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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.SA Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10338/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Via della Moscova n. 40/4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Favit del Foro di Milano, che lo assiste e difende con giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi eredi con beneficio di inventario della SI.ra C.F._3 Persona_1
(All. 1 e 2) ed elettivamente domiciliati in Catania, Via G. D'Annunzio n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Vincenza Bonaviri e Valeria Guglielmino che, unitamente ed anche pagina 1 di 12 disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: promeSA di pagamento – ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis:
I) ritenuto e dichiarato che l'Ing. è creditore nei confronti degli eredi della Parte_1
SI.ra dell'importo di € 12.500,00 per sorte capitale, condannare i due Persona_1
convenuti eredi della SI.ra , SIg.ri ed al Per_1 Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'Ing. della quota del debito complessivo di Parte_1
rispettiva competenza (corrispondente ad un terzo del totale) e, dunque, ciascuno al pagamento di € 4.166,66 (euro quattromilacentoseSAntasei/66) per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di ciascun versamento a suo tempo effettuato in favore della SI.ra da parte dell'Ing. a quella di effettivo Per_1 Parte_1
pagamento del debito;
II) in ogni caso, condannare i SIg.ri ed al pagamento Controparte_2 Controparte_1
integrale di spese, compensi ed accessori relativi alla presente causa”.
Si rammenta che con ordinanza del 16/04/2024 questo Giudice ha ritenuto “… inammissibili le
prove orali dedotte da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
atteso che vertono su circostanze sulle quali non si è formato il contraddittorio non essendo state
introdotte da parte convenuta con allegazioni in fatto nella comparsa di costituzione né precisate nella
memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 che non è stata depositata”.
pagina 2 di 12 Rilevato che i convenuti non hanno impugnato detto provvedimento (il che avrebbero in ogni caso dovuto fare con la prima difesa utile) e vi hanno, dunque, prestato oggettiva acquiescenza, le istanze a prova contraria allora formulate da questa Difesa e, per quanto sopra, non ammesse si reiterano oggi per mero scrupolo difensivo ed al solo ed unico fine di sterilizzare in via preventiva ogni eventuale eccezione che dovesse essere comunque strumentalmente sollevata dai convenuti. Si chiede, pertanto:
l'ammissione della prova contraria per interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli:
“vero o no che tra il mese di Ottobre del 2015 ed il 2016, oltre all'Ing. anche Parte_1
il OT. ha aiutato economicamente la madre SI.ra per la Testimone_1 Persona_1
ristrutturazione radicale dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di proprietà di quest'ultima e
per l'acquisto di materiale edile, mobili, cucina, elettrodomestici e suppellettili vari destinati alla
ristrutturazione ed al riarredo di pregio di detto immobile, il tutto per un valore di complessivi euro
15.000,00”;
“vero o no che il OT. si era procurato la su indicata somma di € 15.000,00 Testimone_1
presso l'Ing. e che tra i due fu raggiunto un accordo di prestito”; Parte_1
“vero o no che il prestito di € 15.000,00 concesso nell'Ottobre del 2015 al OT. Testimone_1
dall'Ing. era altro e diverso dal prestito di € 12.500,00 concesso ed erogato tra il 19 Parte_1
Ottobre 2015 ed il 02 Febbraio 2016 da quest'ultimo alla SI.ra ”; Persona_1
l'ammissione della prova contraria per testimoni sui seguenti capitoli:
1. “vero o no che nel 2015 la SI.ra pur essendo proprietaria di alcuni immobili, Persona_1
versava in una condizione di oggettiva carenza di liquidità e che, per questa ragione, aveva pagina 3 di 12 verificato la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario per reperire i fondi occorrenti
alla ristrutturazione ed all'arredo di pregio dell'immobile di sua proprietà in Milano, Viale
Bligny n. 13/A, appurando, in tale contesto, l'impossibilità di accedere a detto finanziamento a
causa dell'iscrizione del proprio nominativo al CRIF (Centrale Rischi Finanziari)”;
“2. “vero o no che tra il mese di Ottobre del 2015 ed il 2016, oltre all'Ing. anche il Parte_1
OT. ha aiutato economicamente la madre SI.ra per la ristrutturazione Testimone_1 Persona_1
radicale dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di proprietà di quest'ultima e per l'acquisto di
materiale edile, mobili, cucina, elettrodomestici e suppellettili vari destinati alla ristrutturazione ed al
riarredo di pregio di detto immobile, il tutto per un valore di complessivi euro 15.000,00”;
3“vero o no che il OT. si era procurato la su indicata somma di € 15.000,00 presso Testimone_1
l'Ing. e che tra i due fu raggiunto un accordo di prestito”; Parte_1
4“vero o no che il prestito di € 15.000,00 concesso nell'Ottobre del 2015 al OT. Testimone_1
dall'Ing. era altro e diverso dal prestito di € 12.500,00 concesso ed erogato tra il Parte_1
19 Ottobre 2015 ed il 02 Febbraio 2016 da quest'ultimo alla SI.ra ”; Persona_1
5“vero o no che il OT. e l'Ing. hanno parlato del loro accordo di Testimone_1 Parte_1
prestito anche in mia presenza, sia in occasione dei viaggi che facevamo insieme, sia durante le
nostre cene a tre, sia quando io steSA accompagnavo il OT. a scegliere per conto di Testimone_1
sua madre i materiali per la ristrutturazione dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di
proprietà di quest'ultima e subito dopo il OT. contattava l'Ing. Testimone_1 Parte_1
per riferirne e rendere conto”;
6“vero o no che in tali occasioni ho assistito all'effettuazione di conteggi a «compensazione» di
acquisti che il OT. avrebbe dovuto effettuare a breve nel tempo. Ad esempio ricordo Testimone_1
bene che quando nel Dicembre del 2015 io, il OT. e l'Ing. ci Testimone_1 Parte_1 pagina 4 di 12 incontrammo prima del loro viaggio di Natale in Australia e Nuova Zelanda – essendo, infatti, una
nostra consuetudine festeggiare il «pre-Natale» insieme quando loro ancora vivevano in Italia –
loro due concordarono che quasi tutti i costi di quel viaggio li avrebbe interamente sostenuti per
entrambi e che detti costi sarebbero rientrati nel loro accordo di prestito per la Parte_1
ristrutturazione dell'appartamento della madre del OT. ; Testimone_1
7.“vero o no che nel periodo tra Marzo e Giugno del 2016 ho più volte accompagnato il OT.
presso Centro Edile Milano, Leroy Merlin, Ikea e Mediaworld, ove egli si recava per Testimone_1
acquistare per conto di sua madre materiale edile ed elettrodomestici destinati occasioni, il OT.
faceva sempre un rendiconto all'Ing. per aggiornarlo in merito ai Testimone_1 Parte_1
costi sostenuti”.
Si indicano quali testimoni:
su tutti i capitoli, la SI.ra residente in [...]
Zugna n. 9;
sui capitoli 1, 2, 3 e 4 l'Avv. Sgroi RE, residente in [...]; la OT.SA , nata a [...] il [...] e Testimone_3
residente in [...].
In ogni caso, l'Ing. dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio Parte_1
su deduzioni e/o domande e/o eccezioni nuove che dovessero essere formulate dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni
Per parti convenute:
il rigetto della domanda di condanna per i motivi sopra esposti;
pagina 5 di 12 in subordine che la condanna venga disposta tenendo conto della accettazione della eredità
con beneficio di inventario e quindi solo sull'attivo ereditario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da Parte_1
creditore della “de cuius” SI.ra nei confronti di due dei tre eredi, Persona_1 [...]
e , che avevano accettato l'eredità della madre con beneficio di CP_2 Controparte_1
inventario, per ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito alla restituzione del prestito di euro 12.500,00 eseguito a favore della de cuius per la ristrutturazione di un immobile, con conseguente condanna degli eredi al pagamento del debito, pro quota, ciascuno per l'importo di euro 4.166,66.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente affermava di aver reso un parere sul progetto di ristrutturazione predisposto da un'impresa milanese relativo ad un immobile sito in Milano, viale Bligny n. 13/A, di proprietà della sig.ra alla quale confermava la disponibilità ad Per_1 effettuare, in qualità di compagno del figlio SI. un prestito di € 12.500,00 ( Testimone_1
erogato mediante quattro bonifici eseguiti tra il 19.10.2015 ed il 2.2.2016) per far fronte ai lavori di ristrutturazione, che non veniva restituito a causa della premorienza dalla SI.ra deceduta in data 15.6.2020. Per_1
Il ricorrente allegava, pertanto, di aver diritto alla restituzione della somma prestata alla convenuta per fronteggiare le sue difficoltà economiche e chiedeva che i resistenti venissero condannati a corrispondere la somma di € 4.166,66 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di ciascun pagamento al saldo.
Si costituivano in giudizio i resistenti i quali contestavano che la “de cuius” versasse in difficoltà finanziarie, stante l'ingente patrimonio immobiliare fonte di rendite, e ritenevano che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della pretesa restitutoria e alle richieste di restituzione degli importi corrisposti in prestito e concludevano per il rigetto della domanda.
La domanda di parte ricorrente è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente va osservato che l'azione per il pagamento di un debito gravante sull'eredità non determina – di regola – una situazione di litisconsorzio neceSArio tra gli eredi, non versandosi in ipotesi di rapporto unico ed inscindibile, essendo ciascun erede tenuto a pagina 6 di 12 soddisfare i debiti pro quota – salvo diversa disposizione - (Cass., 3.3.2016, n. 4199), pertanto non si pone nel presente procedimento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo erede non citato.
Sempre in via preliminare v osservato che il presente giudizio è volto ad accertare un credito nei confronti del “de cuius” e vede come legittimi contraddittori gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario pertanto, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dal primo comma dell'art. 490 c.p.c., e non più mero chiamato all'eredità, con la rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi gli effetti indicati dal secondo comma dell'art. 490 c.p.c. e, in particolare, la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sè sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (cfr. Cass.
6488/07). “La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emeSA nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità intra vires hereditatis nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario” (così Cass. 3791/2003, che richiama Cass. 16.11.1994 n. 9690;
Cass. 15.4.1992 n. 4633; Cass.
9.3.1987 n. 2442; Cass.
9.7.1980 n. 4373).
Come confermato dalla Corte di CaSAzione in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede
(sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (cfr. Cass. pagina 7 di 12 28749/2008). Secondo Cass. 8104/2016 ”la pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo (azionabile per soddisfarsi sul residuo della suddetta procedura di liquidazione), giacchè il divieto di procedure individuali previsto dall'art. 506 c.c. si riferisce alle sole procedure esecutive. D'altra parte, se i creditori - presentatisi o meno nella procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata - possono promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna in pendenza della steSA, non vi è ragione di ritenere che tali azioni restino precluse dopo che detta procedura si sia conclusa”. Sostanzialmente il creditore del de cuius conserva, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli eredi, la legittimazione ad agire nei confronti degli stessi per ottenere un titolo direttamente nei loro confronti e ciò non ricade nel divieto di cui al 506, che riguarda solo le azioni esecutive. Inoltre, la presenza di una pluralità di eredi determina come noto l'operatività – normalmente dietro apposita eccezione non rilevabile d'ufficio - del principio di cui all'art. 754 c.c. verso i terzi creditori “in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota” (vd. cass. n. 13953/05).
Nel caso in esame il creditore della “de cuius” agisce nei confronti di due eredi “pro quota”.
La documentazione versata in atti evidenzia che il sig. aveva eseguito Parte_2
quattro bonifici a favore della sig.ra per il complessivo importo di € 12.500,00 a Persona_1
titolo di prestito per la ristrutturazione dell'appartamento di Viale Bligny di proprietà della
“de cuius”. Precisamente:
- in data 19.10.2015, per euro 3.000,00, riportante la causale “Ristrutturazione Viale
Bligny” (cfr. doc. 3);
- in data 03.11.2015, per euro 4.500,00, riportante la causale “Ristrutturazione Viale Bligny
Milano 2 Rata” (cfr. doc. 4);
- in data 30.11.2015, per euro 2.500,00, riportante la causale “3 Tranche Ristrutturazione
Bligny” (cfr. doc. 5);
- in data 02.02.2016, per euro 2.500,00, riportante la causale “Ristrutturazione Bligny” (cfr. doc. 6).
Nelle medesime date di accredito delle somme ricevute in prestito dal ricorrente o in prossimità delle stesse la sig.ra disponeva a sua volta bonifici (documento n. 18 Per_1
pagina 8 di 12 fascicolo ricorrente) per far fronte alle spese della ristrutturazione. A conferma della ricezione degli importi a titolo di prestito effettuato dal sig. e dell'assunzione dell'obbligo Parte_1
restitutorio in capo alla sig.ra , la sig. in sede di deposizione Per_1 Testimone_2 testimoniale, dichiarava di avere sentito parlare del prestito in quanto era amica di famiglia e durante le discussioni familiari a cui aveva assistito aveva appreso che la signora nel Per_1
2015 voleva ristrutturare l'appartamento di Viale Bligny per poterlo affittare, ma non aveva liquidità disponibili, per cui il figlio e il suo amico si erano offerti Tes_1 Parte_1
di anticipare i costi della ristrutturazione e durante una cena la sig. aveva ringraziato Per_1
per il prestito accordato (vedi verbale udienza del 11.6.2024). Inoltre, le Parte_1
dichiarazioni rese dalla testimone trovano conferma e riscontro anche nella mail del
16.10.2015 ( doc. 10 fascicolo convenuta) inviata da alla sorella Testimone_1 Controparte_1
e al padre RE Sgroi da cui emerge che sia che si erano impegnati a Pt_1 Tes_1
partecipare alla ristrutturazione di Viale Bligny anticipando le somme. Da tale documento emerge, infatti, che le somme corrisposte da alla mamma, per l'importo di € Tes_1
15.000,00, sarebbero state anticipate da al quale mensilmente le avrebbe Pt_1 Tes_1
restituite in 60 rate da € 300,00.
Non è condivisibile, infatti, la prospettazione difensiva dei convenuti che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. hanno affermato tardivamente, in quanto già erano maturate le preclusioni assertive, che il prestito effettuato dal sig. Parte_1 sarebbe stato restituito dallo stesso sig. Tale interpretazione del contenuto Testimone_1
della missiva non è condivisibile in quanto il prestito erogato dal sig. ammontava Parte_1
ad € 12.500,00 mentre l'importo che si impegnava a restituire a Testimone_1 Parte_1 ammontava ad € 15.000,00. Questa ricostruzione, peraltro, è in linea con le
[...]
dichiarazioni rese dal testimone della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, Tes_2 da cui emerge che sia che anticiparono le spese della ristrutturazione. Pt_1 Tes_1
Peraltro, in data 18.12.2020 veniva redatto avanti al Notaio l'inventario dei beni della sig.
alla presenza del sig. e dell'avv. Guglielmino Valeria, procuratrice Per_1 Testimone_1 speciale di in cui veniva inserito tra i debiti a carico della “de cuius”: “Debito Controparte_1 per Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) nei confronti dell'Ingegnere Parte_1 per anticipo somme per ristrutturazione dell'immobile sito in Milano Viale Bligny N.13/A;” (
[...]
doc. n. 10 fascicolo attore). Qualora la sig. avesse dubitato dell'esistenza di Controparte_1 pagina 9 di 12 un debito a carico dell'eredità e a favore del sig. non avrebbe consentito Parte_1
all'inclusione nell'inventario.
L'istruttoria orale e documentale ha confermato le domande attoree essendo stato dimostrato l'accredito della somma di € 12.500,00 sul conto corrente della sig. , l'obbligo restitutorio Per_1
assunto dalla “de cuius”, ed il titolo negoziale di prestito personale per la ristrutturazione dell'appartamento di Viale Bligny di cui erano consapevoli anche gli eredi come emerge dal verbale di inventario redatto dal pubblico ufficiale. Peraltro, i convenuti non hanno offerto una ricostruzione alternativa, plausibile, della giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale a favore della sig. da parte del sig. E poiché le Persona_1 Parte_1
attribuzioni patrimoniali nel nostro ordinamento devono essere sempre sorrette da una valida giustificazione causale si deve accogliere la domanda attorea.
Infatti è stato evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il paSAggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo restitutorio, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri ( vedi Cass. civ. n. 27372 del
08/10/2021, n. 8829 del 29/03/2023 ). Nella fattispecie in esame i convenuti non hanno contestato la dazione delle somme, ma si sono limitati ad affermare che l'attore aveva sostenuto “le spese di ristrutturazione dell'immobile abitato dal compagno”, ma la documentazione pagina 10 di 12 versata in atti da parte attrice evidenzia che nel 2015 il sig. e il sig. Parte_2 Testimone_1
non erano ancora uniti civilmente ( vedi doc. 3 fascicolo attoreo) e, comunque tale circostanza di per sé sola non è idonea ad fornire la dimostrazione di una di una diversa e plausibile giustificazione causale dei versamenti di danaro a favore della sig. . Per_1
Tali argomentazioni, alla luce delle difese svolte dai convenuti del tutto generiche e relative a circostanze di fatto irrilevanti ai fini della decisione, inducono la giudicante ad accogliere la domanda attorea.
Accertato, quindi, il diritto del sig. alla restituzione dell'importo di € 12.500,00 Parte_1
corrisposto alla “de cuius” a titolo di prestito personale, i convenuti, pertanto, Persona_1
devono essere condannati, ciascuno per la propria quota, a corrispondere al sig. Parte_1
l'importo di € 4.166,66 ciascuno oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV
[...]
comma dalla domanda – notifica del ricorso e del decreto in data 28.6.2023-, mentre non è dovta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da e contro Parte_1 Controparte_1
e così provvede: Controparte_2
a. accoglie le domande attoree e accertato il diritto di credito di € 12.500,00 nei confronti dell'eredità della sig. condanna gli eredi e Persona_1 Controparte_1 [...]
che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario al pagamento a favore del CP_2
sig. della somma di € 4.166,66 ciascuno, pari alla quota del debito Parte_3
ereditario, a titolo di capitale oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda 28.6.2023 al saldo effettivo;
b. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore dell'attore delle spese processuali che liquida nella Parte_1 somma complessiva di € 5.077,00 per compenso di avvocato ed € 145,50 a titolo di spese, oltre pagina 11 di 12 rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e
CPA come per legge.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.SA Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10338/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Via della Moscova n. 40/4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Favit del Foro di Milano, che lo assiste e difende con giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi eredi con beneficio di inventario della SI.ra C.F._3 Persona_1
(All. 1 e 2) ed elettivamente domiciliati in Catania, Via G. D'Annunzio n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Vincenza Bonaviri e Valeria Guglielmino che, unitamente ed anche pagina 1 di 12 disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: promeSA di pagamento – ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis:
I) ritenuto e dichiarato che l'Ing. è creditore nei confronti degli eredi della Parte_1
SI.ra dell'importo di € 12.500,00 per sorte capitale, condannare i due Persona_1
convenuti eredi della SI.ra , SIg.ri ed al Per_1 Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'Ing. della quota del debito complessivo di Parte_1
rispettiva competenza (corrispondente ad un terzo del totale) e, dunque, ciascuno al pagamento di € 4.166,66 (euro quattromilacentoseSAntasei/66) per sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di ciascun versamento a suo tempo effettuato in favore della SI.ra da parte dell'Ing. a quella di effettivo Per_1 Parte_1
pagamento del debito;
II) in ogni caso, condannare i SIg.ri ed al pagamento Controparte_2 Controparte_1
integrale di spese, compensi ed accessori relativi alla presente causa”.
Si rammenta che con ordinanza del 16/04/2024 questo Giudice ha ritenuto “… inammissibili le
prove orali dedotte da parte attrice nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
atteso che vertono su circostanze sulle quali non si è formato il contraddittorio non essendo state
introdotte da parte convenuta con allegazioni in fatto nella comparsa di costituzione né precisate nella
memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 che non è stata depositata”.
pagina 2 di 12 Rilevato che i convenuti non hanno impugnato detto provvedimento (il che avrebbero in ogni caso dovuto fare con la prima difesa utile) e vi hanno, dunque, prestato oggettiva acquiescenza, le istanze a prova contraria allora formulate da questa Difesa e, per quanto sopra, non ammesse si reiterano oggi per mero scrupolo difensivo ed al solo ed unico fine di sterilizzare in via preventiva ogni eventuale eccezione che dovesse essere comunque strumentalmente sollevata dai convenuti. Si chiede, pertanto:
l'ammissione della prova contraria per interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli:
“vero o no che tra il mese di Ottobre del 2015 ed il 2016, oltre all'Ing. anche Parte_1
il OT. ha aiutato economicamente la madre SI.ra per la Testimone_1 Persona_1
ristrutturazione radicale dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di proprietà di quest'ultima e
per l'acquisto di materiale edile, mobili, cucina, elettrodomestici e suppellettili vari destinati alla
ristrutturazione ed al riarredo di pregio di detto immobile, il tutto per un valore di complessivi euro
15.000,00”;
“vero o no che il OT. si era procurato la su indicata somma di € 15.000,00 Testimone_1
presso l'Ing. e che tra i due fu raggiunto un accordo di prestito”; Parte_1
“vero o no che il prestito di € 15.000,00 concesso nell'Ottobre del 2015 al OT. Testimone_1
dall'Ing. era altro e diverso dal prestito di € 12.500,00 concesso ed erogato tra il 19 Parte_1
Ottobre 2015 ed il 02 Febbraio 2016 da quest'ultimo alla SI.ra ”; Persona_1
l'ammissione della prova contraria per testimoni sui seguenti capitoli:
1. “vero o no che nel 2015 la SI.ra pur essendo proprietaria di alcuni immobili, Persona_1
versava in una condizione di oggettiva carenza di liquidità e che, per questa ragione, aveva pagina 3 di 12 verificato la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario per reperire i fondi occorrenti
alla ristrutturazione ed all'arredo di pregio dell'immobile di sua proprietà in Milano, Viale
Bligny n. 13/A, appurando, in tale contesto, l'impossibilità di accedere a detto finanziamento a
causa dell'iscrizione del proprio nominativo al CRIF (Centrale Rischi Finanziari)”;
“2. “vero o no che tra il mese di Ottobre del 2015 ed il 2016, oltre all'Ing. anche il Parte_1
OT. ha aiutato economicamente la madre SI.ra per la ristrutturazione Testimone_1 Persona_1
radicale dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di proprietà di quest'ultima e per l'acquisto di
materiale edile, mobili, cucina, elettrodomestici e suppellettili vari destinati alla ristrutturazione ed al
riarredo di pregio di detto immobile, il tutto per un valore di complessivi euro 15.000,00”;
3“vero o no che il OT. si era procurato la su indicata somma di € 15.000,00 presso Testimone_1
l'Ing. e che tra i due fu raggiunto un accordo di prestito”; Parte_1
4“vero o no che il prestito di € 15.000,00 concesso nell'Ottobre del 2015 al OT. Testimone_1
dall'Ing. era altro e diverso dal prestito di € 12.500,00 concesso ed erogato tra il Parte_1
19 Ottobre 2015 ed il 02 Febbraio 2016 da quest'ultimo alla SI.ra ”; Persona_1
5“vero o no che il OT. e l'Ing. hanno parlato del loro accordo di Testimone_1 Parte_1
prestito anche in mia presenza, sia in occasione dei viaggi che facevamo insieme, sia durante le
nostre cene a tre, sia quando io steSA accompagnavo il OT. a scegliere per conto di Testimone_1
sua madre i materiali per la ristrutturazione dell'immobile in Milano, Viale Bligny n. 13/A, di
proprietà di quest'ultima e subito dopo il OT. contattava l'Ing. Testimone_1 Parte_1
per riferirne e rendere conto”;
6“vero o no che in tali occasioni ho assistito all'effettuazione di conteggi a «compensazione» di
acquisti che il OT. avrebbe dovuto effettuare a breve nel tempo. Ad esempio ricordo Testimone_1
bene che quando nel Dicembre del 2015 io, il OT. e l'Ing. ci Testimone_1 Parte_1 pagina 4 di 12 incontrammo prima del loro viaggio di Natale in Australia e Nuova Zelanda – essendo, infatti, una
nostra consuetudine festeggiare il «pre-Natale» insieme quando loro ancora vivevano in Italia –
loro due concordarono che quasi tutti i costi di quel viaggio li avrebbe interamente sostenuti per
entrambi e che detti costi sarebbero rientrati nel loro accordo di prestito per la Parte_1
ristrutturazione dell'appartamento della madre del OT. ; Testimone_1
7.“vero o no che nel periodo tra Marzo e Giugno del 2016 ho più volte accompagnato il OT.
presso Centro Edile Milano, Leroy Merlin, Ikea e Mediaworld, ove egli si recava per Testimone_1
acquistare per conto di sua madre materiale edile ed elettrodomestici destinati occasioni, il OT.
faceva sempre un rendiconto all'Ing. per aggiornarlo in merito ai Testimone_1 Parte_1
costi sostenuti”.
Si indicano quali testimoni:
su tutti i capitoli, la SI.ra residente in [...]
Zugna n. 9;
sui capitoli 1, 2, 3 e 4 l'Avv. Sgroi RE, residente in [...]; la OT.SA , nata a [...] il [...] e Testimone_3
residente in [...].
In ogni caso, l'Ing. dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio Parte_1
su deduzioni e/o domande e/o eccezioni nuove che dovessero essere formulate dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni
Per parti convenute:
il rigetto della domanda di condanna per i motivi sopra esposti;
pagina 5 di 12 in subordine che la condanna venga disposta tenendo conto della accettazione della eredità
con beneficio di inventario e quindi solo sull'attivo ereditario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da Parte_1
creditore della “de cuius” SI.ra nei confronti di due dei tre eredi, Persona_1 [...]
e , che avevano accettato l'eredità della madre con beneficio di CP_2 Controparte_1
inventario, per ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito alla restituzione del prestito di euro 12.500,00 eseguito a favore della de cuius per la ristrutturazione di un immobile, con conseguente condanna degli eredi al pagamento del debito, pro quota, ciascuno per l'importo di euro 4.166,66.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente affermava di aver reso un parere sul progetto di ristrutturazione predisposto da un'impresa milanese relativo ad un immobile sito in Milano, viale Bligny n. 13/A, di proprietà della sig.ra alla quale confermava la disponibilità ad Per_1 effettuare, in qualità di compagno del figlio SI. un prestito di € 12.500,00 ( Testimone_1
erogato mediante quattro bonifici eseguiti tra il 19.10.2015 ed il 2.2.2016) per far fronte ai lavori di ristrutturazione, che non veniva restituito a causa della premorienza dalla SI.ra deceduta in data 15.6.2020. Per_1
Il ricorrente allegava, pertanto, di aver diritto alla restituzione della somma prestata alla convenuta per fronteggiare le sue difficoltà economiche e chiedeva che i resistenti venissero condannati a corrispondere la somma di € 4.166,66 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di ciascun pagamento al saldo.
Si costituivano in giudizio i resistenti i quali contestavano che la “de cuius” versasse in difficoltà finanziarie, stante l'ingente patrimonio immobiliare fonte di rendite, e ritenevano che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della pretesa restitutoria e alle richieste di restituzione degli importi corrisposti in prestito e concludevano per il rigetto della domanda.
La domanda di parte ricorrente è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente va osservato che l'azione per il pagamento di un debito gravante sull'eredità non determina – di regola – una situazione di litisconsorzio neceSArio tra gli eredi, non versandosi in ipotesi di rapporto unico ed inscindibile, essendo ciascun erede tenuto a pagina 6 di 12 soddisfare i debiti pro quota – salvo diversa disposizione - (Cass., 3.3.2016, n. 4199), pertanto non si pone nel presente procedimento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo erede non citato.
Sempre in via preliminare v osservato che il presente giudizio è volto ad accertare un credito nei confronti del “de cuius” e vede come legittimi contraddittori gli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario pertanto, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dal primo comma dell'art. 490 c.p.c., e non più mero chiamato all'eredità, con la rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi gli effetti indicati dal secondo comma dell'art. 490 c.p.c. e, in particolare, la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni relitti. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sè sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius (cfr. Cass.
6488/07). “La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emeSA nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità intra vires hereditatis nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario” (così Cass. 3791/2003, che richiama Cass. 16.11.1994 n. 9690;
Cass. 15.4.1992 n. 4633; Cass.
9.3.1987 n. 2442; Cass.
9.7.1980 n. 4373).
Come confermato dalla Corte di CaSAzione in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede
(sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (cfr. Cass. pagina 7 di 12 28749/2008). Secondo Cass. 8104/2016 ”la pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo (azionabile per soddisfarsi sul residuo della suddetta procedura di liquidazione), giacchè il divieto di procedure individuali previsto dall'art. 506 c.c. si riferisce alle sole procedure esecutive. D'altra parte, se i creditori - presentatisi o meno nella procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata - possono promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna in pendenza della steSA, non vi è ragione di ritenere che tali azioni restino precluse dopo che detta procedura si sia conclusa”. Sostanzialmente il creditore del de cuius conserva, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli eredi, la legittimazione ad agire nei confronti degli stessi per ottenere un titolo direttamente nei loro confronti e ciò non ricade nel divieto di cui al 506, che riguarda solo le azioni esecutive. Inoltre, la presenza di una pluralità di eredi determina come noto l'operatività – normalmente dietro apposita eccezione non rilevabile d'ufficio - del principio di cui all'art. 754 c.c. verso i terzi creditori “in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota” (vd. cass. n. 13953/05).
Nel caso in esame il creditore della “de cuius” agisce nei confronti di due eredi “pro quota”.
La documentazione versata in atti evidenzia che il sig. aveva eseguito Parte_2
quattro bonifici a favore della sig.ra per il complessivo importo di € 12.500,00 a Persona_1
titolo di prestito per la ristrutturazione dell'appartamento di Viale Bligny di proprietà della
“de cuius”. Precisamente:
- in data 19.10.2015, per euro 3.000,00, riportante la causale “Ristrutturazione Viale
Bligny” (cfr. doc. 3);
- in data 03.11.2015, per euro 4.500,00, riportante la causale “Ristrutturazione Viale Bligny
Milano 2 Rata” (cfr. doc. 4);
- in data 30.11.2015, per euro 2.500,00, riportante la causale “3 Tranche Ristrutturazione
Bligny” (cfr. doc. 5);
- in data 02.02.2016, per euro 2.500,00, riportante la causale “Ristrutturazione Bligny” (cfr. doc. 6).
Nelle medesime date di accredito delle somme ricevute in prestito dal ricorrente o in prossimità delle stesse la sig.ra disponeva a sua volta bonifici (documento n. 18 Per_1
pagina 8 di 12 fascicolo ricorrente) per far fronte alle spese della ristrutturazione. A conferma della ricezione degli importi a titolo di prestito effettuato dal sig. e dell'assunzione dell'obbligo Parte_1
restitutorio in capo alla sig.ra , la sig. in sede di deposizione Per_1 Testimone_2 testimoniale, dichiarava di avere sentito parlare del prestito in quanto era amica di famiglia e durante le discussioni familiari a cui aveva assistito aveva appreso che la signora nel Per_1
2015 voleva ristrutturare l'appartamento di Viale Bligny per poterlo affittare, ma non aveva liquidità disponibili, per cui il figlio e il suo amico si erano offerti Tes_1 Parte_1
di anticipare i costi della ristrutturazione e durante una cena la sig. aveva ringraziato Per_1
per il prestito accordato (vedi verbale udienza del 11.6.2024). Inoltre, le Parte_1
dichiarazioni rese dalla testimone trovano conferma e riscontro anche nella mail del
16.10.2015 ( doc. 10 fascicolo convenuta) inviata da alla sorella Testimone_1 Controparte_1
e al padre RE Sgroi da cui emerge che sia che si erano impegnati a Pt_1 Tes_1
partecipare alla ristrutturazione di Viale Bligny anticipando le somme. Da tale documento emerge, infatti, che le somme corrisposte da alla mamma, per l'importo di € Tes_1
15.000,00, sarebbero state anticipate da al quale mensilmente le avrebbe Pt_1 Tes_1
restituite in 60 rate da € 300,00.
Non è condivisibile, infatti, la prospettazione difensiva dei convenuti che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. hanno affermato tardivamente, in quanto già erano maturate le preclusioni assertive, che il prestito effettuato dal sig. Parte_1 sarebbe stato restituito dallo stesso sig. Tale interpretazione del contenuto Testimone_1
della missiva non è condivisibile in quanto il prestito erogato dal sig. ammontava Parte_1
ad € 12.500,00 mentre l'importo che si impegnava a restituire a Testimone_1 Parte_1 ammontava ad € 15.000,00. Questa ricostruzione, peraltro, è in linea con le
[...]
dichiarazioni rese dal testimone della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, Tes_2 da cui emerge che sia che anticiparono le spese della ristrutturazione. Pt_1 Tes_1
Peraltro, in data 18.12.2020 veniva redatto avanti al Notaio l'inventario dei beni della sig.
alla presenza del sig. e dell'avv. Guglielmino Valeria, procuratrice Per_1 Testimone_1 speciale di in cui veniva inserito tra i debiti a carico della “de cuius”: “Debito Controparte_1 per Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) nei confronti dell'Ingegnere Parte_1 per anticipo somme per ristrutturazione dell'immobile sito in Milano Viale Bligny N.13/A;” (
[...]
doc. n. 10 fascicolo attore). Qualora la sig. avesse dubitato dell'esistenza di Controparte_1 pagina 9 di 12 un debito a carico dell'eredità e a favore del sig. non avrebbe consentito Parte_1
all'inclusione nell'inventario.
L'istruttoria orale e documentale ha confermato le domande attoree essendo stato dimostrato l'accredito della somma di € 12.500,00 sul conto corrente della sig. , l'obbligo restitutorio Per_1
assunto dalla “de cuius”, ed il titolo negoziale di prestito personale per la ristrutturazione dell'appartamento di Viale Bligny di cui erano consapevoli anche gli eredi come emerge dal verbale di inventario redatto dal pubblico ufficiale. Peraltro, i convenuti non hanno offerto una ricostruzione alternativa, plausibile, della giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale a favore della sig. da parte del sig. E poiché le Persona_1 Parte_1
attribuzioni patrimoniali nel nostro ordinamento devono essere sempre sorrette da una valida giustificazione causale si deve accogliere la domanda attorea.
Infatti è stato evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il paSAggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo restitutorio, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri ( vedi Cass. civ. n. 27372 del
08/10/2021, n. 8829 del 29/03/2023 ). Nella fattispecie in esame i convenuti non hanno contestato la dazione delle somme, ma si sono limitati ad affermare che l'attore aveva sostenuto “le spese di ristrutturazione dell'immobile abitato dal compagno”, ma la documentazione pagina 10 di 12 versata in atti da parte attrice evidenzia che nel 2015 il sig. e il sig. Parte_2 Testimone_1
non erano ancora uniti civilmente ( vedi doc. 3 fascicolo attoreo) e, comunque tale circostanza di per sé sola non è idonea ad fornire la dimostrazione di una di una diversa e plausibile giustificazione causale dei versamenti di danaro a favore della sig. . Per_1
Tali argomentazioni, alla luce delle difese svolte dai convenuti del tutto generiche e relative a circostanze di fatto irrilevanti ai fini della decisione, inducono la giudicante ad accogliere la domanda attorea.
Accertato, quindi, il diritto del sig. alla restituzione dell'importo di € 12.500,00 Parte_1
corrisposto alla “de cuius” a titolo di prestito personale, i convenuti, pertanto, Persona_1
devono essere condannati, ciascuno per la propria quota, a corrispondere al sig. Parte_1
l'importo di € 4.166,66 ciascuno oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV
[...]
comma dalla domanda – notifica del ricorso e del decreto in data 28.6.2023-, mentre non è dovta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da e contro Parte_1 Controparte_1
e così provvede: Controparte_2
a. accoglie le domande attoree e accertato il diritto di credito di € 12.500,00 nei confronti dell'eredità della sig. condanna gli eredi e Persona_1 Controparte_1 [...]
che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario al pagamento a favore del CP_2
sig. della somma di € 4.166,66 ciascuno, pari alla quota del debito Parte_3
ereditario, a titolo di capitale oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda 28.6.2023 al saldo effettivo;
b. condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore dell'attore delle spese processuali che liquida nella Parte_1 somma complessiva di € 5.077,00 per compenso di avvocato ed € 145,50 a titolo di spese, oltre pagina 11 di 12 rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e
CPA come per legge.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 12 di 12