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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11362 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5999/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5999/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Scarlatti 8 presso lo studio dell'avv. Pietro Volpe (c.f. ) e dell'avv. Alberto Pacifico (c.f. ), che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, giusta procura allegata all'atto di citazione ATTORE E
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente a[...] CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._5 residente a[...], elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla via Roma n. 285 presso lo studio dell'avv. Biagio Lauri (c.f. ) e C.F._6 dell'avv. Carmine Lauri (c.f. ), che lo rappresentano e difendono giusta C.F._7 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO NONCHE' (c.f. ), nato a [...] il [...] con studio in CP_3 C.F._8 Napoli alla Via Palepoli n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Traversa (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio d quest'ultimo in Napoli C.F._9 alla Via Ponte di Tappia n. 47, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E
, già Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(c.f. , anche quale delegataria, con rappresentanza processuale passiva,
[...] P.IVA_1 della coassicuratrice Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano,
[...] piazza Vetra n. 17, presso lo studio dell'avv. David Maria Marino (c.f. C.F._10 e dell'avv. Sara Sparagna (c.f. ), che la rappresentano e difendono, in virtù C.F._11 di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATE IN CAUSA
pagina 1 di 18 Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 15.9.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 1.3.2023, 2.3.2023 e 3.3.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 per sentir accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di permuta rogato da CP_3 quest'ultimo in data 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726) ed intercorso tra l'attore ed il , nonché per sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei notai CP_1 convenuti, e , nella vicenda de quo e, per l'effetto, ottenere la condanna CP_2 CP_3 degli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti. L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 16.9.2020, in qualità di procuratore di Persona_1 CP_7
, con atto di compravendita per notar , trasferiva a
[...] CP_2 CP_1
la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Orazio n. 100, al prezzo di €
[...] 1.250,000,00;
- che, in data 28.10.2020, il , per atto di permuta per notar , CP_1 CP_3 cedeva a sua volta il suddetto immobile all'attore, in cambio del Parte_1 pagamento della somma di € 100.000,00 (portata da due assegni bancari, regolarmente girati all'incasso dal venditore), nonché di alcuni beni immobili siti nel Comune di CA (del valore complessivo di € 270.000,00), di un'imbarcazione a motore da diporto nautico senza limite, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con sigla e numero di iscrizione NA 8975/D (del valore di € 230.000,00) e del versamento, entro e non oltre il 30.4.2021, di un conguaglio in denaro dell'importo di € 600.000,00, che sarebbe stato ottenuto con mutuo bancario;
- che, dopo la stipula dell'atto di permuta, si appurava che la procura a vendere, apparentemente rilasciata all' , in data 2.7.2020, per notar (con repertorio n. Per_1 Persona_2 7636), ed utilizzata per la compravendita intercorsa tra l' e il era stata Per_1 CP_1 in realtà contraffatta, in quanto recava una firma apocrifa della citata un CP_7 falso timbro del notaio rogante ed una marca da bollo falsa;
- che il , subito dopo la trascrizione dell'atto di permuta, si adoperava – con una CP_1 falsa procura a vendere, apparentemente rilasciata dallo stesso per notar Parte_1 Per_3 in data 23.11.2020 (con repertorio n. 5237) – per cercare di vendere, nuovamente,
[...] l'immobile già ceduto all'attore e, comunque, per trasferire a terzi i beni che gli erano stati ceduti in permuta con l'atto per notar;
CP_3
- che, in particolare, gli immobili siti nel Comune di CA venivano venduti, con atto per notar del 29.12.2020 (repertorio n. 4965 e raccolta n. 3564), a tale Per_4 Per_5 al prezzo di € 100.000,00; mentre l'imbarcazione AM FO, con atto di
[...] compravendita del 4.12.2020, tramite la Agenzia Nautica Brother di ER IG e TE s.n.c., veniva venduta a Persona_6 Parte_3 Persona_7
, e al prezzo di €
[...] Persona_8 Persona_9
90.000,00;
pagina 2 di 18 - che originaria proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Orazio Controparte_7 n. 100, adiva il Tribunale di Napoli e, dopo aver ottenuto il sequestro conservativo dell'immobile, faceva dichiarare l'inesistenza della procura a vendere per notar , Per_2 n. 7636 del 2.7.2020, apparentemente conferita all' e l'inefficacia, nei suoi Per_1 confronti, dell'atto per notar del 16.9.2020 (repertorio n 100007 e raccolta n. 21460) e CP_2 dell'atto per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726); CP_3
- che, a causa della negligenza professionale dei due notai, il oltre ad Parte_1 ingentissimi ed evidenti danni patrimoniali, aveva subito anche “turbamenti e depressioni dell'umore, forti emicranie, facile emozionabilità immotivata, irritabilità ed esplosioni di rabbia, disturbi del sonno”, che erano sfociati in “evidenti ripercussioni e disagi psicologici, tendenze all'isolamento, crisi di ansia, fobie, manie di persecuzione, con gravi ripercussioni anche sulla serenità familiare dell'attore”. Ciò premesso, l'attore, deducendo che l'atto concluso dal falsus procurator era inefficace e che
“l'immobile sito in Napoli alla via Orazio 100, prima della truffa risultante nella piena titolarità della sig.ra , in realtà non è mai uscito dalla sfera di proprietà di quest'ultima”, Controparte_7 chiedeva accertarsi l'annullabilità ex art. 1427 c.c., per vizio del consenso, dell'atto per notar
, con il quale lo stesso aveva permutato al gli immobili siti in CP_3 CP_1 CA (AQ) e l'imbarcazione di sua proprietà. Inoltre, sul presupposto che “la scarsa diligenza tenuta dai due notai roganti (…) ha consentito la realizzazione del raggiro, che altrimenti non avrebbe mai potuto essere portato a termini”, il chiedeva la condanna dei due professionisti convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali (che quantificava nella somma complessiva di € 611.000,00) e di quelli non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa. Instaurato il contraddittorio, il convenuto benché ritualmente citato, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia;
si costituivano, invece, entrambi i notai convenuti. In particolare, il notaio eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
chiedeva la CP_2 sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza del procedimento penale n. 118/21 R.G.N.R. a carico di ed altri e, nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso, deducendo di aver contratto rituale assicurazione professionale con la
[...]
e con la , chiedeva di poter CP_6 CP_8 Parte_2 chiamare in garanzia le proprie compagnie assicurative, onde poter essere manlevato dalle stesse, in caso di condanna. Il notaio , invece, rilevava l'insussistenza, a proprio carico, anche in termini di CP_3 mera solidarietà passiva, di alcuna responsabilità professionale e chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse, in quanto totalmente inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. In data 12.10.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_9
(già ), anche nella qualità di delegataria,
[...] Controparte_6 con rappresentanza processuale passiva, della , Controparte_10 la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito ed argomentato, aderiva alle difese ed eccezioni del notaio in merito all'infondatezza in fatto ed in diritto delle CP_2 domande risarcitorie avanzate dall'attore e, in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia avanzata dall'assicurato nei suoi confronti, in quanto prescritta e infondata, per inoperatività della copertura.
pagina 3 di 18 In via di subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate contro il notaio e della domanda di manleva proposta da quest'ultimo, chiedeva di limitare CP_2 l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato e di determinare l'indennizzo dovuto nei limiti del massimale, previa detrazione Con della franchigia di € 15.000,00, ripartendolo nella misura del 75% a carico di e del restante 25% a carico della . Controparte_10 Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escussa la teste su Tes_1 richiesta del convenuto , la causa, all'udienza del 15.9.2025, veniva trattenuta in CP_3 decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di nullità della citazione, sollevate dal convenuto CP_2
Quest'ultimo, infatti, ha eccepito la violazione dell'art. 163 c.p.c., sul presupposto che l'atto di citazione, per un verso, difetterebbe degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per altro verso, avrebbe assegnato ai convenuti un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (venti giorni, in luogo dei settanta previsti dall'art. 163 c.p.c., come modificato dalla c.d. “riforma Cartabia”, introdotta con D.Lvo n. 149/2022, la cui entrata in vigore è stata fissata al 28.2.2023). Orbene, quanto al presunto difetto concernente l'editio actionis, deve dirsi che lo stesso è infondato, atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, è agevole rilevare sia l'oggetto della domanda (petitum), sia la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi); di talché, l'atto di citazione non appare in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico. Quanto viceversa al vizio concernente la vocatio in jus, si osserva che lo stesso deve ritenersi sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del convenuto , il CP_2 quale, peraltro, ha anche ritualmente chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
2. I fatti I fatti dedotti dall'attore, invero, oltre a non essere stati contestati dalle parti costituite, risultano documentalmente provati. Sono stati prodotti, infatti, la procura per notar n. 7636 del 2.7.2020 rilasciata da Per_2
a per la vendita di un immobile sito in Napoli al Corso Persona_10 Persona_11
Novara n. 92; l'atto di compravendita per notar del 16.9.2020 (repertorio n 100007 e CP_2 raccolta n. 21460) con cui , quale procuratore speciale di Persona_1 CP_7
, vendeva a l'immobile sito in Napoli alla Via Orazio n. 100, con
[...] Controparte_1
l'allegata procura a vendere falsificata e apparentemente rilasciata dalla CP_7 all' ; l'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e Per_1 CP_3 raccolta n. 2726) con cui il cedeva al 'immobile di Via Orazio n. CP_1 Parte_1
pagina 4 di 18 100, in cambio di alcuni immobili siti nel Comune di CA (AQ), di un'imbarcazione di notevoli dimensioni e di un conguaglio in denaro di € 700.00,00; la denuncia sporta dal notaio
[...]
in data 30.12.2020 attestante la falsificazione della procura allegata all'atto per notar Per_2
; la denuncia-querela sporta dalla in data 8.1.2021, con cui la stessa CP_2 CP_7 disconosceva di aver mai concesso procura speciale a chicchessia per vendere l'appartamento di sua proprietà, sito in Napoli alla Via Orazio n. 100; nonché, da ultimo, le denunce-querele sporte dal dal notaio e dal notaio . Parte_1 CP_2 CP_3
A ciò si aggiunga che è stata prodotta, in atti, altresì, l'ordinanza decisoria emessa in data 28.9.2021, su ricorso presentato da ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., Controparte_7 nei confronti di , e nell'ambito Persona_1 Controparte_1 Parte_1 del procedimento n. 3190/2021 R.G., con la quale il Tribunale di Napoli accertava “l'inesistenza di una procura per Notaio n. 7636 del 2 luglio 2020 in cui figurano Persona_2 [...] quale dante procura e quale procuratore” e dichiarava CP_7 Persona_1
“l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto per Notaio del 16 settembre 2020, Controparte_7 CP_2 rep. 100007, racc. 21460 (compravendita – )” e “dell'atto per Notaio Per_1 CP_1 del 28 ottobre 2020, rep. 9281, racc. 2726 (permuta – ”, CP_3 CP_1 Parte_1 ribadendo in capo alla ricorrente “la piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via Orazio n.100”. Orbene, sulla scorta di tali documenti, può ritenersi provato che il , falsificando una CP_1 procura speciale notarile che la moglie, aveva rilasciato a terzi per vendere Persona_10 un immobile di sua proprietà, procedeva dapprima ad acquistare, ad insaputa della stessa, l'immobile della ito in Via Orazio n. 100, da lui stesso condotto in locazione, CP_7 facendo partecipare all'atto l' , come falsus procurator della reale proprietaria, e, Per_1 successivamente, provvedeva a permutare il medesimo immobile al n cambio di Parte_1 altri beni di proprietà di quest'ultimo e di un considerevole conguaglio in denaro. Risulta provato per tabulas, altresì, che il , subito dopo aver sottoscritto il rogito con CP_1 il con lo stesso modus operandi, cercava di vendere nuovamente l'immobile sito Parte_1 in Napoli alla via Orazio 100, falsificando la procura a vendere che era stata conferita in data 23.11.2020 da tale a per notar Persona_12 Controparte_11 Persona_3 (repertorio n. 5237) e relativa ad un immobile sito in Napoli alla via Emanuele De Deo n. 55. Sul punto, in particolare, sono state acquisite, in atti, la denuncia sporta dal n data Parte_1 30.12.2020, nonché la denuncia del notaio e la comunicazione del notaio CP_3 Per_3 Da ultimo, deve dirsi che il – subito dopo aver sottoscritto l'atto di permuta con il CP_1
alienava a terzi i beni di quest'ultimo. Parte_1 In particolare, come risulta dagli atti di compravendita che sono stati prodotti, gli immobili siti in CA (AQ) venivano venduti a tale per notar del 29.12.2020 Persona_5 Per_4 (avente repertorio n. 4965 e raccolta 3564); mentre, l'imbarcazione AM FO veniva ceduta, con atto di vendita del 4.12.2020 a mezzo dell'Agenzia Nautica Brother di ER IG e TE s.n.c. di Pozzuoli, ai sigg. Persona_6 Parte_3
e Persona_7 Persona_8 Parte_4
3. La domanda di annullamento del contratto di permuta Ciò posto, l'attore ha chiesto innanzitutto di accertare l'annullabilità dell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726), intercorso tra lo stesso CP_3
d il . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 18 Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, i trasferimenti operati con l'atto in questione sarebbero “annullabili, (non inefficaci né nulli) perché viziati nel consenso (cfr. art. 1427 c.c.), il che renderebbe vana ogni azione di rivendica e restituzione nei confronti degli attuali proprietari (terzi acquirenti a titolo oneroso ed in buona fede)”. Orbene, la domanda, oltre ad essere stata formulata in maniera assolutamente generica, in quanto non indica neanche lo specifico vizio della volontà che ad avviso dell'attore avrebbe inficiato l'atto, è infondata e deve essere, quindi, rigettata. A prescindere dal fatto che il on ha chiarito se il contratto di permuta oggetto di Parte_1 impugnazione debba essere annullato per errore o per dolo (e, come è noto, vi è una differenza ontologica tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è “endogena” alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è “esogena”, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente), deve dirsi che, nel caso di specie, si versa in ipotesi di contratto “a non domino”, in quanto concluso con un soggetto – il – che, al momento della stipula, non era l'effettivo proprietario CP_1 dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100, oggetto della permuta, per averlo acquistato dall' , quale falsus procurator della Per_1 CP_7
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto “a non domino” non è né nullo, né annullabile, ma semplicemente inefficace nei confronti del vero proprietario del bene, il quale può agire in giudizio per far dichiarare l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti e, poi, con l'azione di rivendicazione, per recuperare la piena titolarità del bene (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 24643 del 19.11.2014). Allo stesso modo, deve ritenersi pienamente valido il contratto tra chi ha acquistato il bene dal falsus procurator ed il terzo di buona fede, atteso che, in base all'art. 1159 c.c., “colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”. A differenza di quanto accade per i beni mobili in base all'art. 1153 c.c., quindi, per i beni immobili l'acquisto non avviene in via automatica, poiché la legge si limita a restringere – da venti a dieci anni – il tempo necessario ai fini dell'usucapione del bene, purché a ciò si accompagni la presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi, quali la buona fede e la sussistenza di un titolo idoneo trascritto. Nel caso di specie, dagli atti che sono stati prodotti, come si è detto, risulta che la quale effettiva proprietaria dell'immobile di Via Orazio n. 100, ha agito in CP_7 giudizio nei confronti del falsus procurator dell'acquirente Persona_1 CP_1
e del subacquirente per ottenere la dichiarazione di inefficacia
[...] Parte_1 nei suoi confronti non soltanto dell'atto di compravendita per notar del 16.9.2020 (rep. CP_2
100007, racc. 21460) intercorso tra i primi due, ma anche dell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (rep. 9281, racc. 2726), intercorso tra il e l'odierno CP_3 CP_1 attore. Quanto al invece, lo stesso non può invocare l'annullamento della permuta “a Parte_1 non domino” per vizio del consenso, ma, al più, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, può chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e, in considerazione pagina 6 di 18 dell'inadempimento del , la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni CP_1 subiti. Ne deriva che la domanda di annullamento del contratto di permuta stipulato in data 28.10.2020, quindi, deve essere rigettata.
4. L'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_2 L'attore ha proposto un'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_2
, lamentando che quest'ultimo – al momento di stipulare il contratto di compravendita del
[...] 16.9.2020 (rep. 100007, racc. 21460) con il quale quale procuratore Persona_1 speciale di alienava a la piena proprietà Controparte_7 Controparte_1 dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100 – non avrebbe accertato la autenticità della procura utilizzata dall' per costituirsi quale parte venditrice. Per_1 Si tratta, come si è detto, della procura per notar n. 7636 apparentemente rilasciata Per_2 all' dalla n data 2.7.2020 e che, all'esito degli accertamenti svolti, è Per_1 CP_7 risultata essere falsa, in quanto totalmente contraffatta. Ciò, in base alla prospettazione dell'attore, ha consentito la realizzazione del raggiro da parte del
, che altrimenti non avrebbe mai potuto essere portato a termine. CP_1 Orbene, in proposito, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
“sussiste la responsabilità da 'contatto sociale' del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare 'inter alios' risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 19849, del 18.7.2024)”. La Suprema Corte, in particolare, dopo aver ritenuto applicabili a vicende analoghe a quella per cui è causa, i principi della responsabilità da cd. "contatto sociale qualificato" e dell'efficacia protettiva, verso il terzo, del contratto corrente “inter alios”, ha precisato che “la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma (…) quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta (nella specie quelle del notaio violatrici degli obblighi di controllo e di verifica tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale), imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 19849 del 18.7.2024; nonché, nello stesso senso Cass. n. 11642/2012 e Cass. n. 29711/2020)”. Orbene, tra le doverose “attività preparatorie” che ricadono sul notaio, per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, rientra certamente l'obbligo primario dell'accertamento dell'identità delle parti e, in caso di rappresentanza di una di esse, di verificare la sussistenza di validi ed attuali poteri rappresentati in capo a colui che si qualifica come rappresentante, proprio al fine di assicurare erga omnes gli effetti dell'atto.
pagina 7 di 18 La verifica dell'autenticità della procura a vendere, infatti, come è noto, costituisce un'attività di accertamento della corrispondenza tra l'identità dichiarata dal comparente e quella effettiva del rappresentato e si pone alla stregua di un atto preparatorio del successivo contratto di compravendita. Ne deriva che tale attività è fonte di obblighi di protezione, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dell'art. 1375 c.c., anche nei confronti di soggetti che, pur non conferendo al notaio alcun incarico, risentano un danno conseguente ad attività dallo stesso svolte che siano preparatorie della stipulazione di futuri contratti, successivamente conclusi senza neppure ricorrere all'ausilio di quello stesso professionista (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 9320 del 9.5.2012). Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico (nello stesso senso, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 547 del 18.1.2002; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 5946 del 15.6.1999; Cass., sez. III, sentenza n. 4020 del 6.4.1995). Né rileva, in senso contrario, l'eventuale responsabilità civile e/o penale del venditore derivante da dichiarazioni false o reticenti rese in sede di stipula, atteso che la stessa non scalfisce in alcun modo la concorrente responsabilità civile del notaio, il quale è tenuto a verificare, autonomamente, a garanzia del compratore e dei terzi, la correttezza delle affermazioni di parte alienante, invece di limitarsi a recepirle in maniera passiva e acritica. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'accertamento dei profili di responsabilità che l'attore ha contestato al convenuto notaio deve essere valutato in base alle regole vigenti CP_2 in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., motivo per cui “al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 826 del 20.1.2015)”. A ciò si aggiunga che l'obbligazione assunta dal professionista si qualifica quale obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”, motivo per cui per aversi illecito contrattuale non è sufficiente il mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal contraente, ma occorre la violazione da parte del notaio del canone della diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata. In particolare, il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che è quella media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione, così come prescrive il 2° comma dell'art. 1176 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione. L'attività del notaio, infatti – come avviene, di norma, per ogni altra prestazione d'opera professionale – consiste nel predisporre ed impiegare i mezzi di cui lo stesso dispone in vista del conseguimento del risultato atteso e, più in generale, nel mettere a disposizione dei contraenti la propria preparazione tecnico-giuridica e la propria esperienza. Il notaio, in altri termini, “non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 12482 del 18.5.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 15726 del 2.7.2010)”.
pagina 8 di 18 Con specifico riferimento alla disciplina degli atti che richiedono la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, deve dirsi che l'art. 49 della legge notarile (legge n. 89/1913 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333/1976) prevede quanto segue: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». La norma, dunque, non predetermina le prove che devono essere prese in considerazione ai fini del convincimento del notaio circa l'identità della parte, ma impone che il professionista abbia maturato tale certezza nel rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare il proprio convincimento (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 28823 del 30.11.2017). Ne deriva che l'identificazione della parte non può essere fondata sul solo esame della carta di identità (o di un altro documento equipollente), ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, dal momento che l'esame di tale documentazione non può ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3274 del 17.5.1986). Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti e che lo stesso, anche al momento dell'attestazione, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, che può essere conseguito – ove difetti la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse – contemplando il ricorso a due fidefacienti, ovvero facendo ricorso a qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Coerentemente, il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 15424 del 10.8.2004). Orbene, ciò posto, è pacifico tra le parti costituite che il notaio convenuto CP_2 recepiva la procura speciale apparentemente conferita all' dalla proprietaria Per_1 dell'immobile oggetto di compravendita, senza effettuare alcun tipo di Controparte_7 accertamento specifico in ordine alla sua attualità e veridicità. Sul punto, in particolare, è lo stesso convenuto a sostenere di aver effettuato tutti i controlli dovuti unicamente sull'immobile, a partire dalle visure catastali, perché il suo compito era
“quello di verificare il corretto trasferimento dell'immobile e non certo indagare presso altri notai” l'esistenza della procura a vendere, anche perché, a suo dire, “per ragione di privacy non era possibile verificarne il contenuto né i soggetti”. Inoltre, il convenuto, a propria difesa, deduce di essere stato rassicurato e indotto a ritenere di non dover verificare alcunché in ordine alla autenticità della procura a vendere, dalla circostanza che il – a riprova della sua effettiva conoscenza con la disponeva di CP_1 CP_7 documenti concernenti l'immobile (“la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata al Comune di Napoli in data 6 luglio 1995 e protocollata al n.13877, nonché la ricevuta di presentazione della richiesta di licenza edilizia al Comune di Napoli dalla società costruttrice
protocollata al n.1273/1960”), che non potevano che essere in possesso della venditrice. Pt_5
pagina 9 di 18 Senonché, è di tutta evidenza che la verifica in ordine alla veridicità e alla persistente attualità della procura a vendere rilasciata all'IMPROTA da parte della – lungi CP_7 dall'essere impedita da presunti motivi di privacy – appariva certamente doverosa, in considerazione del fatto che tale procura, oltre ad essere stata raccolta da un notaio diverso rispetto a quello che doveva effettuare il rogito, risaliva per di più al 2.7.2020 e, quindi, ad oltre due mesi prima la data stabilita per la stipula dell'atto di compravendita (16.9.2020), motivo per cui la stessa – quand'anche fosse stata autentica – ben poteva essere stata, nelle more, revocata o modificata. Sul punto, giova appena riportare quanto ha riferito il notaio , nella denuncia Persona_2 sporta in data 30.12.2020: “Voglio precisare che è buona regola che quando si stipula un atto, attraverso una procura speciale, il notaio incaricato della stipula senta il notaio che ha ricevuto la procura per la conferma sulle parti e l'oggetto, cosa che in questo caso non è avvenuta”. Del resto, come ha giustamente rilevato la difesa dell'attore, se il notaio avesse CP_2 compulsato lo studio del suo collega, notaio , e avesse chiesto conferma allo stesso in Per_2 merito alla procura esibita dall' e dal e rivelatasi poi completamente Per_1 CP_1 falsa, l'inganno ordito da questi ultimi sarebbe stato immediatamente scoperto e la truffa non si sarebbe consumata. Sussiste, quindi, in maniera evidente un indiscutibile nesso causale tra l'inadempimento professionale ascrivibile al convenuto e il danno subito dal he, CP_2 Parte_1 confidando sulla correttezza dell'operato del notaio che aveva rogato l'atto di compravendita intercorso tra l' e il , decideva di acquistare da quest'ultimo Per_1 Pt_6 l'appartamento di Via Orazio n. 100. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve dichiararsi la responsabilità del convenuto
[...] per aver rogitato il proprio atto notarile costituendo, quale parte venditrice, un falsus CP_2 procurator della proprietaria dell'immobile, che tale si qualificava sulla scorta di una procura speciale contraffatta, senza effettuare alcun tipo di verifica in merito a quest'ultima, e così venendo meno, nell'acquisizione della certezza sulla identità del dichiarante, alla diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
5. L'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_3 L'attore ha proposto, altresì, un'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
, lamentando che quest'ultimo – al momento di stipulare il contratto di CP_3 permuta del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726) con il quale il cedeva CP_1 al a piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100 – non Parte_1 solo non avrebbe accertato l'autenticità della procura utilizzata per la stipula del precedente atto, per notar , con cui il aveva acquistato il suddetto immobile, ma addirittura CP_2 CP_1 avrebbe trascurato di valutare tutta una serie di elementi che, ove valorizzati, avrebbero potuto e dovuto indurre in sospetto il professionista, al punto da consigliare all'acquirente di astenersi dal contrarre. In particolare, l'attore contesta al convenuto di non essersi “insospettito”, tra le CP_3 altre cose, del fatto che il , poco più di un mese dopo aver acquistato dall' CP_1 Per_1 l'appartamento di Via Orazio n. 100 (ad un prezzo pari a 1.250.00,00 euro), lo avrebbe immediatamente dato in permuta al ad un prezzo addirittura inferiore (pari a Parte_1 1.200.000,00 euro). Senonché, deve dirsi che, dall'istruttoria raccolta, non è emerso alcun addebito da poter ascrivere al notaio , per la prestazione professionale dallo stesso posta in essere. CP_3
pagina 10 di 18 In primo luogo, infatti, risulta per tabulas, oltre ad essere incontestato tra le parti costituite, che al notaio non sia stata presentata alcuna procura a vendere, ai fini della stipula CP_3 dell'atto di permuta intervenuto tra e l'odierno attore, Controparte_1 Parte_1
[...] La procura di cui si discute, infatti, come si è visto, è stata utilizzata esclusivamente per il rogito dell'atto di compravendita, per notar , stipulato tra l' e il . CP_2 Per_1 CP_1 Ne deriva che, come si legge condivisibilmente nella comparsa di costituzione del convenuto,
“l'obbligo di verificare la procura allegata all'atto da stipularsi - e quindi quello di verificare che il procuratore fosse munito dei consequenziali poteri – gravava esclusivamente sul procedente notaio rogante e non certo sull'odierno convenuto notaio . CP_3 Inoltre, in ragione del principio dell'affidamento, non vi sono fondate e plausibili ragioni per sostenere che il notaio avrebbe dovuto dubitare dell'autenticità della procura CP_3 notarile allegata all'atto di provenienza, sia perché la stessa non presentava alcun indizio di possibile falsità rilevabile ictu oculi, sia perché era ragionevole presupporre che tutti i controlli necessari in merito alla veridicità e persistenza della procura al momento della stipula dell'atto di provenienza fossero già stati effettuati dal notaio . CP_2 Il , quindi, risultava essere il legittimo acquirente del bene immobile sito in Napoli CP_1 alla Via Orazio n. 100, in forza del valido ed efficace atto notarile del 16.9.2020, e in capo al notaio vi era, quindi, unicamente l'obbligo professionale di controllare il titolo di CP_3 provenienza e le visure ipotecarie e catastali all'uopo estratte (appena un giorno prima del rogito, in data 27.10.2020, com'è emerso in istruttoria), proprio al fine di evitare di trascurare eventuali variazioni sopravvenute immediatamente prima della stipula. Alla luce di quanto sopra, quindi, il convenuto risulta aver compiuto tutte le attività CP_3 tecniche richieste dal proprio ufficio, ossia quelle dirette ad individuare esattamente il bene ed a verificarne l'effettiva proprietà in capo al venditore per una serie, continua ed ininterrotta di trascrizioni (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 34949 del 30.12.2024). A ciò si aggiunga che, in ordine alle presunte “anomalie” che, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbero dovuto indurre in sospetto il notaio, è stata sentita la teste la Tes_1 quale ha chiarito i dettagli della vicenda contrattuale. La teste, infatti, escussa all'udienza del 4.11.2024, dopo aver precisato di essere un avvocato e di collaborare dal 2017 con il notaio , affiancandolo nell'istruttoria delle pratiche, ha CP_3 dichiarato quanto segue: “Con riferimento alla vicenda relativa all'atto stipulato tra e , ricordo che gli stessi vennero più volte presso lo studio del notaio Parte_1 CP_1 che li ricevette talvolta congiuntamente e talvolta in maniera separata, per convenire la struttura del negozio e per raccogliere la documentazione necessaria. Sono sempre stata presente a questi incontri. Non ricordo problemi particolari per la redazione e la stipula dell'atto tra le suddette parti. Si trattava di una permuta, con conguaglio in denaro, in quanto il valore dei beni non era di pari valore. Il notaio chiese alle parti il motivo per cui si voleva procedere ad una permuta. Il sig. permutava un immobile in Napoli, zona Via Orazio;
i beni del sig. si CP_1 Parte_1 trovavano invece in CA, in più vi era una imbarcazione abbastanza prestigiosa. Ricordo che il bene di Via Orazio era stato acquistato dal soltanto pochi giorni prima, in CP_1 particolare, circa 40-42 giorni prima del rogito. Ciò non costituì motivo di discussione tra le parti, anche perché queste ultime dichiaravano di conoscersi da tempo e di essere amici di lunga data. Il dante causa del era una signora, credo si chiamasse Lancillotti. In realtà, il sig. CP_1
giustificò la circostanza che la vendita avvenisse a distanza di pochi giorni, dicendo che CP_1
l'acquisto in realtà era avvenuto già circa un anno prima mediante corresponsione di assegni e
pagina 11 di 18 che la sola formalizzazione del trasferimento risaliva al 2020, a causa di contingenti ragioni determinate da motivi di salute della dante causa. Si parlò di un mutuo che il doveva Parte_1 stipulare per pagare parte del conguaglio, non avendo a disposizione l'intera cifra. L'immobile di via Orazio costava circa 1.200.000 euro, mentre gli immobili siti in CA e l'imbarcazione valevano complessivamente circa la metà di tale valore (500.000 euro). In questo caso, non mi sono occupata della stesura della bozza dell'atto. Ricordo che ci furono cinque o sei incontri del notaio con le parti prima del rogito, non ricordo di preciso quando tali incontri si siano verificati”. Ciò posto, in considerazione dei plurimi incontri avvenuti presso lo studio tra il notaio e le parti, nonché dell'assenza di particolari problemi in merito alle condizioni e ai CP_3 termini dell'atto, della circostanza che i contraenti fossero “amici di lunga data” e, da ultimo, delle motivazioni addotte dal in ordine al fatto che l'acquisto dell'immobile, in CP_1 realtà, fosse avvenuto un anno prima, ma fosse stato formalizzato soltanto nel settembre 2020 per motivi di salute della venditrice, non si rileva alcuna ragione per poter imputare al convenuto un'omissione di diligenza qualificata nella condotta professionale tenuta e, segnatamente, nella stipula dell'atto di permuta di cui si discute. Inoltre, per quanto concerne l'obbligo del notaio di eseguire la propria prestazione professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve darsi atto che, secondo la Suprema Corte, “deve ritenersi estraneo all'obbligo di diligenza relativo all'attività esercitata dal notaio solo quello di fornire informazioni oppure consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque prevedibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post e, dunque, giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10474 del 31.3.2022; nonché Cass., sez. III, ordinanza n. 20297 del 26.7.2019)”. Né, in senso contrario, può invocarsi – come pretenderebbe l'attore – il c.d. “dovere di consiglio” che incomberebbe sul notaio e che fonderebbe una responsabilità contrattuale generalizzata del professionista per aver omesso di fornire alla parte qualsiasi possibile informazione che possa risultare di una certa utilità per la stessa. Tale dovere, infatti, lungi dall'avere una portata così ampia, “ha ad oggetto esclusivamente questioni tecniche, cioè problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile trasferito;
tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7707 del 29.3.2007; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 20297 del 26.7.2019)”. In tal senso, quindi, deve dirsi che risulta del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che il notaio non si sia “insospettito” per il fatto che il , nonostante la CP_3 CP_1 sua giovane età (37 anni), avesse una “significativa disponibilità economica”, ovvero che lo stesso avesse corrisposto all' l'importo di 1.250.000,00 euro “non tramite assegni Per_1 circolari, ma semplici assegni bancari”. Ne deriva che la domanda avanzata dall'attore nei confronti del convenuto in CP_3 quanto infondata in fatto e in diritto, non può essere accolta e deve essere quindi rigettata.
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6. I danni risarcibili In conclusione, quindi, deve ritenersi che i danni patiti dall'attore siano da attribuirsi, per un verso, alla condotta truffaldina tenuta dall' e dal (nei cui confronti, però, Per_1 CP_1 il in questo giudizio, non ha proposto alcuna domanda risarcitoria) e, per altro Parte_1 verso, in pari grado, all'inadempimento professionale del notaio , che, ancorché CP_2 soltanto per negligenza, ha contribuito causalmente al verificarsi dell'illecito civile. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il convenuto deve essere condannato a CP_2 risarcire all'attore tutti i danni che quest'ultimo ha subito in conseguenza del suo inadempimento, salvo il diritto di regresso nei confronti dell' , quale falsus procurator, e del Per_1
. CP_1 In proposito, giova appena precisare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 8778 del 3.4.2024; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, sentenza n. 92, del 4.1.2017)”. Nel caso in esame, come si è visto, se il notaio avesse svolto con il dovuto rigore CP_2 l'attività di accertamento dei poteri di rappresentanza in capo all' , si sarebbe Per_1 immediatamente avveduto della condotta illecita posta in essere da quest'ultimo, con la complicità del , e ne avrebbe impedito la prosecuzione. CP_1 Ciò posto, occorre ora procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore, in conseguenza della negligenza professionale del notaio. A tale proposito, va ricordato che, in relazione alle domande di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, il danneggiato è dispensato dalla prova dell'inadempimento, potendo limitarsi alla allegazione dello stesso, ma rimane onerato della prova – da fornirsi eventualmente anche mediante presunzioni – del danno patito e del nesso di causa tra questo e l'evento (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 27142 del 21.10.2024). Orbene, in ordine al quantum debeatur, il a documentato: Parte_1
- di aver emesso due assegni bancari n. 3657035763-04 e n. 3657035764-05, rispettivamente in data 26.10.2020 per l'importo di € 60.000,00 e in data 6.11.2020 per l'importo di € 40.000,00, entrambi tratti all'ordine di e, da questi, regolarmente incassati (cfr. Controparte_1 copia degli assegni ed estratto del conto corrente bancario intestato all'attore);
- di aver emesso, altresì, un assegno bancario n. 3657035765-06, in data 28.10.2020 per l'importo di € 11.000,00, tratto all'ordine del notaio e, da questi, CP_3 regolarmente incassato (cfr. copia dell'assegno ed estratto del conto corrente bancario intestato all'attore);
- di aver ceduto in permuta al la proprietà di alcuni suoi immobili siti nel Comune CP_1 di CA (AQ), del valore complessivo di € 270.000,00 e della propria imbarcazione a motore da diporto nautico, senza limite, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con la sigla e numero di iscrizione NA 8975/D, dal valore di € 230.000,00.
