Articolo 6 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1409
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1957
Art. 6.
Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unita' di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene stabilite dall' art. 1100 del Codice della navigazione .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957
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