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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6791 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9520/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21.02.2025, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con provvedimento del 26.07.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Canada), il 15.04.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cecatiello con studio in Milano, alla via Giuseppe Sacchi, 3 presso il quale è elettivamente domiciliate, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lanzetta con studio in Manfredonia, Via Maddalena n. 117 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.03.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto
Per il resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in MANFREDONIA (FG) in data 25.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MANFREDONIA (FG) nell'anno 2015, n. 89, Parte II, Serie A.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 24.11.2017, Per_1
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 la chiedeva pronuncia di separazione Parte_1 con addebito al marito, l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo collocamento presso la madre nella casa coniugale di Gorgonzola via Piacenza 60, in comproprietà tra le parti con un mutuo di € 1.200 mensile, dove vive anche la di lei figlia di primo letto di 17 anni, l'assegnazione della Per_2 casa alla madre, frequentazioni della figlia minore con il padre con modalità pressoché standard, un contributo di mantenimento del marito a favore della moglie di € 6.000 mensili ed un contributo di mantenimento del padre a favore della figlia di € 4.000 mensili oltre al pagamento delle spese extra assegno nella misura del 100%, AUF a favore della madre.
In data 20.05.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1
e chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e svolgendo anche domanda di divorzio. Sulla genitorialità concordava sull'affidamento condiviso, sul prevalente collocamento della minore presso la madre e sul calendario di frequentazioni padre/figlia come chiesto dalla madre e sulla assegnazione della casa familiare alla madre. In punto economico chiedeva di versare per la figlia € 800 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno e nessun assegno per la moglie.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 25.6.2025, sentite a lungo le parti, il Presidente relatore si riservava e con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., pronunciata in data 26.07.2025, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, vista la domanda cumulativa di separazione e divorzio svolta dal resistente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status separativo.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025. Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in MANFREDONIA (FG) in data 25.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MANFREDONIA (FG) nell'anno 2015, n. 89, parte II, Seria A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MANFREDONIA (FG) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 10.09.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21.02.2025, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con provvedimento del 26.07.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Canada), il 15.04.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cecatiello con studio in Milano, alla via Giuseppe Sacchi, 3 presso il quale è elettivamente domiciliate, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lanzetta con studio in Manfredonia, Via Maddalena n. 117 presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.03.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto
Per il resistente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in MANFREDONIA (FG) in data 25.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MANFREDONIA (FG) nell'anno 2015, n. 89, Parte II, Serie A.
Dal matrimonio è nata una figlia, in data 24.11.2017, Per_1
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 la chiedeva pronuncia di separazione Parte_1 con addebito al marito, l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo collocamento presso la madre nella casa coniugale di Gorgonzola via Piacenza 60, in comproprietà tra le parti con un mutuo di € 1.200 mensile, dove vive anche la di lei figlia di primo letto di 17 anni, l'assegnazione della Per_2 casa alla madre, frequentazioni della figlia minore con il padre con modalità pressoché standard, un contributo di mantenimento del marito a favore della moglie di € 6.000 mensili ed un contributo di mantenimento del padre a favore della figlia di € 4.000 mensili oltre al pagamento delle spese extra assegno nella misura del 100%, AUF a favore della madre.
In data 20.05.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione CP_1
e chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e svolgendo anche domanda di divorzio. Sulla genitorialità concordava sull'affidamento condiviso, sul prevalente collocamento della minore presso la madre e sul calendario di frequentazioni padre/figlia come chiesto dalla madre e sulla assegnazione della casa familiare alla madre. In punto economico chiedeva di versare per la figlia € 800 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno e nessun assegno per la moglie.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 25.6.2025, sentite a lungo le parti, il Presidente relatore si riservava e con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c., pronunciata in data 26.07.2025, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, vista la domanda cumulativa di separazione e divorzio svolta dal resistente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status separativo.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025. Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in MANFREDONIA (FG) in data 25.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MANFREDONIA (FG) nell'anno 2015, n. 89, parte II, Seria A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MANFREDONIA (FG) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 10.09.2025 Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo