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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANELLA LAURA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO;
CONVENUTA nonché
Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
CONVENUTA nonché L Controparte_3
, SEDE DI REGGIO EMILIA (C.F. )
[...] P.IVA_3
rappresentato e difeso dai DOTT. , DAL DOTT. CP_4
, DALLA DOTT.SSA CP_5 Controparte_6
e dai funzionari DOTT.SSA E CP_7 Controparte_8
DOTT.SSA ; CP_9
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, proponendo opposizione all'esecuzione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata in data
23.07.2022, cui sono sottese le cartelle esattoriali n. 05120050034059290000 e n. 05120070035349330000, ha chiesto annullarsi i suddetti atti in ragione della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti con essi azionati.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la cartella di pagamento n.
05120050034059290000 è stata notificata in data 14.02.2006 e quella n.
05120070035349330000 è stata notificata in data 08.01.2006, sicché, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento opposta il 23.07.2022, i crediti si sono prescritti per decorso del termine di cinque anni ovvero di dieci anni.
L' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via Controparte_3
preliminare di rito: accertare, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
nella presente causa e, conseguentemente, dichiarare improponibile,
[...] inammissibile, rigettare o come meglio tutte le domande attoree con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- in via principale di merito, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare integralmente il credito vantato dall di nei confronti della sig.ra , di cui alle Pt_2 CP_3 Parte_1
cartelle esattoriali impugnate, con conseguente condanna della controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_10
L'agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Grosseto ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata all'attrice in data 23.07.2022
(cfr. all. 1 fasc. attrice) e correlata alle due cartelle di pagamento sopra richiamate.
La cartella di pagamento n. 05120070035349330000 concerne crediti tributari, in quanto afferisce al mancato pagamento dell'IRAP, dell'IRPEF e di addizionali comunali e regionali, pacificamente da qualificarsi come tributi.
All'udienza del 15.02.2023 è stata posta alle parti la questione della giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice, nella parte in cui vengono in rilievo i crediti tributari.
Alla luce delle deduzioni offerte dalle parti, deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice nella parte in cui involge i crediti tributari riferibili alla cartella di pagamento n.
05120070035349330000, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti. Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nell'interpretare tali disposizioni, va rilevato ai fini del presente giudizio che la giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione esecutiva inerente a un atto esecutivo inerente a crediti tributari, ha affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)”, appartenendo, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle opposizioni fondate su fatti successivi alla notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, laddove il riscossore se ne sia dovuto avvalere (Cass. Civ. S.U. n. 7822/2020;
Cass. Civ. S.U. n. 21642/2021). Secondo i principi evidenziati, dunque, in caso di opposizione avverso atti dell'esecuzione inerenti alla materia tributaria, il punto di discrimine è quello della valida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento, ove sia avvenuta, appartenendo alla giurisdizione ordinaria solo le domande fondate su fatti che si assumono avvenuti dopo la valida notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se avvenuta.
Ciò chiarito, nel caso di specie, l'opposizione proposta dall'attrice afferisce all'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000, notificata in data
23.07.2022.
L'opposizione attorea viene fondata sull'asserita prescrizione dei crediti tributari relativi alla cartella di pagamento n. 05120070035349330000 che sarebbe maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, alla luce dei principi in precedenza richiamati, sull'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da parte attrice, per la parte relativa ai crediti tributari, appare sussistere la giurisdizione tributaria, in quanto l'opposizione si fonda su fatti anteriori alla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Né vale quanto dedotto dall'attrice, secondo cui la prescrizione sarebbe comunque avvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento sopra richiamata.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, ai fini del riparto della giurisdizione, assume rilievo non solo il momento della notificazione della cartella di pagamento, bensì anche quello della notificazione dell'intimazione di pagamento, laddove l'agente della riscossione se ne avvalga, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò importa, per le considerazioni svolte, il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale sulla domanda attorea nella parte in cui concerne la cartella n.
05120070035349330000, inerente a crediti tributari. Venendo all'esame dell'opposizione attorea per la parte inerente ai crediti oggetto della cartella di pagamento n. 05120050034059290000, va osservato che, come si desume dalla lettura dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti in esame afferiscono a sanzioni amministrative irrogate dall' CP_3
ai sensi della L. n. 689/1981 e relative maggiorazioni. CP_3
Ciò chiarito, vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva mosse dall'ente impositore e dall' – Direzione Controparte_2
Provinciale di Grosseto.
Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in un contesto giurisprudenziale comunque non univoco, che, salvo per le opposizioni a cartella esattoriale inerenti a sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa stradale, a crediti erariali e a contributi previdenziali, in assenza di disposizioni specifiche per ipotesi diverse da quelle richiamate, appare ragionevole applicare l'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, in quanto conforme al “principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (che, nella specie, è appunto l'agente della riscossione), lasciando a quest'ultimo
l'onere di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni, ma pure all'opponente quello di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sè considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio, alla stessa ontologica spettanza del credito azionato” (Cass. Civ. n.
30777/2023).
Dunque, in applicazione del suddetto principio, che si condivide, deve ritenersi che sussista la legittimazione passiva dei convenuti sopra richiamati, avendo l'opponente la facoltà di estendere la domanda non solo all'agente della riscossione ma anche all'ente impositore, così da rendere a questo opponibile l'esito del giudizio, tenendo conto peraltro che l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria dell'ente impositore in ragione della mancata notificazione di atti interruttivi nel corso della procedura di riscossione, considerazioni che conducono a escludere che i suddetti convenuti possano ritenersi privi di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Ciò posto, in ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, va osservato che secondo l'art. 28 della L.
n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ.
S.U. n. 23397/2016; Cass. Civ. n. 11800/2018; Cass. Civ. n. 33797/2019;
Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024). Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c., la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981.
Né è condivisibile la tesi dell' , secondo cui, una volta Controparte_2
notificata la cartella di pagamento, il termine per la riscossione coinciderebbe con il termine ordinario decennale, in ragione delle previsioni degli art. 19 comma 4 e 20 comma 6 del D. Lgs. n. 112/1999.
La pronuncia sopra richiamata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di rinvenire negli articoli in questione il fondamento di un mutamento del termine di prescrizione dei crediti riscossi a mezzo di ruolo.
Ha precisato la Suprema Corte che “la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui al D. Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso” e che in ogni caso la disposizione prevista dall'art. 20 comma 6 concerne solo la riscossione fiscale, per la quale opera il termine di prescrizione ordinario di dieci anni (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016).
L'inderogabilità del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative, salvo il caso di accertamento di esse a mezzo di giudicato, è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n.
31817/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981, con conseguente irrilevanza, ai fini del computo della prescrizione delle sanzioni, dei termini previsti dalla L. n. 241/1990 (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024).
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni, deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n.
25226/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta che la cartella di pagamento n.
05120050034059290000, inerente a sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. n. 689/1981, è stata notificata in data 14.02.2006 (cfr. all. 3 fasc.
), sicché il termine di prescrizione sarebbe Controparte_10
scaduto il 14.02.2011.
Risulta che in data 03.01.2011 è stata notificata all'attrice l'intimazione di pagamento n. 05120109006778857000 per il recupero delle somme oggetto della suddetta cartella di pagamento, con conseguente interruzione della prescrizione (cfr. all. 5 fasc. ). Controparte_10
In ragione del suddetto atto interruttivo, il termine di prescrizione sarebbe scaduto nuovamente il 03.01.2016.
Risulta che all'attrice è stata notificata dall'agente della riscossione un'ulteriore intimazione di pagamento n. 05120169000210927000, inerente anche ai crediti oggetto di causa, in data 31.03.2016 secondo la procedura di irreperibilità temporanea ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. 6 fasc. Controparte_10
).
[...]
Quest'ultima notificazione è avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale, scaduto, come evidenziato in precedenza, il 03.01.2016, sicché al momento della notificazione della suddetta intimazione di pagamento i crediti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto di causa erano già prescritti. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall'attrice è fondata nella parte concernente i crediti da sanzioni amministrative pecuniarie oggetto della cartella di pagamento n.
05120050034059290000.
Ciò comporta la nullità della intimazione di pagamento opposta nella parte in cui concerne la cartella di pagamento n. 05120050034059290000, per prescrizione dei crediti oggetto di questa.
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1954/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario sulla domanda di parte attrice concernente l'intimazione di pagamento opposta nella parte che concerne la cartella di pagamento n. 05120070035349330000;
2) dichiara la nullità della intimazione di pagamento opposta nella parte concernente la cartella di pagamento n. 05120050034059290000;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1954/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANELLA LAURA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. MARRONI EDOARDO;
CONVENUTA nonché
Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE;
CONVENUTA nonché L Controparte_3
, SEDE DI REGGIO EMILIA (C.F. )
[...] P.IVA_3
rappresentato e difeso dai DOTT. , DAL DOTT. CP_4
, DALLA DOTT.SSA CP_5 Controparte_6
e dai funzionari DOTT.SSA E CP_7 Controparte_8
DOTT.SSA ; CP_9
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice, proponendo opposizione all'esecuzione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata in data
23.07.2022, cui sono sottese le cartelle esattoriali n. 05120050034059290000 e n. 05120070035349330000, ha chiesto annullarsi i suddetti atti in ragione della prescrizione quinquennale o decennale dei crediti con essi azionati.
Secondo la prospettazione dell'attrice, la cartella di pagamento n.
05120050034059290000 è stata notificata in data 14.02.2006 e quella n.
05120070035349330000 è stata notificata in data 08.01.2006, sicché, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento opposta il 23.07.2022, i crediti si sono prescritti per decorso del termine di cinque anni ovvero di dieci anni.
L' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via Controparte_3
preliminare di rito: accertare, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
nella presente causa e, conseguentemente, dichiarare improponibile,
[...] inammissibile, rigettare o come meglio tutte le domande attoree con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- in via principale di merito, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare integralmente il credito vantato dall di nei confronti della sig.ra , di cui alle Pt_2 CP_3 Parte_1
cartelle esattoriali impugnate, con conseguente condanna della controparte al pagamento integrale delle spese di lite;
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_10
L'agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Grosseto ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposizione concerne l'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000 notificata all'attrice in data 23.07.2022
(cfr. all. 1 fasc. attrice) e correlata alle due cartelle di pagamento sopra richiamate.
La cartella di pagamento n. 05120070035349330000 concerne crediti tributari, in quanto afferisce al mancato pagamento dell'IRAP, dell'IRPEF e di addizionali comunali e regionali, pacificamente da qualificarsi come tributi.
All'udienza del 15.02.2023 è stata posta alle parti la questione della giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice, nella parte in cui vengono in rilievo i crediti tributari.
Alla luce delle deduzioni offerte dalle parti, deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di parte attrice nella parte in cui involge i crediti tributari riferibili alla cartella di pagamento n.
05120070035349330000, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti. Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nell'interpretare tali disposizioni, va rilevato ai fini del presente giudizio che la giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione esecutiva inerente a un atto esecutivo inerente a crediti tributari, ha affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)”, appartenendo, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle opposizioni fondate su fatti successivi alla notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento, prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, laddove il riscossore se ne sia dovuto avvalere (Cass. Civ. S.U. n. 7822/2020;
Cass. Civ. S.U. n. 21642/2021). Secondo i principi evidenziati, dunque, in caso di opposizione avverso atti dell'esecuzione inerenti alla materia tributaria, il punto di discrimine è quello della valida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento, ove sia avvenuta, appartenendo alla giurisdizione ordinaria solo le domande fondate su fatti che si assumono avvenuti dopo la valida notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se avvenuta.
Ciò chiarito, nel caso di specie, l'opposizione proposta dall'attrice afferisce all'intimazione di pagamento n. 05120229000409349/000, notificata in data
23.07.2022.
L'opposizione attorea viene fondata sull'asserita prescrizione dei crediti tributari relativi alla cartella di pagamento n. 05120070035349330000 che sarebbe maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, alla luce dei principi in precedenza richiamati, sull'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da parte attrice, per la parte relativa ai crediti tributari, appare sussistere la giurisdizione tributaria, in quanto l'opposizione si fonda su fatti anteriori alla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Né vale quanto dedotto dall'attrice, secondo cui la prescrizione sarebbe comunque avvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento sopra richiamata.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, ai fini del riparto della giurisdizione, assume rilievo non solo il momento della notificazione della cartella di pagamento, bensì anche quello della notificazione dell'intimazione di pagamento, laddove l'agente della riscossione se ne avvalga, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò importa, per le considerazioni svolte, il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale sulla domanda attorea nella parte in cui concerne la cartella n.
05120070035349330000, inerente a crediti tributari. Venendo all'esame dell'opposizione attorea per la parte inerente ai crediti oggetto della cartella di pagamento n. 05120050034059290000, va osservato che, come si desume dalla lettura dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti in esame afferiscono a sanzioni amministrative irrogate dall' CP_3
ai sensi della L. n. 689/1981 e relative maggiorazioni. CP_3
Ciò chiarito, vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva mosse dall'ente impositore e dall' – Direzione Controparte_2
Provinciale di Grosseto.
Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in un contesto giurisprudenziale comunque non univoco, che, salvo per le opposizioni a cartella esattoriale inerenti a sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa stradale, a crediti erariali e a contributi previdenziali, in assenza di disposizioni specifiche per ipotesi diverse da quelle richiamate, appare ragionevole applicare l'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, in quanto conforme al “principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (che, nella specie, è appunto l'agente della riscossione), lasciando a quest'ultimo
l'onere di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni, ma pure all'opponente quello di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sè considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio, alla stessa ontologica spettanza del credito azionato” (Cass. Civ. n.
30777/2023).
Dunque, in applicazione del suddetto principio, che si condivide, deve ritenersi che sussista la legittimazione passiva dei convenuti sopra richiamati, avendo l'opponente la facoltà di estendere la domanda non solo all'agente della riscossione ma anche all'ente impositore, così da rendere a questo opponibile l'esito del giudizio, tenendo conto peraltro che l'opponente ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria dell'ente impositore in ragione della mancata notificazione di atti interruttivi nel corso della procedura di riscossione, considerazioni che conducono a escludere che i suddetti convenuti possano ritenersi privi di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Ciò posto, in ordine al termine di prescrizione dei crediti consistenti in sanzioni amministrative pecuniarie, va osservato che secondo l'art. 28 della L.
n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative, ha stabilito che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Civ.
S.U. n. 23397/2016; Cass. Civ. n. 11800/2018; Cass. Civ. n. 33797/2019;
Cass. Civ. S.U. n. 11676/2024). Pertanto, in assenza di un accertamento del credito a mezzo di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato, che consente l'applicazione del termine prescrizionale previsto dall'art. 2953 c.c., la prescrizione delle sanzioni amministrative avviene nel termine di cinque anni, secondo il principio generale dell'art. 28 della L. n. 689/1981.
Né è condivisibile la tesi dell' , secondo cui, una volta Controparte_2
notificata la cartella di pagamento, il termine per la riscossione coinciderebbe con il termine ordinario decennale, in ragione delle previsioni degli art. 19 comma 4 e 20 comma 6 del D. Lgs. n. 112/1999.
La pronuncia sopra richiamata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di rinvenire negli articoli in questione il fondamento di un mutamento del termine di prescrizione dei crediti riscossi a mezzo di ruolo.
Ha precisato la Suprema Corte che “la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui al D. Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso” e che in ogni caso la disposizione prevista dall'art. 20 comma 6 concerne solo la riscossione fiscale, per la quale opera il termine di prescrizione ordinario di dieci anni (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 23397/2016).
L'inderogabilità del regime di prescrizione delle sanzioni amministrative, salvo il caso di accertamento di esse a mezzo di giudicato, è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Civ. n. 23162/2020; Cass. Civ. n.
31817/2018), la quale ha altresì evidenziato il carattere speciale e autonomo della disciplina delle sanzioni amministrative stabilita dalla L. n. 689/1981, con conseguente irrilevanza, ai fini del computo della prescrizione delle sanzioni, dei termini previsti dalla L. n. 241/1990 (cfr. Cass. Civ. n. 10348/2024).
Stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni, deve osservarsi che ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo (cfr. Cass. Civ. n.
25226/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta che la cartella di pagamento n.
05120050034059290000, inerente a sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. n. 689/1981, è stata notificata in data 14.02.2006 (cfr. all. 3 fasc.
), sicché il termine di prescrizione sarebbe Controparte_10
scaduto il 14.02.2011.
Risulta che in data 03.01.2011 è stata notificata all'attrice l'intimazione di pagamento n. 05120109006778857000 per il recupero delle somme oggetto della suddetta cartella di pagamento, con conseguente interruzione della prescrizione (cfr. all. 5 fasc. ). Controparte_10
In ragione del suddetto atto interruttivo, il termine di prescrizione sarebbe scaduto nuovamente il 03.01.2016.
Risulta che all'attrice è stata notificata dall'agente della riscossione un'ulteriore intimazione di pagamento n. 05120169000210927000, inerente anche ai crediti oggetto di causa, in data 31.03.2016 secondo la procedura di irreperibilità temporanea ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. 6 fasc. Controparte_10
).
[...]
Quest'ultima notificazione è avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale, scaduto, come evidenziato in precedenza, il 03.01.2016, sicché al momento della notificazione della suddetta intimazione di pagamento i crediti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto di causa erano già prescritti. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dall'attrice è fondata nella parte concernente i crediti da sanzioni amministrative pecuniarie oggetto della cartella di pagamento n.
05120050034059290000.
Ciò comporta la nullità della intimazione di pagamento opposta nella parte in cui concerne la cartella di pagamento n. 05120050034059290000, per prescrizione dei crediti oggetto di questa.
Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1954/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario sulla domanda di parte attrice concernente l'intimazione di pagamento opposta nella parte che concerne la cartella di pagamento n. 05120070035349330000;
2) dichiara la nullità della intimazione di pagamento opposta nella parte concernente la cartella di pagamento n. 05120050034059290000;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 03.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia