Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3880
CASS
Sentenza 12 febbraio 2024

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Massime1

L'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

Commentario1

  • 1In Cassa integrazione si può lavorare?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3880
Data del deposito : 12 febbraio 2024

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