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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/02/2025 da
1) con l'Avv. GUGLIELMONI LORENZA;
Parte_1
e
2) con l'Avv. PASSERI ISABELLA;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste, in data 20/5/1995 (atto n. 88, P.2, S.A., Anno 1995);
□ separati consensualmente con verbale in data 14.06.2018, omologato con decreto dell'11.07.2018;
con i seguenti figli: , nata il [...] ed nato il [...] Persona_1 Persona_2 entrambi oggi maggiorenni, studenti non autosufficienti economicamente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/02/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Trieste e registrato al numero 88 P. 2 A Anno 1995 del Registro dello Stato civile del Comune di Trieste 2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ex art. 5 L. cit.; Per_ 2. i figli ed continueranno a vivere con la madre presso la residenza di quest'ultima e si Per_2 accorderanno direttamente con il padre per le occasioni di incontro e permanenza pressa la sua residenza;
3. Il padre verserà direttamente ai due figli a titolo di contributo al loro mantenimento un importo pari ad euro 250,00 ciascuno , importo che sarà aumentato nel mese di dicembre ad 350,00 ciascuno
( Euro 3.100,00 annui per ciascun figlio). Tutti gli importi saranno rivalutabili annualmente in base agli indici Istat.
4 Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015.
Si precisa che la signora gode di un rimborso ,a carico del proprio datore di lavoro, Parte_1 delle spese mediche - affrontate anche per il figli - pari al 50 % per i costi che superino euro 300,00 annui.
La parti, pertanto, stabiliscono che - qualora sia la madre anticipataria dei costi sanitari a favore dei figli - l'importo annuo sino ad euro 300,00 sarà rimborsato dal padre al 50 % mentre, i costi eccedenti tale importo, saranno invece rimborsati dal padre nella misure del 25 % ovvero la metà della quota che rimane a carico della lavoratrice sig. Parte_1
5 le parti si dichiarano attualmente autosufficienti dal punto di vista economico e di aver definito e regolamentato ogni reciproco rapporto e di nulla più avere a pretendere reciprocamente;
6 le spese legali restano interamente compensate tra le parti con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà ex art.68 LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli