Articolo 2 della Legge 10 gennaio 1968, n. 16
Articolo 1Articolo 3
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15 febbraio 1968
Art. 2.
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 , non potranno piu' esercitare la loro attivita'.
L'inosservanza della disposizione del comma precedente e' punita con l'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all' articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 . Le imprese inadempienti sono altresi' soggette alla revoca della licenza.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1968