Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
RE01935/02 IN NOM EL POLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 9965/99 LAVORO SEZIONE Cron. N. 4682 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1. Dott. Vincenzo Mileo -Consigliere- Ud. 23.11.2001 Michele De Luca 2. 3.'' IO Putaturo Donati Viscido -Consigliere- 4.66 Donato Figurelli -Consigliere- Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AS AR, elettivamente domiciliato presso la Cancel- leria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Alesii e dall'Avv. Luisa Leopardi del foro di L'Aquila Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- sidente Ing. Gianni Billia legale rappresentante pro tempore, rap- presentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricor- 4565 so, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino 2 Catania e Giuseppe De Ferrà, elettivamente domiciliato nel loro ufficio in Roma, Via IV Novembre 144 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 386/98 del Tribunale del La- voro di Avezzano del 10.6.1998/17.6.1998 nella causa iscritta al n. 44 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luisa Leopardi per il AS e l'Avv. Antonino Catania per I'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, IO AS, premesso che nel 1988 aveva presentato domanda in via ammini- strativa e che la stessa era stata respinta dall'INAIL, adiva il Pretore del Lavoro di Avezzano chiedendo il riconoscimento di malattia professionale (ipoacusia da trauma acustico cronico). Il convenuto istituto costituendosi contestava la domanda, chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza del 4.11.1997, espletata con- sulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda. Tale decisione, appellata dal AS, con sentenza del 10.6.1998/17.6.1998 veniva confermata dal Tribunale di Avezza- 3 no. Il Tribunale in particolare osservava che sulla base degli accurati accertamenti diagnostici, svolti dal consulente tecnico di ufficio in primo grado, era risultata una otopatia in misura inferiore a quella indennizzabile, sicché il riesame ulteriore della situazione patologica non sarebbe stato idoneo ad aggiungere elementi utili rispetto alla situazione precedente, neppure sotto l'aspetto dell'aggravamento. Il AS ricorre per cassazione con unico articolato motivo, al quale resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente, nel denunciare vizio di motivazione su punto determinante della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC), sostiene che il Tribunale ha recepito acritica- mente il responso della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, senza neppure vagliare la documentazione prodotta in se- condo grado ove l'otopatia professionale appariva ancora più conclamata e comunque superiore alla percentuale del 9 % ac- certata dal primo giudice. La censura è infondata. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in que- sta sede, ha ritenuto corretta la valutazione del consulente tecni- co di ufficio di primo grado ed inconferente la documentazione prodotta in secondo grado dall'interessato, posto che l'otopatia professionale, accertata con il nuovo audiogramma di parte, con- clama soltanto questa tecnopatia senza evidenziare l'aggravamento rispetto a quella diagnosticata dal consulente tecnico di ufficio di primo grado. Va rilevato, poi, che il ricorso per cassazione sul punto non con- tiene specifiche doglianze e non riporta una contraria documen- tazione decisiva, per cui, per il principio di autosufficienza, le doglianze sul punto sono da considerare inconsistenti e generiche (sul principio di autosufficienza e sulla necessità che gli elementi o le deduzioni di prova siano specificati nel medesimo atto si ri- chiamano ex plurimis sentenza n. 10913 del 2 novembre 1998, sentenza n. 10897 del 30 ottobre 1998, sentenza n. 72 del 7 gen- naio 1998). In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso è de- stituito di fondamento e va respinto. Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di cassazione, ricor- rendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.-
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 23 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vincenzo Miles A 0 S Alessandro de Neusi 1 3 S I 3 . A 5 D T T , , R . A O 'A S L N I Shill L E L D L P 3 O E S 7 A B I - D T N 8 I S - S G IL CANCELLIERE e O 1 N O P 1 E A M Depositato in Cancelleria S I E D I A E G A 11 FEB. 2002 , D G O O E oggi, E T R L T T T I S N I IL CANCELLIEREDE R E A I G S L E E D L R E O D