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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1401/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA ALTINATE n. 143, in proprio e con il patrocinio dell'avv. CERESANI MARCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in FINALE EMILIA, VIA OBERDAN n. 1, con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2722/2018 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 25.6.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Padova, ha Controparte_1
proposto opposizione nei confronti decreto ingiuntivo n. 1917/2006, in forza del quale gli era ordinato il pagamento dell'importo di € 29.613,02 in favore dell'avv. Parte_1
a titolo di competenze per l'attività defensionale da questi svolta in suo favore.
[...]
Disposta CTU contabile, il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1122/2012, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il l pagamento, in favore del legale, sia CP_1
della somma di € 22.981,54, oltre accessori e interessi legali dalla domanda al saldo, sia delle spese del giudizio, parzialmente compensate.
Esperito appello da parte del questa Corte territoriale ha confermato la predetta CP_1
pronuncia di primo grado con la sentenza n. 2722/2018, richiamando il contenuto del provvedimento di primo grado.
Svolto quindi ricorso per cassazione a cura dell'originario attore-opponente, la Suprema
Corte, con la sentenza n. 11523/2024 del 30.4.24, ha cassato la decisione sopra menzionata nel presupposto che non si fosse preliminarmente proceduto ad individuare il più congruo valore della lite in relazione all'importanza della causa, alla complessità delle questioni e all'interesse del cliente, dando conto in motivazione delle soluzioni accolte.
pagina 2 di 5 Riassunto quindi il giudizio avanti a questo ufficio da parte dell'avv. e ritualmente Pt_1
costituito in giudizio il veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 CP_1
bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 27.2.25, alla quale seguiva l'esperimento, nel corso di due udienze, di un tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti dichiaravano di transigere la controversia come da apposito accordo enunciato a verbale e prevedente:
- la restituzione da parte dell'avv. entro la data del 10.7.25, della somma di € Pt_1
10.000,00, già comprensiva di IVA ed accessori di legge, in favore del tenuto CP_1
conto:
o di quanto vantato dal professionista in relazione ai compensi professionali azionati con i decreti ingiuntivi di n. 1917/2066 e n. 2766/2012 e comunque di ogni altra eventuale spettanza relativa a qualsiasi altra attività svolta in favore della controparte,
o di quanto preteso in restituzione dal in relazione alle somme già CP_1
versate in eccesso rispetto a quanto dovuto,
- la definitiva transazione di ogni e qualsiasi questione tra le parti, anche non espressamente dedotta,
- la definizione a spese compensate del giudizio, con declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Tale ultima richiesta può, quindi, essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito pagina 3 di 5 dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78, Cass. 16.4.04 n. 7239 e
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nel caso in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere e, tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 4 di 5 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.6.25
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1401/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA ALTINATE n. 143, in proprio e con il patrocinio dell'avv. CERESANI MARCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 5 elettivamente domiciliato in FINALE EMILIA, VIA OBERDAN n. 1, con il patrocinio dell'avv. GUARALDI BRUNO.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2722/2018 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni congiunte delle parti:
come da verbale d'udienza del 25.6.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Padova, ha Controparte_1
proposto opposizione nei confronti decreto ingiuntivo n. 1917/2006, in forza del quale gli era ordinato il pagamento dell'importo di € 29.613,02 in favore dell'avv. Parte_1
a titolo di competenze per l'attività defensionale da questi svolta in suo favore.
[...]
Disposta CTU contabile, il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1122/2012, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il l pagamento, in favore del legale, sia CP_1
della somma di € 22.981,54, oltre accessori e interessi legali dalla domanda al saldo, sia delle spese del giudizio, parzialmente compensate.
Esperito appello da parte del questa Corte territoriale ha confermato la predetta CP_1
pronuncia di primo grado con la sentenza n. 2722/2018, richiamando il contenuto del provvedimento di primo grado.
Svolto quindi ricorso per cassazione a cura dell'originario attore-opponente, la Suprema
Corte, con la sentenza n. 11523/2024 del 30.4.24, ha cassato la decisione sopra menzionata nel presupposto che non si fosse preliminarmente proceduto ad individuare il più congruo valore della lite in relazione all'importanza della causa, alla complessità delle questioni e all'interesse del cliente, dando conto in motivazione delle soluzioni accolte.
pagina 2 di 5 Riassunto quindi il giudizio avanti a questo ufficio da parte dell'avv. e ritualmente Pt_1
costituito in giudizio il veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 CP_1
bis cpc da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 27.2.25, alla quale seguiva l'esperimento, nel corso di due udienze, di un tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti dichiaravano di transigere la controversia come da apposito accordo enunciato a verbale e prevedente:
- la restituzione da parte dell'avv. entro la data del 10.7.25, della somma di € Pt_1
10.000,00, già comprensiva di IVA ed accessori di legge, in favore del tenuto CP_1
conto:
o di quanto vantato dal professionista in relazione ai compensi professionali azionati con i decreti ingiuntivi di n. 1917/2066 e n. 2766/2012 e comunque di ogni altra eventuale spettanza relativa a qualsiasi altra attività svolta in favore della controparte,
o di quanto preteso in restituzione dal in relazione alle somme già CP_1
versate in eccesso rispetto a quanto dovuto,
- la definitiva transazione di ogni e qualsiasi questione tra le parti, anche non espressamente dedotta,
- la definizione a spese compensate del giudizio, con declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Tale ultima richiesta può, quindi, essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito pagina 3 di 5 dell'impugnazione (Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368 e 8.1.23 n. 78, Cass. 16.4.04 n. 7239 e
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nel caso in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere e, tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 4 di 5 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.6.25
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 5 di 5