Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel.
all'indomani della scadenza del termine per note fissato per il 18/2/2024 ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa n.619/2023 r.g. vertente tra:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...] – C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni LARESCA (che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Dr. , domiciliata per la carica in Messina Controparte_2
C.da Faro Superiore presso l'Ufficio Legale della stessa rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Antonino Comunale e dall'Avv. Vincenza Maccora
appellato
OGGETTO: causa di servizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 238/23 del 9 febbraio 2023 il tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 dipendente dell'azienda resistente dal 1993 con mansioni di “lavandaia” prima presso l'Ospedale Piemonte e successivamente, dopo l'accorpamento, presso l'Ospedale
Papardo, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
- istruita la causa a mezzo di prova testimoniale - rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.
Osservava il decidente che la consulenza diparte del dott. era priva dei Per_1
necessari riscontri obiettivi e strumentali sugli ambienti di lavoro nei quali la ricorrente aveva svolto la sua attività lavorativa.
Anche con riferimento all'esposizione ad agenti chimici non era dato sapere quali fossero tali agenti, né in quale quantità gli stessi potessero essere stati inalati dalla ricorrente nel corso della sua attività lavorativa.
Le stesse deposizioni rese dai testi, che avevano confermano de plano i capitoli di prova, consentivano di appurare solo generiche circostanze di fatto prive, anche in questo caso, dei necessari riscontri obiettivi sui materiali utilizzati, i tempi di esposizione e le condizioni climatiche degli ambienti che, invece, dovevano essere rilevate strumentalmente al fine di conferire dati certi a conforto delle domande attoree.
La richiesta, infine, di CTU, per come articolata, era assolutamente carente in quanto la nulla aveva chiesto proprio in ordine all'accertamento delle condizioni Pt_1 ambientali e degli agenti chimici che la stessa sosteneva essere la causa dell'insorgenza della sua patologia polmonare.
Le affermazioni della ricorrente, pertanto, prive anche del minimo principio di prova andavano, conseguentemente, rigettate.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la soccombente cui si opponeva l'azienda datoriale;
disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta innanzitutto l'appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del giudizio di idoneità alle mansioni di lavandaia formulato dalla Commissione
Medica di Palermo, “con l'esclusione della Movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai 5 kg e permanenza in locali polverosi o in presenza di sostanze irritanti per l'apparato respiratorio” né avrebbe valorizzato la circostanza relativa alla mancata trasmissione alla Commissione di Verifica di Roma della relazione sul servizio
Pag. 2 di 5 da ella espletato, in violazione di quanto prescritto dai commi 1 e 2 dell'articolo 7, (
“Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione , l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché
l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato” ) ed alla conseguente invalidità del parere da quest'ultimo organo emesso.
Aggiunge che il primo giudice non avrebbe tenuto conto neppure del verbale di visita da ella effettuata in data 19/11/2012 in cui il medico competente dell' avrebbe CP_1
certificato la sua sottoposizione ai rischi lavorativi specifici, rispettivamente a : 1)
Rumore; 2) Movimentazione Manuale Carichi;
3) Microclima Severo.
Si duole, ancora, che il tribunale non avrebbe valutato per come avrebbe dovuto il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni, da cui sarebbe emerso, in maniera chiara ed incontestabile, il pessimo stato dell'ambiente lavorativo (“scarsa areazione - insalubre-polveroso-umido-vetusto - in un microclima severo”) dove operava,
l'esposizione continua agli sbalzi di temperatura e a sostanze irritanti, come detersivi in polvere, liquidi ammorbidenti, candeggina e prodotti sbiancanti per le lenzuola.
A riprova, infine, dell'utilizzo dei detergenti ed additivi chimici presso i locali lavanderia offre in produzione la “Nota di Prot. N. 35112 del 10.11.2011” (pubblicata sul sito web della Regione Siciliana) emessa dal Direttore di S.C. dell'
[...]
, avente ad oggetto la procedura negoziata per la fornitura, in Controparte_1
somministrazione, con valenza annuale, suddivisa in due lotti, di detergenti ed additivi chimici di cui chiede l'acquisizione per la sua speciale efficacia dimostrativa.
L'appello è infondato.
Nota innanzitutto il Collegio che il giudizio di riconoscimento della causa di servizio non ha natura impugnatoria del provvedimento di diniego emesso in sede amministrativa, bensì accertativa di un diritto soggettivo, sicché del tutto inconferente è il riferimento alla carenza di elementi valutativi sottoposti all'attenzione del Comitato di verifica ed alla conseguente erroneità del provvedimento da esso emesso.
Alcun rilievo ai fini causa può attribuirsi, poi, alle prescrizioni apposte dalla
Commissione medica di Palermo al giudizio di idoneità alle mansioni di lavandaia
Pag. 3 di 5 avendo tale organo espresso un parere sulla acrivibilità causale dell'affezione bronchiale all'attività lavorativa rimasto travolto dal successivo parere espresso dal Comitato di verifica centrale secondo cui: La broncopatia cronica con sindrome disventilatoria prevalentemente ostruttiva non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale sulla quale gli eventi del servizio descritti agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante>.
Né indicazioni favorevoli all'assunto attoreo possono trarsi dal verbale di visita del medico aziendale del 19.11.2012 posto che in esso vengono indicate come accorgimenti da osservare solo l'uso di guanti e di otoprettori oltre il divieto di sollevare pesi maggiori di 10 chili.
Tra i rischi specifici viene, altresì, indicato un , espressione che sta ad indicare un ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37°C sono fortemente sollecitati, ed avendo la nell'istanza Pt_1
amministrativa di riconoscimento della causa di servizio descritto il luogo di lavoro come “caldo-umido” è da ritenersi che il fattore climatico ambientale (micro clima severo caldo) non possa aver rivestito incidenza alcuna nell'insorgenza della patologia polmonare.
Vero è che in ricorso l'istante ha fatto riferimento a repentini sbalzi di temperatura ed a continue perfrigerazioni, specie nella stagione invernale, ma trattasi di allegazioni cui, proprio perché in contrasto con quanto dedotto in sede stragiudiziale, non può darsi credito.
Parimenti non può attribuirsi rilievo, ai fini della configurazione di una causa di servizio, alla pretesa permanenza lavorativa in ambienti polverosi, sia perché trattasi di deduzione formulata per la prima volta in sede giudiziale, avendo la lavoratrice nella domanda amministrativa indicato come fattore di rischio solo il contatto con l'acqua ed i detersivi, sia perché nella stessa prospettazione attorea l'esposizione a polvere si è realizzata solo all'ospedale Piemonte e non dopo lo spostamento nei locali del , CP_1
Pag. 4 di 5 sicché, essendo tale esposizione cessata oltre due anni prima rispetto alla denuncia della patologia, resta esclusa la sua qualificabilità in termini di antecedente causale.
Quanto, infine, agli agenti chimici ed a non meglio definite sostanze irritanti, l'assenza di qualsivoglia allegazione in primo grado sulla loro tipologia ed efficacia nociva, preclude in radice, in questa sede, un'indagine istruttoria sul punto che non avrebbe alcuna funzione integrativa, così come richiede l'esercizio di poteri ex officio, ma un' inammissibile finalità meramente esplorativa.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va, dunque, confermata.
Alla soccombenza segue a condanna dell'appellante alle spese del presente grado che si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Pone a cario dell' appellante le spese del presente grado che liquida in complessivi euro
1923 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnativa dalla stessa proposta, ove dovuto.
Messina, 19.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 5 di 5