TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SALVATORI DANIELE opposto
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 il sig. qualificatosi procuratore della soc. Parte_1
ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione Parte_2
prot.n.PG/2023/0198844 del 22/11/23 emessa da con la quale è stato ingiunto Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00.
La sanzione amministrativa veniva erogata in ragione dell'inosservanza da parte e Parte_3
della soc coobbligata in solido, alla prescrizione di cui al punto D2.5.7 del Parte_2
provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provv. n.1747 del 17/4/20, per effetto del verbale di accertamento di ARPAE servizio Area Prevenzione Ambientale Distretto Area
Sud n.46/2020 prot.174841/2020 del 2/12/20, notificato con pec il 2/12/20, laddove veniva evidenziato come “il pozzetto di ispezione e controllo dello scarico S1 non era identificato né individuabile”
pagina 1 di 3 Il sig. eccepiva la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio Parte_1 da parte dell'ingiungente, laddove quest'ultima non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva inoltrata (posto che in tale memoria erano contenuti elementi atti ad inficiare, nel merito, i fatti posti a
Par fondamento della stessa lamentando ancora il difetto di motivazione dell'ordinanza notificata, nonché l'assenza di responsabilità in ordine alle violazioni contestate.
L'opposta Amministrazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'opponente oltre alla nullità del ricorso introdotto personalmente, mentre, nel merito, affermava la correttezza delle contestazioni effettuate (trattandosi di violazione accertate e non contestate in fatto ma solo riguardo la loro riconducibilità ai soggetti sanzionati), mentre evidenziava come l'OI fosse adeguatamente motivata posto l'espresso richiamo al verbale;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese..
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, dunque, all'opposizione stessa mentre la convenuta opposta ha aderito alla richiesta anche in ordine alla compensazione delle spese legali.
Orbene, in luce della dichiarazione di parte ricorrente di rinuncia al ricorso e, dunque, agli atti del giudizio, questo giudice ritiene dover applicare il principio secondo cui la rinuncia agli atti determina l'estinzione del giudizio in assenza di un interesse sostanziale della parte opposta alla prosecuzione del giudizio medesimo (in termini, seppur in fattispecie diverse, Cass. Civ. Sez. III, 10 aprile 2003 n.
5676).
Non pare infatti sussistere un interesse sostanziale della parte opposta, dal momento che la rinuncia agli atti operata dalla ricorrente non pregiudica le ragioni creditorie dell'Ente opposto, il quale, costituendosi in giudizio, non ha avanzato richieste di merito (se non il rigetto del ricorso ex adverso proposto).
Ciò esposto e ritenuto, alla luce dell'intervenuta rinuncia operata, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. “atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il Giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla ex nunc la procedura” (Tribunale di Mantova 6 giugno 2005).
Valutato ogni elemento e tenuto conto dell'adesione di parte opposta alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, si provvede in conformità.
P.Q.M.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso ordinanza ingiunzione prot.n.PG/2023/0198844 del 22/11/23 emessa da Controparte_2
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio;
spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena il 7 febbraio 2025 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SALVATORI DANIELE opposto
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 il sig. qualificatosi procuratore della soc. Parte_1
ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione Parte_2
prot.n.PG/2023/0198844 del 22/11/23 emessa da con la quale è stato ingiunto Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00.
La sanzione amministrativa veniva erogata in ragione dell'inosservanza da parte e Parte_3
della soc coobbligata in solido, alla prescrizione di cui al punto D2.5.7 del Parte_2
provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provv. n.1747 del 17/4/20, per effetto del verbale di accertamento di ARPAE servizio Area Prevenzione Ambientale Distretto Area
Sud n.46/2020 prot.174841/2020 del 2/12/20, notificato con pec il 2/12/20, laddove veniva evidenziato come “il pozzetto di ispezione e controllo dello scarico S1 non era identificato né individuabile”
pagina 1 di 3 Il sig. eccepiva la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio Parte_1 da parte dell'ingiungente, laddove quest'ultima non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva inoltrata (posto che in tale memoria erano contenuti elementi atti ad inficiare, nel merito, i fatti posti a
Par fondamento della stessa lamentando ancora il difetto di motivazione dell'ordinanza notificata, nonché l'assenza di responsabilità in ordine alle violazioni contestate.
L'opposta Amministrazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'opponente oltre alla nullità del ricorso introdotto personalmente, mentre, nel merito, affermava la correttezza delle contestazioni effettuate (trattandosi di violazione accertate e non contestate in fatto ma solo riguardo la loro riconducibilità ai soggetti sanzionati), mentre evidenziava come l'OI fosse adeguatamente motivata posto l'espresso richiamo al verbale;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese..
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, dunque, all'opposizione stessa mentre la convenuta opposta ha aderito alla richiesta anche in ordine alla compensazione delle spese legali.
Orbene, in luce della dichiarazione di parte ricorrente di rinuncia al ricorso e, dunque, agli atti del giudizio, questo giudice ritiene dover applicare il principio secondo cui la rinuncia agli atti determina l'estinzione del giudizio in assenza di un interesse sostanziale della parte opposta alla prosecuzione del giudizio medesimo (in termini, seppur in fattispecie diverse, Cass. Civ. Sez. III, 10 aprile 2003 n.
5676).
Non pare infatti sussistere un interesse sostanziale della parte opposta, dal momento che la rinuncia agli atti operata dalla ricorrente non pregiudica le ragioni creditorie dell'Ente opposto, il quale, costituendosi in giudizio, non ha avanzato richieste di merito (se non il rigetto del ricorso ex adverso proposto).
Ciò esposto e ritenuto, alla luce dell'intervenuta rinuncia operata, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. “atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il Giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla ex nunc la procedura” (Tribunale di Mantova 6 giugno 2005).
Valutato ogni elemento e tenuto conto dell'adesione di parte opposta alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, si provvede in conformità.
P.Q.M.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso ordinanza ingiunzione prot.n.PG/2023/0198844 del 22/11/23 emessa da Controparte_2
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio;
spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Modena il 7 febbraio 2025 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
pagina 3 di 3