Sentenza 10 agosto 2006
Massime • 1
L'obbligo del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, consegue al semplice accertamento dell'esistenza del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dell'insolvenza dell'obbligato (acclarata attraverso la procedura concorsuale ovvero quella esecutiva individuale) e, pertanto, non può essere subordinato alla produzione, da parte del lavoratore, di documentazione ulteriore, relativa ad altre circostanze (quali la corresponsione di acconti da parte del datore di lavoro, il reddito del lavoratore, l'anzianità di questo ai fini della determinazione dell'imposta), non essendo normativamente previsto un corrispondente onere del lavoratore, né potendo su questi pesare l'eventuale inadempimento datoriale in relazione al suo obbligo di informazione nei confronti dell'ente previdenziale.
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Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga Scheda sintetica Il fallimento è una procedura concorsuale con finalità liquidatoria che permette ai creditori dell'imprenditore di essere soddisfatti in misura tendenzialmente paritaria, salvi i diritti di prelazione, rivalendosi sul patrimonio dell'imprenditore stesso. Tra i creditori dell'imprenditore vi sono anche i lavoratori. Questi rivestono una posizione particolare poiché oltre ad avere un interesse economico, ne hanno anche uno ulteriore: quello alla stabilità e alla prosecuzione del rapporto di lavoro. La procedura fallimentare, disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2006, n. 18136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18136 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO Vincenzo, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AR ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI Pier Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13208/2002 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/10/2002 r.g.n. 21039/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2006 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 maggio 1998 il Pretore di Roma respinse l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) per il pagamento, a favore di MA TE AN, a titolo di T.F.R., della somma di L. 57.700.972.
Con sentenza del 16 dicembre 2002 il Tribunale di Roma respinse l'appello proposto dall'Istituto.
Afferma il giudicante che non sono controverse l'insolvenza del datore e l'entità degli importi dovuti.
Poiché il mero inadempimento, da parte del datore, di rilasciare il modello TFR 3 bis non può ricadere sul lavoratore, la contestazione dell'I.N.P.S. sul mancato deposito di questo modello (che precluderebbe la liquidazione degli importi) è infondata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico motivo;
MA TE AN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2 comma 7, L. Fall. art. 209, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14 e dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che:
1.1. era onere della lavoratrice fornire all'Istituto, quale gestore del FONDO DI GARANZIA, la documentazione necessaria per fruire del T.F.R., ed in particolare l'atto, proveniente dal datore, da cui risultano i dati relativi agli eventuali acconti corrisposti dal datore, l'anzianità ai fini della determinazione dell'imposta, ed reddito complessivo del lavoratore;
1.2. negando la necessità di questa documentazione, il giudicante ha negato all'Istituto il potere di autorganizzazione e regolamentazione, potere riconosciuto da precedenti pronunce del Giudice di legittimità (Cass. 12 luglio 1999, n. 7355), in base alle quali, al fine di ottenere dall'I.N.P.S. il pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria, richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari alla liquidazione del dovuto.
2. Il ricorso è infondato. Presupposti dell'obbligo del Fondo di garanzia sono il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo la particolare procedura, normativamente prevista.
L'insolvenza, per il datore soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è dimostrata dallo stato passivo reso esecutivo ovvero dalla sentenza di cui all'art. 99 del predetto Decreto;
e per il datore non soggetto alle indicate disposizioni è dimostrata dall'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito.
Ed è diritto del Fondo accertare questi presupposti: sia per acquisire la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del suo obbligo, e sia al fine di precostituire gli elementi che consentano la sua eventuale surrogazione (L. 29 maggio 1982, n. 297, ex art. 2, comma 7, secondo periodo) nei diritti del lavoratore (Cass. 3 gennaio
2005 n. 26). Altro onere, tuttavia, per il lavoratore non sussiste;
e (come osservato anche dalla dottrina) la stessa ragione della Legge lo esclude (Cass. 8 ottobre 2004 n. 20064, Cass. 16 giugno 1998 n. 6004).
3. Nel caso in esame, il giudicante da atto, ed il ricorrente non lo contesta, che non sono controverse la sussistenza e l'entità del credito;
ne' è contestata l'insolvenza del debitore ed il suo accertamento secondo la procedura normativamente prevista.
4. E l'I.N.P.S. non può subordinare il proprio obbligo alla produzione di altri atti, che provengano dal datore. Ciò, sia in quanto un corrispondente onere del lavoratore non è normativamente previsto;
e sia in quanto sul lavoratore non potrebbe poi pesare l'eventuale inadempimento del datore (in questi limiti, non si condivide l'affermazione di Cass. 2 febbraio 1991 n. 1052 e Cass. 12 luglio 1999 n. 7355). 5, Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (le pregresse decisioni di segno contrario, pronunciate da questa Corte) per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2006