Art. 10.
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 16-bis:
"Per le contravvenzioni previste dalla presente legge e' ammessa l'oblazione.
In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 16-bis:
"Per le contravvenzioni previste dalla presente legge e' ammessa l'oblazione.
In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".