Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18136
CASS
Sentenza 10 agosto 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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L'obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell'esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'insolvenza dell'obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quali la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l'anzianità di questo ai fini della determinazione dell'imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, né potendo su questi pesare l'eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell'ente previdenziale.

Commentari2

  • 1Fondo di garanzia Inps
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 29 gennaio 2021

  • 2Fallimento
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 22 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga Scheda sintetica Il fallimento è una procedura concorsuale con finalità liquidatoria che permette ai creditori dell'imprenditore di essere soddisfatti in misura tendenzialmente paritaria, salvi i diritti di prelazione, rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore stesso. Tra i creditori dell'imprenditore vi sono anche i lavoratori. Questi rivestono una posizione particolare poiché oltre ad avere un interesse economico, ne hanno anche uno ulteriore: quello alla stabilità e alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La procedura fallimentare, disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18136
Data del deposito : 10 agosto 2006

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