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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.11157/2024. G.L. promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Costa per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Dichiara illegittimo il provvedimento di indebito emesso dall' in data 23 maggio 2024 di €. CP_1
941,26 nei confronti di e lo annulla dichiarando irripetibile il suddetto importo. Parte_1
Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione INVCIV n. CP_1
07883590 del ricorrente;
Parte_1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.463,40 oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo di Parte_1 CP_1
annullare il provvedimento del 23 maggio 2024 con il quale l' gli richiedeva l'importo di euro CP_2
€. 941,26 percepita dal dante causa , sulla pensione cat. AS n. 04913303, in quanto Persona_1
“Per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 è stato ricevuto sulla predetta prestazione un
pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 941,26, in quanto sarebbero state riscosse
rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. L'Istituto comunicava altresì, “che
provvederà al recupero della somma dovuta procedendo a delle trattenute mensili di € 50,00 dalla
pensione di invalidità del Sig. .” Parte_1
A sostegno del ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell' per carenza di CP_1
motivazione del provvedimento impugnato, invocava il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi dall'art. 52 L. 09/03/1989 n. 88e dell'art. 13 della L. 30 dicembre 1991 n° 412
per mancanza di dolo, deduceva altresì la sussistenza della buona fede trattandosi di prestazioni CP_1
e del legittimo affidamento, la mancata contestazione dell'indebito al dante causa, l'impignorabilità
della pensione di invalidità ai sensi dell'art. 545 c.p.c. comma 7.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' contestando la domanda di cui chiedeva CP_1
il rigetto per mancanza di prova della sussistenza di tutti i requisiti per la fruizione della prestazione il cui onere gravava su parte ricorrente.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa
La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto "(Cass. SS.UU, n. 18046/2010; in senso conforme da ultimo Cass., n. 6560/2021). Né può però trascurarsi che le ragioni della richiesta di restituzione debbano essere "sufficientemente chiare", al fine di consentire alla parte di difendersi o di proporre azione di accertamento negativo.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento,
corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la
corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli
sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del
trattamento pensionistico”.
Ciò posto nel caso di specie l'indebito contestato afferisce a somme indebitamente percepite dal dante causa sull'assegno sociale, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. (tra cui rientra pacificamente la prestazione di cui si discute: cfr. Cass.,
sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020), non trovando applicazione la disciplina tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, invocata da parte ricorrente, dettate in tema di prestazioni pensionistiche. (cfr.: Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass.
nn. 28771 e 5059 del 2018; n. 31373/2019; n. 13915/2021).
In merito, secondo un orientamento ormai consolidato, il Supremo Collegio, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del
07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) ritiene che «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Invero, come affermato ripetutamente dal Supremo Collegio ( v. Cassazione civile sez. VI,
16/04/2019, n.10642) L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori
escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia
parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens,
in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte
le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. I
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali
esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere
contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ora dall'esame della documentazione allegata agli atti, emerge che il provvedimento impugnato consiste nella sola comunicazione dell'indebito in forma più che generica, priva di alcuna informazione utile al ricorrente per adeguare le proprie difese, o utile al decidente per determinare se la prestazione ricevuta sia da considerarsi sine titulo. Né le ragioni del preteso indebito sono emerse nel giudizio.
Va altresì rilevato che trattandosi di prestazione assistenziale del dante causa, l' aveva l'onere CP_1
di dimostrare di aver notificato a quest'ultimo il provvedimento di accertamento dell'indebito, che gli avrebbe consentito il recupero delle somme indebite anche nei confronti dell'erede.
Ma a fronte della eccezione di parte ricorrente, l' non ha prodotto prova alcuna dell'avvenuta CP_1
comunicazione al dante causa, ne consegue che l'indebito contestato non può dirsi formato e il provvedimento di recupero nei confronti dell'erede per il quale non risulta alcun accertamento nei confronti del dante causa, è palesemente illegittimo e deve essere annullato.
Invero non è dubbio che, alla luce dei richiamati principi, una richiesta di ripetizione di un indebito che si sarebbe verificato quasi dieci anni prima e mai comunicato al dante causa, viola i principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta l'accoglimento del ricorso.
In conclusione, all'esito del giudizio, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato del 23 maggio 2024 e conseguentemente irripetibile la somma richiesta di €.941,26 con condanna dell' alla restituzione al ricorrente delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione CP_2
di inabilità n. 07883590.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 5.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.11157/2024. G.L. promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Costa per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Dichiara illegittimo il provvedimento di indebito emesso dall' in data 23 maggio 2024 di €. CP_1
941,26 nei confronti di e lo annulla dichiarando irripetibile il suddetto importo. Parte_1
Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione INVCIV n. CP_1
07883590 del ricorrente;
Parte_1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.463,40 oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo di Parte_1 CP_1
annullare il provvedimento del 23 maggio 2024 con il quale l' gli richiedeva l'importo di euro CP_2
€. 941,26 percepita dal dante causa , sulla pensione cat. AS n. 04913303, in quanto Persona_1
“Per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 è stato ricevuto sulla predetta prestazione un
pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 941,26, in quanto sarebbero state riscosse
rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. L'Istituto comunicava altresì, “che
provvederà al recupero della somma dovuta procedendo a delle trattenute mensili di € 50,00 dalla
pensione di invalidità del Sig. .” Parte_1
A sostegno del ricorso deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell' per carenza di CP_1
motivazione del provvedimento impugnato, invocava il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale ai sensi dall'art. 52 L. 09/03/1989 n. 88e dell'art. 13 della L. 30 dicembre 1991 n° 412
per mancanza di dolo, deduceva altresì la sussistenza della buona fede trattandosi di prestazioni CP_1
e del legittimo affidamento, la mancata contestazione dell'indebito al dante causa, l'impignorabilità
della pensione di invalidità ai sensi dell'art. 545 c.p.c. comma 7.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' contestando la domanda di cui chiedeva CP_1
il rigetto per mancanza di prova della sussistenza di tutti i requisiti per la fruizione della prestazione il cui onere gravava su parte ricorrente.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 10.4.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,è stata decisa
La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto "(Cass. SS.UU, n. 18046/2010; in senso conforme da ultimo Cass., n. 6560/2021). Né può però trascurarsi che le ragioni della richiesta di restituzione debbano essere "sufficientemente chiare", al fine di consentire alla parte di difendersi o di proporre azione di accertamento negativo.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si
sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento,
corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la
corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli
sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del
trattamento pensionistico”.
Ciò posto nel caso di specie l'indebito contestato afferisce a somme indebitamente percepite dal dante causa sull'assegno sociale, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. (tra cui rientra pacificamente la prestazione di cui si discute: cfr. Cass.,
sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020), non trovando applicazione la disciplina tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, invocata da parte ricorrente, dettate in tema di prestazioni pensionistiche. (cfr.: Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass.
nn. 28771 e 5059 del 2018; n. 31373/2019; n. 13915/2021).
In merito, secondo un orientamento ormai consolidato, il Supremo Collegio, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del
07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) ritiene che «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Invero, come affermato ripetutamente dal Supremo Collegio ( v. Cassazione civile sez. VI,
16/04/2019, n.10642) L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che
accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori
escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia
parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens,
in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte
le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. I
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al
descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali
esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere
contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ora dall'esame della documentazione allegata agli atti, emerge che il provvedimento impugnato consiste nella sola comunicazione dell'indebito in forma più che generica, priva di alcuna informazione utile al ricorrente per adeguare le proprie difese, o utile al decidente per determinare se la prestazione ricevuta sia da considerarsi sine titulo. Né le ragioni del preteso indebito sono emerse nel giudizio.
Va altresì rilevato che trattandosi di prestazione assistenziale del dante causa, l' aveva l'onere CP_1
di dimostrare di aver notificato a quest'ultimo il provvedimento di accertamento dell'indebito, che gli avrebbe consentito il recupero delle somme indebite anche nei confronti dell'erede.
Ma a fronte della eccezione di parte ricorrente, l' non ha prodotto prova alcuna dell'avvenuta CP_1
comunicazione al dante causa, ne consegue che l'indebito contestato non può dirsi formato e il provvedimento di recupero nei confronti dell'erede per il quale non risulta alcun accertamento nei confronti del dante causa, è palesemente illegittimo e deve essere annullato.
Invero non è dubbio che, alla luce dei richiamati principi, una richiesta di ripetizione di un indebito che si sarebbe verificato quasi dieci anni prima e mai comunicato al dante causa, viola i principi dell'affidamento e, proprio sulla scorta della buona fede del percettore, non sarebbe in nessun caso ripetibile.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta l'accoglimento del ricorso.
In conclusione, all'esito del giudizio, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato del 23 maggio 2024 e conseguentemente irripetibile la somma richiesta di €.941,26 con condanna dell' alla restituzione al ricorrente delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione CP_2
di inabilità n. 07883590.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 5.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile