Sentenza 18 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 18/02/2020, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2020
N. 00780/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04436/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2017, proposto da
Gemeaz Elior s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Capoluongo, Giuliano Di Pardo e Luca Capoluongo, con domicilio digitale come da PEC risultante da Reginde;
contro
Comune di Volla, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 2236/2015 emesso in data 18 novembre 2015 dalla Seconda Sezione civile del Tribunale di Nola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente società ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2236/2015 reso dalla Seconda Sezione civile del Tribunale di Nola, divenuto definitivo per mancata opposizione, recante condanna del Comune di Volla intimato al pagamento in suo favore, della “somma di euro 832.678,81 oltre interessi legali al tasso e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 fino al soddisfo, nonché [del]le spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 6.311,00 di cui € 870,00 per spese ed € 5.441,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A, come per legge”. In particolare, la ricorrente lamenta che a tutt’oggi non ha ricevuto la somma di euro 523.504,14 (oltre interessi) nonché le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo ed entro tali limiti agisce in giudizio.
In aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento chiedendo anche la condanna del Comune intimato al pagamento, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato e al pagamento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo che ammontano a euro 1.318,75 (come da documentazione in atti).
Non si è costituito il Comune di Volla intimato.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, osserva il Collegio che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146).
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che avverso il decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta (notificato al Comune di Volla in data 17 dicembre 2015) non è stata proposta opposizione. La ricorrente ha, altresì, documentato l’emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 863/2016 in data 3 marzo 2016 (notificato in data 15 aprile 2016).
Ciò premesso, il Comune di Volla non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01); con la conseguenza che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’amministrazione - neppure costituitasi in giudizio – circa, in particolare, l’asserito inadempimento parziale alla pronuncia del giudice ordinario e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. dalla legge n. 30/97) concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, la domanda deve essere accolta.
Pertanto, va ordinato al Comune di Volla di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola provvedendo al pagamento di quanto resta dovuto entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune intimato e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente).
Quanto alle spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania sez. III sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, sent. 29/09/2003, n. 1094) ivi comprese le spese di registrazione del titolo azionato.
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica dell’atto in questione, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87). Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268); pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, vanno riconosciute alla parte ricorrente le spese di registrazione del decreto ingiuntivo azionato, nell’importo di euro 1.318,75, come risultante in atti, nonché le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, nell’importo liquidato nel dispositivo, da porsi a carico del Comune di Volla.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Volla di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2236/2015 del Tribunale di Nola, nei limiti, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole, oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo, riconoscendo all’interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.
Pone le spese dell’eventuale funzione commissariale, liquidate in € 400,00 (quattrocento/00), a carico del Comune di Volla.
Condanna il Comune di Volla al pagamento in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO