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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1325 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Como, Via P. Diacono n.3, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Galanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Barlassina, Via Montello n. 12, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Guido Braguti, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore sito in Rovello Porro, Piazza A. Porro n.9/A, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2)Spese di lite compensate
3) I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
-Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e a seguito della separazione
PRONUNCIARE
-Sentenza di scioglimento di matrimonio alle seguenti condizioni
1.Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Ceriano
Laghetto in data 24/06/2001 tra e . Parte_1 Parte_2
2. Su accordo delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 8 della legge 01/12/1970 n.898 e successive modifiche ed integrazioni, il sig. riconosce quale una tantum divorzile, Parte_1 alla sig.ra che accetta la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) da cui detrarre Parte_2 un acconto versato di € 5.000,00 (cinquemila/00) e quindi definitivamente la somma omnicomprensiva di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare, importo che verrà versato entro la data di udienza fissata per la comparizione personale delle parti sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
3. A fronte del suddetto pagamento “una tantum” pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) la signora dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di carattere economico Parte_2
e a qualsivoglia altra richiesta presente e futura, nessuna esclusa, nei confronti del signor Pt_1
anche a titolo di assegno di mantenimento/divorzio e a qualsiasi altro titolo anche se qui non
[...] espressamente richiamato.
4. I coniugi dichiarano di aver regolamentato con il presente atto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra gli stessi pendenti e di non avere null'altro a che pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altra e di essere economicamente autosufficienti.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
6. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
7. I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 28 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ceriano Laghetto il 24 giugno 2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, anno 2001, n. 3, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (28 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1325 /2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Ceriano Laghetto il 24 giugno 2001 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, anno 2001, n. 3, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1325 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Como, Via P. Diacono n.3, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Galanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Barlassina, Via Montello n. 12, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Guido Braguti, ed elettivamente domiciliata lo studio del difensore sito in Rovello Porro, Piazza A. Porro n.9/A, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2)Spese di lite compensate
3) I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
-Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e a seguito della separazione
PRONUNCIARE
-Sentenza di scioglimento di matrimonio alle seguenti condizioni
1.Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Ceriano
Laghetto in data 24/06/2001 tra e . Parte_1 Parte_2
2. Su accordo delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 8 della legge 01/12/1970 n.898 e successive modifiche ed integrazioni, il sig. riconosce quale una tantum divorzile, Parte_1 alla sig.ra che accetta la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) da cui detrarre Parte_2 un acconto versato di € 5.000,00 (cinquemila/00) e quindi definitivamente la somma omnicomprensiva di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare, importo che verrà versato entro la data di udienza fissata per la comparizione personale delle parti sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
3. A fronte del suddetto pagamento “una tantum” pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) la signora dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa di carattere economico Parte_2
e a qualsivoglia altra richiesta presente e futura, nessuna esclusa, nei confronti del signor Pt_1
anche a titolo di assegno di mantenimento/divorzio e a qualsiasi altro titolo anche se qui non
[...] espressamente richiamato.
4. I coniugi dichiarano di aver regolamentato con il presente atto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra gli stessi pendenti e di non avere null'altro a che pretendere, a nessun titolo, l'uno dall'altra e di essere economicamente autosufficienti.
5. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
6. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
7. I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 28 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Ceriano Laghetto il 24 giugno 2001 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, anno 2001, n. 3, Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (28 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1325 /2025, così statuisce:
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio civile in Ceriano Laghetto il 24 giugno 2001 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, anno 2001, n. 3, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi