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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2226/2023 promossa in grado d'appello
DA
Avv. (C.F. ), difesa in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MARCONI n. 5, MELEGNANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. _1 C.F._2 CP
), elettivamente domiciliati in VIA CESARE BATTISTI n. 11, MELEGNANO C.F._3 presso lo studio dell'avv. LORENZO TORNIELLI, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNA TORNIELLI;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In totale riforma della sentenza n. 460/23 in data 14.6.2023 emessa dal Tribunale di Lodi dr.ssa Maria
Teresa Latella, notificata il 29.06.2023, previa ammissione dei nuovi documenti prodotti ex art. 345 pagina 1 di 14 c.p.c., Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni istanza, eccezione contraria rigettata, accogliere l'interposto appello e così decidere:
1)IN VIA PRELIMINARE: dato atto del rispetto dell'art. 342 c.p.c
-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. dei signori e _1
, nonché della successiva citazione in rinnovazione, con conseguente declaratoria di CP inammissibilità / improcedibilità ex art. 647 c.p.c. dell'opposizione al d.i. n. 357/21 – RG 1750/21
Tribunale di Lodi, per tutte le eccezioni formali e processuali dedotte in atti o rilevabili d'ufficio e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità della sentenza emessa irritualmente;
2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che gli appellati non hanno fornito prova contraria, del pagamento del debito riconosciuto ex art. 1988 c.c.
- dichiarare il credito professionale dell'avv. nei confronti dei signori e Parte_1 CP
per le causali in atti nella misura concordata con scrittura privata del 19.7.17, ovvero _1
nella maggior misura ex lege;
- condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento di € 40.000,00 oltre interessi art. 1284 c.c. al saldo;
3) IN ESTREMO SUBORDINE,
-Accertare e dichiarare il credito professionale dell'appellante verso gli appellati per le causali di cui in atti;
- Condannare i signori e in via solidale passiva tra loro al pagamento all'avv. CP _1 della somma risultante all'esito dell'appello, oltre interessi 1284 c.c. dalla data Parte_1
del dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del 1° giudizio, dell'appello, del monitorio
(vista la revoca del d.i.) comprese tasse registro e rimb. forf., disponendo la ripetizione delle spese di soccombenza, che l'appellante ha già integralmente saldato nelle more. Con condanna della parte appellata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
4) IN REPLICA alle domande degli appellati:
-Rigettare ogni diversa domanda, ivi compresa quella di condanna per lite temeraria, nonché la domanda di rifusione delle spese legali di “entrambi” i giudizi, avendo peraltro l'appellante già corrisposto integralmente le spese legali di soccombenza liquidate nel primo grado di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
Si ribadiscono tutte le contestazioni avverso produzioni irrituali degli appellati (ivi comprese n. 2 chiavette usb recanti “video” ) allegati a nota deposito del 23.6.21. “indagini difensive della sig.ra
e della sig.ra del 17.6.2021 …..”. Parte_2 Parte_3
Ci si oppone alla produzione tardiva di documenti depositati nel fasc. telematico processuale di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni per cui non è stata chiesta neppure remissione in termini ex art 153 c.p.c., con conseguente espunzione dal fascicolo.
Salvis Juribus
Per e : _1 CP
Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- nel merito, in via principale, dichiari l'inammissibilità del gravame presentato dall'avv. , in Pt_1 quanto del tutto avulso dai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., in particolar modo con riferimento alle censure proposte alla sentenza, incomprensibili, così, di fatto, riducendosi ad una mera riproposizione delle tesi difensive già sostenute dalla medesima in primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di pronuncia di ammissibilità del gravame proposto, lo rigetti nel merito, in quanto manifestamente infondato, per tutti i motivi di cui si è dato conto nella presente costituzione e, per l'effetto, confermi, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 460 pubb. il 14.6.23;
- condanni parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti;
- condanni parte appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con ogni aumento delle stesse come verrà valutato da Codesta ecc.ma Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. _1 CP
357/21 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Lodi per il pagamento di euro 40.000,00 in favore dell'avv. per prestazioni professionali svolte in favore delle signore e Maria Pt_1 Parte_4
di cui erano eredi.
pagina 3 di 14 Hanno dedotto che la scrittura privata sottoscritta dalle signore il 19.7.2017 e posta a base del decreto ingiuntivo, presentava profili di nullità quanto alla violazione delle norme in materia di tutela consumeristica;
che erano inoltre già stati corrisposti all'avv. compensi di gran lunga maggiori Pt_1
alla somma ingiunta.
Si è costituito l'avv. eccependo la tardività dell'iscrizione a ruolo, in subordine la nullità della Pt_1
citazione per violazione del termine a comparire. Nel merito ha sostenuto la validità del documento e chiesto riconoscersi il proprio credito quale somma residua in relazione alla causa di impugnazione di testamento, contestando che detti anticipi, peraltro di gran lunga inferiori, riguardassero non la somma ingiunta, ma altri e diversi giudizi anche penali. In ogni caso ha, poi, chiesto, di condannare gli opponenti al pagamento del credito accertato in corso di causa, o ritenuto di giustizia.
Sentenza appellata
Con sentenza 460/23 il Tribunale di Lodi ha:
− revocato il decreto;
− dichiarato che nulla è ulteriormente dovuto dagli opponenti all'avv. per le causali di cui Pt_1
in motivazione;
− rigettato ogni altra domanda ed eccezione processuale o di merito;
− condannato l'avv. Glenda V. Polara al pagamento in favore degli opponenti ed _1 CP
della somma di euro 4200,00 per compensi oltre accessori per legge.
[...]
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− risulta dall'esame degli atti di cancelleria che la busta per l'iscrizione a ruolo è stata in realtà depositata il 4.6.2021 (e solo successivamente aperta dalla cancelleria), dunque tempestivamente quanto ai termini per l'iscrizione a ruolo. Il giudizio è pertanto ammissibile e, quanto ai termini a comparire, il vizio è stato sanato;
− venendo al merito, occorre premettere che i sig. sono convenuti “sostanziali” in qualità _1 di eredi delle signore e di cui hanno accettato l'eredità per Parte_4 Parte_5
quanto risulta dagli atti e non contestato in giudizio. In relazione a tale qualità deve dunque essere valutata la scrittura del 19.7.2017;
− il contratto tra l'avvocato ed il cliente è regolato dalle norme sul codice del consumo, comprese le disposizioni a tutela della parte debole e cioè il consumatore-cliente (sul punto anche di recente cass. ord.
7.3.2022 n.7357);
pagina 4 di 14 − ai sensi dell'art 33 comma secondo lett. d) si presumono vessatorie le condizioni che prevedono un “impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”. In difetto di prova contraria dette condizioni debbono ritenersi nulle ai sensi della medesima normativa;
− inoltre, l'art. 1355 c.c. sancisce la nullità dell'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione dipendente dalla mera volontà del debitore;
− ciò posto deve ritenersi che “l'impegno a versare le somme residue all'esito delle azioni recuperatorie intraprese o che l'avvocato vorrà intraprendere nei confronti di Pt_1 CP_3
delle figlie e del cognato” di cui alla scrittura del 19.7. 2017 integri una clausola
[...]
nulla;
− in ogni caso anche a considerare la clausola come semplice condizione sospensiva, tenuto conto che l'avv. nel 2021 ebbe a rinunciare alla difesa delle in tutti i giudizi, deve Pt_1 Pt_4 ritenersi la clausola non avverata, proprio perché condizionata all'esito dei giudizi recuperatori.
Pertanto, la quantificazione di una somma pari ad euro 40.000,00 appare del tutto erronea sia perché determinata in funzione dell'avveramento di tale condizione, sia perché rapportata all'intera somma da recuperare (e non recuperata);
− d'altra parte “proprio per tale motivo neppure è consentito ritenere le decadute dal Pt_4 termine giacché appunto il pagamento era previsto a recupero dell'intera somma avvenuto, non essendo previsti termini intermedi”;
− “resta da verificare se in relazione all'ulteriore affermazione contenuta nella scrittura per cui “ riconosciamo che l'avv ha pieno diritto ad ottenere il pagamento di tutte le somme Pt_1 siccome liquidate e riconosciute nella sentenza di impugnazione di testamento ..per l'attività ivi svolta al netto degli acconti..” possa ritenersi sussistere una vera e propria ricognizione di debito- o meglio un accordo transattivo- novativo quanto alla specifica somma liquidata in sentenza e pari ad euro 46.679,16 come sostenuto dall'opposta , o meno. In primo luogo , poiché è pacifico che la condanna della parte soccombente alle spese è effettuata in favore della parte vittoriosa cui va rimessa la somma , e non del difensore – a meno che si tratti del difensore antistatario-, nel rapporto tra la seconda ed il difensore è onere di quest'ultimo far valere il rapporto di mandato e dimostrane l'adempimento e l'entità del compenso dovuto.
D'altra parte è effettivamente difficile affermare che le nel sottoscrivere la scrittura , Pt_4
pagina 5 di 14 avessero presente tale complesso meccanismo. In ogni caso neppure si afferma in detta scrittura che la somma dovuta è pari a 46.679,16 euro ma solo che-in sostanza- è ancora parzialmente dovuto il pagamento per l'attività svolta nel giudizio di impugnazione del testamento dedotti gli acconti ricevuti. Tale interpretazione è conforme alla documentazione prodotta dalle parti ed al carteggio tra le stesse in corso di rapporto”;
− “L'avv ha poi chiesto e meglio specificato, nella memoria n. 1 e nelle conclusioni di Pt_1 accertarsi l'intero suo credito professionale, peraltro già allegato nella comparsa di risposta e nel ricorso monitorio con la produzione della scrittura 19.7.2017 : in tale sede si affermava la richiesta e l'impegno a corrispondere il 40% dell'importo recuperato per la tacitazione di tutte le precedenti voci tra cui compensi per la querela , per l'espropriazione presso terzi, per atti di precetto. Come già precisato, sulla base della scrittura, alle relative voci risultano riconosciute come dovute a saldo e stralcio le somme di euro 1313,21 per la querela, 3.203,83 per espropriazione e 1071,38 per precetti per un totale di euro 5.588,42. Tuttavia anche tali somme sono state corrisposte il 27.7. 2017 mediante bonifico bancario quanto alla somma di euro
3.203,83 ( doc. 5 opponenti) ed il 3.8.2017 mediante due assegni bancari quanto alla somma complessiva di euro 2384,50 (doc. 7 opponenti). Null'altro risulta dovuto per compensi professionali né in base alla scrittura 19.7.2017 né comunque perché provato in atti”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. formulando i seguenti Parte_1
motivi:
1- Violazione e/o falsa applicazione delle norme di rito - combinato disposto di cui agli artt. 163-bis,
164, 165, 307, 153, 647 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione; violazione art. 101
c.p.c. regole del giusto processo e omessa decisione ex art. 112 cp.c. su eccezioni di rito determinanti ai fini del decidere: nullità/improcedibilità della citazione a d.i.
Sostiene l'appellante che:
− l'atto di citazione in opposizione a d.i. è stato notificato in data 27.5.21 (doc. n. 2 fasc. 1°);
− l'iscrizione a ruolo risulta effettuata in data 14.6.2021 ovverosia 18 giorni dopo la notifica della citazione;
− il presunto “ritardo di apertura busta” non risulta sullo “storico fascicolo” (doc. 3, 8 fasc. 1°). E ciò perché, ammesso e non concesso che la busta sia pervenuta telematicamente il 4.6.21 e non il 14, gli appellati hanno iscritto a ruolo l'opposizione in un registro errato. L'errore degli pagina 6 di 14 appellati, ha fatto sì che la cancelleria abbia dovuto correggere “a posteriori” come emerge dalla seguente annotazione in data 21.6.21: “CORRETTO OGGETTO DA 010007 A 146331” in dettaglio storico fascicolo telematico sub doc. 3 fasc. 1°. Pertanto, l'iscrizione a ruolo si è rivelata totalmente erronea e come tale inesistente e improduttiva degli effetti di una rituale e tempestiva registrazione dell'atto di opposizione.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto accogliere l'eccezione di improcedibilità formulata già in primo grado.
Inoltre, sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di nullità della citazione in giudizio ex art. 163bis e 164 c.p.c., per violazione del termine per comparire e, per tale motivo, ha ordinato agli appellati la rinnovazione della notifica della citazione, nel rispetto dei _1 termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. 1° comma, in vista del rinvio della prima udienza al 6 maggio
2022.
Gli appellati avrebbero dunque, ad avviso dell'appellante, dovuto notificare la citazione in rinnovazione, nel rispetto del termine per comparire (90 giorni) e depositarla entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica, nel rispetto dell'art. 165 c.p.c. in formato .eml e telematicamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 bis DL 179/12. La citazione “in rinnovazione” è, infatti, pur sempre una citazione e soggiace, ad avviso dell'appellante, al termine perentorio di cui all'art. 165 c.c. Tale ultimo adempimento non è stato, tuttavia, posto in essere e, pertanto, anche per tale motivo il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'opposizione.
2- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 Cod. Consumo e art 1355 c.c. in punto clausole vessatorie/nulle- violazione falsa applicazione art. 1186 c.c.: contradditorietà della sentenza ed errata valutazione delle prove in violazione art. 115 e 116 c.p.c.
L'appellante ha dedotto che:
− il d.i. opposto dagli appellati è fondato su una scrittura privata sottoscritta dalle signore
[...]
e in data 19.7.17 (doc. n. 7 fasc. monitorio) e controfirmata dagli Parte_4 Parte_5
stessi signori e , con la quale hanno riconosciuto - tra l'altro - il credito _1 CP dell'avvocato per spese legali del giudizio patrocinato contro la signora Controparte_3
come liquidate dalla sentenza trib. Lodi n. 924/2016 – Giudice D'Addabbo, depositata il
10.11.2016, all'esito del proc. impugnazione testamento RG 2548/13 (doc. n. 5 monitorio);
− fino al deposito della sentenza in parola, le signore avevano anticipato alla professionista Pt_4 un compenso di soli € 5.987,80 come da fatture nn. 23/13, 65/13, 114/16 (doc.
2-4 fasc.
pagina 7 di 14 monitorio), quale importo convenuto per anticipazioni di prassi, fino all'esito della causa (anche se la fattura 114/16 si riferisce in parte al saldo causa penale);
− per stessa ammissione delle debitrici - e sottoscrizione dei signori come testimoni - le _1 signore alla data del 19.7.17 hanno pertanto riconosciuto il credito dell'avvocato Pt_4 appellante nella differenza algebrica tra l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese legali
(doc. n. 5 fasc. monit.) e gli acconti versati (doc.
2-4 fasc. monitorio): per la precisione €
40.943,36 (=€ 46.679,16-€ 5.987,80) che solo per brevità e comodità è stato indicato in €
40.000,00;
− l'avv. , credendo in buona fede di tenere fermo l'accordo anche con gli eredi, riusciva a Pt_1 far incassare agli appellati, attraverso molteplici procedure esecutive, ben €75.231,55, pari al
24% del credito da loro ereditato (24% di € 310.000,00); Persona_1
− dopo aver inutilmente intimato con missiva 11.1.2021 (doc. 16 fasc. monit.) il pagamento della corrispondente percentuale del proprio credito per compensi legali (24% su € 40.000) in ossequio agli accordi sui termini dilazionati di pagamento (doc. 7 fasc. monit.), i signori rimanevano inadempienti e venivano pertanto dichiarati decaduti dal beneficio del _1
termine ex art. 1186 c.c., come preavvisato espressamente in lettera di messa in mora;
− la clausola che ancora i termini di pagamento del credito della legale al recupero in via esecutiva, non può ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Cod. Consumo in quanto dalla mera lettura della stessa si evince “che se l'avv. non lavora e non “porta a casa” gli Pt_1 incassi ai clienti, non può pretendere “via via” nuovi acconti proporzionali dalle clienti, a saldo del suo credito pregresso (dovuto e riconosciuto)”;
− tale clausola non può neppure essere qualificata quale clausola “potestativa-nulla” a norma dell'art. 1355 c.c. in quanto “il pagamento del debito dovuto dalle non dipendeva dalla Pt_4
“mera volontà” dell'avv. di avviare le azioni recuperatorie, ma dall'”esito” dei Pt_1 procedimenti esecutivi, tutt'altro che scontato e indipendente dalla buona volontà del legale”;
− l'avv. è stata costretta a rinunciare ai mandati a causa dell'inadempimento dei signori Pt_1 in quanto ai sensi dell'art. 34 Nuovo Cod. Deont. Forense "l'avvocato, per agire _1
giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti" onde evitare conflitto di interessi e sanzione deontologiche”;
pagina 8 di 14 − l'accordo sottoscritto tra le parti in 19.7.17 (doc. 7 fasc. monit.), diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure (“le somme che verranno via via incassate in via esecutiva saranno spartite in via proporzionale sino all'epilogo di tutte le espropriazioni possibili che verranno senz'altro attivate”), prevede espressamente pagamenti intermedi “via via” maturati e senza aspettare il recupero dell'intera somma. Pertanto, sono gli appellati, che non adempiendo all'accordo concluso con l'avvocato hanno legittimato la risoluzione per loro inadempimento e la decadenza dal termine stabilito in favor debitoris.
3- Violazione/falsa applicazione art. 1322 cc. su autonomia contrattuale, annullamento artt 1425-1427
c.c.; nullità capo sentenza per violazione del principio della domanda art. 99 c.cp.c e pronuncia ultrapetita ex art. 112 c.p.c.;
Violazione/falsa applicazione art. 1988 c.c. “promessa di pagamento – ricognizione di debito”; art.
642 comma II cpc;
2697 c.c. su onere della prova- art. 2735 c.c. “confessioni stragiudiziali”: contradditorietà della sentenza ed errata valutazione delle prove in violazione art. 115 e 116 c.p.c.,
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha erroneamente valutato la scrittura del 19.7.2017. In particolare, secondo l'appellante le con tale scrittura hanno “concretizzato sia una ricognizione Pt_4 di credito, che una promessa di pagamento ove dichiarano prima che il credito dell'avvocato appellante sia di fatto pari alla differenza algebrica tra l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese legali (doc. n. 5 fasc. monit.) e gli acconti versati (doc.
2-4 fasc. monitorio): per la precisione
€46.679,16-€5.987,80= €40.943,36”. Gli appellati erano, pertanto, gravati, tenuto conto dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito/promessa di pagamento, dall'onere di dimostrare il pagamento di €40.000,00. Tuttavia, la “difesa , nel tentativo (riuscito) di _1 confondere il Giudice di prime cure, si è limitata ad allegare numerosi pagamenti effettuati “nel tempo” (dal 2013 al 2021) a terzi (notai, custodi, asta immobiliare, periti del trib. etc.) ovvero fatture dell'avvocato nulla hanno a che vedere con il credito ingiunto (se non limitatamente a Pt_1
€5987,80 già dedotti dal d.i., come da fatture nel fasc. monitorio doc. nn. 2, 3 e 4)”.
L'infondatezza delle eccezioni di pagamento formulate troverebbe conferma, secondo l'appellante, nei documenti prodotti:
− scambio corrispondenza WhatsApp (non disconosciuta ex adverso) con il sig. _1 ove quest'ultimo dichiara in data 11.2.2021 (doc. n. 16 fasc. monit.): <<..Lei ha un credito perché noi abbiamo aperto delle cause per le quali è stata saldata. All'ottenimento del ns dovuto lei riceverà quanto stabilito in sentenza (si trattava solo di aspettare)>>;
pagina 9 di 14 − e-mail del 25.2.21 in cui il difensore degli appellati afferma:<in conclusione loro [i signori ndr] sarebbero disposti a venire a patti, e pertanto a subentrare nel contratto ….e a _1 corrisponderti i 40.000,00€ al raggiungimento del recupero dei 300.000,00 e rotti € oppure di quanto stabilito nella sentenza civile di dichiarazione di falsità del testamento.>> (doc. 12
Fasc. 1°grado). Nessuna proposta in tal senso sarebbe mai stata avanzata, ad avviso dell'appellante, se l'avvocato avesse già percepito il proprio compenso in passato.
4- Per violazione del principio della domanda art. 99 e 112 c.p.c. e del DM 55/14 sulle spese legali: mancato accertamento del credito dell'avvocato . Pt_1
L'appellante deduce:
− che il giudice di prime cure “dichiara espressamente di voler “prescindere dalla percentuale del 40%” (?) e si propone a pag. 9 di rideterminare ella stessa il compenso professionale, abbattendolo in soli €4.180,00, revocando il d.i. e condannando l'avvocato pure a pagare le spese di soccombenza ai signori . Quand'anche per assurdo, si volesse prescindere _1
dalla ricognizione invocata, emerge tuttavia che la dr.ssa Latella non ha compiutamente liquidato il compenso della professionista”;
− il giudice della causa di impugnazione testamento, conoscendo perfettamente l'importanza e complessità dell'attività di giudizio svolta dall'avv. ha condannato liquidato i relativi Pt_1 compensi in € 46.679,16 (compresi accessori di legge). Non si comprende, pertanto, come sia possibile che un secondo Giudice togato “svaluti” l'attività dell'appellante liquidando il compenso “in € 4.180,00 (senza neanche specificare oltre spese e accessori)”;
− la valutazione dell'attività intellettuale svolta dal giudice di prime cure risulta superficiale e incompleta. Ed infatti, il giudice della sentenza impugnata sostiene di poter liquidare solo il compenso della citazione non ravvisando né in sentenza prodotta (sub doc. 5 fasc. monit) né tra i documenti allegati, prova di altra attività espletata dall'avvocato nella causa di impugnazione testamento, al di fuori del predetto atto propulsivo. Tuttavia, dalla sola lettura della sentenza n.
924/2016 emerge che l'appellante ha svolto anche le seguenti attività:
• fase di studio della causa, prodromica alla citazione;
• precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.6.2016, come emerge dal foglio di pc di parte siglato dal giudice e materialemente accluso alla sentenza della dr.ssa Pt_4
D'Addabbo alle pagine 2,3,4 /doc. n. 5 fasc. monit.), da cui si desume chiaramente la trattazione della fase decisionale;
pagina 10 di 14 • deposito della memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 come emerge a pag 6 della sentenza (dc.
5 fasc. monit), ove si dà atto della documentazione allegata alla memoria istruttoria delle attrici prodotta il 17.5.2016 e ritenuta ammissibile, da cui si desume la fase Pt_4
istruttoria;
• deposito del ricorso per sequestro conservativo e giudiziario come risulta a pag. 9 sentenza doc. 5 fasc. monit) e a pag. 10 ove si precisa “le spese del giudizio cautelare e del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando i valori medi di cui al DM 55/14”;
− tenuto conto dello scaglione di causa (valore 260.001/520.000) e applicando i parametri forensi medi del 2014/2018 secondo D.M. 55/14, il compenso andrebbe, quindi, quantificato in €
48.284,64 da cui vanno detratti gli unici acconti provati pari a complessivi €5.987,80. Pertanto, la somma dovuta ammonta a oltre €42.296.84 “di cui si chiede accertamento in riforma della prima sentenza”.
L'appellante ha, quindi, chiesto:
− in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione;
− nel merito, di condannare gli appellati al pagamento della somma di € 40.000, oltre interessi art. 1284 c.c. al saldo;
− in via subordinata, di accertare il credito professionale dell'appellante e condannare e CP
in via solidale passiva tra loro, al pagamento all'avv. _1 Parte_1 della somma risultante all'esito dell'appello, oltre interessi 1284 c.c. dalla data del dovuto al saldo;
− condannare gli appellati alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex _1 CP
art. 342 cpc o di rigettarlo in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'impugnazione vada accolta sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle
pagina 11 di 14 soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
In particolare, la Corte ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure di merito svolte.
Occorre, innanzitutto, precisare che la domanda proposta dall'odierna appellante con il ricorso per decreto ingiuntivo e, successivamente, reiterata, in via principale, in sede di gravame si fonda sulla scrittura privata del 19.7.2017.
Con tale scrittura privata le signore dapprima, hanno riconosciuto il diritto dell'avv. di Pt_4 Pt_1
ottenere il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 924/2016 al netto degli acconti ricevuti e, poi, si sono impegnate a corrispondere al predetto avvocato tale somma all'esito delle successive azioni recuperatorie e in misura proporzionale a quanto incassato.
Ebbene, ad avviso della Corte, tale scrittura privata (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) è un atto unilaterale qualificabile quale ricognizione di debito, che, pertanto, non costituisce fonte di obbligazione, ma mera conferma di un preesistente rapporto, rispetto al quale si è quindi verificata, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'inversione dell'onere della prova, per cui grava sul promittente la dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante.
Nel caso di specie, la lettura dell'atto in questione induce, infatti, a ritenere che le signore hanno Pt_4 riconosciuto l'esistenza di un accordo intercorso con il legale con il quale è stato pattuito il compenso spettante a quest'ultimo per il giudizio n. 2548/13 (impugnazione testamento) in misura pari a quello liquidato dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 924/2016 (€ 729 per esborsi e € 31.664,40 per compensi, oltre accessori) con cui è stata definita la controversia patrocinata dal legale.
In assenza di allegazioni circa l'eventuale invalidità di tale accordo (che, in quanto oggetto della ricognizione, deve presumersi valido ed esistente) per violazione della forma scritta o di ulteriori elementi idonei a fondare altre cause di invalidità (tenuto conto peraltro che si tratta di accordo sicuramente successivo alla pubblicazione della sentenza, atteso che nella ricognizione di debito è indicato il numero della stessa), deve, quindi, ritenersi che lo stesso sia valido ed efficace in virtù del citato riconoscimento di debito.
Peraltro, non trattandosi di contratto, ma di un atto unilaterale ricognitivo del debito, non risulta applicabile l'art. 33 Cod Consumo né l'art. 1355 c.c.
pagina 12 di 14 Il successivo impegno a pagare, assunto dalle signore nell'ambito della medesima scrittura Pt_4 privata, va, invece, qualificato quale promessa di pagamento recante l'indicazione delle modalità con le quali le promittenti intendevano adempiere, alle quali però - non trattandosi di contratto - non può riconoscersi efficacia vincolante nei confronti del promissario.
Ciò posto, occorre inoltre osservare che non risulta provato l'avvenuto pagamento del debito oggetto dell'atto ricognitivo del 19.7.2017.
Nello specifico, gli appellati hanno dedotto di aver già corrisposto all'avv. la complessiva Pt_1 somma di euro 76.327,00 (di cui € 35.394,60 corrisposti dalle e euro 40.932,40 corrisposti dai Pt_4
, oltre euro 8.816,00 per spese di trascrizione ai Notai e per l'asta immobiliare. _1
Tuttavia, dal prospetto prodotto in atti dagli stessi opponenti (attuali appellati) si evince che si tratta di compensi relativi a diversi giudizi e procedimenti in cui le e i si sono avvalsi del Pt_4 _1 patrocinio dell'avv. . In particolare, da tale prospetto emerge che le somme corrisposte con Pt_1 riferimento all'attività prestata nell'ambito del giudizio n. 2548/13 (definito con la sentenza n.
924/2016) ammontano ad € 10.736,80, di cui € 4.750 asseritamente corrisposti in contanti (cfr. doc.
1.0 fasc. primo grado opponenti), rispetto ai quali non è stata, tuttavia, fornita alcuna prova.
Pertanto, risulta provato che la somma corrisposta all'avv. in relazione al giudizio in questione Pt_1 ammonta ad € 5.986,80, pari agli acconti dedotti dalla stessa appellante.
Conseguentemente, risulta fondata la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna di _1
e , in qualità di eredi delle signore e
[...] CP Parte_4 Parte_5
(circostanza non contestata in giudizio), al pagamento della somma di € 40.000, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Venendo al regolamento delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, e _1 CP vanno condannati a rimborsare all'avv. le spese di lite da queste
[...] Parte_1
sostenute per entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese le spese sostenute per il giudizio monitorio), come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
PQM
pagina 13 di 14 la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e _1
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € CP Parte_1
40.000, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) condanna e a rifondere all'avv. le spese _1 CP Parte_1
di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 286 per spese e di € 8.921 (di cui €
1.306 per il giudizio monitorio) per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 804 per spese e di € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2226/2023 promossa in grado d'appello
DA
Avv. (C.F. ), difesa in proprio ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MARCONI n. 5, MELEGNANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. _1 C.F._2 CP
), elettivamente domiciliati in VIA CESARE BATTISTI n. 11, MELEGNANO C.F._3 presso lo studio dell'avv. LORENZO TORNIELLI, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANNA TORNIELLI;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In totale riforma della sentenza n. 460/23 in data 14.6.2023 emessa dal Tribunale di Lodi dr.ssa Maria
Teresa Latella, notificata il 29.06.2023, previa ammissione dei nuovi documenti prodotti ex art. 345 pagina 1 di 14 c.p.c., Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano ogni istanza, eccezione contraria rigettata, accogliere l'interposto appello e così decidere:
1)IN VIA PRELIMINARE: dato atto del rispetto dell'art. 342 c.p.c
-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. dei signori e _1
, nonché della successiva citazione in rinnovazione, con conseguente declaratoria di CP inammissibilità / improcedibilità ex art. 647 c.p.c. dell'opposizione al d.i. n. 357/21 – RG 1750/21
Tribunale di Lodi, per tutte le eccezioni formali e processuali dedotte in atti o rilevabili d'ufficio e, per l'effetto,
- dichiarare la nullità della sentenza emessa irritualmente;
2) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che gli appellati non hanno fornito prova contraria, del pagamento del debito riconosciuto ex art. 1988 c.c.
- dichiarare il credito professionale dell'avv. nei confronti dei signori e Parte_1 CP
per le causali in atti nella misura concordata con scrittura privata del 19.7.17, ovvero _1
nella maggior misura ex lege;
- condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento di € 40.000,00 oltre interessi art. 1284 c.c. al saldo;
3) IN ESTREMO SUBORDINE,
-Accertare e dichiarare il credito professionale dell'appellante verso gli appellati per le causali di cui in atti;
- Condannare i signori e in via solidale passiva tra loro al pagamento all'avv. CP _1 della somma risultante all'esito dell'appello, oltre interessi 1284 c.c. dalla data Parte_1
del dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del 1° giudizio, dell'appello, del monitorio
(vista la revoca del d.i.) comprese tasse registro e rimb. forf., disponendo la ripetizione delle spese di soccombenza, che l'appellante ha già integralmente saldato nelle more. Con condanna della parte appellata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
4) IN REPLICA alle domande degli appellati:
-Rigettare ogni diversa domanda, ivi compresa quella di condanna per lite temeraria, nonché la domanda di rifusione delle spese legali di “entrambi” i giudizi, avendo peraltro l'appellante già corrisposto integralmente le spese legali di soccombenza liquidate nel primo grado di giudizio.
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
Si ribadiscono tutte le contestazioni avverso produzioni irrituali degli appellati (ivi comprese n. 2 chiavette usb recanti “video” ) allegati a nota deposito del 23.6.21. “indagini difensive della sig.ra
e della sig.ra del 17.6.2021 …..”. Parte_2 Parte_3
Ci si oppone alla produzione tardiva di documenti depositati nel fasc. telematico processuale di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni per cui non è stata chiesta neppure remissione in termini ex art 153 c.p.c., con conseguente espunzione dal fascicolo.
Salvis Juribus
Per e : _1 CP
Voglia, l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- nel merito, in via principale, dichiari l'inammissibilità del gravame presentato dall'avv. , in Pt_1 quanto del tutto avulso dai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., in particolar modo con riferimento alle censure proposte alla sentenza, incomprensibili, così, di fatto, riducendosi ad una mera riproposizione delle tesi difensive già sostenute dalla medesima in primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di pronuncia di ammissibilità del gravame proposto, lo rigetti nel merito, in quanto manifestamente infondato, per tutti i motivi di cui si è dato conto nella presente costituzione e, per l'effetto, confermi, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 460 pubb. il 14.6.23;
- condanni parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti;
- condanni parte appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con ogni aumento delle stesse come verrà valutato da Codesta ecc.ma Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. _1 CP
357/21 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Lodi per il pagamento di euro 40.000,00 in favore dell'avv. per prestazioni professionali svolte in favore delle signore e Maria Pt_1 Parte_4
di cui erano eredi.
pagina 3 di 14 Hanno dedotto che la scrittura privata sottoscritta dalle signore il 19.7.2017 e posta a base del decreto ingiuntivo, presentava profili di nullità quanto alla violazione delle norme in materia di tutela consumeristica;
che erano inoltre già stati corrisposti all'avv. compensi di gran lunga maggiori Pt_1
alla somma ingiunta.
Si è costituito l'avv. eccependo la tardività dell'iscrizione a ruolo, in subordine la nullità della Pt_1
citazione per violazione del termine a comparire. Nel merito ha sostenuto la validità del documento e chiesto riconoscersi il proprio credito quale somma residua in relazione alla causa di impugnazione di testamento, contestando che detti anticipi, peraltro di gran lunga inferiori, riguardassero non la somma ingiunta, ma altri e diversi giudizi anche penali. In ogni caso ha, poi, chiesto, di condannare gli opponenti al pagamento del credito accertato in corso di causa, o ritenuto di giustizia.
Sentenza appellata
Con sentenza 460/23 il Tribunale di Lodi ha:
− revocato il decreto;
− dichiarato che nulla è ulteriormente dovuto dagli opponenti all'avv. per le causali di cui Pt_1
in motivazione;
− rigettato ogni altra domanda ed eccezione processuale o di merito;
− condannato l'avv. Glenda V. Polara al pagamento in favore degli opponenti ed _1 CP
della somma di euro 4200,00 per compensi oltre accessori per legge.
[...]
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− risulta dall'esame degli atti di cancelleria che la busta per l'iscrizione a ruolo è stata in realtà depositata il 4.6.2021 (e solo successivamente aperta dalla cancelleria), dunque tempestivamente quanto ai termini per l'iscrizione a ruolo. Il giudizio è pertanto ammissibile e, quanto ai termini a comparire, il vizio è stato sanato;
− venendo al merito, occorre premettere che i sig. sono convenuti “sostanziali” in qualità _1 di eredi delle signore e di cui hanno accettato l'eredità per Parte_4 Parte_5
quanto risulta dagli atti e non contestato in giudizio. In relazione a tale qualità deve dunque essere valutata la scrittura del 19.7.2017;
− il contratto tra l'avvocato ed il cliente è regolato dalle norme sul codice del consumo, comprese le disposizioni a tutela della parte debole e cioè il consumatore-cliente (sul punto anche di recente cass. ord.
7.3.2022 n.7357);
pagina 4 di 14 − ai sensi dell'art 33 comma secondo lett. d) si presumono vessatorie le condizioni che prevedono un “impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà”. In difetto di prova contraria dette condizioni debbono ritenersi nulle ai sensi della medesima normativa;
− inoltre, l'art. 1355 c.c. sancisce la nullità dell'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione dipendente dalla mera volontà del debitore;
− ciò posto deve ritenersi che “l'impegno a versare le somme residue all'esito delle azioni recuperatorie intraprese o che l'avvocato vorrà intraprendere nei confronti di Pt_1 CP_3
delle figlie e del cognato” di cui alla scrittura del 19.7. 2017 integri una clausola
[...]
nulla;
− in ogni caso anche a considerare la clausola come semplice condizione sospensiva, tenuto conto che l'avv. nel 2021 ebbe a rinunciare alla difesa delle in tutti i giudizi, deve Pt_1 Pt_4 ritenersi la clausola non avverata, proprio perché condizionata all'esito dei giudizi recuperatori.
Pertanto, la quantificazione di una somma pari ad euro 40.000,00 appare del tutto erronea sia perché determinata in funzione dell'avveramento di tale condizione, sia perché rapportata all'intera somma da recuperare (e non recuperata);
− d'altra parte “proprio per tale motivo neppure è consentito ritenere le decadute dal Pt_4 termine giacché appunto il pagamento era previsto a recupero dell'intera somma avvenuto, non essendo previsti termini intermedi”;
− “resta da verificare se in relazione all'ulteriore affermazione contenuta nella scrittura per cui “ riconosciamo che l'avv ha pieno diritto ad ottenere il pagamento di tutte le somme Pt_1 siccome liquidate e riconosciute nella sentenza di impugnazione di testamento ..per l'attività ivi svolta al netto degli acconti..” possa ritenersi sussistere una vera e propria ricognizione di debito- o meglio un accordo transattivo- novativo quanto alla specifica somma liquidata in sentenza e pari ad euro 46.679,16 come sostenuto dall'opposta , o meno. In primo luogo , poiché è pacifico che la condanna della parte soccombente alle spese è effettuata in favore della parte vittoriosa cui va rimessa la somma , e non del difensore – a meno che si tratti del difensore antistatario-, nel rapporto tra la seconda ed il difensore è onere di quest'ultimo far valere il rapporto di mandato e dimostrane l'adempimento e l'entità del compenso dovuto.
D'altra parte è effettivamente difficile affermare che le nel sottoscrivere la scrittura , Pt_4
pagina 5 di 14 avessero presente tale complesso meccanismo. In ogni caso neppure si afferma in detta scrittura che la somma dovuta è pari a 46.679,16 euro ma solo che-in sostanza- è ancora parzialmente dovuto il pagamento per l'attività svolta nel giudizio di impugnazione del testamento dedotti gli acconti ricevuti. Tale interpretazione è conforme alla documentazione prodotta dalle parti ed al carteggio tra le stesse in corso di rapporto”;
− “L'avv ha poi chiesto e meglio specificato, nella memoria n. 1 e nelle conclusioni di Pt_1 accertarsi l'intero suo credito professionale, peraltro già allegato nella comparsa di risposta e nel ricorso monitorio con la produzione della scrittura 19.7.2017 : in tale sede si affermava la richiesta e l'impegno a corrispondere il 40% dell'importo recuperato per la tacitazione di tutte le precedenti voci tra cui compensi per la querela , per l'espropriazione presso terzi, per atti di precetto. Come già precisato, sulla base della scrittura, alle relative voci risultano riconosciute come dovute a saldo e stralcio le somme di euro 1313,21 per la querela, 3.203,83 per espropriazione e 1071,38 per precetti per un totale di euro 5.588,42. Tuttavia anche tali somme sono state corrisposte il 27.7. 2017 mediante bonifico bancario quanto alla somma di euro
3.203,83 ( doc. 5 opponenti) ed il 3.8.2017 mediante due assegni bancari quanto alla somma complessiva di euro 2384,50 (doc. 7 opponenti). Null'altro risulta dovuto per compensi professionali né in base alla scrittura 19.7.2017 né comunque perché provato in atti”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. formulando i seguenti Parte_1
motivi:
1- Violazione e/o falsa applicazione delle norme di rito - combinato disposto di cui agli artt. 163-bis,
164, 165, 307, 153, 647 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'opposizione; violazione art. 101
c.p.c. regole del giusto processo e omessa decisione ex art. 112 cp.c. su eccezioni di rito determinanti ai fini del decidere: nullità/improcedibilità della citazione a d.i.
Sostiene l'appellante che:
− l'atto di citazione in opposizione a d.i. è stato notificato in data 27.5.21 (doc. n. 2 fasc. 1°);
− l'iscrizione a ruolo risulta effettuata in data 14.6.2021 ovverosia 18 giorni dopo la notifica della citazione;
− il presunto “ritardo di apertura busta” non risulta sullo “storico fascicolo” (doc. 3, 8 fasc. 1°). E ciò perché, ammesso e non concesso che la busta sia pervenuta telematicamente il 4.6.21 e non il 14, gli appellati hanno iscritto a ruolo l'opposizione in un registro errato. L'errore degli pagina 6 di 14 appellati, ha fatto sì che la cancelleria abbia dovuto correggere “a posteriori” come emerge dalla seguente annotazione in data 21.6.21: “CORRETTO OGGETTO DA 010007 A 146331” in dettaglio storico fascicolo telematico sub doc. 3 fasc. 1°. Pertanto, l'iscrizione a ruolo si è rivelata totalmente erronea e come tale inesistente e improduttiva degli effetti di una rituale e tempestiva registrazione dell'atto di opposizione.
Il Tribunale avrebbe, quindi, dovuto accogliere l'eccezione di improcedibilità formulata già in primo grado.
Inoltre, sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di nullità della citazione in giudizio ex art. 163bis e 164 c.p.c., per violazione del termine per comparire e, per tale motivo, ha ordinato agli appellati la rinnovazione della notifica della citazione, nel rispetto dei _1 termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. 1° comma, in vista del rinvio della prima udienza al 6 maggio
2022.
Gli appellati avrebbero dunque, ad avviso dell'appellante, dovuto notificare la citazione in rinnovazione, nel rispetto del termine per comparire (90 giorni) e depositarla entro 10 giorni dal perfezionamento della notifica, nel rispetto dell'art. 165 c.p.c. in formato .eml e telematicamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 bis DL 179/12. La citazione “in rinnovazione” è, infatti, pur sempre una citazione e soggiace, ad avviso dell'appellante, al termine perentorio di cui all'art. 165 c.c. Tale ultimo adempimento non è stato, tuttavia, posto in essere e, pertanto, anche per tale motivo il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'opposizione.
2- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 Cod. Consumo e art 1355 c.c. in punto clausole vessatorie/nulle- violazione falsa applicazione art. 1186 c.c.: contradditorietà della sentenza ed errata valutazione delle prove in violazione art. 115 e 116 c.p.c.
L'appellante ha dedotto che:
− il d.i. opposto dagli appellati è fondato su una scrittura privata sottoscritta dalle signore
[...]
e in data 19.7.17 (doc. n. 7 fasc. monitorio) e controfirmata dagli Parte_4 Parte_5
stessi signori e , con la quale hanno riconosciuto - tra l'altro - il credito _1 CP dell'avvocato per spese legali del giudizio patrocinato contro la signora Controparte_3
come liquidate dalla sentenza trib. Lodi n. 924/2016 – Giudice D'Addabbo, depositata il
10.11.2016, all'esito del proc. impugnazione testamento RG 2548/13 (doc. n. 5 monitorio);
− fino al deposito della sentenza in parola, le signore avevano anticipato alla professionista Pt_4 un compenso di soli € 5.987,80 come da fatture nn. 23/13, 65/13, 114/16 (doc.
2-4 fasc.
pagina 7 di 14 monitorio), quale importo convenuto per anticipazioni di prassi, fino all'esito della causa (anche se la fattura 114/16 si riferisce in parte al saldo causa penale);
− per stessa ammissione delle debitrici - e sottoscrizione dei signori come testimoni - le _1 signore alla data del 19.7.17 hanno pertanto riconosciuto il credito dell'avvocato Pt_4 appellante nella differenza algebrica tra l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese legali
(doc. n. 5 fasc. monit.) e gli acconti versati (doc.
2-4 fasc. monitorio): per la precisione €
40.943,36 (=€ 46.679,16-€ 5.987,80) che solo per brevità e comodità è stato indicato in €
40.000,00;
− l'avv. , credendo in buona fede di tenere fermo l'accordo anche con gli eredi, riusciva a Pt_1 far incassare agli appellati, attraverso molteplici procedure esecutive, ben €75.231,55, pari al
24% del credito da loro ereditato (24% di € 310.000,00); Persona_1
− dopo aver inutilmente intimato con missiva 11.1.2021 (doc. 16 fasc. monit.) il pagamento della corrispondente percentuale del proprio credito per compensi legali (24% su € 40.000) in ossequio agli accordi sui termini dilazionati di pagamento (doc. 7 fasc. monit.), i signori rimanevano inadempienti e venivano pertanto dichiarati decaduti dal beneficio del _1
termine ex art. 1186 c.c., come preavvisato espressamente in lettera di messa in mora;
− la clausola che ancora i termini di pagamento del credito della legale al recupero in via esecutiva, non può ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Cod. Consumo in quanto dalla mera lettura della stessa si evince “che se l'avv. non lavora e non “porta a casa” gli Pt_1 incassi ai clienti, non può pretendere “via via” nuovi acconti proporzionali dalle clienti, a saldo del suo credito pregresso (dovuto e riconosciuto)”;
− tale clausola non può neppure essere qualificata quale clausola “potestativa-nulla” a norma dell'art. 1355 c.c. in quanto “il pagamento del debito dovuto dalle non dipendeva dalla Pt_4
“mera volontà” dell'avv. di avviare le azioni recuperatorie, ma dall'”esito” dei Pt_1 procedimenti esecutivi, tutt'altro che scontato e indipendente dalla buona volontà del legale”;
− l'avv. è stata costretta a rinunciare ai mandati a causa dell'inadempimento dei signori Pt_1 in quanto ai sensi dell'art. 34 Nuovo Cod. Deont. Forense "l'avvocato, per agire _1
giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti" onde evitare conflitto di interessi e sanzione deontologiche”;
pagina 8 di 14 − l'accordo sottoscritto tra le parti in 19.7.17 (doc. 7 fasc. monit.), diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure (“le somme che verranno via via incassate in via esecutiva saranno spartite in via proporzionale sino all'epilogo di tutte le espropriazioni possibili che verranno senz'altro attivate”), prevede espressamente pagamenti intermedi “via via” maturati e senza aspettare il recupero dell'intera somma. Pertanto, sono gli appellati, che non adempiendo all'accordo concluso con l'avvocato hanno legittimato la risoluzione per loro inadempimento e la decadenza dal termine stabilito in favor debitoris.
3- Violazione/falsa applicazione art. 1322 cc. su autonomia contrattuale, annullamento artt 1425-1427
c.c.; nullità capo sentenza per violazione del principio della domanda art. 99 c.cp.c e pronuncia ultrapetita ex art. 112 c.p.c.;
Violazione/falsa applicazione art. 1988 c.c. “promessa di pagamento – ricognizione di debito”; art.
642 comma II cpc;
2697 c.c. su onere della prova- art. 2735 c.c. “confessioni stragiudiziali”: contradditorietà della sentenza ed errata valutazione delle prove in violazione art. 115 e 116 c.p.c.,
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha erroneamente valutato la scrittura del 19.7.2017. In particolare, secondo l'appellante le con tale scrittura hanno “concretizzato sia una ricognizione Pt_4 di credito, che una promessa di pagamento ove dichiarano prima che il credito dell'avvocato appellante sia di fatto pari alla differenza algebrica tra l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese legali (doc. n. 5 fasc. monit.) e gli acconti versati (doc.
2-4 fasc. monitorio): per la precisione
€46.679,16-€5.987,80= €40.943,36”. Gli appellati erano, pertanto, gravati, tenuto conto dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito/promessa di pagamento, dall'onere di dimostrare il pagamento di €40.000,00. Tuttavia, la “difesa , nel tentativo (riuscito) di _1 confondere il Giudice di prime cure, si è limitata ad allegare numerosi pagamenti effettuati “nel tempo” (dal 2013 al 2021) a terzi (notai, custodi, asta immobiliare, periti del trib. etc.) ovvero fatture dell'avvocato nulla hanno a che vedere con il credito ingiunto (se non limitatamente a Pt_1
€5987,80 già dedotti dal d.i., come da fatture nel fasc. monitorio doc. nn. 2, 3 e 4)”.
L'infondatezza delle eccezioni di pagamento formulate troverebbe conferma, secondo l'appellante, nei documenti prodotti:
− scambio corrispondenza WhatsApp (non disconosciuta ex adverso) con il sig. _1 ove quest'ultimo dichiara in data 11.2.2021 (doc. n. 16 fasc. monit.): <<..Lei ha un credito perché noi abbiamo aperto delle cause per le quali è stata saldata. All'ottenimento del ns dovuto lei riceverà quanto stabilito in sentenza (si trattava solo di aspettare)>>;
pagina 9 di 14 − e-mail del 25.2.21 in cui il difensore degli appellati afferma:<in conclusione loro [i signori ndr] sarebbero disposti a venire a patti, e pertanto a subentrare nel contratto ….e a _1 corrisponderti i 40.000,00€ al raggiungimento del recupero dei 300.000,00 e rotti € oppure di quanto stabilito nella sentenza civile di dichiarazione di falsità del testamento.>> (doc. 12
Fasc. 1°grado). Nessuna proposta in tal senso sarebbe mai stata avanzata, ad avviso dell'appellante, se l'avvocato avesse già percepito il proprio compenso in passato.
4- Per violazione del principio della domanda art. 99 e 112 c.p.c. e del DM 55/14 sulle spese legali: mancato accertamento del credito dell'avvocato . Pt_1
L'appellante deduce:
− che il giudice di prime cure “dichiara espressamente di voler “prescindere dalla percentuale del 40%” (?) e si propone a pag. 9 di rideterminare ella stessa il compenso professionale, abbattendolo in soli €4.180,00, revocando il d.i. e condannando l'avvocato pure a pagare le spese di soccombenza ai signori . Quand'anche per assurdo, si volesse prescindere _1
dalla ricognizione invocata, emerge tuttavia che la dr.ssa Latella non ha compiutamente liquidato il compenso della professionista”;
− il giudice della causa di impugnazione testamento, conoscendo perfettamente l'importanza e complessità dell'attività di giudizio svolta dall'avv. ha condannato liquidato i relativi Pt_1 compensi in € 46.679,16 (compresi accessori di legge). Non si comprende, pertanto, come sia possibile che un secondo Giudice togato “svaluti” l'attività dell'appellante liquidando il compenso “in € 4.180,00 (senza neanche specificare oltre spese e accessori)”;
− la valutazione dell'attività intellettuale svolta dal giudice di prime cure risulta superficiale e incompleta. Ed infatti, il giudice della sentenza impugnata sostiene di poter liquidare solo il compenso della citazione non ravvisando né in sentenza prodotta (sub doc. 5 fasc. monit) né tra i documenti allegati, prova di altra attività espletata dall'avvocato nella causa di impugnazione testamento, al di fuori del predetto atto propulsivo. Tuttavia, dalla sola lettura della sentenza n.
924/2016 emerge che l'appellante ha svolto anche le seguenti attività:
• fase di studio della causa, prodromica alla citazione;
• precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.6.2016, come emerge dal foglio di pc di parte siglato dal giudice e materialemente accluso alla sentenza della dr.ssa Pt_4
D'Addabbo alle pagine 2,3,4 /doc. n. 5 fasc. monit.), da cui si desume chiaramente la trattazione della fase decisionale;
pagina 10 di 14 • deposito della memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 come emerge a pag 6 della sentenza (dc.
5 fasc. monit), ove si dà atto della documentazione allegata alla memoria istruttoria delle attrici prodotta il 17.5.2016 e ritenuta ammissibile, da cui si desume la fase Pt_4
istruttoria;
• deposito del ricorso per sequestro conservativo e giudiziario come risulta a pag. 9 sentenza doc. 5 fasc. monit) e a pag. 10 ove si precisa “le spese del giudizio cautelare e del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo applicando i valori medi di cui al DM 55/14”;
− tenuto conto dello scaglione di causa (valore 260.001/520.000) e applicando i parametri forensi medi del 2014/2018 secondo D.M. 55/14, il compenso andrebbe, quindi, quantificato in €
48.284,64 da cui vanno detratti gli unici acconti provati pari a complessivi €5.987,80. Pertanto, la somma dovuta ammonta a oltre €42.296.84 “di cui si chiede accertamento in riforma della prima sentenza”.
L'appellante ha, quindi, chiesto:
− in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione;
− nel merito, di condannare gli appellati al pagamento della somma di € 40.000, oltre interessi art. 1284 c.c. al saldo;
− in via subordinata, di accertare il credito professionale dell'appellante e condannare e CP
in via solidale passiva tra loro, al pagamento all'avv. _1 Parte_1 della somma risultante all'esito dell'appello, oltre interessi 1284 c.c. dalla data del dovuto al saldo;
− condannare gli appellati alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex _1 CP
art. 342 cpc o di rigettarlo in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'impugnazione vada accolta sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ossia del principio “desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle
pagina 11 di 14 soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (ex multis Cass. n. 363/2019).
In particolare, la Corte ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure di merito svolte.
Occorre, innanzitutto, precisare che la domanda proposta dall'odierna appellante con il ricorso per decreto ingiuntivo e, successivamente, reiterata, in via principale, in sede di gravame si fonda sulla scrittura privata del 19.7.2017.
Con tale scrittura privata le signore dapprima, hanno riconosciuto il diritto dell'avv. di Pt_4 Pt_1
ottenere il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 924/2016 al netto degli acconti ricevuti e, poi, si sono impegnate a corrispondere al predetto avvocato tale somma all'esito delle successive azioni recuperatorie e in misura proporzionale a quanto incassato.
Ebbene, ad avviso della Corte, tale scrittura privata (cfr. doc. 7 fasc. monitorio) è un atto unilaterale qualificabile quale ricognizione di debito, che, pertanto, non costituisce fonte di obbligazione, ma mera conferma di un preesistente rapporto, rispetto al quale si è quindi verificata, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'inversione dell'onere della prova, per cui grava sul promittente la dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante.
Nel caso di specie, la lettura dell'atto in questione induce, infatti, a ritenere che le signore hanno Pt_4 riconosciuto l'esistenza di un accordo intercorso con il legale con il quale è stato pattuito il compenso spettante a quest'ultimo per il giudizio n. 2548/13 (impugnazione testamento) in misura pari a quello liquidato dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 924/2016 (€ 729 per esborsi e € 31.664,40 per compensi, oltre accessori) con cui è stata definita la controversia patrocinata dal legale.
In assenza di allegazioni circa l'eventuale invalidità di tale accordo (che, in quanto oggetto della ricognizione, deve presumersi valido ed esistente) per violazione della forma scritta o di ulteriori elementi idonei a fondare altre cause di invalidità (tenuto conto peraltro che si tratta di accordo sicuramente successivo alla pubblicazione della sentenza, atteso che nella ricognizione di debito è indicato il numero della stessa), deve, quindi, ritenersi che lo stesso sia valido ed efficace in virtù del citato riconoscimento di debito.
Peraltro, non trattandosi di contratto, ma di un atto unilaterale ricognitivo del debito, non risulta applicabile l'art. 33 Cod Consumo né l'art. 1355 c.c.
pagina 12 di 14 Il successivo impegno a pagare, assunto dalle signore nell'ambito della medesima scrittura Pt_4 privata, va, invece, qualificato quale promessa di pagamento recante l'indicazione delle modalità con le quali le promittenti intendevano adempiere, alle quali però - non trattandosi di contratto - non può riconoscersi efficacia vincolante nei confronti del promissario.
Ciò posto, occorre inoltre osservare che non risulta provato l'avvenuto pagamento del debito oggetto dell'atto ricognitivo del 19.7.2017.
Nello specifico, gli appellati hanno dedotto di aver già corrisposto all'avv. la complessiva Pt_1 somma di euro 76.327,00 (di cui € 35.394,60 corrisposti dalle e euro 40.932,40 corrisposti dai Pt_4
, oltre euro 8.816,00 per spese di trascrizione ai Notai e per l'asta immobiliare. _1
Tuttavia, dal prospetto prodotto in atti dagli stessi opponenti (attuali appellati) si evince che si tratta di compensi relativi a diversi giudizi e procedimenti in cui le e i si sono avvalsi del Pt_4 _1 patrocinio dell'avv. . In particolare, da tale prospetto emerge che le somme corrisposte con Pt_1 riferimento all'attività prestata nell'ambito del giudizio n. 2548/13 (definito con la sentenza n.
924/2016) ammontano ad € 10.736,80, di cui € 4.750 asseritamente corrisposti in contanti (cfr. doc.
1.0 fasc. primo grado opponenti), rispetto ai quali non è stata, tuttavia, fornita alcuna prova.
Pertanto, risulta provato che la somma corrisposta all'avv. in relazione al giudizio in questione Pt_1 ammonta ad € 5.986,80, pari agli acconti dedotti dalla stessa appellante.
Conseguentemente, risulta fondata la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna di _1
e , in qualità di eredi delle signore e
[...] CP Parte_4 Parte_5
(circostanza non contestata in giudizio), al pagamento della somma di € 40.000, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Venendo al regolamento delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, e _1 CP vanno condannati a rimborsare all'avv. le spese di lite da queste
[...] Parte_1
sostenute per entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese le spese sostenute per il giudizio monitorio), come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri minimi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria– trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Ritiene, infine, la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
PQM
pagina 13 di 14 la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e _1
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € CP Parte_1
40.000, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) condanna e a rifondere all'avv. le spese _1 CP Parte_1
di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 286 per spese e di € 8.921 (di cui €
1.306 per il giudizio monitorio) per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 804 per spese e di € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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