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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2527/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE NA Presidente relatore
IS CA DI
Claudia Manconi DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2527/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), col patrocinio dell'avv. COSTANTINO BIELLO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) Dichiararsi la separazione personale congiunta dei coniugi;
2) Le parti vivranno separate con mutuo rispetto;
3) L'attuale abitazione coniugale sita in Porto Torres, Via del Melo, 3/E di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata alla Sig.ra -unitamente alle sue Parte_1 Parte_2 pertinenze- che ivi dimorerà con il figlio minorenne e, ove concordi, anche con il figlio maggiorenne;
4) L'affidamento del figlio minore sarà congiunto con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 disoccupato €. 300,00 mensili anticipatamente a decorrere dal giorno 5 di ogni mese ed € 100,00 mensili in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente;
Detti importi saranno percepiti dalla Sig.ra quanto al minore e potranno essere direttamente versati Parte_2 al figlio maggiorenne;
6) Il Sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle Parte_1 spese extra ove necessarie e precedentemente concordate con la madre secondo il protocollo del CNF;
7) È inoltre stabilito tra le parti che a far data dal mese di agosto 2025 e fino ad estinzione il Sig. contribuirà alla rata in percentuale del 50% (€. 260:2=€. 130,00) relativa al Parte_1 prestito acceso presso IT S.p.A (società del gruppo intesa San Paolo), finanziamento nr.
4900213799 per acquisto beni inerenti la casa coniugale;
8) Quanto ai diritti di visita e di ferie nei confronti del figlio minorenne visto l'ottimo rapporto esistente dichiarano di non volersi attenere a rigidi protocolli, ma di decidere vola per volta avvertite le principali necessità del figlio. Ci si atterrà comunque ovviamente ai principi dell'alternanza quanto ai fine settimana e quanto alle principali festività dell'anno, mentre con riferimento alle vacanze estive il minore potrà trascorrere anche una o due settimane ininterrotte in compagnia del genitore paterno”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 28 luglio 2001 in Porto Torres (anno 2001, atto n. 23, parte I) con la scelta del regime della separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati due figli, il 10 febbraio 2006, lavoratore con contratto di lavoro part-time, e Persona_1 il 20 gennaio 2008, non economicamente autosufficiente. Persona_2
All'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della loro convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse della prole, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 28 luglio 2001 in Porto Torres, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 23, Parte I, anno
2001);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 dicembre 2025
Il Presidente rel.
TE NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TE NA Presidente relatore
IS CA DI
Claudia Manconi DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2527/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), col patrocinio dell'avv. COSTANTINO BIELLO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“1) Dichiararsi la separazione personale congiunta dei coniugi;
2) Le parti vivranno separate con mutuo rispetto;
3) L'attuale abitazione coniugale sita in Porto Torres, Via del Melo, 3/E di proprietà esclusiva del sig. verrà assegnata alla Sig.ra -unitamente alle sue Parte_1 Parte_2 pertinenze- che ivi dimorerà con il figlio minorenne e, ove concordi, anche con il figlio maggiorenne;
4) L'affidamento del figlio minore sarà congiunto con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 disoccupato €. 300,00 mensili anticipatamente a decorrere dal giorno 5 di ogni mese ed € 100,00 mensili in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente sufficiente;
Detti importi saranno percepiti dalla Sig.ra quanto al minore e potranno essere direttamente versati Parte_2 al figlio maggiorenne;
6) Il Sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle Parte_1 spese extra ove necessarie e precedentemente concordate con la madre secondo il protocollo del CNF;
7) È inoltre stabilito tra le parti che a far data dal mese di agosto 2025 e fino ad estinzione il Sig. contribuirà alla rata in percentuale del 50% (€. 260:2=€. 130,00) relativa al Parte_1 prestito acceso presso IT S.p.A (società del gruppo intesa San Paolo), finanziamento nr.
4900213799 per acquisto beni inerenti la casa coniugale;
8) Quanto ai diritti di visita e di ferie nei confronti del figlio minorenne visto l'ottimo rapporto esistente dichiarano di non volersi attenere a rigidi protocolli, ma di decidere vola per volta avvertite le principali necessità del figlio. Ci si atterrà comunque ovviamente ai principi dell'alternanza quanto ai fine settimana e quanto alle principali festività dell'anno, mentre con riferimento alle vacanze estive il minore potrà trascorrere anche una o due settimane ininterrotte in compagnia del genitore paterno”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 28 luglio 2001 in Porto Torres (anno 2001, atto n. 23, parte I) con la scelta del regime della separazione dei beni e che dalla loro unione erano nati due figli, il 10 febbraio 2006, lavoratore con contratto di lavoro part-time, e Persona_1 il 20 gennaio 2008, non economicamente autosufficiente. Persona_2
All'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della loro convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse della prole, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento dei figli.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 28 luglio 2001 in Porto Torres, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 23, Parte I, anno
2001);
3) compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 dicembre 2025
Il Presidente rel.
TE NA