Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in persona del giudice Clarice Di Tullio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 190-1/2024 r.g. P.U. promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente a [...]2
RICORRENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, Parte_1 accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a
IL (Tv), richiamato il decreto di apertura della procedura dell'1.11.2024, constatato che sono state eseguite le pubblicazioni e comunicazioni prescritte e che il creditore AL s.p.a. ha formulato osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII, deducendo il carattere gravemente colposo del sovraindebitamento del ricorrente, ritenuto che le osservazioni non meritino condivisione, considerato infatti che:
- il sia pure frequente ricorso dello OV ai finanziamenti è divenuto insostenibile ed incompatibile con le proprie risorse reddituali nel momento in cui egli ha sviluppato una grave dipendenza dal gioco d'azzardo (per la quale è in cura);
- questa lo ha portato a sperperare ingenti somme di denaro (ed a perdere addirittura
500,00 euro al mese: pagine 6 e seguenti della relazione) ed a chiedere nuove carte e aperture di credito nel tentativo di reperire denaro per coprire le perdite, in una spirale autolesionistica che, grazie all'intrapreso percorso terapeutico, pare cessata;
n. 4900285726 – sono stati resi in violazione dell'art. 124 bis Tub senza la previa verifica prevista dall'art. 68, comma 3, CCII (che, per inciso, un operatore qualificato è tenuto a svolgere a prescindere dalle dichiarazioni rese dal debitore all'atto della sottoscrizione dei questionari sottopostigli);
- inoltre, è la stessa AL s.p.a. ad ammettere che l'importo erogato con il finanziamento predetto è stato destinato all'estinzione anticipata di altro prestito in essere con il medesimi istituto (circostanza, questa, che secondo la giurisprudenza invocata dallo stesso creditore, avrebbe una valenza per così dire scriminante della condotta del debitore); ribadito che:
- il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ed è consumatore;
- sono stati depositati i documenti di cui all'art. 67, comma 2, e dall'art. 68, comma 2,
CCII;
- il debitore, come desumibile dalla documentazione in atti, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte né determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto perciò che sussistano le condizioni per l'omologazione del concordato ex art. 70
CCII,
p.q.m.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di e dichiara chiusa la Parte_1
procedura; dispone che la sentenza sia, a cura del gestore, comunicata ai creditori e pubblicata mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia.
Treviso, 7 maggio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio