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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 864/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
I;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRINI ANDREA;
APPELLATA avverso la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Pistoia emessa il 27.10.2021 e pubblicata il 28/10/2021; con ordinanza del 12.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
6.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello: - in via istruttoria, ammettersi CTU pagina 1 di 15 batteriologica e medico-legale e della prova per testi richieste nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc;
- in via principale, accogliere la domanda attrice, e, per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del CP_1 danno alla salute subìto dal sig. per le motivazioni di cui alla Parte_1 narrativa del presente atto, e, conseguentemente, dichiarare tenuta la sig.ra
a versare al sig. a tale titolo, la somma di € 80.586,00, o CP_1 Pt_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e
CPA come per legge”;
Per la parte appellata: “Rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare, I. rigettare la domanda di impugnazione stante l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione, per le ragioni meglio spiegate in atti;
II. dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'impugnazione in ordine all'azione aquiliana proposta, stante: in primo luogo,
l'insussistenza della stessa in seguito alla riqualificazione effettuata in sentenza di primo grado e, in secondo luogo, per l'intervenuto giudicato sugli elementi posti a fondamento della domanda stessa. Nel merito, Voglia III. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi meglio spiegati in atto.
IV. In ogni caso con condanna dell'attore al pagamento del compenso e delle spese processuali da liquidarsi sulla base delle tariffe vigenti. V. Con condanna dell'attore ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 882/2021, emessa il 27.10.2021 e pubblicata il 28.10.2021, con cui il
Tribunale di Pistoia aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 15 Il giudice di prime cure premetteva che la vicenda si calava all'interno di un contenzioso locatizio instaurato con intimazione di sfratto per morosità dalla
, nel quale il si era opposto alla convalida di sfratto eccependo CP_1 Pt_1
l'inadempimento della locatrice agli obblighi di manutenzione dell'immobile e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
A tal fine il aveva esposto che in data 20.11.2012 era stato ricoverato Pt_1 per sepsi grave con diagnosi di polmonite da legionella e che successivamente l'ASL di Pistoia aveva riscontrato la presenza del batterio della legionella nei campioni prelevati il 4.2.2013 dal rubinetto della cucina dell'appartamento locato.
Quel giudizio – proseguiva il primo giudice - era stato definito dal Tribunale di
Pistoia con la sentenza n. 792/2015, passata in giudicato, con cui, datosi preliminarmente atto della rinuncia del alla domanda risarcitoria Pt_1 formulata, era stato risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione stipulato inter-partes e il era stato condannato al pagamento Pt_1 della somma di € 10.920,00, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti dal febbraio 2013 al marzo 2015.
Ciò premesso, rilevava che, successivamente, con atto di citazione notificato alla il 22.6.2019, aveva agito in giudizio al fine di ottenere CP_1 Parte_1 il risarcimento del danno alla salute patito in conseguenza della contrazione della legionella presente nell'impianto idrosanitario dell'immobile locato, quantificandolo nella somma di € 80.586,00, o in quella maggiore o minore di giustizia.
Osservava quindi che l'attore aveva assunto, a fondamento della propria domanda, la responsabilità extracontrattuale della , mentre in realtà ciò CP_1 che veniva in rilievo era il rapporto obbligatorio derivante dal contratto di locazione intercorso tra le parti e l'inadempimento della locatrice ai propri obblighi manutentivi discendenti da quel contratto, quest'ultimo essenziale e propedeutico al riconoscimento di qualsivoglia somma a titolo risarcitorio.
Orbene - proseguiva - il procedimento di sfratto si era concluso con la sentenza n.
792/2015 che aveva accertato, con valenza di giudicato, l'assenza di qualsivoglia pagina 3 di 15 inadempimento in capo alla , addivenendosi in quella sede sia ad un CP_1 giudizio di responsabilità del conduttore in merito alla domanda di risoluzione del contratto sia alla condanna del al pagamento dei canoni non corrisposti. Pt_1
In particolare, dalla lettura di quella pronuncia emergeva - in modo ormai non più controvertibile stante il suo passaggio in giudicato - sia l'accertamento del corretto adempimento della ai propri obblighi di manutenzione CP_1 dell'immobile locato sia la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrico, di talché difettava uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in causa, rappresentato dall'inadempimento della convenuta.
Da qui, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione, interponeva tempestiva impugnazione il sulla base Pt_1 di due motivi di gravame con i quali si doleva dell'erronea qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice (primo motivo) e dell'erroneo rilievo del giudicato sull'inadempimento agli obblighi manutentivi discendenti dal rapporto di locazione (secondo motivo).
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale, in via preliminare, riproponeva l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e, sui motivi di appello, contestava in fatto e in diritto la loro fondatezza chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 9 maggio
2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza del 12 maggio 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 6 maggio 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex pagina 4 di 15 art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Il gravame non merita accoglimento.
Il primo motivo di appello è infondato.
Con esso, il lamenta che il Tribunale adito avrebbe errato nel qualificare Pt_1 la domanda proposta.
Nello specifico, l'appellante deduce che, mentre con la domanda riconvenzionale formulata nell'ambito del procedimento di sfratto egli aveva evocato la responsabilità contrattuale della , con l'atto introduttivo del presente CP_1 giudizio, per contro, aveva agito “per il risarcimento del danno alla salute da responsabilità extracontrattuale, non avendo motivo di far valere la responsabilità contrattuale della , questione già esaminata e delibata dal giudice del CP_1 procedimento di sfratto e coperta da giudicato”.
In particolare, a suo modo di vedere, si rientrerebbe nell'alveo della previsione dell'art. 2051 c.c. dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di locazione della cosa in custodia, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (tra i quali le tubature idriche), è responsabile dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti, eccezion fatta per le parti delle quali il conduttore ha la disponibilità, con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi.
In altri termini, a detta dell'appellante, la tutela ex art. 2051 c.c. sarebbe invocabile anche da parte del conduttore, laddove ne ricorrono i presupposti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la domanda formulata in questo giudizio sarebbe diversa da quella rinunciata nella causa di sfratto e non sarebbe coperta da giudicato. In tal senso, il richiamo nell'atto introduttivo agli artt. 1575 e 1576 c.c. sarebbe stato compiuto solo al fine di individuare il soggetto tenuto alla custodia;
inoltre, la stessa convenuta avrebbe pagina 5 di 15 correttamente interpretato la domanda, difendendosi sul piano della responsabilità extracontrattuale.
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con argomentazioni condivisibili che vanno in questa sede recepite in toto “In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art.
2051 c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4578 del 20/02/2024).
In proposito, la Suprema Corte ha osservato che, in base ad un consolidato indirizzo ermeneutico, l'art. 2051 cod. civ. in tema di danni da cose in custodia trova applicazione, nella materia della locazione, nell'ipotesi di danni arrecati a terzi, cioè a soggetti estranei al rapporto di locazione, rispetto ai quali tale forma di responsabilità per omessa custodia e manutenzione viene ripartita tra il proprietario locatore ed il conduttore della res secondo il consolidato principio per cui, poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass., 26/04/2023, n. 10983; Cass., 27/07/2015, n. 15721;
Cass. 27/10/2015, n. 21788; 09/06/2010, n. 13881).
Per contro, nella diversa ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata – ipotesi che deve ritenersi ricorrere nel caso di specie poiché si allega un vizio dell'impianto idrosanitario dell'immobile condotto in locazione, derivante dalla sua carente manutenzione, da cui sarebbe derivato il pregiudizio alla salute lamentato dal - il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende Pt_1
pagina 6 di 15 dall'art. 1581 cod. civ., che richiama l'art. 1578 cod. civ., ed in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto secondo cui costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 cod. civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale (Cass., 04/11/2014, n.
23447 e Cass., 09/05/2008, n. 11154; Cass, 02/12/2021, n. 30384).
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, quindi, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto ha correttamente inquadrato l'azione promossa dal nell'ambito della responsabilità Pt_1 contrattuale, trattandosi di fattispecie in cui rileva unicamente il rapporto contrattuale tra conduttore e locatore, in assenza di danni a terzi.
Da tali considerazioni discende altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla dal momento che l'azione contrattuale si prescrive nel CP_1 termine ordinario di dieci anni, già interrotto con la proposizione della domanda riconvenzionale nel giudizio di sfratto e, all'evidenza, ancora in corso al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto all'ulteriore rilievo dell'appellante secondo cui la domanda formulata in questo giudizio non sarebbe coperta da giudicato, valgono le considerazioni che saranno svolte nel prosieguo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, affermando l'esistenza del giudicato, avrebbe compiuto considerazioni non solo inconferenti sull'accertata insussistenza dell'inadempimento degli obblighi manutentivi, stante la natura extracontrattuale della dedotta responsabilità, ma anche erronee, in quanto avrebbe affermato l'accertata e non più controvertibile mancanza di prova della legionella “in aperta violazione dei principi che regolano l'onere e il diritto alla prova”.
