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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Mario Libertini, dall'avv. Renato Sgroi Santagati e dall'avv. Pietro Paterniti La Via per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Giurato e dall'avv. Francesco Marsilio per procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_4
), quali eredi di , (C.F. C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rosario Patti per procura C.F._4 in atti pagina 1 di 11 - convenuti – nonché in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
- terza chiamata contumace –
OGGETTO: Risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2020 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1463 c.c., del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.10.1991, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto dell'Assessorato della Regione Siciliana dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'11.4.2019, pubblicato sulla GURS del 14/06/2019, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 206.582,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 14.6.2019.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che con contratto di appalto del 31.10.1991,
Rep. n. 66213, Rogito n. 16908, aveva, tra l'altro, commissionato alla Controparte_1 la realizzazione di una palazzina da costruire in territorio di Acicatena (CT), località Vampolieri, su
[...] un lotto di terreno edificabile di proprietà della società committente, esteso circa mq. 1350, descritto in catasto alla part. 675 (ex 355/a) del foglio 12, ricadente nella Zona “C” del piano di lottizzazione convenzionato con atto del Segretario Comunale dell'11 novembre 1981, Rep. 1367 e successive proroghe, come da progetto e relativo capitolato di rifiniture allegati al contratto di appalto; che la palazzina oggetto del contratto di appalto era contraddistinta al corpo A dell'edificio 5 del piano di lottizzazione;
che la
Commissione edilizia il 18.4.1991 aveva espresso parere favorevole sul relativo progetto;
che l'appaltatrice aveva assunto l'obbligo di ritirare la concessione edilizia, a propria cura e spese, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e di ultimare le opere nel termine di trenta mesi, decorrenti dal rilascio della concessione edilizia, con un ulteriore termine di sei mesi per le opere esterne;
che la committente aveva versato l'intero corrispettivo pattuito alla stipula del pagina 2 di 11 contratto e l'appaltatrice ne aveva rilasciato quietanza;
che aveva prestato Persona_1 fideiussione a favore della committente;
che il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori non era mai decorso perché la concessione edilizia non era mai stata ritirata, per effetto delle disposizioni sindacali del 09.05.1991 e del 02.05.1992 (doc. 3 e 4), di sospensione delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie per la contestata mancanza di alcune opere di urbanizzazione relative ad alcuni lotti interni come comunicato dal Comune alla con nota del Parte_1
16.06.1994; che negli anni si erano succeduti i provvedimenti dell'Assessorato Regionale ai
Beni Culturali e Ambientali, che avevano apposto vincoli di immodificabilità temporanea e, con Decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana n. 031/GAB del 03.10.2018, era stato adottato il Piano Paesaggistico e correlative misure di salvaguardia;
che, da ultimo, il
Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana dell'11.4.2019 aveva istituito il e della Controparte_6 [...] ricadente nel territorio dei comuni di Acireale, Acicatena, , CP_7 CP_6 CP_8
Valverde e Aci Sant'Antonio, la cui fascia di rispetto aveva comportato l'inedificabilità di circa metà del lotto Turchese, con impossibilità di realizzare le opere appaltate;
che con lettera raccomandata del 07/08/2019 l'attrice aveva invitato la e Controparte_1
ad una definizione bonaria, ma la convenuta aveva addotto la nullità del Persona_1 contratto e la prescrizione della pretesa creditoria.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati la escludeva la Parte_1 nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 1418, c. 2, c.c., addotta dalla convenuta. Evidenziava di avere mantenuto il suo interesse al conseguimento della prestazione senza poterla, tuttavia, esigere per effetto dei provvedimenti richiamati e senza che, analogamente, fosse decorso il termine di prescrizione, almeno fino all'emanazione del provvedimento del 4.2019.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dall'attrice.
Evidenziava: che la concessione edilizia era non solo inesistente al 31.10.1991 ma, altresì, subordinata alla condotta di terzi estranei al contratto d'appalto; che con la nota del Comune
pagina 3 di 11 di Acicatena del 9.5.1991, antecedente alla stipula del contratto d'appalto, l'Ente Pubblico aveva diffidato le società interessate ad eseguire una serie di attività, pena la revoca o la sospensione delle concessioni edilizie;
che il contratto di appalto concluso tra le parti si presentava aleatorio e le successive note del 2.5.1992 e del 16.6.1994 integravano la prova che i relativi destinatari non si erano attivati per sanare il vizio relativo al rilascio della concessione edilizia.
Affermava la grave negligenza della la quale, a fronte della mancanza della Parte_1 concessione edilizia per la costruzione delle opere appaltate e della parimenti inerte condotta delle varie società destinatarie della nota del 9.5.1991, era rimasta inerte;
si soffermava sulla discrasia emersa a seguito della nota del Comune di Acicatena del 16.6.1994, nella quale il
Comune aveva rappresentato all'attrice che “Il progetto edilizio che si riscontra agli atti di questo
Ufficio in ditta a codesta Società è relativo ad un edificio col n. 7 e ricadente nell'ambito della zona <> del piano di lottizzazione di cui alla convenzione n. 1367 dell'11/11/1981 ”, mentre nel contratto d'appalto il progetto risultava approvato dalla CEC per l'edificio n. 5, corpo A.
Dichiarava, poi, che non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto Parte_1 pagamento del corrispettivo dell'appalto. Allegava i vizi genetici del contratto, ravvisabili nel fatto che per il Comune di Acicatena vi era un solo progetto edilizio relativo all'edificio n. 7, diverso ed ulteriore rispetto a quello segnato al n. 5, indicato nel contratto d'appalto del
31.10.1991, per il quale sembrava non essere mai stato presentato alcuno specifico progetto, e che non vi era una concessione edilizia per la costruzione dell'edificio, con conseguente inaccoglibilità della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. e nullità della fideiussione prestata dal , ai sensi dell'art. 1939 c.c.. Persona_1
Individuava il dies a quo del termine di prescrizione nella data del contratto, data in cui era stato asseritamente versato il corrispettivo, ormai decorso. Escludeva la propria responsabilità contrattuale, avendo venduto il tratto di terreno acquistato dalla alla società Parte_1
con contratto del 9.3.1992, e avendo ceduto altresì il contratto d'appalto. Controparte_5
Chiedeva, pertanto, di chiamare in giudizio la predetta società, al fine di esserne manlevata in caso di condanna.
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio , contestando le domande. Escludeva che il Persona_1 provvedimento del 9.5.1991 avesse avuto efficacia sospensiva, o che si fosse verificata alcuna impossibilità temporanea della prestazione, in considerazione della data del contratto, stipulato il 31.10.1991.
In merito al rilascio delle concessioni edilizie, richiamava il provvedimento sindacale del
5.2.1992, che aveva espressamente previsto: “è intendimento di questa Amministrazione, in applicazione al disposto dell'art. 8 della convenzione lottizzatoria, sostituirsi a codeste Ditte nella esecuzione dei previsti lavori, ponendo a loro carico la spesa relativa (…) facendo scattare la garanzia fidejussoria”. A suo avviso non risultava alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma un mero inadempimento della convenuta, che non aveva rispettato le scadenze pattuite e, in tal modo, aveva determinato la successiva inedificazione.
In ogni caso dichiarava che il termine decennale di prescrizione, da computarsi dalla scadenza dei termini pattuiti in contratto, ovvero dal 30.11.2004, era ormai decorso, e ogni provvedimento amministrativo successivo al 2004 risultava irrilevante.
In subordine, dichiarava che, non avendo il creditore agito alla scadenza dell'obbligazione principale contro la aveva compromesso il diritto di surroga del Controparte_1 fideiussore, ex art. 1949 c.c., nella ipoteca.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. la parte attrice precisava la propria domanda come domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1463 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1464 c.c., per sopravvenuta mancanza di interesse all'esecuzione parziale e, comunque, diversa, o come domanda di accertamento dell'intervenuto suo recesso dal contratto di appalto anche come recesso ex art. 1464 c.c. per mancanza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale dell'appalto.
All'udienza del 14.2.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.11.2022, anch'essa sostituita dal deposito di note, alla quale veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, in seguito al decesso del convenuto . Per_1
pagina 5 di 11 Il giudizio veniva riassunto su iniziativa della parte attrice. Si costituivano in giudizio
, quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. Persona_1
Seguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
14.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio, e non costituitasi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione della società attrice, che non risulta cancellata dal registro delle imprese, dunque è esistente.
