remunerazione fissa] di eur25mila (…) sia ragionevole” precisando altresì che “la retainer fee (…) non sarà legata al successo, ma pagata nel corso del primo trimestre del 2015” (v. doc. n. 23).
Sulla base degli accordi intercorsi, il Dott. ha poi chiesto il pagamento di un anticipo _1
sulla componente fissa di cui al precedente punto a), scrivendo al Sig. in data Pt_7
19.12.2014 “come discusso, attendo di sapere se potrò incassare da un anticipo di _1 eur14-15 mila entro questo mese di dicembre 2014” (v. doc. n. 24).
Il Sig. non ha contestato la richiesta dell'esponente, ma ha anzi dato immediate Pt_7
disposizioni affinché tale richiesta venisse soddisfatta, rivolgendosi al Direttore Contabilità
e Finanza di Spefin (Dott. ) scrivendo “dovresti verificare la capienza per Persona_4
Perso accontentare [i.e. Dott. ” (v. doc. n. 25)». _1
II) par. 8 comparsa di costituzione nel procedimento 11087/2018: «8.1 Con la sua _1 ultima domanda, parte attrice ha richiesto il pagamento dell'importo pari a € 29.210,00, oltre a IVA (se applicabile) e interessi moratori, a titolo di corrispettivo per un'attività di consulenza che il Dott. avrebbe asseritamente prestato a favore di in _1 _1 relazione alla “vendita di una … partecipazione azionaria” (cfr. atto di citazione avversario, pp. 22 e 26).
8.2 Di tale operazione di vendita azionaria, il Dott. non ha fornito alcun _1 dettaglio rimanendo pertanto del tutto imprecisata (i) l'identità dell'acquirente, (ii) l'importo della presunta vendita e (iii) la durata e i contenuti dell'asserita attività di consulenza svolta dal Dott.
8.3 Controparte si è meramente limitata ad affermare che il suo _1
compenso sarebbe maturato in virtù di una modifica del Contratto che le Parti avrebbero
“successivamente pattuito – oralmente e mediate lo scambio di diverse email” (cfr. atto di
28 citazione avversario, p. 22, para. 48).
8.4 In particolare,… il Dott. avrebbe avuto _1 diritto per l'assistenza asseritamente fornita a nella vendita della propria _1 partecipazione azionaria a una remunerazione così strutturata: (a) “un compenso fisso in misura pari a Euro 25.000,00, oltre a IVA, contributi previdenziali e rimborso spese;
e (b) un compenso “a successo” in caso di realizzazione dell'operazione con una delle controparti nei rapporti con la quale il Dott. avesse assistito , pari ad almeno _1 _1
Euro 90.000,00 o, alternativamente, un partecipazione azionaria” … .
8.5 Con l'atto di citazione il Dott. ha richiesto il pagamento del solo compenso fisso sub (a), ma non _1 la maggiore componente “a successo” sub (b). Se ne deduce, in mancanza di maggiori dettagli provenienti dalla controparte, che l'imprecisata operazione di vendita di partecipazione azionaria rispetto alla quale il Dott. asserisce di aver prestato la sua _1 attività di consulenza non avrebbe alla fine avuto esito positivo. 8.6 … appare evidente come la rappresentazione della vicenda fornita da controparte sia gravemente lacunosa, non corrispondente al vero (per le ragioni che si diranno di seguito) e comunque insufficiente ad assolvere l'onere probatorio di cui il Dott. era gravato. Di _1
conseguenza, tale allegazione non può che ritenersi inidonea a supportare la pretesa creditoria avversaria, la quale pertanto dovrà necessariamente essere rigettata dall'Ill.mo
Tribunale adito.
8.7 Inoltre, la lacunosa rappresentazione di controparte è censurabile anche perché ostativa al pieno esercizio dei diritti di difesa da parte di .
8.8 In ogni _13 caso, … l'esponente insiste per il rigetto della domanda avversaria evidenziando quanto segue.
8.9 In primo luogo, l'allegazione di controparte secondo cui le Parti avrebbero modificato il Contratto prevedendo per l'attività di consulenza relativa alla vendita di partecipazioni azionarie anche un compenso fisso, non vincolato al successo dell'operazione (i.e. quello di cui si chiede in questa sede il pagamento) è del tutto priva di pregio perché … per espressa previsione contrattuale la possibilità di modificare il
Contratto era subordinata alla triplice condizione che la modifica (i) avvenisse per iscritto,
(ii) contenesse un espresso richiamo al Contratto e (iii) fosse debitamente sottoscritto dalle
Parti.
8.10 Nel caso di specie, tali condizioni sono palesemente insussistenti … . 8.12
Peraltro, per mero scrupolo di difesa, è opportuno sottolineare come in ogni caso le Parti non abbiano mai concordato, né oralmente né per iscritto, alcuna modifica al Contratto e che pertanto quanto allegato da controparte, oltre ad essere inconferente, sia anche palesemente non corrispondente al vero. Infatti, gli scambi di email prodotti dal Dott.
(cfr. docc. 22-24 allegati all'atto di citazione avversario), lungi dal fornire la prova _1
della cristallizzazione di un accordo modificativo intervenuto tra le Parti, si inseriscono in
29 una trattativa negoziale che però, come noto alla controparte, non è mai andata a buon fine. Sul punto, l'esponente evidenzia come parte avversa abbia fornito evidenze documentali parziali espungendo in modo artificioso e fraudolento dalla catena di email prodotte proprio la risposta al Dott. in cui l'amministratore delegato di , Dott. _1 _1
, affermava espressamente che quella discussa è “solo … una proposta, Parte_7 quindi un'ipotesi da valutare attentamente e dopo aver verificato se ci sono tutte le condizioni” (doc. 18 – enfasi aggiunta).
8.13 Infine, si puntualizza che le fatture n. 2014
002 e 2015 001 (cfr. docc. 26 e 28 allegati all'atto di citazione avversario) che il Dott. ha trasmesso a e che formavano oggetto della corrispondenza prodotta ex _1 _1 adverso (cfr. docc. 25, 27 allegati all'atto di citazione avversario) non si riferivano ad attività di consulenza relative alla cessioni di azioni, ma riguardavano invece la diversa attività di assistenza per la cessione di crediti e sono pertanto del tutto inconferenti ai fini della presente domanda. Si noti infatti che anche se le fatture non contengono una descrizione che consenta di identificare l'attività a cui esse si riferiscono, tale elemento può ricavarsi dal dettaglio delle spese da rimborsare (cfr. doc. 28 allegato all'atto di citazione avversario) in cui vengono elencati incontri con terzi con cui era in _1
contatto solo per eventuali cessioni di crediti».
III) Appare evidente che, a fronte delle specificche allegazioni contenute nell'atto di citazione le difese di sono altrettanto specifiche, tenuto conto, in ogni _1 _1 caso, che – essendo richiesta per la modifica del contratto la forma scritta ad substanziam per previsione contrattuale, come meglio evidenziato al punto che segue - “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. Sez. 1, 17/10/2018, n. 25999, Rv. 651446 - 02)
IV) Quanto alla necessità di forma per le modifiche al contratto, la relativa clausola è così formulata:
30 In forza della presunzione di cui all'art. 1352 c.c., “le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse”
(Cass. Sez. 3, 13/06/2022, n. 18971, Rv. 665182 – 02; Cass. Sez. 1, 12/03/2020, n. 7108,
Rv. 657946 - 01)
V) Da questo punto di vista, essendo evidente che la forma scritta è richiesta per la validità, come si deve presumere in forza dell'art. 1352 c.c., è corretto quanto sostiene l'appellante, mediante richiamo alla Giurispudenza secondo la quale: «La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam"» (Cass. Sez. 2, 24/07/2023, n.
22012, Rv. 668559 - 01)
APPELLO INCIDENTALE
1) «VII.A Primo motivo di appello incidentale (non condizionato)» - «82. In primo grado il
Dott. ha rilevato che, ai sensi del Contratto, il compenso dovutogli (pari ad Euro _1
1.120.000 e cioè lo 0,35% dell'intero valore di Euro 320 milioni garantito a _1 dall ) avrebbe dovuto essere pagato da entro 15 giorni dalla stipula Parte_4 _1 dell avvenuta il 29.6.2015 (v. Contratto, clausola “Pagamento”), quindi Parte_4
entro il 14.7.2015. Pertanto, tenuto conto di tale circostanza, il Dott. ha chiesto in _1
primo grado (v. prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., p. 8, note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.6.2023 e comparsa conclusionale, nota
22, pp. 18-19) che venisse condannata anche al pagamento degli interessi moratori _1
ex D.lgs. 231/2002 maturati e maturandi: a) sugli importi in linea capitale del compenso già fatturati dal Dott. e corrisposti da (spontaneamente, come avvenuto con _1 _1
riferimento alle fatture n. 2015 002 e n. 2016 003, pari ad Euro 37.605,00, v. sopra sub §
20.b; e previo procedimento di pignoramento presso terzi, come avvenuto per le fatture oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 2017 001 e n. 2017 002, pari a Euro 174.273,42, v. sopra
31 sub § 20.c.i) “a decorrere dalla data in cui il Dott. avrebbe avuto diritto Controparte_1
al relativo pagamento ai sensi del Contratto del 22.7.2014 [14.7.2015] sino alla data di emissione delle singole fatture” (v. note di trattazione scritta per udienza del 13.6.2023, punto B.4); e b) sul residuo importo in linea capitale del compenso non ancora fatturato dal
Dott. né corrisposto da (pari ad Euro 908.121,58, v. sopra sub § 20.c.ii) sino _1 _1
al saldo effettivo e a partire dal giorno in cui anche detto importo risulta dovuto (ossia, dal
14.7.2015) (v. note di trattazione scritta per udienza del 13.6.2023, punti B.1 e B.4). 83. Il
Tribunale di Genova ha tuttavia omesso di pronunciarsi su tale domanda del Dott. . _1
Il motivo è infondato.
I) Dal testo delle conclusioni riportato nella sentenza impugnata, che corrispondono a quelle precisate in relazione all'udienza del 13/6/2023, risulta che il chiedeva _1
quanto di seguito riportato.
II) «A. quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1216/2018 del 28.3.2018
(emesso dal Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano, R.G. n. 3245/2018), contrassegnato con R.G. n. 5841/2018, accertata l'irrilevanza ai fini delle domande che seguono del recesso dal Contratto del 22.7.2014 esercitato da Parte_1
1. in via principale, rigettare integralmente le domande, eccezioni e difese tutte di
[...] in quanto infondate, in fatto e in diritto, e/o non provate;
e per l'effetto Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1216/2018 emesso il 28.3.2018 dal Tribunale di Genova
(R.G. n. 3245/2018);
III) «B. quanto al giudizio introdotto dal Dott. con atto di citazione notificato a _1 [...]
in data 7.9.2018, contrassegnato con R.G. n. 11087/2018 e riunito al Parte_1 giudizio sub R.G. n. 5841/2018 di cui al precedente punto A, accertata l'irrilevanza ai fini delle domande che seguono del recesso dal Contratto del 22.7.2014 esercitato da
[...]
Parte_1
1. in via principale, accertare e dichiarare che il Dott. in virtù di tutto Controparte_1 quanto esposto in atti, è creditore di – oltre che della somma di Parte_1
Euro 221.468,88 di cui al decreto ingiuntivo n. 1216/2018 (R.G. n. 3245/2018) oggi opposto dinanzi al Tribunale di Genova nel procedimento sub R.G. n. 5841/2018 (v. precedente punto A) – della ulteriore somma di Euro 908.121,58, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, come quantificata in corso di causa;
e per l'effetto condannare a pagare a favore del Dott. Parte_1 _1
l'importo di Euro 908.121,58, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, come
[...]
32 quantificata in corso di causa, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo;
»
IV) B.4: «4. in ogni caso, per quanto riguarda sia le somme già corrisposte da
[...]
al Dott. in base al Contratto del 22.7.2014 (ivi Parte_1 Controparte_1
comprese le somme assegnate al Dott. ad esito del pignoramento Controparte_1 presso terzi instaurato presso il Trib. Roma, R.G. 9537/2018, per l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo n. 1216/2018 del 28.3.2018, opposto nel presente giudizio), sia le ulteriori somme chieste nei precedenti punti B.1., B.
2. e B.3., dichiarare tenuta e quindi condannare a pagare a favore del Dott. gli Parte_1 Controparte_1
interessi moratori, a decorrere dalla data in cui il Dott. avrebbe avuto Controparte_1
diritto al relativo pagamento ai sensi del Contratto del 22.7.2014 sino alla data di emissione delle singole fatture;
»
V) Per quanto attiene il giudizio di opposizione a decreto ingiutivo, tenuto conto che nel ricorso veniva chiesto il riconoscimento degli e che nel decreto venivano riconosciuti “gli interessi di cui alla domanda”, è chiaro la richiesta formulata in via principale di rigetto dell'opposizione di conferma del d.i. opposto, comportava la conferma anche della statuizione relativa agli interessi e che in tale senso si
è pronunciato il giudice.
VI) Per quanto attiene al giudizio introdotto da con citazione, ugualmente è _1
chiaro che il giudice si è pronunciato in conformità alle conclusioni formulate, riconoscendo gli interessi dalla domanda, come stabilito dalla Giurisprudenza (“In tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio” Cass. Sez. 2, 18/12/2024, n. 33198, Rv. 673463 - 01).
VII) La richiesta di ulteriori interessi di cui al punto B.4 delle conclusioni è inconciliabilie con le richiesta formulate ai punti A.1 e B.1 e che sono state accolte.
VIII) Quindi non risponde al vero che vi sia stata omessa pronuncia, in quanto il giudice ha condannato al pagamento degli interessi ex Dlvo 231/2002, accogliendo le _1
33 conclusioni formulate ai punti A.1 e B.1, solo con decorrenze diverse rispetto a quelle che l'appellante incidentale pretenderebbe essere stabilite, sulla base, peraltro, di richieste inconciliabili con quelle che sono state accolte, senza – inoltre - svolgere censure specifiche e quindi spiegare le ragioni per le quali la statuizione assunta dal Giudice dovrebbe essere ritenuta erronea.
2) «VII.B Secondo motivo di appello incidentale (non condizionato) 85. Il Tribunale ha
“condanna[to] a rifondere le spese di lite relative al presente Parte_1
giudizio in favore di spese che - in applicazione dello scaglione di Controparte_1 valore da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust.
n.147/2022) - con applicazione dei valori minimi si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”
(v. Sentenza, p. 21). 86. Tuttavia, il Tribunale ha fatto riferimento erroneamente allo
“scaglione di valore da € 520.000,01 a € 1.000.000,00” perché in verità il valore della controversia è superiore ad Euro 1.000.000,00, dato che è stata condannata a _1
pagare: - Euro 221.468,88 in virtù del Decreto Ingiuntivo confermato integralmente con la
Sentenza; - Euro 908.121,58, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, a titolo di compenso residuo (in aggiunta a quello oggetto del Decreto Ingiuntivo) per la conclusione dell'Accordo Quadro;
Euro 29.210,00, oltre IVA e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n.
231/2002 dalla data della fattura n. 2015 001 sino al saldo effettivo, a titolo di compenso fisso per le attività relative alla vendita della partecipazione di (v. Sentenza, p. 19, _1
come corretta con ordinanza del 12.12.2023, v. sopra sub § 44.c), per un importo complessivo di Euro (221.468,88 + 908.121,58 + 29.210,00 =) 1.158.800,46, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.»
La Corte rileva che – anche se, in accoglimento del quarto motivo dell'appello principale,
è stata rigettata la domanda di condanna di al pagamento della somma di € _1
29.210,00 – effettivamente lo scaglione di pertinenza della lite deve essere individuato in quello relativo alle cause di valore compreso tra € 520.000,01 a € 1.000.000,00. In ogni caso, quale conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale, dovranno essere nuovamente regolate le spese processuali sulla base dell'esito complessivo del giudizio.
3) «VII.C Terzo motivo di appello incidentale (condizionato) 88. In primo grado il Dott. ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di volta a _1 _1
34 quantificare il compenso spettante all'esponente sulla base del solo “corrispettivo incassato” da con le cessioni di crediti eseguite in forza dell'Accordo Quadro _1
(“corrispettivo incassato” pari ad Euro 108.798.452,66). 89. Si è visto infatti sopra sub § 37 che il richiamo al “corrispettivo incassato” come parametro per quantificare in via subordinata il compenso del Dott. è radicalmente inammissibile in quanto è stato _1
introdotto in causa da del tutto tardivamente (solo con le note di trattazione scritta _1 depositate per l'udienza del 10.12.2020, quando ormai erano trascorsi da molti mesi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.), sebbene la stessa fino a quel momento avesse _1
proposto una domanda subordinata basata su un valore pacifico ex art. 115 c.p.c. completamente diverso, ossia sul “valore lordo” o “montante” delle cessioni effettuate pari ad Euro 126.464.355,87; nessun riferimento al “corrispettivo incassato” pari ad Euro
108.798.452,66 era invece presente in atti prima delle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2020. 90. Il Tribunale non si è però pronunciato su questa eccezione di rito proposta dal Dott. perciò, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite nel _1
2017 (v. sopra sub § 77), il Dott. censura tale omessa pronuncia proponendo _1
appello incidentale condizionato sul punto. In particolare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolto il terzo motivo di appello principale di e il compenso _1 spettante al Dott. per la conclusione dell'Accordo Quadro venga quindi parametrato _1 alle sole cessioni eseguite (invece che all'intero valore dell'Accordo Quadro), la Sentenza deve essere riformata dichiarando inammissibile la quantificazione basata sul
“corrispettivo incassato” e prendendo a riferimento soltanto la quantificazione basata sul
“valore lordo” o “montante”».
Il motivo, proposto in forma condizionata, non deve essere esaminato, stante il rigetto del terzo motivo di appello principale.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, SIA L'APPELLO PRINCIPALE
CHE L'APPELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE ACCOLTI, ENTRO I LIMITI SOPRA
SPECIFICATI.
L'accoglimento - sia pur parziale - dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, stante la reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 10%, ponendo a carico della parte appellante principale il residuo
35 90%, liquidato come di seguito in favore della parte appellata e appellante incidentale, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori minimi (sulla cui applicazione da parte del Tribunale non vi è impugnazione) dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare, prossimo al livello minimo dello scaglione.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
Riduzione del 10 % su € 18.977,00 per la compensazione € -1.897,70
Compenso al netto della compensazione € 17.079,30
CORTE D'APPELLO
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.157,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 4.969,00
Fase decisionale, valore minimo: € 6.167,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 17.002,00
Riduzione del 10 % su € 17.002,00 per la compensazione € -1.700,20
Compenso al netto della compensazione € 15.301,80
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e dell'appello incidentale proposto da , Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 09/10/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
36 1) rigetta la domanda proposta da , di condanna di al Controparte_1 _1
pagamento della ulteriore somma di Euro 29.210,00, oltre IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese e interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, di cui alla fattura n.
2015 001, confermando nel resto la sentenza appellata.
2) Compensa tra le parti nella misura del 10% le spese di entrambi gradi di giudizio.
Condanna a rifondere, in favore di il residuo 90% delle spese di _1 _1 entrambi i gradi di giudizio, liquidato – già nella frazione residua - in € 17.079,30 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in €
15.301,80 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 20/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
37