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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1801/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 1801/22 del Ruolo Generale, promossa da:
codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. Stefano Magherini, nel cui studio in Firenze, Via Vespasiano da Bisticci n.
15 è elettivamente domiciliato giusto mandato in atti
APPELLANTE contro
, codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da se medesima e dall'avv. Barbara Gualtieri, presso il cui studio in Firenze, Via Scialoja n.
67 è elettivamente domiciliata giusto mandato in atti
APPELLATA
e contro codice fiscale , Controparte_2 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
e contro già , partita IVA Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante , rappresentata P.IVA_1 Controparte_5 e difesa dagli avvocati Alberto Monti, Franco Monti e Domenico Antonini, presso il cui studio in Milano, viale Monte Nero n. 53 è elettivamente domiciliata giusto mandato agli atti
APPELLATA avverso la sentenza n. 634/22 del Tribunale di Siena, emessa il 6/07/22 e pubblicata il
19/07/2022; trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Email_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza del Tribunale di
Siena n. 634/2022 emessa in data 06/07/2022, nel procedimento civile n. R. G.
790/2020; pubblicata in data 19/07/2022; Rep. 1036/2022 - 19/07/2022, notificata in data 20 settembre 2022 a mezzo pec, ed in accoglimento del presente gravame voglia: accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto di appello la responsabilità professionale ex art. 1176 2 comma cc, art. 85 cpc, art. 32 Codice Deontologico Forense, per negligenza e/o imprudenze e/o imperizia a carico dell'Avv. del Controparte_2
Foro di Siena e dell'Avv. del Foro di Firenze nello svolgimento del Controparte_1 loro mandato professionale in favore del Sig. nel procedimento Parte_1 civile iscritto al Tribunale di Firenze n. R.G. 17550/2107 e per l'effetto condannare le parti convenute anche in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, in Parte_1 relazione alle somme che lo stesso appellante deve versare in favore di CP_6
per effetto della messa in esecuzione della sentenza 237/2020 Tribunale di Firenze
[...] che si quantifica nella misura di €. 80.000,00 o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con espressa previsione di ripetizione delle somme liquidate con la sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
AVV. RAZIA: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa conferma integrale della sentenza di primo grado, per tutto quanto argomentato, esposto e dedotto in atti, IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c.; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: voglia rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado; IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante, per effetto della domanda di garanzia già spiegata in primo grado e riproposta nel presente giudizio, accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. ARGE180001713, voglia condannare la a Controparte_3 manlevare l'Avv. da quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore CP_1 dell'appellante. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge.”
Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ove l'impugnazione non fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o
348 bis c.p.c., e previa integrale conferma della sentenza di primo grado, così giudicare:
IN PRINCIPALITÀ Assolvere da ogni avversa Controparte_3 domanda e pretesa, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista del necessario supporto probatorio IN SUBORDINE Nella denegata e non davvero creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dell'avv. al risarcimento del danno per condotte illecite colpose (essendo quelle CP_1 dolose escluse ex lege dall'invocata garanzia assicurativa) e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia impropria che dovesse essere svolta nei confronti di
[...]
Accertare e dichiarare la quota di responsabilità gravante sull'avv. Controparte_3
Accertare e dichiarare che trova applicazione alla fattispecie la garanzia di cui alla CP_1
Polizza n.ARGE180001713 e, per l'effetto, Limitare la condanna di Controparte_3
al solo danno effettivamente patito dall'attore e imputabile alla condotta
[...] dell'avv. , nel rispetto delle condizioni e dei limiti tutti previsti dal citato CP_1 contratto, tenuto conto che la franchigia di Euro 500,00 (cinque cento/00) deve restare a carico dell'assicurata, nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e
CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
636 emessa il 19/07/22 con cui il Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dei difensori, avvocati e Controparte_2
ritenuti responsabili della dichiarata improcedibilità del giudizio di Controparte_1 opposizione, ch'egli aveva introdotto per ottenere - in tesi - la revoca di un decreto ingiuntivo di pagamento, emesso a suo danno su iniziativa del Parte_2 - in ipotesi - la condanna della compagnia a soddisfare il credito
[...] CP_7 della società di leasing.
Nel giudizio presupposto il sig. aveva contestato l'entità del credito ingiuntogli, Parte_1 per ratei inevasi all'esito della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto un natante, atteso che, a seguito del furto del medesimo, la compagnia di assicurazione aveva corrisposto alla società di leasing un importo inferiore al reale valore del bene, così garantendo a quest'ultima un indebito arricchimento, cioè un profitto superiore a quello contrattualmente previsto e al per effetto della somma ingiunta, un Parte_1 illegittimo depauperamento. Il giudizio di opposizione si era concluso con la reiezione in mero rito della domanda, poiché la pretesa dell'opponente era stata dichiarata improcedibile per violazione dell'obbligo d'introdurre il procedimento di mediazione, ordinato dal tribunale nel corso del processo ( Trib. Firenze, 23/01/20 n. 237).
Il giudizio volto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno ( o, in subordine, da perdita di chance di ottenere una pronuncia favorevole ) , sia patrimoniale ( somma ingiuntagli dalla società di leasing e spese di soccombenza del giudizio di opposizione ), che non patrimoniale
( lesione del diritto garantito dall'art. 24 C. ), è stato introdotto dal sig. sul Parte_1 presupposto che i suoi difensori fossero responsabili di quell'esito infausto. In particolare, per aver inadempiuto l'obbligo informativo che il dovere professionale, contrattuale e deontologico, gli imponeva, nonostante la precedente rinuncia al mandato ( art. 85 cpc ), omettendo di comunicargli che il giudice dell'opposizione aveva disposto a suo carico l'obbligo d'introdurre la mediazione a pena d'improcedibilità ( ordinanza 13/11/18 ) , così precludendogli la possibilità di beneficiare della mediazione, e poi di dimostrare che la somma ingiuntagli non era dovuta e che, se del caso, avrebbe dovuto essere versata dalla compagnia terza garante. L'attore chiedeva un risarcimento complessivo di € 80.000 ( o di quella diversa somma , maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia ), dei quali €
51.826,73 corrispondenti all'importo ingiunto, comprensivo di capitale, interessi e spese, col decreto ingiuntivo opposto, € 4.377,36 per spese di soccombenza relative al giudizio di opposizione, ed infine il residuo a titolo di danno non patrimoniale, per le sofferenze derivate dalla violazione del suo diritto, costituzionalmente sancito, di difesa giudiziale.
L'avv. è rimasta contumace. L'avv. si è costituita in Controparte_2 Controparte_1 giudizio, allegando:
di essere stata mera domiciliataria della prima;
di non aver mai ricevuto dal tribunale, nel corso del giudizio presupposto, la comunicazione dell'ordinanza con la quale era stata disposta l'introduzione della mediazione a carico del sig.
in quanto, per un errore documentato della Cancelleria, il suo indirizzo pec non Parte_1 era stato mai inserito nel fascicolo informatico del procedimento;
che il sig. era responsabile , per non aver nominato un difensore in tempo utile per Parte_1
l'udienza nella quale l'ordinanza era stata emessa, e dunque che la domanda doveva essere respinta. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del sig. a risarcirle il danno Parte_1 derivato dalla denuncia di sinistro ( aumento del premio di polizza ) e dalla citazione in giudizio ( danno all'immagine ), nonché a corrisponderle compensi ed a rimborsarle spese sostenute per suo conto e per sua causa. Previamente autorizzata, l' avv. ha CP_1 chiamato in causa l' , compagnia di assicurazione, tenuta a manlevarla per le CP_8 obbligazioni nascenti dalla responsabilità civile professionale. Nel costituirsi, la compagnia ha chiesto il rigetto della domanda principale, per insussistenza del nesso causale CP_8
e del danno e, quanto alla manleva, che la sua eventuale condanna fosse limitata alla quota di responsabilità imputabile all'assicurata e nei limiti stabiliti contrattualmente.
Con sentenza 19/07/22 n. 634 il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda risarcitoria del sig. e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dell'avv. Parte_1 CP_1 ritenuta mera domiciliataria, ponendo a carico dell'attore le spese di lite della convenuta ( €
8.500, oltre accessori ) e, per effetto di correzione di errore materiale, anche della compagnia terza chiamata ( € 5.950, oltre accessori ) , nonché un'ulteriore somma risarcitoria ( € 4.250 )
, equitativamente determinata, da corrispondere all'avv. ai sensi dell'art. 96, co. 3, CP_1 cpc, per averla evocata in giudizio, nonostante fosse consapevole dell'infondatezza della sua pretesa nei confronti della medesima.
In particolare, ha respinto la domanda attrice, assumendo che gli avvocati avessero adempiuto gli obblighi informativi, relativi alla loro rinuncia al mandato ed agli esiti delle udienze celebrate nel giudizio presupposto, in virtù del fatto che esiste la prova scritta dell'avvenuta consegna al - in data 20/09/18 - e della trasmissione ad un terzo Parte_1 avvocato, della documentazione inerente il giudizio medesimo, quindi in tempo utile per la nomina di un difensore che lo rappresentasse all'udienza del 13/11/18, nella quale il tribunale aveva ordinato la mediazione. ha dunque impugnato la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi di appello Parte_1
: - col primo ha argomentato che le presunzioni del giudice di prime cure sarebbero in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio, con gli esiti della prova testimoniale e con la logica di comune esperienza, dovendosi concludere che il sig. non aveva ricevuto Parte_1 le notizie necessarie ( a partire dall'esito della prima udienza del 15/05/18 ) a farsi parte diligente nel giudizio di opposizione, per coltivare utilmente il proprio diritto;
- col secondo ha censurato il ruolo di mero domiciliatario attribuito all'avv. che CP_1 sarebbe in contrasto con la sua consapevole sottoscrizione del mandato alle liti;
- col terzo ha contestato la ricorrenza del presupposto della malafede, sulla base della quale è stato condannato ex art. 96, comma 3, cpc per aver abusato del processo nei confronti dell'avv. dato che l'errore commesso dalla Cancelleria nell'aver omesso di CP_1 comunicarle gli esiti delle udienze successive alla rinuncia al mandato, non poteva scriminare la violazione del dovere informativo verso la parte rappresentata, atteso che la CP_1 aveva consapevolmente assunto anche la difesa del sig. al momento della Parte_1 sottoscrizione della procura alle liti, ben oltre il ruolo inizialmente presupposto di mero domiciliatario, e l'eventuale contrasto o malinteso fra i due avvocati circa i poteri dell'avv.
[...]
costituivano res inter alios acta di cui era inconsapevole e che non poteva essergli CP_1 opposto.
Si è costituita in giudizio l'avv. chiedendo preliminarmente la declaratoria CP_1
d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis cpc, nonché la conferma della sentenza di primo grado, per non aver l'appellante saputo confutare puntualmente le presunzioni del tribunale, né provato l'esistenza di un suo rapporto di patrocinio col sig.
o la perdita di chance, tantomeno l'effettivo danno patito in conseguenza Parte_1 dell'asserita violazione del suo diritto di difesa;
in subordine, ribadendo la domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione.
Costituendosi in giudizio la ( già ) ha chiesto la declaratoria Controparte_3 CP_8
d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis cpc, nonché la sua reiezione, ribadendo l'infondatezza della tesi del rapporto di patrocinio ( avendo l'assicurata ricevuto un mero jus postulandi sulla base delle istruzioni dell'avv. ) e la ricorrenza della CP_2 responsabilità dello stesso vuoi per incuria, vuoi per consapevole scelta, nel non Parte_1 comparire all'udienza del 13/11/18; ha inoltre eccepito la rinuncia dell'appellante alle domande di risarcimento per la perdita di chance e per il danno non patrimoniale, nonché sottolineato i difetti di allegazione e prova del nesso tra l'inadempimento contestato e le probabilità di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed, infine, ribadito, quanto alla manleva, l'esistenza della franchigia e la necessità che la Corte accerti le percentuali di corresponsabilità degli avvocati in funzione del suo diritto di regresso nei confronti dell'avv.
essendo tenuta a tenere indenne soltanto l'assicurata . CP_2 CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
PERIMETRO DEL GIUDIZIO.
In via preliminare sarà affrontata la questione dell'eccepita inammissibilità della domanda a termini degli articoli 342 e/o 348 bis cpc.
Il primo motivo di appello comporterà, in primo luogo, l'esame della sussistenza o meno della condotta omissiva colposa attribuita dal sig. agli avvocati Parte_1 CP_2
e ( inadempimento contrattuale ); in secondo luogo, ove tale
[...] Controparte_1 accertamento avesse un esito positivo, anche la verifica del nesso tra la condotta incriminata e l'evento di danno, ovverosia il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta dal sig. nonché se ricorresse o meno una ragionevole probabilità di Parte_1 accoglimento della domanda ovemai gli avvocati avessero tenuto il comportamento dovuto
(nesso di causalità materiale ); in terzo luogo, ove fosse soddisfatto tale secondo presupposto, quali tra le poste risarcitorie siano risarcibili in quanto costituiscono un effetto normale, secondo un criterio di causalità adeguata, dell'inadempimento ( nesso di causalità giuridica ).
Il secondo motivo di appello riguarderà l'esame del ruolo e della responsabilità dell'avv.
[...]
. CP_1
Il terzo motivo concernerà la sussistenza tra gli atti processuali di elementi suscettibili di considerare come consapevole ( o, comunque, come gravemente colpevole l'inconsapevolezza) dell'infondatezza/antigiuridicità della pretesa nei confronti dell'avv.
[...]
. CP_1
Esuleranno, invece, dal perimetro della decisione le domande del sig. non Parte_1 riproposte nel grado di appello e come tali da intendersi rinunciate: trattasi della domanda subordinata di risarcimento della perdita di chance di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulle quali il tribunale non si è pronunciato in quanto assorbite dal rigetto della tesi dell'inadempimento contrattuale e dalle quali l'appellante deve considerarsi oramai decaduto ( art. 346 cpc ).
Parimenti estranee al presente giudizio saranno le domande di ristoro dell'aumento del premio della polizza professionale e del danno all'immagine, formulate in primo grado dall'avv.
[...] , poiché la decisione di rigetto non è stata da quest'ultima impugnata ed è passata in CP_1 giudicato per acquiescenza.
L'ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 CPC.
L'avv. e la hanno eccepito che nell'appello difettano sia la chiara CP_1 CP_3 enucleazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, sia delle relative doglianze e ciò da un punto di vista “formale” e “sostanziale”. Hanno censurato l'assenza nell'atto di appello di una critica mirata alla motivazione della sentenza impugnata e comunque di censure, che abbiano il prescritto carattere di specificità e univocità supportate da argomentazioni idonee a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure .
Detta eccezione non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017;
Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante, se è vero che non ha distinto i vari motivi di appello nel contesto del proprio atto, in cui ha, in parte, riproposto le tesi già avanzate in primo grado , ciò ha fatto per lo più raffrontando le proprie deduzioni, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c. Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
L'ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS CPC.
La compagnia di assicurazione ha eccepito che “l'inverosimiglianza delle censure CP_3
e degli argomenti posti a fondamento dei presunti “motivi di impugnazione” avrebbe giustificato una declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc.
La censura, che appare dedotta alla stregua di una mera formula di stile, va disattesa, in ragione del fatto che il giudizio è oramai nella sua fase decisoria. In ogni caso, oltre a non essere argomentata, non è fondata, atteso che l'impugnazione, come risulta dal tenore della parte motiva della presente sentenza, non era prima facie infondata, ma necessita un approfondimento nel merito la diversa interpretazione delle emergenze istruttorie di primo grado, con particolare riferimento a quelle documentali.
IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
L'inadempimento.
L'appellante ha censurato l'apprezzamento delle prove raccolte nel processo, ritenendo che il tribunale avrebbe assunto presuntivamente per eseguite condotte informative da parte
(quantomeno ) dell'avv. , senza che fossero supportate da indizi sufficientemente CP_2 gravi, precisi e concordanti.
Il tribunale poneva l'accento sul fatto che “In data 20.09.2018 l'avv. CP_2 consegnava nelle mani del sig. tutta la documentazione attinente al Parte_1 procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo promosso
contro
CP_6 – RG n. 17750/17” per desumerne che vi era “presumibilmente” “contenuto anche
[...] il verbale dell'udienza del 15.05.2018, da cui risultava il rinvio alla data del 13.11.2018”.
Aggiungeva che “pare irragionevole pensare che l'avv. abbia ricevuto il sig. CP_2 per la riconsegna della documentazione attinente alla causa e abbia omesso di Parte_1 riferire la circostanza del rinvio ad altra udienza successiva e altrettanto incredibile appare la circostanza per cui il sig. si sarebbe limitato a ritirare quello Parte_1 che l'avv. gli restituiva, senza chiedere conto di altro ed in particolare CP_2 dell'esito dell'udienza del 15 maggio 2018”, col risultato che “appare altrettanto ragionevole che l'avv. gli abbia riferito - quanto meno verbalmente - la CP_2 circostanza del rinvio”.
A tale approdo dovendosi pervenire anche perché dall'email di pari data, con la quale l'avv. trasmetteva all'avv. la documentazione, che poi avrebbe trovato nel CP_2 CP_9 fascicolo telematico, si doveva evincere che fosse a conoscenza sia dell'avvenuta Parte_1 rinuncia al mandato da parte degli avvocati e sia degli sviluppi del CP_2 CP_1 processo e, nello specifico, del rinvio al 13/11/18 dell'udienza del 15/05/18, e che infine avesse già individuato il difensore loro successore ( l'avv. appunto), che avrebbe CP_9 dovuto richiedere - se necessario - integrazioni all'avv. ( sentenza impugnata, pag. CP_2
8).
“Anche ammettendo che il sig. sia venuto a conoscenza della rinuncia al Parte_1 mandato da parte degli avv.ti e solo alla data del 20.09.2018, CP_1 CP_2 allorquando ha ritirato i documenti”, concludeva il tribunale, “egli avrebbe comunque avuto il tempo sufficiente per nominare un nuovo difensore, posto che l'udienza era fissata per il
13.11.2018”.
Il motivo di appello ha confutato le presunzioni del tribunale, argomentando che non costituivano indizi concludenti i fatti ritraibili, in primo luogo, dalla dichiarazione, datata
20/09/18, con la quale riconosceva di aver ricevuto dall'avv. “tutta la Parte_1 CP_2 documentazione inerente il procedimento avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo”
e contestualmente dichiarava di “niente avere da pretendere dallo Studio legale ( CP_2 doc. 7 – ), atteso che non specificava se fosse ricompreso il verbale della prima CP_1 udienza (15/05/18 ), nella quale la causa era rinviata al 13/11/18, giorno nel quale il tribunale ordinava all'opponente di promuovere, a pena d'improcedibilità dell'opposizione, Parte_1 la mediazione;
né tantomeno, in secondo luogo, dall'email in pari data all'avv. (doc. CP_9
8 – ) , atteso che il suo ruolo nella vicenda non era chiarito, ed anzi dalla CP_1 testimonianza resa dal medesimo all'udienza del 29/11/21 non emergeva che fosse venuto a conoscenza del menzionato rinvio del processo. Dovendosi in terzo luogo aggiungere che l'interpretazione del tribunale era in contrasto con la logica, atteso che dal fatto noto dell' introduzione del giudizio di opposizione da parte del doveva trarsi la presunzione Parte_1 che avrebbe coltivato l'azione, nominando un nuovo difensore in tempo utile per l'udienza alla quale il processo era stato rinviato. “Appare quindi evidente”, ha concluso l'appellante, “ che in atti la prova di aver comunicato al Sig. la data di rinvio dell'udienza Parte_1
15/05/2018 attraverso la consegna di un verbale di udienza non è stata fornita. Ne discende che, allo stato degli atti, i due avvocati non hanno provato di aver informato il cliente e pertanto i due avvocati se pur rinuncianti hanno contravvenuto agli obblighi di natura procedurale, sostanziale e deontologica, nella specifica circostanza, e determinato in capo al loro assistito un danno derivante dalla violazione degli art. 85 cpc, 1176 2 com. cc, 32 Codice Deontologico Forense. Sul punto riguardo agli obblighi dei difensori rinuncianti al mandato sono illuminanti le sentenze di Corte Suprema di
Cassazione ed in particolare: Cass. Civile 29 ottobre 1997 n. 10643; Cass. Civile sez. VI 23 giugno 2020 n. 12249; Cass. Civile 20 ottobre 1989 n. 4226. Le sentenze di cui sopra sanciscono il principio ormai costante per cui sino alla sua sostituzione il difensore rinunciante o revocato conserva le funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse” ( appello, pag. 10 – 11 ).
Il motivo di appello si è dunque inserito a pieno titolo nell'alveo della causa petendi del giudizio introdotto dal sig. odio agli avvocati e volto a Parte_3 CP_2 CP_1 stabilire, in primis, se esse avessero o meno violato gli obblighi informativi che, nonostante la rinuncia al mandato depositata il 14/05/18 e ribadita all'udienza del 15/05/18, avrebbero dovuto osservare in virtù dell'opera professionale commissionatagli. Con l'atto introduttivo del processo, infatti, lamentava di aver “ignorato lo stato del procedimento”, di non aver ricevuto “i verbali di udienza, compreso quello del 13/11/18 contenente le disposizioni a carico del sig. per l'esperimento del procedimento di mediazione” e dunque che Parte_1
l'omessa introduzione di quest'ultimo non era scaturita da una sua scelta consapevole, “ma al contrario da un comportamento deontologicamente censurabile dei precedenti patrocinanti”
( citazione introduttiva, pag. 6 ), che avrebbero dovuto quantomeno informarlo degli esiti delle udienze fino alla nomina del nuovo difensore. Osserva la Corte che secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 co II c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente. Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali,
l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale non solo secondo i canoni della diligenza qualificata, ma altresì della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici ) (cfr. Cass. Civ.
6.05.2020 n° 8494). La verifica della diligenza e buona fede oggettiva dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va in tal senso compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa. In particolare, la giurisprudenza ritiene che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole" (cfr. Cass. Civ., 19.07.2019 n. 19520). Per quanto concerne poi l'adempimento degli obblighi informativi, il difensore è tenuto ad informare il cliente sullo stato della pratica e a fornirgli tutte le informazioni necessarie, con la conseguenza che potrà essere dichiarato responsabile l'avvocato che non informi il proprio assistito sull'esito della causa, nonché sulla possibilità di proporre impugnazione avverso il provvedimento, allorché vi sia la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole (cfr. Cass. Civ.
20.03.2018 n. 6859). Trattandosi di obbligazione di natura contrattuale, era onere delle professioniste convenute provare di aver ottemperato ai propri doveri. In merito questa Corte ritiene che l'avv. non abbia compiutamente assolto l'onere probatorio inerente il CP_1 compiuto adempimento dell'obbligo difensivo. Perciò non si può condividere l'interpretazione del giudice di primo grado, laddove ha osservato che i difensori avevano correttamente adempiuto il proprio dovere professionale, poiché il cliente era stato posto nelle condizioni di nominare un nuovo difensore entro l'udienza di rinvio del 13/11/18. A tale conclusione conducono, infatti, sia la perpetuatio dell'ufficio di difensore, sia la natura dell'obbligo informativo gravante sul medesimo, che implica di dover rappresentare tempestivamente al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, che possano ostare al raggiungimento del risultato perseguito o produttive del rischio di effetti dannosi ( Cass. Civ. 30.07.2004 n. 14597 ). Infatti, secondo l'orientamento nomofilattico,
l'art. 85 cpc ( a tenore del quale “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” ) comporta l'ultrattività del mandato difensivo, fino alla sostituzione del difensore precedente ( Cass. Civ., 26.07.2024 n. 20901 ), nel senso che fino a tale evento “il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere gli atti nel suo interesse” ( Cass. Civ. 23.06.2020 n. 12249; analogo principio in Cass. Civ. 28.07.2010 n.
17649 ). “Del resto tale congegno di perpetuatio dell'ufficio di difensore revocato o rinunciante trova riscontro anche nel codice deontologico forense, il quale stabilisce all'art.
32, comma 4, che: "L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore", il che sta a significare che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintanto che dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un adeguato lasso temporale” (Cass. Civ. 23.06.2020 n. 12249 ). Ne consegue che le appellate, mantenendo le proprie funzioni, dovevano altresì adempiere compiutamente gli obblighi professionali correlati, tra i quali quelli informativi. In particolare i canoni della diligenza qualificata avrebbero preteso innanzitutto che il cliente fosse reso edotto dell'importanza e degli effetti dell'udienza del 13/11/18, in quanto prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il giudice, avendone il creditore fatto istanza in comparsa di risposta, poteva concedere “con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto” (art. 647, comma 1, cpc ), con l'ovvio, probabile e conseguente decremento patrimoniale a danno del debitore opposto. In secondo luogo gli avvocati avrebbero dovuto soffermarsi sulla questione della mediazione, chiarendo al cliente che a quella medesima udienza il giudice, a maggior ragione a fronte dell'eccezione formulata dalla parte opposta in comparsa di risposta, avrebbe quantomeno preso in considerazione la possibilità di disporre la mediazione a pena d'improcedibilità del processo, ponendo l'onere di avviarla a carico del sig. in quanto opponente, Parte_1 secondo l'orientamento di legittimità ( Cass. Civ. 24629/15 ) - poi superato dalle Sezioni
Unite soltanto con la sentenza 19596/20 - col rischio ulteriore che all'improcedibilità del giudizio di opposizione facesse seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo. In terzo luogo avrebbero dovuto informare il cliente che a quell'udienza occorreva insistere per la chiamata in causa dell'assicurazione, in funzione della domanda subordinata formulata con l'atto introduttivo, e dell'importanza dell'accertamento circa l'allegata errata liquidazione del valore del natante trafugato e del correlato indennizzo pagato alla società di leasing. In quarto luogo, avrebbero dovuto verificare se fossero state o meno sostituite da un nuovo difensore e, per l'ipotesi negativa poi verificatasi, informare il sig. dell'esito dell'udienza del Parte_1
13.11.18. Non è secondario il fatto che lo stesso giudice dell'opposizione avesse esplicitamente invitato “gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato)”. In conclusione, se anche può essere condivisibile la presunzione che le appellate avessero edotto il sig. della rinuncia al Parte_1 mandato e del rinvio della prima udienza al 13.11.18 , in tempo utile per nominare un nuovo difensore, di certo non può concludersi che sussista la prova che avessero adempiuto i propri doveri informativi secondo diligenza e buona fede, avendo omesso di declinarli in funzione del fine perseguito dal cliente, introducendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che la ricostruzione della vicenda consente di individuare profili della condotta assunta dai difensori di dai quali ricavare il loro inesatto adempimento agli Parte_1 obblighi contrattuali assunti con il contratto d'opera concluso .
Nondimeno, la negligente condotta del professionista è condizione necessaria, ma non sufficiente per affermarne la responsabilità professionale, in funzione del risarcimento del danno subito in seguito alla perdita della causa. In proposito è consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n°
15032/2021). Pur non implicando una indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere diligentemente coltivata dal professionista, l'accertamento richiede comunque la verifica della idoneità della condotta a produrre l'esito della controversia. Il giudice, dunque, partendo dalla condotta del professionista, deve accertare, senza approssimazioni o incongruenze logiche, la fondata probabilità (c.d. causalità ipotetica) che l'evento dannoso
(mancato esito vittorioso della causa), senza l'azione negligente ovvero senza l'omissione, non si sarebbe prodotto. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, resistere alla verifica controfattuale che, ipotizzando al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, deve concludersi affermando che, in questo caso, il danno sarebbe stato evitato o grandemente ridotto. Per il cliente che chieda il risarcimento del danno conseguente all'attività dell'avvocato, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. n° 23434/2021). Dunque, nel caso di specie, per accertare se un danno sia conseguito alle condotte delle convenute oggetto di censura, deve verificarsi se, sostituendo al contegno omissivo il comportamento ritenuto dovuto
(ovvero - in primo luogo - l'informazione circa le decisioni che il giudice avrebbe dovuto prendere all'udienza del 13.11.18 e - in secondo luogo - circa l'esito della medesima ) , il danno ( la sentenza d'improcedibilità dell'opposizione ), secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato ( ovvero la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'assicurazione a rilevarlo indenne dalla somma ingiunta dalla locataria/concedente).
Con la domanda introduttiva del giudizio presupposto il sig. chiedendo in via Parte_1 preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia ha concluso CP_7 perché fosse dichiarata la nullità , l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto o che, nell'ipotesi contraria di sua validità ed efficacia , l'assicurazione fosse condannata a prestare “le garanzie necessarie per la soddisfazione dell'eventuale diritto di credito vantato dall'opposta”. Ha allegato , in sintesi, che la gli ha ingiunto il Controparte_10 pagamento di euro 37.024,23 ( per capitale ed interessi di mora) oltre interessi come da domanda, nonché spese del procedimento, sulla base di un contratto di locazione finanziaria concluso nell'estate 2014, avente ad oggetto una imbarcazione pneumatica nuova di cantiere, Contr modello Maestrale 780 Sport, acquistata da nel novembre 2014 al prezzo complessivo di
€ 109.323 circa e che, successivamente, per effetto del furto dell'imbarcazione denunciata dal il 29 maggio 2015, la locatrice ha sospeso la fatturazione dei canoni, risolto il Parte_1 contratto, e ha invitato ad onorare il credito residuo- secondo le condizioni del Parte_1 contratto di leasing - e dipoi ha riscosso l'esigua e non congrua somma di € 45.000 dalla compagnia di assicurazione del natante. Col risultato di renderlo debitore del saldo credito poi ingiuntogli, mentre “non avrebbe dovuto accettare la somma offerta dalla Compagnia ma avrebbe dovuto, in totale lealtà, procedere con il affinchè venisse liquidato l'intero Parte_1 importo del natante visto che aveva pochi mesi di vita da quando successe il furto”.
Costituendosi in giudizio la concedente ha chiesto in Controparte_10 via preliminare e/o pregiudiziale la declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione per omessa mediazione obbligatoria, il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata della compagnia terza, in quanto “inconcludente e infondata” rispetto alla pattuizione inter partes dell'importo dovuto alla concedente quale corrispettivo del leasing e l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto “alla luce dell'inconfutabile assenza non solo di qualsivoglia prova scritta idonea a contrastare le pretese creditorie di Controparte_10
ma, perfino, di qualsivoglia contestazione concreta circa l'importo
[...] ingiunto”; nel merito il rigetto delle domande, perché, in base alle condizioni del contratto di leasing, il sig. aveva assunto a proprio carico il rischio della sottrazione del Parte_1 natante, rinunciando ad ogni eventuale diritto nei confronti della concedente, accettando l'obbligo di corrispondere puntualmente i corrispettivi alla medesima, a prescindere dall'impossibilità di utilizzazione del bene;
inoltre di versarle senza indugi “oltre ai canoni scaduti e non pagati, l'importo previsto dalla successiva clausola 14 delle presenti condizioni generali di Contratto a titolo di risarcimento danni” , ove la concedente avesse risolto il contratto, com'era sua facoltà, all'esito del furto del natante, rinunciando anche a chiederne il rimborso, perché definitivamente acquisite anche a titolo di penale , nel caso di eventuale restituzione del natante;
obbligandosi poi a corrispondere anche il valore attuale di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto, ai fini della facoltà dell'opzione di acquisto, detraendo quanto “ricavato, al netto di tasse e spese, con la sua vendita o riutilizzo, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi”; che le doglianze relative alla perizia assicurativa non erano chiare e che aveva lecitamente accettato la somma offerta dall'assicurazione e preteso gli fosse pagato il saldo debito, in aderenza a quanto stabilito nel contratto di leasing;
infine che la ctu richiesta non era rilevante ai fini del decidere “perché
l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto” concerneva “solamente il pagamento degli importi dovuti cristallizzati alla data del furto”, ed era d'impossibile realizzazione in virtù dell'indisponibilità del bene periziando, mai più rinvenuto. Con specifico riferimento all'assicurazione del natante, oggetto del contratto di leasing, richiamava l'art. 7, comma 3, a tenore del quale “Ogni polizza, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di vincolo a favore della Concedente medesima e tale vincolo dovrà comprendere i seguenti obblighi alle Compagnie di Assicurazione: (…) e) di determinare l'ammontare degli indennizzi con il concorso o, quanto meno, il consenso scritto della Concedente, alla quale verranno direttamente pagati gli indennizzi stessi senza bisogno di concorso dell'Utilizzatore, salvo che la Concedente non disponga altrimenti per iscritto”.
Nel giudizio di primo grado della presente causa, introdotta a posteriori per la condanna degli avvocati a risarcire il danno asseritamente causato dalla loro negligenza nel giudizio presupposto, il sig. si è limitato , nella sostanza, a riproporre le medesime Parte_1 allegazioni e produzioni ivi introdotte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione il sig. non ha eccepito alcunchè in merito all'entità del Parte_1 corrispettivo, contrattualmente dovuto alla società di leasing, a seguito del furto del natante e della risoluzione del rapporto, bensì che l'acconto sul medesimo, percepito dalla locatrice sotto forma d'indennizzo assicurativo nella somma di € 45.000, era inferiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro, che la compagnia si era obbligata a corrispondere a termini di polizza ( doc.
6 - polizza assicurativa, art.15 ) e dunque che il credito ingiuntogli col provvedimento monitorio fosse superiore a quello dovuto. In effetti la società di leasing, com'essa stessa allegava in comparsa di risposta, si era impegnata a detrarre quanto “ricavato, al netto di tasse e spese, con la sua vendita o riutilizzo, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi”. Il sig. ha affermato Parte_1 inoltre che la stima della compagnia era errata perché “al momento del furto” il natante “non aveva che pochi mesi di vita” ed era stato “acquistato come nuovo di fabbrica nel 2015” , mentre la perizia della compagnia aveva errato sia nel tener conto “dell'anno di costruzione nel 2014”, sia del solo valore imponibile al netto dell'IVA che, al contrario, andava inclusa poiché egli aveva acquistato il gommone “da privato”. Ha prodotto una perizia di stima effettuata sulla scorta di un'ispezione del 31/10/14, presumibilmente correlata all'istruttoria del contratto di leasing (doc. 15 ), pressochè contemporanea all'acquisto del mezzo, atteso che aveva pagato un acconto il 15/10/14 e la locatrice l'aveva poi pagato a saldo, intestandoselo, sulla base di fattura del 19/11/14, che indicava un prezzo di € 109.598,35=, pari al valore stimato nella summenzionata perizia.
Così ricostruiti i termini della causa presupposta , si osserva che, in merito alle doglianze di parte opponente, le allegazioni e produzioni disponibili non evidenziano fondate probabilità di successo dell'azione incardinata con l' opposizione al decreto ingiuntivo della società concedente . La valutazione prognostica, quindi, deve necessariamente ricomprendere l'intera vicenda, per come prospettata dall'odierno appellante nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, redatto dai difensori di . Parte_1
E' infatti dirimente la circostanza che la polizza assicurativa sottoscritta da per Parte_1 effetto di collegamento negoziale col contratto di leasing ( in particolare l'art. art. 7, comma 3 Contr
) ( doc. 2. 2 – – cfr doc 2, fascicolo – fase monitoria ) , prevedesse una Parte_1 condizione particolare, denominata “clausola vincolo” (clausola n. 9, richiamata dall'art. 23 delle condizioni generali) , a termini della quale la compagnia si impegnava nei confronti della concedente vincolataria, non del contraente/utilizzatore, “a determinare l'ammontare dell'indennizzo con il consenso scritto della Vincolataria ed a pagare direttamente quest'ultima gl'indennizzi stessi senza bisogno di consenso della Contraente, salvo che la
Vincolataria non disponga altrimenti per iscritto” ( clausola n. 9, lett. d), richiamata dall'art. 23 delle condizioni generali) (doc. 6 – polizza assicurativa ). Trattasi di clausola che, secondo l'orientamento nomofilattico, ha natura di contratto a favore di terzo, con la quale i contraenti della polizza creano una dissociazione tra il contraente assicurato, cioè il sig. ed il Parte_1 beneficiario dell'indennizzo assicurativo, cioè la . In Controparte_10 altri termini, l'odierno appellante, contraente ed utilizzatore del natante, pur stipulando in nome proprio la polizza, lo ha fatto , limitatamente all'indennizzo, nell'interesse della società di leasing, proprietaria del natante, trasferendole, in quanto suo creditore, il diritto di riscuoterlo direttamente dalla compagnia e con esso la legittimazione esclusiva ad agire per ottenerlo (salvo diversa istruzione scritta della beneficiaria/vincolataria ) ( Cass. Civ.,
28.12.2023 n. 36127; Cass. Civ., S.U., 2.04.2007 n. 8095; Cass. Civ., 26.10.2004 n. 20743 ). A tale fattispecie è applicabile l'art. 1891, comma 2, c.c., a tenore del quale “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente ( … ) non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. Ne consegue che, per effetto di tale appendice di vincolo, in assenza di allegazione e prova di fatti modificativi di quella pattuizione, che il sig. non ha fornito, nonostante ne fosse onerato, né nel processo presupposto, quale Parte_1 convenuto sostanziale, né nel presente giudizio, quale attore tenuto a provare il nesso di causalità col danno lamentato, deve ritenersi che non avesse titolo per dolersi della condotta della concedente, società di leasing, beneficiaria dell'indennizzo, né della compagnia di assicurazione nel liquidarlo. Mancando, in conclusione, la ragionevole probabilità di successo dell'azione intrapresa con l'opposizione a decreto ingiuntivo, deve respingersi l'appello del sig. non essendo probabile, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, Parte_1 che il corretto adempimento dei propri obblighi da parte degli avvocati, oggi appellati, avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo o di manleva a carico dell'assicuratore o, comunque, un esito più favorevole di quello occorso.
Mancando la prova della probabile fondatezza dell'azione, dev'essere respinta la pretesa risarcitoria nei confronti delle appellate e . Controparte_2 Controparte_1
IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
La censura ha assunto che la responsabilità professionale dell'avv. nei confronti CP_1 del sig. e, dunque, la nascita di un rapporto di patrocinio fra i due, fosse Parte_1 riconducibile alla sua consapevole sottoscrizione della procura ad litem come codifensore e non come mero domiciliatario. Il tribunale ha stabilito invece che doveva anzitutto
“effettuarsi una distinzione della posizione dell'avv. e dell'avv. , posto CP_2 CP_1 che può ragionevolmente desumersi che l'avv. , benché inserita nel mandato come CP_1 co-difensore, sia stata in realtà una semplice domiciliataria”. Gli indizi dai quali approdare a tale presunzione erano il “fatto che l'Avv. sia stata contattata dall'avv. CP_1
nell'imminenza di una scadenza processuale, affinché provvedesse alla urgente CP_2 notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la cui competenza spettava al Tribunale di Firenze” ; “la circostanza che il sig. fosse un cliente Parte_1 dell'avv. con cui invero l'avv. non ha mai avuto nessun contatto diretto CP_2 CP_1 non è mai stata contestata da parte attrice”; la “circostanza per cui l'Avv. ha CP_2 comunicato all'Avv. di avere già provveduto a formalizzare la rinuncia al CP_1 mandato per entrambe a cose ormai fatte”, che “mal si spiegherebbe se davvero tra l'avv. e l'Avv. vi fosse stato un rapporto di reale ed effettiva co- CP_2 CP_1 difesa, che presuppone quantomeno una condivisione nelle scelte difensive da adottare”.
Di contro l'appellante ha argomentato che l'avvocato avrebbe potuto rifiutarsi di sottoscrivere il mandato alle liti, oppure avrebbe potuto rinunciarvi, se effettivamente non avesse coinciso con gli accordi intercorsi con l'avv. In ogni caso doveva essere tutelato CP_2
l'affidamento del cliente sull'esistenza di due codifensori, atteso che gli accordi tra i due avvocati, rispetto ai quali era terzo inconsapevole, non potevano essergli opposti.
Si deve rilevare che la reiezione della pretesa risarcitoria vantata da nei confronti Parte_1 degli avvocati parti appellate ( motivo n. 1 dell'appello) rende sostanzialmente irrilevante l'esame della posizione dell'avv. : tuttavia si ritiene necessario valutare la CP_1 fondatezza della doglianza compendiata nel motivo in argomento, in quanto è strettamente connessa con quella oggetto del terzo motivo, che verrà da ultimo scrutinato.
L''avv. è stato inserito nell'atto di procura alle liti unitamente all'avv. - CP_1 CP_2 entrambe lo hanno sottoscritto - , e le sono stati conferiti i medesimi poteri . Ciò è tanto vero che ebbe a sottoscrivere l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e tale contegno prova l'assunzione di una corresponsabilità professionale in ordine all'impostazione difensiva, in origine verosimilmente adottata dal solo avvocato Nondimeno la CP_2 circostanza non esclude affatto il pieno coinvolgimento anche dell'avv. nella linea CP_1 difensiva adottata e nelle responsabilità connesse al ruolo di codifensore assunto . “la sottoscrizione presuppone un'attività di controllo da parte dell'altro difensore e la prestazione professionale del difensore non si sostanzia solo nel compimento delle singole attività di evidenza processuale, ma anche e soprattutto nell'assunzione della responsabilità che tali attività, ed in generale dalla linea difensiva adottata nel processo, deriva al difensore in termini di responsabilità professionale” (Cass. Civ., 7.05.2012 n. 6847). L'avv. CP_1 aveva quindi conservato le funzioni proprie del patrocinatore ex art . 85 c.p.c. , ovvero di compiere e ricevere gli atti del processo nell'interesse del cliente mandante e l'obbligo d'informarlo in merito, fino a quando non fosse stata sostituita dal nuovo difensore.
Sotto questo profilo , le presunzioni individuate dal tribunale circa la sussistenza di un rapporto di mandato intercorrente soltanto tra l'avv. quale mandante e l'avv. CP_2 [...]
, quale mandatario, non sono convincenti, in quanto si pongono in contrasto con il CP_1 contenuto della procura alle liti e con l'assunzione da parte di entrambi i difensori della responsabilità professionale, in ordine al pieno compimento dei diritti della parte che li aveva incaricati di tutelarne gli interessi in giudizio . IL TERZO MOTIVO DI APPELLO.
Sulla scorta della sottoscrizione della procura alle liti, che le conferiva anche poteri difensivi e dell'inopponibilità di eventuali diversi accordi in merito tra i due avvocati , l'appellante eccepisce che l'avv. sarebbe dovuta essere esposta alle stesse responsabilità della CP_1 collega col risultato ( implicito ) che, in base ai doveri professionali dettati dalla CP_2 normativa di settore ( 85 cpc, 23 codice deontologico forense ), oltre che dalla natura qualificata della diligenza richiesta al professionista in genere ( art. 1176, comma 2, cpc ), la non poteva esimersi dal comunicare al sig. gli esiti delle udienze del CP_1 Parte_1 processo, incardinato anche col suo patrocinio, dopo la rinuncia al mandato e ciò non solo con riferimento al rinvio della prima udienza, alla quale aveva personalmente partecipato, ma anche con riferimento agli esiti delle udienze successive, in primis quella del 13/11/18, dovendosi informare in merito a prescindere dal ricevimento delle comunicazioni della
Cancelleria. Cosicchè l'errore commesso da quest'ultima, che aveva omesso l'inserimento del suo indirizzo pec nel fascicolo informatico del procedimento, non poteva scriminarne la condotta omissiva, col risultato che non potevano ricorrere né la malafede, né la colpa grave, né l'abuso del processo nell'averla evocata in giudizio nonostante la consapevolezza dell'errore commesso dalla Cancelleria.
In merito il tribunale ha affermato, invece, che ricorreva l'abuso e la risarcibilità d'ufficio del fatto ex art. 96, comma 3, cpc proprio perché il conscio che “a causa di un errore Parte_1 dell'Ufficio, il nominativo dell'avv. non era stato inserito nel registro informatico CP_1
SICID e che, pertanto, a quest'ultima non poteva arrivare alcuna comunicazione di cancelleria”, l'aveva ciononostante evocata in giudizio pur essendo consapevole ( o negligentemente inconsapevole ) dell'infondatezza della propria pretesa , così tenendo “un comportamento processuale caratterizzato da mala fede e colpa grave”.
Secondo l'orientamento nomofilattico "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" ( Cass. Civ., 22.02.2025 n. 4702, che richiama Cass. Civ. , S.U., 20.04.2018 n.
992).
Pertanto la decisione del tribunale non può essere condivisa atteso che, la pretesa attorea era fondata, in quanto nell'attribuzione dei poteri difensivi, l'assistito avrebbe potuto pretendere dall'avv. al pari dell'avv. una maggior diligenza nel verificare la CP_1 CP_2 nomina o meno di un nuovo difensore e, in caso negativo, di essere informato sull'esito dell'udienza del 13/11/18; la mancanza di comunicazioni della Cancelleria circa l'udienza stessa e ancor prima di quella del 15/11/18 avrebbe dovuto attivare un campanello d'allarme e spingere il difensore a verificare presso la Cancelleria le attività processuali occorse per informare, se del caso, l'assistito, anche in considerazione dell'importanza delle decisioni che il tribunale avrebbe dovuto prendere (mediazione obbligatoria e provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ). Ne consegue che il comportamento processuale del sig. non può ritenersi caratterizzato da mala fede o colpa grave e che l'evocazione in Parte_1 giudizio dell'avv. non configura un abuso del processo. CP_1
L' accoglimento del terzo motivo di appello comporta il rigetto della correlata domanda risarcitoria e la riforma della condanna di per abuso del processo disposta dal Parte_1
Tribunale.
LE SPESE DI LITE. L'appellante è totalmente soccombente nei confronti della
[...]
e parzialmente soccombente nei confronti dell'avv. . Controparte_3 Controparte_1
Nessun rimborso è dovuto all'avv. che è rimasta contumace anche nel Controparte_2 grado di appello. Ne consegue che il sig. dev'essere condannato a rifondere alla Parte_1
l'importo di € 9.991 (dei quali € 2.977,00 per la fase di Controparte_3 studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria) , oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA se dovuta, liquidato in aderenza al DM 55/14, come modificato con D.M. 147/22, al valore della causa, rientrante nello scaglione tra €
52.000,01= ed € 260.000,00= ( la somma controversa è costituita dalla somma risarcitoria, pretesa nella misura di € 80.000,00=), all'impegno medio della difesa ed al netto della fase istruttoria non sfogata. L'accoglimento del terzo motivo di appello, con la riforma della condanna disposta dal tribunale ai sensi dell'art. 96, comma 3 cpc, non può comportare di per sé una revisione complessiva della disciplina delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante e l'avv. Per giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio, infatti , la domanda CP_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ha natura meramente accessoria rispetto all'effettivo tema di lite, cui va rapportata la verifica della soccombenza reciproca;
pertanto, per compensare in tutto o in parte le spese è necessario valutare che la controparte risulti integralmente soccombente . Il caso, come quello in esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. , proposta dalle appellate, e di rigetto dell'appello - con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellante - non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte, idonea a determinare la reciproca soccombenza (
Cass.,15.5.2018 n.11792, vedi anche Cass.18036/22 ).Ne consegue, quanto ai rapporti fra e , che deve essere confermato il regime delle spese stabilito nel giudizio Parte_1 CP_1 di primo grado. Quanto al giudizio di appello , le spese vengono liquidate in euro 9.991, oltre 15% per spese generali iva e cpa: l'accoglimento del terzo motivo ne giustifica la compensazione fra le parti, nella misura del 20 % , mentre per la rimanente parte vengono poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide :
1. respinge la domanda di risarcimento del danno di. nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_2 Controparte_1
2. in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara non dovuta la sanzione risarcitoria disposta a termini dell'art. 96, comma 3, cpc a carico di Parte_1
3. condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_3 lite, che liquida in complessivi € 9.991,00= a titolo di compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettario, CPA, IVA , come per legge;
4. condanna a rifondere a le spese del grado di Parte_1 Controparte_1 appello, liquidate in euro 9.991, oltre 15% per spese generali iva e cpa, che compensa nella misura del 20% , e pone la rimanente parte a carico di;
Parte_1
5. conferma il regime delle spese disposte dal Giudice di primo grado nei rapporti fra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni .