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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1002/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note conclusionali depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002/2022 R.G., vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Spaziano, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Vairano Patenora (CE), Via Volturno n. 108, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Brunitto, elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio del difensore in Trentola Ducenta, Via A. Diaz n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 14.1.2022, – sulla base della ordinanza ex CP_1
art. 702 bis c.p.c., emessa dall'intestato Tribunale in data 8.7.2021, munita della formula esecutiva in
2 data 16.12.2021 – intimava a il pagamento della somma di € 4.355,98, oltre Parte_1
interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo l'erronea determinazione della sorta capitale e degli interessi legali.
Instava, dunque, per la sospensione della efficacia del precetto e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio, l'intimante che, contestando l'avverso dedotto, deduceva della esistenza di un errore di calcolo nella ordinanza azionata;
evidenziava, altresì, che “… il dott. ha finanche CP_1 proposto la rinuncia dell'importo di € 120,00, con accettazione di quanto (erroneamente) calcolato in ordinanza e, sempre per fini transattivi, ha proposto anche la rinuncia agli interessi di ogni entità.
…” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Concludeva per il rigetto della opposizione e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.6.2022, la scrivente – ravvista prima facie la sussistenza dei gravi motivi - accoglieva per quanto di ragione la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le argomentazioni svolte dalla parte opponente vadano ricondotte nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., venendo in rilievo la contestazione diritto del precettante a procedere in executivis; ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000
n. 15533).
E' noto che l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n.
16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
3 Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Il titolo sotteso all'atto di precetto prevede la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto di “…euro 2.540,98, oltre oneri come per legge ed oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (19.3.2018) fino all'effettivo soddisfo ...”.
L'atto di precetto reca la intimazione di € 3.344,00, quale compenso professionale e di € 850,52, a titolo di interessi.
Quanto a tale ultimo profilo, la parte opposta affermava: “… Gli interessi sono dovuti nella entità precettata, ossia al saggio del comma 4 dell'art. 1284 c.c. …” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione).
Tale impostazione non è condivisibile, atteso che – muovendo dalla disamina del titolo esecutivo - la indicazione ivi contenuta induce a ritenere il riconoscimento degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c..
Non si ignora che anche gli interessi di cui al comma IV della suddetta disposizione siano denominati legali, ciò nondimeno si reputa che l'omessa specifica indicazione della tipologia di interessi importa il riconoscimento di quelli di cui al I comma dell'art. 1284 c.c., in ragione della portata di carattere generale di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 27/09/2017, n. 22457, secondo cui:
“In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva.”).
La contestazione di eccessività dell'importo precettato è, pertanto, fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione
4 ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n.
2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.
2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto notificato in data 14.1.2022 va, dunque, rideterminato, in totali euro 3.253,06 (€ 3.224,00 [ovvero € 2.540,98, oltre accessori] + € 29.06 [quali interessi legali come riconosciuti nel titolo e fino alla notificazione dell'atto di precetto], oltre interessi legali successivi.
L'accoglimento della opposizione comporta la reiezione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opposta.
Tuttavia, il Tribunale – avuto riguardo dei fatti di causa complessivamente considerati - reputa sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c. per operare la compensazione delle spese nella misura del 50%; la restante parte si liquida in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1002/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata da avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
14.1.2022 e per l'effetto, dichiara la nullità di esso, limitatamente alle somme eccedenti euro
3.253,06;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di quella opponente, che liquida
(al netto della compensazione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in euro 852,00 (di cui euro 213,00 per studio controversia, euro 213,00 per fase introduttiva ed euro 426,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1002/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note conclusionali depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1002/2022 R.G., vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Spaziano, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Vairano Patenora (CE), Via Volturno n. 108, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Brunitto, elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio del difensore in Trentola Ducenta, Via A. Diaz n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 14.1.2022, – sulla base della ordinanza ex CP_1
art. 702 bis c.p.c., emessa dall'intestato Tribunale in data 8.7.2021, munita della formula esecutiva in
2 data 16.12.2021 – intimava a il pagamento della somma di € 4.355,98, oltre Parte_1
interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo l'erronea determinazione della sorta capitale e degli interessi legali.
Instava, dunque, per la sospensione della efficacia del precetto e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio, l'intimante che, contestando l'avverso dedotto, deduceva della esistenza di un errore di calcolo nella ordinanza azionata;
evidenziava, altresì, che “… il dott. ha finanche CP_1 proposto la rinuncia dell'importo di € 120,00, con accettazione di quanto (erroneamente) calcolato in ordinanza e, sempre per fini transattivi, ha proposto anche la rinuncia agli interessi di ogni entità.
…” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Concludeva per il rigetto della opposizione e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 21.6.2022, la scrivente – ravvista prima facie la sussistenza dei gravi motivi - accoglieva per quanto di ragione la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata alla data odierna per la decisione.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le argomentazioni svolte dalla parte opponente vadano ricondotte nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., venendo in rilievo la contestazione diritto del precettante a procedere in executivis; ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000
n. 15533).
E' noto che l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n.
16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
3 Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Il titolo sotteso all'atto di precetto prevede la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto di “…euro 2.540,98, oltre oneri come per legge ed oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (19.3.2018) fino all'effettivo soddisfo ...”.
L'atto di precetto reca la intimazione di € 3.344,00, quale compenso professionale e di € 850,52, a titolo di interessi.
Quanto a tale ultimo profilo, la parte opposta affermava: “… Gli interessi sono dovuti nella entità precettata, ossia al saggio del comma 4 dell'art. 1284 c.c. …” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione).
Tale impostazione non è condivisibile, atteso che – muovendo dalla disamina del titolo esecutivo - la indicazione ivi contenuta induce a ritenere il riconoscimento degli interessi di cui al I comma dell'art. 1284 c.c..
Non si ignora che anche gli interessi di cui al comma IV della suddetta disposizione siano denominati legali, ciò nondimeno si reputa che l'omessa specifica indicazione della tipologia di interessi importa il riconoscimento di quelli di cui al I comma dell'art. 1284 c.c., in ragione della portata di carattere generale di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 27/09/2017, n. 22457, secondo cui:
“In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva.”).
La contestazione di eccessività dell'importo precettato è, pertanto, fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione
4 ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n.
2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.
2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto notificato in data 14.1.2022 va, dunque, rideterminato, in totali euro 3.253,06 (€ 3.224,00 [ovvero € 2.540,98, oltre accessori] + € 29.06 [quali interessi legali come riconosciuti nel titolo e fino alla notificazione dell'atto di precetto], oltre interessi legali successivi.
L'accoglimento della opposizione comporta la reiezione della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opposta.
Le spese seguono la soccombenza della parte opposta.
Tuttavia, il Tribunale – avuto riguardo dei fatti di causa complessivamente considerati - reputa sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c. per operare la compensazione delle spese nella misura del 50%; la restante parte si liquida in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1002/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata da avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
14.1.2022 e per l'effetto, dichiara la nullità di esso, limitatamente alle somme eccedenti euro
3.253,06;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di quella opponente, che liquida
(al netto della compensazione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in euro 852,00 (di cui euro 213,00 per studio controversia, euro 213,00 per fase introduttiva ed euro 426,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025
Il Giudice
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