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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1100/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 procura in atti, dall'avv. Michele Castronuovo (C.F. ) C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale
Europa n. 37, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax 0973/611920 Email_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025, depositate in data 18/03/2025; il P.M. non formulava parere nei termini di legge.
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 158 c.c. e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, esponevano: di avere contratto matrimonio civile in NA NC (TA) il 20.08.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 110, parte II, Serie C;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che nell'abitazione del aveva residenza suo figlio , nato il Parte_1 Persona_1
21.05.1993 da precedente matrimonio;
che il aveva conseguito il Parte_1
diploma di terza media, lavorava come muratore al nord Italia con la ditta
QU Costruzioni Srl di Collegno (TO), percepiva uno stipendio di circa
2.700 euro per 13 mensilità, era titolare del conto corrente bancario presso n. 000043044666 con saldo di €. 11,748,14 al 30.06.2024, era CP_1 proprietario della casa di abitazione sita in Sant'Arcangelo (PZ) alla via
D'Agostino n. 104 e due sottostanti piccoli locali a piano terra, era proprietario dell'autovettura targata ED906KY; che aveva conseguito la Parte_2
licenza elementare, era casalinga senza reddito, non era proprietaria di beni immobili, né di autovetture, non era intestataria di conti correnti, libretti e titoli di credito;
che il rapporto coniugale, subito dopo il matrimonio, non era stato sereno, i litigi erano divenuti sempre più frequenti e violenti per un'insanabile incompatibilità di carattere;
che coniugi avevano convissuto per un brevissimo periodo;
che, da diversi mesi, vivevano separati, il marito a Sant'Arcangelo
(PZ) e la moglie a Lecce e, non essendovi possibilità di riconciliazione, avevano deciso di separarsi consensualmente;
che era alla ricerca Parte_2 di un lavoro e non intendeva pesare sull'economia del marito;
che non vi erano pendenti altri procedimenti tra i coniugi.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1)- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, ognuno presso la propria abitazione, Parte_1
a Sant'Arcangelo (PZ), Via D'Agostino, 104; a Lecce, Piazzetta Parte_2
Lucio Battisti, 2; 2)- deve versare alla moglie l'assegno Parte_1 di mantenimento di €.150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data della prima udienza, con aggiornamento annuale secondo indici istat come per legge
3)- entrambi i coniugi si concedono reciproco nulla osta, per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto.” pagina 2 di 4 I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale non formulava parere nei termini di legge.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
08/04/2025, le parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni di cui al ricorso e riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Sant'Arcangelo (PZ) il 17.04.1962 e nata a [...] Parte_2
NC (TA) il 10.01.1956, che hanno contratto matrimonio in NA
NC (TA) il 20/08/2022;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA NC (Ta) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
20/08/2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio con atto n.
110, parte 2, serie C, anno 2022.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 procura in atti, dall'avv. Michele Castronuovo (C.F. ) C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Arcangelo (PZ) al Viale
Europa n. 37, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax 0973/611920 Email_1
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025, depositate in data 18/03/2025; il P.M. non formulava parere nei termini di legge.
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 158 c.c. e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024, esponevano: di avere contratto matrimonio civile in NA NC (TA) il 20.08.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 110, parte II, Serie C;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che nell'abitazione del aveva residenza suo figlio , nato il Parte_1 Persona_1
21.05.1993 da precedente matrimonio;
che il aveva conseguito il Parte_1
diploma di terza media, lavorava come muratore al nord Italia con la ditta
QU Costruzioni Srl di Collegno (TO), percepiva uno stipendio di circa
2.700 euro per 13 mensilità, era titolare del conto corrente bancario presso n. 000043044666 con saldo di €. 11,748,14 al 30.06.2024, era CP_1 proprietario della casa di abitazione sita in Sant'Arcangelo (PZ) alla via
D'Agostino n. 104 e due sottostanti piccoli locali a piano terra, era proprietario dell'autovettura targata ED906KY; che aveva conseguito la Parte_2
licenza elementare, era casalinga senza reddito, non era proprietaria di beni immobili, né di autovetture, non era intestataria di conti correnti, libretti e titoli di credito;
che il rapporto coniugale, subito dopo il matrimonio, non era stato sereno, i litigi erano divenuti sempre più frequenti e violenti per un'insanabile incompatibilità di carattere;
che coniugi avevano convissuto per un brevissimo periodo;
che, da diversi mesi, vivevano separati, il marito a Sant'Arcangelo
(PZ) e la moglie a Lecce e, non essendovi possibilità di riconciliazione, avevano deciso di separarsi consensualmente;
che era alla ricerca Parte_2 di un lavoro e non intendeva pesare sull'economia del marito;
che non vi erano pendenti altri procedimenti tra i coniugi.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “1)- i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, ognuno presso la propria abitazione, Parte_1
a Sant'Arcangelo (PZ), Via D'Agostino, 104; a Lecce, Piazzetta Parte_2
Lucio Battisti, 2; 2)- deve versare alla moglie l'assegno Parte_1 di mantenimento di €.150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, dalla data della prima udienza, con aggiornamento annuale secondo indici istat come per legge
3)- entrambi i coniugi si concedono reciproco nulla osta, per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto.” pagina 2 di 4 I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis.12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale non formulava parere nei termini di legge.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
08/04/2025, le parti si riportavano al ricorso concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara, secondo le condizioni di cui al ricorso e riportate in parte motiva, la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Sant'Arcangelo (PZ) il 17.04.1962 e nata a [...] Parte_2
NC (TA) il 10.01.1956, che hanno contratto matrimonio in NA
NC (TA) il 20/08/2022;
2) nulla per le spese;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA NC (Ta) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
20/08/2022 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio con atto n.
110, parte 2, serie C, anno 2022.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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