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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 137/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 137 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Amaddeo), e CodiceFiscale_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Pupo). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 551/2020 (pubblicata il 17 settembre 2020), il Tribunale di
Palmi ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[..
[...] (già AL , riguardante la richiesta di risarcimento dei danni
[...] CP_3
Pt_ (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti da , per via d'una illegittima iscrizione ipotecaria su un immobile in proprietà.
2.1. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo l'illegittimità dell'iscrizione, ha ritenuto insussistenti I) il danno-conseguenza (rilevando come l'attore non avesse fornito elementi idonei a dimostrare né la contrazione del fatturato, né la perdita di chance o l'incidenza dell'occorso sull'affidabilità bancaria del privato), nonché II) i cosiddetti danni biologico ed esistenziale (in difetto di prova del nesso causale tra la condotta di Agenzia e le patologie denunciate dall'attore). Pt_
2.2. impugna la sentenza, lamentando come il giudice di primo grado abbia erroneamente escluso la risarcibilità dei danni dedotti.
2.3. L'appellante – in particolare – sostiene come il primo giudice I) abbia omesso di Pt_ considerare la prova documentale del danno-conseguenza (individuato da nella sospensione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, concordato – ma mai attribuito all'aspirante – per l'importo di 1.150.000,00 euro: sospensione la quale – a dire dell'appellante – avrebbe determinato gravi ripercussioni sull'attività imprenditoriale svolta), e II) ignorato a) tanto la consulenza tecnica di parte e la documentazione bancaria prodotta, b) quanto la sussistenza di danni biologico ed esistenziale, entrambi riconducibili alla condotta dell'Agente della riscossione. Pt_ 2.4. – da ultimo – invoca la liquidazione equitativa del danno, e reitera la richiesta di condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96, II e III c., c.p.c.
3. I) deduce come l'iscrizione ipotecaria – sebbene Controparte_1 erronea – sia stata cancellata tempestivamente (ossia entro undici giorni dalla prima istanza Pt_ di ), e non fosse imputabile a colpa dell'Amministrazione (trattandosi d'errore derivante dal mancato aggiornamento della situazione patrimoniale del debitore originario), II) contesta la risarcibilità della sospensione del mutuo (non avendo l'appellante fornito prova delle conseguenze economiche subite, ed essendosi – piuttosto – limitato a prospettare un pregiudizio astratto), III) rileva l'inidoneità della perizia di parte, la genericità delle allegazioni sulla perdita di chance, l'assenza di documentazione idonea a dimostrare la contrazione del fatturato o il pagamento di interessi, nonché la mancata prova dell'iscrizione in banche dati creditizie (CRIF o CAI), IV) eccepisce il difetto di legittimazione attiva per i danni personali,
(trattandosi di pregiudizi riferibili alla persona fisica e non all'impresa), comunque non provati né sotto il profilo del nesso causale né sotto quello della gravità della lesione, V) esclude l'applicabilità dell'art. 1226 c.c., non potendo supplire alla totale assenza di prova del danno,
2 e VI) chiede subordinatamente la riduzione del risarcimento per concorso di colpa dell'attore, attivatosi tardivamente per ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. L'appellante censura la sentenza nella sua totalità, per avere la stessa negato la risarcibilità di ogni pregiudizio – patrimoniale e non patrimoniale – lamentato dall'attore.
7. Il ragionamento condotto dal primo giudice – però – è condivisibile, salve le precisazioni di cui appresso.
8. Preliminarmente occorre affermare – in ciò discostandosi dalla statuizione gravata – la proponibilità (da parte appellante) della domanda inerente al danno non patrimoniale sofferto: Pt_ ancorché tale pregiudizio sarebbe stato sperimentato dalla persona fisica di , l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere proposta da lui nella qualità di titolare d'una ditta individuale: come – invero – chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 10735/2014,
«L'impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità».
9. Giungendo – nel merito – alla disamina dei profili sostanziali dell'azione risarcitoria spiegata, è utile ripercorrere la cronologia degli accadimenti.
10. La sospensione del mutuo da parte della Banca risulta intervenuta il 12 marzo 2014 (a
Pt_ seguito di relazione notarile sul bene offerto in garanzia), mentre la richiesta (rivolta da all'esattore) di cancellazione dell'ipoteca sarebbe stata formalizzata il 23 maggio 2014, e
(dopo soli 11 giorni) riscontrata affermativamente dall'Amministrazione, attraverso l'istanza del riscossore (rivolta alla Conservatoria) del 3 giugno 2014, intesa a richiedere la rimozione Pt_ del peso gravante sul cespite di .
11. La criticità della tesi attorea si rinviene – però – al momento dell'individuazione del danno- conseguenza (pure reputato insussistente dalla sentenza gravata): l'appellante – a ben vedere – lo identifica nell'avvenuta sospensione dell'erogazione del mutuo, ma tale accadimento costituisce solamente il punto d'arrivo della sequenza causale (intercorrente fra la condotta avversaria – di mancata, originaria eliminazione del peso immobiliare – e la decisione della banca di soprassedere alla concessione del finanziamento), e non esprime – in sé – ripercussioni eventualmente cagionate (dalla determinazione dell'istituto creditizio) nella sfera individuale dell'appellante.
3 12. Resta – innanzitutto – imperscrutabile come sia potuto scaturire – a carico del privato – Pt_ un danno patrimoniale, dalla persistenza di un'ipoteca (iscritta a carico di ) la quale – dopo Pt_ la denuncia d'illegittimità fattane da ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – sia stata mantenuta per meri dieci giorni (circa); non si coglie – altrimenti detto – in quali termini l'arco temporale suindicato – sebbene molto breve – abbia potuto consentire l'attecchimento d'un danno economico a carico dell'aspirante al mutuo.
13. Lo stesso danno – a sua volta – è rimasto inafferrabile anche nella sua materialità, non risultando chiaro in cosa esso si sarebbe tradotto.
14. Non si dimentichi – al riguardo – come (giusta Arbitro Bancario Finanziario, decisione n.
10528/2022) «Per quanto attiene ai danni patrimoniali il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza relativa al danno patrimoniale subito e [...] la decisione deve essere adottata avendo riguardo ai principi generali sull'onere della prova. Spettando, quindi, al ricorrente l'onere di provare le circostanze dedotte e allegate a fondamento delle proprie richieste, e non avendo adempiuto al suddetto onere, il Collegio ritiene di non poter accogliere le richieste relative al risarcimento dei danni asseritamente patiti».
15. La mancata erogazione del finanziamento è circostanza ancora silente in ordine al pregiudizio sofferto dall'aspirante al mutuo, per via dell'impossibilità d'accesso al credito. Pt_
16. In primo luogo, pagina 9 del proprio atto introduttivo della causa di prima cura, afferma come «Il concreto pregiudizio economico subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta posta in essere dalla società odierna resistente non può che constatarsi nella mancata concessione del mutuo ipotecario dallo stesso richiesto alla Banca di Credito
Cooperativo di Cittanova per € 1.150.000,00», così mostrando d'individuare il danno (- conseguenza) nel fatto in sé dell'interruzione del procedimento d'erogazione del credito bancario: ricostruzione non condivisibile, per quanto sin qui sottolineato. Pt_ 17. In secondo luogo, a pagina 13 dello stesso atto di primo grado rimarca come a) il diniego del mutuo richiesto alla Banca di Credito cooperativo di Cittanova abbia provocato
«ricadute in termini negativi sull'attività d'impresa del ricorrente», b) «la ditta [...] non è praticamente più riuscita a operare, ed essa c) non è stata più nelle condizioni di mantenere il giro virtuoso di approvvigionamenti, vendite e incassi».
18. Lo scenario così descritto – tuttavia – si risolve in una prospettazione indistinta, da cui non è evincibile (con puntualità e precisione) la sofferenza aziendale subita a causa Pt_ dell'inaccessibilità del finanziamento auspicato da : sebbene l'accertamento della sussistenza del danno possa transitare per la prova presuntiva, il procedimento di
4 disvelamento del fatto ignoto (a partire dal fatto noto) deve comunque basarsi su addentellati concreti e provati, non essendo consentito un ragionamento presuntivo di tipo congetturale.
19. In terzo luogo, il calo annuale del fatturato descritto a pagina 14 del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. non chiarisce come un abbattimento del fatturato stesso in misura quasi corrispondente al cinquanta percento sia potuto scaturire dalla (ridetta) protrazione per dieci giorni dell'illegittima iscrizione ipotecaria.
20. L'attore (e appellante) – al riguardo – non ha offerto sufficienti ragioni per le quali il ridimensionamento del credito bancario godibile, e l'inappuntabilità del proprio merito creditizio (anche a seguito della riferita iscrizione illegittima del suo nominativo presso la
Centrale d'allarme) abbiano rinvenuto nella condotta di Agenzia delle Entrate-Riscossione – consistita (è bene ribadirlo) nell'accensione d'una ipoteca rimossa dieci giorni dopo l'invito di Pt_
alla sua cancellazione – l'antecedente causale unico ed eziologicamente autosufficiente.
21. Sennonché – come puntualizzato da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 29252/2024 – «In materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi", in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-
3, 28/03/2018, n. 7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire "un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza" (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito
(Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)».
21. Nella specie, la prova del definitivo scadimento del merito creditizio dell'attore non è stata Pt_ fornita, poiché non ha chiarito le (dirimenti) ragioni per le quali le avanzate trattative intercorse con la Banca (e dichiaratamente destinate a condurre – nel breve termine – all'elargizione all'attore di una somma molto ingente) non siano proseguite (e sfociate nella stipula del mutuo) all'indomani del pur breve termine (pari a circa un trimestre) di pendenza dell'iscrizione erronea: allorché – rimosso il gravame reale, e ormai fugato ogni possibile fraintendimento circa la (in)esistenza di pesi immobiliari nel patrimonio attoreo – la riacquisita
5 e definitiva libertà (da oneri di vario genere) sul bene offerto in ipoteca (a garanzia del mutuo) ben avrebbe (secondo un criterio di ragionevolezza, verosimiglianza e logicità) legittimato e propiziato la ripresa del negoziato contrattuale (fra parti note e familiari l'una all'altra), e il suo sbocco nella formalizzazione del mutuo.
22. Ciò chiarito, a conclusioni analoghe si espone la domanda di ristoro del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico, essendo rimasta anch'essa priva di prova circa la derivazione delle patologie lamentate dal comportamento del riscossore (unica controparte evocata in giudizio, cui – dunque – viene attribuita l'integrale legittimazione passiva per la rivendicazione proveniente dall'attore).
23.Va – invece – ristorato il pregiudizio morale, conformemente alle puntualizzazioni espresse nei paragrafi seguenti.
24. L'attore lamenta una violazione della propria sfera soggettiva (tradottasi in patimenti d'animo, senso di vergogna, disistima di sé e turbamento emotivo), in virtù della ridetta interruzione delle trattative (propedeutiche all'attribuzione del mutuo agognato).
25. Mentre il danno alla salute – come visto – è rimasto (al pari del danno patrimoniale) indimostrato (non essendo stata illustrata convincentemente la relazione causale fra la
Pt_ scoperta del gravame ingiusto e l'insorgenza delle patologie ventilate da ), una conclusione diversa va raggiunta con riferimento al pregiudizio morale (categoria qui evocata separatamente e nominativamente per sole ragioni di chiarezza espositiva).
Pt_ 26. Non sono contestate dall'avversaria le circostanze a) dell'intavolazione – fra e BCC di Cittanova – di negoziazioni intese alla possibile elargizione d'un mutuo, b) la convergenza
– di cliente e Banca suddetta – verso una somma (oggetto del potenziale finanziamento) pari a più di un milione di euro, c) il disimpegno della Banca dal completamento dell'operazione, all'atto della trasmissione (all'istituto di credito) della relazione notarile d'inidoneità Pt_ dell'immobile (proposto da a BCC, quale garanzia per il mutuo richiesto), data l'insistenza sul bene stesso dall'ipoteca qui controversa, d) il successivo ritiro – disposto da BCC a carico Pt_ di – della disponibilità d'un libretto d'assegni (e della relativa facoltà d'utilizzo).
27. L'andamento temporale dei fatti, e la concatenazione degli accadimenti appena illustrati, Pt_ accreditano – allora – la prospettazione di , circa la sperimentazione – da parte sua –
d'una sofferenza interiore, scaturita dall'assoggettamento (emerso – tra l'altro – senza preavviso) di un suo immobile a un peso indebito, e la conseguente chiusura dei canali di Pt_ finanziamento bancario, fino a quel momento percorsi da con successo (e deponenti per la formalizzazione – allora imminente – del mutuo anelato).
6 28. Tale pregiudizio psichico può ristorarsi – considerata l'omogeneità di contenuti ed effetti
– rapportando l'entità della rifusione spettante ai criteri (e importi) contemplati dalle cosiddette
Tabelle milanesi (del 2024) per il danno da diffamazione a mezzo stampa, stimando il danno riportato come di gravità tenue (dati la circoscritta estensione spaziale dell'offesa nell'ambiente bancario di riferimento, l'assenza di diffusione della notizia della mancata erogazione del mutuo, il pronto intervento riparatorio di Agenzia delle Entrate-Riscossione): donde l'attribuzione a n risarcimento pari a 6.060,00 euro, già rivalutato all'attualità Pt_2
(dalla data dell'evento dannoso), oltre agli interessi nella misura legale, dal dovuto al soddisfo.
29. Per tutto quanto appena illustrato – in definitiva – l'appello va riscontrato positivamente nei (soli) termini anzidetti.
30. L'esiguità della misura in cui l'appello risulta accolto, e la doverosa applicazione (in funzione della liquidazione del risarcimento) di parametri (quali – appunto – le Tabelle milanesi del 2024) sopravvenuti alla decisione di primo grado, suggeriscono la compensazione integrale fra le parti delle competenze di lite.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al versamento – in favore di – della somma pari a 6.060,00 Parte_1 euro, già rivalutata all'attualità, oltre agli interessi al saggio legale, dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 137 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Amaddeo), e CodiceFiscale_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Pupo). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 551/2020 (pubblicata il 17 settembre 2020), il Tribunale di
Palmi ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[..
[...] (già AL , riguardante la richiesta di risarcimento dei danni
[...] CP_3
Pt_ (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti da , per via d'una illegittima iscrizione ipotecaria su un immobile in proprietà.
2.1. Il giudice di primo grado, pur riconoscendo l'illegittimità dell'iscrizione, ha ritenuto insussistenti I) il danno-conseguenza (rilevando come l'attore non avesse fornito elementi idonei a dimostrare né la contrazione del fatturato, né la perdita di chance o l'incidenza dell'occorso sull'affidabilità bancaria del privato), nonché II) i cosiddetti danni biologico ed esistenziale (in difetto di prova del nesso causale tra la condotta di Agenzia e le patologie denunciate dall'attore). Pt_
2.2. impugna la sentenza, lamentando come il giudice di primo grado abbia erroneamente escluso la risarcibilità dei danni dedotti.
2.3. L'appellante – in particolare – sostiene come il primo giudice I) abbia omesso di Pt_ considerare la prova documentale del danno-conseguenza (individuato da nella sospensione del mutuo ipotecario da parte della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, concordato – ma mai attribuito all'aspirante – per l'importo di 1.150.000,00 euro: sospensione la quale – a dire dell'appellante – avrebbe determinato gravi ripercussioni sull'attività imprenditoriale svolta), e II) ignorato a) tanto la consulenza tecnica di parte e la documentazione bancaria prodotta, b) quanto la sussistenza di danni biologico ed esistenziale, entrambi riconducibili alla condotta dell'Agente della riscossione. Pt_ 2.4. – da ultimo – invoca la liquidazione equitativa del danno, e reitera la richiesta di condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96, II e III c., c.p.c.
3. I) deduce come l'iscrizione ipotecaria – sebbene Controparte_1 erronea – sia stata cancellata tempestivamente (ossia entro undici giorni dalla prima istanza Pt_ di ), e non fosse imputabile a colpa dell'Amministrazione (trattandosi d'errore derivante dal mancato aggiornamento della situazione patrimoniale del debitore originario), II) contesta la risarcibilità della sospensione del mutuo (non avendo l'appellante fornito prova delle conseguenze economiche subite, ed essendosi – piuttosto – limitato a prospettare un pregiudizio astratto), III) rileva l'inidoneità della perizia di parte, la genericità delle allegazioni sulla perdita di chance, l'assenza di documentazione idonea a dimostrare la contrazione del fatturato o il pagamento di interessi, nonché la mancata prova dell'iscrizione in banche dati creditizie (CRIF o CAI), IV) eccepisce il difetto di legittimazione attiva per i danni personali,
(trattandosi di pregiudizi riferibili alla persona fisica e non all'impresa), comunque non provati né sotto il profilo del nesso causale né sotto quello della gravità della lesione, V) esclude l'applicabilità dell'art. 1226 c.c., non potendo supplire alla totale assenza di prova del danno,
2 e VI) chiede subordinatamente la riduzione del risarcimento per concorso di colpa dell'attore, attivatosi tardivamente per ottenere la cancellazione dell'ipoteca.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. L'appellante censura la sentenza nella sua totalità, per avere la stessa negato la risarcibilità di ogni pregiudizio – patrimoniale e non patrimoniale – lamentato dall'attore.
7. Il ragionamento condotto dal primo giudice – però – è condivisibile, salve le precisazioni di cui appresso.
8. Preliminarmente occorre affermare – in ciò discostandosi dalla statuizione gravata – la proponibilità (da parte appellante) della domanda inerente al danno non patrimoniale sofferto: Pt_ ancorché tale pregiudizio sarebbe stato sperimentato dalla persona fisica di , l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere proposta da lui nella qualità di titolare d'una ditta individuale: come – invero – chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 10735/2014,
«L'impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità».
9. Giungendo – nel merito – alla disamina dei profili sostanziali dell'azione risarcitoria spiegata, è utile ripercorrere la cronologia degli accadimenti.
10. La sospensione del mutuo da parte della Banca risulta intervenuta il 12 marzo 2014 (a
Pt_ seguito di relazione notarile sul bene offerto in garanzia), mentre la richiesta (rivolta da all'esattore) di cancellazione dell'ipoteca sarebbe stata formalizzata il 23 maggio 2014, e
(dopo soli 11 giorni) riscontrata affermativamente dall'Amministrazione, attraverso l'istanza del riscossore (rivolta alla Conservatoria) del 3 giugno 2014, intesa a richiedere la rimozione Pt_ del peso gravante sul cespite di .
11. La criticità della tesi attorea si rinviene – però – al momento dell'individuazione del danno- conseguenza (pure reputato insussistente dalla sentenza gravata): l'appellante – a ben vedere – lo identifica nell'avvenuta sospensione dell'erogazione del mutuo, ma tale accadimento costituisce solamente il punto d'arrivo della sequenza causale (intercorrente fra la condotta avversaria – di mancata, originaria eliminazione del peso immobiliare – e la decisione della banca di soprassedere alla concessione del finanziamento), e non esprime – in sé – ripercussioni eventualmente cagionate (dalla determinazione dell'istituto creditizio) nella sfera individuale dell'appellante.
3 12. Resta – innanzitutto – imperscrutabile come sia potuto scaturire – a carico del privato – Pt_ un danno patrimoniale, dalla persistenza di un'ipoteca (iscritta a carico di ) la quale – dopo Pt_ la denuncia d'illegittimità fattane da ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – sia stata mantenuta per meri dieci giorni (circa); non si coglie – altrimenti detto – in quali termini l'arco temporale suindicato – sebbene molto breve – abbia potuto consentire l'attecchimento d'un danno economico a carico dell'aspirante al mutuo.
13. Lo stesso danno – a sua volta – è rimasto inafferrabile anche nella sua materialità, non risultando chiaro in cosa esso si sarebbe tradotto.
14. Non si dimentichi – al riguardo – come (giusta Arbitro Bancario Finanziario, decisione n.
10528/2022) «Per quanto attiene ai danni patrimoniali il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza relativa al danno patrimoniale subito e [...] la decisione deve essere adottata avendo riguardo ai principi generali sull'onere della prova. Spettando, quindi, al ricorrente l'onere di provare le circostanze dedotte e allegate a fondamento delle proprie richieste, e non avendo adempiuto al suddetto onere, il Collegio ritiene di non poter accogliere le richieste relative al risarcimento dei danni asseritamente patiti».
15. La mancata erogazione del finanziamento è circostanza ancora silente in ordine al pregiudizio sofferto dall'aspirante al mutuo, per via dell'impossibilità d'accesso al credito. Pt_
16. In primo luogo, pagina 9 del proprio atto introduttivo della causa di prima cura, afferma come «Il concreto pregiudizio economico subito dal ricorrente in conseguenza della illegittima condotta posta in essere dalla società odierna resistente non può che constatarsi nella mancata concessione del mutuo ipotecario dallo stesso richiesto alla Banca di Credito
Cooperativo di Cittanova per € 1.150.000,00», così mostrando d'individuare il danno (- conseguenza) nel fatto in sé dell'interruzione del procedimento d'erogazione del credito bancario: ricostruzione non condivisibile, per quanto sin qui sottolineato. Pt_ 17. In secondo luogo, a pagina 13 dello stesso atto di primo grado rimarca come a) il diniego del mutuo richiesto alla Banca di Credito cooperativo di Cittanova abbia provocato
«ricadute in termini negativi sull'attività d'impresa del ricorrente», b) «la ditta [...] non è praticamente più riuscita a operare, ed essa c) non è stata più nelle condizioni di mantenere il giro virtuoso di approvvigionamenti, vendite e incassi».
18. Lo scenario così descritto – tuttavia – si risolve in una prospettazione indistinta, da cui non è evincibile (con puntualità e precisione) la sofferenza aziendale subita a causa Pt_ dell'inaccessibilità del finanziamento auspicato da : sebbene l'accertamento della sussistenza del danno possa transitare per la prova presuntiva, il procedimento di
4 disvelamento del fatto ignoto (a partire dal fatto noto) deve comunque basarsi su addentellati concreti e provati, non essendo consentito un ragionamento presuntivo di tipo congetturale.
19. In terzo luogo, il calo annuale del fatturato descritto a pagina 14 del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. non chiarisce come un abbattimento del fatturato stesso in misura quasi corrispondente al cinquanta percento sia potuto scaturire dalla (ridetta) protrazione per dieci giorni dell'illegittima iscrizione ipotecaria.
20. L'attore (e appellante) – al riguardo – non ha offerto sufficienti ragioni per le quali il ridimensionamento del credito bancario godibile, e l'inappuntabilità del proprio merito creditizio (anche a seguito della riferita iscrizione illegittima del suo nominativo presso la
Centrale d'allarme) abbiano rinvenuto nella condotta di Agenzia delle Entrate-Riscossione – consistita (è bene ribadirlo) nell'accensione d'una ipoteca rimossa dieci giorni dopo l'invito di Pt_
alla sua cancellazione – l'antecedente causale unico ed eziologicamente autosufficiente.
21. Sennonché – come puntualizzato da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 29252/2024 – «In materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi", in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-
3, 28/03/2018, n. 7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire "un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza" (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito
(Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)».
21. Nella specie, la prova del definitivo scadimento del merito creditizio dell'attore non è stata Pt_ fornita, poiché non ha chiarito le (dirimenti) ragioni per le quali le avanzate trattative intercorse con la Banca (e dichiaratamente destinate a condurre – nel breve termine – all'elargizione all'attore di una somma molto ingente) non siano proseguite (e sfociate nella stipula del mutuo) all'indomani del pur breve termine (pari a circa un trimestre) di pendenza dell'iscrizione erronea: allorché – rimosso il gravame reale, e ormai fugato ogni possibile fraintendimento circa la (in)esistenza di pesi immobiliari nel patrimonio attoreo – la riacquisita
5 e definitiva libertà (da oneri di vario genere) sul bene offerto in ipoteca (a garanzia del mutuo) ben avrebbe (secondo un criterio di ragionevolezza, verosimiglianza e logicità) legittimato e propiziato la ripresa del negoziato contrattuale (fra parti note e familiari l'una all'altra), e il suo sbocco nella formalizzazione del mutuo.
22. Ciò chiarito, a conclusioni analoghe si espone la domanda di ristoro del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico, essendo rimasta anch'essa priva di prova circa la derivazione delle patologie lamentate dal comportamento del riscossore (unica controparte evocata in giudizio, cui – dunque – viene attribuita l'integrale legittimazione passiva per la rivendicazione proveniente dall'attore).
23.Va – invece – ristorato il pregiudizio morale, conformemente alle puntualizzazioni espresse nei paragrafi seguenti.
24. L'attore lamenta una violazione della propria sfera soggettiva (tradottasi in patimenti d'animo, senso di vergogna, disistima di sé e turbamento emotivo), in virtù della ridetta interruzione delle trattative (propedeutiche all'attribuzione del mutuo agognato).
25. Mentre il danno alla salute – come visto – è rimasto (al pari del danno patrimoniale) indimostrato (non essendo stata illustrata convincentemente la relazione causale fra la
Pt_ scoperta del gravame ingiusto e l'insorgenza delle patologie ventilate da ), una conclusione diversa va raggiunta con riferimento al pregiudizio morale (categoria qui evocata separatamente e nominativamente per sole ragioni di chiarezza espositiva).
Pt_ 26. Non sono contestate dall'avversaria le circostanze a) dell'intavolazione – fra e BCC di Cittanova – di negoziazioni intese alla possibile elargizione d'un mutuo, b) la convergenza
– di cliente e Banca suddetta – verso una somma (oggetto del potenziale finanziamento) pari a più di un milione di euro, c) il disimpegno della Banca dal completamento dell'operazione, all'atto della trasmissione (all'istituto di credito) della relazione notarile d'inidoneità Pt_ dell'immobile (proposto da a BCC, quale garanzia per il mutuo richiesto), data l'insistenza sul bene stesso dall'ipoteca qui controversa, d) il successivo ritiro – disposto da BCC a carico Pt_ di – della disponibilità d'un libretto d'assegni (e della relativa facoltà d'utilizzo).
27. L'andamento temporale dei fatti, e la concatenazione degli accadimenti appena illustrati, Pt_ accreditano – allora – la prospettazione di , circa la sperimentazione – da parte sua –
d'una sofferenza interiore, scaturita dall'assoggettamento (emerso – tra l'altro – senza preavviso) di un suo immobile a un peso indebito, e la conseguente chiusura dei canali di Pt_ finanziamento bancario, fino a quel momento percorsi da con successo (e deponenti per la formalizzazione – allora imminente – del mutuo anelato).
6 28. Tale pregiudizio psichico può ristorarsi – considerata l'omogeneità di contenuti ed effetti
– rapportando l'entità della rifusione spettante ai criteri (e importi) contemplati dalle cosiddette
Tabelle milanesi (del 2024) per il danno da diffamazione a mezzo stampa, stimando il danno riportato come di gravità tenue (dati la circoscritta estensione spaziale dell'offesa nell'ambiente bancario di riferimento, l'assenza di diffusione della notizia della mancata erogazione del mutuo, il pronto intervento riparatorio di Agenzia delle Entrate-Riscossione): donde l'attribuzione a n risarcimento pari a 6.060,00 euro, già rivalutato all'attualità Pt_2
(dalla data dell'evento dannoso), oltre agli interessi nella misura legale, dal dovuto al soddisfo.
29. Per tutto quanto appena illustrato – in definitiva – l'appello va riscontrato positivamente nei (soli) termini anzidetti.
30. L'esiguità della misura in cui l'appello risulta accolto, e la doverosa applicazione (in funzione della liquidazione del risarcimento) di parametri (quali – appunto – le Tabelle milanesi del 2024) sopravvenuti alla decisione di primo grado, suggeriscono la compensazione integrale fra le parti delle competenze di lite.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al versamento – in favore di – della somma pari a 6.060,00 Parte_1 euro, già rivalutata all'attualità, oltre agli interessi al saggio legale, dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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