pagina 13 di 18 Orbene, secondo la prospettazione dell'attore, nel quadro dell'operazione negoziale intercorsa con il , lo stesso subiva quindi un danno patrimoniale pari alle somme di denaro CP_1 erogate a favore dello stesso (pari a 100.000,00 euro), alle spese notarili corrisposte al notaio
(pari a 11.000,00 euro) e al valore dei beni immobili e mobili registrati dato in CP_3 permuta al (pari a 500.000,00 euro), per un valore complessivo pari a 611.000,00 CP_1 euro. Ciò posto, quanto agli assegni, deve dirsi che gli stessi risultano allegati in copia e recano i nominativi dei beneficiari ed i numeri identificativi, corrispondenti ai dati di pagamento indicati nell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726). CP_3 Dall'estratto conto del inoltre, si evince l'addebito degli importi sul conto del Parte_1 disponente, che dimostra l'effettivo incasso degli stessi rispettivamente in data 29.10.2020 e 9.11.2020. Parimenti è a dirsi per quanto concerne le spese notarili versate al notaio a mezzo CP_3 assegno, per l'importo di 11.000,00 euro, che risulta addebitato sul conto del disponente e effettivamente incassato in data 29.10.2020 (del resto, sul punto, giova appena precisare che i convenuti non hanno contestato né il versamento, né l'incasso della somma). Gli indici di corrispondenza evidenziati, quindi, consentono di ritenere provato da parte del il pagamento delle somme di 100.000,00 euro in favore del e di Parte_1 CP_1 11.000,00 euro in favore del notaio , nonché il corrispondente danno subito CP_3 dall'attore e causalmente riconducibile alla stipula dell'atto di permuta “a non domino”. Quanto ai beni immobili siti nel Comune di CA (AQ) e all'imbarcazione permutati al
, deve osservarsi quanto segue. CP_1 L'attore ha chiesto il rimborso del valore di tali beni, sul presupposto che gli stessi, essendo stati ceduti a terzi, non sarebbero più recuperabili al suo patrimonio, in considerazione del fatto che sarebbe “vana ogni azione di rivendica e restituzione nei confronti degli attuali proprietari (terzi acquirenti a titolo oneroso ed in buona fede)”. Orbene, dalla documentazione prodotta, risulta che i beni immobili sono stati venduti, con atto per notar del 29.12.2020 (repertorio n. 4965 e raccolta n. 3564) a Per_4 Persona_5 al prezzo di € 100.000,00 (il quale, stando a quanto si legge nell'atto notarile di compravendita, sarebbe stato corrisposto a mezzo di due assegni circolari, non trasferibili, di cui uno, pari ad € 15.000,00, emesso in data 23.12.2020, ed uno, di € 85.000,00, emesso in data 28.12.2020, all'ordine del e di cui il beneficiario avrebbe rilasciato espressa quietanza). CP_1 Senonché deve dirsi che non è stata fornita prova dell'effettivo pagamento di tali somme, motivo per cui non può escludersi che il suddetto contratto di compravendita sia stato soltanto simulato tra le parti, e che, per quanto concerne il valore degli immobili ceduti, lo stesso – ai fini della quantificazione del danno richiesto in questa sede – è stato determinato dall'attore in € 270.000,00 sulla scorta della banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, deve osservarsi che non vi è prova, in atti, della avvenuta registrazione e, soprattutto, della trascrizione dell'atto di compravendita per notar del 29.12.2020. Per_4 Ne deriva che, in considerazione della mancata prova della trascrizione dell'atto, della data di effettuazione del rogito (29.12.2020, a distanza di poco più di due mesi dalla permuta per notar con cui i beni in questione erano stati ceduti al ) e della somma CP_3 CP_1 concordata tra le parti a titolo di prezzo (pari a 100.000,00 euro, nettamente inferiore rispetto al valore stimato dei beni, che risulta essere pari a 270.000,00 euro), non può escludersi la possibilità per l'attore di impugnare validamente tale atto di compravendita, nei termini di legge, dimostrando la mancanza di buona fede nel terzo acquirente.
pagina 14 di 18 Parimenti, quanto all'imbarcazione a motore da diporto nautico, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con la sigla e numero di iscrizione NA 8975/D, deve dirsi che la stessa – del valore stimato tra i 220.000,00 ed i 230.000,00 euro (come da consulenza tecnica di stima, in atti, redatta, in data 3.7.2020, dal perito di parte ) Per_13
– risulta ceduta, con scrittura privata del 4.12.2020, a Persona_6 Parte_3
e
[...] Persona_7 Persona_8 Parte_4
, al prezzo di € 90.000,00 (il quale, come si legge nell'atto, sarebbe stato “interamente
[...] pagato”, senza indicazione alcuna delle modalità di pagamento, a riprova della possibile simulazione tra le parti dell'atto di trasferimento). Anche in tal caso, poi, la scrittura privata risulta registrata presso l'Agenzia delle Entrate, ma non vi è alcuna prova che la stessa sia stata anche regolarmente trascritta negli appositi registri. Inoltre, la data di sottoscrizione della scrittura privata (4.12.2020, a poco più di due mesi dalla permuta per notar con cui l'imbarcazione veniva ceduta al ) e la somma CP_3 CP_1 concordata tra le parti a titolo di prezzo (pari a 90.000,00 euro, nettamente inferiore rispetto al valore stimato del bene, che risulta essere pari a 220.000,00 o 230.000,00 euro) costituiscono indici sintomatici dell'assenza di buona fede nei terzi acquirenti. Ne deriva che, anche per tale imbarcazione, non può escludersi la possibilità per l'attore di impugnare validamente tale atto di compravendita. Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., il valore di tali beni, in mancanza di prova della definitiva ed irreversibile fuoriuscita degli stessi dal patrimonio del non possa essere computato nell'ammontare del risarcimento Parte_1 dovuto all'attore, il quale, infatti, ove non lo abbia già fatto, ben potrebbe agire per ottenere la restituzione di tali beni. In conclusione, quindi, il danno patrimoniale patito dal risulta ammontare Parte_1 complessivamente nella somma di 111.000,00 euro (centoundici/00) e, in applicazione dell'art. 1223 c.c., tale importo deve essere posto a carico del professionista convenuto,
[...]
CP_2 Infine, l'attore ha dedotto di aver subito danni non patrimoniali a causa della vicenda occorsa, allegando che “turbamenti e depressioni dell'umore, forti emicranie, facile emozionabilità immotivata, irritabilità ed esplosioni di rabbia, disturbi del sonno, si sono manifestate nelle giornate dell'istante in maniera graduale ma crescente, sino a sfociare in evidenti ripercussioni e disagi psicologici, tendenze all'isolamento, crisi di ansia, fobie, manie di persecuzione, con gravi ripercussioni anche sulla serenità familiare dell'attore”. Senonché, deve dirsi che il non ha documentato alcunché sulla sussistenza e Parte_1 l'ammontare dei dedotti danni psicologici o non patrimoniali. Ne deriva che, sotto tale profilo, la sua domanda risarcitoria deve essere rigettata. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al risarcimento, in CP_2 favore dell'attore, dei danni patrimoniali subiti, i quali possono essere liquidati nella somma complessiva di € 111.000,00. Su tale somma, all'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante l'applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (ottobre 2020) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da ottobre 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. La domanda di manleva avanzata dal convenuto CP_2 In ordine alla domanda di manleva, avanzata dal notaio nei confronti di CP_2 CP_6
pagina 15 di 18 e Controparte_12 [...]
, al fine di essere tenuto indenne da tutte le Controparte_13 conseguenze patrimoniali negative del presente processo, poste a suo carico, si osserva quanto segue. È stato prodotto il contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i notai iscritti al ruolo e la polizza “collettiva” n. IFL0011090, stipulata tra il Consiglio Nazionale del Con Notariato e la . Controparte_14 (valevole, senza alcuna contestazione di parte, per il periodo 1.5.2018 - 1.5.2021). In base alla citata polizza, le compagnie assicuratrici del si obbligavano “nei limiti ed CP_2 alle condizioni di contratto, a tenere indenne l' di ogni importo che questi sia tenuto a Parte_7 pagare, a titolo di Risarcimento a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile a sensi di legge nell'esercizio di attività di notaio iscritto al Ruolo in conseguenza a negligenza, imprudenza o imperizia, errori professionali ed infedeltà delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.” Più precisamente, l'art. 1 [Il rischio assicurato] della polizza assicurativa in esame prevede che
“l'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti
o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative;
in caso di furto e rapina di valori, l'assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000 per ogni sinistro e di Euro 300.000 per anno assicurativo. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l deve rispondere”. Parte_7 La compagnia assicurativa chiamata in causa, invero, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo. L'eccezione, tuttavia, è infondata e deve essere, quindi, rigettata. In particolare, non è condivisibile la tesi della che vorrebbe far decorrere il CP_6 termine prescrizionale biennale del diritto di manleva del proprio assicurato, non già dall'8.3.2023 (data di comunicazione all'assicuratore dell'atto introduttivo del giudizio), ma dall'11.1.2021 (data della richiesta di risarcimento). Tale argomentazione, invero, non tiene conto né del terzo comma dell'art. 2952 c.c., né dell'art. 9 del contratto di assicurazione che prevedono, espressamente, che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. L'azione nei confronti del è stata promossa dal in data 3.3.2023 e il CP_2 Parte_1 convenuto ha chiamato in causa l' Controparte_15
, e la ,
[...] Parte_2 con atto notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19.5.2023.
pagina 16 di 18 Allo stesso modo, non appaiono fondate neanche le eccezioni, sollevate dalla chiamata in causa, di inoperatività della copertura assicurativa per inadempimento dell'obbligo di avviso e salvataggio e tardiva denuncia e/o per assunto comportamento doloso del . CP_2 A riprova dell'infondatezza dell'eccezione, si richiama la copiosa corrispondenza, a mezzo posta elettronica certificata, intercorsa a partire dal 30.12.2020, tra il notaio e l' CP_2 [...]
come suggerito nella medesima polizza assicurativa. Controparte_16 La domanda di manleva formulata dal convenuto quindi, è fondata e deve CP_2 essere accolta. Ne deriva che la e la Controparte_17 [...]
devono essere condannate Parte_2 a tenere indenne il proprio assicurato per la responsabilità civile professionale, dal pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali come quantificati.
8. Le spese di lite Il limitato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale giustificano una compensazione parziale delle spese di lite tra l'attore, e il convenuto, Parte_1
nella misura del 50%. CP_2 La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore deve essere posta a carico del convenuto CP_2 Le spese di lite sostenute dal convenuto seguono la soccombenza dell'attore CP_3 e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Infine, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra il convenuto e le chiamate in causa, CP_2 Controparte_15
, e
[...] Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in CP_2 favore dell'attore, della somma di € 111.000,00 (centoundicimila/00), a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di ottobre 2020 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da ottobre 2020 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , della CP_2 Parte_1 metà delle spese di lite, che si liquidano in € 856,50 per esborsi e in € 3.526,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra e Parte_1
; CP_2
pagina 17 di 18 - rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite che si liquidano in € 100,00 per esborsi e in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- rigetta, nel resto, le domande proposte da;
Parte_1
- accoglie la domanda di manleva avanzata da e, per l'effetto, condanna CP_2 la e la Controparte_15 [...]
, in solido tra loro, a Parte_2 tenere indenne il convenuto da tutto ciò che lo stesso sarà tenuto a pagare all'attore per effetto della predetta sentenza, detratta la franchigia contrattuale e ripartendo il relativo onere nella misura del 75% a carico di e del restante 25% a carico della Controparte_6 ; Controparte_10
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra il convenuto e le CP_2 chiamate in causa Controparte_9
, nonché
[...] Parte_2
.
[...]
Napoli, 3/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5999/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Scarlatti 8 presso lo studio dell'avv. Pietro Volpe (c.f. ) e dell'avv. Alberto Pacifico (c.f. ), che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, giusta procura allegata all'atto di citazione ATTORE E
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente a[...] CONVENUTO CONTUMACE NONCHE'
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._5 residente a[...], elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla via Roma n. 285 presso lo studio dell'avv. Biagio Lauri (c.f. ) e C.F._6 dell'avv. Carmine Lauri (c.f. ), che lo rappresentano e difendono giusta C.F._7 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO NONCHE' (c.f. ), nato a [...] il [...] con studio in CP_3 C.F._8 Napoli alla Via Palepoli n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Traversa (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio d quest'ultimo in Napoli C.F._9 alla Via Ponte di Tappia n. 47, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E
, già Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(c.f. , anche quale delegataria, con rappresentanza processuale passiva,
[...] P.IVA_1 della coassicuratrice Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano,
[...] piazza Vetra n. 17, presso lo studio dell'avv. David Maria Marino (c.f. C.F._10 e dell'avv. Sara Sparagna (c.f. ), che la rappresentano e difendono, in virtù C.F._11 di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATE IN CAUSA
pagina 1 di 18 Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 15.9.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 1.3.2023, 2.3.2023 e 3.3.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_2 per sentir accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di permuta rogato da CP_3 quest'ultimo in data 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726) ed intercorso tra l'attore ed il , nonché per sentir accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei notai CP_1 convenuti, e , nella vicenda de quo e, per l'effetto, ottenere la condanna CP_2 CP_3 degli stessi, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti. L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 16.9.2020, in qualità di procuratore di Persona_1 CP_7
, con atto di compravendita per notar , trasferiva a
[...] CP_2 CP_1
la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Orazio n. 100, al prezzo di €
[...] 1.250,000,00;
- che, in data 28.10.2020, il , per atto di permuta per notar , CP_1 CP_3 cedeva a sua volta il suddetto immobile all'attore, in cambio del Parte_1 pagamento della somma di € 100.000,00 (portata da due assegni bancari, regolarmente girati all'incasso dal venditore), nonché di alcuni beni immobili siti nel Comune di CA (del valore complessivo di € 270.000,00), di un'imbarcazione a motore da diporto nautico senza limite, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con sigla e numero di iscrizione NA 8975/D (del valore di € 230.000,00) e del versamento, entro e non oltre il 30.4.2021, di un conguaglio in denaro dell'importo di € 600.000,00, che sarebbe stato ottenuto con mutuo bancario;
- che, dopo la stipula dell'atto di permuta, si appurava che la procura a vendere, apparentemente rilasciata all' , in data 2.7.2020, per notar (con repertorio n. Per_1 Persona_2 7636), ed utilizzata per la compravendita intercorsa tra l' e il era stata Per_1 CP_1 in realtà contraffatta, in quanto recava una firma apocrifa della citata un CP_7 falso timbro del notaio rogante ed una marca da bollo falsa;
- che il , subito dopo la trascrizione dell'atto di permuta, si adoperava – con una CP_1 falsa procura a vendere, apparentemente rilasciata dallo stesso per notar Parte_1 Per_3 in data 23.11.2020 (con repertorio n. 5237) – per cercare di vendere, nuovamente,
[...] l'immobile già ceduto all'attore e, comunque, per trasferire a terzi i beni che gli erano stati ceduti in permuta con l'atto per notar;
CP_3
- che, in particolare, gli immobili siti nel Comune di CA venivano venduti, con atto per notar del 29.12.2020 (repertorio n. 4965 e raccolta n. 3564), a tale Per_4 Per_5 al prezzo di € 100.000,00; mentre l'imbarcazione AM FO, con atto di
[...] compravendita del 4.12.2020, tramite la Agenzia Nautica Brother di ER IG e TE s.n.c., veniva venduta a Persona_6 Parte_3 Persona_7
, e al prezzo di €
[...] Persona_8 Persona_9
90.000,00;
pagina 2 di 18 - che originaria proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Orazio Controparte_7 n. 100, adiva il Tribunale di Napoli e, dopo aver ottenuto il sequestro conservativo dell'immobile, faceva dichiarare l'inesistenza della procura a vendere per notar , Per_2 n. 7636 del 2.7.2020, apparentemente conferita all' e l'inefficacia, nei suoi Per_1 confronti, dell'atto per notar del 16.9.2020 (repertorio n 100007 e raccolta n. 21460) e CP_2 dell'atto per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726); CP_3
- che, a causa della negligenza professionale dei due notai, il oltre ad Parte_1 ingentissimi ed evidenti danni patrimoniali, aveva subito anche “turbamenti e depressioni dell'umore, forti emicranie, facile emozionabilità immotivata, irritabilità ed esplosioni di rabbia, disturbi del sonno”, che erano sfociati in “evidenti ripercussioni e disagi psicologici, tendenze all'isolamento, crisi di ansia, fobie, manie di persecuzione, con gravi ripercussioni anche sulla serenità familiare dell'attore”. Ciò premesso, l'attore, deducendo che l'atto concluso dal falsus procurator era inefficace e che
“l'immobile sito in Napoli alla via Orazio 100, prima della truffa risultante nella piena titolarità della sig.ra , in realtà non è mai uscito dalla sfera di proprietà di quest'ultima”, Controparte_7 chiedeva accertarsi l'annullabilità ex art. 1427 c.c., per vizio del consenso, dell'atto per notar
, con il quale lo stesso aveva permutato al gli immobili siti in CP_3 CP_1 CA (AQ) e l'imbarcazione di sua proprietà. Inoltre, sul presupposto che “la scarsa diligenza tenuta dai due notai roganti (…) ha consentito la realizzazione del raggiro, che altrimenti non avrebbe mai potuto essere portato a termini”, il chiedeva la condanna dei due professionisti convenuti al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali (che quantificava nella somma complessiva di € 611.000,00) e di quelli non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa. Instaurato il contraddittorio, il convenuto benché ritualmente citato, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia;
si costituivano, invece, entrambi i notai convenuti. In particolare, il notaio eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
chiedeva la CP_2 sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in pendenza del procedimento penale n. 118/21 R.G.N.R. a carico di ed altri e, nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso, deducendo di aver contratto rituale assicurazione professionale con la
[...]
e con la , chiedeva di poter CP_6 CP_8 Parte_2 chiamare in garanzia le proprie compagnie assicurative, onde poter essere manlevato dalle stesse, in caso di condanna. Il notaio , invece, rilevava l'insussistenza, a proprio carico, anche in termini di CP_3 mera solidarietà passiva, di alcuna responsabilità professionale e chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse, in quanto totalmente inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. In data 12.10.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_9
(già ), anche nella qualità di delegataria,
[...] Controparte_6 con rappresentanza processuale passiva, della , Controparte_10 la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito ed argomentato, aderiva alle difese ed eccezioni del notaio in merito all'infondatezza in fatto ed in diritto delle CP_2 domande risarcitorie avanzate dall'attore e, in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia avanzata dall'assicurato nei suoi confronti, in quanto prescritta e infondata, per inoperatività della copertura.
pagina 3 di 18 In via di subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate contro il notaio e della domanda di manleva proposta da quest'ultimo, chiedeva di limitare CP_2 l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato e di determinare l'indennizzo dovuto nei limiti del massimale, previa detrazione Con della franchigia di € 15.000,00, ripartendolo nella misura del 75% a carico di e del restante 25% a carico della . Controparte_10 Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escussa la teste su Tes_1 richiesta del convenuto , la causa, all'udienza del 15.9.2025, veniva trattenuta in CP_3 decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni di nullità della citazione, sollevate dal convenuto CP_2
Quest'ultimo, infatti, ha eccepito la violazione dell'art. 163 c.p.c., sul presupposto che l'atto di citazione, per un verso, difetterebbe degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per altro verso, avrebbe assegnato ai convenuti un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (venti giorni, in luogo dei settanta previsti dall'art. 163 c.p.c., come modificato dalla c.d. “riforma Cartabia”, introdotta con D.Lvo n. 149/2022, la cui entrata in vigore è stata fissata al 28.2.2023). Orbene, quanto al presunto difetto concernente l'editio actionis, deve dirsi che lo stesso è infondato, atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, è agevole rilevare sia l'oggetto della domanda (petitum), sia la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi); di talché, l'atto di citazione non appare in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico. Quanto viceversa al vizio concernente la vocatio in jus, si osserva che lo stesso deve ritenersi sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del convenuto , il CP_2 quale, peraltro, ha anche ritualmente chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
2. I fatti I fatti dedotti dall'attore, invero, oltre a non essere stati contestati dalle parti costituite, risultano documentalmente provati. Sono stati prodotti, infatti, la procura per notar n. 7636 del 2.7.2020 rilasciata da Per_2
a per la vendita di un immobile sito in Napoli al Corso Persona_10 Persona_11
Novara n. 92; l'atto di compravendita per notar del 16.9.2020 (repertorio n 100007 e CP_2 raccolta n. 21460) con cui , quale procuratore speciale di Persona_1 CP_7
, vendeva a l'immobile sito in Napoli alla Via Orazio n. 100, con
[...] Controparte_1
l'allegata procura a vendere falsificata e apparentemente rilasciata dalla CP_7 all' ; l'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e Per_1 CP_3 raccolta n. 2726) con cui il cedeva al 'immobile di Via Orazio n. CP_1 Parte_1
pagina 4 di 18 100, in cambio di alcuni immobili siti nel Comune di CA (AQ), di un'imbarcazione di notevoli dimensioni e di un conguaglio in denaro di € 700.00,00; la denuncia sporta dal notaio
[...]
in data 30.12.2020 attestante la falsificazione della procura allegata all'atto per notar Per_2
; la denuncia-querela sporta dalla in data 8.1.2021, con cui la stessa CP_2 CP_7 disconosceva di aver mai concesso procura speciale a chicchessia per vendere l'appartamento di sua proprietà, sito in Napoli alla Via Orazio n. 100; nonché, da ultimo, le denunce-querele sporte dal dal notaio e dal notaio . Parte_1 CP_2 CP_3
A ciò si aggiunga che è stata prodotta, in atti, altresì, l'ordinanza decisoria emessa in data 28.9.2021, su ricorso presentato da ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., Controparte_7 nei confronti di , e nell'ambito Persona_1 Controparte_1 Parte_1 del procedimento n. 3190/2021 R.G., con la quale il Tribunale di Napoli accertava “l'inesistenza di una procura per Notaio n. 7636 del 2 luglio 2020 in cui figurano Persona_2 [...] quale dante procura e quale procuratore” e dichiarava CP_7 Persona_1
“l'inefficacia, nei confronti di , dell'atto per Notaio del 16 settembre 2020, Controparte_7 CP_2 rep. 100007, racc. 21460 (compravendita – )” e “dell'atto per Notaio Per_1 CP_1 del 28 ottobre 2020, rep. 9281, racc. 2726 (permuta – ”, CP_3 CP_1 Parte_1 ribadendo in capo alla ricorrente “la piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via Orazio n.100”. Orbene, sulla scorta di tali documenti, può ritenersi provato che il , falsificando una CP_1 procura speciale notarile che la moglie, aveva rilasciato a terzi per vendere Persona_10 un immobile di sua proprietà, procedeva dapprima ad acquistare, ad insaputa della stessa, l'immobile della ito in Via Orazio n. 100, da lui stesso condotto in locazione, CP_7 facendo partecipare all'atto l' , come falsus procurator della reale proprietaria, e, Per_1 successivamente, provvedeva a permutare il medesimo immobile al n cambio di Parte_1 altri beni di proprietà di quest'ultimo e di un considerevole conguaglio in denaro. Risulta provato per tabulas, altresì, che il , subito dopo aver sottoscritto il rogito con CP_1 il con lo stesso modus operandi, cercava di vendere nuovamente l'immobile sito Parte_1 in Napoli alla via Orazio 100, falsificando la procura a vendere che era stata conferita in data 23.11.2020 da tale a per notar Persona_12 Controparte_11 Persona_3 (repertorio n. 5237) e relativa ad un immobile sito in Napoli alla via Emanuele De Deo n. 55. Sul punto, in particolare, sono state acquisite, in atti, la denuncia sporta dal n data Parte_1 30.12.2020, nonché la denuncia del notaio e la comunicazione del notaio CP_3 Per_3 Da ultimo, deve dirsi che il – subito dopo aver sottoscritto l'atto di permuta con il CP_1
alienava a terzi i beni di quest'ultimo. Parte_1 In particolare, come risulta dagli atti di compravendita che sono stati prodotti, gli immobili siti in CA (AQ) venivano venduti a tale per notar del 29.12.2020 Persona_5 Per_4 (avente repertorio n. 4965 e raccolta 3564); mentre, l'imbarcazione AM FO veniva ceduta, con atto di vendita del 4.12.2020 a mezzo dell'Agenzia Nautica Brother di ER IG e TE s.n.c. di Pozzuoli, ai sigg. Persona_6 Parte_3
e Persona_7 Persona_8 Parte_4
3. La domanda di annullamento del contratto di permuta Ciò posto, l'attore ha chiesto innanzitutto di accertare l'annullabilità dell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726), intercorso tra lo stesso CP_3
d il . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 18 Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, i trasferimenti operati con l'atto in questione sarebbero “annullabili, (non inefficaci né nulli) perché viziati nel consenso (cfr. art. 1427 c.c.), il che renderebbe vana ogni azione di rivendica e restituzione nei confronti degli attuali proprietari (terzi acquirenti a titolo oneroso ed in buona fede)”. Orbene, la domanda, oltre ad essere stata formulata in maniera assolutamente generica, in quanto non indica neanche lo specifico vizio della volontà che ad avviso dell'attore avrebbe inficiato l'atto, è infondata e deve essere, quindi, rigettata. A prescindere dal fatto che il on ha chiarito se il contratto di permuta oggetto di Parte_1 impugnazione debba essere annullato per errore o per dolo (e, come è noto, vi è una differenza ontologica tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è “endogena” alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è “esogena”, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente), deve dirsi che, nel caso di specie, si versa in ipotesi di contratto “a non domino”, in quanto concluso con un soggetto – il – che, al momento della stipula, non era l'effettivo proprietario CP_1 dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100, oggetto della permuta, per averlo acquistato dall' , quale falsus procurator della Per_1 CP_7
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contratto “a non domino” non è né nullo, né annullabile, ma semplicemente inefficace nei confronti del vero proprietario del bene, il quale può agire in giudizio per far dichiarare l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti e, poi, con l'azione di rivendicazione, per recuperare la piena titolarità del bene (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 24643 del 19.11.2014). Allo stesso modo, deve ritenersi pienamente valido il contratto tra chi ha acquistato il bene dal falsus procurator ed il terzo di buona fede, atteso che, in base all'art. 1159 c.c., “colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”. A differenza di quanto accade per i beni mobili in base all'art. 1153 c.c., quindi, per i beni immobili l'acquisto non avviene in via automatica, poiché la legge si limita a restringere – da venti a dieci anni – il tempo necessario ai fini dell'usucapione del bene, purché a ciò si accompagni la presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi, quali la buona fede e la sussistenza di un titolo idoneo trascritto. Nel caso di specie, dagli atti che sono stati prodotti, come si è detto, risulta che la quale effettiva proprietaria dell'immobile di Via Orazio n. 100, ha agito in CP_7 giudizio nei confronti del falsus procurator dell'acquirente Persona_1 CP_1
e del subacquirente per ottenere la dichiarazione di inefficacia
[...] Parte_1 nei suoi confronti non soltanto dell'atto di compravendita per notar del 16.9.2020 (rep. CP_2
100007, racc. 21460) intercorso tra i primi due, ma anche dell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (rep. 9281, racc. 2726), intercorso tra il e l'odierno CP_3 CP_1 attore. Quanto al invece, lo stesso non può invocare l'annullamento della permuta “a Parte_1 non domino” per vizio del consenso, ma, al più, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, può chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e, in considerazione pagina 6 di 18 dell'inadempimento del , la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni CP_1 subiti. Ne deriva che la domanda di annullamento del contratto di permuta stipulato in data 28.10.2020, quindi, deve essere rigettata.
4. L'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_2 L'attore ha proposto un'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_2
, lamentando che quest'ultimo – al momento di stipulare il contratto di compravendita del
[...] 16.9.2020 (rep. 100007, racc. 21460) con il quale quale procuratore Persona_1 speciale di alienava a la piena proprietà Controparte_7 Controparte_1 dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100 – non avrebbe accertato la autenticità della procura utilizzata dall' per costituirsi quale parte venditrice. Per_1 Si tratta, come si è detto, della procura per notar n. 7636 apparentemente rilasciata Per_2 all' dalla n data 2.7.2020 e che, all'esito degli accertamenti svolti, è Per_1 CP_7 risultata essere falsa, in quanto totalmente contraffatta. Ciò, in base alla prospettazione dell'attore, ha consentito la realizzazione del raggiro da parte del
, che altrimenti non avrebbe mai potuto essere portato a termine. CP_1 Orbene, in proposito, deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
“sussiste la responsabilità da 'contatto sociale' del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare 'inter alios' risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 19849, del 18.7.2024)”. La Suprema Corte, in particolare, dopo aver ritenuto applicabili a vicende analoghe a quella per cui è causa, i principi della responsabilità da cd. "contatto sociale qualificato" e dell'efficacia protettiva, verso il terzo, del contratto corrente “inter alios”, ha precisato che “la cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma (…) quando il danno sia derivato dalla violazione di una o più precise regole di condotta (nella specie quelle del notaio violatrici degli obblighi di controllo e di verifica tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale), imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 19849 del 18.7.2024; nonché, nello stesso senso Cass. n. 11642/2012 e Cass. n. 29711/2020)”. Orbene, tra le doverose “attività preparatorie” che ricadono sul notaio, per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, rientra certamente l'obbligo primario dell'accertamento dell'identità delle parti e, in caso di rappresentanza di una di esse, di verificare la sussistenza di validi ed attuali poteri rappresentati in capo a colui che si qualifica come rappresentante, proprio al fine di assicurare erga omnes gli effetti dell'atto.
pagina 7 di 18 La verifica dell'autenticità della procura a vendere, infatti, come è noto, costituisce un'attività di accertamento della corrispondenza tra l'identità dichiarata dal comparente e quella effettiva del rappresentato e si pone alla stregua di un atto preparatorio del successivo contratto di compravendita. Ne deriva che tale attività è fonte di obblighi di protezione, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dell'art. 1375 c.c., anche nei confronti di soggetti che, pur non conferendo al notaio alcun incarico, risentano un danno conseguente ad attività dallo stesso svolte che siano preparatorie della stipulazione di futuri contratti, successivamente conclusi senza neppure ricorrere all'ausilio di quello stesso professionista (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 9320 del 9.5.2012). Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico (nello stesso senso, si veda Cass., sez. II, sentenza n. 547 del 18.1.2002; nonché Cass., sez. III, sentenza n. 5946 del 15.6.1999; Cass., sez. III, sentenza n. 4020 del 6.4.1995). Né rileva, in senso contrario, l'eventuale responsabilità civile e/o penale del venditore derivante da dichiarazioni false o reticenti rese in sede di stipula, atteso che la stessa non scalfisce in alcun modo la concorrente responsabilità civile del notaio, il quale è tenuto a verificare, autonomamente, a garanzia del compratore e dei terzi, la correttezza delle affermazioni di parte alienante, invece di limitarsi a recepirle in maniera passiva e acritica. Alla luce di quanto sopra, quindi, l'accertamento dei profili di responsabilità che l'attore ha contestato al convenuto notaio deve essere valutato in base alle regole vigenti CP_2 in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., motivo per cui “al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 826 del 20.1.2015)”. A ciò si aggiunga che l'obbligazione assunta dal professionista si qualifica quale obbligazione “di mezzi” e non “di risultato”, motivo per cui per aversi illecito contrattuale non è sufficiente il mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal contraente, ma occorre la violazione da parte del notaio del canone della diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata. In particolare, il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che è quella media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione, così come prescrive il 2° comma dell'art. 1176 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione. L'attività del notaio, infatti – come avviene, di norma, per ogni altra prestazione d'opera professionale – consiste nel predisporre ed impiegare i mezzi di cui lo stesso dispone in vista del conseguimento del risultato atteso e, più in generale, nel mettere a disposizione dei contraenti la propria preparazione tecnico-giuridica e la propria esperienza. Il notaio, in altri termini, “non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 12482 del 18.5.2017; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 15726 del 2.7.2010)”.
pagina 8 di 18 Con specifico riferimento alla disciplina degli atti che richiedono la certezza del notaio in ordine all'identità personale delle parti, deve dirsi che l'art. 49 della legge notarile (legge n. 89/1913 sull'ordinamento del notariato, nel testo fissato dall'art. 1 L. n. 333/1976) prevede quanto segue: «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». La norma, dunque, non predetermina le prove che devono essere prese in considerazione ai fini del convincimento del notaio circa l'identità della parte, ma impone che il professionista abbia maturato tale certezza nel rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare il proprio convincimento (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 28823 del 30.11.2017). Ne deriva che l'identificazione della parte non può essere fondata sul solo esame della carta di identità (o di un altro documento equipollente), ancorché formalmente ineccepibile in quanto privo di segni esteriori che ne evidenzino la falsità, dal momento che l'esame di tale documentazione non può ritenersi sufficiente all'osservanza del suddetto obbligo professionale, trattandosi di documento d'identificazione a fini di polizia, privo di forza certificatrice generale (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 3274 del 17.5.1986). Si è al riguardo precisato che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti e che lo stesso, anche al momento dell'attestazione, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, che può essere conseguito – ove difetti la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse – contemplando il ricorso a due fidefacienti, ovvero facendo ricorso a qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti. Coerentemente, il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 15424 del 10.8.2004). Orbene, ciò posto, è pacifico tra le parti costituite che il notaio convenuto CP_2 recepiva la procura speciale apparentemente conferita all' dalla proprietaria Per_1 dell'immobile oggetto di compravendita, senza effettuare alcun tipo di Controparte_7 accertamento specifico in ordine alla sua attualità e veridicità. Sul punto, in particolare, è lo stesso convenuto a sostenere di aver effettuato tutti i controlli dovuti unicamente sull'immobile, a partire dalle visure catastali, perché il suo compito era
“quello di verificare il corretto trasferimento dell'immobile e non certo indagare presso altri notai” l'esistenza della procura a vendere, anche perché, a suo dire, “per ragione di privacy non era possibile verificarne il contenuto né i soggetti”. Inoltre, il convenuto, a propria difesa, deduce di essere stato rassicurato e indotto a ritenere di non dover verificare alcunché in ordine alla autenticità della procura a vendere, dalla circostanza che il – a riprova della sua effettiva conoscenza con la disponeva di CP_1 CP_7 documenti concernenti l'immobile (“la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata al Comune di Napoli in data 6 luglio 1995 e protocollata al n.13877, nonché la ricevuta di presentazione della richiesta di licenza edilizia al Comune di Napoli dalla società costruttrice
protocollata al n.1273/1960”), che non potevano che essere in possesso della venditrice. Pt_5
pagina 9 di 18 Senonché, è di tutta evidenza che la verifica in ordine alla veridicità e alla persistente attualità della procura a vendere rilasciata all'IMPROTA da parte della – lungi CP_7 dall'essere impedita da presunti motivi di privacy – appariva certamente doverosa, in considerazione del fatto che tale procura, oltre ad essere stata raccolta da un notaio diverso rispetto a quello che doveva effettuare il rogito, risaliva per di più al 2.7.2020 e, quindi, ad oltre due mesi prima la data stabilita per la stipula dell'atto di compravendita (16.9.2020), motivo per cui la stessa – quand'anche fosse stata autentica – ben poteva essere stata, nelle more, revocata o modificata. Sul punto, giova appena riportare quanto ha riferito il notaio , nella denuncia Persona_2 sporta in data 30.12.2020: “Voglio precisare che è buona regola che quando si stipula un atto, attraverso una procura speciale, il notaio incaricato della stipula senta il notaio che ha ricevuto la procura per la conferma sulle parti e l'oggetto, cosa che in questo caso non è avvenuta”. Del resto, come ha giustamente rilevato la difesa dell'attore, se il notaio avesse CP_2 compulsato lo studio del suo collega, notaio , e avesse chiesto conferma allo stesso in Per_2 merito alla procura esibita dall' e dal e rivelatasi poi completamente Per_1 CP_1 falsa, l'inganno ordito da questi ultimi sarebbe stato immediatamente scoperto e la truffa non si sarebbe consumata. Sussiste, quindi, in maniera evidente un indiscutibile nesso causale tra l'inadempimento professionale ascrivibile al convenuto e il danno subito dal he, CP_2 Parte_1 confidando sulla correttezza dell'operato del notaio che aveva rogato l'atto di compravendita intercorso tra l' e il , decideva di acquistare da quest'ultimo Per_1 Pt_6 l'appartamento di Via Orazio n. 100. Alla luce di quanto sopra, quindi, deve dichiararsi la responsabilità del convenuto
[...] per aver rogitato il proprio atto notarile costituendo, quale parte venditrice, un falsus CP_2 procurator della proprietaria dell'immobile, che tale si qualificava sulla scorta di una procura speciale contraffatta, senza effettuare alcun tipo di verifica in merito a quest'ultima, e così venendo meno, nell'acquisizione della certezza sulla identità del dichiarante, alla diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
5. L'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio CP_3 L'attore ha proposto, altresì, un'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
, lamentando che quest'ultimo – al momento di stipulare il contratto di CP_3 permuta del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726) con il quale il cedeva CP_1 al a piena proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla Via Orazio n. 100 – non Parte_1 solo non avrebbe accertato l'autenticità della procura utilizzata per la stipula del precedente atto, per notar , con cui il aveva acquistato il suddetto immobile, ma addirittura CP_2 CP_1 avrebbe trascurato di valutare tutta una serie di elementi che, ove valorizzati, avrebbero potuto e dovuto indurre in sospetto il professionista, al punto da consigliare all'acquirente di astenersi dal contrarre. In particolare, l'attore contesta al convenuto di non essersi “insospettito”, tra le CP_3 altre cose, del fatto che il , poco più di un mese dopo aver acquistato dall' CP_1 Per_1 l'appartamento di Via Orazio n. 100 (ad un prezzo pari a 1.250.00,00 euro), lo avrebbe immediatamente dato in permuta al ad un prezzo addirittura inferiore (pari a Parte_1 1.200.000,00 euro). Senonché, deve dirsi che, dall'istruttoria raccolta, non è emerso alcun addebito da poter ascrivere al notaio , per la prestazione professionale dallo stesso posta in essere. CP_3
pagina 10 di 18 In primo luogo, infatti, risulta per tabulas, oltre ad essere incontestato tra le parti costituite, che al notaio non sia stata presentata alcuna procura a vendere, ai fini della stipula CP_3 dell'atto di permuta intervenuto tra e l'odierno attore, Controparte_1 Parte_1
[...] La procura di cui si discute, infatti, come si è visto, è stata utilizzata esclusivamente per il rogito dell'atto di compravendita, per notar , stipulato tra l' e il . CP_2 Per_1 CP_1 Ne deriva che, come si legge condivisibilmente nella comparsa di costituzione del convenuto,
“l'obbligo di verificare la procura allegata all'atto da stipularsi - e quindi quello di verificare che il procuratore fosse munito dei consequenziali poteri – gravava esclusivamente sul procedente notaio rogante e non certo sull'odierno convenuto notaio . CP_3 Inoltre, in ragione del principio dell'affidamento, non vi sono fondate e plausibili ragioni per sostenere che il notaio avrebbe dovuto dubitare dell'autenticità della procura CP_3 notarile allegata all'atto di provenienza, sia perché la stessa non presentava alcun indizio di possibile falsità rilevabile ictu oculi, sia perché era ragionevole presupporre che tutti i controlli necessari in merito alla veridicità e persistenza della procura al momento della stipula dell'atto di provenienza fossero già stati effettuati dal notaio . CP_2 Il , quindi, risultava essere il legittimo acquirente del bene immobile sito in Napoli CP_1 alla Via Orazio n. 100, in forza del valido ed efficace atto notarile del 16.9.2020, e in capo al notaio vi era, quindi, unicamente l'obbligo professionale di controllare il titolo di CP_3 provenienza e le visure ipotecarie e catastali all'uopo estratte (appena un giorno prima del rogito, in data 27.10.2020, com'è emerso in istruttoria), proprio al fine di evitare di trascurare eventuali variazioni sopravvenute immediatamente prima della stipula. Alla luce di quanto sopra, quindi, il convenuto risulta aver compiuto tutte le attività CP_3 tecniche richieste dal proprio ufficio, ossia quelle dirette ad individuare esattamente il bene ed a verificarne l'effettiva proprietà in capo al venditore per una serie, continua ed ininterrotta di trascrizioni (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 34949 del 30.12.2024). A ciò si aggiunga che, in ordine alle presunte “anomalie” che, secondo la prospettazione di parte attrice, avrebbero dovuto indurre in sospetto il notaio, è stata sentita la teste la Tes_1 quale ha chiarito i dettagli della vicenda contrattuale. La teste, infatti, escussa all'udienza del 4.11.2024, dopo aver precisato di essere un avvocato e di collaborare dal 2017 con il notaio , affiancandolo nell'istruttoria delle pratiche, ha CP_3 dichiarato quanto segue: “Con riferimento alla vicenda relativa all'atto stipulato tra e , ricordo che gli stessi vennero più volte presso lo studio del notaio Parte_1 CP_1 che li ricevette talvolta congiuntamente e talvolta in maniera separata, per convenire la struttura del negozio e per raccogliere la documentazione necessaria. Sono sempre stata presente a questi incontri. Non ricordo problemi particolari per la redazione e la stipula dell'atto tra le suddette parti. Si trattava di una permuta, con conguaglio in denaro, in quanto il valore dei beni non era di pari valore. Il notaio chiese alle parti il motivo per cui si voleva procedere ad una permuta. Il sig. permutava un immobile in Napoli, zona Via Orazio;
i beni del sig. si CP_1 Parte_1 trovavano invece in CA, in più vi era una imbarcazione abbastanza prestigiosa. Ricordo che il bene di Via Orazio era stato acquistato dal soltanto pochi giorni prima, in CP_1 particolare, circa 40-42 giorni prima del rogito. Ciò non costituì motivo di discussione tra le parti, anche perché queste ultime dichiaravano di conoscersi da tempo e di essere amici di lunga data. Il dante causa del era una signora, credo si chiamasse Lancillotti. In realtà, il sig. CP_1
giustificò la circostanza che la vendita avvenisse a distanza di pochi giorni, dicendo che CP_1
l'acquisto in realtà era avvenuto già circa un anno prima mediante corresponsione di assegni e
pagina 11 di 18 che la sola formalizzazione del trasferimento risaliva al 2020, a causa di contingenti ragioni determinate da motivi di salute della dante causa. Si parlò di un mutuo che il doveva Parte_1 stipulare per pagare parte del conguaglio, non avendo a disposizione l'intera cifra. L'immobile di via Orazio costava circa 1.200.000 euro, mentre gli immobili siti in CA e l'imbarcazione valevano complessivamente circa la metà di tale valore (500.000 euro). In questo caso, non mi sono occupata della stesura della bozza dell'atto. Ricordo che ci furono cinque o sei incontri del notaio con le parti prima del rogito, non ricordo di preciso quando tali incontri si siano verificati”. Ciò posto, in considerazione dei plurimi incontri avvenuti presso lo studio tra il notaio e le parti, nonché dell'assenza di particolari problemi in merito alle condizioni e ai CP_3 termini dell'atto, della circostanza che i contraenti fossero “amici di lunga data” e, da ultimo, delle motivazioni addotte dal in ordine al fatto che l'acquisto dell'immobile, in CP_1 realtà, fosse avvenuto un anno prima, ma fosse stato formalizzato soltanto nel settembre 2020 per motivi di salute della venditrice, non si rileva alcuna ragione per poter imputare al convenuto un'omissione di diligenza qualificata nella condotta professionale tenuta e, segnatamente, nella stipula dell'atto di permuta di cui si discute. Inoltre, per quanto concerne l'obbligo del notaio di eseguire la propria prestazione professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve darsi atto che, secondo la Suprema Corte, “deve ritenersi estraneo all'obbligo di diligenza relativo all'attività esercitata dal notaio solo quello di fornire informazioni oppure consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque prevedibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post e, dunque, giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 10474 del 31.3.2022; nonché Cass., sez. III, ordinanza n. 20297 del 26.7.2019)”. Né, in senso contrario, può invocarsi – come pretenderebbe l'attore – il c.d. “dovere di consiglio” che incomberebbe sul notaio e che fonderebbe una responsabilità contrattuale generalizzata del professionista per aver omesso di fornire alla parte qualsiasi possibile informazione che possa risultare di una certa utilità per la stessa. Tale dovere, infatti, lungi dall'avere una portata così ampia, “ha ad oggetto esclusivamente questioni tecniche, cioè problematiche, che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile trasferito;
tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7707 del 29.3.2007; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 20297 del 26.7.2019)”. In tal senso, quindi, deve dirsi che risulta del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che il notaio non si sia “insospettito” per il fatto che il , nonostante la CP_3 CP_1 sua giovane età (37 anni), avesse una “significativa disponibilità economica”, ovvero che lo stesso avesse corrisposto all' l'importo di 1.250.000,00 euro “non tramite assegni Per_1 circolari, ma semplici assegni bancari”. Ne deriva che la domanda avanzata dall'attore nei confronti del convenuto in CP_3 quanto infondata in fatto e in diritto, non può essere accolta e deve essere quindi rigettata.
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6. I danni risarcibili In conclusione, quindi, deve ritenersi che i danni patiti dall'attore siano da attribuirsi, per un verso, alla condotta truffaldina tenuta dall' e dal (nei cui confronti, però, Per_1 CP_1 il in questo giudizio, non ha proposto alcuna domanda risarcitoria) e, per altro Parte_1 verso, in pari grado, all'inadempimento professionale del notaio , che, ancorché CP_2 soltanto per negligenza, ha contribuito causalmente al verificarsi dell'illecito civile. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il convenuto deve essere condannato a CP_2 risarcire all'attore tutti i danni che quest'ultimo ha subito in conseguenza del suo inadempimento, salvo il diritto di regresso nei confronti dell' , quale falsus procurator, e del Per_1
. CP_1 In proposito, giova appena precisare che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 8778 del 3.4.2024; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, sentenza n. 92, del 4.1.2017)”. Nel caso in esame, come si è visto, se il notaio avesse svolto con il dovuto rigore CP_2 l'attività di accertamento dei poteri di rappresentanza in capo all' , si sarebbe Per_1 immediatamente avveduto della condotta illecita posta in essere da quest'ultimo, con la complicità del , e ne avrebbe impedito la prosecuzione. CP_1 Ciò posto, occorre ora procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore, in conseguenza della negligenza professionale del notaio. A tale proposito, va ricordato che, in relazione alle domande di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, il danneggiato è dispensato dalla prova dell'inadempimento, potendo limitarsi alla allegazione dello stesso, ma rimane onerato della prova – da fornirsi eventualmente anche mediante presunzioni – del danno patito e del nesso di causa tra questo e l'evento (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 27142 del 21.10.2024). Orbene, in ordine al quantum debeatur, il a documentato: Parte_1
- di aver emesso due assegni bancari n. 3657035763-04 e n. 3657035764-05, rispettivamente in data 26.10.2020 per l'importo di € 60.000,00 e in data 6.11.2020 per l'importo di € 40.000,00, entrambi tratti all'ordine di e, da questi, regolarmente incassati (cfr. Controparte_1 copia degli assegni ed estratto del conto corrente bancario intestato all'attore);
- di aver emesso, altresì, un assegno bancario n. 3657035765-06, in data 28.10.2020 per l'importo di € 11.000,00, tratto all'ordine del notaio e, da questi, CP_3 regolarmente incassato (cfr. copia dell'assegno ed estratto del conto corrente bancario intestato all'attore);
- di aver ceduto in permuta al la proprietà di alcuni suoi immobili siti nel Comune CP_1 di CA (AQ), del valore complessivo di € 270.000,00 e della propria imbarcazione a motore da diporto nautico, senza limite, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con la sigla e numero di iscrizione NA 8975/D, dal valore di € 230.000,00.
pagina 13 di 18 Orbene, secondo la prospettazione dell'attore, nel quadro dell'operazione negoziale intercorsa con il , lo stesso subiva quindi un danno patrimoniale pari alle somme di denaro CP_1 erogate a favore dello stesso (pari a 100.000,00 euro), alle spese notarili corrisposte al notaio
(pari a 11.000,00 euro) e al valore dei beni immobili e mobili registrati dato in CP_3 permuta al (pari a 500.000,00 euro), per un valore complessivo pari a 611.000,00 CP_1 euro. Ciò posto, quanto agli assegni, deve dirsi che gli stessi risultano allegati in copia e recano i nominativi dei beneficiari ed i numeri identificativi, corrispondenti ai dati di pagamento indicati nell'atto di permuta per notar del 28.10.2020 (repertorio n. 9281 e raccolta n. 2726). CP_3 Dall'estratto conto del inoltre, si evince l'addebito degli importi sul conto del Parte_1 disponente, che dimostra l'effettivo incasso degli stessi rispettivamente in data 29.10.2020 e 9.11.2020. Parimenti è a dirsi per quanto concerne le spese notarili versate al notaio a mezzo CP_3 assegno, per l'importo di 11.000,00 euro, che risulta addebitato sul conto del disponente e effettivamente incassato in data 29.10.2020 (del resto, sul punto, giova appena precisare che i convenuti non hanno contestato né il versamento, né l'incasso della somma). Gli indici di corrispondenza evidenziati, quindi, consentono di ritenere provato da parte del il pagamento delle somme di 100.000,00 euro in favore del e di Parte_1 CP_1 11.000,00 euro in favore del notaio , nonché il corrispondente danno subito CP_3 dall'attore e causalmente riconducibile alla stipula dell'atto di permuta “a non domino”. Quanto ai beni immobili siti nel Comune di CA (AQ) e all'imbarcazione permutati al
, deve osservarsi quanto segue. CP_1 L'attore ha chiesto il rimborso del valore di tali beni, sul presupposto che gli stessi, essendo stati ceduti a terzi, non sarebbero più recuperabili al suo patrimonio, in considerazione del fatto che sarebbe “vana ogni azione di rivendica e restituzione nei confronti degli attuali proprietari (terzi acquirenti a titolo oneroso ed in buona fede)”. Orbene, dalla documentazione prodotta, risulta che i beni immobili sono stati venduti, con atto per notar del 29.12.2020 (repertorio n. 4965 e raccolta n. 3564) a Per_4 Persona_5 al prezzo di € 100.000,00 (il quale, stando a quanto si legge nell'atto notarile di compravendita, sarebbe stato corrisposto a mezzo di due assegni circolari, non trasferibili, di cui uno, pari ad € 15.000,00, emesso in data 23.12.2020, ed uno, di € 85.000,00, emesso in data 28.12.2020, all'ordine del e di cui il beneficiario avrebbe rilasciato espressa quietanza). CP_1 Senonché deve dirsi che non è stata fornita prova dell'effettivo pagamento di tali somme, motivo per cui non può escludersi che il suddetto contratto di compravendita sia stato soltanto simulato tra le parti, e che, per quanto concerne il valore degli immobili ceduti, lo stesso – ai fini della quantificazione del danno richiesto in questa sede – è stato determinato dall'attore in € 270.000,00 sulla scorta della banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, deve osservarsi che non vi è prova, in atti, della avvenuta registrazione e, soprattutto, della trascrizione dell'atto di compravendita per notar del 29.12.2020. Per_4 Ne deriva che, in considerazione della mancata prova della trascrizione dell'atto, della data di effettuazione del rogito (29.12.2020, a distanza di poco più di due mesi dalla permuta per notar con cui i beni in questione erano stati ceduti al ) e della somma CP_3 CP_1 concordata tra le parti a titolo di prezzo (pari a 100.000,00 euro, nettamente inferiore rispetto al valore stimato dei beni, che risulta essere pari a 270.000,00 euro), non può escludersi la possibilità per l'attore di impugnare validamente tale atto di compravendita, nei termini di legge, dimostrando la mancanza di buona fede nel terzo acquirente.
pagina 14 di 18 Parimenti, quanto all'imbarcazione a motore da diporto nautico, modello AM FO, iscritta presso la Capitaneria di Porto di Napoli con la sigla e numero di iscrizione NA 8975/D, deve dirsi che la stessa – del valore stimato tra i 220.000,00 ed i 230.000,00 euro (come da consulenza tecnica di stima, in atti, redatta, in data 3.7.2020, dal perito di parte ) Per_13
– risulta ceduta, con scrittura privata del 4.12.2020, a Persona_6 Parte_3
e
[...] Persona_7 Persona_8 Parte_4
, al prezzo di € 90.000,00 (il quale, come si legge nell'atto, sarebbe stato “interamente
[...] pagato”, senza indicazione alcuna delle modalità di pagamento, a riprova della possibile simulazione tra le parti dell'atto di trasferimento). Anche in tal caso, poi, la scrittura privata risulta registrata presso l'Agenzia delle Entrate, ma non vi è alcuna prova che la stessa sia stata anche regolarmente trascritta negli appositi registri. Inoltre, la data di sottoscrizione della scrittura privata (4.12.2020, a poco più di due mesi dalla permuta per notar con cui l'imbarcazione veniva ceduta al ) e la somma CP_3 CP_1 concordata tra le parti a titolo di prezzo (pari a 90.000,00 euro, nettamente inferiore rispetto al valore stimato del bene, che risulta essere pari a 220.000,00 o 230.000,00 euro) costituiscono indici sintomatici dell'assenza di buona fede nei terzi acquirenti. Ne deriva che, anche per tale imbarcazione, non può escludersi la possibilità per l'attore di impugnare validamente tale atto di compravendita. Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., il valore di tali beni, in mancanza di prova della definitiva ed irreversibile fuoriuscita degli stessi dal patrimonio del non possa essere computato nell'ammontare del risarcimento Parte_1 dovuto all'attore, il quale, infatti, ove non lo abbia già fatto, ben potrebbe agire per ottenere la restituzione di tali beni. In conclusione, quindi, il danno patrimoniale patito dal risulta ammontare Parte_1 complessivamente nella somma di 111.000,00 euro (centoundici/00) e, in applicazione dell'art. 1223 c.c., tale importo deve essere posto a carico del professionista convenuto,
[...]
CP_2 Infine, l'attore ha dedotto di aver subito danni non patrimoniali a causa della vicenda occorsa, allegando che “turbamenti e depressioni dell'umore, forti emicranie, facile emozionabilità immotivata, irritabilità ed esplosioni di rabbia, disturbi del sonno, si sono manifestate nelle giornate dell'istante in maniera graduale ma crescente, sino a sfociare in evidenti ripercussioni e disagi psicologici, tendenze all'isolamento, crisi di ansia, fobie, manie di persecuzione, con gravi ripercussioni anche sulla serenità familiare dell'attore”. Senonché, deve dirsi che il non ha documentato alcunché sulla sussistenza e Parte_1 l'ammontare dei dedotti danni psicologici o non patrimoniali. Ne deriva che, sotto tale profilo, la sua domanda risarcitoria deve essere rigettata. Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato al risarcimento, in CP_2 favore dell'attore, dei danni patrimoniali subiti, i quali possono essere liquidati nella somma complessiva di € 111.000,00. Su tale somma, all'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante l'applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (ottobre 2020) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da ottobre 2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. La domanda di manleva avanzata dal convenuto CP_2 In ordine alla domanda di manleva, avanzata dal notaio nei confronti di CP_2 CP_6
pagina 15 di 18 e Controparte_12 [...]
, al fine di essere tenuto indenne da tutte le Controparte_13 conseguenze patrimoniali negative del presente processo, poste a suo carico, si osserva quanto segue. È stato prodotto il contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i notai iscritti al ruolo e la polizza “collettiva” n. IFL0011090, stipulata tra il Consiglio Nazionale del Con Notariato e la . Controparte_14 (valevole, senza alcuna contestazione di parte, per il periodo 1.5.2018 - 1.5.2021). In base alla citata polizza, le compagnie assicuratrici del si obbligavano “nei limiti ed CP_2 alle condizioni di contratto, a tenere indenne l' di ogni importo che questi sia tenuto a Parte_7 pagare, a titolo di Risarcimento a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile a sensi di legge nell'esercizio di attività di notaio iscritto al Ruolo in conseguenza a negligenza, imprudenza o imperizia, errori professionali ed infedeltà delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.” Più precisamente, l'art. 1 [Il rischio assicurato] della polizza assicurativa in esame prevede che
“l'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata. L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti
o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative;
in caso di furto e rapina di valori, l'assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000 per ogni sinistro e di Euro 300.000 per anno assicurativo. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l deve rispondere”. Parte_7 La compagnia assicurativa chiamata in causa, invero, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo. L'eccezione, tuttavia, è infondata e deve essere, quindi, rigettata. In particolare, non è condivisibile la tesi della che vorrebbe far decorrere il CP_6 termine prescrizionale biennale del diritto di manleva del proprio assicurato, non già dall'8.3.2023 (data di comunicazione all'assicuratore dell'atto introduttivo del giudizio), ma dall'11.1.2021 (data della richiesta di risarcimento). Tale argomentazione, invero, non tiene conto né del terzo comma dell'art. 2952 c.c., né dell'art. 9 del contratto di assicurazione che prevedono, espressamente, che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. L'azione nei confronti del è stata promossa dal in data 3.3.2023 e il CP_2 Parte_1 convenuto ha chiamato in causa l' Controparte_15
, e la ,
[...] Parte_2 con atto notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19.5.2023.
pagina 16 di 18 Allo stesso modo, non appaiono fondate neanche le eccezioni, sollevate dalla chiamata in causa, di inoperatività della copertura assicurativa per inadempimento dell'obbligo di avviso e salvataggio e tardiva denuncia e/o per assunto comportamento doloso del . CP_2 A riprova dell'infondatezza dell'eccezione, si richiama la copiosa corrispondenza, a mezzo posta elettronica certificata, intercorsa a partire dal 30.12.2020, tra il notaio e l' CP_2 [...]
come suggerito nella medesima polizza assicurativa. Controparte_16 La domanda di manleva formulata dal convenuto quindi, è fondata e deve CP_2 essere accolta. Ne deriva che la e la Controparte_17 [...]
devono essere condannate Parte_2 a tenere indenne il proprio assicurato per la responsabilità civile professionale, dal pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali come quantificati.
8. Le spese di lite Il limitato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale giustificano una compensazione parziale delle spese di lite tra l'attore, e il convenuto, Parte_1
nella misura del 50%. CP_2 La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore deve essere posta a carico del convenuto CP_2 Le spese di lite sostenute dal convenuto seguono la soccombenza dell'attore CP_3 e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Infine, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra il convenuto e le chiamate in causa, CP_2 Controparte_15
, e
[...] Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in CP_2 favore dell'attore, della somma di € 111.000,00 (centoundicimila/00), a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di ottobre 2020 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da ottobre 2020 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di , della CP_2 Parte_1 metà delle spese di lite, che si liquidano in € 856,50 per esborsi e in € 3.526,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra e Parte_1
; CP_2
pagina 17 di 18 - rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_3
[...]
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite che si liquidano in € 100,00 per esborsi e in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- rigetta, nel resto, le domande proposte da;
Parte_1
- accoglie la domanda di manleva avanzata da e, per l'effetto, condanna CP_2 la e la Controparte_15 [...]
, in solido tra loro, a Parte_2 tenere indenne il convenuto da tutto ciò che lo stesso sarà tenuto a pagare all'attore per effetto della predetta sentenza, detratta la franchigia contrattuale e ripartendo il relativo onere nella misura del 75% a carico di e del restante 25% a carico della Controparte_6 ; Controparte_10
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra il convenuto e le CP_2 chiamate in causa Controparte_9
, nonché
[...] Parte_2
.
[...]
Napoli, 3/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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