Articolo 77 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 maggio 1971
Art. 77.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 383 miliardi 560.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Azienda stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1973.
Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' altresi' contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emissioni saranno effettuate con le modalita' ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 280 .
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 .
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971