Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00162/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IG EI Sa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Servizio Via, Vinca, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare c/o Avvocatura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO
Se ed in quanto occorrer possa,
- della nota interlocutoria prot. n. 3927 del 03.04.2019, con la quale la Regione Puglia ha comunicato ad IG EI che la documentazione trasmessa ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto MATTM n. 469 del 02.08.2010, recante parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato “Metanodotto di interconnessione Grecia – Italia, Progetto EI”, è carente degli elementi necessari e ivi prescritti e che pertanto si ritiene conclusa negativamente la verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, assegnando il termine di 30 giorni per integrare la documentazione asseritamente mancante onde completare l'istruttoria e concludere il procedimento;
- sempre se ed in quanto occorre possa, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DCGR n. 176 del 16.02.2015; la DGR n. 2442 del 21.12.2018; i r.r. nn. 28/2008, 6/2016 e 12/2017 e ai Piani di gestione; la DGR 21.12.2017, n. 2291; il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.03.2018; e la DGR 1362/2018, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i provvedimenti citati abbiano inteso introdurre delle prescrizioni con efficacia retroattiva;
- di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di proporre istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;
E PER L'ACCERTAMENTO
- della completezza della documentazione trasmessa da IG EI, con nota prot. n. IGP/08-19/PV-cl del 15.02.2019 e con nota prot. n. IGP/62-19/PV-cl del 03.05.2019, alla Regione Puglia per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 469 del 02.08.2010.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IG SE SA il 16\10\2019:
PER L'ANNULLAMENTO
- della nota prot. n. 7298 del 17.06.2019, conosciuta in data 19.06.2019, con la quale la Regione Puglia ha comunicato ad IG EI di ritenere che la documentazione trasmessa con nota IGP/62-19/PV-cl del 03.05.2019 ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto MATTM n. 469 del 02.08.2010, recante parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato “Metanodotto di interconnessione Grecia – Italia, Progetto EI”, “sia carente delle informazioni previste dalle Linee Guida” per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA, significando che “ogni attività condotta da codesta società con riferimento alla prescrizione A.17, non potrà ritenersi adempimento della stessa” (doc. 16);
- di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di proporre istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;
E PER L'ACCERTAMENTO
- della completezza della documentazione trasmessa da IG EI, con nota prot. n. IGP/08-19/PV-cl del 15.02.2019 e con nota prot. n. IGP/62-19/PV-cl del 03.05.2019, alla Regione Puglia per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 469 del 02.08.2010.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IG SE SA il 25\2\2020:
PER L'ANNULLAMENTO
- della nota prot. n. 14608 del 26.11.2019, con la quale la Regione Puglia, ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto MATTM n. 469 del 02.08.2010, recante parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato “Metanodotto di interconnessione Grecia – Italia, Progetto EI”, ha trasmesso ad IG EI SA le “considerazioni, osservazioni, richiesta di integrazioni alla relazione tecnica che l'Istituto e ARPA Puglia hanno predisposto congiuntamente su quanto trasmesso da IG EI SA con nota IGP_69-19/PV-mb del 14.06.2019, relativa alla prescrizione A.17, trasmessa in allegato alla nota ISPRA n. 2019/56111”;
- di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di proporre istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IG SE SA il 28\7\2020:
PER L'ANNULLAMENTO
- della nota della Regione Puglia, trasmessa alla ricorrente da ISPRA in data 05.03.2020, con la quale la Regione Puglia, ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto MATTM n. 469 del 02.08.2010, recante parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato “Metanodotto di interconnessione Grecia – Italia, Progetto EI”, ha trasmesso ad IG EI SA le “considerazioni, osservazioni, richiesta di integrazioni alla relazione tecnica che l'Istituto e ARPA Puglia hanno predisposto congiuntamente su quanto trasmesso da IG EI SA con nota IGP_69-19/PV-mb del 14.06.2019, relativa alla prescrizione A.17, trasmessa in allegato alla nota ISPRA n. 2019/56111” (doc. 30);
- di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di proporre istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;
E PER L'ACCERTAMENTO
- della completezza della documentazione trasmessa da IG EI alla Regione Puglia, con nota prot. n. IGP/08-19/PV-cl del 15.02.2019, con nota prot. n. IGP/62-19/PV-cl del 03.05.2019, e trasmessa al Tavolo Tecnico, composto da ISPRA ed ARPA, con nota prot. n. IGP/69-19/PV-mb del 14.06.2019, per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 469 del 02.08.2010
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione Ambientale per la Puglia;
Vista l’istanza del 16 dicembre 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La Società IG EI SA ha sviluppato e presentato un progetto di “Interconnessione Grecia-Italia”, rivolto alla costruzione di un metanodotto che consentirà l’importazione dalla Grecia all’Italia di gas naturale.
- Il presente progetto ha ottenuto parere di compatibilità ambientale favorevole con Decreto del MATTM n. 469 del 02.08.2010; successivamente, con Decreto Ministeriale del 02.05.2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio del gasdotto ai sensi degli art. 52- quinquies , D.P.R. 327/2001.
- Per quanto rileva in questa sede, il Decreto VIA adottato dal MATTM, ai sensi della prescrizione A.17, stabilisce che il progetto esecutivo dell’opera debba essere accompagnato dal c.d. Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA).
- In ottemperanza a tale prescrizione, in data 15.02.2019, con nota prot. n. IGP/08-19/PV-cl, IG EI ha provveduto a trasmettere il PMA ad ISPRA, ARPA Puglia e alla Regione Puglia.
- Quest’ultima, con la nota interlocutoria prot. n. 3927 del 03.04.2019, ha comunicato che la documentazione trasmessa ai fini della verifica di ottemperanza della prescrizione A.17, prevista nel decreto MATTM n. 469 del 02.08.2010, sarebbe stata carente degli elementi necessari e ivi prescritti, ritenendo pertanto conclusa negativamente la verifica di ottemperanza della prescrizione A.17 e assegnando il termine di 30 giorni per integrare la documentazione mancante, onde completare l’istruttoria e concludere il procedimento.
- Contestualmente IG EI, in via cautelativa, ha impugnato il sopra citato provvedimento di diniego avanti questo T.A.R., evidenziando la completezza della documentazione prodotta e sottolineando come l’originario contenuto del PMA fosse già di per sé idoneo ad accertare la compatibilità del progetto rispetto alle previsioni di cui alla prescrizione A.17.
- Nonostante la proposizione del ricorso, IG EI ha, comunque, provveduto ad integrare il proprio PMA, come richiesto dalla Regione Puglia e, dunque, a proseguire l’ iter Amministrativo per la verifica dell’ottemperanza della prescrizione A.17.
- Successivamente, nel giugno 2019, è stato altresì istituito, da parte del MATTM, un tavolo tecnico per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni del d.m. n. 469, ivi compresa la A.17, cui hanno partecipato ISPRA, ARPA Puglia e la stessa Regione.
- In seguito alla presentazione, da parte di IG EI, del PMA integrato, le Amministrazioni coinvolte hanno presentato una serie di successive osservazioni e richieste di integrazioni.
- Sempre a fini cautelativi, IG EI ha impugnato, in parte qua , anche alcuni di tali atti e provvedimenti, depositando un primo atto di motivi aggiunti il 16.10.2019; un secondo atto di motivi aggiunti il 25.02.2020; ed un terzo atto di motivi aggiunti il 28.07.2020.
- All’esito di un complesso procedimento, IG EI ha trasmesso con nota prot. IGP/43-20/PV-cl del 30/11/2020 la terza versione del PMA, ove sono state implementate tutte le osservazioni, volta a volta formulate, delle Amministrazioni coinvolte.
- Su questa documentazione, il Tavolo tecnico ha redatto una relazione tecnica, trasmessa da ISPRA con nota prot. n. 2021/14613 del 24.03.2021 e condivisa con ARPA Puglia e Regione Puglia, nella quale si legge la conclusione che “ allo stato attuale la prescrizione A.17, per quanto di competenza, può ritenersi ottemperata con riferimento alle attività inerenti alla fase ante-operam ”.
- In conseguenza, il Ministero della Transizione Ecologica (sostituitosi nel frattempo al MATTM), con nota prot. n. 63123 dell’11.06.2021 (doc. 36), preso atto che “ ISPRA con nota prot. 2021/14613 del 24.03.2021, acquisita al prot. 31501/MATTM del 25.03.2021, ha comunicato l’avvenuta ottemperanza della prescrizione in argomento, trasmettendo una relazione tecnica elaborata congiuntamente con ARPA Puglia e condivisa con la Regione Puglia ”, “ stante quanto sopra rappresentato dall’ISPRA con la sopra citata nota, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l’avvenuta ottemperanza della prescrizione n. A.17) del D.M. 469 del 2 agosto 2010 relativo al progetto denominato “Metanodotto di Interconnessione Grecia” ”.
- Tenuto conto di quanto sopra riportato, dunque, la relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 2021/14613 del 24.03.2021 di ISPRA e la successiva nota prot. n. 63123 dell’11.06.2021 del MiTE, hanno superato e sostituito tutti gli atti e provvedimenti impugnati da IG EI con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con gli atti di motivi aggiunti sopra ricordati.
- Di conseguenza, mediante la collaborazione in sede di procedimento amministrativo tra IG EI e le Amministrazioni partecipanti al Tavolo tecnico, la prima ha conseguito l’ottemperanza alla prescrizione A.17.
- Dunque, tenuto conto di quanto sopra evidenziato – che l’originario PMA presentato dalla ricorrente è stato rivisto e implementato secondo le indicazioni delle Amministrazioni e che gli atti e provvedimenti gravati nel presente giudizio sono stati superati dagli atti e provvedimenti sopra ricordati, con la conseguenza che IG EI ha conseguito l’ottemperanza alla prescrizione A.17 –, appare evidente che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso r.g. 735/2019.
- Alla luce di quanto precede, con istanza datata 16 dicembre 2021 la Ricorrente ritiene che vi siano le condizioni affinché questo Collegio dichiari l’improcedibilità del ricorso e dei successivi atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
- La Regione Puglia e il MiTE, con memorie rispettivamente del 16 e del 22 dicembre 2021, – preso atto dell’istanza depositata in data 16 dicembre 2021 dalla società IG SE S.A., con la quale quest’ultima ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e a tutti i successivi motivi aggiunti e ha chiesto la compensazione delle spese di lite, concludendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso – hanno comunicato che nulla osta alla richiesta di compensazione delle spese, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
Ritenuto che:
- Il ricorso introduttivo e i tre ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO