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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/24
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante in data 1.04.2025; vista l'udienza figurata fissata per il giorno 17.10.2025 per la discussione e decisione,
PQM
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa IA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 487/2024 R.G.A.C. vertente
TRA (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i Parte_1
cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è per legge Parte_1
domiciliata;
-Appellante-
E
(c.f.: ), nato a Controparte_1 C.F._1
Locri (RC) il 28.01.2003, elettivamente domiciliato in Bianco (R.C.) alla Via Marchese n. 17 presso e nello studio dell'avv. Giacomo Pietro
Crinò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso di primo grado;
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 869/2022 emessa il
12.09.2022 dal Giudice di Pace di Locri e depositata in pari data, notificata il 30.09.2022 – opposizione avverso verbale di contestazione al Codice della Strada
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pagina 2 di 10 I.1 – Con ricorso in appello depositato in data 10.11.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la
[...]
ha domandato al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria di riformare la sentenza n. 869/2022 emessa il 12.09.2022 e notificata il 30.09.2022, con la quale il Giudice di Pace di Locri aveva accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
annullato il verbale n. 108446432 elevato dai Carabinieri di Caraffa del Bianco in data 24.04.2021 (violazione dell'art. 116, comma 15 e comma 17, Codice della Strada) con condanna della alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
A fondamento del gravame l'appellante ha eccepito che la sentenza oggetto di gravame doveva essere riformata nella parte in cui aveva annullato il verbale n. 108446432 poiché, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la violazione consistente nella guida in assenza di patente si era perfezionata, ancorché il fosse in CP_1
possesso del foglio rosa, atteso che lo stesso non l'aveva né esibito e né dichiarato alle autorità, come si può evincere dal verbale oggetto di impugnazione che nella parte riservata alle dichiarazioni del sanzionato riporta: “nulla”.
In subordine, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese evidenziando che l'appellato aveva colposamente determinato l'insorgere del giudizio, dapprima non dichiarando la titolarità di un titolo abilitativo alla guida, in un secondo momento non rappresentando tale circostanza in sede amministrativa (ricorso gerarchico al Prefetto o ricorso in opposizione).
Pagina 3 di 10 Ciò premesso, ha concluso come segue: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa esecuzione degli adempimenti di rito, riformare la sentenza di primo grado rigettando l'opposizione originariamente proposta e, per l'effetto, confermare la legittimità del verbale impugnato, con vittoria o quantomeno compensazione di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
I.
2- Ha resistito alla domanda , il quale in via Controparte_1
preliminare ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per tardività sostenendo che l'appellante aveva depositato il ricorso oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434 c.p.c. evidenziando che la sentenza n. 869/2022 del G.D.P. di Locri era stata notificata alla di , ai fini della decorrenza del c.d. “termine Parte_1 Parte_1
breve” il giorno 30.09.2022, mentre il ricorso in appello era stato depositato solo in data 10.11.2022; in secondo luogo, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria sostenendo che fosse competente il Tribunale di Locri secondo il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, “la regola del foro erariale non
è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative” (Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.
23285/2010). Nel merito, ha contestato i motivi d'impugnazione sulla base delle argomentazioni della sentenza di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello.
I.
3- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 178/24, comunicata alle parti il 12.02.2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, e fissato il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della pronuncia, per la riassunzione del giudizio
Pagina 4 di 10 dinnanzi al Tribunale di Locri, individuato quale giudice competente a data 11.05.2024, ha riassunto il giudizio, riproponendo le argomentazioni rassegnate nel ricorso in appello depositato dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Parimenti, l'appellato con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2024, si è riportato integralmente alla memoria costitutiva depositata davanti al Tribunale di Reggio Calabria e ad ogni altro scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'On. Tribunale di
Reggio Calabria, contrariis reiectis:
1. Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello promosso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ovvero 2. Condannare la Parte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di
[...]
lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
I.
6- Riassegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 17.10.2025, da svolgersi in modalità cartolare, con concessione alle parti di termini per note.
II.- Preliminarmente va presa in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla di in CP_2 Parte_1
quanto tardivo, sollevata dall'appellato . Controparte_1
L'eccezione merita accoglimento.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al R.D. n. 1611 del
1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello
Pagina 5 di 10 Stato, comporta, allorquando l'Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Cass. 2528/2009, Cass.
12730/2013, Cass., sesta sezione L, 17404/2014)” (cfr. Cass. n.
24817/2015). In altre parole, “la regula juris … a mente della quale tutte le sentenze devono essere notificate presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunziato la sentenza si applica a condizione che la Pubblica Amministrazione si sia costituita a patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e non quando … la stessa sia stata in causa rappresentata da un proprio funzionario” (cfr.
Cass. 11212/2013, che cita Cass. 14279/2007, più recentemente richiamata anche da Cass. 34994/2021 e 2966/2016).
Pertanto, qualora nel giudizio di primo grado un'Amministrazione statale si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa
Pagina 6 di 10 Amministrazione, e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato in caso di inapplicabilità dell'art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933.
Nel caso in esame l'appellato ha notificato la sentenza munita della formula esecutiva, a mezzo pec in data 30.09.2022, alla . Parte_1
Orbene, è necessario verificare se tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello. Secondo costante orientamento giurisprudenziale sul punto ha statuito che “la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione [oppure di quello di trenta giorni per il ricorso in appello, ndr] previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. 2974/20020,
Cass. 11216/2008)” (Cass. n. 3557/2021).
Dunque, la si è costituita nel Controparte_3
giudizio di primo grado tramite un proprio funzionario. Pertanto,
l'appellato ha correttamente notificato la sentenza di primo grado alla in data 30.09.2022 a mezzo pec Controparte_3
all'indirizzo estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni (doc.
6 allegato alla comparsa depositata nel proc. RG 3501/2022, comprovante il perfezionamento della notifica a mezzo pec). Da quella data è iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione che doveva, perciò, essere proposta mediante deposito di ricorso in appello entro il 31.10.2022.
Pagina 7 di 10 Ne deriva che, essendo stato depositato in data 10.11.2022 l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appello proposto dalla
[...]
deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Si evidenzia, inoltre, che, anche qualora si volesse fare riferimento alla data di notifica della sentenza indicata nell'atto introduttivo dall'appellante — ovvero il 4 ottobre 2022 — il ricorso risulta comunque tardivamente depositato, essendo spirato il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione. Invero, il termine utile per il deposito del ricorso scadeva il 3 novembre 2022, sicché anche il deposito del ricorso successivo a tale data deve ritenersi effettuato oltre i limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente.
Ogni diversa istanza, domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita dalle suesposte argomentazioni.
III.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano ai sensi del DM 147/2022 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del mancato svolgimento di attività istruttoria e applicando la decurtazione del 50% (art. 4, comma 9 Decreto Ministeriale 55/2014), prevista per le pronunce in rito.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr
115del 2002 (introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012) si ritiene che lo scrivente debba dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di inammissibilità del
Pagina 8 di 10 gravame;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. Sez. un., n. 4315/2020 con statuizione condivisibile “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.” Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr. 487/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla di CP_2
e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
Parte_1
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 850,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Pietro Crinò dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Locri, 04.11.2025
Il Giudice
IA TI
Pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte appellante in data 1.04.2025; vista l'udienza figurata fissata per il giorno 17.10.2025 per la discussione e decisione,
PQM
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa IA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 487/2024 R.G.A.C. vertente
TRA (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i Parte_1
cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è per legge Parte_1
domiciliata;
-Appellante-
E
(c.f.: ), nato a Controparte_1 C.F._1
Locri (RC) il 28.01.2003, elettivamente domiciliato in Bianco (R.C.) alla Via Marchese n. 17 presso e nello studio dell'avv. Giacomo Pietro
Crinò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso di primo grado;
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 869/2022 emessa il
12.09.2022 dal Giudice di Pace di Locri e depositata in pari data, notificata il 30.09.2022 – opposizione avverso verbale di contestazione al Codice della Strada
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17.10.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Pagina 2 di 10 I.1 – Con ricorso in appello depositato in data 10.11.2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la
[...]
ha domandato al Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria di riformare la sentenza n. 869/2022 emessa il 12.09.2022 e notificata il 30.09.2022, con la quale il Giudice di Pace di Locri aveva accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
annullato il verbale n. 108446432 elevato dai Carabinieri di Caraffa del Bianco in data 24.04.2021 (violazione dell'art. 116, comma 15 e comma 17, Codice della Strada) con condanna della alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
A fondamento del gravame l'appellante ha eccepito che la sentenza oggetto di gravame doveva essere riformata nella parte in cui aveva annullato il verbale n. 108446432 poiché, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la violazione consistente nella guida in assenza di patente si era perfezionata, ancorché il fosse in CP_1
possesso del foglio rosa, atteso che lo stesso non l'aveva né esibito e né dichiarato alle autorità, come si può evincere dal verbale oggetto di impugnazione che nella parte riservata alle dichiarazioni del sanzionato riporta: “nulla”.
In subordine, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese evidenziando che l'appellato aveva colposamente determinato l'insorgere del giudizio, dapprima non dichiarando la titolarità di un titolo abilitativo alla guida, in un secondo momento non rappresentando tale circostanza in sede amministrativa (ricorso gerarchico al Prefetto o ricorso in opposizione).
Pagina 3 di 10 Ciò premesso, ha concluso come segue: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa esecuzione degli adempimenti di rito, riformare la sentenza di primo grado rigettando l'opposizione originariamente proposta e, per l'effetto, confermare la legittimità del verbale impugnato, con vittoria o quantomeno compensazione di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
I.
2- Ha resistito alla domanda , il quale in via Controparte_1
preliminare ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per tardività sostenendo che l'appellante aveva depositato il ricorso oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434 c.p.c. evidenziando che la sentenza n. 869/2022 del G.D.P. di Locri era stata notificata alla di , ai fini della decorrenza del c.d. “termine Parte_1 Parte_1
breve” il giorno 30.09.2022, mentre il ricorso in appello era stato depositato solo in data 10.11.2022; in secondo luogo, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria sostenendo che fosse competente il Tribunale di Locri secondo il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, “la regola del foro erariale non
è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative” (Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.
23285/2010). Nel merito, ha contestato i motivi d'impugnazione sulla base delle argomentazioni della sentenza di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello.
I.
3- Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 178/24, comunicata alle parti il 12.02.2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, e fissato il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della pronuncia, per la riassunzione del giudizio
Pagina 4 di 10 dinnanzi al Tribunale di Locri, individuato quale giudice competente a data 11.05.2024, ha riassunto il giudizio, riproponendo le argomentazioni rassegnate nel ricorso in appello depositato dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Parimenti, l'appellato con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2024, si è riportato integralmente alla memoria costitutiva depositata davanti al Tribunale di Reggio Calabria e ad ogni altro scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia, l'On. Tribunale di
Reggio Calabria, contrariis reiectis:
1. Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello promosso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ovvero 2. Condannare la Parte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di
[...]
lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
I.
6- Riassegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 17.10.2025, da svolgersi in modalità cartolare, con concessione alle parti di termini per note.
II.- Preliminarmente va presa in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla di in CP_2 Parte_1
quanto tardivo, sollevata dall'appellato . Controparte_1
L'eccezione merita accoglimento.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al R.D. n. 1611 del
1933, art. 11, comma 1, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all'Avvocatura dello
Pagina 5 di 10 Stato, comporta, allorquando l'Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, anche quella al suddetto art. 11, comma 2, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziali e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Cass. 2528/2009, Cass.
12730/2013, Cass., sesta sezione L, 17404/2014)” (cfr. Cass. n.
24817/2015). In altre parole, “la regula juris … a mente della quale tutte le sentenze devono essere notificate presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunziato la sentenza si applica a condizione che la Pubblica Amministrazione si sia costituita a patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e non quando … la stessa sia stata in causa rappresentata da un proprio funzionario” (cfr.
Cass. 11212/2013, che cita Cass. 14279/2007, più recentemente richiamata anche da Cass. 34994/2021 e 2966/2016).
Pertanto, qualora nel giudizio di primo grado un'Amministrazione statale si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa
Pagina 6 di 10 Amministrazione, e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato in caso di inapplicabilità dell'art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933.
Nel caso in esame l'appellato ha notificato la sentenza munita della formula esecutiva, a mezzo pec in data 30.09.2022, alla . Parte_1
Orbene, è necessario verificare se tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello. Secondo costante orientamento giurisprudenziale sul punto ha statuito che “la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione [oppure di quello di trenta giorni per il ricorso in appello, ndr] previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. 2974/20020,
Cass. 11216/2008)” (Cass. n. 3557/2021).
Dunque, la si è costituita nel Controparte_3
giudizio di primo grado tramite un proprio funzionario. Pertanto,
l'appellato ha correttamente notificato la sentenza di primo grado alla in data 30.09.2022 a mezzo pec Controparte_3
all'indirizzo estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni (doc.
6 allegato alla comparsa depositata nel proc. RG 3501/2022, comprovante il perfezionamento della notifica a mezzo pec). Da quella data è iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione che doveva, perciò, essere proposta mediante deposito di ricorso in appello entro il 31.10.2022.
Pagina 7 di 10 Ne deriva che, essendo stato depositato in data 10.11.2022 l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appello proposto dalla
[...]
deve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Si evidenzia, inoltre, che, anche qualora si volesse fare riferimento alla data di notifica della sentenza indicata nell'atto introduttivo dall'appellante — ovvero il 4 ottobre 2022 — il ricorso risulta comunque tardivamente depositato, essendo spirato il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione. Invero, il termine utile per il deposito del ricorso scadeva il 3 novembre 2022, sicché anche il deposito del ricorso successivo a tale data deve ritenersi effettuato oltre i limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente.
Ogni diversa istanza, domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita dalle suesposte argomentazioni.
III.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano ai sensi del DM 147/2022 come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte, applicando i valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del mancato svolgimento di attività istruttoria e applicando la decurtazione del 50% (art. 4, comma 9 Decreto Ministeriale 55/2014), prevista per le pronunce in rito.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr
115del 2002 (introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012) si ritiene che lo scrivente debba dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di inammissibilità del
Pagina 8 di 10 gravame;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. Sez. un., n. 4315/2020 con statuizione condivisibile “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.” Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. Nr. 487/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla di CP_2
e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza;
Parte_1
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 850,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Pietro Crinò dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Locri, 04.11.2025
Il Giudice
IA TI
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