I rilievi poggiano, evidentemente, sull'erroneo inquadramento dell'azione proposta dall'attore/odierno appellante e si profilano entrambi destituiti di fondamento, sebbene si rendano necessarie talune precisazioni.
pagina 7 di 15 Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente ricondotto la domanda del nell'alveo della responsabilità contrattuale, ha rilevato come la sentenza Pt_1 emessa all'esito del procedimento di sfratto per morosità avesse accertato con forza di giudicato l'assenza di qualsivoglia inadempimento in capo alla proprietaria dell'immobile.
In proposito ha osservato come il conduttore, al fine di paralizzare le domande avversarie di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni, avesse in quella sede eccepito l'inadempimento della al proprio obbligo CP_1 di mantenere l'immobile in buono stato locativo, stante la presenza di legionella nell'impianto dell'acqua potabile e, in particolare, nel getto di acqua fredda del rubinetto della cucina.
L'eccezione di inadempimento sollevata dal – ha quindi aggiunto – venne Pt_1 espressamente vagliata dal giudice dell'azione di sfratto, il quale accertò il corretto adempimento della locatrice ai propri obblighi di manutenzione dell'immobile locato nonché la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrico.
Ora, è senz'altro vero che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale adito in prime cure, il giudice del procedimento di sfratto non ha accertato la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrosanitario dell'immobile locato.
Invero, quel giudice dopo aver premesso che rimaneva controversa la “questione della presenza del batterio della legionella nell'impianto idrosanitario ovvero nella rubinetteria (e cioè nella parte distale del rubinetto dell'acqua fredda della cucina)” in quanto il CTU non aveva “potuto svolgere i necessari accertamenti stante il tempo trascorso e l'accesso del figlio del convenuto all'immobile locato
(circostanza pacifica poiché ammessa all'ud. del 18.12.2014) e l'utilizzo dell'acqua corrente”, proseguiva rilevando che “Tale questione di fatto (in ipotesi rilevante non potendo il locatore ritenersi responsabile del difetto di manutenzione e di pulizia dei rubinetti dell'acqua potabile in quanto attività di piccola manutenzione riguardante un “elemento esterno” all'impianto e non implicante demolizioni – v.
Cass. 28.11.2007 n. 24737) si palesa, tuttavia, superata dalla considerazione, che appare dirimente in punto di diritto ed in base al principio della ragione più
pagina 8 di 15 liquida (V. Cass. SSUU sent. 26242/2014), che il conduttore ha l'obbligo, previsto dall'art. 1577, primo comma, c.c. di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni dell'immobile e, in mancanza, il locatore non può considerarsi inadempiente all'obbligo di mantenimento dell'immobile in buono stato locativo.
Nel caso di specie è pacifico che l'immobile fosse in buono stato al momento della stipula del contratto di locazione ed il convenuto non ha provato (ma invero non ha neanche allegato) di aver dato avviso al locatore dell'esistenza dei vizi lamentati circa la presenza del batterio della legionella nell'impianto idrico e circa la necessità di procedere alla bonifica disposta dall'ASL”.
In altri termini, quell'accertamento è stato ritenuto del tutto superfluo a fronte del rilievo – reputato dirimente al fine di escludere l'inadempimento della ai CP_1 propri obblighi manutentivi – rappresentato dalla consegna dell'immobile in buono stato locativo e dalla mancanza di qualsivoglia avviso alla locatrice della necessità di riparazioni.
Ciò consente di affermare che la doglianza mossa dall'appellante non è idonea ad esplicare il preteso effetto demolitorio sull'iter motivazionale della sentenza impugnata che si fonda sulla decisiva e autosufficiente ratio dell'esistenza del giudicato ormai disceso sull'accertamento, già definitivamente compiuto con la sentenza n. 792/2015, in ordine all'insussistenza dell'inadempimento della locatrice.
Invero, quand'anche si esaminasse in questa sede – accogliendo il sollecito dell'appellante – la questione della presenza di legionella nell'impianto dell'acqua potabile ovvero nella rubinetteria, rimarrebbe pur sempre intangibile l'accertamento già compiuto nel precedente giudizio di sfratto, fondato sull'insussistenza di qualsivoglia inadempimento della , a seguito del CP_1 quale si è esclusa la responsabilità della per il dedotto difetto di CP_1 manutenzione.
Non coglie nel segno, quindi, l'appellante quando afferma che sull'inadempimento del locatore ex art. 1575 c.c. e sulla questione ad esso sottesa se la presenza del batterio sia imputabile al locatore o al conduttore nessun giudice si sarebbe pronunciato.
pagina 9 di 15 Un tale modo di ragionare, infatti, oblitera completamente il dato rappresentato dall'esistenza del giudicato sull'esclusione dell'inadempimento della locatrice, correttamente rilevato dal primo giudice.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario)” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022: “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio pagina 10 di 15 abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”).
Nel caso che occupa non vi è dubbio – come già chiarito - che il presente giudizio abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico scaturente dal contratto di locazione concluso inter-partes; altrettanto indubitabile è che tale rapporto sia stato definito con la sentenza n. 792/2015 che ha pronunciato la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, e ha condannato quest'ultimo Pt_1 al pagamento dei canoni insoluti, accertando l'assenza di inadempimenti da parte della;
di palmare evidenza è poi come un tale accertamento costituisca CP_1 indispensabile premessa logica della statuizione di risoluzione contrattuale del contratto di locazione dal momento che, se fosse stata ravvisata la violazione degli obblighi contrattuali da parte della locatrice, l'eccezione sollevata dal avrebbe esplicato la sua efficacia paralizzatrice e comportato il rigetto Pt_1 della domanda di risoluzione;
ne consegue la preclusione del riesame in questo giudizio del punto già accertato e risolto – costituito dall'(escluso)inadempimento della – che si pone come un antecedente logico e necessario della CP_1 domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Quanto al richiamo compiuto dall'appellante a Cassazione n. 1259 del
11/01/2024, si osserva che in quel caso era esaminata la questione – affatto diversa da quella che viene qui in rilievo - della preclusione di una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l'aveva accolta.
Nel caso di specie, per contro, si discorre della preclusione della proposizione in un nuovo giudizio di una domanda risarcitoria che, lungi dall'essere meramente connessa con la domanda già proposta nel giudizio precedente, rinviene nell'accertamento compiuto in quella sede, sulla questione controversa dell'eccepito inadempimento della locatrice, un'indispensabile premessa logica della statuizione (di risoluzione) contenuta nella sentenza passata in giudicato, impedendo il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
"petitum" del primo (cfr. Cass. n. 5486/2019 e n. 27013/2022 cit.).
pagina 11 di 15 Del resto, è lo stesso appellante a riconoscere senza alcuna esitazione di non avere motivo di far valere la responsabilità contrattuale della “questione CP_1 già esaminata e delibata dal giudice del procedimento di sfratto e coperta da giudicato” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e, ancora, che “dalla sentenza che ha definito la causa di sfratto si evince con chiarezza che ad essere coperta da giudicato è unicamente la statuizione che ha escluso la configurabilità dell'inadempimento del locatore agli obblighi manutentivi” (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il 17.7.2024).
La sentenza impugnata, assorbito ogni ulteriore profilo, va di conseguenza confermata secondo quanto dianzi argomentato ed espresso in dispositivo.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. dalla in quanto l'appellata non ha allegato né tantomeno provato i CP_1 pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale dell'appellante.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass.,
Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite,
pagina 12 di 15 oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.”
(cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, il comportamento processuale tenuto dalla parte appellante risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non piò ritenersi connotato da mala fede o colpa grave.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia
(ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'impegno difensivo - in complessivi €
6.500,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA, come per legge.
pagina 13 di 15 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Parte_1
Pistoia, emessa il 27/10/2021 e pubblicata il 28/10/2021, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 6.500,30, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 22 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 864/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
I;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRINI ANDREA;
APPELLATA avverso la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Pistoia emessa il 27.10.2021 e pubblicata il 28/10/2021; con ordinanza del 12.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
6.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello: - in via istruttoria, ammettersi CTU pagina 1 di 15 batteriologica e medico-legale e della prova per testi richieste nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc;
- in via principale, accogliere la domanda attrice, e, per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del CP_1 danno alla salute subìto dal sig. per le motivazioni di cui alla Parte_1 narrativa del presente atto, e, conseguentemente, dichiarare tenuta la sig.ra
a versare al sig. a tale titolo, la somma di € 80.586,00, o CP_1 Pt_1 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e
CPA come per legge”;
Per la parte appellata: “Rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare, I. rigettare la domanda di impugnazione stante l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione, per le ragioni meglio spiegate in atti;
II. dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'impugnazione in ordine all'azione aquiliana proposta, stante: in primo luogo,
l'insussistenza della stessa in seguito alla riqualificazione effettuata in sentenza di primo grado e, in secondo luogo, per l'intervenuto giudicato sugli elementi posti a fondamento della domanda stessa. Nel merito, Voglia III. rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi meglio spiegati in atto.
IV. In ogni caso con condanna dell'attore al pagamento del compenso e delle spese processuali da liquidarsi sulla base delle tariffe vigenti. V. Con condanna dell'attore ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 882/2021, emessa il 27.10.2021 e pubblicata il 28.10.2021, con cui il
Tribunale di Pistoia aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 15 Il giudice di prime cure premetteva che la vicenda si calava all'interno di un contenzioso locatizio instaurato con intimazione di sfratto per morosità dalla
, nel quale il si era opposto alla convalida di sfratto eccependo CP_1 Pt_1
l'inadempimento della locatrice agli obblighi di manutenzione dell'immobile e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
A tal fine il aveva esposto che in data 20.11.2012 era stato ricoverato Pt_1 per sepsi grave con diagnosi di polmonite da legionella e che successivamente l'ASL di Pistoia aveva riscontrato la presenza del batterio della legionella nei campioni prelevati il 4.2.2013 dal rubinetto della cucina dell'appartamento locato.
Quel giudizio – proseguiva il primo giudice - era stato definito dal Tribunale di
Pistoia con la sentenza n. 792/2015, passata in giudicato, con cui, datosi preliminarmente atto della rinuncia del alla domanda risarcitoria Pt_1 formulata, era stato risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione stipulato inter-partes e il era stato condannato al pagamento Pt_1 della somma di € 10.920,00, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti dal febbraio 2013 al marzo 2015.
Ciò premesso, rilevava che, successivamente, con atto di citazione notificato alla il 22.6.2019, aveva agito in giudizio al fine di ottenere CP_1 Parte_1 il risarcimento del danno alla salute patito in conseguenza della contrazione della legionella presente nell'impianto idrosanitario dell'immobile locato, quantificandolo nella somma di € 80.586,00, o in quella maggiore o minore di giustizia.
Osservava quindi che l'attore aveva assunto, a fondamento della propria domanda, la responsabilità extracontrattuale della , mentre in realtà ciò CP_1 che veniva in rilievo era il rapporto obbligatorio derivante dal contratto di locazione intercorso tra le parti e l'inadempimento della locatrice ai propri obblighi manutentivi discendenti da quel contratto, quest'ultimo essenziale e propedeutico al riconoscimento di qualsivoglia somma a titolo risarcitorio.
Orbene - proseguiva - il procedimento di sfratto si era concluso con la sentenza n.
792/2015 che aveva accertato, con valenza di giudicato, l'assenza di qualsivoglia pagina 3 di 15 inadempimento in capo alla , addivenendosi in quella sede sia ad un CP_1 giudizio di responsabilità del conduttore in merito alla domanda di risoluzione del contratto sia alla condanna del al pagamento dei canoni non corrisposti. Pt_1
In particolare, dalla lettura di quella pronuncia emergeva - in modo ormai non più controvertibile stante il suo passaggio in giudicato - sia l'accertamento del corretto adempimento della ai propri obblighi di manutenzione CP_1 dell'immobile locato sia la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrico, di talché difettava uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in causa, rappresentato dall'inadempimento della convenuta.
Da qui, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione, interponeva tempestiva impugnazione il sulla base Pt_1 di due motivi di gravame con i quali si doleva dell'erronea qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice (primo motivo) e dell'erroneo rilievo del giudicato sull'inadempimento agli obblighi manutentivi discendenti dal rapporto di locazione (secondo motivo).
Per tali ragioni, l'appellante formulava richiesta di riforma integrale della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale, in via preliminare, riproponeva l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e, sui motivi di appello, contestava in fatto e in diritto la loro fondatezza chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 16.5.2024 (a seguito di udienza cartolare del 9 maggio
2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza del 12 maggio 2025 (a seguito di udienza a trattazione scritta del 6 maggio 2025) e concessione di termini ridotti (30+20) ex pagina 4 di 15 art. 190 c.p.c., veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Il gravame non merita accoglimento.
Il primo motivo di appello è infondato.
Con esso, il lamenta che il Tribunale adito avrebbe errato nel qualificare Pt_1 la domanda proposta.
Nello specifico, l'appellante deduce che, mentre con la domanda riconvenzionale formulata nell'ambito del procedimento di sfratto egli aveva evocato la responsabilità contrattuale della , con l'atto introduttivo del presente CP_1 giudizio, per contro, aveva agito “per il risarcimento del danno alla salute da responsabilità extracontrattuale, non avendo motivo di far valere la responsabilità contrattuale della , questione già esaminata e delibata dal giudice del CP_1 procedimento di sfratto e coperta da giudicato”.
In particolare, a suo modo di vedere, si rientrerebbe nell'alveo della previsione dell'art. 2051 c.c. dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di locazione della cosa in custodia, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (tra i quali le tubature idriche), è responsabile dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti, eccezion fatta per le parti delle quali il conduttore ha la disponibilità, con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi.
In altri termini, a detta dell'appellante, la tutela ex art. 2051 c.c. sarebbe invocabile anche da parte del conduttore, laddove ne ricorrono i presupposti.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la domanda formulata in questo giudizio sarebbe diversa da quella rinunciata nella causa di sfratto e non sarebbe coperta da giudicato. In tal senso, il richiamo nell'atto introduttivo agli artt. 1575 e 1576 c.c. sarebbe stato compiuto solo al fine di individuare il soggetto tenuto alla custodia;
inoltre, la stessa convenuta avrebbe pagina 5 di 15 correttamente interpretato la domanda, difendendosi sul piano della responsabilità extracontrattuale.
I rilievi dell'appellante non colgono nel segno.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con argomentazioni condivisibili che vanno in questa sede recepite in toto “In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art.
2051 c.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4578 del 20/02/2024).
In proposito, la Suprema Corte ha osservato che, in base ad un consolidato indirizzo ermeneutico, l'art. 2051 cod. civ. in tema di danni da cose in custodia trova applicazione, nella materia della locazione, nell'ipotesi di danni arrecati a terzi, cioè a soggetti estranei al rapporto di locazione, rispetto ai quali tale forma di responsabilità per omessa custodia e manutenzione viene ripartita tra il proprietario locatore ed il conduttore della res secondo il consolidato principio per cui, poiché la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass., 26/04/2023, n. 10983; Cass., 27/07/2015, n. 15721;
Cass. 27/10/2015, n. 21788; 09/06/2010, n. 13881).
Per contro, nella diversa ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata – ipotesi che deve ritenersi ricorrere nel caso di specie poiché si allega un vizio dell'impianto idrosanitario dell'immobile condotto in locazione, derivante dalla sua carente manutenzione, da cui sarebbe derivato il pregiudizio alla salute lamentato dal - il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende Pt_1
pagina 6 di 15 dall'art. 1581 cod. civ., che richiama l'art. 1578 cod. civ., ed in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto secondo cui costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all'art. 1578 cod. civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale (Cass., 04/11/2014, n.
23447 e Cass., 09/05/2008, n. 11154; Cass, 02/12/2021, n. 30384).
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, quindi, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto ha correttamente inquadrato l'azione promossa dal nell'ambito della responsabilità Pt_1 contrattuale, trattandosi di fattispecie in cui rileva unicamente il rapporto contrattuale tra conduttore e locatore, in assenza di danni a terzi.
Da tali considerazioni discende altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla dal momento che l'azione contrattuale si prescrive nel CP_1 termine ordinario di dieci anni, già interrotto con la proposizione della domanda riconvenzionale nel giudizio di sfratto e, all'evidenza, ancora in corso al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quanto all'ulteriore rilievo dell'appellante secondo cui la domanda formulata in questo giudizio non sarebbe coperta da giudicato, valgono le considerazioni che saranno svolte nel prosieguo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, affermando l'esistenza del giudicato, avrebbe compiuto considerazioni non solo inconferenti sull'accertata insussistenza dell'inadempimento degli obblighi manutentivi, stante la natura extracontrattuale della dedotta responsabilità, ma anche erronee, in quanto avrebbe affermato l'accertata e non più controvertibile mancanza di prova della legionella “in aperta violazione dei principi che regolano l'onere e il diritto alla prova”.
I rilievi poggiano, evidentemente, sull'erroneo inquadramento dell'azione proposta dall'attore/odierno appellante e si profilano entrambi destituiti di fondamento, sebbene si rendano necessarie talune precisazioni.
pagina 7 di 15 Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente ricondotto la domanda del nell'alveo della responsabilità contrattuale, ha rilevato come la sentenza Pt_1 emessa all'esito del procedimento di sfratto per morosità avesse accertato con forza di giudicato l'assenza di qualsivoglia inadempimento in capo alla proprietaria dell'immobile.
In proposito ha osservato come il conduttore, al fine di paralizzare le domande avversarie di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni, avesse in quella sede eccepito l'inadempimento della al proprio obbligo CP_1 di mantenere l'immobile in buono stato locativo, stante la presenza di legionella nell'impianto dell'acqua potabile e, in particolare, nel getto di acqua fredda del rubinetto della cucina.
L'eccezione di inadempimento sollevata dal – ha quindi aggiunto – venne Pt_1 espressamente vagliata dal giudice dell'azione di sfratto, il quale accertò il corretto adempimento della locatrice ai propri obblighi di manutenzione dell'immobile locato nonché la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrico.
Ora, è senz'altro vero che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale adito in prime cure, il giudice del procedimento di sfratto non ha accertato la mancanza di prova della presenza di legionella nell'impianto idrosanitario dell'immobile locato.
Invero, quel giudice dopo aver premesso che rimaneva controversa la “questione della presenza del batterio della legionella nell'impianto idrosanitario ovvero nella rubinetteria (e cioè nella parte distale del rubinetto dell'acqua fredda della cucina)” in quanto il CTU non aveva “potuto svolgere i necessari accertamenti stante il tempo trascorso e l'accesso del figlio del convenuto all'immobile locato
(circostanza pacifica poiché ammessa all'ud. del 18.12.2014) e l'utilizzo dell'acqua corrente”, proseguiva rilevando che “Tale questione di fatto (in ipotesi rilevante non potendo il locatore ritenersi responsabile del difetto di manutenzione e di pulizia dei rubinetti dell'acqua potabile in quanto attività di piccola manutenzione riguardante un “elemento esterno” all'impianto e non implicante demolizioni – v.
Cass. 28.11.2007 n. 24737) si palesa, tuttavia, superata dalla considerazione, che appare dirimente in punto di diritto ed in base al principio della ragione più
pagina 8 di 15 liquida (V. Cass. SSUU sent. 26242/2014), che il conduttore ha l'obbligo, previsto dall'art. 1577, primo comma, c.c. di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni dell'immobile e, in mancanza, il locatore non può considerarsi inadempiente all'obbligo di mantenimento dell'immobile in buono stato locativo.
Nel caso di specie è pacifico che l'immobile fosse in buono stato al momento della stipula del contratto di locazione ed il convenuto non ha provato (ma invero non ha neanche allegato) di aver dato avviso al locatore dell'esistenza dei vizi lamentati circa la presenza del batterio della legionella nell'impianto idrico e circa la necessità di procedere alla bonifica disposta dall'ASL”.
In altri termini, quell'accertamento è stato ritenuto del tutto superfluo a fronte del rilievo – reputato dirimente al fine di escludere l'inadempimento della ai CP_1 propri obblighi manutentivi – rappresentato dalla consegna dell'immobile in buono stato locativo e dalla mancanza di qualsivoglia avviso alla locatrice della necessità di riparazioni.
Ciò consente di affermare che la doglianza mossa dall'appellante non è idonea ad esplicare il preteso effetto demolitorio sull'iter motivazionale della sentenza impugnata che si fonda sulla decisiva e autosufficiente ratio dell'esistenza del giudicato ormai disceso sull'accertamento, già definitivamente compiuto con la sentenza n. 792/2015, in ordine all'insussistenza dell'inadempimento della locatrice.
Invero, quand'anche si esaminasse in questa sede – accogliendo il sollecito dell'appellante – la questione della presenza di legionella nell'impianto dell'acqua potabile ovvero nella rubinetteria, rimarrebbe pur sempre intangibile l'accertamento già compiuto nel precedente giudizio di sfratto, fondato sull'insussistenza di qualsivoglia inadempimento della , a seguito del CP_1 quale si è esclusa la responsabilità della per il dedotto difetto di CP_1 manutenzione.
Non coglie nel segno, quindi, l'appellante quando afferma che sull'inadempimento del locatore ex art. 1575 c.c. e sulla questione ad esso sottesa se la presenza del batterio sia imputabile al locatore o al conduttore nessun giudice si sarebbe pronunciato.
pagina 9 di 15 Un tale modo di ragionare, infatti, oblitera completamente il dato rappresentato dall'esistenza del giudicato sull'esclusione dell'inadempimento della locatrice, correttamente rilevato dal primo giudice.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idoneo a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario)” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022: “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio pagina 10 di 15 abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”).
Nel caso che occupa non vi è dubbio – come già chiarito - che il presente giudizio abbia ad oggetto il medesimo rapporto giuridico scaturente dal contratto di locazione concluso inter-partes; altrettanto indubitabile è che tale rapporto sia stato definito con la sentenza n. 792/2015 che ha pronunciato la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, e ha condannato quest'ultimo Pt_1 al pagamento dei canoni insoluti, accertando l'assenza di inadempimenti da parte della;
di palmare evidenza è poi come un tale accertamento costituisca CP_1 indispensabile premessa logica della statuizione di risoluzione contrattuale del contratto di locazione dal momento che, se fosse stata ravvisata la violazione degli obblighi contrattuali da parte della locatrice, l'eccezione sollevata dal avrebbe esplicato la sua efficacia paralizzatrice e comportato il rigetto Pt_1 della domanda di risoluzione;
ne consegue la preclusione del riesame in questo giudizio del punto già accertato e risolto – costituito dall'(escluso)inadempimento della – che si pone come un antecedente logico e necessario della CP_1 domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Quanto al richiamo compiuto dall'appellante a Cassazione n. 1259 del
11/01/2024, si osserva che in quel caso era esaminata la questione – affatto diversa da quella che viene qui in rilievo - della preclusione di una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l'aveva accolta.
Nel caso di specie, per contro, si discorre della preclusione della proposizione in un nuovo giudizio di una domanda risarcitoria che, lungi dall'essere meramente connessa con la domanda già proposta nel giudizio precedente, rinviene nell'accertamento compiuto in quella sede, sulla questione controversa dell'eccepito inadempimento della locatrice, un'indispensabile premessa logica della statuizione (di risoluzione) contenuta nella sentenza passata in giudicato, impedendo il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
"petitum" del primo (cfr. Cass. n. 5486/2019 e n. 27013/2022 cit.).
pagina 11 di 15 Del resto, è lo stesso appellante a riconoscere senza alcuna esitazione di non avere motivo di far valere la responsabilità contrattuale della “questione CP_1 già esaminata e delibata dal giudice del procedimento di sfratto e coperta da giudicato” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e, ancora, che “dalla sentenza che ha definito la causa di sfratto si evince con chiarezza che ad essere coperta da giudicato è unicamente la statuizione che ha escluso la configurabilità dell'inadempimento del locatore agli obblighi manutentivi” (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il 17.7.2024).
La sentenza impugnata, assorbito ogni ulteriore profilo, va di conseguenza confermata secondo quanto dianzi argomentato ed espresso in dispositivo.
Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c. dalla in quanto l'appellata non ha allegato né tantomeno provato i CP_1 pregiudizi asseritamente patiti in conseguenza della condotta processuale dell'appellante.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”. Ciò in quanto “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass.,
Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite,
pagina 12 di 15 oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.”
(cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
Né ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (in senso conforme, più di recente, Cass. ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, il comportamento processuale tenuto dalla parte appellante risulta dettato da non condivisibili valutazioni sul piano giuridico ma non piò ritenersi connotato da mala fede o colpa grave.
Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente grado di giudizio della parte appellata vittoriosa devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate – tenuto conto del valore della controversia
(ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'impegno difensivo - in complessivi €
6.500,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del
15%, CAP e IVA, come per legge.
pagina 13 di 15 Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da contro la sentenza n. 882/2021 del Tribunale di Parte_1
Pistoia, emessa il 27/10/2021 e pubblicata il 28/10/2021, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 6.500,30, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 22 luglio 2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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