Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 357 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promossa da
e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Avv.ti Enna Redenta e Sebastiano Pes, come da procura in atti;
appellanti
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di Benedetto, come da procura in atti;
Controparte_1
appellato
All' udienza del 18 ottobre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis rejectis:
1) In via del tutto preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n° 262/2015 emessa dal
Tribunale di tempio Pausania in data 16.4.2015 in quanto ricorrono i gravi e fondati motivi all'uopo previsti dall'art. 282 c.p.c.;
2) Riformare la Sentenza impugnata siccome manifestamente errata ed ingiusta ed in accoglimento
delle conclusioni formulate dagli appellanti, dichiarare che la differenza residua di cui gli appellanti risultano creditori ammontano ad € 13.039,61.
3) Riformare il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata in quanto manifestamente erroneo ed ingiusto per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio di primo grado.
4) Condannarsi, infine, l'appellata alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del procedimento, con clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
“Si chiede il rigetto dell'interposto gravame con condanna degli appellanti alle competenze e spese legali del doppio di giudizio.”
Motivi in fatto e diritto citava in giudizio dinanzi al Tribunale di , Controparte_1 CP_2 Parte_1 Parte_4
e esponendo: di aver stipulato due contratti d'appalto, rispettivamente Parte_2 Parte_3 con e da una parte, e con dall'altra, per la realizzazione Parte_1 Parte_4 Parte_2 di un appartamento in favore di ciascuno, da edificarsi in sopraelevazione della villa di proprietà del genitore
, oltre ad alcune opere interne ed esterne in favore di quest'ultimo; i lavori concretamente Parte_3 eseguiti ammontavano ad € 118.599,85 oltre Iva in favore di e € 117.250,81 Parte_1 Parte_4 oltre Iva quanto a ed € 38.807,46 oltre Iva in favore di;
a fronte dei Parte_2 Parte_3 lavori concretamente eseguiti le parti non avevano corrisposto che una minima parte di quanto dovuto;
il mancato pagamento del credito aveva impedito alla società costruttrice di versare regolarmente i contributi
INPS ai propri dipendenti e di provvedere ad un proficuo reimpiego delle somme in operazioni commerciali immobiliari, in particolare nell'acquisto di terreni.
Tanto esposto in fatto, la società appaltatrice agiva in giudizio domandando la condanna dei convenuti al pagamento di quanto ancora dovuto, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1124 c.c..
I convenuti si costituivano in giudizio contestando le avverse domande, disconoscevano l'autenticità delle copie fotostatiche dei conteggi allegati ai contratti d'appalto prodotti dall' attrice in quanto difformi da quanto effettivamente pattuito e realizzato dalla società. Eccepivano, inoltre, il pagamento del maggior importo di € 214.730,45 come quietanzato dalle ricevute rilasciate da , collaboratore della Persona_1 società e “titolato ad incassare somme” per conto di CP_1
Il Tribunale, istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU, ritenuta l'inattendibilità dei conteggi prodotti dalla società attrice, rideterminava con l'ausilio del ctu le opere concretamente eseguite da e il relativo valore in complessivi € 227.770,17 (in luogo CP_1 dell'importo di € 264.341,54 richiesto), del quale accertava esser stato corrisposto dai committenti il minor importo di € 156.730,56, come riconosciuto dalla stessa appaltatrice. Viceversa, il Tribunale riteneva inutilizzabili le apparenti quietanze di pagamento del maggior importo di € 214.730,45 (doc. 6 e 7), formalmente disconosciute da che i convenuti avevano riferito a tale , la cui CP_1 Persona_1 Per_ firma non era stata verificata neppure in sede di escussione testimoniale dell' e della quale in ogni caso emergeva ictu oculi la falsità dalla comparazione della sottoscrizione con quella apposta di pugno in occasione della sua audizione in qualità di testimone.
Dunque, il Tribunale condannava e al pagamento della somma residua Parte_1 Parte_4 di € 29.790,88, al pagamento della somma di € 16.671,58 e al Parte_2 Parte_3 pagamento della somma di € 24.577,15, mentre rigettava l'ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta dalla società appaltatrice per mancanza di prova. Avverso la sentenza hanno proposto appello i lamentando: i) l'errata e arbitraria Parte_5 interpretazione degli elementi probatori raccolti, con particolare riferimento alla statuizione dei “pagamenti in acconto eseguiti dai convenuti”, che il tribunale aveva erroneamente ritenuto corrisposti nel minor importo di € 156.730,56, ritenendo ingiustamente inutilizzabili i documenti sub 6 e 7 prodotti dagli appellanti (allora convenuti). Documenti che costituivano invece indizi precisi e concordanti di tutti i pagamenti ricevuti dalla società attrice poiché muniti di timbro dell'azienda e perché sottoscritti da , collaboratore Persona_1 della società e pacificamente legittimato a ricevere pagamenti. Il disconoscimento operato alla società non poteva avere alcun effetto poiché i convenuti mai avevano attribuito la sottoscrizione al rappresentante legale della società bensì al fratello legittimato a riceverli. Inoltre, il primo giudice aveva Persona_1 totalmente pretermesso l'esame delle successive produzioni sub 10 e 11, che costituivano la prova dei prelevamenti delle somme in contanti successivamente versate e riscontrate da nei Persona_1 documenti sub 6 e 7. Dunque, i documenti 6,7,10 11, letti congiuntamente, costituivano idonea prova della Per_ maggior somma pagata dai committenti e quietanzata dall' ii) l'ingiusta condanna alle spese di lite, che il Tribunale aveva posto interamente a carico dei convenuti nonostante il rigetto della domanda di risarcimento del danno e il notevole ridimensionamento del credito azionato in giudizio da CP_1 circostanze che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad una compensazione, quantomeno parziale.
Ha resistito all'appello insistendo per la falsità e inutilizzabilità dei documenti CP_1 apparentemente provenienti da . All'udienza del 10.3.2017 la società appellata ha quindi Persona_1 proposto querela di falso contro i documenti ricondotti ad . Il giudizio d'appello, nelle more Persona_1 sospeso, è stato riassunto da a seguito della definizione con sentenza passata in giudicato del CP_1 giudizio di falso.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
******
L'appello è integralmente infondato per le ragioni di seguito indicate.
Oltre al capo sulle spese di lite, di cui si dirà in seguito, l'impugnazione ha riguardato esclusivamente i pagamenti già eseguiti dai committenti all'impresa costruttrice prima del giudizio, che il Tribunale ha ritenuto provati nel minor importo di € 156.730,56, oggetto di riconoscimento da parte della stessa impresa, a fronte del maggior importo di € 214.730,45, che gli appellanti sostengono invece di aver corrisposto all'impresa, con un debito residuo evidentemente inferiore a quello indicato in sentenza.
Al riguardo gli appellanti lamentano l'omessa valutazione dei documenti prodotti a conforto dell'eccezione di pagamento, nello specifico delle produzioni nn. 6 e 7, che conterrebbero un riepilogo di tutte le somme versate dai committenti all'impresa nel corso dei lavori, sottoscritto da , fratello del Persona_1 rappresentante legale, legittimato a ricevere pagamenti. I documenti prodotti sub 10 e 11 sarebbero poi degli estratti conto dai quali si evincerebbero i prelievi in contanti effettuati dagli appellanti e riscontrati nella stessa data dall' tra le somme ricevute. Dunque, secondo la stessa prospettazione degli Persona_1 appellanti i documenti sub 10 e 11, che documenterebbero i prelievi in contanti effettuati dai committenti, dovrebbero essere letti congiuntamente ai precedenti 7 e 8, che ne costituirebbero il puntuale riscontro.
Le stesse argomentazioni formulate dagli appellanti tolgono dunque efficacia probatoria autonoma ai documenti sub 10 e 11, i quali, nella misura in cui documentano la movimentazione dei conti bancari dei committenti, evidenziano esclusivamente eventuali operazioni di prelievo di contante senza niente aggiungere sulla loro destinazione finale in favore di CP_1
Ora, una volta divenuti definitivamente inutilizzabili i documenti sub 6 e 7 per l'accertata falsità (con sentenza n. 258/2023 del Tribunale di Tempio Pausania), l'eventuale documentazione di prelevamenti di danaro in contante fatti dal proprio conto, in mancanza di prova della consegna di tali somme alla
[...]
non costituisce neppure un elemento presuntivo del pagamento, innumerevoli essendo i possibili CP_1 usi del denaro.
In ogni caso, come ben evidenziato anche dal Tribunale, i prelievi di contante documentati con le produzioni sub 10 e 11, erano di importo complessivamente inferiore a quello già oggetto di riconoscimento da parte di così che la relativa prova, oltre che inidonea, era in ogni caso anche inutile, poiché il CP_1 pagamento della somma di € 156.730,56 (certamente superiore a quella ricostruita attraverso i prelievi di contante mediante i docc. 10 e 11) era stata già oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa costruttrice.
Ne discende che non vi è prova che tali prelevamenti di contante per complessivi € 32.000 (€ 10.000 il
15.12.2006, € 5000 l'8.3.2007, € 5.000 il 12.3.2007, € 5.000 e € 7.000 il 12 e 13.2.2007) siano stati versati in aggiunta ai 156.730,56 già riconosciuti da con conseguente rigetto dello specifico motivo CP_1
d'appello.
Non miglior sorte merita, poi, il secondo motivo, con il quale gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite, che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno compensare in ragione del minor importo riconosciuto a credito della società appellata per i lavori eseguiti e del rigetto della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1224 c.c..
La censura non coglie nel segno. Come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Così come il rigetto della domanda accessoria di risarcimento del danno ulteriore (rispetto a quello già compensato dal riconoscimento degli interessi di mora sul corrispettivo ancora dovuto) non muta l'esito sostanziale della lite, rispetto alla quale i committenti, inadempienti nel versamento del corrispettivo nonostante l'ultimazione delle opere, sono risultati soccombenti.
Per tali motivi l'appello è interamente rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (valore indeterminabile- complessità bassa), seguono la soccombenza e sono pertanto poste in solido a carico degli appellanti, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 262/2015 del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata il 16.4.2015;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 (€ 2.058 studio € 1.418 introduttiva € 1.523 trattazione/istruttoria € 3.470 decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7/2/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa Cinzia Caleffi