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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 5553/2024
R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Vittoria Cerami presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo di Marco n. 8, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lamberti presso il cui studio a Palermo, piazza Don Luigi Sturzo n. 4, è elettivamente domiciliata
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
statuizioni della sentenza di divorzio n. 4401/201, che prevedevano la corresponsione da parte del medesimo di un contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento delle figlie (03/04/1996) e (13/09/2001) nonché l'assegnazione Persona_1 Per_2
della casa coniugale alla resistente;
il ricorrente ha invocato il sopraggiungere di fatti nuovi, quali il raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie ed il
1 peggioramento delle proprie condizioni reddituali;
ha chiesto, pertanto, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale ed eliminarsi l'assegno per le due figlie o, in via subordinata, ridursi quello per ad € 100,00 al mese. Per_2
Con comparsa del 30/07/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di revoca del contributo per insistendo, al contrario, per Per_1 la conferma dell'assegno per non ancora indipendente, e conseguentemente Per_2
nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Il procedimento, all'esito dell'istruttoria orale, è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
Va premesso che ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile occorre il sopraggiungere di fatti nuovi ed idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia, non potendo il giudice rivalutare circostanze anteriori alla sentenza, poiché coperte dal giudicato.
Nella specie, costituisce circostanza pacifica tra le parti l'instaurazione di un proprio nucleo familiare da parte della figlia la quale ha contratto matrimonio il Per_1
24/05/2024.
La domanda va, pertanto, accolta ed il ricorrente non è più tenuto a versare l'assegno per il mantenimento di a decorrere dal mese di giugno 2024 (mese successivo Per_1
alla celebrazione del matrimonio ed al deposito del ricorso di modifica).
3. Quanto alla figlia che ha compiuto 23 a settembre dello scorso anno, Per_2
dall'istruttoria svolta è emerso che la stessa ha frequentato la scuola di cinema indipendente “Piano Focale” per l'anno accademico 2021/2022 (cf. diploma di regista cinematografico) ed ha preso parte ad alcuni cortometraggi (“Smile”, “La Fornace” o
“Vegvisir”) (cf. documentazione allegata al ricorso).
Nello specifico, all'udienza del 19/12/2024 sono stati ascoltati due testi:
- , il quale ha dichiarato “si sono uniti diversi amici e tra di loro Testimone_1
hanno fatto questo cortometraggio ma in maniera informale;
qualcuno ha portato la telecamera, qualcuno si occupava della musica, ecc.; hanno anche creato una
pagina Facebook ma si è trattato di un progetto tra ragazzi, senza scopo di lucro;
per finire gli studi le mancano due anni;
non svolge alcuna attività lavorativa”;
2 - , il quale ha confermato tale assunto, specificando di aver Persona_3
partecipato egli stesso ad uno dei cortometraggi realizzati dalla cugina e che tali attività sono state svolte “senza alcun guadagno economico”.
Dalle emergenze raccolte non è, dunque, emerso che da tali attività abbia Per_2
tratto un reddito;
in ogni caso, trattasi di piccoli progetti, di carattere breve e temporaneo, del tutto inidonei a garantire un'indipendenza economica.
La resistente ha, in particolare, specificato che si è trattato di cortometraggi realizzati nell'alveo del percorso formativo;
che, infatti, subito dopo il diploma, si è Per_2
iscritta alla scuola di regia cinematografica presso la scuola di Cinema indipendente
“Piano Focale” ottobre 2021/2022; che al termine del percorso scolastico tutti gli alunni sono stati coinvolti nella creazione di un cortometraggio con l'aiuto dei professori e ha dato vita al cortometraggio “SMILE”, che è stato selezionato Per_2
per partecipare ad alcuni festival;
che durante il corso con gli altri alunni ha Per_2 partecipato anche al cortometraggio “La Fornace” di che, infine, Testimone_2
insieme ad altri amici ha dato vita al cortometraggio Vegvisir a titolo gratuito.
Va, in ogni caso, evidenziato che risulta attualmente iscritta all'Università di Per_2
scienze della Comunicazione - indirizzo editoria e progettazione culturale, che segue con profitto;
ha, infatti, terminato il primo anno e sostenuto 5 esami, oltre ad un seminario di giornalismo (cf. domanda di immatricolazione e piano di studi).
La stessa è, dunque, ancora impegnata negli studi ed ha, perciò, diritto a continuare ad essere mantenuta dai genitori.
Proprio in ragione delle superiori circostanze, che dimostrano un impegno ed una diligenza della ragazza nella ricerca di una professionalità e di un congruo inserimento lavorativo, ed avuto riguardo alla giovane età della stessa (appena 23 anni), la domanda del ricorrente va rigettata.
4. Non risulta, infine, provato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del il quale si è limitato a depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni di Pt_1
imposta, non invece quelle coeve al periodo della pronuncia del divorzio, con conseguente impossibilità di apprezzare un eventuale depauperamento.
Peraltro, dalle Certificazioni uniche risulta che lo stesso continua a lavorare come manutentore alle dipendenze della ditta “S S.p.A.” (CU 2022: reddito € 26.868,01
3 – imposta netta € 5.284,78; CU 2023: reddito € 29.673,86 – imposta netta € 5.456,20;
CU 2024: reddito € 32.422,06 – imposta netta € 6.656,82).
5. In considerazione di quanto sopra, la casa coniugale sita a Palermo, via Casteldaccia
n. 12, deve rimanere assegnata alla resistente, convivente con la figlia non Per_2
ancora indipendente, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico,
“inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
6. Le spese seguono la soccombenza (con riguardo alla revoca del contributo per la prima figlia, la resistente già prima del giudizio aveva aderito alla domanda, come risulta dalla pec depositata) e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 9, comma 1, L. n. 898/1970 e 737 e ss. c.p.c.;
A parziale modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 4401/2012 emessa da questo Tribunale il 25/06/2012–15/10/2012;
1) Revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'obbligo di di Parte_1
corrispondere a l'assegno previsto a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2) Rigetta le altre domande proposte dal ricorrente.
3) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida nella misura di € 1.650,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n. 5553/2024
R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Vittoria Cerami presso il cui studio a Palermo, via Vincenzo di Marco n. 8, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Lamberti presso il cui studio a Palermo, piazza Don Luigi Sturzo n. 4, è elettivamente domiciliata
resistente
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
statuizioni della sentenza di divorzio n. 4401/201, che prevedevano la corresponsione da parte del medesimo di un contributo di € 350,00 al mese per il mantenimento delle figlie (03/04/1996) e (13/09/2001) nonché l'assegnazione Persona_1 Per_2
della casa coniugale alla resistente;
il ricorrente ha invocato il sopraggiungere di fatti nuovi, quali il raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie ed il
1 peggioramento delle proprie condizioni reddituali;
ha chiesto, pertanto, revocarsi l'assegnazione della casa coniugale ed eliminarsi l'assegno per le due figlie o, in via subordinata, ridursi quello per ad € 100,00 al mese. Per_2
Con comparsa del 30/07/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di revoca del contributo per insistendo, al contrario, per Per_1 la conferma dell'assegno per non ancora indipendente, e conseguentemente Per_2
nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale.
Il procedimento, all'esito dell'istruttoria orale, è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
Va premesso che ai fini della modifica delle statuizioni della sentenza divorzile occorre il sopraggiungere di fatti nuovi ed idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia, non potendo il giudice rivalutare circostanze anteriori alla sentenza, poiché coperte dal giudicato.
Nella specie, costituisce circostanza pacifica tra le parti l'instaurazione di un proprio nucleo familiare da parte della figlia la quale ha contratto matrimonio il Per_1
24/05/2024.
La domanda va, pertanto, accolta ed il ricorrente non è più tenuto a versare l'assegno per il mantenimento di a decorrere dal mese di giugno 2024 (mese successivo Per_1
alla celebrazione del matrimonio ed al deposito del ricorso di modifica).
3. Quanto alla figlia che ha compiuto 23 a settembre dello scorso anno, Per_2
dall'istruttoria svolta è emerso che la stessa ha frequentato la scuola di cinema indipendente “Piano Focale” per l'anno accademico 2021/2022 (cf. diploma di regista cinematografico) ed ha preso parte ad alcuni cortometraggi (“Smile”, “La Fornace” o
“Vegvisir”) (cf. documentazione allegata al ricorso).
Nello specifico, all'udienza del 19/12/2024 sono stati ascoltati due testi:
- , il quale ha dichiarato “si sono uniti diversi amici e tra di loro Testimone_1
hanno fatto questo cortometraggio ma in maniera informale;
qualcuno ha portato la telecamera, qualcuno si occupava della musica, ecc.; hanno anche creato una
pagina Facebook ma si è trattato di un progetto tra ragazzi, senza scopo di lucro;
per finire gli studi le mancano due anni;
non svolge alcuna attività lavorativa”;
2 - , il quale ha confermato tale assunto, specificando di aver Persona_3
partecipato egli stesso ad uno dei cortometraggi realizzati dalla cugina e che tali attività sono state svolte “senza alcun guadagno economico”.
Dalle emergenze raccolte non è, dunque, emerso che da tali attività abbia Per_2
tratto un reddito;
in ogni caso, trattasi di piccoli progetti, di carattere breve e temporaneo, del tutto inidonei a garantire un'indipendenza economica.
La resistente ha, in particolare, specificato che si è trattato di cortometraggi realizzati nell'alveo del percorso formativo;
che, infatti, subito dopo il diploma, si è Per_2
iscritta alla scuola di regia cinematografica presso la scuola di Cinema indipendente
“Piano Focale” ottobre 2021/2022; che al termine del percorso scolastico tutti gli alunni sono stati coinvolti nella creazione di un cortometraggio con l'aiuto dei professori e ha dato vita al cortometraggio “SMILE”, che è stato selezionato Per_2
per partecipare ad alcuni festival;
che durante il corso con gli altri alunni ha Per_2 partecipato anche al cortometraggio “La Fornace” di che, infine, Testimone_2
insieme ad altri amici ha dato vita al cortometraggio Vegvisir a titolo gratuito.
Va, in ogni caso, evidenziato che risulta attualmente iscritta all'Università di Per_2
scienze della Comunicazione - indirizzo editoria e progettazione culturale, che segue con profitto;
ha, infatti, terminato il primo anno e sostenuto 5 esami, oltre ad un seminario di giornalismo (cf. domanda di immatricolazione e piano di studi).
La stessa è, dunque, ancora impegnata negli studi ed ha, perciò, diritto a continuare ad essere mantenuta dai genitori.
Proprio in ragione delle superiori circostanze, che dimostrano un impegno ed una diligenza della ragazza nella ricerca di una professionalità e di un congruo inserimento lavorativo, ed avuto riguardo alla giovane età della stessa (appena 23 anni), la domanda del ricorrente va rigettata.
4. Non risulta, infine, provato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del il quale si è limitato a depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni di Pt_1
imposta, non invece quelle coeve al periodo della pronuncia del divorzio, con conseguente impossibilità di apprezzare un eventuale depauperamento.
Peraltro, dalle Certificazioni uniche risulta che lo stesso continua a lavorare come manutentore alle dipendenze della ditta “S S.p.A.” (CU 2022: reddito € 26.868,01
3 – imposta netta € 5.284,78; CU 2023: reddito € 29.673,86 – imposta netta € 5.456,20;
CU 2024: reddito € 32.422,06 – imposta netta € 6.656,82).
5. In considerazione di quanto sopra, la casa coniugale sita a Palermo, via Casteldaccia
n. 12, deve rimanere assegnata alla resistente, convivente con la figlia non Per_2
ancora indipendente, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico,
“inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
6. Le spese seguono la soccombenza (con riguardo alla revoca del contributo per la prima figlia, la resistente già prima del giudizio aveva aderito alla domanda, come risulta dalla pec depositata) e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 9, comma 1, L. n. 898/1970 e 737 e ss. c.p.c.;
A parziale modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio n. 4401/2012 emessa da questo Tribunale il 25/06/2012–15/10/2012;
1) Revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'obbligo di di Parte_1
corrispondere a l'assegno previsto a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2) Rigetta le altre domande proposte dal ricorrente.
3) Condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite, che liquida nella misura di € 1.650,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 26/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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