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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURACE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUALI Controparte_1 C.F._2
NA e dell'avv. DESTRO GIORGIO, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 940/2024 del Tribunale di Padova pubblicata in data
13/05/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria difesa e/o istanza respinta, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, porre le spese di lite del primo
grado a carico della convenuta-appellata oppure, in subordine, disporne la integrale
compensazione.
Con vittoria di spese e compensi del grado.”
Per parte appellata
“- rigettarsi l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermarsi la
sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova n. 940/2024, nel capo di condanna alla
refusione delle spese legali in favore della IG.ra , essendo passato in giudicato Controparte_1
il capo relativo al rigetto dell'opposizione a precetto.
- Con vittoria di onorari di causa sia di primo che di secondo grado del giudizio, oltre al
rimborso forfettario del 15% e CPA ed Iva come per legge.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificatogli da , sostenendo che, se il titolo esecutivo sul quale si Controparte_1
fondava il precetto doveva considerarsi la sentenza di separazione n. 1116/2023 emessa dal
Tribunale di Padova, che aveva disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento a
2 partire da maggio 2023, allora il precetto conteneva l'intimazione a corrispondere somme maggiori e, pertanto, doveva ritenersi parzialmente nullo.
Precisava che le maggiori somme precettate scaturivano dalla precedente ordinanza presidenziale n. 1745/2020, che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento a partire da dicembre
2020, ma che tale titolo esecutivo non gli era stato notificato.
Deduceva che, in ogni caso, il credito azionato era inesistente, in quanto il diritto all'assegno di mantenimento era stato subordinato alla condizione che trovasse un'abitazione Controparte_1
in locazione e, pertanto, aveva proposto appello contro la sentenza di separazione.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del precetto e, in via principale, che fosse accertata l'inesistenza del credito e fosse accolta l'opposizione al precetto.
2. Con comparsa di risposta si costituiva , deducendo che la sentenza n. Controparte_1
1116/2023 aveva confermato le disposizioni dell'ordinanza presidenziale e che il diritto all'assegno di mantenimento non era stato subordinato ad alcuna condizione.
Dunque, chiedeva, in via preliminare, di rigettare l'istanza di inibitoria formulata in quanto fondata su valutazioni di competenza della Corte d'Appello di Venezia e, in via principale, di rigettare l'opposizione al precetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con la sentenza n. 940/2024 il Tribunale di Padova rilevava che l'ordinanza presidenziale n. 1745/2020 aveva conservato la sua efficacia solo fino all'emanazione della sentenza di separazione n. 1116/2023, la quale aveva confermato le disposizioni dell'ordinanza e si era ad essa sostituita, disponendo il versamento di un assegno di mantenimento con efficacia retroattiva a partire dalla data di iscrizione a ruolo del procedimento di separazione.
Inoltre, il Giudice di prime cure escludeva che sia la sentenza sia l'ordinanza presidenziale
3 avessero subordinato il diritto all'assegno di mantenimento ad una condizione.
Pertanto, il Tribunale di Padova riconosceva l'esistenza del credito azionato, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 04.11.2024 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello.
4.1. Con tale motivo di gravame, premettendo che con sentenza n. 1729/2024 la Corte
d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza di separazione, non riconoscendo il diritto in capo a a un assegno di mantenimento, ha contestato unicamente la condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, sul presupposto che siffatta pronuncia è derivata dalla soccombenza dell'appellante nel primo grado del giudizio di separazione.
Ha sostenuto, infatti, che la riforma e il venir meno del titolo esecutivo, sul quale si fondava il precetto, costituisse giusto motivo per invocare una diversa regolamentazione delle spese legali.
Dunque, ha chiesto, in via principale, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ovvero, in subordine, la loro integrale compensazione.
5. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, posto che la validità del precetto va valutata sulla base del titolo come esistente al momento della sua notifica e del giudizio di opposizione.
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è
stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, previa anticipazione dell'udienza fissata e sostituzione del relatore e con assegnazione di un termine per il deposito degli scritti conclusivi.
4 Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione proposto dall'appellante, motivo che è infondato.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, impugnando unicamente il capo di condanna al pagamento delle spese di lite, l'appellante ha dimostrato acquiescenza di fronte al capo della sentenza in forza del quale il Tribunale di Padova ha rigettato la sua opposizione al precetto e sul quale,
pertanto, deve ritenersi formato il giudicato. Infatti, la riforma della sentenza di separazione, che ha valorizzato la circostanza che fosse autosufficiente e non avesse diritto a un Controparte_1
assegno di mantenimento, deve ritenersi irrilevante ai fini del presente giudizio (di appello in giudizio di opposizione a precetto), posto che il precetto, al momento in cui è stato notificato (e comunque fino alla pronuncia della sentenza di primo grado) è stato ritenuto valido e correttamente fondato sul titolo esecutivo invocato, con accertamento non più suscettibile di valutazione da parte di questa Corte.
Deve solo darsi atto che nell'ambito di tale giudizio ha contestato la parziale Parte_1
validità del precetto per inesistenza del titolo in relazione alle somme precettate indicate nell'ordinanza presidenziale non notificata. Sul punto, il Giudice di prime cure ha accertato che il precetto, in forza del quale ha intimato il pagamento delle somme a lei Controparte_1
riconosciute dal Tribunale di Padova, si fondava su un titolo esecutivo valido, qual era la sentenza n. 1116/2023, che si era sostituita con efficacia retroattiva alla precedente ordinanza presidenziale. Inoltre, il giudizio ha avuto ad oggetto l'accertamento della previsione di una condizione alla quale riteneva dovesse essere subordinato il diritto all'assegno Parte_1
di mantenimento, ma il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di qualsivoglia
5 condizione all'interno del titolo esecutivo.
Orbene, posto che tale accertamento è passato in giudicato, è irrilevante ai fini della valutazione delle spese di lite il fatto che il titolo esecutivo è attualmente venuto meno, sicché la riforma della sentenza di separazione, in virtù della quale l'opponente allega essere venuto meno il suo interesse ad impugnare l'esistenza del titolo, non ha alcuna incidenza ai fini decisori. La riforma del titolo esecutivo sul quale si fondava il precetto avrebbe potuto travolgere al più gli effetti della sentenza di rigetto dell'opposizione al precetto esclusivamente nell'ambito di una procedura esecutiva, ma nel caso di specie non ha avuto luogo alcuna procedura esecutiva per il pagamento delle somme previste a titolo di mantenimento.
Ciò premesso, le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure nella sentenza di rigetto dell'opposizione al precetto, non oggetto di impugnazione, hanno condotto ad una decisione sulle spese di lite sulla base del principio di soccombenza e tale decisione è immune da vizi, in quanto il principio è stato correttamente applicato, essendo valido il precetto al momento della decisione del Tribunale. In conseguenza di quanto sopra, dovendo confermarsi la soccombenza nel merito dell'appellante in primo grado, non sussistono i presupposti né per la compensazione delle spese di lite tra le parti, né, tantomeno, per la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle stesse, risultando correttamente applicato l'art. 91 cpc.
Conclusioni e spese di lite
8. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
9. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore del disputatum, pari al valore delle spese di lite, esclusa la fase
6 istruttoria non tenutasi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida in euro 1.923,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURACE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUALI Controparte_1 C.F._2
NA e dell'avv. DESTRO GIORGIO, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 940/2024 del Tribunale di Padova pubblicata in data
13/05/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria difesa e/o istanza respinta, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, porre le spese di lite del primo
grado a carico della convenuta-appellata oppure, in subordine, disporne la integrale
compensazione.
Con vittoria di spese e compensi del grado.”
Per parte appellata
“- rigettarsi l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermarsi la
sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova n. 940/2024, nel capo di condanna alla
refusione delle spese legali in favore della IG.ra , essendo passato in giudicato Controparte_1
il capo relativo al rigetto dell'opposizione a precetto.
- Con vittoria di onorari di causa sia di primo che di secondo grado del giudizio, oltre al
rimborso forfettario del 15% e CPA ed Iva come per legge.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificatogli da , sostenendo che, se il titolo esecutivo sul quale si Controparte_1
fondava il precetto doveva considerarsi la sentenza di separazione n. 1116/2023 emessa dal
Tribunale di Padova, che aveva disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento a
2 partire da maggio 2023, allora il precetto conteneva l'intimazione a corrispondere somme maggiori e, pertanto, doveva ritenersi parzialmente nullo.
Precisava che le maggiori somme precettate scaturivano dalla precedente ordinanza presidenziale n. 1745/2020, che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento a partire da dicembre
2020, ma che tale titolo esecutivo non gli era stato notificato.
Deduceva che, in ogni caso, il credito azionato era inesistente, in quanto il diritto all'assegno di mantenimento era stato subordinato alla condizione che trovasse un'abitazione Controparte_1
in locazione e, pertanto, aveva proposto appello contro la sentenza di separazione.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del precetto e, in via principale, che fosse accertata l'inesistenza del credito e fosse accolta l'opposizione al precetto.
2. Con comparsa di risposta si costituiva , deducendo che la sentenza n. Controparte_1
1116/2023 aveva confermato le disposizioni dell'ordinanza presidenziale e che il diritto all'assegno di mantenimento non era stato subordinato ad alcuna condizione.
Dunque, chiedeva, in via preliminare, di rigettare l'istanza di inibitoria formulata in quanto fondata su valutazioni di competenza della Corte d'Appello di Venezia e, in via principale, di rigettare l'opposizione al precetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con la sentenza n. 940/2024 il Tribunale di Padova rilevava che l'ordinanza presidenziale n. 1745/2020 aveva conservato la sua efficacia solo fino all'emanazione della sentenza di separazione n. 1116/2023, la quale aveva confermato le disposizioni dell'ordinanza e si era ad essa sostituita, disponendo il versamento di un assegno di mantenimento con efficacia retroattiva a partire dalla data di iscrizione a ruolo del procedimento di separazione.
Inoltre, il Giudice di prime cure escludeva che sia la sentenza sia l'ordinanza presidenziale
3 avessero subordinato il diritto all'assegno di mantenimento ad una condizione.
Pertanto, il Tribunale di Padova riconosceva l'esistenza del credito azionato, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 04.11.2024 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base di un unico motivo di appello.
4.1. Con tale motivo di gravame, premettendo che con sentenza n. 1729/2024 la Corte
d'Appello di Venezia aveva riformato la sentenza di separazione, non riconoscendo il diritto in capo a a un assegno di mantenimento, ha contestato unicamente la condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, sul presupposto che siffatta pronuncia è derivata dalla soccombenza dell'appellante nel primo grado del giudizio di separazione.
Ha sostenuto, infatti, che la riforma e il venir meno del titolo esecutivo, sul quale si fondava il precetto, costituisse giusto motivo per invocare una diversa regolamentazione delle spese legali.
Dunque, ha chiesto, in via principale, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ovvero, in subordine, la loro integrale compensazione.
5. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, posto che la validità del precetto va valutata sulla base del titolo come esistente al momento della sua notifica e del giudizio di opposizione.
6. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 14 ottobre 2025 la causa è
stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, previa anticipazione dell'udienza fissata e sostituzione del relatore e con assegnazione di un termine per il deposito degli scritti conclusivi.
4 Esame dei motivi di impugnazione
7. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione proposto dall'appellante, motivo che è infondato.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, impugnando unicamente il capo di condanna al pagamento delle spese di lite, l'appellante ha dimostrato acquiescenza di fronte al capo della sentenza in forza del quale il Tribunale di Padova ha rigettato la sua opposizione al precetto e sul quale,
pertanto, deve ritenersi formato il giudicato. Infatti, la riforma della sentenza di separazione, che ha valorizzato la circostanza che fosse autosufficiente e non avesse diritto a un Controparte_1
assegno di mantenimento, deve ritenersi irrilevante ai fini del presente giudizio (di appello in giudizio di opposizione a precetto), posto che il precetto, al momento in cui è stato notificato (e comunque fino alla pronuncia della sentenza di primo grado) è stato ritenuto valido e correttamente fondato sul titolo esecutivo invocato, con accertamento non più suscettibile di valutazione da parte di questa Corte.
Deve solo darsi atto che nell'ambito di tale giudizio ha contestato la parziale Parte_1
validità del precetto per inesistenza del titolo in relazione alle somme precettate indicate nell'ordinanza presidenziale non notificata. Sul punto, il Giudice di prime cure ha accertato che il precetto, in forza del quale ha intimato il pagamento delle somme a lei Controparte_1
riconosciute dal Tribunale di Padova, si fondava su un titolo esecutivo valido, qual era la sentenza n. 1116/2023, che si era sostituita con efficacia retroattiva alla precedente ordinanza presidenziale. Inoltre, il giudizio ha avuto ad oggetto l'accertamento della previsione di una condizione alla quale riteneva dovesse essere subordinato il diritto all'assegno Parte_1
di mantenimento, ma il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di qualsivoglia
5 condizione all'interno del titolo esecutivo.
Orbene, posto che tale accertamento è passato in giudicato, è irrilevante ai fini della valutazione delle spese di lite il fatto che il titolo esecutivo è attualmente venuto meno, sicché la riforma della sentenza di separazione, in virtù della quale l'opponente allega essere venuto meno il suo interesse ad impugnare l'esistenza del titolo, non ha alcuna incidenza ai fini decisori. La riforma del titolo esecutivo sul quale si fondava il precetto avrebbe potuto travolgere al più gli effetti della sentenza di rigetto dell'opposizione al precetto esclusivamente nell'ambito di una procedura esecutiva, ma nel caso di specie non ha avuto luogo alcuna procedura esecutiva per il pagamento delle somme previste a titolo di mantenimento.
Ciò premesso, le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure nella sentenza di rigetto dell'opposizione al precetto, non oggetto di impugnazione, hanno condotto ad una decisione sulle spese di lite sulla base del principio di soccombenza e tale decisione è immune da vizi, in quanto il principio è stato correttamente applicato, essendo valido il precetto al momento della decisione del Tribunale. In conseguenza di quanto sopra, dovendo confermarsi la soccombenza nel merito dell'appellante in primo grado, non sussistono i presupposti né per la compensazione delle spese di lite tra le parti, né, tantomeno, per la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle stesse, risultando correttamente applicato l'art. 91 cpc.
Conclusioni e spese di lite
8. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
9. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore del disputatum, pari al valore delle spese di lite, esclusa la fase
6 istruttoria non tenutasi.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida in euro 1.923,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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