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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di appello iscritto al n. 4062 dell'anno 2023, pendente
TRA Parte_1
: Avv. BIAGIOTTI PAOLO
[...]
- APPELLANTE–
CONTRO
[...]
: Avv. SOPRANA CHIARA LUIGIA, SOLA CHIARA LAURA CP_1
- APPELLATA -
avente a oggetto: Vendita di cose mobili (appello sentenza Giudice di Pace Castelnuovo GN (LU) n. 66/2023).
CONCLUSIONI
➢ Appellante:
“Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e di conseguenza riformare integralmente la sentenza di primo grado pronunziata dal Giudice di Pace di Castelnuovo GN e distinta dal n. 66/2023 del 23.10.2023 (notificata il 16.11.2023). Di conseguenza voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertato il difetto di conformità e quindi il mancato funzionamento della stufa a pellet marca “Redonda 8” numero di serie 20AR806137 per fatto e colpa della società appellata , dichiarare risolto per inadempimento grave della società venditrice il contratto di CP_1 vendita del 13.12.2020 e conseguentemente condannare la società convenuta a CP_1 rimborsare alla signora le somme da costei inutilmente pagate nonché a risarcirle tutti i danni, Pt_1 sia patrimoniali che non patrimoniali, che le sono stati arrecati, nella misura complessiva di euro 4.900, ovvero la diversa somma inferiore ritenuta dgiustizia. Voglia rigettare tutte le eccezioni proposte dalle controparti, compresa l'eccezione di decadenza, e voglia anche respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla o, in subordine, voglia riformare il capo della sentenza che CP_1
1 ha riconosciuto a detta società gli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. Lgv. n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, aumentati di spese generali 15%, IVA e Cassa Avvocati come per legge e con condanna della parte appellata a rimborsare tutte le somme per spese processuali che gli fossero nel frattempo state corrisposte dalla parte appellante”
➢ Appellata:
“Nel merito
− Rigettarsi l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti dimessi da questa difesa, confermandosi, per l'effetto, la sentenza appellata n. 66/2023 emessa dal Giudice di Pace di Castelnuovo di GN il 23.10.2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 88/2022 R.G..
− Spese e competenze di I° e di II° grado interamente rifuse, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 66 del 23.10.2023, il Giudice di
Pace di Castelnuovo GN (LU), adito da – che Parte_1
aveva chiesto dichiararsi risolto il contratto di vendita del 13.12.2020, avente ad oggetto la stufa a pellet marca “Redonda 8”, con condanna della venditrice convenuta a restituire le somme pagate ed a risarcire il danno CP_1
sofferto – previa declaratoria di estinzione parziale del giudizio nei confronti della terza chiamata, respinse la domanda principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò l'attrice a pagare la residua somma di euro 1.650,00, oltre interessi moratori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
§1.1 – Dalla ricostruzione dei fatti di causa compiuta nella motivazione della sentenza impugnata era emerso – per quel che ancora qui è di interesse – che la stufa era stata acquistata in data 13.12.2020 ed installata il 14.1.2021, per conto della ditta venditrice, da Tecnica Impianti s.r.l.; che, al momento dell'acquisto, l'acquirente aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale era stata resa edotta del fatto che l'installazione della caldaia non avrebbe
2 rispettato la normativa vigente concernente lo scarico dei fumi al di sopra della copertura dell'edificio e, pertanto, sarebbe stato onere dell'acquirente collegare lo scarico della stufa ad apposita canna fumaria, operazione all'esito della quale sarebbe stato rilasciato il certificato di conformità; che in data
28.1.2021 il centro di assistenza autorizzato aveva verificato che l'installazione non risultava a norma, redigendo verbale negativo di collaudo;
che in data
8.4.2021 l'odierna appellante richiedeva l'intervento della venditrice per ripristinare la conformità dell'impianto e renderlo collaudabile e funzionante;
che il sopralluogo del 29.4.2021 non aveva determinato altro risultato se non la constatazione della necessità di collegare la caldaia ad una canna fumaria con scarico al di sopra del colmo della copertura dell'edificio.
§1.2 – A fondamento della decisione, dopo aver rilevato la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, rispetto alla domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza CP_1
chiamata Tecnica Impianti s.r.l., dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, il giudice di prossimità aveva posto anzitutto la preliminare inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, in dipendenza dell'inosservanza del principio di gerarchia e progressività dei rimedi di cui all'art. 130, 2° comma,
D.Lgs. 206 del 2005 (di seguito anche soltanto “Codice del Consumo”) vigente ratione temporis, principio che avrebbe imposto all'attrice di instare, in via principale, per la riparazione o sostituzione della stufa e, solo in via subordinata, per risoluzione del contratto ovvero per la riduzione del prezzo;
che, in ogni caso, la denuncia del difetto di conformità era avvenuta oltre il termine di due mesi dalla scoperta, come sancito dall'art. 132, 2° comma,
Codice del Consumo, al tempo vigente, scoperta al più tardi risalente al
28.1.2021, dal che ne scaturiva la tardività della denuncia trasmessa solo in data 8.4.2021, tenuto conto che dagli atti non emergeva in alcun modo la prova dell'avvenuto riconoscimento del difetto da parte del venditore;
che, a voler comunque ritenere tempestiva la denuncia, il bene di consumo oggetto
3 del contratto di vendita non risultava affetto da alcun difetto di conformità, atteso che la stufa era stata correttamente installata ed era regolarmente funzionante, necessitando soltanto, ai fini del collaudo e del rilascio della documentazione di conformità, di un apposito collegamento a canna fumaria con scarico al di sopra della copertura dell'edificio, circostanza nota alla consumatrice e da quest'ultima accettata, compresi i necessari interventi di adeguamento a proprio carico;
che la clausola con cui le parti avevano convenuto il superiore assetto di interessi non era in alcun modo vessatoria;
che ciò determinava altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria;
che, per converso, era invece fondata la domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo residuo del bene di consumo, ancorché il venditore fosse già munito di cambiali scadute costituenti titolo esecutivo, non evidenziandosi alcuno dei limiti, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, che il diritto di agire in giudizio per procurarsi un secondo titolo esecutivo è suscettibile di incontrare.
§1.3 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione ad otto motivi. Parte_1
§1.4 – Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
§1.5 – All'udienza del 7 novembre 2025 si è celebrata l'udienza di discussione orale della causa. All'esito, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – Con il primo motivo, l'appellante censura la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, atteso che se era vero che, in base all'art. 130, 2°, 3° e 7° comma, Codice del Consumo - nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 170 del 2021, le cui disposizioni sono da reputarsi in vigore per i soli contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 – la risoluzione del contratto può essere richiesta soltanto ove la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non vi abbia provveduto entro
4 un congruo termine dalla richiesta (art. 130, 7° comma, lett. a), b), Codice del
Consumo), è altrettanto vero che la richiesta di riparazione o sostituzione era stata inoltrata in via stragiudiziale dal legale dell'appellante in data 8.4.2021 e l'intervento successivamente eseguito dall'installatrice, su incarico della venditrice, era risultato vano, atteso che, all'esito, il difetto di conformità non era stato rimosso.
§3. – Con il secondo motivo, l'atto di appello si duole della declaratoria di decadenza dall'esercizio dei diritti di cui all'art. 130, 2° comma, Codice del
Consumo, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la decorrenza del termine di decadenza di due mesi onde presentare denunzia al venditore, coincidesse, al più tardi, con la redazione del verbale di mancato collaudo del
28.1.2021, anziché con il momento successivo in cui il difetto era stato scoperto a seguito della messa in funzione dell'impianto, una volta che era stato appurato il problema della dispersione dei residui dei fumi della stufa all'interno dell'abitazione, donde avrebbe dovuto correttamente seguire la diversa affermazione della tempestività della denuncia del 8.4.2021.
§4. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente negato gli estremi del riconoscimento del difetto di conformità da parte del venditore – il che avrebbe reso superflua la denuncia nei due mesi dalla scoperta del difetto – nella condotta dell'appellata, che era comunque intervenuta presso l'abitazione della a seguito del verbale di Pt_1
mancato collaudo rilasciato dal centro di assistenza autorizzato e dopo che il legale della consumatrice aveva formulato una specifica contestazione del difetto.
§5. – Il quarto motivo denuncia che il primo giudice aveva riconosciuto efficacia esimente alla dichiarazione sottoscritta dalla consumatrice al momento della stipula del contratto di compravendita, con la quale essa aveva accettato che la stufa non rispettasse le normative di settore, impegnandosi ad utilizzarla soltanto una volta eseguiti gli interventi, a proprio carico, per
5 condurre lo scarico ad apposita canna fumaria idonea ad espellere i fumi al di sopra della copertura dell'edificio, laddove, al contrario, una tale dichiarazione era palesemente limitativa dei diritti attribuiti al consumatore e, pertanto, affetta da nullità a norma dell'art. 134 Codice del Consumo, tenuto conto che la venditrice si era espressamente assunta l'impegno, tramite società terza dalla stessa incaricata, di provvedere alla installazione e messa in funzione della stufa.
§6. – Con il quinto motivo l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni, in dipendenza dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa e del mancato accoglimento della domanda di risoluzione, sulla scorta delle deduzioni di cui alle precedenti censure.
§7. – Il sesto motivo lamenta l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna appellata per il pagamento del saldo del prezzo della stufa, pari ad euro 1.650,00, atteso che l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il possesso della convenuta di pagherò cambiari emessi dalla consumatrice non integrava alcuno dei limiti, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, alla duplicazione dei titoli esecutivi, entrava direttamente in conflitto con l'art. 66, 3° comma,
r.d. n. 1669 del 1933. L'azione causale esercitata con la domanda riconvenzionale non era stata infatti accompagnata dall'offerta di restituzione delle cambiali mediante deposito innanzi al giudice competente, condizione che viceversa la venditrice avrebbe dovuto osservare stante la pendenza del termine di prescrizione dell'azione cambiaria.
§8. – Con il settimo motivo l'atto di appello denuncia l'applicazione, in danno della consumatrice, degli interessi moratori maggiorati in pendenza di lite, a norma dell'art. 1284, 4° comma, c.c., sebbene le parti avessero stabilito il saggio convenzionale dell'interesse moratorio.
6 §9. – Con l'ottavo motivo l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza impugnata anche in punto di governo delle spese di lite, in dipendenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
§10. – In ordine logico, occorre esaminare prioritariamente il primo motivo, che, pur risultando fondato, non dà luogo a riforma del dispositivo, comportando soltanto l'esigenza di emendare la motivazione.
§10.1 – Nell'esordio dell'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, il primo giudice ha anzitutto rilevato l'inammissibilità – peraltro chiaramente corrispondente ad un rigetto nel merito – della domanda di risoluzione, atteso che la consumatrice aveva violato il principio di gerarchia e progressività dei rimedi di cui all'art. 130, 2° comma, D.Lgs. 206 del 2005 (di seguito anche soltanto “Codice del Consumo”, nella versione vigente ratione temporis), principio che imponeva di instare, in via principale, per la riparazione o sostituzione della stufa e, solo in via subordinata, per risoluzione del contratto ovvero per la riduzione del prezzo (sul riconoscimento di tale principio, cristallizzato nella norma da ultimo richiamata, v. Cass. n. 25417 del
2022).
§10.2 – Sennonché, la sentenza impugnata ha trascurato di esaminare la raccomandata datata 8.04.2021 (doc. 5 fasc. appellante primo grado) – debitamente sottoscritta anche dall'odierna appellante – con la quale si invitava a risolvere il difetto di conformità e a “[...] porre in essere CP_1
entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente, ogni intervento necessario per rendere funzionante e collaudabile la stufa acquistata dalla signora con Parte_2
avvertenza che, trascorso inutilmente il termine suddetto, ho ricevuto incarico di tutelare le ragioni della mia cliente nella competente sede giudiziaria, senza altro preavviso”. Se solo si considera che la richiesta di riparazione non esige formule sacramentali, resta beninteso che la diffida inoltrata equivaleva a valida richiesta di riparazione, integrando, quindi, esercizio della prima categoria dei rimedi approntati dall'art. 130, 2° comma, Codice del Consumo.
7 Peraltro, di là dal breve termine accordato – 7 giorni – per la riparazione, occorre peraltro prendere atto che, dalla richiesta del 8.4.2021 e prima della notificazione della citazione con la quale è stata proposta domanda di risoluzione in primo grado, sono trascorsi ben 10 mesi, termine più che congruo in relazione a tutte le circostanze del caso onde provvedere alla riparazione e che pertanto legittimava la consumatrice ad instare giudizialmente, come in effetti è avvenuto, per il rimedio caduca torio del contratto, ritenendosi ormai definitivo il rifiuto del venditore di procedere alla riparazione (cfr. Cass. n. 22146 del 2020).
Non di meno, in base a quanto anticipato in esordio, l'accoglimento del motivo determina esclusivamente la rettifica della motivazione nel senso dell'ammissibilità della domanda di risoluzione, ma non il segno della decisione, la cui riforma esige l'esame degli ulteriori motivi.
§11. – Il secondo ed il terzo motivo, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati, per le ragioni che si diranno qui appresso.
§11.1 – Dall'esame delle argomentazioni – interamente ricalcate nell'atto di appello – sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della memoria ex art. 320 c.p.c. (disposizione quest'ultima applicabile nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149 del
2022), si evince con sufficiente chiarezza come il difetto di conformità addebitato dalla consumatrice fosse consistito nell'installazione errata della stufa a pellet – installazione che si dice formasse oggetto di una specifica obbligazione assunta dalla venditrice – causata dal mancato completamento delle opere necessarie al collaudo, al rilascio della dichiarazione di conformità
(secondo la norma UNI 10683, legge 37/2008) ed al regolare funzionamento dell'impianto, eventi rispetto ai quali era ineluttabilmente prodromico l'esecuzione del collegamento dello scarico della stufa ad apposita canna fumaria il cui terminale fosse collocato al di sopra della copertura dell'edificio,
8 a norma dell'art. 5, comma 9°, D.P.R. 412 del 1993 (modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551e successivamente sostituito dall'articolo
34, comma 53, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 179 e, da ultimo, dall'articolo 17- bis del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 con decorrenza 31 agosto 2013), nonché delle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
§11.2 – Muovendo da queste coordinate, è del tutto evidente che già dal
28.1.2021, quando il centro di assistenza autorizzato aveva verificato che l'installazione non risultava a norma, redigendo verbale negativo di collaudo, la consumatrice aveva avuto piena cognizione del difetto di conformità per come lamentato, dal momento che il collaudatore, in data 28.1.2021, aveva rilevato (doc. 6 fasc. primo grado appellante): che l'installazione non era avvenuta a norma;
che la consumatrice era sprovvista della dichiarazione di conformità e del libretto di impianto;
che non vi erano sufficienti prese d'aria; che l'impianto non poteva funzionare. Tra le prescrizioni obbligatorie evidenziate nel modulo, sottoscritto dalla consumatrice, compariva anche l'imposizione, sulla scorta della normativa vigente, dello scarico dei fumi a tetto ed in singola canna fumaria.
Le circostanze sopra esposte pongono in rilievo come, a quella data, il difetto di conformità potesse dirsi scoperto, atteso che l'incompletezza dell'installazione aveva palesato, rendendoli percepibili al consumatore, i propri effetti, tra i quali, l'impossibilità di funzionamento dell'impianto. Dal che discende che la denuncia del difetto avrebbe dovuto essere inoltrata indefettibilmente entro il 28.3.2021, a norma dell'art. 132, 2° comma, Codice del Consumo al tempo vigente.
9 Peraltro, il tentativo di posticipare il dies a quo del termine di decadenza e di far coincidere la scoperta del difetto con la percezione dei residui della combustione dispersi all'interno dell'abitazione – fatti verificatasi dopo un tempo imprecisato dalla messa in funzione dell'impianto, che comunque risalirebbe, per ammissione dell'appellante, al 14 gennaio 2021 (pag. 12 atto di appello) – non giova alle sorti dell'impugnazione, poiché non è stato comunque dimostrato quando la scoperta del difetto, così rideterminata, sarebbe avvenuta.
§11.3 – Dagli atti di causa, non risulta poi in nessun modo che il difetto sia stato occultato, né che sia intervenuto riconoscimento, atteso che a seguito della denuncia del 8.4.2021 (doc. 5 fasc. appellante) era seguito soltanto un sopralluogo in data 29.4.2021, il cui esito non consta dagli atti, né, soprattutto, consta che, in tale occasione, vi fosse stata una effettiva riparazione o un impegno in tal senso del venditore (cfr., per il riconoscimento tacito del vizio della cosa venduta in caso di impegno a riparare o sostituire la cosa venduta, cfr. Cass. n. 8775 del 2024; n. 23970 del 2013; n. 10288 del 2002; n. 1561 del
1997; n. 6641 del 1991).
§12. – L'intervenuta decadenza è di per sé ostativa all'accoglimento delle domande svolte dall'appellante in primo grado, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo. A tale riguardo, basterà considerare che la tutela risarcitoria, ancorché non rientrante tra i rimedi apprestati dal Codice del Consumo, ma comunque esperibile, norma dell'art. 135 stesso Codice, in base alle ordinarie disposizioni del codice civile che disciplinano la garanzia del contratto di compravendita (cfr. Cass. n. 1082 del
2020 cui adde Cass. n. 23238 del 2024), è assoggettata ai ben più stringenti termini di decadenza di cui all'art. 1495, 1° comma, c.c., che risultano comunque inutilmente spirati.
§13. – Il sesto motivo è infondato.
10 A mente dell'art. 66, 3° comma, r.d. n. 1669 del 1933 «il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli».
§13.1 – Per quanto l'eccezione in opposizione all'azione causale dell'appellata sia stata sollevata per la prima volta in appello, essa, ha natura di eccezione in senso lato (cfr. Cass. sent. n. 12677 del 2014, che per quanto in contrasto con le precedenti n. 4250 del 2009, n. 5086 del 2000 e n. 4786 del
1991, è invece nel medesimo solco di Cass., sez. un., 1099 del 1998 e di tutte le successive decisioni di segno conforme in tema di normale rilevabilità
d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi, il cui rilievo non sia attribuito dalla legge in via esclusiva alla parte, ovvero in cui la manifestazione della volontà della parte non sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) ed è quindi rilevabile in fase di impugnazione anche d'ufficio, a norma dell'art. 345, 2° comma, c.p.c.
§13.2 – Non di meno, in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l. camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (Cass. n. 20387 del 2023; n. 15141 del 2022; n. 19278 del 2010).
11 E ciò è quel che è accaduto nel caso di specie, atteso che, alla data odierna, tenuto conto della data di scadenza impressa sui titoli (doc. 3 fasc. appellata), l'azione diretta nei confronti dell'emittente risulta prescritta a norma dell'art. 94 r.d. 1966 del 1933.
§14. – Il settimo motivo è fondato.
§14.1 – Dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha applicato il saggio legale maggiorato previsto per gli interessi moratori in pendenza di lite, a norma dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
§14.2 – La disposizione da ultimo richiamata reca il seguente enunciato:
«se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Il saggio di interesse moratorio in pendenza di lite, che si computa a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale, presuppone che le parti non ne abbiano convenzionalmente stabilito la misura. E però, nella specie, le parti avevano provveduto a determinare nel contratto la misura dell'interesse moratorio in caso di ritardo di pagamento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuali (art. 5, doc. 1 fasc. appellante). Pertanto, dalla data della costituzione in mora, cioè a dirsi dal 12.7.2021 (doc. 9 fasc. appellante primo grado), sono decorsi gli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto al tempo vigente, aumentato di tre punti percentuali, sino al saldo.
La sentenza, sul punto, deve essere quindi riformata con la rideterminazione del saggio di interesse come sopra determinato.
§15. – L'accoglimento parziale dell'impugnazione importa l'accoglimento dell'ottavo motivo di appello ed il ricalcolo delle spese di lite per il giudizio di primo grado, che si rideterminano, in conformità ai valori medi dei parametri del d.m. 55/2014 e s.m.i., commisurati al valore di causa – scaglione compreso
12 tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 – in euro 1.265,00 per compenso professionale.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, è integrata la soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie il primo, il settimo e l'ottavo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare ad Parte_1 CP_1
la somma di euro 1.650,00, oltre interessi moratori come indicati in motivazione, dal 12.7.2021 sino al soddisfo.
- Rigetta il secondo, il terzo ed il sesto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.265,00 per compenso professionale, euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Compensa integralmente le spese del grado.
- Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Lucca, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di appello iscritto al n. 4062 dell'anno 2023, pendente
TRA Parte_1
: Avv. BIAGIOTTI PAOLO
[...]
- APPELLANTE–
CONTRO
[...]
: Avv. SOPRANA CHIARA LUIGIA, SOLA CHIARA LAURA CP_1
- APPELLATA -
avente a oggetto: Vendita di cose mobili (appello sentenza Giudice di Pace Castelnuovo GN (LU) n. 66/2023).
CONCLUSIONI
➢ Appellante:
“Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e di conseguenza riformare integralmente la sentenza di primo grado pronunziata dal Giudice di Pace di Castelnuovo GN e distinta dal n. 66/2023 del 23.10.2023 (notificata il 16.11.2023). Di conseguenza voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertato il difetto di conformità e quindi il mancato funzionamento della stufa a pellet marca “Redonda 8” numero di serie 20AR806137 per fatto e colpa della società appellata , dichiarare risolto per inadempimento grave della società venditrice il contratto di CP_1 vendita del 13.12.2020 e conseguentemente condannare la società convenuta a CP_1 rimborsare alla signora le somme da costei inutilmente pagate nonché a risarcirle tutti i danni, Pt_1 sia patrimoniali che non patrimoniali, che le sono stati arrecati, nella misura complessiva di euro 4.900, ovvero la diversa somma inferiore ritenuta dgiustizia. Voglia rigettare tutte le eccezioni proposte dalle controparti, compresa l'eccezione di decadenza, e voglia anche respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla o, in subordine, voglia riformare il capo della sentenza che CP_1
1 ha riconosciuto a detta società gli interessi moratori al tasso commerciale di cui al D. Lgv. n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, aumentati di spese generali 15%, IVA e Cassa Avvocati come per legge e con condanna della parte appellata a rimborsare tutte le somme per spese processuali che gli fossero nel frattempo state corrisposte dalla parte appellante”
➢ Appellata:
“Nel merito
− Rigettarsi l'appello e le domande tutte formulate dall'appellante sig.ra perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte negli atti dimessi da questa difesa, confermandosi, per l'effetto, la sentenza appellata n. 66/2023 emessa dal Giudice di Pace di Castelnuovo di GN il 23.10.2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento n. 88/2022 R.G..
− Spese e competenze di I° e di II° grado interamente rifuse, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 66 del 23.10.2023, il Giudice di
Pace di Castelnuovo GN (LU), adito da – che Parte_1
aveva chiesto dichiararsi risolto il contratto di vendita del 13.12.2020, avente ad oggetto la stufa a pellet marca “Redonda 8”, con condanna della venditrice convenuta a restituire le somme pagate ed a risarcire il danno CP_1
sofferto – previa declaratoria di estinzione parziale del giudizio nei confronti della terza chiamata, respinse la domanda principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò l'attrice a pagare la residua somma di euro 1.650,00, oltre interessi moratori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
§1.1 – Dalla ricostruzione dei fatti di causa compiuta nella motivazione della sentenza impugnata era emerso – per quel che ancora qui è di interesse – che la stufa era stata acquistata in data 13.12.2020 ed installata il 14.1.2021, per conto della ditta venditrice, da Tecnica Impianti s.r.l.; che, al momento dell'acquisto, l'acquirente aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale era stata resa edotta del fatto che l'installazione della caldaia non avrebbe
2 rispettato la normativa vigente concernente lo scarico dei fumi al di sopra della copertura dell'edificio e, pertanto, sarebbe stato onere dell'acquirente collegare lo scarico della stufa ad apposita canna fumaria, operazione all'esito della quale sarebbe stato rilasciato il certificato di conformità; che in data
28.1.2021 il centro di assistenza autorizzato aveva verificato che l'installazione non risultava a norma, redigendo verbale negativo di collaudo;
che in data
8.4.2021 l'odierna appellante richiedeva l'intervento della venditrice per ripristinare la conformità dell'impianto e renderlo collaudabile e funzionante;
che il sopralluogo del 29.4.2021 non aveva determinato altro risultato se non la constatazione della necessità di collegare la caldaia ad una canna fumaria con scarico al di sopra del colmo della copertura dell'edificio.
§1.2 – A fondamento della decisione, dopo aver rilevato la regolarità della rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, rispetto alla domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza CP_1
chiamata Tecnica Impianti s.r.l., dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, il giudice di prossimità aveva posto anzitutto la preliminare inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, in dipendenza dell'inosservanza del principio di gerarchia e progressività dei rimedi di cui all'art. 130, 2° comma,
D.Lgs. 206 del 2005 (di seguito anche soltanto “Codice del Consumo”) vigente ratione temporis, principio che avrebbe imposto all'attrice di instare, in via principale, per la riparazione o sostituzione della stufa e, solo in via subordinata, per risoluzione del contratto ovvero per la riduzione del prezzo;
che, in ogni caso, la denuncia del difetto di conformità era avvenuta oltre il termine di due mesi dalla scoperta, come sancito dall'art. 132, 2° comma,
Codice del Consumo, al tempo vigente, scoperta al più tardi risalente al
28.1.2021, dal che ne scaturiva la tardività della denuncia trasmessa solo in data 8.4.2021, tenuto conto che dagli atti non emergeva in alcun modo la prova dell'avvenuto riconoscimento del difetto da parte del venditore;
che, a voler comunque ritenere tempestiva la denuncia, il bene di consumo oggetto
3 del contratto di vendita non risultava affetto da alcun difetto di conformità, atteso che la stufa era stata correttamente installata ed era regolarmente funzionante, necessitando soltanto, ai fini del collaudo e del rilascio della documentazione di conformità, di un apposito collegamento a canna fumaria con scarico al di sopra della copertura dell'edificio, circostanza nota alla consumatrice e da quest'ultima accettata, compresi i necessari interventi di adeguamento a proprio carico;
che la clausola con cui le parti avevano convenuto il superiore assetto di interessi non era in alcun modo vessatoria;
che ciò determinava altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria;
che, per converso, era invece fondata la domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo residuo del bene di consumo, ancorché il venditore fosse già munito di cambiali scadute costituenti titolo esecutivo, non evidenziandosi alcuno dei limiti, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, che il diritto di agire in giudizio per procurarsi un secondo titolo esecutivo è suscettibile di incontrare.
§1.3 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione ad otto motivi. Parte_1
§1.4 – Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
§1.5 – All'udienza del 7 novembre 2025 si è celebrata l'udienza di discussione orale della causa. All'esito, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – Con il primo motivo, l'appellante censura la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, atteso che se era vero che, in base all'art. 130, 2°, 3° e 7° comma, Codice del Consumo - nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 170 del 2021, le cui disposizioni sono da reputarsi in vigore per i soli contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 – la risoluzione del contratto può essere richiesta soltanto ove la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, ovvero il venditore non vi abbia provveduto entro
4 un congruo termine dalla richiesta (art. 130, 7° comma, lett. a), b), Codice del
Consumo), è altrettanto vero che la richiesta di riparazione o sostituzione era stata inoltrata in via stragiudiziale dal legale dell'appellante in data 8.4.2021 e l'intervento successivamente eseguito dall'installatrice, su incarico della venditrice, era risultato vano, atteso che, all'esito, il difetto di conformità non era stato rimosso.
§3. – Con il secondo motivo, l'atto di appello si duole della declaratoria di decadenza dall'esercizio dei diritti di cui all'art. 130, 2° comma, Codice del
Consumo, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la decorrenza del termine di decadenza di due mesi onde presentare denunzia al venditore, coincidesse, al più tardi, con la redazione del verbale di mancato collaudo del
28.1.2021, anziché con il momento successivo in cui il difetto era stato scoperto a seguito della messa in funzione dell'impianto, una volta che era stato appurato il problema della dispersione dei residui dei fumi della stufa all'interno dell'abitazione, donde avrebbe dovuto correttamente seguire la diversa affermazione della tempestività della denuncia del 8.4.2021.
§4. – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente negato gli estremi del riconoscimento del difetto di conformità da parte del venditore – il che avrebbe reso superflua la denuncia nei due mesi dalla scoperta del difetto – nella condotta dell'appellata, che era comunque intervenuta presso l'abitazione della a seguito del verbale di Pt_1
mancato collaudo rilasciato dal centro di assistenza autorizzato e dopo che il legale della consumatrice aveva formulato una specifica contestazione del difetto.
§5. – Il quarto motivo denuncia che il primo giudice aveva riconosciuto efficacia esimente alla dichiarazione sottoscritta dalla consumatrice al momento della stipula del contratto di compravendita, con la quale essa aveva accettato che la stufa non rispettasse le normative di settore, impegnandosi ad utilizzarla soltanto una volta eseguiti gli interventi, a proprio carico, per
5 condurre lo scarico ad apposita canna fumaria idonea ad espellere i fumi al di sopra della copertura dell'edificio, laddove, al contrario, una tale dichiarazione era palesemente limitativa dei diritti attribuiti al consumatore e, pertanto, affetta da nullità a norma dell'art. 134 Codice del Consumo, tenuto conto che la venditrice si era espressamente assunta l'impegno, tramite società terza dalla stessa incaricata, di provvedere alla installazione e messa in funzione della stufa.
§6. – Con il quinto motivo l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni, in dipendenza dell'erronea ricostruzione dei fatti di causa e del mancato accoglimento della domanda di risoluzione, sulla scorta delle deduzioni di cui alle precedenti censure.
§7. – Il sesto motivo lamenta l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna appellata per il pagamento del saldo del prezzo della stufa, pari ad euro 1.650,00, atteso che l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il possesso della convenuta di pagherò cambiari emessi dalla consumatrice non integrava alcuno dei limiti, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, alla duplicazione dei titoli esecutivi, entrava direttamente in conflitto con l'art. 66, 3° comma,
r.d. n. 1669 del 1933. L'azione causale esercitata con la domanda riconvenzionale non era stata infatti accompagnata dall'offerta di restituzione delle cambiali mediante deposito innanzi al giudice competente, condizione che viceversa la venditrice avrebbe dovuto osservare stante la pendenza del termine di prescrizione dell'azione cambiaria.
§8. – Con il settimo motivo l'atto di appello denuncia l'applicazione, in danno della consumatrice, degli interessi moratori maggiorati in pendenza di lite, a norma dell'art. 1284, 4° comma, c.c., sebbene le parti avessero stabilito il saggio convenzionale dell'interesse moratorio.
6 §9. – Con l'ottavo motivo l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza impugnata anche in punto di governo delle spese di lite, in dipendenza dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
§10. – In ordine logico, occorre esaminare prioritariamente il primo motivo, che, pur risultando fondato, non dà luogo a riforma del dispositivo, comportando soltanto l'esigenza di emendare la motivazione.
§10.1 – Nell'esordio dell'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, il primo giudice ha anzitutto rilevato l'inammissibilità – peraltro chiaramente corrispondente ad un rigetto nel merito – della domanda di risoluzione, atteso che la consumatrice aveva violato il principio di gerarchia e progressività dei rimedi di cui all'art. 130, 2° comma, D.Lgs. 206 del 2005 (di seguito anche soltanto “Codice del Consumo”, nella versione vigente ratione temporis), principio che imponeva di instare, in via principale, per la riparazione o sostituzione della stufa e, solo in via subordinata, per risoluzione del contratto ovvero per la riduzione del prezzo (sul riconoscimento di tale principio, cristallizzato nella norma da ultimo richiamata, v. Cass. n. 25417 del
2022).
§10.2 – Sennonché, la sentenza impugnata ha trascurato di esaminare la raccomandata datata 8.04.2021 (doc. 5 fasc. appellante primo grado) – debitamente sottoscritta anche dall'odierna appellante – con la quale si invitava a risolvere il difetto di conformità e a “[...] porre in essere CP_1
entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente, ogni intervento necessario per rendere funzionante e collaudabile la stufa acquistata dalla signora con Parte_2
avvertenza che, trascorso inutilmente il termine suddetto, ho ricevuto incarico di tutelare le ragioni della mia cliente nella competente sede giudiziaria, senza altro preavviso”. Se solo si considera che la richiesta di riparazione non esige formule sacramentali, resta beninteso che la diffida inoltrata equivaleva a valida richiesta di riparazione, integrando, quindi, esercizio della prima categoria dei rimedi approntati dall'art. 130, 2° comma, Codice del Consumo.
7 Peraltro, di là dal breve termine accordato – 7 giorni – per la riparazione, occorre peraltro prendere atto che, dalla richiesta del 8.4.2021 e prima della notificazione della citazione con la quale è stata proposta domanda di risoluzione in primo grado, sono trascorsi ben 10 mesi, termine più che congruo in relazione a tutte le circostanze del caso onde provvedere alla riparazione e che pertanto legittimava la consumatrice ad instare giudizialmente, come in effetti è avvenuto, per il rimedio caduca torio del contratto, ritenendosi ormai definitivo il rifiuto del venditore di procedere alla riparazione (cfr. Cass. n. 22146 del 2020).
Non di meno, in base a quanto anticipato in esordio, l'accoglimento del motivo determina esclusivamente la rettifica della motivazione nel senso dell'ammissibilità della domanda di risoluzione, ma non il segno della decisione, la cui riforma esige l'esame degli ulteriori motivi.
§11. – Il secondo ed il terzo motivo, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati, per le ragioni che si diranno qui appresso.
§11.1 – Dall'esame delle argomentazioni – interamente ricalcate nell'atto di appello – sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della memoria ex art. 320 c.p.c. (disposizione quest'ultima applicabile nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149 del
2022), si evince con sufficiente chiarezza come il difetto di conformità addebitato dalla consumatrice fosse consistito nell'installazione errata della stufa a pellet – installazione che si dice formasse oggetto di una specifica obbligazione assunta dalla venditrice – causata dal mancato completamento delle opere necessarie al collaudo, al rilascio della dichiarazione di conformità
(secondo la norma UNI 10683, legge 37/2008) ed al regolare funzionamento dell'impianto, eventi rispetto ai quali era ineluttabilmente prodromico l'esecuzione del collegamento dello scarico della stufa ad apposita canna fumaria il cui terminale fosse collocato al di sopra della copertura dell'edificio,
8 a norma dell'art. 5, comma 9°, D.P.R. 412 del 1993 (modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551e successivamente sostituito dall'articolo
34, comma 53, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 179 e, da ultimo, dall'articolo 17- bis del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 con decorrenza 31 agosto 2013), nonché delle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
§11.2 – Muovendo da queste coordinate, è del tutto evidente che già dal
28.1.2021, quando il centro di assistenza autorizzato aveva verificato che l'installazione non risultava a norma, redigendo verbale negativo di collaudo, la consumatrice aveva avuto piena cognizione del difetto di conformità per come lamentato, dal momento che il collaudatore, in data 28.1.2021, aveva rilevato (doc. 6 fasc. primo grado appellante): che l'installazione non era avvenuta a norma;
che la consumatrice era sprovvista della dichiarazione di conformità e del libretto di impianto;
che non vi erano sufficienti prese d'aria; che l'impianto non poteva funzionare. Tra le prescrizioni obbligatorie evidenziate nel modulo, sottoscritto dalla consumatrice, compariva anche l'imposizione, sulla scorta della normativa vigente, dello scarico dei fumi a tetto ed in singola canna fumaria.
Le circostanze sopra esposte pongono in rilievo come, a quella data, il difetto di conformità potesse dirsi scoperto, atteso che l'incompletezza dell'installazione aveva palesato, rendendoli percepibili al consumatore, i propri effetti, tra i quali, l'impossibilità di funzionamento dell'impianto. Dal che discende che la denuncia del difetto avrebbe dovuto essere inoltrata indefettibilmente entro il 28.3.2021, a norma dell'art. 132, 2° comma, Codice del Consumo al tempo vigente.
9 Peraltro, il tentativo di posticipare il dies a quo del termine di decadenza e di far coincidere la scoperta del difetto con la percezione dei residui della combustione dispersi all'interno dell'abitazione – fatti verificatasi dopo un tempo imprecisato dalla messa in funzione dell'impianto, che comunque risalirebbe, per ammissione dell'appellante, al 14 gennaio 2021 (pag. 12 atto di appello) – non giova alle sorti dell'impugnazione, poiché non è stato comunque dimostrato quando la scoperta del difetto, così rideterminata, sarebbe avvenuta.
§11.3 – Dagli atti di causa, non risulta poi in nessun modo che il difetto sia stato occultato, né che sia intervenuto riconoscimento, atteso che a seguito della denuncia del 8.4.2021 (doc. 5 fasc. appellante) era seguito soltanto un sopralluogo in data 29.4.2021, il cui esito non consta dagli atti, né, soprattutto, consta che, in tale occasione, vi fosse stata una effettiva riparazione o un impegno in tal senso del venditore (cfr., per il riconoscimento tacito del vizio della cosa venduta in caso di impegno a riparare o sostituire la cosa venduta, cfr. Cass. n. 8775 del 2024; n. 23970 del 2013; n. 10288 del 2002; n. 1561 del
1997; n. 6641 del 1991).
§12. – L'intervenuta decadenza è di per sé ostativa all'accoglimento delle domande svolte dall'appellante in primo grado, il che comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo. A tale riguardo, basterà considerare che la tutela risarcitoria, ancorché non rientrante tra i rimedi apprestati dal Codice del Consumo, ma comunque esperibile, norma dell'art. 135 stesso Codice, in base alle ordinarie disposizioni del codice civile che disciplinano la garanzia del contratto di compravendita (cfr. Cass. n. 1082 del
2020 cui adde Cass. n. 23238 del 2024), è assoggettata ai ben più stringenti termini di decadenza di cui all'art. 1495, 1° comma, c.c., che risultano comunque inutilmente spirati.
§13. – Il sesto motivo è infondato.
10 A mente dell'art. 66, 3° comma, r.d. n. 1669 del 1933 «il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli».
§13.1 – Per quanto l'eccezione in opposizione all'azione causale dell'appellata sia stata sollevata per la prima volta in appello, essa, ha natura di eccezione in senso lato (cfr. Cass. sent. n. 12677 del 2014, che per quanto in contrasto con le precedenti n. 4250 del 2009, n. 5086 del 2000 e n. 4786 del
1991, è invece nel medesimo solco di Cass., sez. un., 1099 del 1998 e di tutte le successive decisioni di segno conforme in tema di normale rilevabilità
d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi, il cui rilievo non sia attribuito dalla legge in via esclusiva alla parte, ovvero in cui la manifestazione della volontà della parte non sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) ed è quindi rilevabile in fase di impugnazione anche d'ufficio, a norma dell'art. 345, 2° comma, c.p.c.
§13.2 – Non di meno, in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l. camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (Cass. n. 20387 del 2023; n. 15141 del 2022; n. 19278 del 2010).
11 E ciò è quel che è accaduto nel caso di specie, atteso che, alla data odierna, tenuto conto della data di scadenza impressa sui titoli (doc. 3 fasc. appellata), l'azione diretta nei confronti dell'emittente risulta prescritta a norma dell'art. 94 r.d. 1966 del 1933.
§14. – Il settimo motivo è fondato.
§14.1 – Dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale, la sentenza impugnata ha applicato il saggio legale maggiorato previsto per gli interessi moratori in pendenza di lite, a norma dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
§14.2 – La disposizione da ultimo richiamata reca il seguente enunciato:
«se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Il saggio di interesse moratorio in pendenza di lite, che si computa a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale, presuppone che le parti non ne abbiano convenzionalmente stabilito la misura. E però, nella specie, le parti avevano provveduto a determinare nel contratto la misura dell'interesse moratorio in caso di ritardo di pagamento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuali (art. 5, doc. 1 fasc. appellante). Pertanto, dalla data della costituzione in mora, cioè a dirsi dal 12.7.2021 (doc. 9 fasc. appellante primo grado), sono decorsi gli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto al tempo vigente, aumentato di tre punti percentuali, sino al saldo.
La sentenza, sul punto, deve essere quindi riformata con la rideterminazione del saggio di interesse come sopra determinato.
§15. – L'accoglimento parziale dell'impugnazione importa l'accoglimento dell'ottavo motivo di appello ed il ricalcolo delle spese di lite per il giudizio di primo grado, che si rideterminano, in conformità ai valori medi dei parametri del d.m. 55/2014 e s.m.i., commisurati al valore di causa – scaglione compreso
12 tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 – in euro 1.265,00 per compenso professionale.
Stante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, è integrata la soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie il primo, il settimo e l'ottavo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare ad Parte_1 CP_1
la somma di euro 1.650,00, oltre interessi moratori come indicati in motivazione, dal 12.7.2021 sino al soddisfo.
- Rigetta il secondo, il terzo ed il sesto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.265,00 per compenso professionale, euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Compensa integralmente le spese del grado.
- Conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Lucca, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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