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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1727/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], attualmente iscritta Parte_1 C.F._1 nel Comune di Iscrizione in ANPR – Sezione AIRE Muggiò (MB), attualmente iscritta presso la Circoscrizione Consolare di Londra, indirizzo Hamlet Court High Street Cap N8 7FJ, rappresentata e difesa dell'avv. Stefania Castald ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nola, Via Amilcare Boccio, n. 30, giusta procura in calce al ricorso;
contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia:
1. Designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonchè per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale Monza;
2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di da femminile a maschile, attribuendo Parte_1 all'istante il nome di " " ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Desio (Mi) di Parte_2 apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Desio (MB) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, l'attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere da sempre avuto un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico. All'udienza del giorno 9.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura della Repubblica, procedeva all'audizione dell'interessata, la quale dichiarava di avere intrapreso il percorso di transizione nel mese di aprile 2024 in Inghilterra, in quanto risiede a Londra da 8 anni. Aggiungeva di aver intrapreso la cura ormonale e di aver fatto l'intervento chirurgico di mastectomia. Rappresentava di sentirsi sin da piccolo di genere maschile e di essere assolutamente convinto del percorso avviato. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione tradotta del dr. specialista dell'identità di genere, nella quale si legge che: “La mia Persona_1 opinione è che abbia sofferto di disforia di genere sin dall'adolescenza i sintomi che ha Parte_3 riferito come spiegati nella sezione storia del genere di questa relazione, sono durati ben oltre sei mesi e soddisfano i criteri per una diagnosi (DMS-5-TR, 302.85). Includono una forte convinzione di essere una persona non binaria e di avere sentimenti e reazioni non tipiche del genere femminile assegnato, una marcata incongruenza tra il genere da lui esperito e le caratteristiche sessuali, un forte desiderio di liberarsi e un forte desiderio di avere le caratteristiche sessuali secondarie del genere preferito, un forte desiderio di vivere come una persona non binaria/trans maschile e di essere trattato come tale. Questi sintomi sono risultati in una sofferenza psicologica significativa e un impedimento funzionale. soddisfa i criteri guida per la terapia ormonale dell'affermazione Parte_3 del genere spiegati dalla World Professional Association for Transgender Healthcare (WPATH): (1) Part ha una storia di disforia di genere persistente e ben documentata, presente per oltre due anni;
Part (2) possiede la capacità esprimere il consenso al trattamento - non ha dato indicazioni del Part Part contrario;
(3) ha raggiunto la maggiore età per il regno unito;
(4) non ha riferito preoccupazioni di salute che lo facciano reputare non idoneo e non ha presentato una storia Part psichiatrica che lo faccia risultare non idoneo. Per riassumere, io supporto Lotto nella prosecuzione della terapia ormonale per l'affermazione del genere sotto la vostra cura.” (doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione del dott. che la segue per Persona_2 la somministrazione della terapia ormonale nella quale si dà atto che la paziente attualmente soddisfa i criteri per la diagnosi di disforia/incongruenza di genere (doc. 4 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di Parte_1 transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da tempo si Controparte_1 Parte_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili – avendo anche eseguito l'intervento di mastectomia - sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa un anno fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ va sostituito il Pt_1 prenome . Parte_2
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato da più di un anno fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute, tenuto anche conto dell'intervento di mastectomia eseguito, sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Lotto di Pt_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n.335, parte I, serie A, anno 1992) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Parte_2
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Desio di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1727/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], attualmente iscritta Parte_1 C.F._1 nel Comune di Iscrizione in ANPR – Sezione AIRE Muggiò (MB), attualmente iscritta presso la Circoscrizione Consolare di Londra, indirizzo Hamlet Court High Street Cap N8 7FJ, rappresentata e difesa dell'avv. Stefania Castald ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nola, Via Amilcare Boccio, n. 30, giusta procura in calce al ricorso;
contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia:
1. Designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonchè per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale Monza;
2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di da femminile a maschile, attribuendo Parte_1 all'istante il nome di " " ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Desio (Mi) di Parte_2 apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 10.03.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Desio (MB) di rettificare il proprio certificato di nascita. A sostegno delle proprie domande, l'attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere da sempre avuto un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico. All'udienza del giorno 9.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla Procura della Repubblica, procedeva all'audizione dell'interessata, la quale dichiarava di avere intrapreso il percorso di transizione nel mese di aprile 2024 in Inghilterra, in quanto risiede a Londra da 8 anni. Aggiungeva di aver intrapreso la cura ormonale e di aver fatto l'intervento chirurgico di mastectomia. Rappresentava di sentirsi sin da piccolo di genere maschile e di essere assolutamente convinto del percorso avviato. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione tradotta del dr. specialista dell'identità di genere, nella quale si legge che: “La mia Persona_1 opinione è che abbia sofferto di disforia di genere sin dall'adolescenza i sintomi che ha Parte_3 riferito come spiegati nella sezione storia del genere di questa relazione, sono durati ben oltre sei mesi e soddisfano i criteri per una diagnosi (DMS-5-TR, 302.85). Includono una forte convinzione di essere una persona non binaria e di avere sentimenti e reazioni non tipiche del genere femminile assegnato, una marcata incongruenza tra il genere da lui esperito e le caratteristiche sessuali, un forte desiderio di liberarsi e un forte desiderio di avere le caratteristiche sessuali secondarie del genere preferito, un forte desiderio di vivere come una persona non binaria/trans maschile e di essere trattato come tale. Questi sintomi sono risultati in una sofferenza psicologica significativa e un impedimento funzionale. soddisfa i criteri guida per la terapia ormonale dell'affermazione Parte_3 del genere spiegati dalla World Professional Association for Transgender Healthcare (WPATH): (1) Part ha una storia di disforia di genere persistente e ben documentata, presente per oltre due anni;
Part (2) possiede la capacità esprimere il consenso al trattamento - non ha dato indicazioni del Part Part contrario;
(3) ha raggiunto la maggiore età per il regno unito;
(4) non ha riferito preoccupazioni di salute che lo facciano reputare non idoneo e non ha presentato una storia Part psichiatrica che lo faccia risultare non idoneo. Per riassumere, io supporto Lotto nella prosecuzione della terapia ormonale per l'affermazione del genere sotto la vostra cura.” (doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione del dott. che la segue per Persona_2 la somministrazione della terapia ormonale nella quale si dà atto che la paziente attualmente soddisfa i criteri per la diagnosi di disforia/incongruenza di genere (doc. 4 ricorrente). Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso di Parte_1 transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attrice da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come Parte_1 uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , infatti, già da tempo si Controparte_1 Parte_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili – avendo anche eseguito l'intervento di mastectomia - sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa un anno fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ va sostituito il Pt_1 prenome . Parte_2
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato da più di un anno fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute, tenuto anche conto dell'intervento di mastectomia eseguito, sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni Parte_1 diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Lotto di Pt_1 sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1
(atto n.335, parte I, serie A, anno 1992) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ il prenome Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Parte_2
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Desio di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II). IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro