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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2101/2024
TRA in concordato preventivo, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Saia e Matteo Luzzana ricorrenti
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1 dall'avv. Andrea Sterli resistenti
OGGETTO: Opposizione D.I. n. 372/2024
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e regolarmente notificato la società in concordato preventivo (di Parte_1 seguito anche solo ) agiva in giudizio in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , per sentir revocare il D.I. n. Controparte_1
372/2024 del Tribunale di Bergamo del 29.08.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 89.160,70 a titolo di TFR maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, contestandone la debenza.
La in particolare, eccepiva preliminarmente l'illegittimità Pt_1 dell'atto di precetto per mancata concessione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo oltre che l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la documentazione di lavoro (listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benché la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente); rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Tesoreria Inps;
ricordava, infine, il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle domande come formulate e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva regolarmente in giudizio, con Controparte_1 memoria depositata in data 01.10.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte opponente perché destituita di fondamento in fatto e in diritto.
L'opposto, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze della dal 10.05.1988 al 30.11.2022, chiarendo Pt_1 di aver ricevuto, nel corso del 2022 un acconto di € 3.599,36 lordi a titolo di TFR maturato post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad € 89.160,70 (€
92.760,06 lordi - € 3.599,36 lordi), come risultante dal cedolino paga di dicembre 2022.
In merito all'opposizione, il lavoratore rilevava come il credito per
TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e, quindi, estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al Fondo di Tesoreria Inps, il lavoratore evidenziava come la società avesse provveduto a prelevare integralmente la parte di TFR di sua competenza presso il Fondo di Tesoreria, svuotando il relativo cassetto, ed il riaccredito era ricomparso solo all'esito di un accertamento ispettivo da parte dell'Inps. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del TFR relativo al periodo ante 2007, pari ad €
48.320,64, con condanna della al pagamento di tale Pt_1 importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate (come da sentenze Trib. Bergamo in caso del tutto similare n. 759-909/2025 del 18.09.2025 di seguito rimessa nei suoi passaggi essenziali).
***
Preliminarmente, va affermato che il Tribunale di Bergamo con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto “di pagare immediatamente” le somme ivi indicate, avvertendo che il debitore ingiunto “ha diritto di proporre opposizione avverso il provvedimento nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto e che in difetto di opposizione nei termini, il decreto diventerà definitivo”, rendendo evidente l'apposizione della provvisoria esecutività del tutolo, nonostante le diverse asserzioni di parte opponente.
Quanto al merito, si espone quanto segue.
Il è stato assunto dalla (in precedenza Boost CP_1 Parte_1
s.p.a.) dal 10.05.1988 al 30.11.2022. Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data
19.08.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il ha continuato a prestare attività lavorativa, CP_1 cessando il rapporto il 30.11.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Parte opposta ha chiarito di aver ricevuto, nel corso del 2022 un acconto di € 3.599,36 lordi a titolo di TFR maturato post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad € 89.160,70 (€ 92.760,06 lordi - € 3.599,36 lordi), come risultante dal cedolino paga di dicembre 2022.
È pacifico che, in data 23.12.2024, la ha provveduto al Pt_1 pagamento in favore dell'opposto di una somma netta pari ad €
44.030,41, corrispondente a una somma lorda di € 57.182,35, e non sono stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria su tale importo.
Come sostenuto dalla resistente, è corretto ipotizzare che la partendo dal presupposto che l'importo netto del TFR non Pt_1 corrisposto fosse pari ad € 76.000,00 (ovvero il netto complessivo di € 78.771,51 attualizzato al Dicembre 2022 meno la somma erogata a titolo di presunte quote prededucibili di TFR di €
2.771,51 netti, erogata a Dicembre 2022), abbia sottratto dal netto complessivo, l'importo indebitamente conguagliato, nettizzato mediante applicazione di una tassazione al 23%, pari ad €
31.969,59 (€ 41.518,95 lordi – 23% = 31.969,59). Il risultato, sulla base di suddetti calcoli, è pari a quanto ha effettivamente Pt_1 erogato, ossia € 44.030,41 (ossia € 76.000,00 - € 31.969,59 = €
44.030,41); la quindi, avrebbe poi lordizzato al 23% tale Pt_1 somma netta (quale somma ritenuta quale residuo TFR da versare) trovando un lordo di € 57.182,35 senza tener conto della rivalutazione e gli interessi maturati sulla somma dovuta.
Si deve poi considerate che – tenendo presente che a Dicembre
2024, teoricamente, il concordato preventivo ha liquidato il TFR maturato dal sig. dal 10.05.1988 (data di assunzione) sino CP_1 al 31.12.2006 – la tassazione del TFR sarebbe differente.
In definitiva, tenuto conto del fatto che il lordo iniziale ancora dovuto al era di € 89.160,70 lordi (ovvero € Controparte_1
92.760,06 lordi meno € 3.599,36 già liquidati a Dicembre 2022) è del tutto erroneo sostenere che ad oggi il vanti ancora in CP_1 arretrato soltanto lorda di € 31.978,35 (ossia € 89.160,70 –
57.182,35).
Il TFR lordo ancora dovuto al sig. andrebbe quantificato CP_1 almeno in € 44.438,42, come quantificato sul Conto Fondo
Tesoreria emesso al marzo 2025 (prodotto con le note autorizzate) sarà quindi tenuta anche al pagamento dell'importo sopra Pt_1 precisato, con interessi e rivalutazione monetaria.
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la Pt_1 nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del resistente era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria Inps.
Tuttavia, è circostanza ormai nota al Tribunale che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di
Tesoreria Inps erano state indebitamente conguagliate con contributi dovuti dalla datrice di lavoro e solo per effetto di un accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.08.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria.
Inoltre, come già accertato da questo Tribunale, la ha Parte_1 ostacolato i pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria, contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando, solo nel novembre 2024, una dichiarazione di incapienza assolutamente anomala, che ha reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinché
l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del
Fondo di Tesoreria.
Per quanto riguarda le altre questioni, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve, quindi, ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire dell'ex dipendente ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato, anche per la già evidenziata impossibilità di ottenerne il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il lavoratore aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del è quindi totalmente infondata, mentre Pt_2 il pagamento di gran parte della somma capitale ad opera del
Fondo di Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la Pt_1 nelle conclusioni del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ha insistito per la “revoca in ogni sua parte” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento della somma residua di € 44.438,42 lordi a titolo di importo capitale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
(cass. civ. 8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in concordato preventivo alla Parte_1 refusione delle spese di lite, liquidate, in complessivi €
5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2101/2024
TRA in concordato preventivo, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Saia e Matteo Luzzana ricorrenti
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1 dall'avv. Andrea Sterli resistenti
OGGETTO: Opposizione D.I. n. 372/2024
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 e regolarmente notificato la società in concordato preventivo (di Parte_1 seguito anche solo ) agiva in giudizio in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale di funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di , per sentir revocare il D.I. n. Controparte_1
372/2024 del Tribunale di Bergamo del 29.08.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 89.160,70 a titolo di TFR maturato ante concordato, oltre somme accessorie e spese legali, contestandone la debenza.
La in particolare, eccepiva preliminarmente l'illegittimità Pt_1 dell'atto di precetto per mancata concessione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo oltre che l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva rilasciato la documentazione di lavoro (listini) e fiscale (certificazione unica).
L'opponente chiariva che il pagamento non era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benché la cessazione del rapporto fosse avvenuta successivamente); rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela, come la richiesta di pagamento al Fondo di Tesoreria Inps;
ricordava, infine, il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle domande come formulate e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva regolarmente in giudizio, con Controparte_1 memoria depositata in data 01.10.2024, insistendo per il rigetto della domanda di parte opponente perché destituita di fondamento in fatto e in diritto.
L'opposto, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze della dal 10.05.1988 al 30.11.2022, chiarendo Pt_1 di aver ricevuto, nel corso del 2022 un acconto di € 3.599,36 lordi a titolo di TFR maturato post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad € 89.160,70 (€
92.760,06 lordi - € 3.599,36 lordi), come risultante dal cedolino paga di dicembre 2022.
In merito all'opposizione, il lavoratore rilevava come il credito per
TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e, quindi, estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al Fondo di Tesoreria Inps, il lavoratore evidenziava come la società avesse provveduto a prelevare integralmente la parte di TFR di sua competenza presso il Fondo di Tesoreria, svuotando il relativo cassetto, ed il riaccredito era ricomparso solo all'esito di un accertamento ispettivo da parte dell'Inps. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del TFR relativo al periodo ante 2007, pari ad €
48.320,64, con condanna della al pagamento di tale Pt_1 importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate (come da sentenze Trib. Bergamo in caso del tutto similare n. 759-909/2025 del 18.09.2025 di seguito rimessa nei suoi passaggi essenziali).
***
Preliminarmente, va affermato che il Tribunale di Bergamo con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto “di pagare immediatamente” le somme ivi indicate, avvertendo che il debitore ingiunto “ha diritto di proporre opposizione avverso il provvedimento nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto e che in difetto di opposizione nei termini, il decreto diventerà definitivo”, rendendo evidente l'apposizione della provvisoria esecutività del tutolo, nonostante le diverse asserzioni di parte opponente.
Quanto al merito, si espone quanto segue.
Il è stato assunto dalla (in precedenza Boost CP_1 Parte_1
s.p.a.) dal 10.05.1988 al 30.11.2022. Nei confronti della datrice di lavoro è stata aperta, in data
19.08.2021, procedura di concordato preventivo in continuità, tant'è che il ha continuato a prestare attività lavorativa, CP_1 cessando il rapporto il 30.11.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Parte opposta ha chiarito di aver ricevuto, nel corso del 2022 un acconto di € 3.599,36 lordi a titolo di TFR maturato post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad € 89.160,70 (€ 92.760,06 lordi - € 3.599,36 lordi), come risultante dal cedolino paga di dicembre 2022.
È pacifico che, in data 23.12.2024, la ha provveduto al Pt_1 pagamento in favore dell'opposto di una somma netta pari ad €
44.030,41, corrispondente a una somma lorda di € 57.182,35, e non sono stati corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria su tale importo.
Come sostenuto dalla resistente, è corretto ipotizzare che la partendo dal presupposto che l'importo netto del TFR non Pt_1 corrisposto fosse pari ad € 76.000,00 (ovvero il netto complessivo di € 78.771,51 attualizzato al Dicembre 2022 meno la somma erogata a titolo di presunte quote prededucibili di TFR di €
2.771,51 netti, erogata a Dicembre 2022), abbia sottratto dal netto complessivo, l'importo indebitamente conguagliato, nettizzato mediante applicazione di una tassazione al 23%, pari ad €
31.969,59 (€ 41.518,95 lordi – 23% = 31.969,59). Il risultato, sulla base di suddetti calcoli, è pari a quanto ha effettivamente Pt_1 erogato, ossia € 44.030,41 (ossia € 76.000,00 - € 31.969,59 = €
44.030,41); la quindi, avrebbe poi lordizzato al 23% tale Pt_1 somma netta (quale somma ritenuta quale residuo TFR da versare) trovando un lordo di € 57.182,35 senza tener conto della rivalutazione e gli interessi maturati sulla somma dovuta.
Si deve poi considerate che – tenendo presente che a Dicembre
2024, teoricamente, il concordato preventivo ha liquidato il TFR maturato dal sig. dal 10.05.1988 (data di assunzione) sino CP_1 al 31.12.2006 – la tassazione del TFR sarebbe differente.
In definitiva, tenuto conto del fatto che il lordo iniziale ancora dovuto al era di € 89.160,70 lordi (ovvero € Controparte_1
92.760,06 lordi meno € 3.599,36 già liquidati a Dicembre 2022) è del tutto erroneo sostenere che ad oggi il vanti ancora in CP_1 arretrato soltanto lorda di € 31.978,35 (ossia € 89.160,70 –
57.182,35).
Il TFR lordo ancora dovuto al sig. andrebbe quantificato CP_1 almeno in € 44.438,42, come quantificato sul Conto Fondo
Tesoreria emesso al marzo 2025 (prodotto con le note autorizzate) sarà quindi tenuta anche al pagamento dell'importo sopra Pt_1 precisato, con interessi e rivalutazione monetaria.
Fatte queste premesse, va preliminarmente chiarito che la Pt_1 nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contestato la debenza di interessi e rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del lavoratore nel richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del resistente era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria Inps.
Tuttavia, è circostanza ormai nota al Tribunale che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di
Tesoreria Inps erano state indebitamente conguagliate con contributi dovuti dalla datrice di lavoro e solo per effetto di un accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.08.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria.
Inoltre, come già accertato da questo Tribunale, la ha Parte_1 ostacolato i pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria, contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando, solo nel novembre 2024, una dichiarazione di incapienza assolutamente anomala, che ha reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinché
l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del
Fondo di Tesoreria.
Per quanto riguarda le altre questioni, è noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in azienda (anche se relativo ad accantonamenti effettuati prima dell'apertura del concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.
Deve, quindi, ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del rapporto avvenga durante la procedura di concordato preventivo, rappresenti un credito legato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire dell'ex dipendente ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga o dalla certificazione unica), ma la sua esigibilità nell'ambito della procedura, essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non venisse tutelato, anche per la già evidenziata impossibilità di ottenerne il pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il lavoratore aveva interesse all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del è quindi totalmente infondata, mentre Pt_2 il pagamento di gran parte della somma capitale ad opera del
Fondo di Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale.
In proposito, la Suprema Corte, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiarito che “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in esame, laddove la Pt_1 nelle conclusioni del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ha insistito per la “revoca in ogni sua parte” dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento della somma residua di € 44.438,42 lordi a titolo di importo capitale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di cessazione del rapporto.
In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato
(cass. civ. 8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in concordato preventivo alla Parte_1 refusione delle spese di lite, liquidate, in complessivi €
5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta