Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12152 del 2024, proposto da
RA EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cottini, Pamela D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Universitario Cineca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RA TI, IU AC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025”;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
- dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”.
E PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA
- all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura idonea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi della Basilicata Potenza e di Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Foggia e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi dell'Insubria Varese e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' Politecnica delle Marche Ancona e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno Fisciano e di Universita' del Salento Lecce e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trieste e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - L’odierna ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024/2025, conseguendo il punteggio di 60,20, a fronte del punteggio soglia – indicato dalla stessa parte ricorrente in ricorso - a seguito dell’ultimo scorrimento di 78,60.
2 - Parte ricorrente ha, quindi, impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo avverso gli stessi i seguenti motivi di censura:
I – “ Sulla riserva dei posti destinati ai c.d. quartini. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione del principio di par condicio”.
Rileva la ricorrente che il legislatore ha introdotto una particolare modalità di inserimento nella graduatoria nazionale 2024/2025 dei c.d. “quartini”, ossia di coloro che hanno svolto il test TOLC/MED e il TOLC/VET nell’a.a. 2023/2024 pur essendo iscritti al quarto anno delle scuole secondarie.
Segnatamente, l’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2.3.2024, n. 19, come introdotto dalla legge di conversione 29.4.2024, n. 56, ha previsto che “ nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati […] che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”. Il secondo periodo del citato comma 3-bis ha poi disposto che “ con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025 ”.
Secondo parte ricorrente tale disposizione legislativa non prevedrebbe il diritto all’immatricolazione dei c.d. quartini, introducendo piuttosto in loro favore il mero “diritto all’inserimento” in graduatoria, fermo restando che l’immatricolazione sarebbe spettata solo “ ai candidati di cui al primo periodo [vale a dire, quelli collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024] che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo” , dove per punteggio minimo utile deve intendersi, secondo parte ricorrente, quello previsto per il 2024/2025 tenendo conto del contingente complessivo di posti.
Sarebbero, quindi, state violate sia lettera che la ratio della legge laddove il decreto ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 ha stabilito che “ In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 citata in premessa, il punteggio minimo necessario per l’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell’anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell’8 maggio 2024, data chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l’anno accademico 2023/2024, successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024 ”.
In tal modo il D.M. impugnato ha previsto che tutti coloro che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024 un punteggio pari ad almeno 56,59 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina e che tutti coloro che avevano ottenuto un punteggio pari ad almeno 53,24 avrebbero avuto diritto ad immatricolarsi in medicina veterinaria, per l’effetto consentendo a 2.592 quartini dell’anno 2023/2024 di immatricolarsi ai corsi di laurea per l’anno accademico 2024/25 nonostante questi abbiano conseguito punteggi inferiori e un conseguente collocamento in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad altrettanti candidati che avevano svolto la prova di accesso nell’anno accademico 2024/2025. Ne conseguirebbe, oltre alla violazione di legge, anche il vulnus ai principi di par condicio, ragionevolezza e parità di accesso alle università.
II – “ Sempre sulla riserva dei posti destinati ai c.d. quartini. Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà. Violazione del principio del favor partecipationis, del legittimo affidamento e della parità di trattamento.”
Per l’ipotesi in cui le previsioni ministeriali dovessero intendersi come fedele attuazione della dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge n. 19/2024, prospetta parte ricorrente l’illegittimità costituzionale della norma in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che appartengono alla medesima categoria e che hanno lo stesso percorso formativo, consentendo un accesso diretto ai ‘quartini’ ai corsi di laurea per l’a.a. 2024/2025 utilizzando il punteggio conseguito nella scorsa tornata concorsuale, disciplinata da una diversa modalità di selezione.
Denuncia, quindi, parte ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3–bis, del Decreto-Legge del 2 marzo n. 19, convertito con legge del 29 aprile 2024, n. 56, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e dell’arbitrarietà, nonché la violazione del principio del favor partecipationis, del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra soggetti che hanno partecipato al test di ingresso, che sono in possesso del diploma di maturità e che sono tutti aspiranti medici, odontoiatri e medici veterinari, prevedendo un trattamento diversificato e più vantaggioso per i ‘quartini’ che non avrebbe alcuna giustificazione.
Inoltre, le modalità di svolgimento del test di ammissione svolto dai candidati quartini nella sessione 2023/2024 e quelle di cui al test del corrente a.a. sono nettamente diverse, con la conseguenza che non avrebbe senso consentire a coloro che hanno partecipato al TOLC di beneficiare di una riserva di posti e di accedere ai corsi di laurea in questione nell’a.a. 2024/2025 senza svolgere il relativo test, sostenendo al riguardo parte ricorrente che si sarebbe collocata in posizione utile se si prescindesse dalla riserva per i ‘quartini’.
Siffatto trattamento più favorevole per i candidati quartini non potrebbe essere giustificato dalle previsioni di cui al D.M. 1107/2022 e al D.D. 1925/2022, le quali, nell’ambito della precedente tornata concorsuale, consentivano a tali soggetti di partecipare al test di ingresso e di presentare, se del caso, la domanda di immatricolazione solamente il successivo anno accademico (ossia il 2024/2025 qui in contestazione), non potendo essi, in assenza di diploma, partecipare alle procedure di immatricolazione dell’a.a. in cui hanno svolto la prova. Tali previsioni, infatti, avrebbero fondato una mera aspettativa ad essere inseriti nella diversa graduatoria relativa all’annualità 2024/2025, senza avere, peraltro, alcuna certezza sul fatto che tale collocamento avrebbe poi consentito loro di ottenere l’immatricolazione alla luce dei risultati complessivi della prova di quest’anno.
Se l’intento del legislatore fosse stato effettivamente quello di consentire a tutti i quartini che avevano ottenuto in esito alla prova di accesso per l’anno accademico 2023/2024 un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione in quell’anno il diritto ad immatricolarsi nell’anno seguente, ossia nel corrente a.a. 2024/2025, nel bilanciamento di tutti gli interessi esso avrebbe allora dovuto quantomeno aumentare il contingente di posti di un numero di unità corrispondente.
III – “ In via subordinata: sulla predisposizione della banca dati. Violazione dell’art. 34, comma 3 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei candidati “migliori” e “favor partecipationis” nelle selezioni pubbliche. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 2 agosto 1999 n. 264. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato A al D.M. 472/2024. Violazione della direttiva n. 3 del 24/04/2018. Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità; per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento”.
Con tale motivo di censura, formulato in via subordinata, parte ricorrente, nel premettere che la nuova procedura di ammissione introdotta dal MUR con il D.M. n. 472/2024 per l’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025 ha previsto la predisposizione, da parte del CINECA, di un’apposita banca dati composta da 7.000 domande con le relative risposte corrette, pubblicate, per la prima metà, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024 e, per l’altra metà, almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024, lamenta come la scelta dell’Amministrazione di costituire la predetta banca dati e di pubblicarla prima dello svolgimento delle prove sarebbe illegittima in quanto:
- non rispecchierebbe il primario obiettivo di ogni procedura concorsuale, vale a dire quello di verificare la reale capacità dei candidati e la loro preparazione sugli argomenti oggetto del test, privilegiando esclusivamente lo studio mnemonico delle sole domande pubblicate;
- sarebbe in contrasto anche con i principi di cui alla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (linee guida di indirizzo sullo svolgimento delle prove concorsuali), i quali sarebbero stati delineati con il preciso intento di favorire nelle selezioni pubbliche metodologie finalizzate a reclutare i migliori candidati.
IV – “ Sulla mancata adozione di specifiche cautele (schermature aule e impiego di metal detector). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta”.
Sostiene parte ricorrente che l’operato dell’Amministrazione sarebbe censurabile anche per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza dirette a impedire ai candidati l’introduzione, nonché l’utilizzo in aula di dispositivi, quali smartphone, smartwatch, ossia di apparecchiature che consentono ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati, previamente pubblicata.
Al riguardo, rileva la parte ricorrente che a seguito della pubblicazione dei punteggi riportati dai partecipanti al termine della prima sessione d’esame è emerso che negli atenei del Sud d’Italia sono stati registrati i risultati migliori e le medie più alte, con un'alta concentrazione di 90, ossia il punteggio massimo conseguibile. Di conseguenza, l’omissione delle cautele necessarie per assicurare l’oggettività e l’imparzialità della procedura selettiva avrebbe consentito a molti candidati durante lo svolgimento della prova di utilizzare vari dispositivi elettronici contenenti riproduzioni delle risposte ai quesiti somministrati, violando in tal modo i fondamentali principi di trasparenza e di par condicio. Ne conseguirebbe un nesso di causa – effetto tra la dedotta illiceità della condotta tenuta da taluni concorrenti e la mancata schermatura delle aule con predisposizione dei metal-detector da parte degli Atenei con penalizzazione della ricorrente in termini di punteggio conseguito ed illegittimo vantaggio di altri candidati. Per tale ragione, la prova risulterebbe viziata, con conseguente illegittimità della graduatoria unica nazionale dell’a.a. 2024/2025.
3 – Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate tramite difesa erariale con formula di rito e con deposito di relazione amministrativa e pertinente documentazione, tra cui la scheda individuale della ricorrente dalla quale risulta essere intervenuta l’estromissione della stessa dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi.
4 - Si è costituita in giudizio anche l’Università di Tor Vergata anche mediante difensori del libero foro, eccependo l’inammissibilità del ricorso, confutando nel dettaglio le censure ricorsuali e sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5 - Con ordinanza cautelare n. 5618 del 6 dicembre 2024 è stata rigettata l’istanza cautelare ed è stata altresì disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
6 – Parte ricorrente ha ottemperato all’incombente e depositato memoria difensiva.
7 – Con memoria depositata in data 16 maggio 2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, invocando la fondatezza delle proposte censure anche alla luce della riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale a partire dall’anno accademico 2025/26 introdotta dalla legge n. 26/2025.
8 - All’udienza del 18 giugno 2025 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per essere la ricorrente incorsa – dalla data del 29 ottobre 2024, antecedente la data di deposito del ricorso - nella decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell’interesse a permanervi, non oggetto di impugnazione. Dopodichè la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 - Come sopra dato atto dell’oggetto della controversia in esame, deve preliminarmente rilevarsi che l’Università di Tor Vergata si è costituita in giudizio sia tramite Avvocatura dello Stato sia, successivamente, tramite Avvocati del libero foro, con la conseguenza che quest’ultima costituzione deve considerarsi quale revoca del patrocinio autorizzato dell’Avvocatura Genale dello Stato.
Sempre in via preliminare deve disattendersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Università di Tor Vergata di Roma, in quanto “ la legittimazione passiva che nel giudizio di annullamento deriva dalla qualità di «pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato», ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non può essere intesa in senso restrittivo, fino al punto di escludere dal giudizio di annullamento amministrazioni che sebbene non autrici degli atti impugnati in via di principalità sono comunque destinate a riceverne gli effetti o abbiano concorso alla loro formazione, o di atti comunque presupposti, consequenziali o connessi ” (Cons. St., VII, 4.10.2024, n. 8005).
2 – Rilievo assorbente ai fini del decidere riveste la circostanza che la ricorrente, dalla data del 29 ottobre 2024, è incorsa nella decadenza dalla graduatoria per non aver confermato l’interesse a permanervi, secondo quanto previsto dal punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024.
Tale circostanza emerge in modo inequivocabile dalla scheda individuale della ricorrente tratta dal sistema informatico – depositata al fascicolo di causa da parte resistente – da cui risulta lo stato attuale “rinuncia per mancata dichiarazione – scadenza 29 ottobre 2025 – interesse non effettuata”.
Parte ricorrente non ha in alcun modo gravato tale sua estromissione dalla graduatoria causata dalla mancata dichiarazione della conferma dell’interesse a permanervi – nè ha fatto cenno a tale circostanza neanche nella memoria successivamente depositata - con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – come da rituale avviso dato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a. – essendo stato lo stesso depositato in data successiva alla citata decadenza e non essendo stati proposti motivi aggiunti avverso la stessa.
Il consolidamento della posizione della ricorrente quanto a definitiva e non più contestabile esclusione dalla graduatoria determina la radicale assenza di interesse in capo alla stessa alla proposizione delle censure introdotte con il ricorso in esame, non rivestendo la stessa alcuna posizione qualificata legittimante la loro proposizione, dal cui accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio, venendo ad integrarsi in tal modo un profilo di inammissibilità del ricorso, non sussistendo le condizioni dell’azione alla data di instaurazione del giudizio, che avviene con il deposito del ricorso.
Prevede il punto 7, lettera d, Allegato 3 al D.M. n. 472 del 23 febbraio 2024 che “ entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “ posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata ”.
Al riguardo, va rilevato che la procedura si caratterizza per la gestione della graduatoria sulla base di un sistema informatico gestito dal CINECA, area tematica Universitaly, con accesso da parte di ciascun candidato sulla base di credenziali di autenticazione, che consente di visualizzare la propria scheda individuale da cui risulta la propria posizione in graduatoria e tutte le informazioni utili anche quanto a scorrimenti sulla cui base effettuare le proprie scelte, attraverso il quale avvengono tute le comunicazioni inerenti la graduatoria ed i relativi incombenti ricadenti sui candidati, tra cui quello della conferma dell’interesse a permanere in graduatoria in occasione di ogni finestra temporale che si apre, secondo modalità note ai candidati stessi.
Con riferimento a tale meccanismo, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “ Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando […], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) La giurisprudenza cautelare ha inoltre precisato che ‘non può ritenersi equipollente dell’adempimento richiesto la presentazione di ricorso giurisdizionale’ (C.d.S., Sez. VI, ord. n. 3672/2018) ” (cfr. Cons. Stato, VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023; 1 luglio 2024, n. 5788; TAR Lazio – Roma – Sez. III – 19 aprile 2024 n. 7772; 16 gennaio 2025, n. 713).
Trattasi, quindi, di meccanismo funzionale alla gestione della graduatoria in occasione dei successivi scorrimenti e rispondente a ragionevoli e imprescindibili ragioni organizzative, anche nell’interesse dei soggetti inseriti in graduatoria ad essere celermente immatricolati e poter utilmente frequentare le lezioni a seguito di eventuali rinunce e della presenza di posti non coperti presso singoli atenei, a fronte di adempimenti minimi e di semplice esecuzione da parte dei soggetti inseriti in graduatoria, da effettuarsi in via informatica, e peraltro delegabili a soggetti terzi.
Discende da quanto illustrato che in ragione del mancato adempimento previsto dalla lex specialis della procedura selettiva pubblica per cui è causa, la ricorrente risulta decaduta dalla graduatoria e, dunque, non risulta più in condizione di iscriversi al corso di laurea di interesse. Pertanto, in ragione dell’impossibilità di conseguire il bene della vita correlato alla situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio, risulta assente la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, da cui consegue l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse.
Per effetto dell’intervenuta decadenza dalla graduatoria – non contestata - non sussiste, difatti, l’interesse a coltivare le censure sviluppate nel ricorso, non potendo la ricorrente ottenere il bene della vita dell’ammissione al corso di laurea, essendo definitivamente esclusa dalla graduatoria.
Assenza di interesse che si estende anche alle censure aventi finalità demolitorie dell’intera procedura, non rivestendo la ricorrente, in ragione dell’intervenuta definitiva sua estromissione dalla graduatoria, alcuna posizione giuridica differenziata.
3 – Deve rilevarsi che parte ricorrente non ha in alcun modo articolato difese in ordine alla disposta decadenza, di cui è stato dato atto sin dal 27 novembre 2024 mediante deposito a cura del Ministero dell’Università e della ricerca della scheda della ricorrente, senza che tali risultanze siano state in alcun modo contrastate, ed anzi concentrando parte ricorrente le proprie argomentazioni, anche con la memoria depositata in data 16 maggio 2025, sulla fondatezza delle proposte censure anche alla luce della riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale a partire dall’anno accademico 2025/26 introdotta dalla legge n. 26/2025.
4 - In conclusione, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo a favore delle Amministrazioni costituitesi con l’Avvocatura dello Stato e dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara inammissibile;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle Amministrazione costituitesi con l’Avvocatura dello Stato e dall’Università di Roma Tor Vergata, quantificate, rispettivamente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO