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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18258/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ARBOSTI MAURO, presso cui è TE elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. Controparte_1
DEORSOLA FABIO, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 6.06. 2025
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in TE Controparte_1
FORTE DEI MARMI il 04/10/2008. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORTE DEI MARMI (atto n.26, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una LI: , il 14.04.2006 ad oggi maggiorenne e studentessa Persona_1 universitaria all'estero.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino in data 07/07/2023.
Con ricorso depositato il 22/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di TE pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio.
All'udienza del 7.04.2025 innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Prima della celebrazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
Il Giudice, dando atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e TE
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORTE DEI MARMI di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il padre, IG. , si impegni a sostenere al 100% le spese di studio TE all'estero della LI (attualmente iscritta al Bachelor in Business and Administration di Per_1
Amsterdam), compreso l'eventuale successivo Master.
DISPONE che la madre IG.ra si impegni a sostenere il costo dell'abitazione della Controparte_1 LI in Amsterdam fino alla somma massima di € 540,00 mensili.
DISPONE che nel caso in cui il costo mensile sia superiore, la differenza verrà sostenuta dal padre.
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore.
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di una tantum ex art. TE Controparte_1
5 comma VIII L. div. la somma di € 60.000,00 (sessantamila) che il Tribunale vorrà ritenere congrua. La somma verrà erogata con le seguenti modalità: -€ 30.000,00 al deposito in Tribunale delle presenti conclusioni conformi -€ 30.000, entro il 31.07.2025.
DÀ ATTO che le parti convengono e riconoscono, anche in via transattiva e novativa, l'inefficacia della Clausola n. 8 di cui alla separazione Consensuale a fronte dell'avvenuto superamento mediante risoluzione per mutuo dissenso intervenuta avanti a Notar in Rivoli, del 31.08.2023 Rep./ Per_2
Racc.8200/6623.
DA' atto che il IG. non è più tenuto a versare né nulla più verserà alla IG.ra . Fatto Pt_1 CP_1 salvo quanto versato fino alla sottoscrizione del presente accordo.
DÀ ATTO che con il corretto e integrale adempimento del presente accordo le parti riconoscono, anche in via transattiva e novativa, di nulla avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o causale
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18258/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ARBOSTI MAURO, presso cui è TE elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. DIONISIO GIOVANNI e dall'avv. Controparte_1
DEORSOLA FABIO, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 6.06. 2025
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in TE Controparte_1
FORTE DEI MARMI il 04/10/2008. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FORTE DEI MARMI (atto n.26, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una LI: , il 14.04.2006 ad oggi maggiorenne e studentessa Persona_1 universitaria all'estero.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torino in data 07/07/2023.
Con ricorso depositato il 22/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di TE pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio.
All'udienza del 7.04.2025 innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Prima della celebrazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
Il Giudice, dando atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e TE
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORTE DEI MARMI di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il padre, IG. , si impegni a sostenere al 100% le spese di studio TE all'estero della LI (attualmente iscritta al Bachelor in Business and Administration di Per_1
Amsterdam), compreso l'eventuale successivo Master.
DISPONE che la madre IG.ra si impegni a sostenere il costo dell'abitazione della Controparte_1 LI in Amsterdam fino alla somma massima di € 540,00 mensili.
DISPONE che nel caso in cui il costo mensile sia superiore, la differenza verrà sostenuta dal padre.
DISPONE che le ulteriori spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore.
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di una tantum ex art. TE Controparte_1
5 comma VIII L. div. la somma di € 60.000,00 (sessantamila) che il Tribunale vorrà ritenere congrua. La somma verrà erogata con le seguenti modalità: -€ 30.000,00 al deposito in Tribunale delle presenti conclusioni conformi -€ 30.000, entro il 31.07.2025.
DÀ ATTO che le parti convengono e riconoscono, anche in via transattiva e novativa, l'inefficacia della Clausola n. 8 di cui alla separazione Consensuale a fronte dell'avvenuto superamento mediante risoluzione per mutuo dissenso intervenuta avanti a Notar in Rivoli, del 31.08.2023 Rep./ Per_2
Racc.8200/6623.
DA' atto che il IG. non è più tenuto a versare né nulla più verserà alla IG.ra . Fatto Pt_1 CP_1 salvo quanto versato fino alla sottoscrizione del presente accordo.
DÀ ATTO che con il corretto e integrale adempimento del presente accordo le parti riconoscono, anche in via transattiva e novativa, di nulla avere più reciprocamente a pretendere per nessun titolo o causale
Dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.