Sentenza breve 19 dicembre 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 19/12/2013, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01718/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2013, proposto da TA NA LA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara, Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura interna in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
Regione Puglia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto rettorale n. 3306 disposto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari in data 30 luglio 2013, notificato alla ricorrente con racc. r.r. in data 2 settembre 2013;
- di ogni altro atto precedente, seguente o comunque connesso a quello gravato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Domenico Carbonara;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il presente ricorso ha ad oggetto l’impugnazione del decreto rettorale n. 3306/2013 avente identico contenuto dispositivo del precedente D.R. n. 5443/2012 (cfr. pag. 3: “Per le motivazioni sopraesposte, il contratto di formazione specialistica stipulato in data 20/03/2008, tra l’Università degli Studi di Bari, la Regione Puglia e la dott.ssa LA NA TA, è risolto anticipatamente, a tutti gli effetti di legge. … Per le motivazioni sopraesposte, la carriera scolastica percorsa dalla dott.ssa LA NA TA e gli esami di profitto sostenuti sono annullati a tutti gli effetti di legge.”);
Rilevato, altresì, che la motivazione del gravato D.R. n. 3306/2013 conferma le ragioni del precedente decreto n. 5443/2012 (cfr. pag. 1: “… Ritenute valide le motivazioni già esposte nel sopracitato di D.R. n. 5443 del 15.11.2012 con cui si è disposto la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica e l’annullamento della carriera scolastica percorsa dalla dott.ssa NA LA TA e gli esami di profitto sostenuti; …”);
Rilevato che in ordine alla controversia derivante dalla impugnazione, da parte della TA, del menzionato D.R. n. 5443/2012 questo Tribunale con sentenza n. 672 del 3.5.2013 ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in applicazione dell’art. 37, comma 7 dlgs n. 368/1999;
Ritenuto che non sussistono nella fattispecie oggetto del presente giudizio elementi per discostarsi dall’orientamento espresso dalla citata sentenza confermato, sia pure in sede cautelare, dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3258/2013 (da valutare - ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. - quale “precedente conforme”);
Ritenuto, conseguentemente, di dover affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO