Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 5136/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5136/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZARANO ERICA, con domicilio eletto presso lo studio in VIA G. AGNESI, 3
20135 MILANO
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Parte_2 C.F._2
avv.ti Avv. NISI GRAZIANA e ANTONIO DI GIUSEPPE, con domicilio eletto presso lo studio in VIA GRAMSCI N.15 ROZZANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in DO AN GI, in data
22/05/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di DO AN GI alla Parte II, Serie A n. 7, dell'anno 2006;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Zibido San Giacomo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- dichiarare compensate le spese legali;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- il signor e la signora provvederanno a trasferirsi presso le loro Pt_1 Pt_2
rispettive nuove abitazioni entro il 31 maggio 2025, dovendo entro tale data, secondo quanto previsto nel preliminare di vendita della casa coniugale di cui al doc. 5, vendere e lasciare entrambi detta abitazione e provvederanno, ciascuno a proprie cure e spese, alla propria sistemazione presso la nuova dimora;
- il signor si farà carico di pagare integralmente le rate del mutuo dell'abitazione Pt_1
coniugale e le spese condominiali sino alla rata relativa al mese di dicembre 2024 compreso, che sarà addebitata il 29 del mese di novembre 2024; sino al 31 dicembre
2024, la signora si farà carico di pagare integralmente i consumi e le utenze Pt_2 relativi alla casa coniugale ad eccezione dell'utenza telefonica e internet;
- a partire dalla rata di mutuo relativa al mese di gennaio 2025, che viene addebitata il
29 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 - per quanto riguarda le spese condominiali -
e sino alla vendita della casa coniugale, le parti provvederanno al pagamento del mutuo di detta abitazione e delle spese condominiali al 50% ciascuno;
i consumi e le utenze relativi a detta casa coniugale saranno invece a carico della parte che vi resterà sino alla vendita;
- con l'accettazione della proposta di acquisto della casa coniugale, i coniugi hanno già percepito un acconto, di euro 20.000,00 ciascuno;
- con il ricavato della vendita le parti provvederanno a saldare il residuo debito nei confronti del costruttore per euro 54.000,00 e la parte restante, previa estinzione del mutuo ancora aperto, sarà divida al 50% tra i coniugi;
- il mobilio esistente è stato già oggetto di vendita e/o divisione, gli elettrodomestici lavatrice e asciugatrice saranno prelevati dalla signora e resteranno al signor Pt_2
gli ulteriori dispositivi fino ad analogo valore;
i restanti beni si divideranno a Pt_1
metà;
- delle tre vetture in locazione a lungo termine, le parti convengono che: la Fiat 50 è stata oggetto di riscatto da parte dei coniugi con intestazione a favore della signora e hanno provveduto al pagamento al 50% ciascuno del costo del riscatto pari Pt_2
ad euro 9.000,00, con spese di trapasso che le parti hanno convenuto a carico della
Pag. 2 di 5 signora che ne è diventata proprietaria;
il contratto di locazione a lungo Pt_2
termine della KU sarà estinto, mentre la Smart sarà utilizzata dal signor (come Pt_1
da intestazione del relativo contratto);
- il signor provvederà integralmente a pagare la rottamazione in essere per euro Pt_1
15.000,00;
- il conto corrente cointestato, su cui è appoggiato il mutuo sarà chiuso, dando atto le parti che sullo stesso non vi è alcun saldo attivo e che in caso di saldo passivo lo stesso sarà ed esclusivo carico del Sig. Pt_1
- la signora continuerà ad utilizzare il conto corrente postale alla stessa Pt_2
intestato;
- il signor continuerà ad utilizzare il conto corrente intestato alla propria attività Pt_1
e ne aprirà uno personale;
- il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con residenza e dimora Per_1
prevalente presso la madre nella sua nuova residenza;
- a far data dal trasferimento del signor presso la sua nuova residenza, lo stesso Pt_1
avrà il diritto di vedere il figlio e trascorrere del tempo con lui secondo il desiderio e le necessità di e comunque nel rispetto delle condizioni minime di visita spettanti Per_1
al genitore non collocatario e, quindi: due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera o sabato mattina sino alla domenica sera o al lunedì mattina;
un pomeriggio infrasettimanale alla settimana, con pernottamento, se richiesto da ad anni Per_1
alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro coniuge;
è sempre fatta salva la modalità di frequentazione e/o visita che sarà preferita di volta in volta da Per_1
- è fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti;
- la responsabilità genitoriale per ordinaria e straordinaria amministrazione sarà esercitata da entrambi i genitori, quindi le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
Pag. 3 di 5 - il signor dal 1° gennaio 2025 verserà, sino all'emancipazione di un Pt_1 Per_1
assegno di mantenimento di euro 50,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese, assegno che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie (o extra assegno di mantenimento), così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Pavia, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e che si allega sottoscritto personalmente dalle parti, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico pari ad euro 223,00, attualmente percepito dalle parti sul conto corrente cointestato, dal mese di gennaio 2025, sarà percepito esclusivamente dalla signora A tale proposito il Sig. provvederà a modificare i dati per il Pt_2 Pt_1
versamento in favore della moglie, con la precisazione che fino a quando l'Inps non avrà provveduto a modificare l'ordine di pagamento in favore della Sig.ra il Pt_2 marito provvederà direttamente a versare direttamente alla stessa l'importo percepito mensilmente a titolo di assegno unico;
Sarà percepito per intero dalla Sig.ra Pt_2
anche qualsiasi altra futura analoga misura che vada a sostituire e/o si aggiunga all'assegno unico universale;
- Le parti dichiarano di essere entrambi autosufficienti in relazione alle rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono a tale titolo l'uno dall'altro e dichiarano di aver regolato e definito ogni loro rapporto di carattere economico;
- I coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo del passaporto e carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Pag. 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 22/05/2006, in Parte_2
DO AN GI (atto n7, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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