Art. 2.
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , non potranno piu' esercitare la loro attivita'.
L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all' articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 . Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , non potranno piu' esercitare la loro attivita'.
L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all' articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 . Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.