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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 13/01/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3044/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “lesione personale”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cicoria Filomena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Carovigno (Br) alla Via Gigante n. 8; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 P.IVA_1
e disgiuntamente, dall'Avv. Schininà Riccardo, dall'Avv. Ciardo Andrea e dall'Avv.
Frediani Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Carovigno alla Via Giuseppe Verdi n. 1; convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.08.2021, ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo: che il giorno 15.02.2021 alle ore 19.40 circa mentre transitava a bordo del suo motociclo per la contrada Valente con direzione Viale Foggia nel Comune di Carovigno, incappava con la ruota anteriore in una buca posta sul lato destro della carreggiata, rovinando a terra;
che la buca non era né visibile né segnalata;
che
1 a causa della caduta subivano danni materiali tanto il motociclo Honda targato BH55766, quanto lo smartphone, entrambi di proprietà dell'istante; che egli riportava, altresì, lesioni personali diagnosticate in “trauma cranio facciale con edema periorbitario sx, contusione piramide nasale, escoriazione di entrambe le ginocchia, trauma contusivo-distorsivo scapolo omerale, braccio e polso sx con escoriazioni”; che veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “incisione transcongiuntivale orbita sinistra per esposizione di frattura della parete mediale, riduzione del grasso erniato e riapro con synpor 0,4 mm” e dimesso in data 18.02.2021 con postumi di natura permanente nella misura del 7% del biologico.
Ciò premesso in fatto, citava in giudizio il , quale ente proprietario Controparte_1 del tratto stradale, affinché ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto il quale chiedeva che il Giudice rigettasse la domanda, poiché infondata in fatto e diritto.
CP_ L convenuto in punto di diritto deduceva, in particolare, che l'insidia è condizione sufficiente ad ottenere il risarcimento dei danni laddove concorrano i due presupposti della non visibilità e della non prevedibilità, non ricorrenti nel caso di specie;
sosteneva, inoltre,
l'assenza di una propria responsabilità stante il comportamento colposo del danneggiato, reo di non aver prestato l'attenzione e la cautela necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Ad ogni buon conto, contestava l'an dell'evento di danno e il quantum del risarcimento richiesto.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di una testimonianza, all'esito della quale, il
Giudice, ritenuta superflua l'ammissione di una CTU medica e valutata la causa come matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
I fatti di causa, così come allegati, sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., ad avviso del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, in forza della quale il danneggiato è tenuto a provare, a sostegno della propria domanda di risarcimento, la sussistenza del
2 danno e del nesso causale tra questo e la cosa sulla quale si estrinseca la custodia. Spetta, invece, al preteso danneggiante dimostrare l'assenza della qualità di custode ovvero la ricorrenza di un caso fortuito, di un fatto, cioè, a sé non imputabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso (da ultimo, Cass. civ. Sez. III Ord.,
08/07/2024, n. 18528).
Sulla scorta di tali presupposti, è onere del danneggiato dimostrare l'an della pretesa risarcitoria ossia, in primo luogo, la presenza dell'insidia e l'evento lesivo;
solo successivamente dovrà dimostrare la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Deve ritenersi che, nel caso in esame, la documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria non permettono di ritenere fondata la domanda dell'attore.
A tal proposito deve darsi atto che la dinamica descritta in citazione non può dirsi dimostrata sulla base dell'unica testimonianza assunta, che deve ritenersi, tra l'altro, non pienamente attendibile considerata la sua genericità e l'assenza di riscontri oggettivi.
L'unico teste ascoltato si è limitato, difatti, a confermare la generica versione dei fatti come prospettata in citazione senza fornire alcun ulteriore elemento utile a riscontrare, innanzitutto, l'attendibilità di quanto dedotto e allegato. Ha fornito, poi, dichiarazioni vaghe e carenti in ordine ai danni materiali riportati dal motociclo, affermando di non ricordare nulla sul punto sebbene lui stesso si fosse occupato di spostare il veicolo dalla strada e condurlo a casa di un amico.
Non può non osservarsi ancora che agli atti non vi sono documenti che possano in alcun modo riscontrare la versione dei fatti fornita dall'attore: mancano, difatti, rilievi fotografici dello stato dei luoghi al momento del sinistro e del veicolo nello stato di quiete dopo la caduta (o successivamente per i danni materiali subiti); manca una denuncia di sinistro;
mancano eventuali verbali di intervento di forze dell'ordine o successivi rapporti della polizia locale e/o dell'ufficio tecnico in merito allo stato dei luoghi;
mancano verbali di intervento del 118 e non viene dato atto di come l'attore sia stato soccorso e/o trasportato presso il pronto soccorso;
manca, poi, il certificato di proprietà del motociclo.
Al contrario, emerge una discordanza tra la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e confermata genericamente dal testimone e quella riportata dai sanitari che ebbero in cura il
. Il riferimento va, in particolare, alla cartella clinica relativa al ricovero presso Parte_1
3 l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ove si legge che il trauma sarebbe riconducibile a incidente stradale e, più esattamente, a “accidente stradale da veicolo a motore con scontro con un altro veicolo a motore che rientra sulla strada” (cfr. pag. 55 dell'allegato di parte attrice, depositato in data 3.9.2021).
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in esame deve essere rigettata, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di lui incombente in ordine alla verificazione del fatto secondo le modalità descritte in citazione, stante l'inattendibilità degli esiti della prova orale (l'unica a sostegno della domanda) e l'assenza di ulteriori riscontri probatori di tipo documentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna al pagamento in favore del di Carovigno delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 13/01/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3044/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “lesione personale”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cicoria Filomena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in
Carovigno (Br) alla Via Gigante n. 8; attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 P.IVA_1
e disgiuntamente, dall'Avv. Schininà Riccardo, dall'Avv. Ciardo Andrea e dall'Avv.
Frediani Angelo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Carovigno alla Via Giuseppe Verdi n. 1; convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.08.2021, ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo: che il giorno 15.02.2021 alle ore 19.40 circa mentre transitava a bordo del suo motociclo per la contrada Valente con direzione Viale Foggia nel Comune di Carovigno, incappava con la ruota anteriore in una buca posta sul lato destro della carreggiata, rovinando a terra;
che la buca non era né visibile né segnalata;
che
1 a causa della caduta subivano danni materiali tanto il motociclo Honda targato BH55766, quanto lo smartphone, entrambi di proprietà dell'istante; che egli riportava, altresì, lesioni personali diagnosticate in “trauma cranio facciale con edema periorbitario sx, contusione piramide nasale, escoriazione di entrambe le ginocchia, trauma contusivo-distorsivo scapolo omerale, braccio e polso sx con escoriazioni”; che veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “incisione transcongiuntivale orbita sinistra per esposizione di frattura della parete mediale, riduzione del grasso erniato e riapro con synpor 0,4 mm” e dimesso in data 18.02.2021 con postumi di natura permanente nella misura del 7% del biologico.
Ciò premesso in fatto, citava in giudizio il , quale ente proprietario Controparte_1 del tratto stradale, affinché ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto il quale chiedeva che il Giudice rigettasse la domanda, poiché infondata in fatto e diritto.
CP_ L convenuto in punto di diritto deduceva, in particolare, che l'insidia è condizione sufficiente ad ottenere il risarcimento dei danni laddove concorrano i due presupposti della non visibilità e della non prevedibilità, non ricorrenti nel caso di specie;
sosteneva, inoltre,
l'assenza di una propria responsabilità stante il comportamento colposo del danneggiato, reo di non aver prestato l'attenzione e la cautela necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Ad ogni buon conto, contestava l'an dell'evento di danno e il quantum del risarcimento richiesto.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di una testimonianza, all'esito della quale, il
Giudice, ritenuta superflua l'ammissione di una CTU medica e valutata la causa come matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
I fatti di causa, così come allegati, sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., ad avviso del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, in forza della quale il danneggiato è tenuto a provare, a sostegno della propria domanda di risarcimento, la sussistenza del
2 danno e del nesso causale tra questo e la cosa sulla quale si estrinseca la custodia. Spetta, invece, al preteso danneggiante dimostrare l'assenza della qualità di custode ovvero la ricorrenza di un caso fortuito, di un fatto, cioè, a sé non imputabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso (da ultimo, Cass. civ. Sez. III Ord.,
08/07/2024, n. 18528).
Sulla scorta di tali presupposti, è onere del danneggiato dimostrare l'an della pretesa risarcitoria ossia, in primo luogo, la presenza dell'insidia e l'evento lesivo;
solo successivamente dovrà dimostrare la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Deve ritenersi che, nel caso in esame, la documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria non permettono di ritenere fondata la domanda dell'attore.
A tal proposito deve darsi atto che la dinamica descritta in citazione non può dirsi dimostrata sulla base dell'unica testimonianza assunta, che deve ritenersi, tra l'altro, non pienamente attendibile considerata la sua genericità e l'assenza di riscontri oggettivi.
L'unico teste ascoltato si è limitato, difatti, a confermare la generica versione dei fatti come prospettata in citazione senza fornire alcun ulteriore elemento utile a riscontrare, innanzitutto, l'attendibilità di quanto dedotto e allegato. Ha fornito, poi, dichiarazioni vaghe e carenti in ordine ai danni materiali riportati dal motociclo, affermando di non ricordare nulla sul punto sebbene lui stesso si fosse occupato di spostare il veicolo dalla strada e condurlo a casa di un amico.
Non può non osservarsi ancora che agli atti non vi sono documenti che possano in alcun modo riscontrare la versione dei fatti fornita dall'attore: mancano, difatti, rilievi fotografici dello stato dei luoghi al momento del sinistro e del veicolo nello stato di quiete dopo la caduta (o successivamente per i danni materiali subiti); manca una denuncia di sinistro;
mancano eventuali verbali di intervento di forze dell'ordine o successivi rapporti della polizia locale e/o dell'ufficio tecnico in merito allo stato dei luoghi;
mancano verbali di intervento del 118 e non viene dato atto di come l'attore sia stato soccorso e/o trasportato presso il pronto soccorso;
manca, poi, il certificato di proprietà del motociclo.
Al contrario, emerge una discordanza tra la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore e confermata genericamente dal testimone e quella riportata dai sanitari che ebbero in cura il
. Il riferimento va, in particolare, alla cartella clinica relativa al ricovero presso Parte_1
3 l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ove si legge che il trauma sarebbe riconducibile a incidente stradale e, più esattamente, a “accidente stradale da veicolo a motore con scontro con un altro veicolo a motore che rientra sulla strada” (cfr. pag. 55 dell'allegato di parte attrice, depositato in data 3.9.2021).
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in esame deve essere rigettata, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di lui incombente in ordine alla verificazione del fatto secondo le modalità descritte in citazione, stante l'inattendibilità degli esiti della prova orale (l'unica a sostegno della domanda) e l'assenza di ulteriori riscontri probatori di tipo documentale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna al pagamento in favore del di Carovigno delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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