L'attrice ha chiesto in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del
31.10.1991, ex art. 1463 c.c. o ex art. 1464 c.c..
Per converso, i convenuti hanno dedotto la nullità del predetto contratto per inesistenza dell'oggetto, in difetto del progetto approvato, e per la mancanza della concessione edilizia.
Dagli atti di causa risulta che le parti, per quel che rileva ai fini della presente decisione, in data 31.10.1991 hanno concluso un contratto in virtù del quale Controparte_1 avrebbe dovuto realizzare una palazzina […] in territorio di Acicatena (CT), località Vampolieri, su un lotto di terreno edificabile di proprietà della società committente, esteso circa mq. 1350, descritto in catasto alla part. 675 (ex 355/a) del foglio 12, ricadente nella Zona “C” del piano di lottizzazione convenzionato con atto del Segretario Comunale dell'11 novembre 1981, Rep. 1367 e successive proroghe, come da progetto e relativo capitolato di rifiniture allegati al contratto di appalto.
Il contratto ha previsto una serie di obblighi a carico della parte appaltatrice: sono stati posti a suo carico i contributi di urbanizzazione e ogni altro onere per il rilascio della concessione edilizia, che avrebbe dovuto ritirare entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, oltre all'obbligo di costruire le opere di urbanizzazione in osservanza della convenzione con il
Comune.
pagina 6 di 11 Il termine per la consegna delle opere è stato indicato in 30 mesi dal ritiro della concessione edilizia, oltre sei mesi per il completamento delle opere esterne.
Il contratto ha previsto una penale per il ritardo, nonché la risoluzione, ma solo per il caso in cui il ritardo si fosse protratto “oltre i limiti di ragionevole tollerabilità”. L'appaltatrice ha rilasciato quietanza in ordine al pagamento del corrispettivo dell'appalto, pari a £ 400.000.000, da parte della committente.
L'attrice ha documentato che la concessione edilizia non è stata rilasciata e, quindi, ritirata dalla convenuta;
il mancato rilascio della concessione è dipeso inizialmente dalla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, come si evince dai provvedimenti del Comune di
Acicatena del 9.5.1991, antecedente rispetto alla conclusione del contratto, del 2.5.1992, e del
16.6.1994.
In tale ultima nota il Comune ha reso edotta anche la che il mancato rilascio Parte_1 della concessione edilizia, nonostante l'approvazione del progetto da parte della CEC il
18.4.1991, non era avvenuta per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, ovvero parcheggio e verde attrezzato.
Dagli atti risulta, inoltre, che le parti, sempre il 31.10.1991, hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto, tra l'altro, un'estensione di terreno che nel piano di lottizzazione avrebbe avuto la destinazione di verde attrezzato e impianti sportivi, e hanno specificato che le relative opere di urbanizzazione sarebbero state a carico dell'acquirente
[...]
Controparte_1
Ciò posto, va esclusa la nullità del contratto d'appalto perché il progetto dell'opera risultava effettivamente approvato, tanto che il Comune ha sospeso il rilascio della concessione edilizia, ed è stato allegato al contratto.
Né è ravvisabile la nullità per la mancanza della concessione edilizia, posto che non è stata commissionata la realizzazione di un'opera in assenza di concessione edilizia, essendo stato espressamente pattuito che l'appaltatrice avrebbe dovuto ritirare la concessione edilizia prima di procedere alla realizzazione delle opere.
pagina 7 di 11 Ciò, peraltro, si desume dalla circostanza, pacifica tra le parti, che l'edificazione della palazzina non è avvenuta per il mancato rilascio della concessione edilizia.
Sul punto la Suprema Corte ha espressamente affermato che L'illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia sussiste solo qualora l'appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla "mens legis" la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (C. Cass., n. 3913/2009; n. 10173/2018).
Proprio l'applicazione del principio richiamato conduce a ritenere la validità del contratto di appalto in esame.
Peraltro, i termini indicati in contratto non risultano essenziali, dal momento che la risoluzione, come già evidenziato, era prevista solo per il caso in cui il ritardo si fosse protratto
“oltre i limiti di ragionevole tollerabilità”.
Così ricostruite le vicende che hanno dato origine alla presente controversia, va rigettata la domanda, formulata in via principale dall'attrice, di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la parziale inclusione dell'area interessata dall'appalto nel Parco non importa ex se la impossibilità totale della prestazione, CP_6 potendo procedersi all'edificazione di un fabbricato diverso o più piccolo.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato la sua domanda ai sensi dell'art. 1464 c.c..
Ebbene, per esaminare la domanda in esame occorre innanzitutto stabilire se il mancato rilascio, rectius ritiro, della concessione edilizia possa integrare la condizione, sub specie di presupposizione, indicata nel principio di diritto sopra richiamato, posto che i giudici di legittimità hanno pure specificato che in materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd.
"presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto
pagina 8 di 11 imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti (C. Cass., n. 5112/2018).
Tale indagine risulta dirimente al fine di esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata dai convenuti.
Al riguardo, proprio la nota del Comune del 16.6.1994 permette di escludere la sussistenza della condizione, sub specie di presupposizione, nel caso in esame, avendo il Comune chiarito a tutti i soggetti interessati, compresa la che la concessione edilizia non sarebbe Parte_1 stata rilasciata senza la preventiva realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ai lotti interni, ovvero parcheggio e verde attrezzato.
Con riferimento al verde attrezzato si è già evidenziato che con distinto contratto di compravendita, concluso sempre il 31.10.1991, l'attrice ha venduto alla convenuta un'estensione di terreno che nel piano di lottizzazione avrebbe avuto la destinazione di verde attrezzato, e le opere di urbanizzazione sono state poste a carico dell'acquirente
[...]
Controparte_1
Tale elemento consente di affermare che la mancata realizzazione dell'opera di urbanizzazione integrante il verde attrezzato sia senz'altro imputabile alla parte acquirente/appaltatrice, di modo che, una volta appresa la circostanza della predetta mancata realizzazione, l'attrice avrebbe ben potuto diffidare la ad Controparte_1 adempiere, al fine di manifestare il suo perdurante interesse alla realizzazione dell'opera e, soprattutto, di interrompere il termine di prescrizione.
Al riguardo, infatti, pur facendo decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza del termine per l'adempimento previsto in contratto, dunque dal 30.11.2004, certamente esso era già spirato alla data del 16.1.2006, data di emanazione del primo dei provvedimenti amministrativi che hanno inciso sull'edificazione dell'area.
Peraltro, l'attrice ha inequivocabilmente appreso alla data del 16.6.1994 non solo che la concessione edilizia non era stata rilasciata e, quindi, ritirata, ma che la Controparte_1 era rimasta completamente inerte nella realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a
[...]
pagina 9 di 11 suo carico e, ciononostante, ha omesso di attivarsi per pretendere l'adempimento, pur avendo corrisposto integralmente il corrispettivo.
L'inerzia dell'attrice, protrattasi per quasi dodici anni – dal 16.6.1994 al 16.1.2006 – o, in ogni caso, per oltre undici anni – dal 30.11.2004 al 16.1.2006 – consente di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e di rigettare le sue domande.
La domanda va, altresì, rigettata nei confronti del e, ora, dei suoi eredi, dal Per_1 momento che l'obbligazione fideiussoria presuppone l'esistenza dell'obbligazione principale garantita, di modo che il venir meno di quest'ultima determina l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, come avvenuto nel caso di specie.
È assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti convenute.
L'esito della controversia permette di non esaminare la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Sea Palace s.r.l., rilevando, comunque, ad Controparte_1 abundantiam, che la cessione del contratto di appalto non è stata documentata e non è opponibile all'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti delle parti convenute.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.100,00.
Nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11433/2020, vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 Controparte_2
, quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
(convenuti) e in persona del legale rappresentante pro tempore (terza Controparte_5 chiamata contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza e difesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1. Dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore;
2. Rigetta le domande formulate dall'attrice;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 13.100,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 13.100,00 per Persona_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5. Nulla sulle spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.
Così deciso in Catania il 12/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Mario Libertini, dall'avv. Renato Sgroi Santagati e dall'avv. Pietro Paterniti La Via per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Salvatore Giurato e dall'avv. Francesco Marsilio per procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_4
), quali eredi di , (C.F. C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rosario Patti per procura C.F._4 in atti pagina 1 di 11 - convenuti – nonché in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5
- terza chiamata contumace –
OGGETTO: Risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2020 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1463 c.c., del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.10.1991, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto dell'Assessorato della Regione Siciliana dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'11.4.2019, pubblicato sulla GURS del 14/06/2019, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 206.582,00, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 14.6.2019.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che con contratto di appalto del 31.10.1991,
Rep. n. 66213, Rogito n. 16908, aveva, tra l'altro, commissionato alla Controparte_1 la realizzazione di una palazzina da costruire in territorio di Acicatena (CT), località Vampolieri, su
[...] un lotto di terreno edificabile di proprietà della società committente, esteso circa mq. 1350, descritto in catasto alla part. 675 (ex 355/a) del foglio 12, ricadente nella Zona “C” del piano di lottizzazione convenzionato con atto del Segretario Comunale dell'11 novembre 1981, Rep. 1367 e successive proroghe, come da progetto e relativo capitolato di rifiniture allegati al contratto di appalto; che la palazzina oggetto del contratto di appalto era contraddistinta al corpo A dell'edificio 5 del piano di lottizzazione;
che la
Commissione edilizia il 18.4.1991 aveva espresso parere favorevole sul relativo progetto;
che l'appaltatrice aveva assunto l'obbligo di ritirare la concessione edilizia, a propria cura e spese, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e di ultimare le opere nel termine di trenta mesi, decorrenti dal rilascio della concessione edilizia, con un ulteriore termine di sei mesi per le opere esterne;
che la committente aveva versato l'intero corrispettivo pattuito alla stipula del pagina 2 di 11 contratto e l'appaltatrice ne aveva rilasciato quietanza;
che aveva prestato Persona_1 fideiussione a favore della committente;
che il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori non era mai decorso perché la concessione edilizia non era mai stata ritirata, per effetto delle disposizioni sindacali del 09.05.1991 e del 02.05.1992 (doc. 3 e 4), di sospensione delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie per la contestata mancanza di alcune opere di urbanizzazione relative ad alcuni lotti interni come comunicato dal Comune alla con nota del Parte_1
16.06.1994; che negli anni si erano succeduti i provvedimenti dell'Assessorato Regionale ai
Beni Culturali e Ambientali, che avevano apposto vincoli di immodificabilità temporanea e, con Decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana n. 031/GAB del 03.10.2018, era stato adottato il Piano Paesaggistico e correlative misure di salvaguardia;
che, da ultimo, il
Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana dell'11.4.2019 aveva istituito il e della Controparte_6 [...] ricadente nel territorio dei comuni di Acireale, Acicatena, , CP_7 CP_6 CP_8
Valverde e Aci Sant'Antonio, la cui fascia di rispetto aveva comportato l'inedificabilità di circa metà del lotto Turchese, con impossibilità di realizzare le opere appaltate;
che con lettera raccomandata del 07/08/2019 l'attrice aveva invitato la e Controparte_1
ad una definizione bonaria, ma la convenuta aveva addotto la nullità del Persona_1 contratto e la prescrizione della pretesa creditoria.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati la escludeva la Parte_1 nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto ex art. 1418, c. 2, c.c., addotta dalla convenuta. Evidenziava di avere mantenuto il suo interesse al conseguimento della prestazione senza poterla, tuttavia, esigere per effetto dei provvedimenti richiamati e senza che, analogamente, fosse decorso il termine di prescrizione, almeno fino all'emanazione del provvedimento del 4.2019.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dall'attrice.
Evidenziava: che la concessione edilizia era non solo inesistente al 31.10.1991 ma, altresì, subordinata alla condotta di terzi estranei al contratto d'appalto; che con la nota del Comune
pagina 3 di 11 di Acicatena del 9.5.1991, antecedente alla stipula del contratto d'appalto, l'Ente Pubblico aveva diffidato le società interessate ad eseguire una serie di attività, pena la revoca o la sospensione delle concessioni edilizie;
che il contratto di appalto concluso tra le parti si presentava aleatorio e le successive note del 2.5.1992 e del 16.6.1994 integravano la prova che i relativi destinatari non si erano attivati per sanare il vizio relativo al rilascio della concessione edilizia.
Affermava la grave negligenza della la quale, a fronte della mancanza della Parte_1 concessione edilizia per la costruzione delle opere appaltate e della parimenti inerte condotta delle varie società destinatarie della nota del 9.5.1991, era rimasta inerte;
si soffermava sulla discrasia emersa a seguito della nota del Comune di Acicatena del 16.6.1994, nella quale il
Comune aveva rappresentato all'attrice che “Il progetto edilizio che si riscontra agli atti di questo
Ufficio in ditta a codesta Società è relativo ad un edificio col n. 7 e ricadente nell'ambito della zona <
Dichiarava, poi, che non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto Parte_1 pagamento del corrispettivo dell'appalto. Allegava i vizi genetici del contratto, ravvisabili nel fatto che per il Comune di Acicatena vi era un solo progetto edilizio relativo all'edificio n. 7, diverso ed ulteriore rispetto a quello segnato al n. 5, indicato nel contratto d'appalto del
31.10.1991, per il quale sembrava non essere mai stato presentato alcuno specifico progetto, e che non vi era una concessione edilizia per la costruzione dell'edificio, con conseguente inaccoglibilità della domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. e nullità della fideiussione prestata dal , ai sensi dell'art. 1939 c.c.. Persona_1
Individuava il dies a quo del termine di prescrizione nella data del contratto, data in cui era stato asseritamente versato il corrispettivo, ormai decorso. Escludeva la propria responsabilità contrattuale, avendo venduto il tratto di terreno acquistato dalla alla società Parte_1
con contratto del 9.3.1992, e avendo ceduto altresì il contratto d'appalto. Controparte_5
Chiedeva, pertanto, di chiamare in giudizio la predetta società, al fine di esserne manlevata in caso di condanna.
pagina 4 di 11 Si costituiva in giudizio , contestando le domande. Escludeva che il Persona_1 provvedimento del 9.5.1991 avesse avuto efficacia sospensiva, o che si fosse verificata alcuna impossibilità temporanea della prestazione, in considerazione della data del contratto, stipulato il 31.10.1991.
In merito al rilascio delle concessioni edilizie, richiamava il provvedimento sindacale del
5.2.1992, che aveva espressamente previsto: “è intendimento di questa Amministrazione, in applicazione al disposto dell'art. 8 della convenzione lottizzatoria, sostituirsi a codeste Ditte nella esecuzione dei previsti lavori, ponendo a loro carico la spesa relativa (…) facendo scattare la garanzia fidejussoria”. A suo avviso non risultava alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma un mero inadempimento della convenuta, che non aveva rispettato le scadenze pattuite e, in tal modo, aveva determinato la successiva inedificazione.
In ogni caso dichiarava che il termine decennale di prescrizione, da computarsi dalla scadenza dei termini pattuiti in contratto, ovvero dal 30.11.2004, era ormai decorso, e ogni provvedimento amministrativo successivo al 2004 risultava irrilevante.
In subordine, dichiarava che, non avendo il creditore agito alla scadenza dell'obbligazione principale contro la aveva compromesso il diritto di surroga del Controparte_1 fideiussore, ex art. 1949 c.c., nella ipoteca.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. la parte attrice precisava la propria domanda come domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1463 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1464 c.c., per sopravvenuta mancanza di interesse all'esecuzione parziale e, comunque, diversa, o come domanda di accertamento dell'intervenuto suo recesso dal contratto di appalto anche come recesso ex art. 1464 c.c. per mancanza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale dell'appalto.
All'udienza del 14.2.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.11.2022, anch'essa sostituita dal deposito di note, alla quale veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, in seguito al decesso del convenuto . Per_1
pagina 5 di 11 Il giudizio veniva riassunto su iniziativa della parte attrice. Si costituivano in giudizio
, quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
. Persona_1
Seguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
14.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio, e non costituitasi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione della società attrice, che non risulta cancellata dal registro delle imprese, dunque è esistente.
L'attrice ha chiesto in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del
31.10.1991, ex art. 1463 c.c. o ex art. 1464 c.c..
Per converso, i convenuti hanno dedotto la nullità del predetto contratto per inesistenza dell'oggetto, in difetto del progetto approvato, e per la mancanza della concessione edilizia.
Dagli atti di causa risulta che le parti, per quel che rileva ai fini della presente decisione, in data 31.10.1991 hanno concluso un contratto in virtù del quale Controparte_1 avrebbe dovuto realizzare una palazzina […] in territorio di Acicatena (CT), località Vampolieri, su un lotto di terreno edificabile di proprietà della società committente, esteso circa mq. 1350, descritto in catasto alla part. 675 (ex 355/a) del foglio 12, ricadente nella Zona “C” del piano di lottizzazione convenzionato con atto del Segretario Comunale dell'11 novembre 1981, Rep. 1367 e successive proroghe, come da progetto e relativo capitolato di rifiniture allegati al contratto di appalto.
Il contratto ha previsto una serie di obblighi a carico della parte appaltatrice: sono stati posti a suo carico i contributi di urbanizzazione e ogni altro onere per il rilascio della concessione edilizia, che avrebbe dovuto ritirare entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, oltre all'obbligo di costruire le opere di urbanizzazione in osservanza della convenzione con il
Comune.
pagina 6 di 11 Il termine per la consegna delle opere è stato indicato in 30 mesi dal ritiro della concessione edilizia, oltre sei mesi per il completamento delle opere esterne.
Il contratto ha previsto una penale per il ritardo, nonché la risoluzione, ma solo per il caso in cui il ritardo si fosse protratto “oltre i limiti di ragionevole tollerabilità”. L'appaltatrice ha rilasciato quietanza in ordine al pagamento del corrispettivo dell'appalto, pari a £ 400.000.000, da parte della committente.
L'attrice ha documentato che la concessione edilizia non è stata rilasciata e, quindi, ritirata dalla convenuta;
il mancato rilascio della concessione è dipeso inizialmente dalla mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, come si evince dai provvedimenti del Comune di
Acicatena del 9.5.1991, antecedente rispetto alla conclusione del contratto, del 2.5.1992, e del
16.6.1994.
In tale ultima nota il Comune ha reso edotta anche la che il mancato rilascio Parte_1 della concessione edilizia, nonostante l'approvazione del progetto da parte della CEC il
18.4.1991, non era avvenuta per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, ovvero parcheggio e verde attrezzato.
Dagli atti risulta, inoltre, che le parti, sempre il 31.10.1991, hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto, tra l'altro, un'estensione di terreno che nel piano di lottizzazione avrebbe avuto la destinazione di verde attrezzato e impianti sportivi, e hanno specificato che le relative opere di urbanizzazione sarebbero state a carico dell'acquirente
[...]
Controparte_1
Ciò posto, va esclusa la nullità del contratto d'appalto perché il progetto dell'opera risultava effettivamente approvato, tanto che il Comune ha sospeso il rilascio della concessione edilizia, ed è stato allegato al contratto.
Né è ravvisabile la nullità per la mancanza della concessione edilizia, posto che non è stata commissionata la realizzazione di un'opera in assenza di concessione edilizia, essendo stato espressamente pattuito che l'appaltatrice avrebbe dovuto ritirare la concessione edilizia prima di procedere alla realizzazione delle opere.
pagina 7 di 11 Ciò, peraltro, si desume dalla circostanza, pacifica tra le parti, che l'edificazione della palazzina non è avvenuta per il mancato rilascio della concessione edilizia.
Sul punto la Suprema Corte ha espressamente affermato che L'illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia sussiste solo qualora l'appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, comunque, prima della realizzazione dell'opera, non essendo conforme alla "mens legis" la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (C. Cass., n. 3913/2009; n. 10173/2018).
Proprio l'applicazione del principio richiamato conduce a ritenere la validità del contratto di appalto in esame.
Peraltro, i termini indicati in contratto non risultano essenziali, dal momento che la risoluzione, come già evidenziato, era prevista solo per il caso in cui il ritardo si fosse protratto
“oltre i limiti di ragionevole tollerabilità”.
Così ricostruite le vicende che hanno dato origine alla presente controversia, va rigettata la domanda, formulata in via principale dall'attrice, di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la parziale inclusione dell'area interessata dall'appalto nel Parco non importa ex se la impossibilità totale della prestazione, CP_6 potendo procedersi all'edificazione di un fabbricato diverso o più piccolo.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato la sua domanda ai sensi dell'art. 1464 c.c..
Ebbene, per esaminare la domanda in esame occorre innanzitutto stabilire se il mancato rilascio, rectius ritiro, della concessione edilizia possa integrare la condizione, sub specie di presupposizione, indicata nel principio di diritto sopra richiamato, posto che i giudici di legittimità hanno pure specificato che in materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd.
"presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto
pagina 8 di 11 imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti (C. Cass., n. 5112/2018).
Tale indagine risulta dirimente al fine di esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata dai convenuti.
Al riguardo, proprio la nota del Comune del 16.6.1994 permette di escludere la sussistenza della condizione, sub specie di presupposizione, nel caso in esame, avendo il Comune chiarito a tutti i soggetti interessati, compresa la che la concessione edilizia non sarebbe Parte_1 stata rilasciata senza la preventiva realizzazione delle opere di urbanizzazione relative ai lotti interni, ovvero parcheggio e verde attrezzato.
Con riferimento al verde attrezzato si è già evidenziato che con distinto contratto di compravendita, concluso sempre il 31.10.1991, l'attrice ha venduto alla convenuta un'estensione di terreno che nel piano di lottizzazione avrebbe avuto la destinazione di verde attrezzato, e le opere di urbanizzazione sono state poste a carico dell'acquirente
[...]
Controparte_1
Tale elemento consente di affermare che la mancata realizzazione dell'opera di urbanizzazione integrante il verde attrezzato sia senz'altro imputabile alla parte acquirente/appaltatrice, di modo che, una volta appresa la circostanza della predetta mancata realizzazione, l'attrice avrebbe ben potuto diffidare la ad Controparte_1 adempiere, al fine di manifestare il suo perdurante interesse alla realizzazione dell'opera e, soprattutto, di interrompere il termine di prescrizione.
Al riguardo, infatti, pur facendo decorrere il termine di prescrizione dalla scadenza del termine per l'adempimento previsto in contratto, dunque dal 30.11.2004, certamente esso era già spirato alla data del 16.1.2006, data di emanazione del primo dei provvedimenti amministrativi che hanno inciso sull'edificazione dell'area.
Peraltro, l'attrice ha inequivocabilmente appreso alla data del 16.6.1994 non solo che la concessione edilizia non era stata rilasciata e, quindi, ritirata, ma che la Controparte_1 era rimasta completamente inerte nella realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a
[...]
pagina 9 di 11 suo carico e, ciononostante, ha omesso di attivarsi per pretendere l'adempimento, pur avendo corrisposto integralmente il corrispettivo.
L'inerzia dell'attrice, protrattasi per quasi dodici anni – dal 16.6.1994 al 16.1.2006 – o, in ogni caso, per oltre undici anni – dal 30.11.2004 al 16.1.2006 – consente di accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e di rigettare le sue domande.
La domanda va, altresì, rigettata nei confronti del e, ora, dei suoi eredi, dal Per_1 momento che l'obbligazione fideiussoria presuppone l'esistenza dell'obbligazione principale garantita, di modo che il venir meno di quest'ultima determina l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, come avvenuto nel caso di specie.
È assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti convenute.
L'esito della controversia permette di non esaminare la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Sea Palace s.r.l., rilevando, comunque, ad Controparte_1 abundantiam, che la cessione del contratto di appalto non è stata documentata e non è opponibile all'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'attrice va condannata al pagamento delle spese nei confronti delle parti convenute.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.100,00.
Nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11433/2020, vertente tra
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 Controparte_2
, quali eredi di Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
(convenuti) e in persona del legale rappresentante pro tempore (terza Controparte_5 chiamata contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza e difesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1. Dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore;
2. Rigetta le domande formulate dall'attrice;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 13.100,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
, quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 13.100,00 per Persona_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
5. Nulla sulle spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.
Così deciso in Catania il 12/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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