TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1476/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1476/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Molè del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 5 giugno 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di separazione consensuale già formulata nel ricorso introduttivo integrandone le condizioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Cosenza, il 18 settembre 2004, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 24 marzo 2006, il 4 marzo 2010 ed il 21 agosto 2015) i figli , Per_1 Per_2
e Per_3
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale paterna, alle frequentazioni con la madre, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie, anche di natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 5 giugno 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di separazione consensuale già formulata nel ricorso introduttivo integrandone le condizioni.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al Per_2 Per_3 regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con l'altro genitore, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra i ricorrenti in ordine al mantenimento della prole e si deve altresì prendere atto dei loro accordi riguardanti diritti disponibili di natura patrimoniale.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cosenza il 18 settembre 2004, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 183, p. 2, s. A, anno 2004.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 28 febbraio 2025, così come integrate con le note scritte depositate il 5 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est. pagina 2 di 3 Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1476/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Molè del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 5 giugno 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di separazione consensuale già formulata nel ricorso introduttivo integrandone le condizioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Cosenza, il 18 settembre 2004, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 24 marzo 2006, il 4 marzo 2010 ed il 21 agosto 2015) i figli , Per_1 Per_2
e Per_3
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale paterna, alle frequentazioni con la madre, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie, anche di natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 5 giugno 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di separazione consensuale già formulata nel ricorso introduttivo integrandone le condizioni.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni e (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al Per_2 Per_3 regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con l'altro genitore, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra i ricorrenti in ordine al mantenimento della prole e si deve altresì prendere atto dei loro accordi riguardanti diritti disponibili di natura patrimoniale.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cosenza il 18 settembre 2004, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 183, p. 2, s. A, anno 2004.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 28 febbraio 2025, così come integrate con le note scritte depositate il 5 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est. pagina 2 di 3 Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3