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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16149/2024 promossa da:
, nata a Tirgu Ocna in [...] il [...], residente a [...]
Rimesse, 7, rappresentata ed assistita dall'Avv. Maria Rosa Aquilano (C.F. , C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Zamboni, 8
RICORRENTE contro
, nato a Bacau in [...] il [...], residente a [...]
Rimesse, 7
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 01/04/2025, sulle del procuratore di parte ricorrente di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza dinanzi al Giudice relatore ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio sono sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] in Parte_1
Romania il 11.05.1974 e , nato a Bacau in [...] il [...], già CP_1
uniti in matrimonio in Bacau, Romania, il giorno 11/11/2006 così come trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Bacau;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
10.6.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16149/2024 promossa da:
, nata a Tirgu Ocna in [...] il [...], residente a [...]
Rimesse, 7, rappresentata ed assistita dall'Avv. Maria Rosa Aquilano (C.F. , C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Zamboni, 8
RICORRENTE contro
, nato a Bacau in [...] il [...], residente a [...]
Rimesse, 7
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 01/04/2025, sulle del procuratore di parte ricorrente di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 1 di 2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza dinanzi al Giudice relatore ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio sono sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] in Parte_1
Romania il 11.05.1974 e , nato a Bacau in [...] il [...], già CP_1
uniti in matrimonio in Bacau, Romania, il giorno 11/11/2006 così come trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Bacau;
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
10.6.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2