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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6942 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] [...] C.F. , Parte_1 Pt_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VENERI
EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._2 dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024 Parte_1 Controparte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione e una convivenza dalla quale sono nati
(28.06.2016) e (11.02.2028) riconosciuti da entrambi i genitori Persona_1 Per_2
- rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 12.12.2024 dinanzi al Giudice
Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Il Tribunale si riservava per la decisione.
Si riportano di seguito le condizioni di cui al ricorso:
1- che i minori vengano affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
2- che il padre possa vedere i figli nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola, dove verranno prelevati dal padre e fino alle 19.00, comunque prima di cena;
3- che il padre, non appena sarà riuscito ad affittare un appartamento dove vivere, possa tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
fino ad allora, invece, li terrà con sé – sempre a week end alterni, il sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00 e comunque prima di cena mentre la domenica nel medesimo orario;
4- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, i genitori terranno con sé i minori durante uno dei giorni festivi alternativamente, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle di vita dei figli, e cioè: uno dei coniugi li terrà con sé alla vigilia di Natale ed il 26 dicembre, l'altro a Natale;
uno dei coniugi li terrà con sé alla vigilia di Capodanno, l'altro al giorno 1 gennaio;
uno dei coniugi li terrà con sé nel giorno di
Pasqua, l'altro al Lunedì in Albis;
per gli anni a seguire, si alterneranno rispetto a quanto sopra previsto. In merito alle vacanze estive, il papà terrà con sé i figli per un periodo di
15 giorni nel mese di agosto, dal 16 al 31, o in altro periodo, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno. Il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e della festa del papà e, qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che i minori stiano con il padre, i piccoli trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno a trascorrere con il padre. Per quel che riguarda le altre festività, ovvero 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, i minori trascorreranno tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la settimana o per il weekend. In ultimo, i minori trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il proprio compleanno, salvo se decideranno di festeggiarlo in un locale e trascorrerlo tutti insieme e/o diverso accordo tra le parti. Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione dei figli anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
5) Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra l'indirizzo ed il recapito CP_1 Parte_1 telefonico del luogo ove si recherà con i bambini nel fine settimana e nei periodi di vacanza solo laddove si dovesse recare in un luogo fuori dal territorio di Pt_1 medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra al sig. ; Parte_1 CP_1 nell'ipotesi in cui il sig. non potesse tenere con sé i figli dovrà darne congruo CP_1 preavviso alla ed entrambi i genitori, compatibilmente con la loro Parte_1 organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze dei figli, concorderanno altre modalità di incontro. Tale revisione, tuttavia, deve rivestire carattere di eccezionalità, in quanto il padre dovrà rispettare i giorni concordati.
6- il sig. si impegnerà a concorrere al mantenimento dei piccoli CP_1 Persona_1
e con l'importo mensile di € 500,00, entro il giorno 30 di ogni mese;
tale somma Per_2 sarà annualmente rivalutata in misura pari alla variazione dell'indice Istat a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'omologa;
7- le parti espressamente convengono che l'assegno unico per i figli minori verrà al cento per cento percepito dalla madre;
8- il sig. concorrerà al pagamento delle spese straordinarie, per le quali ci si CP_1 riporta integralmente al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Napoli che si renderanno necessarie per i minori nella misura del 50%. A tal uopo, sin d'ora, il sig.
presta il consenso per l'attività del calcio – per la quale concorrerà alle spese - CP_1 nonché al corso di capoeira e scacchi per i quali si farà carico la sig.ra Parte_1
9- entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per la carta di identità dei minori valida anche per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino