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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1071/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
TRA
(già , c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, anche quale assuntore del concordato fallimentare Parte_3
del , c.f. Parte_4 P.IVA_2
già , c.f. CP_1 Controparte_2 P.IVA_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni Mastrangelo, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leandro Bombardieri e Roberto Baratta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 34 NONCHÉ
DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 252/15 Parte_4 Controparte_4
[...]
.
[...] [...]
[...]
Controparte_5
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 24275/2019, R.G. n. 30698/2011, pubblicata in data 19.12.2019, il tribunale di Roma, ha pronunciato in più giudizi riuniti scaturiti dal contratto di appalto stipulato il
31.5.2005 tra la ATI originaria (cui era subentrata la nuova ATI costituita tra il
[...]
e la che poi si sarebbe avvalsa per Controparte_6 Controparte_7
l'esecuzione dei lavori della costituita TT 5A e e, in CP_8 Controparte_9 particolare, dal contratto di subappalto stipulato il 22.1.2008 tra TT 5A e l'ATI avente quale società capogruppo la Controparte_3
I giudizi sono così descritti in sentenza:
- procedimento principale, instaurato da TT 5/A s.c. a r.l. (proseguito dal Fallimento della società attrice) nei confronti di e Controparte_3 CP_5 CP_10 per far accertare l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto del
[...]
22.1.2008, nel quale proponeva domanda riconvenzionale la subappaltatrice CP_3
e interveniva;
CP_5
- procedimento R.G. n. 62505/2011 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 16122/2011, con cui era ingiunto a TT 5A il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_3
559.568,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- procedimento R.G. n. 37780/2014 in cui conveniva in giudizio CP_3 [...]
Controparte_11 Parte_2 Parte_2
in amministrazione straordinaria e , estendendo Controparte_2
sostanzialmente a dette società la domanda avanzata nel procedimento principale, in via riconvenzionale, nei confronti di TT 5A;
pagina 2 di 34 - procedimento R.G. n. 66961/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7464/2013, con cui era ingiunto, tra le altre parti, a il pagamento, in favore Parte_3 di , dell'importo di € 3.955.280,94, oltre interessi e spese del monitorio;
CP_3
- procedimenti R.G. nn. 51915/2014, 52280/2014, 52285/2014 e 52381/2014 di Pa opposizione al decreto ingiuntivo n. 10506/2014, con cui era ingiunto a TT in liquidazione, a , a , a Parte_3 Parte_2
e a il pagamento, in solido, in favore di Parte_2 Controparte_2
, dell'importo di € 221.468,40, oltre interessi e spese del monitorio. CP_3
***
Il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, ha provveduto come di seguito si riporta:
‹‹…da atto dell'avvenuta estinzione del procedimento tra le parti e l Controparte_5 nonché tra la e;
Controparte_3 Controparte_5 dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla nei confronti del Controparte_3
Parte_4 revoca nei confronti del per sopravvenuta improcedibilità della Parte_5 domanda, il decreto ingiuntivo numero 16122 R.G.38712/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 11 agosto
2011, nonché il decreto ingiuntivo n.10506/14, R.G. n.25339/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data
7.5.2014. conferma il decreto ingiuntivo n.10506/14, R.G. n.25339/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data 7.5.2014, nei confronti del (in proprio), dell , Controparte_12 Parte_2 ora e della ora nonché il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_2 CP_1 numero 7464/13 R.G.18014/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 3 aprile 2013, nei confronti
[...]
(in proprio); Controparte_11 P rigetta le domande avanzate originariamente dalla TT , in relazione alle quali hanno insistito sia il costituito che il quale assuntore del fallimento;
Parte_4 Parte_3 condanna il (in proprio), l ora Controparte_11 Parte_2
e la , ora in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
[...] dell'importo di euro 1.306.346,95 per le opere eseguite dalla società fino all'interruzione del rapporto e CP_3 non contabilizzate;
dell'importo di euro 1.913.364,85 a titolo di revisione prezzi;
dell'importo di euro 571.010,55 per i ristori dovuti alla società degli oneri relativi al vitto ed alloggio CP_3 degli operai, degli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura corrente elettrica, delle maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che bullonati, come originariamente previsto, delle travi principali, oltre gli interessi su detti importi ex d.l.vo n.231/2002 a decorrere dalla 4.10.2010 al saldo;
pagina 3 di 34 condanna il (in proprio), l ora Controparte_11 Parte_2
e la , ora in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio, in Parte_1 Controparte_2 CP_1 favore della Controparte_3 P dell'importo di euro 144.000,00 quale costo per l'utilizzo, ad opera della società TT delle attrezzature della società ; CP_3 Pa dell'importo di euro 175.000,00 per gli oneri sostenuti in conseguenza degli inadempimenti della TT con riferimento ai campi travi ed alle piste di cantiere,
oltre la rivalutazione di dette ultime somme annualmente secondo gli indici dal 30.10.2009 al saldo e CP_13 gli interessi compensativi, nella misura legale ordinaria sulle somme annualmente rivalutate;
rigetta la residua domanda avanzata dalla Controparte_3 condanna il il l Parte_5 Controparte_11 [...]
ora e della , ora in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_ solido, alla rifusione, in favore della e . delle spese di lite, che Controparte_3 CP_5 CP_4 si liquidano complessivamente: in favore della in euro 30.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e Controparte_3
C.P.A. come per legge;
CP_ in favore e . per ciascuna di esse, in euro 20.000,00 per compensi, oltre il CP_5 CP_4 rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente, in solido, carico del del Parte_5 [...] CP_
dell' ora e della Controparte_11 Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, ora le spese di perizia››.
[...] CP_1
*** Hanno proposto appello (già , Parte_1 Parte_2
(già , Controparte_14 Controparte_2
articolando dodici motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dopo gli accertamenti ritenuti necessari e per le ragioni esposte in narrativa in riforma della sentenza impugnata:
1. In via preliminare, in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare che l'unico soggetto legittimato passivo è la sola TT 5 A con cui la aveva stipulato i contratti per cui è causa, CP_11 CP_3 escludendo ogni responsabilità delle odierne appellanti, e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
2. Sempre in via preliminare, in accoglimento del II motivo di appello, accertare e dichiarare l'estinzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., della fideiussione legale posta in capo alle appellanti e nei confronti dell'appellata dall'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, e conseguentemente riformare la CP_3 sentenza di primo grado;
3. Ancora in via preliminare, in accoglimento del III motivo di appello, accertare e dichiarare l'estinzione, ai sensi e per gli effetti del comb. disp. degli artt. 1949, 1950 e 1955 c.c., oltre che 61 l. fall., della fideiussione legale posta in capo alle appellanti e nei confronti dell'appellata dall'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. CP_3
163/2006, e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
pagina 4 di 34 4. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del IV motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione da parte di del divieto di frazionamento del credito, e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e CP_3 dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità, di tutte le domande proposte da successivamente CP_3 all'ottenimento del decreto ingiuntivo R.G. n. 18014/2013, Dec. Ing. n. 7464/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2013;
5. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del V motivo di appello, accertare e dichiarare la piena legittimità
P della risoluzione del contratto di subappalto n. 22/08 operata da TT e la fondatezza delle domande dalla stessa spiegate e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado ed accogliere integralmente le domande Pa formulate da nel corso del giudizio di primo grado, con condanna di al pagamento in favore di Pt_5 CP_3 P
della complessiva somma di € 14.049.258,54; Pt_5
6. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VI motivo di appello, accertare e dichiarare che l'importo dovuto a per i lavori non contabilizzati è pari, al più, ad € 789.465,58 e per l'effetto riformare la sentenza di CP_3 primo grado;
7. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VII motivo di appello, accertare e dichiarare che nessun importo
è dovuto a a titolo di revisione prezzi e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
CP_3
8. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VIII motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di danni in conseguenza della risoluzione e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
CP_3
9. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del IX motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri relativi al vitto ed all'alloggio degli operai e per l'effetto riformare la sentenza di primo CP_3 grado;
10. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del X motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura di corrente CP_3 elettrica e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
11. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del XI motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri sostenuti per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che CP_3 bullonati e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
12. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del XII motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di interessi ex d. Lgs. 231/02 dalle pretese condebitrici solidali, ovvero in subordine, che tali CP_3 interessi possano decorrere al più dal momento della introduzione nei loro confronti del giudizio n.r.g. 37880/14
e/o delle azioni monitorie introdotte nello stesso anno e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
13. Conseguentemente all'accoglimento di uno o più motivi di appello e alla riforma della sentenza di primo grado, condannare la alla restituzione in favore della (già ) delle somme che CP_3 Parte_1 Pt_2 saranno corrisposte in ottemperanza della predetta sentenza di primo grado e/o delle somme che risulteranno corrisposte in eccesso, maggiorate degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, di quelli diversi e decorrenti da altro termine secondo quanto ritenuto di giustizia;
14. In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU;
15. Con vittoria di spese legali di entrambi i giudizi››.
***
pagina 5 di 34 Si è costituita, in data 12.10.2020, chiedendo, previa integrazione del Controparte_3
contraddittorio nei confronti del Fallimento di FI. (richiesta respinta dalla Corte), di CP_15 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. o di rigettarlo nel merito, confermando la gravata sentenza.
***
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto dell'8.11.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
l'udienza del 5.12.2024, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti costituite hanno tempestivamente depositato le note conclusionali.
***
All'udienza del 5.12.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; quindi i difensori delle parti, su invito della Corte, hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e hanno rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già depositato note conclusive;
la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, nei cui confronti non è stata avanzata, con l'atto di impugnazione, alcuna domanda.
***
Sempre in via preliminare, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Ciò detto, giova premettere che la gravata sentenza riepiloga analiticamente la vicenda sotto il profilo soggettivo, dando conto dei vari rapporti contrattuali, dei mutamenti societari, della posizione e dell'avvicendamento di tutte le società intervenute a vario titolo nell'esecuzione dei lavori oggetto di controversia.
Sul punto, pertanto, si rinvia, per brevità, alla sentenza, nella quale si dà atto che l'ATI, alla data del 14.6.2012, era composta dal , che era costituito dalle società Parte_3
Part (oggi ), e Parte_2 Parte_2 CP_16
pagina 6 di 34 nonché dalla (oggi , la quale, alla data del Controparte_2 CP_1
Pa 30.10.2012, risultava tra i proprietari di quote della TT ).
Pa TT era la società costituita per dare esecuzione ai lavori pervenuti al Controparte_6
(successivamente ), la quale ha poi stipulato il contratto
[...] Parte_3 di subappalto con l'ATI avente quale società capogruppo (di seguito, solo Controparte_3
) per “l'esecuzione, con gestione a proprio rischio ed autonoma organizzazione di mezzi, dei lavori di CP_3
fornitura comprensiva di montaggio e posa in opera di impalcati di acciaio verniciato per la realizzazione del
Viadotto Pian di Setta previsti nel capitolo speciale d'appalto, come da computo metrico estimativo allegato e alle condizioni e modalità previste nel presente contratto”.
***
Il primo motivo denuncia errato riconoscimento della legittimazione passiva in capo alle tre appellanti, violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 96 d.p.r. n. 554/1999 in relazione all'art. 2462 c.c. e violazione dell'art. 12 delle preleggi.
Le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni sollevate dalle medesime, le quali avevano indicato come unico soggetto eventualmente responsabile, la
TT 5A s.c. a r.l., in forza dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali.
Lamentano in particolare (per le ragioni esposte alle pagg. 9-22) che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 37, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 disciplinasse un'ipotesi di estensione della responsabilità a tutti gli appaltatori del contratto di appalto pubblico (siano riuniti in ATI o in consorzio), sia nei confronti del committente che dei subappaltatori e fornitori, in deroga alla responsabilità limitata dei soci delle società consortili a r.l.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando quanto segue:
‹‹Va, quindi, osservato, in materia di disciplina dei consorzi, che le problematiche di legittimazione derivano dalla necessità di coordinare la normativa del codice civile dettata al riguardo (art. 2615 ter) e la normativa speciale in materia di appalti pubblici.
Nel caso di specie, per come sopra visto, ci troviamo di fronte ad una ) avente Controparte_17 scopo consortile e non di lucro e che rappresenta un momento di sintesi organizzativa ed operativa delle capacità imprenditoriali espresse dai soci, onde pervenire alla totale e piena esecuzione dei lavori assunti con l'appalto pubblico.
In termini generali, per ciò che attiene la responsabilità delle società consortili a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali dovrebbe rispondere solo la società con il suo patrimonio.
pagina 7 di 34 Tuttavia, detto principio non si applica alle ipotesi in cui la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile a responsabilità limitata appaltatrice di lavori pubblici.
In materia di appalti pubblici, la previsione della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi era stata inizialmente prevista esclusivamente nei confronti dell'ente appaltante (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del
1991) e, successivamente, è stata estesa nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori dall'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994, con norma che non ha efficacia retroattiva.
Attualmente, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici è stata abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale, tuttavia, ha mantenuto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi subappaltatori e fornitori, in quanto all'art. 37, V comma, prevede che “l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Va osservato, quindi, che dalla ricostruzione cronologica dei vari passaggi societari all'interno dell'A.T.I. e all'interno della TT emerge come la composizione sociale della prima, al momento del subentro Parte_4 della stessa nei rapporti contrattuali assunti dall'originaria A.T.I. appaltatrice dei lavori (di cui al contratto di appalto in oggetto stipulato con la società ), non combacia con la composizione sociale Controparte_9 Pa della TT .
Infatti, la TT è stata formata, sin dal suo atto costitutivo, solo da alcuni dei soggetti facenti parte Parte_4 dell'ATI aggiudicataria dell'appalto pubblico, e cioè l ora Controparte_18 [...]
e l con esclusione dell ora Parte_2 Parte_2 Controparte_19 CP_20
e della ora la quale, a seguito delle Controparte_7 Controparte_2 variazioni sociali dell'ottobre 2012, risulta essere divenuta proprietaria di quote sociali di detto consorzio.
Ciò detto, considerato che l'art. 96 DPR 554/1999 prevede, al comma IV, che “tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione” e che solo “nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale”, si ritiene che dagli atti non emerge che il , seppur costituito solo da alcune delle società facente parti Controparte_17 dell'ATI (e del ) svolgesse solo una parte dei lavori. Parte_3
Infatti, detta circostanza non emerge dal contratto di appalto, né dal successivo atto aggiuntivo, né dall'atto costitutivo del consorzio lotto 5A.
In particolare, va rilevato che la premessa di cui alla lettera t) dell'atto aggiuntivo deve essere intesa come comunicazione del , in qualità di mandataria dell'ATI, relativa alle imprese che in Parte_3 concreto avrebbero svolto gli interi lavori in questione, e non come comunicazione idonea a limitare la responsabilità dei singoli appartenenti all'ATI ( , e società consorziate), in quanto Controparte_7 Parte_3 contraria al comma 5 dell'art.37 del D.L.vo n.163/2006 (ed al precedente art. 13 legge 109/1994), finalizzato ad un estensione delle responsabilità a tutti gli appaltatori del contratto di appalto pubblico (sia se riuniti in ATI che in ), sia nei confronti del committente che dei subappaltatori e fornitori, ad eccezione del caso di Parte_3
“assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie”. pagina 8 di 34 Pertanto, considerato che, ex art. 96 DPR 554/1999, la società consortile “subentra all'ATI, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto”, avendo il solo fine di garantire il coordinamento dell'attività esecutiva delle singole imprese, deve ritenersi che la responsabilità per l'esecuzione dei lavori rimanga in capo all'ATI appaltatrice nel suo complesso.
Diversamente, la delega dell'esecuzione della totalità dei lavori appaltati ad opera dell'ATI ad un numero ridotto di imprese, tramite la costituzione di una società consortile di composizione minore e diversa rispetto a quella dell'ATI delegante, diventerebbe un illegittimo strumento per ridurre il numero di società responsabili per l'adempimento del contratto di appalto originario e dei connessi contratti di subappalto e di fornitura conclusi con i terzi.
Per quanto detto, non si ritiene sussistere la dedotta carenza di legittimazione passiva››.
La decisione è corretta e in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.
2173/2024), secondo cui, in tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il general contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Spiega la Corte di legittimità che gli stessi principi erano già stati affermati con riguardo alla società consortile prevista dall'art. 23 bis del precedente Codice degli appalti di cui alla legge
8 agosto 1977, n. 584, secondo cui, ugualmente, le imprese riunite potevano costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e segg. del Codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ma la società subentrava, senza che ciò costituisse ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite (cfr. Cass. Sez. 1, n. 77 del 04/01/2001; Sez.
1, n. 28220 del 26/11/2008).
In sostanza, è vero che in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei pagina 9 di 34 principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale;
è anche vero che tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del;
tuttavia, tale disposizione, non costituisce espressione di una regola generale, Parte_3
poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7, del d.lgs. n. 406 del 1991), ha previsto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994, anche nei confronti di subappaltanti e fornitori (Cass. n. 7473/2017).
Nello stesso senso, del resto, è la sentenza n. 20900/2023 citata nelle note di parte appellante (sia pure con il numero di registro generale 31286, e non con il numero di raccolta), con cui la Suprema Corte precisa che “l'intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori, è stata comunque quella di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese riunite in associazione temporanea – ed in particolare della capogruppo - allo scopo di evitare che la costituzione di società a responsabilità limitata per l'esecuzione dei lavori valesse a “schermare” tali forme di responsabilità, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'Amministrazione sia – nel caso dell'art. 13, comma 2, Legge n 109/1994 - anche di subappaltanti e fornitori”.
Ora, va considerato che l'art. 37 del codice degli appalti come introdotto dal d.lgs. 163/2006, al comma quinto, prevede che «l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori» e che l'art. 96 del D.P.R. n. 554/99 (dopo aver previsto che «le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche , ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e CP_21 seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori») stabilisce che «la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge».
Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene questa Corte che il tribunale abbia correttamente coordinato la normativa del codice civile (art. 2615 ter c.c.) con la normativa speciale in materia di appalti pubblici e non sia incorso nei denunciati errori, poiché, nel percorso interpretativo seguito, ha applicato una disposizione speciale dettata in deroga al principio pagina 10 di 34 generale altrimenti applicabile (cfr. Cass. n. 18113/2003) e ha conseguentemente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
***
Saranno di seguito trattati congiuntamente, perché connessi, il secondo e il terzo motivo.
***
Il secondo motivo (pagg. 22 - 31) denuncia mancato riconoscimento dell'estinzione della garanzia fideiussoria ex lege prestata dalle imprese , e Parte_3 Pt_2
, vizio di motivazione e violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 per CP_1 violazione dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato quanto segue:
‹‹Rilevato, poi, che, per quanto sopra esposto, la responsabilità delle singole società costituenti l'A.T.I. è una forma di corresponsabilità diretta sia nei confronti della parte pubblica committente l'appalto che nei confronti dei fornitori o subappaltatori (come è nel caso di specie) si ritiene che non possa farsi ricorso alla figura della fideiussione e che, quindi, vadano rigettate le eccezioni -peraltro tardivamente avanzate solo nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.- di estinzione e decadenza dell'azione della ex artt.1955 e 1957 CP_3
c.c.››.
Sostiene parte appellante che l'asserita obbligazione solidale gravante su
[...]
, si sarebbe estinta per violazione dell'art. 1957 c.c. (norma Parte_3 Controparte_22
ritenuta non applicabile dal primo giudice in forza di una presunta corresponsabilità diretta) da parte della , la quale non aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il CP_3
provvedimento di integrale esclusione del proprio credito.
In particolare, lamenta, sotto un primo profilo, che l'affermata tardività dell'eccezione non terrebbe conto del fatto che il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nel giudizio R.G.
37880/2014 (prima della riunione al giudizio R.G. 30698/2011) era intervenuto tra il 4.11.2015
e il 23.12.2015, ossia in un periodo in cui non era noto, né poteva essere noto, che CP_3
non aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della (il cui termine Pt_5 scadeva il 2.11.2015); soltanto con l'estratto del liquidatore del fallimento del 3.3.2016 si era avuta evidenza della mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo (all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, nell'ambito del giudizio R.G. 51915/14) e, quindi, nella prima occasione utile (ossia all'udienza dell'11.5.2016) era stata formulata a verbale l'eccezione ex artt. 1955 e 1957 c.c., poi trattata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nei giudizi riuniti.
Deduce, sotto un secondo profilo, che la responsabilità del componente del raggruppamento di imprese sussiste solo e nella misura in cui viene sancita ex lege dal legislatore, come confermato dal fatto che aveva potuto agire nei confronti delle appellanti soltanto CP_3 pagina 11 di 34 invocandone la qualità di responsabili solidali con , in virtù dell'interpretazione da Pt_5 essa fornita del quinto comma dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 (la stessa aveva CP_3 riconosciuto che la responsabilità sancita dall'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 doveva qualificarsi
“in termini fideiussori” e non di “solidarietà pura”).
Conclude che, trattandosi di fideiussione legale, che si conforma al modello della fideiussione volontaria come garanzia solidale e accessoria, trovava applicabilità della disciplina della fideiussione di cui agli artt. 1936 e segg. c.c., ivi compreso l'art. 1957 c.c.
Pertanto, avrebbe errato il primo giudice a non dichiarare l'estinzione della fideiussione ex lege per non avere la diligentemente continuato in sede fallimentare le proprie CP_3
istanze contro la , avendo essa omesso di proporre opposizione allo stato passivo Pt_5
avverso il provvedimento di integrale esclusione del proprio credito.
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Il terzo motivo (pagg. 31 - 35) denuncia mancato riconoscimento dell'estinzione della garanzia fideiussoria ex lege prestata da , e , Parte_3 Pt_2 CP_1 violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 e violazione degli artt. 1949, 1950 e 1955
c.c. e art. 61 l.fall., nella parte in cui la sentenza, sempre sul presupposto della corresponsabilità diretta dei componenti dell'ATI, ha negato il ricorso alla figura della fideiussione e ha rigettato anche l'eccezione di intervenuta estinzione dell'asserita obbligazione solidale per violazione da parte della delle disposizioni di cui agli artt. CP_3
1949, 1950 e 1955 c.c. e di cui all'art. 61 l.fall.
Nel rinviare al precedente motivo quanto alla ritenuta tardività dell'eccezione, deduce parte appellante che il comportamento di (mancata proposizione di opposizione allo stato CP_3 passivo) avrebbe precluso il funzionamento del meccanismo della “sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale” e, dunque, in definitiva, la possibilità in capo alle società di esercitare i relativi diritti di surroga e di regresso (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1949 e 1950 c.c.) nei confronti della fallita, così provocando l'estinzione della relativa garanzia ex lege ai sensi dell'art. 1955 c.c.
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Entrambi i motivi sono infondati.
È vero che la giurisprudenza riconduce la responsabilità dell'impresa mandataria allo schema della fideiussione ex lege, con la conseguenza che la mandataria deve sostituirsi alla mandante nella prestazione rimasta ineseguita e rispondere dell'inadempimento di questa pagina 12 di 34 anche nei confronti dei subappaltatori o fornitori (cfr. Cass. n. 2963/2017), sicché può trovare applicazione la disciplina della fideiussione.
Ciò detto, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19736/2011), “le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi
(liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto;
la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate”.
Parte appellante fa valere entrambe le ipotesi di estinzione, fondandole sullo stesso presupposto (la mancata opposizione allo stato passivo). Pa Ora, ha agito sia nei confronti del debitore principale (la sub-appaltante TT ), CP_3
sia nei confronti dei fideiussori ex lege (le appellanti).
Pa Dopo il fallimento di TT , la stessa ha riassunto il giudizio e ha anche proposto domanda di insinuazione al passivo.
A seguito del rigetto, non ha proposto opposizione allo stato passivo.
Va detto che, in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie (Cass. n. 24296/2017).
Spiega la Suprema Corte che la ratio dell'art. 1957, primo comma, c.c. è limitare il periodo di incertezza a sei mesi;
la norma prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario;
la menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore, che è obbligato in solido con il creditore principale, pagina 13 di 34 ai sensi dell'art. 1944 c.c., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione; pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore;
con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
Nel caso in esame, la condotta di , che ha seguito entrambe le vie, presentando CP_3 anche tempestiva istanza di insinuazione al passivo (cfr. Cass. n. 18779/2017: “in tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo”), esclude, ad avviso di questa Corte, la eccepita estinzione, non ritenendosi, alla luce di quanto sopra, che la società creditrice fosse anche tenuta a proporre opposizione avverso la mancata ammissione allo stato passivo.
La mancata opposizione, infatti, non configura né abbandono né rinuncia dell'istanza tempestivamente iniziata dal creditore nei confronti del debitore principale, non essendo il creditore, che ha agito diligentemente, onerato anche di impugnare il rigetto dell'istanza.
Tra l'altro, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c.,
o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. n. 6685/2024; Cass. n.
4175/2020; Cass. 28838/2008).
Il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore, ad esempio insinuandosi tardivamente al passivo del fallimento, proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore (Cass. n. n. 4175/2020 citata), ferma restando la possibilità di esercitare il regresso, avente la stessa funzione recuperatoria della surrogazione, pagando con riserva al fine di poter poi agire in regresso nei confronti del fallimento, sicché non si configura un pregiudizio giuridico, ma solo economico.
pagina 14 di 34 Nella specie, ha agito con diligenza e in ossequio ai principi di diritto fin qui CP_3
richiamati, poiché, lo si ripete, ha rivolto ab origine le proprie pretese nei confronti sia del debitore principale che dei garanti ex lege e, dopo il fallimento del debitore, ha riassunto il giudizio e ha proposto istanza di insinuazione al passivo.
Ne consegue che, sia pure con diversa motivazione, i motivi devono essere respinti e va confermato il rigetto delle eccezioni di estinzione dell'obbligazione nascente dalla fideiussione ex lege.
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Il quarto motivo (pagg. 35 - 40) denuncia mancato riconoscimento del frazionamento del credito da parte di , violazione dell'art. 1175 c.c., vizio di motivazione. CP_3
Lamenta parte appellante che la sentenza avrebbe respinto l'eccezione di ingiustificato frazionamento del credito sulla base di un precedente della Corte di legittimità e di un'analisi, frettolosa, quanto astratta, dei crediti azionati da . CP_3
Sostiene che, nel promuovere ben cinque giudizi nei confronti delle appellanti, CP_3
avrebbe manifestamente violato il divieto di frazionamento del credito, non ravvisandosi, neppure nella sentenza impugnata, carente sul punto, alcun interesse meritevole di tutela in capo a un creditore che, asseritamente titolare di diversi crediti nei confronti di un altro soggetto, parcellizzi le proprie domande attivando molteplici procedimenti, il tutto, poi, senza considerare che era già pendente dal 2011 il giudizio “portante” tra , debitore Pt_5 principale, e , nell'ambito del quale quest'ultima aveva già spiegato le proprie CP_3
domande (riconvenzionali), successivamente riproposte, fermo restando che avrebbe potuto ivi avanzare istanza ex art. 186 ter c.p.c. onde conseguire il pagamento delle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria.
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Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹In ordine all'eccezione di ingiustificato frazionamento del credito imputato alla società , va considerato CP_3 che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
"fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore pagina 15 di 34 agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr., Cass.,Sez. Un., sent.
n.4090/2017).
Nel caso di specie le diverse cause sono insorte o in relazione ai diversi soggetti coinvolti (non vi è un obbligo giuridico di effettuare un'azione cumulativa) ovvero in relazione alla diversa causa delle domande avanzate, inerente alla richiesta di compensi o di somme a titolo di risarcimento danni, ovvero in relazione al diverso termine di esigibilità del credito (in relazione alle somme trattenute in garanzia); pertanto si ritiene vada rigettata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito non rinvenendosi nella condotta della società un CP_3 abuso dello strumento processuale››.
La doglianza non critica e non supera il rilievo del tribunale con particolare riguardo alla diversità di causa petendi (e anche di petitum) che contrassegnava le pretese azionate nei vari giudizi.
La sentenza, infatti, evidenzia che si trattava di domande aventi ad oggetto il pagamento di compensi o di somme a titolo di risarcimento danni, e che tenevano conto anche del diverso termine di esigibilità del credito, come nel caso delle somme trattenute in garanzia.
Siffatta statuizione, di per sé corretta e condivisibile, non viene criticata né tanto meno smentita dalla censura in esame, che non tiene conto, tra l'altro, del fatto che il giudizio ordinario è stato instaurato da e non da , la quale ha legittimamente fatto Pt_5 CP_3 valere le proprie pretese in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice.
Non è sufficiente che i giudizi originino da uno stesso rapporto contrattuale e da una stessa vicenda negoziale, tanto più ove si consideri la natura del rapporto, a dir poco complesso, che inevitabilmente investe più profili di responsabilità contrattuale, contrassegnati da fatti diversi, seppur collegati, anche sotto l'aspetto della esigibilità del credito e del suo accertamento.
Nella specie, è evidente come non si verta in tema di un unico credito di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionato in plurime richieste giudiziali di adempimento dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto insussistente l'abusivo frazionamento del credito.
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Il quinto motivo (pagg. 40-68) denuncia mancato riconoscimento della legittimità della
Pa risoluzione disposta da TT e conseguente rigetto delle richieste da questa avanzate, travisamento dei fatti, difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria, vizio di motivazione.
pagina 16 di 34 Lamenta parte appellante che la motivazione si sarebbe sostanziata nell'acritico recepimento delle conclusioni del C.T.U., conclusioni in realtà non condivisibili perché inficiate da plurimi errori, contraddizioni e omissioni.
Deduce che era stata contestata la relazione di c.t.u., secondo cui non era in ritardo CP_3
nella realizzazione delle opere e aveva recuperato il fermo iniziale, facendo decorrere il termine di ventidue mesi dal giugno 2008 (quando “il contratto è stato trasmesso firmato dalla TT P
” a ), nonostante la stessa avesse sostenuto di aver iniziato a ordinare il CP_3 CP_3 materiale nell'aprile 2008; era evidente, infatti, che, se il contratto non fosse stato concluso,
non avrebbe dato corso a ordini di rilevante entità, sicché l'inizio dei lavori andava CP_3
collocato nel gennaio 2008, data indicata nel contratto di subappalto, con conseguente accertamento del ritardo alla data tassativamente convenuta del 31.10.2009 (40,74 giorni), che giustificava la risoluzione del contratto.
Deduce, altresì, che al ritardo dovevano aggiungersi le numerose non conformità contestate
Pa da TT e non ancora chiuse da alla data della risoluzione, in ordine alle quali la CP_3 relazione di c.t.u. sarebbe ancor più inattendibile, per avere l'ausiliare affermato che l'appaltatore non ne quantificava il numero e per aver considerato solo quelle indicate da
, mentre sarebbe stato sufficiente esaminare la documentazione per accertare che CP_3
erano ben 29 e non 10, di cui 9 erano ancora aperte alla data della risoluzione ed erano state chiuse solo successivamente;
era smentito dai documenti l'assunto del C.T.U., richiamato Pa nella sentenza impugnata, secondo cui TT sarebbe “incorsa in un grave inadempimento contrattuale …, nello specifico alle obbligazioni su di essa gravanti quali la consegna tempestiva dei lavori, il pagamento del prezzo alle scadenze concordate, la corretta contabilizzazione mensile dei lavori eseguiti”, posto che, quando le aree erano state consegnate, agli inizi di novembre 2008, non CP_3 era assolutamente pronta per dare seguito al montaggio dell'opera, avendo fatto inutilmente decorrere oltre 20 giorni (prima delle esondazioni del torrente Setta) senza varare alcunché; inoltre, aveva accettato il rischio che, durante l'esecuzione del subappalto, si CP_3 sarebbero potute verificare “piene improvvise” del torrente Setta (art. 5 del contratto), con tutte le conseguenze del caso e, comunque, dalla relazione ARPA risultava che le esondazioni non avevano interessato il torrente Setta, che si era mantenuto al di sotto dei valori di guardia, diversamente dagli altri corsi d'acqua, a nulla rilevando la dichiarazione di Pa P TT del 14.1.2009, con cui si riconosceva “un maggior onere a carico di pari al minor Pt_5
costo di esecuzione e manutenzione piste e aree di montaggio e valutato in euro 175.000,00 da allibrarsi con apposito np”; del pari errata era la conclusione del C.T.U. in ordine alla non conformità n. 88,
pagina 17 di 34 Pa che aveva costretto TT ad eseguire prove per rendere collaudabile l'opera che CP_3
aveva erroneamente realizzato;
priva di rilievo poi era la circostanza del preteso ritardato pagamento (dell'importo di € 3.955.280,94) per prestazioni inequivocabilmente eseguite, contabilizzate, riconosciute e fatturate, richieste strumentalmente da con nota del CP_3
27.10.2009 (a pochi giorni dalla data tassativa di consegna dell'opera), condotta contraria a buona fede.
Conclude affermando che, qualora il primo giudice avesse considerato tutti gli elementi in atti, che erano stati illustrati e comprovati anche nelle difese finali, ma ignorati dal C.T.U., avrebbe dovuto ritenere la legittimità della risoluzione operata da TT 5A e la fondatezza delle relative domande risarcitorie dalla stessa proposte (come ribadite, voce per voce, nell'atto di impugnazione).
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Il motivo è infondato.
Sul punto, occorre prima di tutto rammentare che il giudice che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario (Cass. n. 19475/2005; Cass. n. 5229/2011; cfr. anche Cass. n. 11917 del 06/05/2021).
Il tribunale ha correttamente eseguito la comparazione, in un'ottica d'insieme, dei comportamenti delle parti e degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle stesse, per poi affermare il grave inadempimento di , in ciò avvalendosi delle indagini tecniche Pt_5
espletate in istruttoria.
Lungi dallo sposare acriticamente le conclusioni del C.T.U., ha ricostruito l'evolversi del rapporto in maniera puntuale e scrupolosa e, dopo aver riassunto gli elementi su cui l'attrice fondava la domanda di risoluzione e avere escluso alcune delle ipotesi di risoluzione Pt_5
previste in contratto, ha così motivato:
P
‹‹Riguardo, poi, alle contestazioni della società consortile TT in ordine alla dedotta non corretta esecuzione dei lavori ed ai ritardi nei lavori medesimi va rilevato, innanzitutto, che il contratto di subappalto riguardava la fornitura, comprensiva di montaggio e posa in opera, di impalcati in acciaio verniciato per la realizzazione del viadotto Pian di Setta.
Il viadotto aveva una lunghezza di circa 1,34 km e permetteva di scavalcare il torrente Setta;
per esigenze di tracciato tale viadotto era stato previsto di pianta curvilinea con 14 campate di circa 100 m ciascuna.
Dalla perizia, condivisibile sul punto per analiticità e coerenza, emerge che:
pagina 18 di 34 -l'autorizzazione di all'avvio delle lavorazioni perveniva solo in data 1 agosto 2008, pertanto, andava CP_9 slittata la data di ultimazione di almeno sette mesi (il perito, per inciso, rilevava che presupponendo il contratto la realizzazione del viadotto in 22 mesi in concreto non era necessario che la chiedesse una proroga); CP_3
-l'esondazione del fiume Setta era stata eccezionale ed imprevedibile considerato che, come evincibile dal rapporto Arpa, l'altezza del fiume aveva raggiunto i 2,17 m;
inoltre, a seguito delle lamentele della società subappaltatrice in ragione dei danni subiti a seguito dell'inondazione, il responsabile della società subappaltante aveva riconosciuto la somma di euro 175.000,00 in ragione della conseguenza dell'aggravio di lavoro a seguito di dette inondazioni ed aveva preso atto che tale esondazione e le eventuali successive avrebbero creato notevoli disagi all'attività del cantiere;
Pa
-circa l'imprevisto intasamento delle aree (dedotto dalla TT ), la gestione delle aree era a capo della committente il cui direttore dei lavori avrebbe potuto sospendere le forniture con un semplice ordine CP_9 Pa di servizio alla TT che, a sua volta, l'avrebbe imposto alla;
inoltre alla data del SAL n.7, gennaio CP_3
2009, la consegna del materiale era venuta per circa l'84% del totale senza la necessità di reperire nuove aree di stoccaggio ed a breve sarebbero iniziate le operazioni di varo (delle travi);
-circa le non conformità sulle lavorazioni, il perito rilevava che sistemare piccole imperfezioni prima dell'operazione di collaudo era da considerarsi normale routine negli appalti;
-rilevava, inoltre, che in considerazione della quantità delle lavorazioni risultate effettuate dalla società subappaltatrice, della produzione mensile media che si sarebbe dovuta realizzare tenuto conto della durata contrattuale dell'appalto principale, nonché della circostanza che l'autorizzazione all'ingresso in cantiere era stata rilasciata da solo in data 1 agosto 2008, risultava che la , nonostante la contrazione CP_9 CP_3 dei tempi subita, aveva recuperato il fermo iniziale.
Dalla perizia emerge, altresì, che non vi è in atti documentazione dalla quale emergano richieste di pagamento
Pa di penali da parte del committente il contratto di appalto principale nei confronti della TT , nonostante fossero passati sette anni dalla conclusione del rapporto con la società subappaltatrice e quasi un anno dall'inaugurazione della variante di valico.
Riguardo poi alla paventata possibilità di applicazione della penale da parte della società per il CP_9 mancato rispetto della “milestone” (termini di ultimazione parziale) fissata per il 17 novembre 2009, il perito rilevava che (art.19 contratto di appalto principale) i termini di ultimazione parziali non recuperabili non erano legati al completamento del viadotto Pian di Setta, in relazione al quale erano previsti solo termini di ultimazione parziali recuperabili.
Pa Rilevava il perito, inoltre, al riguardo che il primo contratto integrativo stipulato dalla TT con la Maeg
Costruzioni per il completamento del viadotto era datato 5 maggio 2010, cioè sei mesi dopo la risoluzione del contratto con la , mentre il secondo contratto integrativo era datato 6 settembre 2010; CP_3 conseguentemente doveva ritenersi che la milestones del 17 novembre 2009 non era stata rispettata ma non risultano documenti da cui emerga che sia stata richiesta una penale per il predetto ritardo.
Il perito, comunque, concludeva evidenziando che dalla documentazione in atti risultava che i ritardi riscontrati erano imputabili alla committente per la ritardata consegna dei lavori e delle aree, ritardo che, come Pt_5 detto, era stato recuperato dalla subappaltatrice alla quale, quindi, non può imputarsi alcun addebito in proposito.
pagina 19 di 34 Pa Pertanto, nessuna penale può essere imputata dalla TT alla società non risultando ritardi CP_3 imputabili alla subappaltatrice.
In ordine, poi, alla corretta esecuzione dei lavori commissionati, a fronte della generiche contestazioni di
Pa imperfezioni operate dalla TT , la stessa quantifica 10 non conformità rilevate durante CP_3 CP_2 l'esecuzione dei lavori per le quali sono stati prodotti i documenti rilasciati dalla (doc.33 e relativi CP_3 allegati) che formalizzavano la chiusura di dette imperfezioni.
Il perito, poi, considerato preliminarmente che l'articolo 13 del contratto di subappalto prevedeva che le parti di opere soggette a non conformità riscontrate da SPEA s.p.a. e Autostrade s.p.a. sulle forniture e le lavorazioni P non sarebbero state ammesse in contabilità, evidenzia come dalla SAL n.12 emesso dalla TT in data 31 agosto 2009, l'importo dei lavori contabilizzato rappresentava circa il 90% dell'importo contrattuale nonostante non fossero state ancora contabilizzate il varo di due campate complete e le verniciature.
Deduceva condivisibilmente, quindi, il perito, che risolte le suddette non conformità i lavori effettuati dal subappaltatore potevano considerarsi eseguiti correttamente, né si ritiene che le suddette risultanze possono ritenersi inficiate da valutazioni effettuate dalla società che ha completato i lavori in luogo della società CP_3 in assenza di riscontri specifici e concreti sul punto.
In ordine alle lamentele della società subappaltante inerenti alla richiesta del collaudatore di effettuare una serie di prove per verificare il comportamento dei giunti, sottoposti a fatica, il perito ha evidenziato come tali prove P dovevano essere a carico dell'appaltatore (cioè la TT ), come desumibile dal contratto di subappalto all'articolo 7 punto d) ovvero, in ultima analisi, a carico del committente principale trattandosi di prove che permettevano al collaudatore di cautelarsi al fine della certificazione dell'opera.
Rilevava, comunque, che la non conformità da cui nasceva la problematica era la numero 88 in relazione alla CP_2 quale la aveva suggerito la procedura di saldatura cosiddetta “imburrata”; una volta accettata detta CP_2 procedura dalla ditta appaltatrice la aveva chiuso la non conformità.
Il perito ha evidenziato che le motivazioni della verifica erano basate soprattutto dall'esigenza di sperimentare i giunti “imburrati” per verificare se la struttura avesse sopportato l'alternanza dei carichi dovuti al traffico veicolare.
Rilevava, altresì, il c.t.u. che la volontà di effettuare delle prove sugli appoggi in neoprene non significava che tali elementi fossero mal eseguiti ma rispondeva all'esigenza di avere conferma che le caratteristiche tecniche di detti appoggi rispondessero a quanto dichiarato dal fornitore.
Per quanto detto, ritenuta illegittima la risoluzione contrattuale operata dalla società subappaltante, vanno
P rigettate le richieste risarcitorie avanzate dalla TT , in quanto infondate (ed in parte, comunque, come rilevato dal perito, non documentate)››.
Siffatta valutazione, circostanziata, aderente ai dati documentali e svolta sulla base di una visione d'insieme delle risultanze, non è inficiata dalle censure mosse da parte appellante, che si incentrano sostanzialmente su singoli aspetti, estrapolati dal complesso accertamento eseguito dal C.T.U. (spesso tralasciando la risposta alle osservazioni e i chiarimenti resi) e dal complesso iter logico-giuridico seguito dal giudice.
pagina 20 di 34 Giova rammentare che, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo;
ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass. n. 7649 del 16/03/2023).
A tale principio di diritto si è uniformato il tribunale.
Insuperabili sono, infatti, i dati da cui risulta che il contratto firmato è pervenuto a giugno
2008, l'autorizzazione di all'avvio delle lavorazioni è pervenuta solo il 1°.8.2008, la CP_9
consegna delle aree di cantiere è avvenuta nel novembre 2008.
Già ciò impedisce di aderire all'assunto difensivo secondo cui si dovrebbe retrodatare il termine di decorrenza al gennaio 2008 alla luce degli ordinativi effettuati nell'aprile da
. CP_3
Le censure, inoltre, non tengono conto della segnalata genericità delle contestazioni relative alle non conformità da parte della e delle analitiche affermazioni del C.T.U. su quelle Pt_5
indicate da ed esaminate nella relazione, dovendosi rammentare che i documenti CP_3
rivestono funzione eminentemente probatoria, non potendo surrogare l'allegazione dei fatti, ma, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato (Cass. n. 7115/2013; Cass. n. 3363/2019).
Rimane fermo che, una volta risolte le non conformità, i lavori devono considerarsi eseguiti correttamente, come osservato dal C.T.U.
A tanto si aggiunga che alle osservazioni dei consulenti di parte è stata data analitica risposta, risposta che si rivela congrua e coerente con gli accertamenti espletati e che non viene fatta oggetto di specifiche e puntuali critiche nell'atto di impugnazione (ciò vale anche per i motivi successivi, nella parte in cui prescindono dalla risposta e dai chiarimenti forniti).
pagina 21 di 34 Si pensi ad esempio alla parte in cui il C.T.U. chiarisce che l'esondazione aveva “reso, presumibilmente, il cantiere una sorta di palude (si vedano le foto in atti) e per far muovere camion, carichi di tonnellate di materiale, senza il rischio di sprofondare, ha reso necessario realizzare le famose “piste di cantiere”” (risposta alle osservazioni, pag. 18). Pa Né, può condividersi l'asserita irrilevanza del riconoscimento, da parte di TT a , CP_3 della somma di € 175.000,00 per l'aggravio di lavoro dovuto alle esondazioni, il cui contenuto, inequivoco, conferma le esondazioni e gli accordi conseguentemente raggiunti dalle parti (cfr. doc. 12 , allegato anche alla comparsa in appello). CP_3
Inoltre, non è stato contestato quanto ribadito dal C.T.U. e cioè che dalla documentazione in
Pa atti risultava che TT non aveva “mai disconosciuto né le lavorazioni, di cui si chiedeva il pagamento in corso d'opera, né, tanto meno, la loro entità economica” (risposta alle osservazioni, pag. 18).
Ancora, incontestato è il ritardato pagamento della somma di € 3.955.280,94 per prestazioni eseguite, contabilizzate, riconosciute e fatturate (v. pag. 59 e segg. atto di appello), che non perde certo rilievo per la dedotta tolleranza di siffatto ritardo da parte di , la quale ha CP_3
ottenuto il pagamento solo in forza del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
In conclusione, la Corte condivide le approfondite e puntuali argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso l'inadempimento di e ha ritenuto illegittima la CP_3
Pa risoluzione contrattuale operata da TT , respingendo, per l'effetto, le domande risarcitorie da quest'ultima proposte, che, ovviamente, presupponevano la responsabilità contrattuale (correttamente esclusa) di . CP_3
Rimangono conseguentemente assorbiti i profili di censura concernenti le singole voci risarcitorie su cui si è comunque pronunciato il C.T.U. in risposta al quesito postogli.
***
Il sesto motivo (pagg. 68 – 72) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– i lavori non contabilizzati – difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà CP_3 dell'istruttoria - vizio di motivazione.
Lamenta parte appellante che, con riguardo alle opere di rifinitura e alla fornitura eseguite dal
31.8.2009 (data del SAL n. 12) fino alla risoluzione del 31.10.2009, non contabilizzati e determinati in € 1.306.346,95, se il giudice avesse considerato gli elementi istruttori illustrati nelle osservazioni dei consulenti di parte e anche nelle difese finali, non avrebbe certamente potuto concludere che la quantificazione operata dal C.T.U. era frutto di “attenta verifica”; il
C.T.U. aveva estrapolato da un brogliaccio di , in modo apodittico e acritico, le CP_3
percentuali di incidenza di ciascuna fase della posa in opera (assemblaggio, varo e pagina 22 di 34 verniciatura), applicandole poi alle quantità lavorate dal medesimo determinate, senza fornire spiegazioni sufficienti neppure in sede di chiarimenti sul “(i) perché il “varo” comprenderebbe anche l'“assemblaggio in quota”, quando anche nel brogliaccio di controparte la fase dell'“assemblaggio” viene considerata una fase a sé; (ii) perché la “piolatura” non potrebbe da sola rappresentare il 3% della lavorazione e quale sarebbe, invece, la relativa percentuale di incidenza effettiva;
(iii) perché sarebbe, invece, corretto ritenere che la “verniciatura” incida soltanto per il 6% sulla lavorazione”.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo ai lavori non contabilizzati eseguiti dalla società sino allo scioglimento del rapporto, il perito, CP_3
condivisibilmente, rilevava che era necessario tenere conto dei lavori eseguiti dal subappaltatore dalla data del
SAL 12 (31/8/2009) alla data di rescissione del contratto (31/10/2009) evidenziando, in proposito, che l'articolo
13 del contratto prevedeva l'emissione di SAL mensili in cui sarebbe stato contabilizzato il 65% del materiale a piè d'opera, mentre il restante 35% sarebbe stato contabilizzato momento della posa in opera, con la previsione che se non fosse stato possibile montare le strutture entro il mese successivo alla consegna del materiale per cause non ascrivibili alla subappaltatore, in favore dello stesso l'appaltatore avrebbe messo un SAL per un ulteriore il 25%.
Pertanto, mancavano il SAL per i mesi di settembre ed ottobre, periodo in cui la società aveva ancora CP_3 operato nel cantiere;
il perito rilevava, inoltre, che la prescrizione dell'emissione di un SAL per un ulteriore 25% in caso di mancato montaggio del materiale già consegnato non era stata mai rispettata.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle opere eseguite non contabilizzate fino all'interruzione del rapporto, il perito, dopo attenta verifica, ha determinato in euro 1.306.346,95 (cfr. chiarimenti) l'ammontare dei lavori realizzati e non contabilizzati inerenti sia le opere di rifinitura eseguite e non contabilizzate sia la fornitura non contabilizzata.››.
Sul punto il C.T.U. ha depositato in data 7.1.2018 la relazione a chiarimenti, allegando anche una tabella riepilogativa, con cui, a titolo di esempio, ha spiegato che aveva compreso nell'incidenza dell'11 % “sia il varo stesso che l'assemblaggio in quota che la piolatura. Infatti il varo consiste nel sollevare le travi assemblate a terra e porle sugli appoggi e, da sola, non può certo rappresentare l'11% dell'intera lavorazione. Anche la piolatura che significa camminare comodamente sulla trave con una macchina e “sparare” dei chiodi a distanza di 20-30 cm l'uno dall'altro non può certo rappresentare il 3% dell'intera lavorazione. Viceversa l'assemblaggio a terra - si veda lo schema di montaggio della relazione provvisoria - significa saldare per una lunghezza di 12 metri le due componenti a formare una doppia T, unire 3 di questi componenti disposti in forma curvilinea, saldarli sulle testate, in modo da formare tronconi da 35 metri, il tutto con aggiunta di piatti di compensazione e piastre di rinforzo. Tale lavorazione non può incidere per un 7% come affermato dai CCTTPP ovvero poco più di una verniciatura e meno della metà di quanto considerato dal sottoscritto, nella relazione provvisoria, ovvero 18%.”.
È sufficiente tale stralcio a smentire la generica doglianza di parte appellante.
pagina 23 di 34 Si rinvia, per il resto, alla lettura della suddetta relazione a chiarimenti, che si condivide in quanto completa, esaustiva e del tutto immune da vizi, con la quale il C.T.U. ha concluso che
“Adottando poi le percentuali giuste, usate tra l'altro anche per la redazione dei SAL, e non quelli ideati ad hoc dai CCTTPP ed utilizzando i verbali di consistenza con il giusto criterio, si giunge alla quantificazione delle opere realizzate e non contabilizzate per € 1.306.346,95”.
***
Il settimo motivo (pagg. 73 - 92) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– la revisione prezzi – errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 del contratto di CP_3 subappalto - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - vizio di motivazione.
Parte appellante censura il capo della sentenza con cui è stato riconosciuto a , a CP_3 titolo di revisione prezzi, l'importo di € 1.913.364,85, deducendo, sotto vari profili, che il ragionamento del primo giudice si sviluppa sulla base delle risultanze, contestate, perché erronee e contraddittorie, della relazione peritale, neppure verificate.
***
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha dapprima richiamato l'art. 4 del contratto, secondo cui “il prezzo unitario di cui al precedente art. 3 è stato concordato sulla base del prezzo delle lamiere da treno laminare a caldo nere Pt_6
10025 rilevato nel listino numero 49 del 10.12.2007 della C.C.I.A.A. di Milano all'art. 870 e risultato pari ad €/ton
630,00, oltre gli extra vigenti applicati dei produttori. Le parti concordano che, a partire dall'1.8.2008 e con cadenza mensile, le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del predetto prezzo verranno applicate a contratto con conseguente modifica del prezzo di cui al precedente art. 3”.
Ha quindi spiegato analiticamente le ragioni per cui ha ritenuto di aderire al criterio indicato dal C.T.U., il quale pur avendo reputato che fossero congrui entrambi i calcoli prospettati dalle parti (che per la subappaltatrice dovevano muovere dal momento dell'ordine, per la subappaltante in base ai documenti di trasporto in cantiere e, quindi, dal momento della consegna), aveva ancorato la revisione prezzi al momento dell'acquisto e non al momento della consegna o dell'inserimento nei Sal (“salizzazione”) e aveva considerato i soli ordini a partire dall'agosto 2008, escludendo quelli fatti in precedenza, per poi indicare come l'ammontare più congruo in relazione alla revisione dei prezzi fosse quello di € 1.913.364,85.
Ha spiegato che detto criterio è ‹‹maggiormente rispondente alla ratio della disciplina tendente a far sì che all'esecutore dei lavori sia corrisposto l'effettivo valore degli stessi senza che su esso gravi il rischio di un aumento dei prezzi al momento degli acquisti dei materiali. Diversamente si ancorerebbe la revisione dei prezzi a momenti (consegna o salinizzazione dei materiali) che seppur originariamente predeterminati possono variare pagina 24 di 34 anche per imprevedibili cause esterne e non soddisfano l'esigenza di non gravare sull'esecutore dei lavori l'incolpevole aumento del prezzi dei materiali.
Inoltre, si ritiene che la previsione che l'adeguamento dei prezzi fosse mensile, cioè con la stessa cadenza temporale in cui dovevano essere emessi gli stati di avanzamento lavori, fosse connessa all'esigenza di effettuare i pagamenti parziali, conseguenti all'emissione di detti S.A.L., già con i prezzi aggiornati e che detta circostanza non influisca sulla scelta del criterio di revisione dei prezzi medesimi››.
La Corte condivide le descritte argomentazioni, poiché la ratio della revisione (e della clausola pattizia) è proprio quella individuata dal tribunale e cioè di non esporre l'appaltatore all'alea dell'aumento dei prezzi nel momento in cui procede all'acquisto, cui corrisponde, in caso di diminuzione dei prezzi, sempre al momento dell'acquisto, l'esigenza di non lucrare un prezzo più alto di quello effettivamente pagato.
Ne consegue che correttamente la revisione è stata ancorata al momento dell'acquisto, che, fra l'altro è predeterminato, a differenza della consegna, che dipende da variabili connesse alle lavorazioni del materiale.
Tale conclusione non è inficiata da quanto dedotto in merito all'interpretazione letterale dell'art. 4 del contratto e del successivo art. 13 (cfr. pag. 77 e segg. dell'atto di appello), posto che la previsione della cadenza mensile, come giustamente ritenuto dal primo giudice, era connessa all'esigenza di effettuare i pagamenti parziali, conseguenti all'emissione dei S.A.L.
a cadenza mensile.
Come osservato dal C.T.U., infatti, diversamente opinando “si avrebbe una irrazionale penalizzazione dell'impresa che ha acquistato il materiale ad un prezzo più alto, lo ha tagliato, assemblato, verniciato e trasportato in cantiere e si vede riconosciuto dal committente un prezzo più basso perché nel frattempo il prezzo è sceso, venendo così snaturata la reale e concreta finalità dell'art. 4 in argomento”.
Né possono condividersi le argomentazioni secondo cui ben poteva acquistare i CP_3 materiali prima dell'agosto 2008, così come in parte aveva fatto, dal momento che nessun obbligo vigeva in tal senso (diversamente sarebbe stato previsto un termine) e che, comunque, il contratto era stato sottoscritto solo a giugno 2008, sicché è più che verosimile che vi fossero dei tempi tecnici per il perfezionamento della totalità degli acquisti.
Per il resto si rinvia alla riposta fornita dal C.T.U. alle osservazioni dei consulenti di parte sul punto, laddove si sofferma anche sul “caro ferro” e sul decreto richiamato dai C.T.P. e conclude che “la revisione dei prezzi andava applicata si al momento del SAL, ma considerando prezzi dettati dalle oscillazioni del mercato intervenute in precedenza”.
La Corte condivide integralmente anche la risposta alle osservazioni dei C.T.P. in ordine al dubbio che i documenti di acquisto potessero riferirsi a commesse per altri cantieri.
pagina 25 di 34 Il C.T.U. ha osservato che: “In realtà esiste una NC n.181 (all. lotto/doc. 23) che si riferisce alla mancanza di documentazione di qualità. Tale documentazione, trasmessa successivamente dalla (all. lotto/doc. CP_3
24) si riferisce ad atti in cui, per ogni manufatto, venga indicato addirittura il numero di colata dei laminati costituenti. Evidentemente tali atti non sono altro che i “documenti di acquisto” citati, che permettono al
Collaudatore di risalire alla fornitura che ha dato origine al manufatto. Pertanto tali atti sono in possesso della P TT che li deve aver verificati prima di trasmetterli al Collaudatore statico”.
Da tale risposta, congrua e immune da vizi, parte appellante prescinde.
Generiche e ipotetiche, infine, sono le argomentazioni difensive in ordine al listino del
25.7.2008 vigente nell'agosto 2008.
***
L'ottavo motivo (pagg. 92 – 95) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– i danni richiesti da in conseguenza della risoluzione – difetto, CP_3 CP_3 incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe riconosciuto a la somma di € CP_3
144.000,00 per l'utilizzo, dal novembre 2009 al novembre 2010, di alcune attrezzature da Pa parte della TT , sulla base della relazione di c.t.u., senza che vi fosse prova del costo unitario richiesto e, soprattutto, della circostanza che , che ne pretendeva la CP_3 rifusione, avesse effettivamente sostenuto l'onere preteso a titolo risarcitorio, non essendo sufficienti a tal fine le missive tra le parti.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹-in relazione ai danni richiesti per la ritardata consegna delle attrezzature esisteva solo la richiesta della Pa società TT di poter utilizzare parte delle attrezzature.
In particolare, in detta nota (allegato 23 fascicolo principale), datata 18.11.2009, la società CP_3 subappaltante comunicava la necessità di utilizzare un determinato numero di attrezzature ivi descritte, mentre con successiva nota del 5.11.2010 la stessa subappaltante intimava il ritiro delle attrezzature e con successiva nota del 15.11.2010 la società indicava che l'importo del loro uso per l'anno trascorso cioè dal CP_3 novembre 2009 al novembre 2010 era pari a un totale di euro 144.000,00 oltre Iva;
successivamente la subappaltatrice aggiungeva spese per il ritiro, ripristino, utili spese generali per un ulteriore importo di euro
98.444,00 che non risultano documentate;
precisava quindi il perito che l'importo richiesto di euro 144.000,00 oltre Iva risultava congruo.
pagina 26 di 34 Si ritiene, quindi, di poter considerare dovuto alla società il solo importo di euro 144.000,00 quale costo CP_3 Pa per l'utilizzo, ad opera della società TT , delle proprie attrezzature, in quanto costo congruo in relazione ai macchinari che la stessa subappaltatrice aveva ritenuto di dover utilizzare.››
Ritiene la Corte che il tribunale abbia correttamente ritenuto raggiunta la prova sul punto, dal Pa momento che è incontestato e documentato che ha chiesto a di utilizzare il Pt_5 CP_3
materiale analiticamente descritto nella nota citata e ha, dopo un anno, intimato il ritiro.
Pa A fronte di tale dato, non può certo ritenersi che la richiesta di TT (di uso delle attrezzature di ) sia neutra e non dimostri “la circostanza che uso vi sia stato”, dal CP_3
momento che la predetta ha comunque detenuto, su richiesta della stessa, le attrezzature per un anno, a nulla rilevando che le abbia poi usate o meno.
Ciò detto, ha comunicato che l'importo del nolo era pari a € 12.000,00 al mese e, CP_3 dunque, a complessivi € 144.000,00.
Il C.T.U. ha elencato nel dettaglio il materiale in questione e ha reputato congruo l'importo.
È evidente che, visto l'oggetto della voce risarcitoria, non poteva esigersi la prova documentale dell'esborso sostenuto da , poiché si trattava di quantificare l'importo CP_3 del nolo per l'utilizzo (o comunque per la detenzione) di quelle attrezzature per un anno.
Di conseguenza, la determinazione di congruità non poteva che essere demandata al C.T.U., il quale ha espresso il proprio giudizio sulla base della natura delle attrezzature e della durata, correttamente escludendo voci di danno connesse, che dovevano essere documentate e che erano invece rimaste sprovviste di prova.
Pa Inoltre, parte appellante nemmeno deduce che TT abbia contestato la richiesta di
, né offre una prospettazione alternativa, basata su una differente ricostruzione del CP_3
quantum debeatur.
Il motivo va dunque rigettato.
***
Il nono motivo (pagg. 95 – 99) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di CP_3
– gli oneri richiesti da relativi al vitto ed all'alloggio degli operai – difetto, CP_3 incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura, sotto vari profili, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta della c.t.u. ha riconosciuto a il ristoro di oneri relativi al vitto e alloggio per gli CP_3 operai per l'importo di € 161.032,16, sostenendo, tra l'altro, che la documentazione (doc. 61) non forniva la prova dell'an debeatur, ossia la prova della circostanza che in quel dato giorno pagina 27 di 34 quel dato lavoratore era impiegato presso il cantiere della , non essendo sufficiente Pt_5
l'esibizione in giudizio di mere fatture di addebito.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo, poi, al ristoro di oneri richiesti dalla società va rilevato che, come emerge dalla perizia, in CP_3
ordine agli oneri relativi al vitto ed alloggio per gli operai, l'importo risultante spettante a detto titolo alla società
e pari ad euro 161.032,16. CP_3
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che il contratto di subappalto prevedeva, all'articolo 7 comma 1 lettera f), quale onere a carico dell'appaltatore (cioè della subappaltante) il diritto all'alloggio per un massimo di
10 operai.
Si rileva, quindi, come, alla luce della documentazione allegata dalle parti e del disposto contrattuale, alla somma documentata e richiesta dalla di euro 284.438,10 andava decurtato l'importo di euro CP_3
123.405,94, pari a quanto speso e fatturato dalla nei confronti della per il vitto del personale al Pt_5 CP_3 netto della detrazione dei pasti per i 10 operai previsti contrattualmente.››.
Ora, come accertato dal C.T.U., la somma di € 123.405,94, fatturata a in quanto CP_3
relativa al vitto del personale che aveva superato il tetto contrattuale di dieci operai, andava esclusa dai ristori spettanti a , che aveva depositato fatture per € 284.438,10; CP_3 esisteva “quindi un riscontro documentale, anche in riferimento al personale che la comunicava CP_3
P giornalmente alla TT e quello presente negli alloggi”, sicché è stata riconosciuta la differenza di €
161.032,16.
Gli stessi C.T.P. di TT 5A, nelle osservazioni alla c.t.u. (pag. 28), affermano che CP_3
aveva portato in cantiere un numero maggiore di tecnici e operai e che TT 5A aveva pagato il vitto e l'alloggio di tutti gli operai in forte eccedenza rispetto alle dieci unità previste a suo carico e aveva poi provveduto ai relativi addebiti dei costi concernenti detta eccedenza, in applicazione di quanto previsto dal contratto.
Correttamente, pertanto, il C.T.U., sulla base della documentazione in atti, ha escluso i costi per l'eccedenza e ha ristretto il campo ai costi per dieci operai, spiegando, nella risposta alle osservazioni, che “La spiegazione è già presente nella relazione quando si collega tutto all'accelerazione che hanno dovuto subire le lavorazioni. Evidentemente, alla firma del contratto, la , reputava sufficiente CP_3 il pagamento di vitto e alloggio per 10 operai perché con tale numero, nel tempo contrattuale previsto, contava di portare a termine tutte le lavorazioni. Quando i tempi si sono ristretti ha dovuto incrementare la forza lavoro per
P concludere entro la scadenza contrattuale ed intende addebitare tale costo alla TT ”.
Da nessun passaggio della relazione risulta che siano stati computati costi per personale tecnico e direttivo, così come meramente ipotizzato da parte appellante (e prima ancora dai pagina 28 di 34 C.T.P.), la quale non ha specificamente indicato quali sarebbero stati tali costi ingiustamente addebitati, dovendosi per il resto richiamare i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui è sufficiente che il creditore, dopo aver fornito prova del titolo, alleghi l'inadempimento, essendo onere del debitore provare il fatto modificativo o estintivo.
La doglianza deve dunque essere disattesa.
***
Il decimo motivo di appello (pagg. 99 - 102) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di – gli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e CP_3 fornitura di corrente elettrica – difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura, sotto vari profili, la sentenza nella parte in cui il giudice, sulla scorta della c.t.u., ha riconosciuto a la somma di € 43.278,39 a titolo di ristoro per oneri di CP_3
noleggio, alimentazione dei gruppi elettrogeni e fornitura di corrente elettrica.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo al ristoro degli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura corrente elettrica, va considerato, preliminarmente, che il contratto di subappalto stabiliva quale onere a carico dell'Appaltatore (cioè la TT 5A), all'art. 7 comma 1 lettera a), la corrente elettrica su tutto il tracciato necessaria alle lavorazioni di saldatura e piolatura in cantiere fino a 400 Kw.
Dalla verifica peritale emerge che risulta come alla società spetti un rimborso, avendo dovuto CP_3 Cont sostenere direttamente gli oneri per il noleggio e l'alimentazione di gruppi elettrogeni, nonché i pagamenti all' per l'acquisto di carburante per produrre l'energia elettrica, per un totale di €.43.278,39.
Il perito spiegava che, per effetto della contrazione dei tempi la società per accelerare le lavorazioni CP_3 aveva dovuto sopperire alla limitata potenza fornita (400 Kw) con propri mezzi.
La suddetta cifra era stata determinata dal costo per noleggi gruppi elettrogeni e per gasolio utilizzato per il relativo funzionamento (Castaldo/documento 55), per € 23.278,39; oltre ai costi di cui alle fatture di cui sopra andava aggiunto il costo relativo agli spostamenti ed alla manutenzione, che la società non avrebbe CP_3 P sostenuto se l'energia fosse stata fornita, come da contratto, dalla TT .
In particolare il costo per lo spostamento dei generatori era di euro € 16.155,35, mentre il costo per la manutenzione ordinaria dei generatori era di euro 3.844,50.
Il perito ha evidenziato che le spese per noleggio ed alimentazione risultavano documentate ed il calcolo per spostamento e manutenzione risultava congruo, anche in considerazione che non erano stati addebitati il cambio dell'olio e dei filtri, previsto da contratto con il fornitore, per ogni 350 ore di funzionamento.››
In primo luogo, la sentenza, in punto di an debeatur, è aderente ai suindicati principi di diritto in tema di riparto dell'onere della prova, essendo onere del debitore provare di aver assolto pagina 29 di 34 l'obbligazione dallo stesso assunta (nel caso di specie, quella di aver fornito una potenza sufficiente) e dimostrare il fatto modificativo o estintivo.
Nulla viene dedotto al riguardo nell'atto di impugnazione, con cui la parte si limita ad affermare che “nessun inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali è stato mai dedotto nè Pt_5 comprovato né conseguentemente tantomeno accertato” e che nessuna verifica era stata condotta dal
C.T.U., argomentazioni non in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova.
In ogni caso, nella risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha richiamato la nota di TT 5A del
4.8.2009 (all. 55 ) con cui si dichiarava che “Da una ricognizione dei mezzi messivi a CP_3 disposizione emerge che a tutt'oggi a fronte di una potenza di 400 KVA, contrattualmente pattuita, si è giunti a fornirVi circa 1.600 KVA”.
Con la stessa nota si comunicava che tale abnorme consumo di gasolio non era più sostenibile e si intimava alla di “provvedere autonomamente con un contratto di fornitura di CP_3 gasolio che alimenta i gruppi a Vs disposizione stimato in 40.000,00 lt/mese”.
Da ciò il C.T.U. ha coerentemente desunto che l'accelerazione impressa da fino a CP_3
quella data era stata accettata.
Su questo specifico punto nulla è stato dedotto nell'atto di appello.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il C.T.U. ha riconosciuto, per noleggio gruppi elettrogeni e per gasolio, la somma di € 23.278,39 sulla base delle fatture, e ha spiegato analiticamente il calcolo del costo per gli spostamenti e per la manutenzione, pari a € 16.155,35 ed € 3.844,50,
e le ragioni per le quali tale calcolo doveva considerarsi congruo, precisando poi, nella risposta alle osservazioni, con riguardo alla menzionata nota del 4.8.2009, che “Tale affermazione equivale a gravare la , considerando che ad agosto 2009 il gasolio costava circa 1,10 €/lt, CP_3
l'onere di € 132.000,00 quindi la richiesta della appare addirittura sottostimata”. CP_3
Le doglianze, invero generiche, devono dunque essere disattese, a nulla rilevando che le fatture prodotte ammontassero a “poco più di € 20.000,00 rispetto agli oltre € 40.000,00 richiesti” e fermo restando che sono state prodotte le contabili dei relativi bonifici, sui quali parte appellante tace (cfr. doc. 55 ). CP_3
***
L'undicesimo motivo (pagg. 102 - 105) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– gli oneri sostenuti per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti CP_3 saldati invece che bullonati – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - vizio di motivazione.
pagina 30 di 34 Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta della c.t.u., ha riconosciuto a la somma di € 366.700,00 a titolo di asserite maggiori CP_3
lavorazioni eseguite per realizzare i giunti saldati anziché bullonati, lamentando che il C.T.U.
(seguito dal giudice) avrebbe assunto, in maniera del tutto apodittica, che l'esecuzione di tali lavori e i relativi corrispettivi sarebbero stati accettati da , mentre in realtà, il Pt_5
documento integrativo preso in esame era una mera proposta contrattuale formulata da
Pa
(doc. 58), non sottoscritta da e da questa espressamente disconosciuta;
CP_3 Pt_5
inoltre, la consulenza si limitava a una mera ricognizione degli assunti di , ritenendoli CP_3
congrui, senza condurre alcuna verifica.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Relativamente alla richiesta di ristoro dei costi per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che bullonati, come originariamente previsto, delle travi principali, trattandosi di variazione concordata con la società che aveva comportato un notevole risparmio per la società subappaltante Pt_5 sotto l'aspetto del peso complessivo ed aveva comportato maggiori costi di realizzazione, il perito rilevava che l'importo di euro 366.700,00 indicato dalla subappaltatrice poteva ritenersi congruo considerando che il numero P dei giunti coincideva con la bozza di atto integrativo proposto dalla TT (doc.6 procedimento CP_3 principale)››.
Parte appellante, ancora una volta, non si confronta in alcun modo con la dettagliata risposta del C.T.U. alle osservazioni, con cui l'ausiliare:
1) evidenzia che “nell'allegato 3 del documento 50, la ha provveduto ad analizzare i vantaggi CP_3
Pa che tale modifica avrebbe portato alla TT e, quest'ultima, deve averne preso atto, visto che ha proposto un Atto Integrativo applicando, ovviamente, un prezzo ridotto rispetto alle richieste della
”; CP_3
2) spiega analiticamente come è pervenuto a determinare in n. 114 i giunti, sulla scorta dello schema di montaggio;
3) rappresenta che nell'atto integrativo (doc. 6 ), al punto 2.12, oltre che dei CP_3 campi travi, si parla di giunti saldati e si afferma che “fin dalla scorsa estate abbiamo dimostrato la ns disponibilità a riconoscere, seppur in maniera ridotta, gli importi relativi a tali voci … allo scopo era stato predisposto un Atto Integrativo da Voi mai sottoscritto”; Pa
4) conclude che, pertanto, tale atto integrativo era stato inviato, da TT , non firmato affinché lo accettasse e che poiché quest'ultima non aveva accettato la CP_3
tempistica da rispettare (che prevedeva il completamento per il 31.8.2009), veniva pagina 31 di 34 disconosciuto l'atto integrativo, anche se era stato poi richiamato nella corrispondenza successiva.
Ne discende che correttamente, sulla base delle condivisibili conclusioni del C.T.U., è stata riconosciuta la somma in questione, non essendo il ragionamento del primo giudice inficiato dalle generiche doglianze che seguono il solco delle osservazioni dei C.T.P. senza tener conto della successiva risposta del C.T.U.
***
Il dodicesimo e ultimo motivo (pagg. 105 - 107) è così rubricato: sugli interessi ex d.lgs. n.
231/02 e sulla loro decorrenza - travisamento fatti - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - violazione del d.lgs. n. 231/02 – violazione dell'art. 1308 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha attribuito a gli interessi ex d.lgs. 231/20202 sugli importi dovuti a titolo di compensi contrattuali CP_3
o comunque di rimborsi in relazione a costi.
Muove due rilievi:
Pa 1) essendo stata dichiarata fallita la TT , debitore principale, nessun interesse moratorio poteva essere applicato alle somme eventualmente dovute dalle appellanti nella loro qualità di pretese responsabili solidali;
2) in ogni caso, il dies a quo non potrebbe collocarsi prima dell'atto introduttivo del giudizio
R.G. n. 37880/2014 o del ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto, non risultando un precedente atto di costituzione in mora nei loro confronti, ciò alla luce dell'art. 1308 c.c., secondo cui la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha affermato che sugli importi dovuti a titolo di compensi contrattuali o, comunque, di rimborsi in relazione a costi a carico della subappaltante, decorrevano gli interessi ex d.l.vo n.231/2002 dal 4.10.2010 – data della scadenza del termine indicato nella Pa diffida inviata da a TT con la raccomandata datata 20.9.2010 e notificata il CP_3
23.9.2010 - al saldo.
Quanto al primo profilo, se è vero che l'art. 1 d.lgs. n. 231/2002, prevede che “…Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito …”, è anche vero che, nella pagina 32 di 34 specie, non si verte in materia di debiti oggetto di procedura concorsuale, atteso che le odierne appellanti sono state condannate al pagamento delle suddette somme quali fideiussori ex lege della società poi dichiarata fallita, come si è chiarito sopra, sicché Pt_5
non opera la suindicata esclusione.
Quanto al secondo profilo della doglianza, come si è visto, questo è limitato alla decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora alla luce del disposto di cui all'art. 1308 c.c.
Non è stata quindi posta in discussione l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, su cui si è formato il giudicato interno.
Ciò posto, va detto che, pacificamente, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (Cass. n. 28413/2024).
Pertanto, inconferente è il richiamo all'art. 1308 c.c., norma che disciplina gli effetti della costituzione in mora nelle obbligazioni solidali e che non può dunque trovare applicazione nel caso in esame.
Ne consegue che, se, per un verso, in difetto di impugnazione incidentale, non può statuirsi che gli interessi decorrano dal giorno della scadenza, per altro verso, non può certo accogliersi la doglianza e ancorare la decorrenza ad una diversa data di costituzione in mora, successiva a quella individuata dal primo giudice.
***
La richiesta di rinnovazione della c.t.u. è assorbita nelle esposte argomentazioni.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
***
Le appellanti devono essere condannate, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che CP_3 si liquidano in complessivi € 49.505,12 secondo i valori medi dello scaglione da €
2.000.001,00 a € 4.000.000,00, applicando la maggiorazione del 60 % per il numero dei soggetti (tre) aventi la stessa posizione processuale, contro i quali è stata resa la prestazione dall'avvocato dell'appellata, ex art. 4, comma 2, ultimo periodo, D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022 (cfr. Cass. n. 2956/2024), come richiesto dall'appellata in nota spese,
pagina 33 di 34 ma applicando la riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del citato D.M., in quanto la linea difensiva delle appellanti è pacificamente unica e non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass n. 10367/2024; Cass. n. 15946/2024).
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24275/2019, R.G. n. 30698/2011, pubblicata in data
19.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna (già , Parte_1 Parte_2
, anche quale assuntore del concordato fallimentare Parte_3
del , e (già Parte_4 CP_1 [...]
, in solido, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 49.505,12 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di TRIBUNALE DI ROMA N. 252/15 CP_25
. Controparte_4 CP_5 CP_5
Controparte_5 [...]
; Controparte_5
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti.
Roma, 17.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 34 di 34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1071/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 e vertente
TRA
(già , c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, anche quale assuntore del concordato fallimentare Parte_3
del , c.f. Parte_4 P.IVA_2
già , c.f. CP_1 Controparte_2 P.IVA_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni Mastrangelo, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leandro Bombardieri e Roberto Baratta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 34 NONCHÉ
DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 252/15 Parte_4 Controparte_4
[...]
.
[...] [...]
[...]
Controparte_5
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 24275/2019, R.G. n. 30698/2011, pubblicata in data 19.12.2019, il tribunale di Roma, ha pronunciato in più giudizi riuniti scaturiti dal contratto di appalto stipulato il
31.5.2005 tra la ATI originaria (cui era subentrata la nuova ATI costituita tra il
[...]
e la che poi si sarebbe avvalsa per Controparte_6 Controparte_7
l'esecuzione dei lavori della costituita TT 5A e e, in CP_8 Controparte_9 particolare, dal contratto di subappalto stipulato il 22.1.2008 tra TT 5A e l'ATI avente quale società capogruppo la Controparte_3
I giudizi sono così descritti in sentenza:
- procedimento principale, instaurato da TT 5/A s.c. a r.l. (proseguito dal Fallimento della società attrice) nei confronti di e Controparte_3 CP_5 CP_10 per far accertare l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto del
[...]
22.1.2008, nel quale proponeva domanda riconvenzionale la subappaltatrice CP_3
e interveniva;
CP_5
- procedimento R.G. n. 62505/2011 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 16122/2011, con cui era ingiunto a TT 5A il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_3
559.568,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
- procedimento R.G. n. 37780/2014 in cui conveniva in giudizio CP_3 [...]
Controparte_11 Parte_2 Parte_2
in amministrazione straordinaria e , estendendo Controparte_2
sostanzialmente a dette società la domanda avanzata nel procedimento principale, in via riconvenzionale, nei confronti di TT 5A;
pagina 2 di 34 - procedimento R.G. n. 66961/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7464/2013, con cui era ingiunto, tra le altre parti, a il pagamento, in favore Parte_3 di , dell'importo di € 3.955.280,94, oltre interessi e spese del monitorio;
CP_3
- procedimenti R.G. nn. 51915/2014, 52280/2014, 52285/2014 e 52381/2014 di Pa opposizione al decreto ingiuntivo n. 10506/2014, con cui era ingiunto a TT in liquidazione, a , a , a Parte_3 Parte_2
e a il pagamento, in solido, in favore di Parte_2 Controparte_2
, dell'importo di € 221.468,40, oltre interessi e spese del monitorio. CP_3
***
Il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria, ha provveduto come di seguito si riporta:
‹‹…da atto dell'avvenuta estinzione del procedimento tra le parti e l Controparte_5 nonché tra la e;
Controparte_3 Controparte_5 dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla nei confronti del Controparte_3
Parte_4 revoca nei confronti del per sopravvenuta improcedibilità della Parte_5 domanda, il decreto ingiuntivo numero 16122 R.G.38712/2011 emesso dal Tribunale di Roma in data 11 agosto
2011, nonché il decreto ingiuntivo n.10506/14, R.G. n.25339/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data
7.5.2014. conferma il decreto ingiuntivo n.10506/14, R.G. n.25339/2014, emesso dal Tribunale di Roma in data 7.5.2014, nei confronti del (in proprio), dell , Controparte_12 Parte_2 ora e della ora nonché il decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_2 CP_1 numero 7464/13 R.G.18014/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 3 aprile 2013, nei confronti
[...]
(in proprio); Controparte_11 P rigetta le domande avanzate originariamente dalla TT , in relazione alle quali hanno insistito sia il costituito che il quale assuntore del fallimento;
Parte_4 Parte_3 condanna il (in proprio), l ora Controparte_11 Parte_2
e la , ora in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
[...] dell'importo di euro 1.306.346,95 per le opere eseguite dalla società fino all'interruzione del rapporto e CP_3 non contabilizzate;
dell'importo di euro 1.913.364,85 a titolo di revisione prezzi;
dell'importo di euro 571.010,55 per i ristori dovuti alla società degli oneri relativi al vitto ed alloggio CP_3 degli operai, degli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura corrente elettrica, delle maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che bullonati, come originariamente previsto, delle travi principali, oltre gli interessi su detti importi ex d.l.vo n.231/2002 a decorrere dalla 4.10.2010 al saldo;
pagina 3 di 34 condanna il (in proprio), l ora Controparte_11 Parte_2
e la , ora in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio, in Parte_1 Controparte_2 CP_1 favore della Controparte_3 P dell'importo di euro 144.000,00 quale costo per l'utilizzo, ad opera della società TT delle attrezzature della società ; CP_3 Pa dell'importo di euro 175.000,00 per gli oneri sostenuti in conseguenza degli inadempimenti della TT con riferimento ai campi travi ed alle piste di cantiere,
oltre la rivalutazione di dette ultime somme annualmente secondo gli indici dal 30.10.2009 al saldo e CP_13 gli interessi compensativi, nella misura legale ordinaria sulle somme annualmente rivalutate;
rigetta la residua domanda avanzata dalla Controparte_3 condanna il il l Parte_5 Controparte_11 [...]
ora e della , ora in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_ solido, alla rifusione, in favore della e . delle spese di lite, che Controparte_3 CP_5 CP_4 si liquidano complessivamente: in favore della in euro 30.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e Controparte_3
C.P.A. come per legge;
CP_ in favore e . per ciascuna di esse, in euro 20.000,00 per compensi, oltre il CP_5 CP_4 rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente, in solido, carico del del Parte_5 [...] CP_
dell' ora e della Controparte_11 Parte_2 Parte_1 Controparte_2
, ora le spese di perizia››.
[...] CP_1
*** Hanno proposto appello (già , Parte_1 Parte_2
(già , Controparte_14 Controparte_2
articolando dodici motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dopo gli accertamenti ritenuti necessari e per le ragioni esposte in narrativa in riforma della sentenza impugnata:
1. In via preliminare, in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare che l'unico soggetto legittimato passivo è la sola TT 5 A con cui la aveva stipulato i contratti per cui è causa, CP_11 CP_3 escludendo ogni responsabilità delle odierne appellanti, e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
2. Sempre in via preliminare, in accoglimento del II motivo di appello, accertare e dichiarare l'estinzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., della fideiussione legale posta in capo alle appellanti e nei confronti dell'appellata dall'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, e conseguentemente riformare la CP_3 sentenza di primo grado;
3. Ancora in via preliminare, in accoglimento del III motivo di appello, accertare e dichiarare l'estinzione, ai sensi e per gli effetti del comb. disp. degli artt. 1949, 1950 e 1955 c.c., oltre che 61 l. fall., della fideiussione legale posta in capo alle appellanti e nei confronti dell'appellata dall'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. CP_3
163/2006, e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado;
pagina 4 di 34 4. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del IV motivo di appello, accertare e dichiarare la violazione da parte di del divieto di frazionamento del credito, e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e CP_3 dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità, di tutte le domande proposte da successivamente CP_3 all'ottenimento del decreto ingiuntivo R.G. n. 18014/2013, Dec. Ing. n. 7464/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2013;
5. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del V motivo di appello, accertare e dichiarare la piena legittimità
P della risoluzione del contratto di subappalto n. 22/08 operata da TT e la fondatezza delle domande dalla stessa spiegate e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado ed accogliere integralmente le domande Pa formulate da nel corso del giudizio di primo grado, con condanna di al pagamento in favore di Pt_5 CP_3 P
della complessiva somma di € 14.049.258,54; Pt_5
6. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VI motivo di appello, accertare e dichiarare che l'importo dovuto a per i lavori non contabilizzati è pari, al più, ad € 789.465,58 e per l'effetto riformare la sentenza di CP_3 primo grado;
7. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VII motivo di appello, accertare e dichiarare che nessun importo
è dovuto a a titolo di revisione prezzi e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
CP_3
8. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del VIII motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di danni in conseguenza della risoluzione e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
CP_3
9. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del IX motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri relativi al vitto ed all'alloggio degli operai e per l'effetto riformare la sentenza di primo CP_3 grado;
10. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del X motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura di corrente CP_3 elettrica e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
11. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del XI motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per gli oneri sostenuti per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che CP_3 bullonati e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
12. Nel merito, in ogni caso, in accoglimento del XII motivo di appello, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di interessi ex d. Lgs. 231/02 dalle pretese condebitrici solidali, ovvero in subordine, che tali CP_3 interessi possano decorrere al più dal momento della introduzione nei loro confronti del giudizio n.r.g. 37880/14
e/o delle azioni monitorie introdotte nello stesso anno e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
13. Conseguentemente all'accoglimento di uno o più motivi di appello e alla riforma della sentenza di primo grado, condannare la alla restituzione in favore della (già ) delle somme che CP_3 Parte_1 Pt_2 saranno corrisposte in ottemperanza della predetta sentenza di primo grado e/o delle somme che risulteranno corrisposte in eccesso, maggiorate degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, di quelli diversi e decorrenti da altro termine secondo quanto ritenuto di giustizia;
14. In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU;
15. Con vittoria di spese legali di entrambi i giudizi››.
***
pagina 5 di 34 Si è costituita, in data 12.10.2020, chiedendo, previa integrazione del Controparte_3
contraddittorio nei confronti del Fallimento di FI. (richiesta respinta dalla Corte), di CP_15 dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. o di rigettarlo nel merito, confermando la gravata sentenza.
***
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto dell'8.11.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
l'udienza del 5.12.2024, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti costituite hanno tempestivamente depositato le note conclusionali.
***
All'udienza del 5.12.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; quindi i difensori delle parti, su invito della Corte, hanno precisato le conclusioni, come da verbale, e hanno rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già depositato note conclusive;
la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, nei cui confronti non è stata avanzata, con l'atto di impugnazione, alcuna domanda.
***
Sempre in via preliminare, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Ciò detto, giova premettere che la gravata sentenza riepiloga analiticamente la vicenda sotto il profilo soggettivo, dando conto dei vari rapporti contrattuali, dei mutamenti societari, della posizione e dell'avvicendamento di tutte le società intervenute a vario titolo nell'esecuzione dei lavori oggetto di controversia.
Sul punto, pertanto, si rinvia, per brevità, alla sentenza, nella quale si dà atto che l'ATI, alla data del 14.6.2012, era composta dal , che era costituito dalle società Parte_3
Part (oggi ), e Parte_2 Parte_2 CP_16
pagina 6 di 34 nonché dalla (oggi , la quale, alla data del Controparte_2 CP_1
Pa 30.10.2012, risultava tra i proprietari di quote della TT ).
Pa TT era la società costituita per dare esecuzione ai lavori pervenuti al Controparte_6
(successivamente ), la quale ha poi stipulato il contratto
[...] Parte_3 di subappalto con l'ATI avente quale società capogruppo (di seguito, solo Controparte_3
) per “l'esecuzione, con gestione a proprio rischio ed autonoma organizzazione di mezzi, dei lavori di CP_3
fornitura comprensiva di montaggio e posa in opera di impalcati di acciaio verniciato per la realizzazione del
Viadotto Pian di Setta previsti nel capitolo speciale d'appalto, come da computo metrico estimativo allegato e alle condizioni e modalità previste nel presente contratto”.
***
Il primo motivo denuncia errato riconoscimento della legittimazione passiva in capo alle tre appellanti, violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 96 d.p.r. n. 554/1999 in relazione all'art. 2462 c.c. e violazione dell'art. 12 delle preleggi.
Le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni sollevate dalle medesime, le quali avevano indicato come unico soggetto eventualmente responsabile, la
TT 5A s.c. a r.l., in forza dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali.
Lamentano in particolare (per le ragioni esposte alle pagg. 9-22) che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 37, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 disciplinasse un'ipotesi di estensione della responsabilità a tutti gli appaltatori del contratto di appalto pubblico (siano riuniti in ATI o in consorzio), sia nei confronti del committente che dei subappaltatori e fornitori, in deroga alla responsabilità limitata dei soci delle società consortili a r.l.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando quanto segue:
‹‹Va, quindi, osservato, in materia di disciplina dei consorzi, che le problematiche di legittimazione derivano dalla necessità di coordinare la normativa del codice civile dettata al riguardo (art. 2615 ter) e la normativa speciale in materia di appalti pubblici.
Nel caso di specie, per come sopra visto, ci troviamo di fronte ad una ) avente Controparte_17 scopo consortile e non di lucro e che rappresenta un momento di sintesi organizzativa ed operativa delle capacità imprenditoriali espresse dai soci, onde pervenire alla totale e piena esecuzione dei lavori assunti con l'appalto pubblico.
In termini generali, per ciò che attiene la responsabilità delle società consortili a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali dovrebbe rispondere solo la società con il suo patrimonio.
pagina 7 di 34 Tuttavia, detto principio non si applica alle ipotesi in cui la responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile a responsabilità limitata appaltatrice di lavori pubblici.
In materia di appalti pubblici, la previsione della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi era stata inizialmente prevista esclusivamente nei confronti dell'ente appaltante (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del
1991) e, successivamente, è stata estesa nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori dall'art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994, con norma che non ha efficacia retroattiva.
Attualmente, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici è stata abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale, tuttavia, ha mantenuto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi subappaltatori e fornitori, in quanto all'art. 37, V comma, prevede che “l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Va osservato, quindi, che dalla ricostruzione cronologica dei vari passaggi societari all'interno dell'A.T.I. e all'interno della TT emerge come la composizione sociale della prima, al momento del subentro Parte_4 della stessa nei rapporti contrattuali assunti dall'originaria A.T.I. appaltatrice dei lavori (di cui al contratto di appalto in oggetto stipulato con la società ), non combacia con la composizione sociale Controparte_9 Pa della TT .
Infatti, la TT è stata formata, sin dal suo atto costitutivo, solo da alcuni dei soggetti facenti parte Parte_4 dell'ATI aggiudicataria dell'appalto pubblico, e cioè l ora Controparte_18 [...]
e l con esclusione dell ora Parte_2 Parte_2 Controparte_19 CP_20
e della ora la quale, a seguito delle Controparte_7 Controparte_2 variazioni sociali dell'ottobre 2012, risulta essere divenuta proprietaria di quote sociali di detto consorzio.
Ciò detto, considerato che l'art. 96 DPR 554/1999 prevede, al comma IV, che “tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione” e che solo “nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale”, si ritiene che dagli atti non emerge che il , seppur costituito solo da alcune delle società facente parti Controparte_17 dell'ATI (e del ) svolgesse solo una parte dei lavori. Parte_3
Infatti, detta circostanza non emerge dal contratto di appalto, né dal successivo atto aggiuntivo, né dall'atto costitutivo del consorzio lotto 5A.
In particolare, va rilevato che la premessa di cui alla lettera t) dell'atto aggiuntivo deve essere intesa come comunicazione del , in qualità di mandataria dell'ATI, relativa alle imprese che in Parte_3 concreto avrebbero svolto gli interi lavori in questione, e non come comunicazione idonea a limitare la responsabilità dei singoli appartenenti all'ATI ( , e società consorziate), in quanto Controparte_7 Parte_3 contraria al comma 5 dell'art.37 del D.L.vo n.163/2006 (ed al precedente art. 13 legge 109/1994), finalizzato ad un estensione delle responsabilità a tutti gli appaltatori del contratto di appalto pubblico (sia se riuniti in ATI che in ), sia nei confronti del committente che dei subappaltatori e fornitori, ad eccezione del caso di Parte_3
“assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie”. pagina 8 di 34 Pertanto, considerato che, ex art. 96 DPR 554/1999, la società consortile “subentra all'ATI, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto”, avendo il solo fine di garantire il coordinamento dell'attività esecutiva delle singole imprese, deve ritenersi che la responsabilità per l'esecuzione dei lavori rimanga in capo all'ATI appaltatrice nel suo complesso.
Diversamente, la delega dell'esecuzione della totalità dei lavori appaltati ad opera dell'ATI ad un numero ridotto di imprese, tramite la costituzione di una società consortile di composizione minore e diversa rispetto a quella dell'ATI delegante, diventerebbe un illegittimo strumento per ridurre il numero di società responsabili per l'adempimento del contratto di appalto originario e dei connessi contratti di subappalto e di fornitura conclusi con i terzi.
Per quanto detto, non si ritiene sussistere la dedotta carenza di legittimazione passiva››.
La decisione è corretta e in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.
2173/2024), secondo cui, in tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il general contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Spiega la Corte di legittimità che gli stessi principi erano già stati affermati con riguardo alla società consortile prevista dall'art. 23 bis del precedente Codice degli appalti di cui alla legge
8 agosto 1977, n. 584, secondo cui, ugualmente, le imprese riunite potevano costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e segg. del Codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ma la società subentrava, senza che ciò costituisse ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite (cfr. Cass. Sez. 1, n. 77 del 04/01/2001; Sez.
1, n. 28220 del 26/11/2008).
In sostanza, è vero che in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei pagina 9 di 34 principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale;
è anche vero che tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del;
tuttavia, tale disposizione, non costituisce espressione di una regola generale, Parte_3
poiché la normativa speciale in tema di appalti pubblici (artt. 21, ultimo comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7, del d.lgs. n. 406 del 1991), ha previsto la responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte verso i terzi dalla società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994, anche nei confronti di subappaltanti e fornitori (Cass. n. 7473/2017).
Nello stesso senso, del resto, è la sentenza n. 20900/2023 citata nelle note di parte appellante (sia pure con il numero di registro generale 31286, e non con il numero di raccolta), con cui la Suprema Corte precisa che “l'intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori, è stata comunque quella di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese riunite in associazione temporanea – ed in particolare della capogruppo - allo scopo di evitare che la costituzione di società a responsabilità limitata per l'esecuzione dei lavori valesse a “schermare” tali forme di responsabilità, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'Amministrazione sia – nel caso dell'art. 13, comma 2, Legge n 109/1994 - anche di subappaltanti e fornitori”.
Ora, va considerato che l'art. 37 del codice degli appalti come introdotto dal d.lgs. 163/2006, al comma quinto, prevede che «l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori» e che l'art. 96 del D.P.R. n. 554/99 (dopo aver previsto che «le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche , ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e CP_21 seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori») stabilisce che «la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge».
Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene questa Corte che il tribunale abbia correttamente coordinato la normativa del codice civile (art. 2615 ter c.c.) con la normativa speciale in materia di appalti pubblici e non sia incorso nei denunciati errori, poiché, nel percorso interpretativo seguito, ha applicato una disposizione speciale dettata in deroga al principio pagina 10 di 34 generale altrimenti applicabile (cfr. Cass. n. 18113/2003) e ha conseguentemente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
***
Saranno di seguito trattati congiuntamente, perché connessi, il secondo e il terzo motivo.
***
Il secondo motivo (pagg. 22 - 31) denuncia mancato riconoscimento dell'estinzione della garanzia fideiussoria ex lege prestata dalle imprese , e Parte_3 Pt_2
, vizio di motivazione e violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 per CP_1 violazione dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato quanto segue:
‹‹Rilevato, poi, che, per quanto sopra esposto, la responsabilità delle singole società costituenti l'A.T.I. è una forma di corresponsabilità diretta sia nei confronti della parte pubblica committente l'appalto che nei confronti dei fornitori o subappaltatori (come è nel caso di specie) si ritiene che non possa farsi ricorso alla figura della fideiussione e che, quindi, vadano rigettate le eccezioni -peraltro tardivamente avanzate solo nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.- di estinzione e decadenza dell'azione della ex artt.1955 e 1957 CP_3
c.c.››.
Sostiene parte appellante che l'asserita obbligazione solidale gravante su
[...]
, si sarebbe estinta per violazione dell'art. 1957 c.c. (norma Parte_3 Controparte_22
ritenuta non applicabile dal primo giudice in forza di una presunta corresponsabilità diretta) da parte della , la quale non aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il CP_3
provvedimento di integrale esclusione del proprio credito.
In particolare, lamenta, sotto un primo profilo, che l'affermata tardività dell'eccezione non terrebbe conto del fatto che il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nel giudizio R.G.
37880/2014 (prima della riunione al giudizio R.G. 30698/2011) era intervenuto tra il 4.11.2015
e il 23.12.2015, ossia in un periodo in cui non era noto, né poteva essere noto, che CP_3
non aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della (il cui termine Pt_5 scadeva il 2.11.2015); soltanto con l'estratto del liquidatore del fallimento del 3.3.2016 si era avuta evidenza della mancata proposizione dell'opposizione allo stato passivo (all. 3 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, nell'ambito del giudizio R.G. 51915/14) e, quindi, nella prima occasione utile (ossia all'udienza dell'11.5.2016) era stata formulata a verbale l'eccezione ex artt. 1955 e 1957 c.c., poi trattata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate nei giudizi riuniti.
Deduce, sotto un secondo profilo, che la responsabilità del componente del raggruppamento di imprese sussiste solo e nella misura in cui viene sancita ex lege dal legislatore, come confermato dal fatto che aveva potuto agire nei confronti delle appellanti soltanto CP_3 pagina 11 di 34 invocandone la qualità di responsabili solidali con , in virtù dell'interpretazione da Pt_5 essa fornita del quinto comma dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 (la stessa aveva CP_3 riconosciuto che la responsabilità sancita dall'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 doveva qualificarsi
“in termini fideiussori” e non di “solidarietà pura”).
Conclude che, trattandosi di fideiussione legale, che si conforma al modello della fideiussione volontaria come garanzia solidale e accessoria, trovava applicabilità della disciplina della fideiussione di cui agli artt. 1936 e segg. c.c., ivi compreso l'art. 1957 c.c.
Pertanto, avrebbe errato il primo giudice a non dichiarare l'estinzione della fideiussione ex lege per non avere la diligentemente continuato in sede fallimentare le proprie CP_3
istanze contro la , avendo essa omesso di proporre opposizione allo stato passivo Pt_5
avverso il provvedimento di integrale esclusione del proprio credito.
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Il terzo motivo (pagg. 31 - 35) denuncia mancato riconoscimento dell'estinzione della garanzia fideiussoria ex lege prestata da , e , Parte_3 Pt_2 CP_1 violazione dell'art. 37, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 e violazione degli artt. 1949, 1950 e 1955
c.c. e art. 61 l.fall., nella parte in cui la sentenza, sempre sul presupposto della corresponsabilità diretta dei componenti dell'ATI, ha negato il ricorso alla figura della fideiussione e ha rigettato anche l'eccezione di intervenuta estinzione dell'asserita obbligazione solidale per violazione da parte della delle disposizioni di cui agli artt. CP_3
1949, 1950 e 1955 c.c. e di cui all'art. 61 l.fall.
Nel rinviare al precedente motivo quanto alla ritenuta tardività dell'eccezione, deduce parte appellante che il comportamento di (mancata proposizione di opposizione allo stato CP_3 passivo) avrebbe precluso il funzionamento del meccanismo della “sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale” e, dunque, in definitiva, la possibilità in capo alle società di esercitare i relativi diritti di surroga e di regresso (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1949 e 1950 c.c.) nei confronti della fallita, così provocando l'estinzione della relativa garanzia ex lege ai sensi dell'art. 1955 c.c.
***
Entrambi i motivi sono infondati.
È vero che la giurisprudenza riconduce la responsabilità dell'impresa mandataria allo schema della fideiussione ex lege, con la conseguenza che la mandataria deve sostituirsi alla mandante nella prestazione rimasta ineseguita e rispondere dell'inadempimento di questa pagina 12 di 34 anche nei confronti dei subappaltatori o fornitori (cfr. Cass. n. 2963/2017), sicché può trovare applicazione la disciplina della fideiussione.
Ciò detto, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 19736/2011), “le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi
(liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto;
la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 cod. civ., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate”.
Parte appellante fa valere entrambe le ipotesi di estinzione, fondandole sullo stesso presupposto (la mancata opposizione allo stato passivo). Pa Ora, ha agito sia nei confronti del debitore principale (la sub-appaltante TT ), CP_3
sia nei confronti dei fideiussori ex lege (le appellanti).
Pa Dopo il fallimento di TT , la stessa ha riassunto il giudizio e ha anche proposto domanda di insinuazione al passivo.
A seguito del rigetto, non ha proposto opposizione allo stato passivo.
Va detto che, in caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie (Cass. n. 24296/2017).
Spiega la Suprema Corte che la ratio dell'art. 1957, primo comma, c.c. è limitare il periodo di incertezza a sei mesi;
la norma prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario;
la menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore, che è obbligato in solido con il creditore principale, pagina 13 di 34 ai sensi dell'art. 1944 c.c., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione; pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore;
con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
Nel caso in esame, la condotta di , che ha seguito entrambe le vie, presentando CP_3 anche tempestiva istanza di insinuazione al passivo (cfr. Cass. n. 18779/2017: “in tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo”), esclude, ad avviso di questa Corte, la eccepita estinzione, non ritenendosi, alla luce di quanto sopra, che la società creditrice fosse anche tenuta a proporre opposizione avverso la mancata ammissione allo stato passivo.
La mancata opposizione, infatti, non configura né abbandono né rinuncia dell'istanza tempestivamente iniziata dal creditore nei confronti del debitore principale, non essendo il creditore, che ha agito diligentemente, onerato anche di impugnare il rigetto dell'istanza.
Tra l'altro, il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c.,
o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. n. 6685/2024; Cass. n.
4175/2020; Cass. 28838/2008).
Il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore, ad esempio insinuandosi tardivamente al passivo del fallimento, proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore (Cass. n. n. 4175/2020 citata), ferma restando la possibilità di esercitare il regresso, avente la stessa funzione recuperatoria della surrogazione, pagando con riserva al fine di poter poi agire in regresso nei confronti del fallimento, sicché non si configura un pregiudizio giuridico, ma solo economico.
pagina 14 di 34 Nella specie, ha agito con diligenza e in ossequio ai principi di diritto fin qui CP_3
richiamati, poiché, lo si ripete, ha rivolto ab origine le proprie pretese nei confronti sia del debitore principale che dei garanti ex lege e, dopo il fallimento del debitore, ha riassunto il giudizio e ha proposto istanza di insinuazione al passivo.
Ne consegue che, sia pure con diversa motivazione, i motivi devono essere respinti e va confermato il rigetto delle eccezioni di estinzione dell'obbligazione nascente dalla fideiussione ex lege.
***
Il quarto motivo (pagg. 35 - 40) denuncia mancato riconoscimento del frazionamento del credito da parte di , violazione dell'art. 1175 c.c., vizio di motivazione. CP_3
Lamenta parte appellante che la sentenza avrebbe respinto l'eccezione di ingiustificato frazionamento del credito sulla base di un precedente della Corte di legittimità e di un'analisi, frettolosa, quanto astratta, dei crediti azionati da . CP_3
Sostiene che, nel promuovere ben cinque giudizi nei confronti delle appellanti, CP_3
avrebbe manifestamente violato il divieto di frazionamento del credito, non ravvisandosi, neppure nella sentenza impugnata, carente sul punto, alcun interesse meritevole di tutela in capo a un creditore che, asseritamente titolare di diversi crediti nei confronti di un altro soggetto, parcellizzi le proprie domande attivando molteplici procedimenti, il tutto, poi, senza considerare che era già pendente dal 2011 il giudizio “portante” tra , debitore Pt_5 principale, e , nell'ambito del quale quest'ultima aveva già spiegato le proprie CP_3
domande (riconvenzionali), successivamente riproposte, fermo restando che avrebbe potuto ivi avanzare istanza ex art. 186 ter c.p.c. onde conseguire il pagamento delle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹In ordine all'eccezione di ingiustificato frazionamento del credito imputato alla società , va considerato CP_3 che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
"fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore pagina 15 di 34 agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr., Cass.,Sez. Un., sent.
n.4090/2017).
Nel caso di specie le diverse cause sono insorte o in relazione ai diversi soggetti coinvolti (non vi è un obbligo giuridico di effettuare un'azione cumulativa) ovvero in relazione alla diversa causa delle domande avanzate, inerente alla richiesta di compensi o di somme a titolo di risarcimento danni, ovvero in relazione al diverso termine di esigibilità del credito (in relazione alle somme trattenute in garanzia); pertanto si ritiene vada rigettata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito non rinvenendosi nella condotta della società un CP_3 abuso dello strumento processuale››.
La doglianza non critica e non supera il rilievo del tribunale con particolare riguardo alla diversità di causa petendi (e anche di petitum) che contrassegnava le pretese azionate nei vari giudizi.
La sentenza, infatti, evidenzia che si trattava di domande aventi ad oggetto il pagamento di compensi o di somme a titolo di risarcimento danni, e che tenevano conto anche del diverso termine di esigibilità del credito, come nel caso delle somme trattenute in garanzia.
Siffatta statuizione, di per sé corretta e condivisibile, non viene criticata né tanto meno smentita dalla censura in esame, che non tiene conto, tra l'altro, del fatto che il giudizio ordinario è stato instaurato da e non da , la quale ha legittimamente fatto Pt_5 CP_3 valere le proprie pretese in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice.
Non è sufficiente che i giudizi originino da uno stesso rapporto contrattuale e da una stessa vicenda negoziale, tanto più ove si consideri la natura del rapporto, a dir poco complesso, che inevitabilmente investe più profili di responsabilità contrattuale, contrassegnati da fatti diversi, seppur collegati, anche sotto l'aspetto della esigibilità del credito e del suo accertamento.
Nella specie, è evidente come non si verta in tema di un unico credito di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionato in plurime richieste giudiziali di adempimento dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore.
Ne consegue che correttamente il primo giudice ha ritenuto insussistente l'abusivo frazionamento del credito.
***
Il quinto motivo (pagg. 40-68) denuncia mancato riconoscimento della legittimità della
Pa risoluzione disposta da TT e conseguente rigetto delle richieste da questa avanzate, travisamento dei fatti, difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria, vizio di motivazione.
pagina 16 di 34 Lamenta parte appellante che la motivazione si sarebbe sostanziata nell'acritico recepimento delle conclusioni del C.T.U., conclusioni in realtà non condivisibili perché inficiate da plurimi errori, contraddizioni e omissioni.
Deduce che era stata contestata la relazione di c.t.u., secondo cui non era in ritardo CP_3
nella realizzazione delle opere e aveva recuperato il fermo iniziale, facendo decorrere il termine di ventidue mesi dal giugno 2008 (quando “il contratto è stato trasmesso firmato dalla TT P
” a ), nonostante la stessa avesse sostenuto di aver iniziato a ordinare il CP_3 CP_3 materiale nell'aprile 2008; era evidente, infatti, che, se il contratto non fosse stato concluso,
non avrebbe dato corso a ordini di rilevante entità, sicché l'inizio dei lavori andava CP_3
collocato nel gennaio 2008, data indicata nel contratto di subappalto, con conseguente accertamento del ritardo alla data tassativamente convenuta del 31.10.2009 (40,74 giorni), che giustificava la risoluzione del contratto.
Deduce, altresì, che al ritardo dovevano aggiungersi le numerose non conformità contestate
Pa da TT e non ancora chiuse da alla data della risoluzione, in ordine alle quali la CP_3 relazione di c.t.u. sarebbe ancor più inattendibile, per avere l'ausiliare affermato che l'appaltatore non ne quantificava il numero e per aver considerato solo quelle indicate da
, mentre sarebbe stato sufficiente esaminare la documentazione per accertare che CP_3
erano ben 29 e non 10, di cui 9 erano ancora aperte alla data della risoluzione ed erano state chiuse solo successivamente;
era smentito dai documenti l'assunto del C.T.U., richiamato Pa nella sentenza impugnata, secondo cui TT sarebbe “incorsa in un grave inadempimento contrattuale …, nello specifico alle obbligazioni su di essa gravanti quali la consegna tempestiva dei lavori, il pagamento del prezzo alle scadenze concordate, la corretta contabilizzazione mensile dei lavori eseguiti”, posto che, quando le aree erano state consegnate, agli inizi di novembre 2008, non CP_3 era assolutamente pronta per dare seguito al montaggio dell'opera, avendo fatto inutilmente decorrere oltre 20 giorni (prima delle esondazioni del torrente Setta) senza varare alcunché; inoltre, aveva accettato il rischio che, durante l'esecuzione del subappalto, si CP_3 sarebbero potute verificare “piene improvvise” del torrente Setta (art. 5 del contratto), con tutte le conseguenze del caso e, comunque, dalla relazione ARPA risultava che le esondazioni non avevano interessato il torrente Setta, che si era mantenuto al di sotto dei valori di guardia, diversamente dagli altri corsi d'acqua, a nulla rilevando la dichiarazione di Pa P TT del 14.1.2009, con cui si riconosceva “un maggior onere a carico di pari al minor Pt_5
costo di esecuzione e manutenzione piste e aree di montaggio e valutato in euro 175.000,00 da allibrarsi con apposito np”; del pari errata era la conclusione del C.T.U. in ordine alla non conformità n. 88,
pagina 17 di 34 Pa che aveva costretto TT ad eseguire prove per rendere collaudabile l'opera che CP_3
aveva erroneamente realizzato;
priva di rilievo poi era la circostanza del preteso ritardato pagamento (dell'importo di € 3.955.280,94) per prestazioni inequivocabilmente eseguite, contabilizzate, riconosciute e fatturate, richieste strumentalmente da con nota del CP_3
27.10.2009 (a pochi giorni dalla data tassativa di consegna dell'opera), condotta contraria a buona fede.
Conclude affermando che, qualora il primo giudice avesse considerato tutti gli elementi in atti, che erano stati illustrati e comprovati anche nelle difese finali, ma ignorati dal C.T.U., avrebbe dovuto ritenere la legittimità della risoluzione operata da TT 5A e la fondatezza delle relative domande risarcitorie dalla stessa proposte (come ribadite, voce per voce, nell'atto di impugnazione).
***
Il motivo è infondato.
Sul punto, occorre prima di tutto rammentare che il giudice che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario (Cass. n. 19475/2005; Cass. n. 5229/2011; cfr. anche Cass. n. 11917 del 06/05/2021).
Il tribunale ha correttamente eseguito la comparazione, in un'ottica d'insieme, dei comportamenti delle parti e degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle stesse, per poi affermare il grave inadempimento di , in ciò avvalendosi delle indagini tecniche Pt_5
espletate in istruttoria.
Lungi dallo sposare acriticamente le conclusioni del C.T.U., ha ricostruito l'evolversi del rapporto in maniera puntuale e scrupolosa e, dopo aver riassunto gli elementi su cui l'attrice fondava la domanda di risoluzione e avere escluso alcune delle ipotesi di risoluzione Pt_5
previste in contratto, ha così motivato:
P
‹‹Riguardo, poi, alle contestazioni della società consortile TT in ordine alla dedotta non corretta esecuzione dei lavori ed ai ritardi nei lavori medesimi va rilevato, innanzitutto, che il contratto di subappalto riguardava la fornitura, comprensiva di montaggio e posa in opera, di impalcati in acciaio verniciato per la realizzazione del viadotto Pian di Setta.
Il viadotto aveva una lunghezza di circa 1,34 km e permetteva di scavalcare il torrente Setta;
per esigenze di tracciato tale viadotto era stato previsto di pianta curvilinea con 14 campate di circa 100 m ciascuna.
Dalla perizia, condivisibile sul punto per analiticità e coerenza, emerge che:
pagina 18 di 34 -l'autorizzazione di all'avvio delle lavorazioni perveniva solo in data 1 agosto 2008, pertanto, andava CP_9 slittata la data di ultimazione di almeno sette mesi (il perito, per inciso, rilevava che presupponendo il contratto la realizzazione del viadotto in 22 mesi in concreto non era necessario che la chiedesse una proroga); CP_3
-l'esondazione del fiume Setta era stata eccezionale ed imprevedibile considerato che, come evincibile dal rapporto Arpa, l'altezza del fiume aveva raggiunto i 2,17 m;
inoltre, a seguito delle lamentele della società subappaltatrice in ragione dei danni subiti a seguito dell'inondazione, il responsabile della società subappaltante aveva riconosciuto la somma di euro 175.000,00 in ragione della conseguenza dell'aggravio di lavoro a seguito di dette inondazioni ed aveva preso atto che tale esondazione e le eventuali successive avrebbero creato notevoli disagi all'attività del cantiere;
Pa
-circa l'imprevisto intasamento delle aree (dedotto dalla TT ), la gestione delle aree era a capo della committente il cui direttore dei lavori avrebbe potuto sospendere le forniture con un semplice ordine CP_9 Pa di servizio alla TT che, a sua volta, l'avrebbe imposto alla;
inoltre alla data del SAL n.7, gennaio CP_3
2009, la consegna del materiale era venuta per circa l'84% del totale senza la necessità di reperire nuove aree di stoccaggio ed a breve sarebbero iniziate le operazioni di varo (delle travi);
-circa le non conformità sulle lavorazioni, il perito rilevava che sistemare piccole imperfezioni prima dell'operazione di collaudo era da considerarsi normale routine negli appalti;
-rilevava, inoltre, che in considerazione della quantità delle lavorazioni risultate effettuate dalla società subappaltatrice, della produzione mensile media che si sarebbe dovuta realizzare tenuto conto della durata contrattuale dell'appalto principale, nonché della circostanza che l'autorizzazione all'ingresso in cantiere era stata rilasciata da solo in data 1 agosto 2008, risultava che la , nonostante la contrazione CP_9 CP_3 dei tempi subita, aveva recuperato il fermo iniziale.
Dalla perizia emerge, altresì, che non vi è in atti documentazione dalla quale emergano richieste di pagamento
Pa di penali da parte del committente il contratto di appalto principale nei confronti della TT , nonostante fossero passati sette anni dalla conclusione del rapporto con la società subappaltatrice e quasi un anno dall'inaugurazione della variante di valico.
Riguardo poi alla paventata possibilità di applicazione della penale da parte della società per il CP_9 mancato rispetto della “milestone” (termini di ultimazione parziale) fissata per il 17 novembre 2009, il perito rilevava che (art.19 contratto di appalto principale) i termini di ultimazione parziali non recuperabili non erano legati al completamento del viadotto Pian di Setta, in relazione al quale erano previsti solo termini di ultimazione parziali recuperabili.
Pa Rilevava il perito, inoltre, al riguardo che il primo contratto integrativo stipulato dalla TT con la Maeg
Costruzioni per il completamento del viadotto era datato 5 maggio 2010, cioè sei mesi dopo la risoluzione del contratto con la , mentre il secondo contratto integrativo era datato 6 settembre 2010; CP_3 conseguentemente doveva ritenersi che la milestones del 17 novembre 2009 non era stata rispettata ma non risultano documenti da cui emerga che sia stata richiesta una penale per il predetto ritardo.
Il perito, comunque, concludeva evidenziando che dalla documentazione in atti risultava che i ritardi riscontrati erano imputabili alla committente per la ritardata consegna dei lavori e delle aree, ritardo che, come Pt_5 detto, era stato recuperato dalla subappaltatrice alla quale, quindi, non può imputarsi alcun addebito in proposito.
pagina 19 di 34 Pa Pertanto, nessuna penale può essere imputata dalla TT alla società non risultando ritardi CP_3 imputabili alla subappaltatrice.
In ordine, poi, alla corretta esecuzione dei lavori commissionati, a fronte della generiche contestazioni di
Pa imperfezioni operate dalla TT , la stessa quantifica 10 non conformità rilevate durante CP_3 CP_2 l'esecuzione dei lavori per le quali sono stati prodotti i documenti rilasciati dalla (doc.33 e relativi CP_3 allegati) che formalizzavano la chiusura di dette imperfezioni.
Il perito, poi, considerato preliminarmente che l'articolo 13 del contratto di subappalto prevedeva che le parti di opere soggette a non conformità riscontrate da SPEA s.p.a. e Autostrade s.p.a. sulle forniture e le lavorazioni P non sarebbero state ammesse in contabilità, evidenzia come dalla SAL n.12 emesso dalla TT in data 31 agosto 2009, l'importo dei lavori contabilizzato rappresentava circa il 90% dell'importo contrattuale nonostante non fossero state ancora contabilizzate il varo di due campate complete e le verniciature.
Deduceva condivisibilmente, quindi, il perito, che risolte le suddette non conformità i lavori effettuati dal subappaltatore potevano considerarsi eseguiti correttamente, né si ritiene che le suddette risultanze possono ritenersi inficiate da valutazioni effettuate dalla società che ha completato i lavori in luogo della società CP_3 in assenza di riscontri specifici e concreti sul punto.
In ordine alle lamentele della società subappaltante inerenti alla richiesta del collaudatore di effettuare una serie di prove per verificare il comportamento dei giunti, sottoposti a fatica, il perito ha evidenziato come tali prove P dovevano essere a carico dell'appaltatore (cioè la TT ), come desumibile dal contratto di subappalto all'articolo 7 punto d) ovvero, in ultima analisi, a carico del committente principale trattandosi di prove che permettevano al collaudatore di cautelarsi al fine della certificazione dell'opera.
Rilevava, comunque, che la non conformità da cui nasceva la problematica era la numero 88 in relazione alla CP_2 quale la aveva suggerito la procedura di saldatura cosiddetta “imburrata”; una volta accettata detta CP_2 procedura dalla ditta appaltatrice la aveva chiuso la non conformità.
Il perito ha evidenziato che le motivazioni della verifica erano basate soprattutto dall'esigenza di sperimentare i giunti “imburrati” per verificare se la struttura avesse sopportato l'alternanza dei carichi dovuti al traffico veicolare.
Rilevava, altresì, il c.t.u. che la volontà di effettuare delle prove sugli appoggi in neoprene non significava che tali elementi fossero mal eseguiti ma rispondeva all'esigenza di avere conferma che le caratteristiche tecniche di detti appoggi rispondessero a quanto dichiarato dal fornitore.
Per quanto detto, ritenuta illegittima la risoluzione contrattuale operata dalla società subappaltante, vanno
P rigettate le richieste risarcitorie avanzate dalla TT , in quanto infondate (ed in parte, comunque, come rilevato dal perito, non documentate)››.
Siffatta valutazione, circostanziata, aderente ai dati documentali e svolta sulla base di una visione d'insieme delle risultanze, non è inficiata dalle censure mosse da parte appellante, che si incentrano sostanzialmente su singoli aspetti, estrapolati dal complesso accertamento eseguito dal C.T.U. (spesso tralasciando la risposta alle osservazioni e i chiarimenti resi) e dal complesso iter logico-giuridico seguito dal giudice.
pagina 20 di 34 Giova rammentare che, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo;
ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Cass. n. 7649 del 16/03/2023).
A tale principio di diritto si è uniformato il tribunale.
Insuperabili sono, infatti, i dati da cui risulta che il contratto firmato è pervenuto a giugno
2008, l'autorizzazione di all'avvio delle lavorazioni è pervenuta solo il 1°.8.2008, la CP_9
consegna delle aree di cantiere è avvenuta nel novembre 2008.
Già ciò impedisce di aderire all'assunto difensivo secondo cui si dovrebbe retrodatare il termine di decorrenza al gennaio 2008 alla luce degli ordinativi effettuati nell'aprile da
. CP_3
Le censure, inoltre, non tengono conto della segnalata genericità delle contestazioni relative alle non conformità da parte della e delle analitiche affermazioni del C.T.U. su quelle Pt_5
indicate da ed esaminate nella relazione, dovendosi rammentare che i documenti CP_3
rivestono funzione eminentemente probatoria, non potendo surrogare l'allegazione dei fatti, ma, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato (Cass. n. 7115/2013; Cass. n. 3363/2019).
Rimane fermo che, una volta risolte le non conformità, i lavori devono considerarsi eseguiti correttamente, come osservato dal C.T.U.
A tanto si aggiunga che alle osservazioni dei consulenti di parte è stata data analitica risposta, risposta che si rivela congrua e coerente con gli accertamenti espletati e che non viene fatta oggetto di specifiche e puntuali critiche nell'atto di impugnazione (ciò vale anche per i motivi successivi, nella parte in cui prescindono dalla risposta e dai chiarimenti forniti).
pagina 21 di 34 Si pensi ad esempio alla parte in cui il C.T.U. chiarisce che l'esondazione aveva “reso, presumibilmente, il cantiere una sorta di palude (si vedano le foto in atti) e per far muovere camion, carichi di tonnellate di materiale, senza il rischio di sprofondare, ha reso necessario realizzare le famose “piste di cantiere”” (risposta alle osservazioni, pag. 18). Pa Né, può condividersi l'asserita irrilevanza del riconoscimento, da parte di TT a , CP_3 della somma di € 175.000,00 per l'aggravio di lavoro dovuto alle esondazioni, il cui contenuto, inequivoco, conferma le esondazioni e gli accordi conseguentemente raggiunti dalle parti (cfr. doc. 12 , allegato anche alla comparsa in appello). CP_3
Inoltre, non è stato contestato quanto ribadito dal C.T.U. e cioè che dalla documentazione in
Pa atti risultava che TT non aveva “mai disconosciuto né le lavorazioni, di cui si chiedeva il pagamento in corso d'opera, né, tanto meno, la loro entità economica” (risposta alle osservazioni, pag. 18).
Ancora, incontestato è il ritardato pagamento della somma di € 3.955.280,94 per prestazioni eseguite, contabilizzate, riconosciute e fatturate (v. pag. 59 e segg. atto di appello), che non perde certo rilievo per la dedotta tolleranza di siffatto ritardo da parte di , la quale ha CP_3
ottenuto il pagamento solo in forza del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
In conclusione, la Corte condivide le approfondite e puntuali argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha escluso l'inadempimento di e ha ritenuto illegittima la CP_3
Pa risoluzione contrattuale operata da TT , respingendo, per l'effetto, le domande risarcitorie da quest'ultima proposte, che, ovviamente, presupponevano la responsabilità contrattuale (correttamente esclusa) di . CP_3
Rimangono conseguentemente assorbiti i profili di censura concernenti le singole voci risarcitorie su cui si è comunque pronunciato il C.T.U. in risposta al quesito postogli.
***
Il sesto motivo (pagg. 68 – 72) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– i lavori non contabilizzati – difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà CP_3 dell'istruttoria - vizio di motivazione.
Lamenta parte appellante che, con riguardo alle opere di rifinitura e alla fornitura eseguite dal
31.8.2009 (data del SAL n. 12) fino alla risoluzione del 31.10.2009, non contabilizzati e determinati in € 1.306.346,95, se il giudice avesse considerato gli elementi istruttori illustrati nelle osservazioni dei consulenti di parte e anche nelle difese finali, non avrebbe certamente potuto concludere che la quantificazione operata dal C.T.U. era frutto di “attenta verifica”; il
C.T.U. aveva estrapolato da un brogliaccio di , in modo apodittico e acritico, le CP_3
percentuali di incidenza di ciascuna fase della posa in opera (assemblaggio, varo e pagina 22 di 34 verniciatura), applicandole poi alle quantità lavorate dal medesimo determinate, senza fornire spiegazioni sufficienti neppure in sede di chiarimenti sul “(i) perché il “varo” comprenderebbe anche l'“assemblaggio in quota”, quando anche nel brogliaccio di controparte la fase dell'“assemblaggio” viene considerata una fase a sé; (ii) perché la “piolatura” non potrebbe da sola rappresentare il 3% della lavorazione e quale sarebbe, invece, la relativa percentuale di incidenza effettiva;
(iii) perché sarebbe, invece, corretto ritenere che la “verniciatura” incida soltanto per il 6% sulla lavorazione”.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo ai lavori non contabilizzati eseguiti dalla società sino allo scioglimento del rapporto, il perito, CP_3
condivisibilmente, rilevava che era necessario tenere conto dei lavori eseguiti dal subappaltatore dalla data del
SAL 12 (31/8/2009) alla data di rescissione del contratto (31/10/2009) evidenziando, in proposito, che l'articolo
13 del contratto prevedeva l'emissione di SAL mensili in cui sarebbe stato contabilizzato il 65% del materiale a piè d'opera, mentre il restante 35% sarebbe stato contabilizzato momento della posa in opera, con la previsione che se non fosse stato possibile montare le strutture entro il mese successivo alla consegna del materiale per cause non ascrivibili alla subappaltatore, in favore dello stesso l'appaltatore avrebbe messo un SAL per un ulteriore il 25%.
Pertanto, mancavano il SAL per i mesi di settembre ed ottobre, periodo in cui la società aveva ancora CP_3 operato nel cantiere;
il perito rilevava, inoltre, che la prescrizione dell'emissione di un SAL per un ulteriore 25% in caso di mancato montaggio del materiale già consegnato non era stata mai rispettata.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle opere eseguite non contabilizzate fino all'interruzione del rapporto, il perito, dopo attenta verifica, ha determinato in euro 1.306.346,95 (cfr. chiarimenti) l'ammontare dei lavori realizzati e non contabilizzati inerenti sia le opere di rifinitura eseguite e non contabilizzate sia la fornitura non contabilizzata.››.
Sul punto il C.T.U. ha depositato in data 7.1.2018 la relazione a chiarimenti, allegando anche una tabella riepilogativa, con cui, a titolo di esempio, ha spiegato che aveva compreso nell'incidenza dell'11 % “sia il varo stesso che l'assemblaggio in quota che la piolatura. Infatti il varo consiste nel sollevare le travi assemblate a terra e porle sugli appoggi e, da sola, non può certo rappresentare l'11% dell'intera lavorazione. Anche la piolatura che significa camminare comodamente sulla trave con una macchina e “sparare” dei chiodi a distanza di 20-30 cm l'uno dall'altro non può certo rappresentare il 3% dell'intera lavorazione. Viceversa l'assemblaggio a terra - si veda lo schema di montaggio della relazione provvisoria - significa saldare per una lunghezza di 12 metri le due componenti a formare una doppia T, unire 3 di questi componenti disposti in forma curvilinea, saldarli sulle testate, in modo da formare tronconi da 35 metri, il tutto con aggiunta di piatti di compensazione e piastre di rinforzo. Tale lavorazione non può incidere per un 7% come affermato dai CCTTPP ovvero poco più di una verniciatura e meno della metà di quanto considerato dal sottoscritto, nella relazione provvisoria, ovvero 18%.”.
È sufficiente tale stralcio a smentire la generica doglianza di parte appellante.
pagina 23 di 34 Si rinvia, per il resto, alla lettura della suddetta relazione a chiarimenti, che si condivide in quanto completa, esaustiva e del tutto immune da vizi, con la quale il C.T.U. ha concluso che
“Adottando poi le percentuali giuste, usate tra l'altro anche per la redazione dei SAL, e non quelli ideati ad hoc dai CCTTPP ed utilizzando i verbali di consistenza con il giusto criterio, si giunge alla quantificazione delle opere realizzate e non contabilizzate per € 1.306.346,95”.
***
Il settimo motivo (pagg. 73 - 92) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– la revisione prezzi – errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 del contratto di CP_3 subappalto - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - vizio di motivazione.
Parte appellante censura il capo della sentenza con cui è stato riconosciuto a , a CP_3 titolo di revisione prezzi, l'importo di € 1.913.364,85, deducendo, sotto vari profili, che il ragionamento del primo giudice si sviluppa sulla base delle risultanze, contestate, perché erronee e contraddittorie, della relazione peritale, neppure verificate.
***
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha dapprima richiamato l'art. 4 del contratto, secondo cui “il prezzo unitario di cui al precedente art. 3 è stato concordato sulla base del prezzo delle lamiere da treno laminare a caldo nere Pt_6
10025 rilevato nel listino numero 49 del 10.12.2007 della C.C.I.A.A. di Milano all'art. 870 e risultato pari ad €/ton
630,00, oltre gli extra vigenti applicati dei produttori. Le parti concordano che, a partire dall'1.8.2008 e con cadenza mensile, le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del predetto prezzo verranno applicate a contratto con conseguente modifica del prezzo di cui al precedente art. 3”.
Ha quindi spiegato analiticamente le ragioni per cui ha ritenuto di aderire al criterio indicato dal C.T.U., il quale pur avendo reputato che fossero congrui entrambi i calcoli prospettati dalle parti (che per la subappaltatrice dovevano muovere dal momento dell'ordine, per la subappaltante in base ai documenti di trasporto in cantiere e, quindi, dal momento della consegna), aveva ancorato la revisione prezzi al momento dell'acquisto e non al momento della consegna o dell'inserimento nei Sal (“salizzazione”) e aveva considerato i soli ordini a partire dall'agosto 2008, escludendo quelli fatti in precedenza, per poi indicare come l'ammontare più congruo in relazione alla revisione dei prezzi fosse quello di € 1.913.364,85.
Ha spiegato che detto criterio è ‹‹maggiormente rispondente alla ratio della disciplina tendente a far sì che all'esecutore dei lavori sia corrisposto l'effettivo valore degli stessi senza che su esso gravi il rischio di un aumento dei prezzi al momento degli acquisti dei materiali. Diversamente si ancorerebbe la revisione dei prezzi a momenti (consegna o salinizzazione dei materiali) che seppur originariamente predeterminati possono variare pagina 24 di 34 anche per imprevedibili cause esterne e non soddisfano l'esigenza di non gravare sull'esecutore dei lavori l'incolpevole aumento del prezzi dei materiali.
Inoltre, si ritiene che la previsione che l'adeguamento dei prezzi fosse mensile, cioè con la stessa cadenza temporale in cui dovevano essere emessi gli stati di avanzamento lavori, fosse connessa all'esigenza di effettuare i pagamenti parziali, conseguenti all'emissione di detti S.A.L., già con i prezzi aggiornati e che detta circostanza non influisca sulla scelta del criterio di revisione dei prezzi medesimi››.
La Corte condivide le descritte argomentazioni, poiché la ratio della revisione (e della clausola pattizia) è proprio quella individuata dal tribunale e cioè di non esporre l'appaltatore all'alea dell'aumento dei prezzi nel momento in cui procede all'acquisto, cui corrisponde, in caso di diminuzione dei prezzi, sempre al momento dell'acquisto, l'esigenza di non lucrare un prezzo più alto di quello effettivamente pagato.
Ne consegue che correttamente la revisione è stata ancorata al momento dell'acquisto, che, fra l'altro è predeterminato, a differenza della consegna, che dipende da variabili connesse alle lavorazioni del materiale.
Tale conclusione non è inficiata da quanto dedotto in merito all'interpretazione letterale dell'art. 4 del contratto e del successivo art. 13 (cfr. pag. 77 e segg. dell'atto di appello), posto che la previsione della cadenza mensile, come giustamente ritenuto dal primo giudice, era connessa all'esigenza di effettuare i pagamenti parziali, conseguenti all'emissione dei S.A.L.
a cadenza mensile.
Come osservato dal C.T.U., infatti, diversamente opinando “si avrebbe una irrazionale penalizzazione dell'impresa che ha acquistato il materiale ad un prezzo più alto, lo ha tagliato, assemblato, verniciato e trasportato in cantiere e si vede riconosciuto dal committente un prezzo più basso perché nel frattempo il prezzo è sceso, venendo così snaturata la reale e concreta finalità dell'art. 4 in argomento”.
Né possono condividersi le argomentazioni secondo cui ben poteva acquistare i CP_3 materiali prima dell'agosto 2008, così come in parte aveva fatto, dal momento che nessun obbligo vigeva in tal senso (diversamente sarebbe stato previsto un termine) e che, comunque, il contratto era stato sottoscritto solo a giugno 2008, sicché è più che verosimile che vi fossero dei tempi tecnici per il perfezionamento della totalità degli acquisti.
Per il resto si rinvia alla riposta fornita dal C.T.U. alle osservazioni dei consulenti di parte sul punto, laddove si sofferma anche sul “caro ferro” e sul decreto richiamato dai C.T.P. e conclude che “la revisione dei prezzi andava applicata si al momento del SAL, ma considerando prezzi dettati dalle oscillazioni del mercato intervenute in precedenza”.
La Corte condivide integralmente anche la risposta alle osservazioni dei C.T.P. in ordine al dubbio che i documenti di acquisto potessero riferirsi a commesse per altri cantieri.
pagina 25 di 34 Il C.T.U. ha osservato che: “In realtà esiste una NC n.181 (all. lotto/doc. 23) che si riferisce alla mancanza di documentazione di qualità. Tale documentazione, trasmessa successivamente dalla (all. lotto/doc. CP_3
24) si riferisce ad atti in cui, per ogni manufatto, venga indicato addirittura il numero di colata dei laminati costituenti. Evidentemente tali atti non sono altro che i “documenti di acquisto” citati, che permettono al
Collaudatore di risalire alla fornitura che ha dato origine al manufatto. Pertanto tali atti sono in possesso della P TT che li deve aver verificati prima di trasmetterli al Collaudatore statico”.
Da tale risposta, congrua e immune da vizi, parte appellante prescinde.
Generiche e ipotetiche, infine, sono le argomentazioni difensive in ordine al listino del
25.7.2008 vigente nell'agosto 2008.
***
L'ottavo motivo (pagg. 92 – 95) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– i danni richiesti da in conseguenza della risoluzione – difetto, CP_3 CP_3 incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Lamenta parte appellante che il primo giudice avrebbe riconosciuto a la somma di € CP_3
144.000,00 per l'utilizzo, dal novembre 2009 al novembre 2010, di alcune attrezzature da Pa parte della TT , sulla base della relazione di c.t.u., senza che vi fosse prova del costo unitario richiesto e, soprattutto, della circostanza che , che ne pretendeva la CP_3 rifusione, avesse effettivamente sostenuto l'onere preteso a titolo risarcitorio, non essendo sufficienti a tal fine le missive tra le parti.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹-in relazione ai danni richiesti per la ritardata consegna delle attrezzature esisteva solo la richiesta della Pa società TT di poter utilizzare parte delle attrezzature.
In particolare, in detta nota (allegato 23 fascicolo principale), datata 18.11.2009, la società CP_3 subappaltante comunicava la necessità di utilizzare un determinato numero di attrezzature ivi descritte, mentre con successiva nota del 5.11.2010 la stessa subappaltante intimava il ritiro delle attrezzature e con successiva nota del 15.11.2010 la società indicava che l'importo del loro uso per l'anno trascorso cioè dal CP_3 novembre 2009 al novembre 2010 era pari a un totale di euro 144.000,00 oltre Iva;
successivamente la subappaltatrice aggiungeva spese per il ritiro, ripristino, utili spese generali per un ulteriore importo di euro
98.444,00 che non risultano documentate;
precisava quindi il perito che l'importo richiesto di euro 144.000,00 oltre Iva risultava congruo.
pagina 26 di 34 Si ritiene, quindi, di poter considerare dovuto alla società il solo importo di euro 144.000,00 quale costo CP_3 Pa per l'utilizzo, ad opera della società TT , delle proprie attrezzature, in quanto costo congruo in relazione ai macchinari che la stessa subappaltatrice aveva ritenuto di dover utilizzare.››
Ritiene la Corte che il tribunale abbia correttamente ritenuto raggiunta la prova sul punto, dal Pa momento che è incontestato e documentato che ha chiesto a di utilizzare il Pt_5 CP_3
materiale analiticamente descritto nella nota citata e ha, dopo un anno, intimato il ritiro.
Pa A fronte di tale dato, non può certo ritenersi che la richiesta di TT (di uso delle attrezzature di ) sia neutra e non dimostri “la circostanza che uso vi sia stato”, dal CP_3
momento che la predetta ha comunque detenuto, su richiesta della stessa, le attrezzature per un anno, a nulla rilevando che le abbia poi usate o meno.
Ciò detto, ha comunicato che l'importo del nolo era pari a € 12.000,00 al mese e, CP_3 dunque, a complessivi € 144.000,00.
Il C.T.U. ha elencato nel dettaglio il materiale in questione e ha reputato congruo l'importo.
È evidente che, visto l'oggetto della voce risarcitoria, non poteva esigersi la prova documentale dell'esborso sostenuto da , poiché si trattava di quantificare l'importo CP_3 del nolo per l'utilizzo (o comunque per la detenzione) di quelle attrezzature per un anno.
Di conseguenza, la determinazione di congruità non poteva che essere demandata al C.T.U., il quale ha espresso il proprio giudizio sulla base della natura delle attrezzature e della durata, correttamente escludendo voci di danno connesse, che dovevano essere documentate e che erano invece rimaste sprovviste di prova.
Pa Inoltre, parte appellante nemmeno deduce che TT abbia contestato la richiesta di
, né offre una prospettazione alternativa, basata su una differente ricostruzione del CP_3
quantum debeatur.
Il motivo va dunque rigettato.
***
Il nono motivo (pagg. 95 – 99) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di CP_3
– gli oneri richiesti da relativi al vitto ed all'alloggio degli operai – difetto, CP_3 incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura, sotto vari profili, la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta della c.t.u. ha riconosciuto a il ristoro di oneri relativi al vitto e alloggio per gli CP_3 operai per l'importo di € 161.032,16, sostenendo, tra l'altro, che la documentazione (doc. 61) non forniva la prova dell'an debeatur, ossia la prova della circostanza che in quel dato giorno pagina 27 di 34 quel dato lavoratore era impiegato presso il cantiere della , non essendo sufficiente Pt_5
l'esibizione in giudizio di mere fatture di addebito.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo, poi, al ristoro di oneri richiesti dalla società va rilevato che, come emerge dalla perizia, in CP_3
ordine agli oneri relativi al vitto ed alloggio per gli operai, l'importo risultante spettante a detto titolo alla società
e pari ad euro 161.032,16. CP_3
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che il contratto di subappalto prevedeva, all'articolo 7 comma 1 lettera f), quale onere a carico dell'appaltatore (cioè della subappaltante) il diritto all'alloggio per un massimo di
10 operai.
Si rileva, quindi, come, alla luce della documentazione allegata dalle parti e del disposto contrattuale, alla somma documentata e richiesta dalla di euro 284.438,10 andava decurtato l'importo di euro CP_3
123.405,94, pari a quanto speso e fatturato dalla nei confronti della per il vitto del personale al Pt_5 CP_3 netto della detrazione dei pasti per i 10 operai previsti contrattualmente.››.
Ora, come accertato dal C.T.U., la somma di € 123.405,94, fatturata a in quanto CP_3
relativa al vitto del personale che aveva superato il tetto contrattuale di dieci operai, andava esclusa dai ristori spettanti a , che aveva depositato fatture per € 284.438,10; CP_3 esisteva “quindi un riscontro documentale, anche in riferimento al personale che la comunicava CP_3
P giornalmente alla TT e quello presente negli alloggi”, sicché è stata riconosciuta la differenza di €
161.032,16.
Gli stessi C.T.P. di TT 5A, nelle osservazioni alla c.t.u. (pag. 28), affermano che CP_3
aveva portato in cantiere un numero maggiore di tecnici e operai e che TT 5A aveva pagato il vitto e l'alloggio di tutti gli operai in forte eccedenza rispetto alle dieci unità previste a suo carico e aveva poi provveduto ai relativi addebiti dei costi concernenti detta eccedenza, in applicazione di quanto previsto dal contratto.
Correttamente, pertanto, il C.T.U., sulla base della documentazione in atti, ha escluso i costi per l'eccedenza e ha ristretto il campo ai costi per dieci operai, spiegando, nella risposta alle osservazioni, che “La spiegazione è già presente nella relazione quando si collega tutto all'accelerazione che hanno dovuto subire le lavorazioni. Evidentemente, alla firma del contratto, la , reputava sufficiente CP_3 il pagamento di vitto e alloggio per 10 operai perché con tale numero, nel tempo contrattuale previsto, contava di portare a termine tutte le lavorazioni. Quando i tempi si sono ristretti ha dovuto incrementare la forza lavoro per
P concludere entro la scadenza contrattuale ed intende addebitare tale costo alla TT ”.
Da nessun passaggio della relazione risulta che siano stati computati costi per personale tecnico e direttivo, così come meramente ipotizzato da parte appellante (e prima ancora dai pagina 28 di 34 C.T.P.), la quale non ha specificamente indicato quali sarebbero stati tali costi ingiustamente addebitati, dovendosi per il resto richiamare i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, secondo cui è sufficiente che il creditore, dopo aver fornito prova del titolo, alleghi l'inadempimento, essendo onere del debitore provare il fatto modificativo o estintivo.
La doglianza deve dunque essere disattesa.
***
Il decimo motivo di appello (pagg. 99 - 102) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di – gli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e CP_3 fornitura di corrente elettrica – difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura, sotto vari profili, la sentenza nella parte in cui il giudice, sulla scorta della c.t.u., ha riconosciuto a la somma di € 43.278,39 a titolo di ristoro per oneri di CP_3
noleggio, alimentazione dei gruppi elettrogeni e fornitura di corrente elettrica.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Riguardo al ristoro degli oneri sostenuti per il noleggio, l'alimentazione di gruppi elettrogeni e fornitura corrente elettrica, va considerato, preliminarmente, che il contratto di subappalto stabiliva quale onere a carico dell'Appaltatore (cioè la TT 5A), all'art. 7 comma 1 lettera a), la corrente elettrica su tutto il tracciato necessaria alle lavorazioni di saldatura e piolatura in cantiere fino a 400 Kw.
Dalla verifica peritale emerge che risulta come alla società spetti un rimborso, avendo dovuto CP_3 Cont sostenere direttamente gli oneri per il noleggio e l'alimentazione di gruppi elettrogeni, nonché i pagamenti all' per l'acquisto di carburante per produrre l'energia elettrica, per un totale di €.43.278,39.
Il perito spiegava che, per effetto della contrazione dei tempi la società per accelerare le lavorazioni CP_3 aveva dovuto sopperire alla limitata potenza fornita (400 Kw) con propri mezzi.
La suddetta cifra era stata determinata dal costo per noleggi gruppi elettrogeni e per gasolio utilizzato per il relativo funzionamento (Castaldo/documento 55), per € 23.278,39; oltre ai costi di cui alle fatture di cui sopra andava aggiunto il costo relativo agli spostamenti ed alla manutenzione, che la società non avrebbe CP_3 P sostenuto se l'energia fosse stata fornita, come da contratto, dalla TT .
In particolare il costo per lo spostamento dei generatori era di euro € 16.155,35, mentre il costo per la manutenzione ordinaria dei generatori era di euro 3.844,50.
Il perito ha evidenziato che le spese per noleggio ed alimentazione risultavano documentate ed il calcolo per spostamento e manutenzione risultava congruo, anche in considerazione che non erano stati addebitati il cambio dell'olio e dei filtri, previsto da contratto con il fornitore, per ogni 350 ore di funzionamento.››
In primo luogo, la sentenza, in punto di an debeatur, è aderente ai suindicati principi di diritto in tema di riparto dell'onere della prova, essendo onere del debitore provare di aver assolto pagina 29 di 34 l'obbligazione dallo stesso assunta (nel caso di specie, quella di aver fornito una potenza sufficiente) e dimostrare il fatto modificativo o estintivo.
Nulla viene dedotto al riguardo nell'atto di impugnazione, con cui la parte si limita ad affermare che “nessun inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali è stato mai dedotto nè Pt_5 comprovato né conseguentemente tantomeno accertato” e che nessuna verifica era stata condotta dal
C.T.U., argomentazioni non in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova.
In ogni caso, nella risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha richiamato la nota di TT 5A del
4.8.2009 (all. 55 ) con cui si dichiarava che “Da una ricognizione dei mezzi messivi a CP_3 disposizione emerge che a tutt'oggi a fronte di una potenza di 400 KVA, contrattualmente pattuita, si è giunti a fornirVi circa 1.600 KVA”.
Con la stessa nota si comunicava che tale abnorme consumo di gasolio non era più sostenibile e si intimava alla di “provvedere autonomamente con un contratto di fornitura di CP_3 gasolio che alimenta i gruppi a Vs disposizione stimato in 40.000,00 lt/mese”.
Da ciò il C.T.U. ha coerentemente desunto che l'accelerazione impressa da fino a CP_3
quella data era stata accettata.
Su questo specifico punto nulla è stato dedotto nell'atto di appello.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il C.T.U. ha riconosciuto, per noleggio gruppi elettrogeni e per gasolio, la somma di € 23.278,39 sulla base delle fatture, e ha spiegato analiticamente il calcolo del costo per gli spostamenti e per la manutenzione, pari a € 16.155,35 ed € 3.844,50,
e le ragioni per le quali tale calcolo doveva considerarsi congruo, precisando poi, nella risposta alle osservazioni, con riguardo alla menzionata nota del 4.8.2009, che “Tale affermazione equivale a gravare la , considerando che ad agosto 2009 il gasolio costava circa 1,10 €/lt, CP_3
l'onere di € 132.000,00 quindi la richiesta della appare addirittura sottostimata”. CP_3
Le doglianze, invero generiche, devono dunque essere disattese, a nulla rilevando che le fatture prodotte ammontassero a “poco più di € 20.000,00 rispetto agli oltre € 40.000,00 richiesti” e fermo restando che sono state prodotte le contabili dei relativi bonifici, sui quali parte appellante tace (cfr. doc. 55 ). CP_3
***
L'undicesimo motivo (pagg. 102 - 105) è così rubricato: riconoscimento di importi in favore di
– gli oneri sostenuti per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti CP_3 saldati invece che bullonati – violazione dell'art. 2697 cod. civ. - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - vizio di motivazione.
pagina 30 di 34 Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta della c.t.u., ha riconosciuto a la somma di € 366.700,00 a titolo di asserite maggiori CP_3
lavorazioni eseguite per realizzare i giunti saldati anziché bullonati, lamentando che il C.T.U.
(seguito dal giudice) avrebbe assunto, in maniera del tutto apodittica, che l'esecuzione di tali lavori e i relativi corrispettivi sarebbero stati accettati da , mentre in realtà, il Pt_5
documento integrativo preso in esame era una mera proposta contrattuale formulata da
Pa
(doc. 58), non sottoscritta da e da questa espressamente disconosciuta;
CP_3 Pt_5
inoltre, la consulenza si limitava a una mera ricognizione degli assunti di , ritenendoli CP_3
congrui, senza condurre alcuna verifica.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha così motivato:
‹‹Relativamente alla richiesta di ristoro dei costi per le maggiori lavorazioni necessarie per realizzare i giunti saldati invece che bullonati, come originariamente previsto, delle travi principali, trattandosi di variazione concordata con la società che aveva comportato un notevole risparmio per la società subappaltante Pt_5 sotto l'aspetto del peso complessivo ed aveva comportato maggiori costi di realizzazione, il perito rilevava che l'importo di euro 366.700,00 indicato dalla subappaltatrice poteva ritenersi congruo considerando che il numero P dei giunti coincideva con la bozza di atto integrativo proposto dalla TT (doc.6 procedimento CP_3 principale)››.
Parte appellante, ancora una volta, non si confronta in alcun modo con la dettagliata risposta del C.T.U. alle osservazioni, con cui l'ausiliare:
1) evidenzia che “nell'allegato 3 del documento 50, la ha provveduto ad analizzare i vantaggi CP_3
Pa che tale modifica avrebbe portato alla TT e, quest'ultima, deve averne preso atto, visto che ha proposto un Atto Integrativo applicando, ovviamente, un prezzo ridotto rispetto alle richieste della
”; CP_3
2) spiega analiticamente come è pervenuto a determinare in n. 114 i giunti, sulla scorta dello schema di montaggio;
3) rappresenta che nell'atto integrativo (doc. 6 ), al punto 2.12, oltre che dei CP_3 campi travi, si parla di giunti saldati e si afferma che “fin dalla scorsa estate abbiamo dimostrato la ns disponibilità a riconoscere, seppur in maniera ridotta, gli importi relativi a tali voci … allo scopo era stato predisposto un Atto Integrativo da Voi mai sottoscritto”; Pa
4) conclude che, pertanto, tale atto integrativo era stato inviato, da TT , non firmato affinché lo accettasse e che poiché quest'ultima non aveva accettato la CP_3
tempistica da rispettare (che prevedeva il completamento per il 31.8.2009), veniva pagina 31 di 34 disconosciuto l'atto integrativo, anche se era stato poi richiamato nella corrispondenza successiva.
Ne discende che correttamente, sulla base delle condivisibili conclusioni del C.T.U., è stata riconosciuta la somma in questione, non essendo il ragionamento del primo giudice inficiato dalle generiche doglianze che seguono il solco delle osservazioni dei C.T.P. senza tener conto della successiva risposta del C.T.U.
***
Il dodicesimo e ultimo motivo (pagg. 105 - 107) è così rubricato: sugli interessi ex d.lgs. n.
231/02 e sulla loro decorrenza - travisamento fatti - difetto, incompletezza, erroneità e contraddittorietà dell'istruttoria - violazione del d.lgs. n. 231/02 – violazione dell'art. 1308 cod. civ. - vizio di motivazione.
Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha attribuito a gli interessi ex d.lgs. 231/20202 sugli importi dovuti a titolo di compensi contrattuali CP_3
o comunque di rimborsi in relazione a costi.
Muove due rilievi:
Pa 1) essendo stata dichiarata fallita la TT , debitore principale, nessun interesse moratorio poteva essere applicato alle somme eventualmente dovute dalle appellanti nella loro qualità di pretese responsabili solidali;
2) in ogni caso, il dies a quo non potrebbe collocarsi prima dell'atto introduttivo del giudizio
R.G. n. 37880/2014 o del ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto, non risultando un precedente atto di costituzione in mora nei loro confronti, ciò alla luce dell'art. 1308 c.c., secondo cui la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha affermato che sugli importi dovuti a titolo di compensi contrattuali o, comunque, di rimborsi in relazione a costi a carico della subappaltante, decorrevano gli interessi ex d.l.vo n.231/2002 dal 4.10.2010 – data della scadenza del termine indicato nella Pa diffida inviata da a TT con la raccomandata datata 20.9.2010 e notificata il CP_3
23.9.2010 - al saldo.
Quanto al primo profilo, se è vero che l'art. 1 d.lgs. n. 231/2002, prevede che “…Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito …”, è anche vero che, nella pagina 32 di 34 specie, non si verte in materia di debiti oggetto di procedura concorsuale, atteso che le odierne appellanti sono state condannate al pagamento delle suddette somme quali fideiussori ex lege della società poi dichiarata fallita, come si è chiarito sopra, sicché Pt_5
non opera la suindicata esclusione.
Quanto al secondo profilo della doglianza, come si è visto, questo è limitato alla decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora alla luce del disposto di cui all'art. 1308 c.c.
Non è stata quindi posta in discussione l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, su cui si è formato il giudicato interno.
Ciò posto, va detto che, pacificamente, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (Cass. n. 28413/2024).
Pertanto, inconferente è il richiamo all'art. 1308 c.c., norma che disciplina gli effetti della costituzione in mora nelle obbligazioni solidali e che non può dunque trovare applicazione nel caso in esame.
Ne consegue che, se, per un verso, in difetto di impugnazione incidentale, non può statuirsi che gli interessi decorrano dal giorno della scadenza, per altro verso, non può certo accogliersi la doglianza e ancorare la decorrenza ad una diversa data di costituzione in mora, successiva a quella individuata dal primo giudice.
***
La richiesta di rinnovazione della c.t.u. è assorbita nelle esposte argomentazioni.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
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Le appellanti devono essere condannate, in solido tra loro, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che CP_3 si liquidano in complessivi € 49.505,12 secondo i valori medi dello scaglione da €
2.000.001,00 a € 4.000.000,00, applicando la maggiorazione del 60 % per il numero dei soggetti (tre) aventi la stessa posizione processuale, contro i quali è stata resa la prestazione dall'avvocato dell'appellata, ex art. 4, comma 2, ultimo periodo, D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022 (cfr. Cass. n. 2956/2024), come richiesto dall'appellata in nota spese,
pagina 33 di 34 ma applicando la riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del citato D.M., in quanto la linea difensiva delle appellanti è pacificamente unica e non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (Cass n. 10367/2024; Cass. n. 15946/2024).
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24275/2019, R.G. n. 30698/2011, pubblicata in data
19.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna (già , Parte_1 Parte_2
, anche quale assuntore del concordato fallimentare Parte_3
del , e (già Parte_4 CP_1 [...]
, in solido, alla rifusione, in favore di delle Controparte_2 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 49.505,12 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di TRIBUNALE DI ROMA N. 252/15 CP_25
. Controparte_4 CP_5 CP_5
Controparte_5 [...]
; Controparte_5
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte delle appellanti.
Roma, 17.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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