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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1492/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato l' 1.05.1973 a San Parte_1 C.F._1
CO d'IO (ME), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello
(ME), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Andrea Trovato,
che la rappresenta e difende per procura in atti;
Attore;
CONTRO
con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con CP_2
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa, per procura
1 in atti, dall'avv. Fabio Panasiti, presso il cui studio sito in Messina, via
Tommaso Cannizzaro n. 58, è elettivamente domiciliata;
Convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2
in Messina, Piazza dell'Unità d'Italia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina in via dei Mille is. 221 n.
65;
E
, in persona del Ministro pro tempore, c.f.: Controparte_4
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_3
di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65;
Convenuti non costituiti;
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile
2025, svoltasi, giusta decreto del 28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale di “accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli;
- accertare, per i motivi spiegati,
2 l'inesistenza dei diritti di credito vantati dalle amministrazioni opposte e dalla società di riscossione;
- per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione forzata;
- ritenere e dichiarare che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229002455605/000 è inesistente e/o nulla,
privandola di effetti;
- con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio (cfr. produzione documentale del
31-10-2022), la e il non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia, mentre, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17-2-2023, si costituiva
, instando per “1) Ritenere e dichiarare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella n.
29520110007094789000. 2) Ritenere e dichiarare infondata la domanda proposta da con riferimento alla cartella n. 29520130024462711000, Parte_1
rigettandola integralmente. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 6-03-2023, il G.I. si riservava.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 12-3-2023, così
disponeva: “Accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva, ovvero con riguardo esclusivamente alla pretesa di cui alla cartella esattoriale 29520110007094789000 (Tribunale di Termini Imerese Sezione
Campione Penale Ruolo: 2011/1779);
2. Concede alle parti i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. e rinvia la causa all'udienza del 25-09-2023”.
3 Di poi, all'udienza del 25 settembre 2023, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-09-2024, poi rinviata all'udienza del 7 aprile 2025.
Come accennato, alla predetta udienza del 7-04-2025, svoltasi, giusta decreto del 28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte.
In particolare, l'attore “precisa le conclusioni insistendo in tutte le domande ed eccezioni formulate in atti e precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 17.09.2024. Nel caso in cui il Giudice ritenesse superfluo lo scambio di memorie osserva quanto segue. L'esponente, al fine di sostenere l'inesistenza della interruzione della prescrizione con riferimento alla notifica eseguita nel 2013,
cita testualmente l'Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V n. 7586/24 che,
richiamando altri precedenti, afferma: “«In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento,
prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna,
sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è
stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass.
21/05/1992, n. 6146).” (Cass. Civ., Sez V, Ordinanza n. 7586/2024; si vedano anche Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 37127/2022; Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza
n. 17373/2020). Rileva, infine, che l'avviso di ricevimento di cui si discute
(allegato alla comparsa di costituzione con file denominato notifica_del_2013)
riporta un “segno grafico”, presuntivamente attribuibile alla che Parte_2
4 cancella l'indirizzo del sig. Anche per la notifica del 2016 valgono le Pt_1
stesse osservazioni in quanto, sebbene il sig. tentava, per conto Tes_1
dell la notifica “a mani”, sull'avviso di ricevimento della Controparte_1
raccomandata informativa non veniva riportato alcun dato né la sottoscrizione dell'agente incaricato del servizio. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con vittoria di spese e compensi di causa” (cfr. note del 3-04-2025) mentre
“si riporta a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di CP_5
causa nonché alle conclusioni già precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 17/09/2024 cui veniva allegato l'estratto di ruolo aggiornato. Si
chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e compensi del giudizio” (cfr. note del 4-03-2025).
2. Nel merito, si osserva che, con riferimento alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 29520110007094789000, lo sgravio, documentato dall'agente della riscossione giusta produzione del 10-9-2024, ha pacificamente determinato la cessazione della materia del contendere,
atteso che “Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio della stessa”
(Tribunale Cassino sez. lav., 03/10/2019) e ancora che
“Lo sgravio della cartella esattoriale è la procedura attraverso la quale l'ente creditore che ha inviato all'agente della riscossione l'ordine di incassare determinate somme dal debitore, in autotutela o a seguito di ricorso avverso la cartella esattoriale, annulla in tutto o in parte l'ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale perché le somme richieste non sono più dovute in tutto o in parte e comunica tale annullamento all'agente della riscossione. Il totale discarico della somma portata nella cartella esattoriale opposta, che aveva
5 determinato l'insorgere del contenzioso, porta a ritenere cessata la materia del contendere, non sussistendo più il credito previdenziale iscritto a ruolo” (Tribunale Roma sez. lav., 03/05/2017, n.4035).
3. Con riguardo, invece, alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n.
29520130024462711000, per la somma complessiva di € 6.282,43, risulta che trattasi di sanzioni irrogate dalla nel 2009 per la Controparte_3
fattispecie dell'emissioni di assegni senza autorizzazione o provvista, per cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” ex art. 28 Legge 24/11/1981 - n. 689 con la precisazione che
«La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nel caso di emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione del trattario), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché
solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa»
(Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, n.29776).
3.1. Tanto premesso, non si apprezzano le contestazione dell' in Pt_1
ordine alla dedotta inesistenza e/o nullità delle notificazioni degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale eseguite nel 2013 e nel
2016, considerato che ha depositato in giudizio entrambi gli avvisi CP_5
6 di ricevimento delle relative raccomandate come da Cassazione civile sez.
un., 15/04/2021, n.10012 secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890
del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Con riguardo alla notifica effettuata nel 2013, nella relativa relata, il notificatore diede atto di tutte le attività poste in essere, come di seguito riportate:
7 Risulta, altresì, in atti la c.d. raccomandata informativa n. 612188158099,
spedita il 14-11-2013 dall'Ufficio di Catania.
Con riferimento alla notifica effettuata nel 2016, nella relativa relata, il notificatore diede atto di tutte le attività poste in essere, come di seguito riportate:
Anche in tal caso, risulta, altresì, in atti la c.d. raccomandata informativa n.
210004958616 del 7-4-2016.
Ora, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall' Pt_1
sintetizzate nelle precitate note scritte del 3-04-2025, giova rammentare che la S.C. ha chiarito che “Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei casi d'irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all'atto da notificare ma contiene la semplice "notizia"
8 del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio e dell'azienda. Il che spiega pure il perché
tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell'ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l'atto da notificare a mezzo dell'agente postale. Ciò comporta, per la raccomandata informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001” (Cassazione
civile sez. trib., 18/12/2014, n.26864).
Da ciò discende che, nel caso in esame, la legge 890/1982 non trova applicazione al procedimento notificatorio in parola.
Si soggiunga, ancora, che “In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità
della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione” (Cassazione civile sez. trib., 03/12/2024, n.30945) e ancora che “Passando alla disamina delle ulteriori eccezioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio, osserva la Corte che la notifica dell'atto impugnato è
stata effettuata mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, il quale, come è noto: • a) consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere
9 alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
• b) statuisce che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto;
• c) prevede il rinvio all'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n.
890 del 1982, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario. E ciò perché, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. e, in particolare, quella dettata dall'art. 40 D.P.R. n. 655 del 1982, il quale prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di
10 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD,
ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 L. n. 890
del 1982. Ne consegue che la notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione eseguiti direttamente dall mediante Controparte_6
spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare, a nulla rilevando, ad esempio, l'eventuale illeggibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento” (Corte
Giustizia Trib. I grado Salerno sez. XII, 26/06/2023, n.2043).
Ne deriva il rigetto delle doglianze dell'attore.
3.2. Infine, per quel che attiene all'eccepita invalidità della notificazione degli interruttivi perché effettuata tramite un operatore postale privato,
occorre premettere che l'art. 4 del D. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 prevedeva,
tra i servizi affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale c.d.
universale “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dall'articolo 1, comma 57, della
Legge 4 agosto 2017, n. 124, con decorrenza a partire dal 10 settembre 2017.
Sennonché, l'eccezione dell' secondo cui “l'esponente eccepisce Pt_1
l'inesistenza della notifica eseguita dal nel mese di aprile Controparte_7
2016: ed infatti, la notifica veniva eseguita in violazione della normativa che imponeva, almeno fino al 10.09.2017, di utilizzare dilatandosi, in CP_8
tal modo, i termini per l'accertamento della prescrizione del diritto di credito” non
11 tiene conto del dato per cui , nel caso in esame, non si trattava di atti processuali ma sostanziali;
che il titolo abilitativo richiesto non avrebbe potuto essere quello previsto dalla legge n. 124/2017 (entrata in vigore successivamente al compimento delle precitate attività notificatorie del
2013 e del 2016) ma semmai quello costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1 e che, pertanto, non verrebbe in rilievo la categoria dell'inesistenza atteso che “Soprattutto deve osservarsi come la tesi dell'inesistenza della notifica a mezzo posta privata, riferita, oltre che agli atti processuali, anche a quelli sostanziali, si sia, invero, in maniera tralaticia ripetuta con riferimento ad entrambi anche a seguito dell'intervenuta modifica normativa del 2011. 3.5. In realtà, una più compiuta ricognizione delle relative fattispecie consente di verificare come le succitate pronunce civili, riguardanti notifiche tra la modifica normativa del 2011 e la definitiva liberalizzazione del
2017, quest'ultima operante solo per l'avvenire ed una volta definito il sistema di attribuzione delle relative licenze (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n.
23887), avessero ad oggetto solo notifiche di atti processuali (così anche nella riaffermazione del principio, nel contesto peraltro di differente specifica problematica, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 13452
e 13453 del 29 maggio 2017) e non anche di atti tributari sostanziali, per i quali si poneva dunque il problema, non affrontato ex professo dalle relative decisioni (si veda ad esempio, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2018, n. 2173), di verificare la compatibilità di quanto a suo tempo osservato (cfr. la già citata Cass.
n. 11095 del 2008, in tema di notifica a mezzo di posta privata di atto impositivo),
con riferimento alla dedotta inesistenza di tale forma di notifica nel mutato quadro normativo di riferimento.
3.6. Invero, il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del
12 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile
2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.” (Cassazione civile sez. trib.,
20/07/2020, n.15360).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4. Conclusivamente, quindi, le domande formulate da Parte_1
in relazione alla cartella di pagamento n. 29520130024462711000 sono infondate e vanno rigettate, non ritenendosi maturato il termine prescrizionale di cinque anni previsto per la riscossione delle somme dovute per le commesse violazioni.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti, atteso che l'attore ha, comunque, dovuto agire in giudizio per contestare la pretesa portata dalla cartella, poi annullata in autotutela dall'Amministrazione, dovendosi, al riguardo, ribadire anche in sede decisoria – e ciò ai fini della valutazione dei profili di soccombenza virtuale – quanto già rilevato nell'ordinanza del 12 marzo 2023 ossia che
“Con riferimento all'istanza di sospensione formulata dall'attore, in relazione all'intimazione di pagamento n. 29520229002455605/000 notificata il 06.05.2022,
ricorrono le condizioni per l'accoglimento limitatamente alla pretesa di cui alla cartella esattoriale 29520110007094789000 (Tribunale di Termini Imerese Sezione
Campione Penale Ruolo: 2011 / 1779) essendo stato documentato il venir meno del
13 presupposto della pretesa poiché con l'ordinanza del 20-10-2022 del Tribunale di
Termini Imerese è stato disposto quanto segue: “Dichiara l'estinzione della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale indicato in parte motiva nei confronti di sopra generalizzato, per il decorso del termine di Parte_1
prescrizione”.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1492/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
- Previa dichiarazione di contumacia della e del Controparte_3
; Controparte_4
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese di cui alla cartella di pagamento n. 29520110007094789000;
2. Rigetta le domande proposte da con riferimento Parte_1
alle pretese di cui alla cartella di pagamento n. 29520130024462711000
per le causali di cui in motivazione;
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, l'1 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1492/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato l' 1.05.1973 a San Parte_1 C.F._1
CO d'IO (ME), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello
(ME), via San Giuseppe n. 51, presso lo studio dell'avv. Andrea Trovato,
che la rappresenta e difende per procura in atti;
Attore;
CONTRO
con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
giusta art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con CP_2
modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa, per procura
1 in atti, dall'avv. Fabio Panasiti, presso il cui studio sito in Messina, via
Tommaso Cannizzaro n. 58, è elettivamente domiciliata;
Convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ), con sede
[...] P.IVA_2
in Messina, Piazza dell'Unità d'Italia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina in via dei Mille is. 221 n.
65;
E
, in persona del Ministro pro tempore, c.f.: Controparte_4
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_3
di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65;
Convenuti non costituiti;
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 7 aprile
2025, svoltasi, giusta decreto del 28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
premesse le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale di “accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli;
- accertare, per i motivi spiegati,
2 l'inesistenza dei diritti di credito vantati dalle amministrazioni opposte e dalla società di riscossione;
- per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione forzata;
- ritenere e dichiarare che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229002455605/000 è inesistente e/o nulla,
privandola di effetti;
- con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio (cfr. produzione documentale del
31-10-2022), la e il non si Controparte_3 Controparte_4
costituivano e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia, mentre, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17-2-2023, si costituiva
, instando per “1) Ritenere e dichiarare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella n.
29520110007094789000. 2) Ritenere e dichiarare infondata la domanda proposta da con riferimento alla cartella n. 29520130024462711000, Parte_1
rigettandola integralmente. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 6-03-2023, il G.I. si riservava.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 12-3-2023, così
disponeva: “Accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nei limiti di cui in parte motiva, ovvero con riguardo esclusivamente alla pretesa di cui alla cartella esattoriale 29520110007094789000 (Tribunale di Termini Imerese Sezione
Campione Penale Ruolo: 2011/1779);
2. Concede alle parti i termini ex art. 183
comma 6 c.p.c. e rinvia la causa all'udienza del 25-09-2023”.
3 Di poi, all'udienza del 25 settembre 2023, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-09-2024, poi rinviata all'udienza del 7 aprile 2025.
Come accennato, alla predetta udienza del 7-04-2025, svoltasi, giusta decreto del 28-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte.
In particolare, l'attore “precisa le conclusioni insistendo in tutte le domande ed eccezioni formulate in atti e precisate nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 17.09.2024. Nel caso in cui il Giudice ritenesse superfluo lo scambio di memorie osserva quanto segue. L'esponente, al fine di sostenere l'inesistenza della interruzione della prescrizione con riferimento alla notifica eseguita nel 2013,
cita testualmente l'Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V n. 7586/24 che,
richiamando altri precedenti, afferma: “«In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento,
prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna,
sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è
stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass.
21/05/1992, n. 6146).” (Cass. Civ., Sez V, Ordinanza n. 7586/2024; si vedano anche Cass. Civ., Sez. V, Sentenza n. 37127/2022; Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza
n. 17373/2020). Rileva, infine, che l'avviso di ricevimento di cui si discute
(allegato alla comparsa di costituzione con file denominato notifica_del_2013)
riporta un “segno grafico”, presuntivamente attribuibile alla che Parte_2
4 cancella l'indirizzo del sig. Anche per la notifica del 2016 valgono le Pt_1
stesse osservazioni in quanto, sebbene il sig. tentava, per conto Tes_1
dell la notifica “a mani”, sull'avviso di ricevimento della Controparte_1
raccomandata informativa non veniva riportato alcun dato né la sottoscrizione dell'agente incaricato del servizio. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con vittoria di spese e compensi di causa” (cfr. note del 3-04-2025) mentre
“si riporta a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di CP_5
causa nonché alle conclusioni già precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 17/09/2024 cui veniva allegato l'estratto di ruolo aggiornato. Si
chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e compensi del giudizio” (cfr. note del 4-03-2025).
2. Nel merito, si osserva che, con riferimento alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 29520110007094789000, lo sgravio, documentato dall'agente della riscossione giusta produzione del 10-9-2024, ha pacificamente determinato la cessazione della materia del contendere,
atteso che “Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio della stessa”
(Tribunale Cassino sez. lav., 03/10/2019) e ancora che
“Lo sgravio della cartella esattoriale è la procedura attraverso la quale l'ente creditore che ha inviato all'agente della riscossione l'ordine di incassare determinate somme dal debitore, in autotutela o a seguito di ricorso avverso la cartella esattoriale, annulla in tutto o in parte l'ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale perché le somme richieste non sono più dovute in tutto o in parte e comunica tale annullamento all'agente della riscossione. Il totale discarico della somma portata nella cartella esattoriale opposta, che aveva
5 determinato l'insorgere del contenzioso, porta a ritenere cessata la materia del contendere, non sussistendo più il credito previdenziale iscritto a ruolo” (Tribunale Roma sez. lav., 03/05/2017, n.4035).
3. Con riguardo, invece, alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n.
29520130024462711000, per la somma complessiva di € 6.282,43, risulta che trattasi di sanzioni irrogate dalla nel 2009 per la Controparte_3
fattispecie dell'emissioni di assegni senza autorizzazione o provvista, per cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” ex art. 28 Legge 24/11/1981 - n. 689 con la precisazione che
«La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nel caso di emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione del trattario), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché
solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa»
(Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, n.29776).
3.1. Tanto premesso, non si apprezzano le contestazione dell' in Pt_1
ordine alla dedotta inesistenza e/o nullità delle notificazioni degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale eseguite nel 2013 e nel
2016, considerato che ha depositato in giudizio entrambi gli avvisi CP_5
6 di ricevimento delle relative raccomandate come da Cassazione civile sez.
un., 15/04/2021, n.10012 secondo cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890
del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Con riguardo alla notifica effettuata nel 2013, nella relativa relata, il notificatore diede atto di tutte le attività poste in essere, come di seguito riportate:
7 Risulta, altresì, in atti la c.d. raccomandata informativa n. 612188158099,
spedita il 14-11-2013 dall'Ufficio di Catania.
Con riferimento alla notifica effettuata nel 2016, nella relativa relata, il notificatore diede atto di tutte le attività poste in essere, come di seguito riportate:
Anche in tal caso, risulta, altresì, in atti la c.d. raccomandata informativa n.
210004958616 del 7-4-2016.
Ora, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall' Pt_1
sintetizzate nelle precitate note scritte del 3-04-2025, giova rammentare che la S.C. ha chiarito che “Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei casi d'irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all'atto da notificare ma contiene la semplice "notizia"
8 del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio e dell'azienda. Il che spiega pure il perché
tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell'ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l'atto da notificare a mezzo dell'agente postale. Ciò comporta, per la raccomandata informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001” (Cassazione
civile sez. trib., 18/12/2014, n.26864).
Da ciò discende che, nel caso in esame, la legge 890/1982 non trova applicazione al procedimento notificatorio in parola.
Si soggiunga, ancora, che “In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità
della notifica, per la quale è richiesto l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione” (Cassazione civile sez. trib., 03/12/2024, n.30945) e ancora che “Passando alla disamina delle ulteriori eccezioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio, osserva la Corte che la notifica dell'atto impugnato è
stata effettuata mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, il quale, come è noto: • a) consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere
9 alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
• b) statuisce che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto;
• c) prevede il rinvio all'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale, non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della L. n.
890 del 1982, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario. E ciò perché, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. e, in particolare, quella dettata dall'art. 40 D.P.R. n. 655 del 1982, il quale prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di
10 essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD,
ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 L. n. 890
del 1982. Ne consegue che la notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione eseguiti direttamente dall mediante Controparte_6
spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare, a nulla rilevando, ad esempio, l'eventuale illeggibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento” (Corte
Giustizia Trib. I grado Salerno sez. XII, 26/06/2023, n.2043).
Ne deriva il rigetto delle doglianze dell'attore.
3.2. Infine, per quel che attiene all'eccepita invalidità della notificazione degli interruttivi perché effettuata tramite un operatore postale privato,
occorre premettere che l'art. 4 del D. lgs. 22 luglio 1999, n. 261 prevedeva,
tra i servizi affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale c.d.
universale “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni”.
Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dall'articolo 1, comma 57, della
Legge 4 agosto 2017, n. 124, con decorrenza a partire dal 10 settembre 2017.
Sennonché, l'eccezione dell' secondo cui “l'esponente eccepisce Pt_1
l'inesistenza della notifica eseguita dal nel mese di aprile Controparte_7
2016: ed infatti, la notifica veniva eseguita in violazione della normativa che imponeva, almeno fino al 10.09.2017, di utilizzare dilatandosi, in CP_8
tal modo, i termini per l'accertamento della prescrizione del diritto di credito” non
11 tiene conto del dato per cui , nel caso in esame, non si trattava di atti processuali ma sostanziali;
che il titolo abilitativo richiesto non avrebbe potuto essere quello previsto dalla legge n. 124/2017 (entrata in vigore successivamente al compimento delle precitate attività notificatorie del
2013 e del 2016) ma semmai quello costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1 e che, pertanto, non verrebbe in rilievo la categoria dell'inesistenza atteso che “Soprattutto deve osservarsi come la tesi dell'inesistenza della notifica a mezzo posta privata, riferita, oltre che agli atti processuali, anche a quelli sostanziali, si sia, invero, in maniera tralaticia ripetuta con riferimento ad entrambi anche a seguito dell'intervenuta modifica normativa del 2011. 3.5. In realtà, una più compiuta ricognizione delle relative fattispecie consente di verificare come le succitate pronunce civili, riguardanti notifiche tra la modifica normativa del 2011 e la definitiva liberalizzazione del
2017, quest'ultima operante solo per l'avvenire ed una volta definito il sistema di attribuzione delle relative licenze (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n.
23887), avessero ad oggetto solo notifiche di atti processuali (così anche nella riaffermazione del principio, nel contesto peraltro di differente specifica problematica, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 13452
e 13453 del 29 maggio 2017) e non anche di atti tributari sostanziali, per i quali si poneva dunque il problema, non affrontato ex professo dalle relative decisioni (si veda ad esempio, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2018, n. 2173), di verificare la compatibilità di quanto a suo tempo osservato (cfr. la già citata Cass.
n. 11095 del 2008, in tema di notifica a mezzo di posta privata di atto impositivo),
con riferimento alla dedotta inesistenza di tale forma di notifica nel mutato quadro normativo di riferimento.
3.6. Invero, il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del
12 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile
2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.” (Cassazione civile sez. trib.,
20/07/2020, n.15360).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
4. Conclusivamente, quindi, le domande formulate da Parte_1
in relazione alla cartella di pagamento n. 29520130024462711000 sono infondate e vanno rigettate, non ritenendosi maturato il termine prescrizionale di cinque anni previsto per la riscossione delle somme dovute per le commesse violazioni.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti, atteso che l'attore ha, comunque, dovuto agire in giudizio per contestare la pretesa portata dalla cartella, poi annullata in autotutela dall'Amministrazione, dovendosi, al riguardo, ribadire anche in sede decisoria – e ciò ai fini della valutazione dei profili di soccombenza virtuale – quanto già rilevato nell'ordinanza del 12 marzo 2023 ossia che
“Con riferimento all'istanza di sospensione formulata dall'attore, in relazione all'intimazione di pagamento n. 29520229002455605/000 notificata il 06.05.2022,
ricorrono le condizioni per l'accoglimento limitatamente alla pretesa di cui alla cartella esattoriale 29520110007094789000 (Tribunale di Termini Imerese Sezione
Campione Penale Ruolo: 2011 / 1779) essendo stato documentato il venir meno del
13 presupposto della pretesa poiché con l'ordinanza del 20-10-2022 del Tribunale di
Termini Imerese è stato disposto quanto segue: “Dichiara l'estinzione della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale indicato in parte motiva nei confronti di sopra generalizzato, per il decorso del termine di Parte_1
prescrizione”.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1492/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
- Previa dichiarazione di contumacia della e del Controparte_3
; Controparte_4
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese di cui alla cartella di pagamento n. 29520110007094789000;
2. Rigetta le domande proposte da con riferimento Parte_1
alle pretese di cui alla cartella di pagamento n. 29520130024462711000
per le causali di cui in motivazione;
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, l'1 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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